|
|
VIII.2.2.3. Situazione in cui una o più condizioni stabilite per il vincolo delle merci
al regime non sono soddisfatte
Articolo 122,
Questa situazione può verificarsi durante o prima di vincolare le merci
paragrafo 1,
al regime di transito, quando i fatti che avrebbero impedito la
appendice I,
convenzione
concessione dell’autorizzazione non emergono se non dopo che le merci
sono state svincolate per il transito. Possibili esempi di questo tipo di
Articolo 79,
inosservanza sono le merci vincolate al regime:
paragrafo 1,
CDU
•
senza una garanzia valida per il regime di transito (perché è stata
revocata o annullata o perché è scaduta), o valida per il territorio
in questione (perché l’operazione prevedeva il transito in uno
Stato membro/una Parte contraente non coperta dalla garanzia)
oppure perché l’importo di riferimento per la garanzia globale o
l’esonero dalla garanzia è stato superato;
•
da uno speditore autorizzato ma, contrariamente a quanto
stabilito dalla normativa o dall’autorizzazione,
senza sigillare il carico;
senza fissare una scadenza per la presentazione della
spedizione a destinazione;
•
dal titolare di una semplificazione in virtù di un’autorizzazione
rilasciata in base ad informazioni inesatte o incomplete;
•
dopo l’annullamento, la revoca o la sospensione
dell’autorizzazione ad utilizzare una semplificazione;
•
per le quali si riscontra a posteriori l’inosservanza di una delle
condizioni stabilite per l’uso di una semplificazione
(ad
esempio, mancata comunicazione del cambio di titolare durante
la procedura di rilascio dell’autorizzazione).
VIII.2.2.4. Obbligazione sorta in connessione con il regime di transito
Le disposizioni relative al regime di transito comune o unionale non
riguardano le situazioni che fanno sorgere un’obbligazione e il relativo
recupero al di fuori del regime di transito, anche se tali situazioni
sembrano «connesse» con un’operazione di transito. Questo tipo di
obbligazione sorge ad esempio:
•
in presenza di una dichiarazione doganale in base alla quale
un’obbligazione è esigibile quando le merci sono importate o
dopo la conclusione di un regime di transito (ad es. immissione in
libera pratica); oppure
•
in seguito all’introduzione illegale (ad es. contrabbando) di merci
soggette a dazi all’importazione nel paese
500
a)
senza una dichiarazione di transito
(mancata dichiarazione);
oppure
b)
sotto la scorta di una dichiarazione di transito che copre merci in
quantitativo superiore a quello dichiarato e non vincolate al
regime di transito.
La situazione di cui alla lettera b) non ha solitamente alcuna conseguenza
sull’appuramento del regime di transito in questione.
Se però una delle suddette situazioni «connesse al transito» avesse dato
luogo ad un’obbligazione, l’autorità che ha individuato il problema
dovrebbe comunicare all’autorità competente del paese di partenza ogni
intervento da essa messo in atto. In tal modo si consente all’autorità
competente del paese di partenza di individuare eventuali irregolarità
relative alle merci che dovevano essere vincolate al regime di transito.
VIII.2.3. Estinzione di un’obbligazione
Articolo 112,
L’estinzione di un’obbligazione ha luogo quando:
paragrafo 2,
•
la sottrazione delle merci al regime di transito o
appendice I,
convenzione
l’inosservanza delle condizioni stabilite per il vincolo delle
merci al regime di transito o per l’utilizzo del regime di
Articolo 124,
transito è dovuta alla distruzione totale o alla perdita
paragrafo 1,
lettere g) e h), CDU
irrimediabile delle merci (ossia sono diventate inutilizzabili),
per una causa inerente alla loro stessa natura (ad es. normale
Articolo 103,
evaporazione), per un caso fortuito o per causa di forza
lettera c), AD
maggiore, o per ordine delle autorità doganali;
•
l’inosservanza che ha portato al sorgere di tale obbligazione
non ha avuto conseguenze significative sul corretto
funzionamento del regime di transito e non costituiva un
tentativo di frode. Tale disposizione lascia a ciascuna Parte
contraente il compito di individuare le situazioni a cui essa è
applicabile e pertanto di limitarne l’ambito di applicazione.
La frode si riferisce a un atto che nel momento in cui è stato
commesso era perseguibile penalmente o al tentativo di
commettere tale atto;
•
tutte le formalità necessarie per regolarizzare la posizione
delle merci sono espletate a posteriori.
Le modalità di tale «regolarizzazione» dipendono dall’obbligo o dalla
condizione in questione. L’articolo
103, lettera c), dell’AD
precisa che uno dei casi di inosservanza si verifica quando la
vigilanza doganale è stata successivamente ripristinata per merci
che non sono coperte da una dichiarazione di transito, ma che in
501
precedenza erano in custodia temporanea o erano vincolate a un
regime speciale insieme a merci formalmente vincolate a tale
regime di transito (80).
VIII.2.4. Identificazione dei debitori e dei fideiussori
VIII.2.4.1. Debitori
Articolo 113,
A norma dell’appendice I, articolo 113, paragrafo 2, della
appendice I,
convenzione (articolo 79, paragrafi 3 e 4, del CDU):
convenzione
•
in caso di inadempimento di uno degli obblighi riguardanti la
Articolo 79,
sottrazione delle merci alla vigilanza doganale, il debitore è
paragrafi 3 e 4, CDU
la persona che deve adempiere a tali obblighi.
A norma dell’appendice I, articolo 8, paragrafo 1, della
convenzione (articolo 233 del CDU), il debitore deve essere
il titolare del regime. Egli è totalmente e incondizionatamente
responsabile dell’obbligazione. Per considerare il titolare del
regime come debitore non occorre che sussista alcun fattore
intenzionale. Tuttavia il debitore può essere anche,
congiuntamente, il vettore o il destinatario delle merci
(appendice I,
articolo
8,
paragrafo
2,
della
convenzione/articolo 233, paragrafo 3, del CDU). In ogni
caso, l’identificazione del debitore dipenderà dall’obbligo
specifico che non è stato rispettato e dalla formulazione della
disposizione che ha creato l’obbligo.
Inoltre, chiunque abbia partecipato a tale sottrazione
(complici) o abbia acquisito o detenuto le merci (destinatari o
titolari) diventa debitore soltanto se sapeva, o è ragionevole
presumere che sapesse, che si trattava di merci sottratte alla
vigilanza doganale. Per attribuire quindi alle persone
implicate lo status di debitore dell’obbligazione doganale
deve sussistere un fattore intenzionale;
•
in caso di inosservanza delle condizioni stabilite per il vincolo
delle merci al regime, il debitore è la persona tenuta a
rispettare le condizioni stabilite per il vincolo.
In tal caso il debitore sarà il titolare del regime, che è la persona
tenuta a rispettare le condizioni per il vincolo delle merci ad un
regime di transito, anche semplificato. Tuttavia, se il vincolo delle
merci al regime implicava che un terzo dovesse rispettare le
condizioni, anche quest’ultimo sarebbe considerato il debitore
insieme al titolare del regime.
(80) Unicamente regime di transito unionale.
502
VIII.2.4.2. Azione nei confronti dei debitori
Articolo 116,
Le autorità competenti devono avviare l’azione di recupero non
paragrafo 1,
appena sono in grado di calcolare l’importo dell’obbligazione e di
appendice I,
identificare il debitore (o i debitori).
convenzione
Articolo 101 CDU
VIII.2.4.3. I diversi debitori e la loro responsabilità in solido
Articolo 113,
Se per la stessa obbligazione esistono più debitori, essi sono ritenuti
paragrafo 4,
responsabili in solido del suo pagamento. Ciò significa che l’autorità
appendice I,
competente per il recupero dell’obbligazione può richiederne il
convenzione
pagamento all’uno o all’altro di essi e che il pagamento dell’intera
Articolo 84 CDU
obbligazione o di una quota da parte di uno dei debitori estingue
l’obbligazione, o la quota versata, per tutti i debitori. Per i dettagli si
applicano le norme delle Parti contraenti interessate (81).
Articolo 108,
Stati membri:
paragrafo 3, CDU
le autorità doganali sospenderanno l’obbligo di pagare i dazi nel caso
Articolo 91 AD
in cui sia stato individuato almeno un debitore e l’importo
dell’obbligazione gli sia stato comunicato. La sospensione è limitata
ad un anno ed è subordinata alla presentazione, da parte di un
fideiussore, di una garanzia valida che copra l’intero importo dei dazi
in causa (il blocco dell’importo di riferimento per l’operazione di
transito interessata non è considerato una garanzia). Quando la
persona è divenuta un debitore in conformità dell’articolo 79,
paragrafo 3, lettera a), del CDU, tale sospensione non è applicata ove
tale persona sia considerata un debitore a norma dell’articolo 79,
paragrafo 3, lettera b) o c), del CDU e non le possa essere attribuita
alcuna frode o manifesta negligenza.
(81) Per il transito unionale, l’articolo 108, paragrafo 3, lettera c), CDU e l’articolo 91 AD definiscono i
casi e le condizioni per la sospensione dell’obbligo del debitore di versare i dazi i quanto
l’obbligazione doganale è sorta a norma dell’articolo 79 CDU e ci si trova in presenza di più debitori.
Spetta alle altre Parti contraenti decidere se adottare disposizioni analoghe sull’obbligazione
doganale che sorge nel loro territorio.
503
VIII.2.4.4. Notifica al debitore
Articolo 116,
L’importo del debito è comunicato al debitore che deve versarlo
paragrafi 2 e 3,
secondo le modalità della Parte contraente interessata, entro i termini
appendice I,
prescritti.
convenzione
Articoli 102 e da
108 a 112 CDU
In generale, la notifica è inviata quando può essere avviata l’azione
di recupero (82).
VIII.2.4.5. Azione nei confronti del fideiussore
VIII.2.4.5.1. Responsabilità del fideiussore e svincolo
Articolo 117,
La responsabilità in solido di un fideiussore per le obbligazioni che
paragrafo 1,
fanno capo al suo cliente, il titolare del regime, copre tutto il periodo
appendice I,
in cui l’importo dell’obbligazione può divenire esigibile, a
convenzione
condizione che:
Articolo 98,
paragrafo 1, CDU
• il titolare del regime sia il debitore di un’obbligazione sorta
durante un’operazione di transito coperta da una garanzia fornita
dal fideiussore;
• l’obbligazione non sia ancora stata estinta, ad esempio perché è
stata corrisposta, o possa ancora sorgere;
• l’importo dell’obbligazione esigibile non superi l’importo
massimo indicato nella garanzia (83);
• il fideiussore non sia stato liberato dai suoi obblighi a causa del
fatto che l’autorità competente non ha inviato la notifica entro il
termine prescritto.
Articolo 117,
Il fideiussore non può pertanto essere liberato dai suoi obblighi fino
paragrafo 3,
a quando può essere invocato il suo impegno conformemente a
appendice I,
quanto precede.
convenzione
Articolo 98 CDU
Articolo 85,
paragrafo 3, AD
(82) Per un’obbligazione doganale nell’Unione, questo corrisponde al momento in cui le autorità doganali
«sono in grado di determinare l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti e di
adottare una decisione a tal riguardo» (articolo 102, paragrafo 3, CDU).
(83) Il fideiussore è responsabile in solido del pagamento fino a concorrenza dell’importo massimo che
può essere pari al 100 % / 50 % / 30 % dell’importo di riferimento. Per ulteriori informazioni cfr.
parte III - Garanzie.
504
VIII.2.4.5.2. Limitazione della responsabilità del fideiussore
Punto 2 atto
Nel caso di una garanzia globale, il fideiussore può limitare la propria
costitutivo della
responsabilità, qualora vi siano richieste successive di pagamento,
garanzia
all’importo massimo indicato. Tuttavia tale limitazione si applica
soltanto ad operazioni di transito iniziate entro il
30º giorno a
Allegato C4,
decorrere dalla prima richiesta di pagamento. In tal modo s’intende
appendice II,
mantenere entro limiti accettabili il rischio finanziario del
convenzione
fideiussore, con la conseguenza, tuttavia, che per le operazioni che
hanno inizio entro un mese dalla richiesta, la copertura della garanzia
Allegato 32-03 AD
possa rivelarsi insufficiente.
Esempio:
l’atto costitutivo della garanzia indica un importo massimo pari
a 50 000 EUR. Il fideiussore riceve una prima richiesta di
pagamento pari a 40 000 EUR il 15 gennaio e versa l’importo.
Il fideiussore può limitare la sua responsabilità al saldo
di 10 000 EUR per qualsiasi operazione di transito iniziata prima
del 14 febbraio. La data d’inizio dell’operazione, prima o dopo
il 15 gennaio, così come la data in cui ha ricevuto la richiesta di
pagamento sono ininfluenti.
Articolo 2,
Il fideiussore è tuttavia nuovamente responsabile del pagamento
appendice I,
dell’importo fino a un massimo di 50 000 EUR, se una seconda
convenzione
richiesta di pagamento si riferisce ad un’operazione di transito
Articolo 151 AE
iniziata il
14 febbraio o successivamente. Il fideiussore può
comunque annullare in qualsiasi momento l’atto costitutivo della
Articolo 82 AD
garanzia e l’annullamento prenderà effetto dal sedicesimo giorno
successivo alla data alla quale è comunicato all’ufficio di garanzia.
VIII.2.4.5.3. Notifica al fideiussore
Se l’operazione non è stata appurata, il fideiussore deve esserne
informato secondo le modalità seguenti:
Articolo 117,
• dalle competenti autorità doganali del paese di partenza con l’invio
paragrafo 2,
del messaggio «Notifica al fideiussore» (IE023) o lettera equivalente
appendice I,
entro nove mesi dalla data alla quale le merci avrebbero dovuto essere
convenzione
presentate all’ufficio di destinazione; e in seguito
Articolo 85,
• dalle autorità competenti per il recupero entro tre anni dalla data di
paragrafo 1, AD
accettazione della dichiarazione di transito, che lo informano che egli
è o potrà essere tenuto al pagamento delle somme di cui risponde nei
confronti dell’operazione di transito comune/unionale in questione.
505
Articolo 117,
La prima notifica (84) deve precisare il numero e la data di accettazione
paragrafo 3,
della dichiarazione di transito, il nome dell’ufficio doganale di
appendice I,
partenza, il nome del titolare del regime e il testo della notifica. Se
convenzione
invece del messaggio IE023 è inviata una lettera equivalente si
Articolo 85,
consiglia di utilizzare la stessa struttura.
paragrafo 2, AD
La seconda notifica deve precisare il numero e la data di accettazione
della dichiarazione di transito, il nome dell’ufficio doganale di
partenza, il nome del titolare del regime e l’importo dell’obbligazione
in questione.
Articolo 10,
Per facilitare le azioni nei suoi confronti, il fideiussore deve essere
paragrafo 1,
stabilito nella Parte contraente nella quale viene fornita la garanzia per
appendice I,
una determinata operazione di transito comune ed eleggere un
convenzione
domicilio o designare un mandatario in ciascuna delle Parti contraenti
interessate dalla medesima operazione.
Articolo 82,
Qualora l’Unione sia una di tali Parti contraenti, il fideiussore deve
paragrafo 1, AD
eleggere un domicilio o designare un mandatario in ciascuno degli Stati
membri. Dato che non sempre l’autorità competente per il recupero è
quella del paese in cui la garanzia è stata costituita, essa non dispone
necessariamente delle informazioni (nome e indirizzo) sul fideiussore
o sul suo mandatario in quel determinato paese.
In tal caso occorre utilizzare il messaggio «Richiesta di informazioni
sulle garanzie» (IE034), a cui rispondere con il messaggio «Risposta
alla richiesta di informazioni sulle garanzie» (IE037) (85).
Se l’ufficio di partenza ha inviato il messaggio «Richiesta di recupero»
(IE150), questo può contenere le informazioni sul fideiussore e sul suo
domicilio nel paese dell’autorità competente per il recupero.
Articolo 117,
Nota:
paragrafo 4,
appendice I,
il fideiussore sarà liberato dai suoi obblighi qualora una delle notifiche
convenzione
non sia stata effettuata entro il termine prescritto.
Articolo 85,
paragrafo 3, AD
DOGANA
(84) Queste informazioni devono figurare nel messaggio «Notifica al fideiussore» (IE023).
(85) Oppure, nella procedura di continuità operativa, si dovrebbe utilizzare la lettera TC30 per la richiesta
degli indirizzi (cfr. modello fornito nell’allegato 8.3).
506
Se il fideiussore non risponde alle notifiche inviate all’indirizzo eletto a domicilio,
l’autorità competente per il recupero dovrebbe rivolgersi direttamente all’ufficio
doganale di garanzia.
VIII.2.4.6. Calcolo dell’importo dell’obbligazione
Tale calcolo dipende dagli elementi seguenti:
• dai dazi e dalle altre imposte che costituiscono l’obbligazione —
che a loro volta dipendono dal regime di transito in questione; e
• da altri fatti generatori di imposta da prendere in considerazione.
I dazi e/o le altre imposte varieranno a seconda del regime di transito
utilizzato e delle condizioni che fanno sorgere l’obbligazione (il luogo
in cui è sorta). Possono verificarsi le situazioni seguenti (non sono presi
in considerazione i regimi preferenziali d’importazione).
Transito comune
Caso 1:
Operazione di transito comune relativa a merci in libera pratica in
una Parte contraente (86)
Esempio 1A:
Procedura T2 combinata ad una spedizione intraunionale [Unione
- Svizzera
- Unione] (87)
(articolo
2, paragrafo
3, della
convenzione):
• se i fatti che hanno fatto sorgere l’obbligazione si sono
verificati nell’Unione: non è esigibile alcun dazio (perché si
tratta di merci unionali), altre imposte potrebbero essere
esigibili a seconda delle norme fiscali nazionali applicabili alle
merci;
• se l’obbligazione è sorta in Svizzera: l’obbligazione doganale
è recuperabile in Svizzera (dazi e altre imposte).
Esempio 1B:
Procedura T2 combinata ad esportazione [Unione - Norvegia]:
(86) Le merci sono considerate in libera pratica nella Parte contraente che inizia un’operazione di transito
comune e quando arrivano in un’altra Parte contraente sono considerate merci T2 (ad esempio, merci
unionali che circolano vincolate al regime di transito comune T2).
(87) Si tratta anche qui di un regime di transito unionale interno T2 del tipo indicato all’articolo 227,
paragrafo 2, lettera a), CDU e all’articolo 293 AE.
507
• se i fatti che hanno fatto sorgere l’obbligazione si sono verificati
nell’Unione: non è esigibile alcun dazio (perché si tratta di
merci unionali — la posizione delle merci non varia), altre
imposte potrebbero essere esigibili a seconda delle norme
fiscali nazionali applicabili alle merci. La procedura di
esportazione precedente e le relative misure devono essere
invalidate;
• se l’obbligazione è sorta in Norvegia: l’obbligazione è
recuperabile in Norvegia (dazi e altre imposte).
articolo 148,
Esempio 1C:
paragrafo 5, AD
Procedura T1 combinata all’esportazione di merci assoggettate ad
Articolo 340 AE
alcune misure d’esportazione (88) [Unione - Svizzera] (articolo 2,
paragrafo 2, della convenzione)
• se i fatti che hanno fatto sorgere l’obbligazione si sono verificati
nell’Unione: non è esigibile alcun dazio (perché si tratta di
merci unionali), altre imposte potrebbero essere esigibili a
seconda delle norme fiscali nazionali applicabili alle merci; La
procedura di esportazione precedente e le relative misure
devono essere invalidate;
• se l’obbligazione è sorta in Svizzera: l’obbligazione doganale è
recuperabile in Svizzera (dazi e altre imposte).
Caso 2:
Operazione di transito comune relativa a merci originarie di paesi
terzi o di altre Parti contraenti (89)
• i dazi e le altre imposte sono esigibili nel paese nel quale è sorta
l’obbligazione.
Transito unionale e/o comune
Articolo 226,
Caso 1:
paragrafo 1, CDU
Operazione di transito unionale esterno T1 relativa a merci non
unionali:
• i dazi (obbligazione doganale) e le altre imposte sono esigibili
nello Stato membro in cui è sorta o si considera sorta
l’obbligazione.
Articolo 227 CDU
Caso 2:
(88) Situazione di cui all’articolo 226, paragrafo 2, CDU e articolo 189 AD relativa a merci soggette ad
alcune misure d’esportazione.
(89) Nell’ambito dell’Unione «merci non unionali» che circolano in regime comune di transito T1
(articolo 226, paragrafo 1, CDU).
508
Operazione di transito unionale interno T2
Si tratta di un’operazione di transito unionale interno T2 tra due
località del territorio dell’Unione, attraverso un paese terzo che non
è un paese di transito comune. Questo tipo di operazione non altera
la posizione unionale delle merci e non sospende i dazi o le altre
imposte per l’Unione o i suoi Stati membri:
• sebbene non sia esigibile alcun dazio nell’Unione, potrebbero
essere dovute altre imposte a seconda delle norme fiscali
nazionali applicabili alle merci.
Articolo 227 CDU
Caso 3:
Articolo 1,
Operazione di transito unionale interno T2F
paragrafo 35, AD
• non sono esigibili dazi
(obbligazione doganale), ma sono
dovute altre imposte nello Stato membro nel quale è sorta
l’obbligazione.
Gli elementi d’imposizione da prendere in considerazione sono quelli
relativi alle merci elencate nella dichiarazione di transito che vanno
tassati alle aliquote in vigore nel momento e nel paese in cui è sorta
l’obbligazione. Questi elementi sono calcolati utilizzando i dati
indicati nella dichiarazione e ogni altra informazione fornita, ad
esempio, dalle autorità interessate e dal titolare del regime, o in base
ad altri documenti prodotti in un secondo tempo.
VIII.3. Recupero dell’obbligazione
Il presente capitolo riguarda gli aspetti seguenti:
• determinazione dell’autorità competente per il recupero;
• procedura di recupero; e
• determinazione a posteriori del luogo in cui è sorta
un’obbligazione.
VIII.3.1. Analisi generale
La base giuridica che disciplina la competenza in materia di
procedura di recupero si fonda sul principio secondo cui essa
spetta all’autorità competente del paese di partenza, la quale ha
il compito fondamentale di avviare la procedura, di reperire il
paese competente o, se del caso, di accettare una richiesta di
trasferimento della competenza.
509
VIII.3.2. Determinazione dell’autorità competente per il recupero
VIII.3.2.1. Autorità competente per il recupero
Articolo 114,
Per la corretta gestione del regime e per le relative conseguenze
paragrafo 3,
finanziarie è fondamentale determinare l’autorità competente per il
appendice I,
recupero. L’autorità competente è quella del paese in cui è sorta o si
convenzione
ritiene sorta l’obbligazione doganale.
Articolo 101,
paragrafo 1, CDU
Tale autorità è competente per il recupero dell’obbligazione e delle altre
imposte. Tuttavia, se la determinazione del luogo in cui è sorta
l’obbligazione doganale è frutto di supposizione, — poiché l’autorità
competente è di norma quella del paese di partenza — tale competenza
vale solo in un primo tempo e può passare ad un’altra autorità se viene
successivamente individuato il luogo effettivo in cui è sorta
l’obbligazione doganale. In tal caso, per decidere le fasi successive
occorre stabilire se sono coinvolte più Parti contraenti o soltanto Stati
membri dell’UE (cfr. paragrafo VIII.3.3).
VIII.3.2.2. Luogo in cui sorge l’obbligazione doganale
Non esiste una norma specifica su come determinare il luogo in cui
sorge l’obbligazione. Qualsiasi metodo
(contabilità doganale,
documenti presentati dal titolare del regime ecc.) può essere pertanto
utilizzato, purché sia ritenuto soddisfacente dall’autorità del paese in
questione.
VIII.3.2.2.1. Luogo in cui si verificano i fatti che fanno sorgere l’obbligazione
doganale
Articolo 114,
Si tratta essenzialmente di determinare il luogo in cui si sono verificati
paragrafo 1,
i fatti che hanno fatto sorgere l’obbligazione.
lettera a),
appendice I,
convenzione
Articolo 87,
A seconda del fatto che ha fatto sorgere l’obbligazione, il luogo in cui
paragrafo 1,
essa è sorta sarà quindi quello in cui le merci sono state sottratte al
secondo comma,
regime, quello in cui non è stato soddisfatto un obbligo o quello in cui
CDU
non è stata rispettata una delle condizioni stabilite per il vincolo delle
merci al regime.
510
Articolo 114,
Non è tuttavia sempre possibile individuare con esattezza il luogo. In
paragrafo 1,
tali casi, la normativa consente di considerare come luogo in cui è sorta
lettera b),
l’obbligazione:
appendice I,
convenzione
•
il luogo in cui le autorità competenti constatano che le merci si
Articolo 87,
trovano in una situazione che ha fatto sorgere l’obbligazione;
paragrafo 1,
oppure
terzo comma
•
in ultima istanza, il paese da cui dipende l’ultimo ufficio di entrata
a cui è stato presentato un messaggio «Notifica di attraversamento
Articolo 114,
paragrafo 2,
di frontiera»
(IE118) presso un ufficio doganale di transito
appendice I,
oppure, in assenza di questo, il paese da cui dipende l’ufficio
convenzione
doganale di partenza.
Articolo 87,
paragrafo 1,
terzo comma, CDU
VIII.3.2.2.2. Luogo in cui le autorità competenti constatano che le merci si trovano
in una situazione che ha fatto sorgere l’obbligazione
Articolo 114,
Questa constatazione implica che le autorità doganali devono conoscere
paragrafo 1,
la localizzazione delle merci. Se non è noto il luogo in cui si trovano le
lettera b),
merci, la semplice constatazione che è sorta un’obbligazione doganale
appendice I,
non è sufficiente per definire la competenza per il recupero. In tal modo
convenzione
si evita che più autorità possano giungere alla conclusione che una data
Articolo 87,
obbligazione è sorta nell’ambito della loro giurisdizione.
paragrafo 1,
terzo comma, CDU
VIII.3.2.2.3. Determinazione automatica del luogo
Articolo 114,
La norma secondo la quale è l’autorità competente che determina il
paragrafo 2,
luogo in cui è sorta un’obbligazione si applica:
appendice I,
convenzione
• entro sette mesi dalla scadenza del termine per la presentazione
Articolo 87,
delle merci all’ufficio di destinazione, oppure
paragrafo 2, CDU
• entro un mese dalla scadenza del termine prestabilito di 28 giorni
(dall’avvio della procedura di ricerca) se il titolare del regime non
Articolo 77 AD
ha fornito informazioni o se ha fornito informazioni insufficienti
all’autorità competente del paese di partenza;
se è risultato impossibile determinare il luogo effettivo in cui si sono
verificati i fatti, nonché un luogo in cui le autorità competenti abbiano
constatato che le merci si trovavano in una situazione tale da far sorgere
l’obbligazione.
511
L’applicazione di questa norma dipende direttamente dai risultati della
procedura di ricerca (o dalla loro assenza). Pur tuttavia, in ultima
istanza, ma tenuto conto di quanto detto in precedenza sulla
determinazione del luogo effettivo o della situazione delle merci, questo
metodo si applicherà alla maggior parte dei casi.
Se entro il termine dei sette mesi non è stato individuato nessun altro
luogo, si ritiene che l’obbligazione doganale sia sorta come indicato in
appresso.
Nell’ambito del transito comune:
•
nel paese da cui dipende l’ultimo ufficio doganale di entrata presso
il quale è stato presentato un messaggio
«Notifica di
attraversamento di frontiera» (IE118) (oppure, nella procedura di
continuità operativa, un avviso di passaggio TC10);
•
oppure, in assenza del suddetto avviso, nel paese da cui dipende
l’ufficio doganale di partenza.
Esempio:
− Operazione di transito comune (che interessa anche un paese
di transito comune)
[Unione (Germania) - Svizzera - Unione (Francia)]
Situazione I
Se l’ultimo messaggio «Notifica di attraversamento di frontiera»
(IE118) (oppure, nella procedura di continuità operativa, l’avviso
di passaggio TC10) è stato presentato ad un ufficio doganale di
transito all’entrata in Svizzera, la Svizzera diviene il luogo in cui si
ritiene sorta l’obbligazione.
Situazione II
Se l’ultimo messaggio «Notifica di attraversamento di frontiera»
(IE118) (oppure, nella procedura di continuità operativa, l’avviso
di passaggio TC10) è stato presentato ad un ufficio doganale di
transito all’entrata nell’Unione in Francia, la Francia diviene il
luogo in cui si ritiene sorta l’obbligazione.
Situazione III
Se non è stato rinvenuto il messaggio «Notifica di attraversamento
di frontiera»
(IE118)
(oppure, nella procedura di continuità
operativa, un avviso di passaggio TC10), sarà la Germania ad essere
considerata il luogo in cui è sorta l’obbligazione doganale, in
quanto paese di partenza.
512
Nell’ambito del transito unionale:
•
nel luogo in cui le merci sono state vincolate al regime (Stato
membro di partenza);
•
oppure nel luogo in cui le merci sono entrate nel territorio doganale
dell’Unione vincolate al regime che era stato sospeso nel territorio
del paese terzo.
Esempi:
− Operazione di transito unionale senza passaggio in un paese
terzo o in un paese di transito comune
[Danimarca - Germania - Francia - Spagna]
Non è interessato nessun ufficio di transito. In quanto paese di
partenza, la Danimarca sarà considerata il luogo in cui è sorta
l’obbligazione doganale.
− Operazione di transito unionale con passaggio attraverso uno
o più paesi terzi che non sono paesi di transito comune e con la
partecipazione di uffici di transito alla partenza dall’Unione e
all’entrata in essa
[Unione (Romania) - Ucraina - (Unione) (90) Polonia]
Situazione I
Se un messaggio «Notifica di attraversamento di frontiera» (IE118)
(oppure, in caso di procedura di continuità operativa, l’avviso di
passaggio TC10) è stato presentato ad un ufficio di transito dal
quale le merci sono entrate in Polonia vincolate al regime, la
Polonia è considerata il luogo in cui è sorta l’obbligazione.
Situazione II
Se non è stato rinvenuto il messaggio «Notifica di attraversamento
di frontiera» (IE118) (oppure, in caso di procedura di continuità
operativa, alcun avviso di passaggio TC10), la Romania (paese di
partenza) è considerata il luogo in cui è sorta l’obbligazione
doganale.
Articolo 5,
NB: se è stato presentato un messaggio «Notifica di attraversamento di
convenzione
frontiera» (IE118) (oppure, in caso di procedura di continuità operativa,
l’avviso di passaggio TC10) ad un ufficio doganale di transito alla
uscita dall’Unione (Grecia) ma non ne sono stati presentati all’entrata
(90) Si tratta anche qui di un regime di transito comune esterno del tipo di cui all’articolo 5 della
convenzione.
513
in Turchia, si ritiene che non sia sorta alcuna obbligazione, poiché la
sottrazione di merci non è avvenuta nell’ambito del regime di transito
unionale, ma in un paese terzo nel cui territorio il regime (e la vigilanza
doganale delle autorità competenti dei paesi interessati) è sospeso. Tale
situazione può verificarsi in esito ad una procedura di ricerca (per
ulteriori ragguagli sulla procedura di ricerca cfr. parte VII).
VIII.3.3 Procedura di recupero
Articolo 114,
L’autorità competente del paese di partenza deve concludere la propria
appendice I,
ricerca entro il termine prestabilito (cfr. parte VIII. 3.2.2.3).
convenzione
Stati membri:
Articolo 87 CDU
l’obbligazione doganale deve essere contabilizzata entro un termine di
Articolo 77 AD
14 giorni dalla scadenza del termine di sette mesi per l’arrivo delle
Articolo 105 CDU
merci a destinazione.
VIII.3.3.1. Messaggi di scambio di informazioni
In qualsiasi momento durante la procedura di ricerca e di recupero è
possibile inviare i messaggi «Informazioni sulla ricerca e sul recupero»
(IE144) e «Richiesta di informazioni sulla ricerca e sul recupero»
(IE145) per scambiare informazioni supplementari o per chiedere
ragguagli su un determinato movimento.
Questo scambio di informazioni può essere avviato sia
dall’ufficio doganale di partenza che da quello di destinazione;
non occorre ottenere risposta (messaggi complementari) per
continuare la procedura.
Il messaggio IE144 è usato dall’ufficio doganale di partenza; il
messaggio IE145 è usato dall’ufficio doganale di destinazione.
Se è necessario accludere ulteriori documenti cartacei, questi
possono essere inviati con altri mezzi (fax, posta elettronica,
posta ecc.) direttamente alla persona indicata nei messaggi,
specificando chiaramente l’MRN del movimento cui si
riferiscono e, se inviati su supporto cartaceo, accompagnati dal
formulario TC20 bis
(il cui modello figura nell’allegato
VII.8.4).
514
VIII.3.3.2. Scambio di informazioni e cooperazione nell’ambito del recupero
Articolo 13 bis,
Tranne nei casi in cui sia possibile determinare immediatamente e con
convenzione
certezza il luogo effettivo in cui si sono verificati gli eventi che hanno
fatto sorgere l’obbligazione doganale
(sottrazione di merci,
Appendice IV,
convenzione
inosservanza di una condizione), l’autorità competente è determinata
sulla base di ipotesi.
Direttiva
2010/24/UE del
Consiglio
Articolo 118,
I paesi devono collaborare tra di loro, non soltanto durante la fase vera
primo comma,
e propria del recupero, ma anche in quella precedente, quando occorre
appendice I,
determinare l’autorità competente per tale compito. Ciò presuppone
convenzione
l’efficace applicazione sia delle norme in base alle quali il titolare del
Articolo 165,
regime è informato che il regime non si è concluso, sia delle norme che
paragrafo 2, AE
disciplinano la procedura di ricerca (cfr. parte VII).
Articolo 118,
L’assistenza reciproca deve peraltro proseguire anche una volta
secondo comma,
determinata l’autorità competente per il recupero. Quest’ultima deve
appendice I,
convenzione
informare l’ufficio doganale di partenza e l’ufficio doganale di garanzia
delle misure adottate per recuperare l’obbligazione, utilizzando il
Articolo 165 AE
messaggio
«Notifica dell’esecuzione del recupero»
(IE152). Per
soddisfare tale condizione, l’autorità deve comunicare ogni azione
giuridica da essa intrapresa che può incidere sul recupero
(procedimenti, esecuzione, pagamenti).
L’elenco delle autorità competenti per il recupero in ogni paese figura
nel sito Europa, accessibile dalla homepage dell’EUD (Elenco degli
Uffici Doganali)
&Lang=it) per i movimenti NCTS e nell’allegato VIII.8.1 per i
movimenti avviati nell’ambito della procedura di continuità operativa.
Questi scambi di informazioni sono ancora più importanti quando
l’autorità competente per il recupero non è l’autorità del paese di
partenza competente per l’avvio e il controllo della procedura di ricerca.
Se sono interessate più autorità, è importante che quella incaricata di
avviare la procedura di ricerca possa accertarsi che ogni risultato
ottenuto sia preso effettivamente in considerazione all’atto di
determinare l’autorità competente per il recupero. Procedendo in questo
modo si eviterà di avviare più azioni di recupero per la stessa
obbligazione, di registrare ritardi nella notifica al debitore e al
fideiussore e, quindi, di sprecare risorse. Questo procedimento si
applica anche se l’autorità di un paese di destinazione o di un paese di
passaggio ritiene, anche prima del ricevimento di un avviso di ricerca o
515
a prescindere da esso, di essere in possesso di informazioni (prove di
fatti che sono all’origine di un’obbligazione o merci individuate in una
situazione che dà luogo ad un’obbligazione doganale) che indicano tale
paese come competente per il recupero.
VIII.3.3.3. Richiesta di recupero lanciata dall’autorità competente di partenza
Per determinare senza equivoci l’autorità competente per il recupero,
l’autorità competente del paese di partenza deve avviare la procedura di
ricerca a meno di non poter stabilire che nessun altro paese è coinvolto
nell’operazione di transito.
Articolo 50,
Qualora la prova del luogo in cui è sorta l’obbligazione doganale sia
paragrafo 1,
portata a conoscenza, con qualsiasi mezzo, delle autorità doganali del
appendice I,
paese di partenza prima della scadenza del termine per l’avvio della
convenzione
procedura di recupero alla partenza e tale luogo risulti situarsi in un altro
Articolo 311,
Stato membro o altra Parte contraente, occorre inviare senza indugio il
paragrafo 1, AE
messaggio «Richiesta di recupero» (IE150) all’autorità di tale Stato o
Parte contraente per chiederle che assuma la competenza per il recupero
Articolo 114,
(cfr. anche paragrafo VIII.3.2.2.3). Le autorità competenti del paese di
appendice I,
convenzione
destinazione hanno la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta (cfr.
paragrafo VIII.3.3.5).
Articolo 77 AD
VIII.3.3.4. Richiesta di recupero lanciata da un’altra autorità competente
L’autorità di un paese partecipante ad un’operazione di transito che
rilevi una situazione tale da determinare inequivocabilmente,
nell’ambito del regime, l’insorgenza di un’obbligazione nel proprio
paese
(ad esempio, sottrazione di merci durante il trasporto,
inosservanza di una condizione) deve chiedere all’autorità competente
del paese di partenza il trasferimento della competenza per avviare la
procedura di recupero.
La semplice constatazione che le merci sono «scomparse» durante il
trasporto o non sono giunte a destinazione — senza che sia stato
possibile risalire al luogo della sottrazione, né ritrovare le merci
mancanti — non è sufficiente per attribuire all’autorità del paese che ha
fatto tale constatazione la competenza per il recupero. In questo caso,
l’autorità competente del paese che ha constatato il fatto deve rivolgersi
all’autorità competente del paese di partenza inviando uno dei messaggi
seguenti:
516
• messaggio «Esito della ricerca» (IE143) con il codice risposta 4
(Richiesta di recupero a destinazione), se ha comunicato la propria
competenza nell’ambito della procedura di ricerca; oppure
• messaggio «Richiesta di recupero» (IE150), chiedendo che le sia
trasferita la competenza, se ha rinvenuto merci in una situazione
che dà luogo ad un’obbligazione doganale nel proprio paese. Il
messaggio IE150 può essere inviato da qualsiasi ufficio che ritiene
di essere competente per il recupero in qualsiasi momento della
procedura (dopo lo svincolo delle merci per il transito e finché il
movimento si trova nella fase «Procedura di recupero in corso»).
Procedura di
Nella procedura di continuità operativa, l’autorità di un paese
continuità
partecipante ad un’operazione di transito che scopra una situazione che
operativa
fa sorgere un’obbligazione nel proprio paese deve informare l’autorità
del paese di partenza, inviandole un messaggio «Nota informativa»
(TC24) conforme al modello figurante nell’allegato VIII.8.2, del fatto
che ritiene di essere competente per il recupero. L’informazione deve
pervenire all’autorità competente del paese di partenza prima della
scadenza del termine. A sua volta, tale autorità deve confermare la
ricezione della comunicazione senza indugio e indicare se l’autorità
richiedente è competente per il recupero compilando e rinviando il
formulario TC24.
VIII.3.3.5. Accettazione del recupero da parte dell’autorità interpellata
Articolo 115,
L’autorità competente cui è richiesto di farsi carico del recupero o di
appendice I,
trasferire la competenza in materia di recupero deve rispondere a tale
convenzione
richiesta inviando il messaggio «Notifica di accettazione del recupero»
Articolo 87,
(IE151) rispondendo affermativamente o negativamente alla richiesta
paragrafo 4, CDU
di trasferimento della competenza (se non è pervenuto il messaggio
Articolo 311 AE
IE118 o IE006). In caso di risposta negativa, la competenza resta al
paese di partenza. In caso di risposta affermativa la competenza passa
al paese che accetta la richiesta, il quale dovrebbe avviare la procedura
di recupero. Il paese di partenza dovrebbe informare al riguardo il
titolare del regime.
Il messaggio «Notifica di accettazione del recupero» (IE151) deve
essere inviato entro 28 giorni.
Se l’importo dell’obbligazione doganale è inferiore a 10 000 EUR,
anche se l’ufficio doganale competente per il recupero non è l’ufficio
doganale di partenza (cioè è l’ufficio doganale di destinazione o di
transito), tale ufficio doganale dovrebbe prima inviare il messaggio
IE150 all’ufficio doganale di partenza, che risponde sempre
517
affermativamente con il messaggio IE151. L’ufficio doganale
competente per il recupero inserisce nel messaggio IE150 il riferimento
all’articolo 87, paragrafo 4, del codice (91). La competenza non può
essere modificata dall’ufficio doganale di partenza, che tuttavia deve
essere informato per sorvegliare adeguatamente l’intera procedura di
recupero.
Nota:
Operazioni di transito comune (esempio: Italia - Svizzera - Germania)
Se un messaggio «Notifica dell’attraversamento di frontiera» (IE118)
risulta presentato ad un ufficio di transito all’entrata in un’altra Parte
contraente (in Svizzera, e non è stato presentato alcun messaggio IE118
all’entrata in Germania), l’autorità di detta Parte contraente dovrebbe
accettare la richiesta di recupero e inviare il messaggio «Notifica di
accettazione del recupero» (IE151), rispondendo affermativamente e
senza indugio alla richiesta di trasferimento della competenza
(al
massimo entro 28 giorni). Il paese che accetta la competenza avvia
quindi la procedura di recupero.
Operazioni di transito unionale tra due punti del territorio doganale
dell’Unione attraverso un paese terzo [esempio: Unione (Polonia) -
Ucraina - Unione (Romania)].
Se un messaggio «Notifica dell’attraversamento di frontiera» (IE118)
risulta presentato ad un ufficio di transito in un altro Stato membro
(Romania) e l’autorità competente del paese di partenza stabilisce che
il suddetto Stato membro è competente per il recupero, l’autorità che
riceve il messaggio «Richiesta di recupero» (IE150) deve accettare la
richiesta di recupero e inviare il messaggio «Notifica di accettazione del
recupero» (IE151), accettando senza indugio il trasferimento della
competenza (al massimo entro 28 giorni). Lo Stato membro che accetta
la competenza avvierà quindi la procedura di recupero.
Operazioni di transito unionale tra due punti del territorio doganale
dell’Unione
(esempio: Lituania - Francia)
L’autorità doganale del paese di destinazione che ha stabilito il sorgere
di un’obbligazione doganale inferiore a 10 000 EUR invia all’autorità
doganale di partenza il messaggio «Richiesta di recupero» (IE150) con
riferimento all’articolo 87, paragrafo 4, del codice, chiedendo che le sia
trasferita la competenza. L’autorità che riceve il messaggio deve
accettare la richiesta di recupero e inviare il messaggio «Notifica di
accettazione del recupero» (IE151), rispondendo affermativamente e
(91) Unicamente regime di transito unionale.
518
senza indugio alla richiesta di trasferimento della competenza
(al
massimo entro 28 giorni). Lo Stato membro che accetta la competenza
avvierà quindi la procedura di recupero.
DOGANA
Richiesta di recupero senza risposta
Se l’autorità competente di destinazione interpellata non risponde inviando il messaggio
«Esito della ricerca» (IE143) né facendosi carico del recupero inviando il messaggio
«Notifica di accettazione del recupero» (IE151) entro il termine prestabilito (al massimo
28 giorni), è opportuno informare i funzionari locali di collegamento nel settore del transito
del paese interpellato (per gli indirizzi cfr. la rete Transito nel sito Europa), apportando le
prove necessarie, affinché adottino le opportune misure per far assumere all’autorità
interpellata la competenza che le spetta. Se ciò non sortisce l’effetto dovuto, è opportuno
informare e sollecitare l’intervento dell’ufficio tecnico nazionale e del coordinatore
nazionale del transito del paese di partenza. In ogni caso, l’autorità competente del paese
di partenza si deve assicurare che la competenza sia accettata prima di revocare le proprie
misure di recupero.
La stessa procedura si applica se l’autorità competente per il recupero è situata in un paese
di transito (cioè se il messaggio «Notifica dell’attraversamento di frontiera» (IE118) è stato
inviato all’ufficio doganale di partenza, ma le merci non sono state consegnate al luogo di
destinazione).
Va ricordato che sussiste l’obbligo giuridico di rispondere ai suddetti messaggi.
VIII.3.3.6. Comunicazione dell’avvio della procedura di recupero
Una volta determinata la competenza per il recupero, mediante lo
scambio dei messaggi «Richiesta di recupero» (IE150) e «Notifica di
accettazione del recupero» (IE151), l’autorità del paese di partenza deve
inviare il messaggio «Comunicazione di recupero» (IE063) a tutti gli
uffici che hanno ricevuto un messaggio IE001, IE003, IE050 o IE115
in relazione al movimento in causa, informandoli di non attendere più
l’arrivo di un movimento con l’MRN ivi indicato. Con questa
comunicazione gli uffici interessati sono informati del fatto che il
movimento non arriverà perché vi è una «Procedura di recupero in
corso» ed è impossibile utilizzare i messaggi
«Avviso di arrivo»
(IE006), «Risultati del controllo» (IE018), «Richiesta di recupero»
(IE150) e «Notifica di accettazione del recupero» (IE151). Fino alla
conclusione del recupero è invece possibile continuare a scambiare
informazioni mediante i messaggi IE144 ed IE145 (cfr. paragrafo
VIII.3.3.1).
519
Occorre inviare una notifica ad entrambi i soggetti interessati seguenti:
• al titolare del regime, mediante il messaggio «Notifica di recupero»
(IE035) o lettera equivalente;
e
• al fideiussore, mediante il messaggio
«Notifica al fideiussore
(IE023) o lettera equivalente (per ulteriori dettagli cfr. paragrafo
VIII.2.4.5.3).
Il messaggio «Notifica di recupero» (IE035) al titolare del regime deve
recare il numero e la data di accettazione della dichiarazione di transito,
il nome dell’ufficio doganale di partenza, il nome del titolare del
regime, l’importo e la valuta dell’obbligazione di cui si chiede il
pagamento.
Nel contempo, l’autorità competente del paese di partenza, sulla scorta
delle proprie constatazioni o in risposta ai messaggi
«Esito della
ricerca» (IE143), con codice 4, o «Richiesta di recupero» (IE150),
oppure disponendo di informazioni sufficienti, deve trasferire la
competenza per il recupero ad un altro Stato membro o ad un’altra Parte
contraente, oppure assumerla per sé.
Alla fine della procedura (quando tutti i dazi e le imposte sono stati
riscossi), l’autorità competente per il recupero (se non è quella del paese
di partenza) deve informare l’autorità competente del paese di partenza
in merito al recupero dell’obbligazione inviando il messaggio «Notifica
dell’esecuzione del recupero» (IE152). L’autorità competente del paese
di partenza inoltra o invia il messaggio IE152 a tutti gli uffici coinvolti
nel movimento (tranne a quello che lo ha inviato).
VIII.3.4. Determinazione a posteriori del luogo in cui è sorta un’obbligazione
Articolo 114,
La procedura che permette di identificare automaticamente l’autorità
paragrafo 1,
competente può dare risultati provvisori, ma non rimette in discussione
appendice I,
la regolarità delle azioni di recupero dell’obbligazione già avviate.
convenzione
Articolo 87 CDU
VIII.3.4.1. Nuovi elementi di prova dopo l’avvio della procedura di recupero
Talvolta il luogo è determinato soltanto dopo un certo tempo, quando
emerge che un’altra autorità doganale avrebbe dovuto essere
competente per il recupero.
520
Articolo 115,
È possibile avvalersi di ogni mezzo per fornire all’autorità,
appendice I,
inizialmente indicata come quella competente, la prova del luogo in
convenzione
cui è effettivamente sorta l’obbligazione.
Articoli 311 e 167,
paragrafo 1, AE
Se la prova viene fornita ed è già avvenuto lo scambio dei messaggi
«Richiesta di recupero»
(IE150) e
«Notifica di accettazione del
recupero»
(IE151) per trasferire la competenza per il recupero,
l’autorità inizialmente competente rimane tale all’interno dell’NCTS
(non è possibile cancellare il messaggio IE151) e registra i dati del caso
nel proprio NCTS affinché ne resti traccia. A tal fine possono essere
utilizzati i messaggi
«Informazioni sulla ricerca e sul recupero»
(IE144) e «Richiesta di informazioni sulla ricerca e sul recupero»
(IE145).
L’autorità determinata inizialmente deve fornire immediatamente alla
nuova autorità che si presume sia competente una nota informativa
TC25 conforme al modello figurante nell’allegato VIII.8.2, con tutti i
documenti pertinenti, inclusa una copia delle prove presentate. La
nuova autorità deve accusare ricevimento della nota e comunicare
entro tre mesi dal suo invio se accetta o no la competenza per il
recupero, rinviando il TC25 opportunamente compilato all’autorità
inizialmente determinata per il recupero. Se non viene ricevuta risposta
entro tale periodo, l’autorità inizialmente indicata come responsabile
deve proseguire l’azione di recupero.
Dopo aver riscosso l’obbligazione, il nuovo ufficio comunica
all’autorità inizialmente competente la conclusione della procedura di
recupero, in modo che quest’ultima possa inviare il messaggio
«Notifica dell’esecuzione del recupero» (IE152) all’ufficio doganale
di partenza, che lo trasmetterà a tutti gli altri uffici interessati per
chiudere il movimento in tutti i sistemi informatici.
VIII.3.4.2. Nuova autorità competente e nuove misure di recupero
Articolo 115,
Se la nuova autorità accetta il trasferimento della competenza, deve
appendice I,
avviare le proprie azioni di recupero dell’obbligazione.
convenzione
Articoli 311 e 167,
paragrafi 1 e 3, AE
Se la nuova autorità assume la competenza, deve immediatamente
informarne l’autorità inizialmente competente (anche dopo la scadenza
del summenzionato termine di tre mesi), che sospenderà le proprie
521
azioni di recupero se non erano ancora giunte alla riscossione degli
importi dovuti. A tal fine possono essere utilizzati i messaggi
«Informazioni sulla ricerca e sul recupero» (IE144) e «Richiesta di
informazioni sulla ricerca e sul recupero» (IE145).
Se l’autorità inizialmente competente e la nuova autorità appartengono
a due Stati membri dell’UE, la nuova azione di recupero riguarderà
soltanto il recupero delle altre imposte (perché sono interessati due
diversi territori fiscali), dato che non ci sono obbligazioni doganali da
recuperare in quanto entrambi gli Stati fanno parte dello stesso
territorio doganale.
D’altro canto, se le autorità e i luoghi interessati appartengono a due
diverse Parti contraenti, devono essere recuperati sia i dazi (in quanto
sono interessati territori doganali diversi), sia le altre imposte (in
quanto sono interessati territori fiscali diversi).
VIII.3.4.3. Conseguenze del recupero iniziale
Articolo 118,
Dopo che la nuova autorità competente ha completato la procedura di
appendice I,
recupero e inviato il messaggio
«Notifica dell’esecuzione del
convenzione
recupero» (IE152) l’autorità inizialmente competente procede come
Articolo 165 AE
segue:
• annulla l’azione di recupero avviata ma non completata (e quindi
sospesa); oppure
• restituisce al debitore (o al fideiussore) gli importi già recuperati.
Nota:
se le autorità e i luoghi interessati appartengono alla stessa Parte
contraente sono restituite solo le imposte riscosse ma non i dazi.
VIII.3.4.4. Conseguenze del recupero
VIII.3.4.4.1. Comunicazione agli uffici doganali di partenza e garanzia
dell’avvenuto recupero o appuramento
Articolo 118,
L’autorità competente per il recupero deve comunicare all’ufficio
appendice I,
doganale di partenza l’avvenuta riscossione dei dazi e delle altre
convenzione
imposte inviando il messaggio «Notifica dell’esecuzione del recupero»
Articolo 165 AE
(IE152), affinché esso possa poi inoltrarlo a tutti gli uffici interessati
dal movimento. L’invio del messaggio IE152 da parte dell’ufficio
doganale di partenza appura il movimento nel sistema.
522
L’ufficio doganale di partenza informa, inoltre, l’ufficio doganale di
garanzia, tramite il messaggio
«Credito importo di riferimento»
(IE209) e, se non è stato ancora fatto, il titolare del regime, inviandogli
i messaggi «Notifica di recupero» (IE035) e «Notifica di chiusura»
(IE045).
VIII.3.4.4.2. Comunicazione al fideiussore dell’avvenuto recupero o appuramento
Articolo 117,
Se il fideiussore è stato informato del fatto che uno dei movimenti di un
paragrafo 4,
suo cliente non è stato appurato, l’autorità competente per il recupero
appendice I,
deve successivamente comunicargli, mediante il messaggio «Notifica
convenzione
di chiusura» (IE045) o lettera equivalente, se l’obbligazione è stata
Articolo 85 AD
recuperata (dal debitore) o se il regime è stato appurato.
VIII.4. Situazioni specifiche (promemoria)
VIII.5. Eccezioni (promemoria)
VIII.6. Istruzioni nazionali specifiche (riservato)
VIII.7. Sezione riservata alla dogana
VIII.8. Allegati
VIII.8.1. Elenco delle autorità competenti per il recupero nella procedura di
continuità operativa
Per l’ultima versione di questo elenco, cliccare sul link seguente:
EUROPA:
customs-transit/common-union-transit_en
523
VIII.8.2. Nota informativa TC24 e nota relativa al recupero TC25
TC24
TRANSITO UNIONALE/TRANSITO COMUNE
NOTA INFORMATIVA
DETERMINAZIONE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE PER IL RECUPERO
a norma degli articoli 311 e 167 AE/dell’articolo 115, appendice I, convenzione
1. Autorità richiedente
2. Autorità interpellata
Nome e indirizzo completo:
Nome e indirizzo completo:
N. di riferimento:
Fax:
E-mail:
3. Dichiarazione di transito
N.
Ufficio di partenza:
Data:
La procedura di ricerca è stata avviata:
Sì
Data:
Riferimento:
No
4a. Richiesta
Con la presente nota l’autorità richiedente del paese di partenza notifica che l’autorità
interpellata sarà competente per il recupero dell’obbligazione in relazione all’operazione
di transito summenzionata. Si tiene conto degli elementi seguenti:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Si allegano i documenti seguenti:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Informazioni sul fideiussore:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
524
4b. Richiesta
Con la presente nota l’autorità richiedente di un paese diverso dal paese di partenza
notifica che sarà competente per il recupero dell’obbligazione in relazione all’operazione
di transito summenzionata. Si tiene conto degli elementi seguenti:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Si allegano i documenti seguenti:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5. Per l’autorità richiedente
Luogo:
Data:
Firma:
Timbro
6a. Ricevuta e risposta alla richiesta della casella 4a (da rinviare all’autorità
richiedente)
L’autorità interpellata di un paese diverso dal paese di partenza accusa ricevimento
della comunicazione e:
conferma di essere competente per il recupero dell’obbligazione doganale in
relazione all’operazione di transito summenzionata
notifica che non è competente per il recupero dell’obbligazione doganale in
relazione all’operazione di transito summenzionata Si tiene conto degli elementi seguenti:
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
6b. Ricevuta e risposta alla richiesta della casella 4b (da rinviare all’autorità
richiedente)
L’autorità interpellata del paese di partenza accusa ricevimento della comunicazione
e:
conferma che l’autorità richiedente è competente per il recupero
dell’obbligazione doganale in relazione
all’operazione di transito summenzionata.
notifica che l’autorità richiedente non è competente per il recupero
dell’obbligazione doganale in relazione all’operazione di transito summenzionata. Si tiene
conto degli elementi seguenti:
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Informazioni sul fideiussore:
525
7. Per l’autorità interpellata
Luogo:
Data:
Firma:
Timbro
526
TC25
TRANSITO UNIONALE/TRANSITO COMUNE
NOTA RELATIVA AL RECUPERO
DETERMINAZIONE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE PER IL RECUPERO
a norma degli articoli 311 e 167 AE/dell’articolo 115, appendice I, convenzione
1. Autorità richiedente
2. Autorità interpellata
Nome e indirizzo completo:
Nome e indirizzo completo:
N. di riferimento:
Fax:
E-mail:
3. Dichiarazione di transito
N.
Ufficio di partenza:
Data:
La procedura di ricerca è stata avviata:
Sì
Data:
Riferimento:
No
4. Richiesta
Con la presente nota l’autorità richiedente notifica che l’autorità interpellata
sarà
competente per il recupero dell’obbligazione doganale in relazione all’operazione di
transito summenzionata. Si tiene conto degli elementi seguenti:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Si allegano i documenti seguenti:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
5. Informazioni sul fideiussore:
6. Per l’autorità richiedente
Luogo:
Data:
Firma:
Timbro
527
7. Ricevuta (da rinviare all’autorità richiedente)
L’autorità interpellata accusa ricevimento della comunicazione e notifica che
è competente per il recupero dell’obbligazione doganale in relazione all’operazione
di transito
summenzionata.
non è competente per il recupero dell’obbligazione doganale in relazione
all’operazione di transito
summenzionata. Si tiene conto degli elementi
seguenti:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
8. Per l’autorità interpellata
Luogo:
Data:
Firma:
Timbro
528
VIII.8.3 Richiesta di indirizzo/i TC30
TC30
Garanzia di transito comune/unionale: richiesta di indirizzo/i
1. Autorità richiedente
2. Autorità interpellata
Nome e indirizzo completo
Nome e indirizzo completo:
3.
Certificato di garanzia globale n.
Certificato di garanzia isolata n.
Nome e indirizzo del titolare del regime
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………...
4. Si prega di compilare le voci seguenti e di rinviare il formulario.
a)
Nome e indirizzo del fideiussore:
..................................................................................…………………………………….…
……………………………………………………………………………………..………..
b) Nome e indirizzo del corrispondente del fideiussore in
...……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(paese dell’ufficio che richiede l’informazione)
……………………………………………………
c)
(Eventuali) Riferimenti da indicare nelle comunicazioni al corrispondente del
fideiussore
.......................................................................................................................................……
5. Per l’autorità richiedente
6. Per l’autorità interpellata
Luogo:
Luogo:
Data:
Data:
Firma:
Firma:
Timbro
Timbro
529
PARTE IX — REGIME TIR (APPLICABILE NELL’UNIONE)
La parte IX verte sulla circolazione delle merci accompagnate dal
carnet TIR.
Il paragrafo IX.2 concerne l’autorizzazione dell’associazione garante
e del titolare del carnet TIR.
Il paragrafo IX.3 descrive il sistema di garanzia TIR nell’ambito della
sua applicazione nell’Unione.
Il paragrafo IX.4 descrive le formalità da espletare presso l’ufficio
doganale di partenza o d’entrata e il trattamento delle divergenze.
Il paragrafo IX.5 descrive le azioni da intraprendere presso l’ufficio
doganale di destinazione o di uscita, imprevisti, irregolarità e
l’appuramento dell’operazione TIR.
Il paragrafo IX.6 descrive le procedure di ricerca e di recupero.
Il paragrafo IX.7 descrive lo status di destinatario autorizzato.
Il paragrafo IX.8 contiene gli allegati della parte IX.
IX.1. TIR (Transport Internationaux Routiers)
Il presente paragrafo fornisce informazioni su:
- contesto e legislazione (paragrafo IX.1.1);
- i principi del regime TIR (paragrafo IX.1.2).
IX.1.1. Contesto e legislazione
Articolo 226,
Lo strumento legislativo principale che disciplina il regime TIR è la
paragrafo 3,
convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci
lettera b), e
coperte con libretto TIR (convenzione TIR del 1975), elaborata sotto
articolo 227,
gli auspici della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni
paragrafo 2,
lettera b), CDU
Unite (UNECE). La convenzione TIR è stata approvata in nome
dell’Unione europea con il regolamento
(CEE) n. 2112/78 del
Consiglio, del 25 luglio 1978, ed è entrata in vigore nell’Unione il 20
giugno 1983. Una versione consolidata della convenzione TIR è stata
pubblicata come allegato della decisione 2009/477/CE del Consiglio
del 28 maggio 2009. La convenzione è aggiornata con regolarità e la
530
Commissione ne pubblica le modifiche nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, indicando la data della loro entrata in vigore.
Le norme interne dell’Unione sulla circolazione delle merci
nell’Unione accompagnate dal carnet TIR sono descritte nel CDU,
nel relativo atto d’esecuzione (articoli 163-164, 167-168, 274-282) e
atto delegato (articoli 184, 186-187).
Al 17 luglio 2020 la convenzione TIR contava 76 Parti contraenti, tra
le quali l’Unione europea e i suoi 27 Stati membri. È tuttavia possibile
effettuare operazioni TIR esclusivamente nei paesi che hanno
associazioni garanti autorizzate (63 paesi al 23 gennaio 2020).
Ai sensi della legislazione dell’Unione, il regime TIR può essere
utilizzato nell’Unione esclusivamente per movimenti di transito che
hanno origine o si concludono all’esterno del territorio doganale
unionale, oppure effettuati tra due località del territorio doganale
unionale passando per il territorio di un paese terzo.
IX.1.2. I principi del regime TIR
Il regime TIR si basa su cinque pilastri principali:
•
le merci circolano in veicoli approvati muniti di targa TIR o
container muniti di sigillo doganale;
•
durante il trasporto TIR, i dazi e le tasse sono sospesi e coperti da
una serie di garanzie riconosciute a livello internazionale.
L’associazione garante nazionale di ciascuna Parte contraente
assicura il pagamento dell’importo garantito dell’obbligazione
doganale e delle altre imposizioni che possono divenire esigibili
in caso di irregolarità nel paese in questione nel corso di
un’operazione di TIR. Sebbene la soglia massima della garanzia
sia a discrezione di ciascuna Parte contraente, è consigliabile
fissare a
100 000 EUR
(per l’Unione
100 000 EUR o
l’equivalente in valuta nazionale) l’importo massimo esigibile da
ciascuna associazione nazionale in caso di irregolarità;
•
il carnet TIR è una dichiarazione doganale per il trasporto di merci
e costituisce la prova dell’esistenza della garanzia. I carnet TIR
sono distribuiti
alle
associazioni
garanti
nazionali
dall’organizzazione internazionale autorizzata dal comitato
amministrativo TIR
(attualmente l’Unione internazionale dei
trasporti stradali - IRU). Il carnet TIR è utilizzabile per un solo
trasporto TIR. È utilizzato già nel paese di partenza e consente di
531
effettuare controlli doganali nelle Parti contraenti di partenza,
transito e destinazione;
• le misure di controllo doganale adottate nel paese di partenza sono
riconosciute dai paesi di transito e di destinazione. Di
conseguenza, le merci vincolate al regime TIR e trasportate in
veicoli o container sigillati non saranno, di norma, esaminate dagli
uffici doganali dei paesi di transito;
• ai fini del controllo dell’accesso al regime TIR, le associazioni
nazionali che intendono rilasciare carnet TIR e le persone che
desiderano utilizzarli devono soddisfare condizioni e requisiti
minimi e devono essere autorizzate dalle autorità competenti (in
genere le dogane) del paese in cui sono stabilite.
IX.2. Autorizzazioni
Il presente paragrafo fornisce informazioni su:
- autorizzazione delle associazioni garanti (paragrafo IX.2.1);
- autorizzazione dei titolari di carnet TIR (paragrafo IX.2.2).
IX.2.1. Autorizzazione delle associazioni garanti
Articolo 228 CDU
Ai fini della convenzione TIR, l’Unione europea è considerata un
unico territorio. Una delle condizioni necessarie per poter usufruire
Articolo 6,
del regime TIR è che ogni paese o territorio sia coperto da un sistema
paragrafo 1 e
allegato 9, parte I,
di garanzia internazionale, il che comporta l’autorizzazione delle
convenzione TIR
associazioni garanti nazionali in conformità della convenzione TIR.
La convenzione TIR stabilisce le condizioni e i requisiti minimi che
le associazioni garanti devono rispettare per essere autorizzate a
rilasciare i carnet TIR.
IX.2.1.1. Procedura di autorizzazione
Allegato 9, parte I,
L’autorizzazione comporta due aspetti distinti: le condizioni di base
paragrafo 1,
per il rilascio dell’autorizzazione e l’istituzione di un accordo scritto
convenzione TIR
o di qualsiasi altro strumento giuridico tra l’associazione garante e le
autorità doganali.
532
IX.2.1.2. Condizioni di rilascio dell’autorizzazione
Allegato 9, parte I,
Le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione investono una serie
paragrafo 1,
di questioni tecniche e oggettive, tra cui la dimostrazione del
lettere da a) a d),
possesso di esperienza e competenze, di una solida situazione
convenzione TIR
finanziaria e dell’adempimento degli obblighi previsti dalla
convenzione. Si tratta di condizioni, in linea generale, molto simili a
quelle applicate nell’ambito dei regimi di transito comune/unionale
per quanto concerne l’autorizzazione ad utilizzare una garanzia
globale (cfr. parte III per maggiori informazioni sulle garanzie).
IX.2.1.3. Accordo scritto
Allegato 9,
L’accordo scritto o altro strumento giuridico contiene l’impegno
parte I,
dell’associazione garante a conformarsi ad una serie di obblighi.
paragrafo 1,
lettera e),
Per garantire un elevato livello di armonizzazione, l’allegato IX.8.7
convenzione
riporta un modello di accordo scritto, contenente condizioni e
TIR
requisiti minimi, che può essere applicato tra le autorità doganali
dell’Unione e le rispettive associazioni garanti nazionali.
IX.2.1.4. Controllo dell’autorizzazione
Ai fini di una corretta amministrazione, occorre controllare
regolarmente l’autorizzazione per verificare se l’associazione garante
continua a poterne beneficiare e se le condizioni e i requisiti minimi
per il suo rilascio continuano ad essere idonei e necessari, tenuto
conto dell’eventuale mutata situazione dell’associazione garante di
cui quest’ultima ha dato comunicazione.
IX.2.2. Autorizzazione dei titolari di carnet TIR
Uno dei pilastri del regime TIR è l’accesso controllato ad usufruire
del regime.
Articolo 1,
Con «titolare» (titolare del carnet TIR) s’intende la persona a cui è
lettera o),
stata concessa un’autorizzazione ad operare in regime TIR e a nome
convenzione TIR
della quale è presentato il carnet TIR. Spetta al titolare del carnet TIR
Articolo 184 AD
presentare il veicolo e le merci, accompagnati dal carnet TIR, presso
gli uffici doganali di partenza, passaggio e destinazione. Nel territorio
Articolo 273, 276
doganale dell’Unione, al titolare del carnet TIR spetta anche
AE
presentare i dati del carnet per l’operazione TIR presso l’ufficio o gli
uffici doganali di partenza o di entrata.
533
Articolo 6,
La definizione giuridica di «titolare» (titolare del carnet TIR), così
paragrafo 4 e
com’è data nella convenzione TIR, stabilisce le condizioni e i
allegato 9, parte II,
requisiti minimi che questi deve soddisfare per essere autorizzato ad
convenzione TIR
avvalersi del regime TIR.
IX.2.2.1. Procedura di autorizzazione
Allegato 9, parte II,
Nella pratica, il compito di valutare se i criteri stabiliti nella
paragrafo 3,
convenzione TIR sono stati soddisfatti o meno è condiviso tra
convenzione TIR
l’associazione garante autorizzata e le autorità competenti del paese
in cui il richiedente è registrato. La convenzione TIR non assegna
compiti specifici né all’associazione garante né alle autorità
competenti ma lascia la procedura da seguire al diritto, alle regole e
alle pratiche nazionali.
IX.2.2.2. Condivisione della procedura di autorizzazione
A livello dell’Unione, il codice doganale e i relativi atti d’esecuzione
e delegato non fanno alcun riferimento a questo aspetto e pertanto la
procedura di autorizzazione è a discrezione delle autorità nazionali.
L’associazione garante deve come minimo considerare inizialmente
tutte le domande di autorizzazione. Le domande che, superato il
primo esame dell’associazione garante, sono da essa approvate
dovrebbero essere trasmesse alle autorità competenti, le quali, se
sono a loro volta soddisfatte dei controlli delle autorità doganali e di
quelli svolti dall’associazione garante, concedono l’autorizzazione.
La consultazione tra l’autorità doganale competente e l’associazione
garante è effettuata tramite l’ITDB.
IX.2.2.2.1. Controlli delle autorità doganali
Fatti salvi i controlli che possono essere effettuati dall’associazione
garante, spetta all’autorità competente verificare il rispetto
dell’ultima condizione, ossia «l’assenza di gravi o reiterate violazioni
della legislazione doganale o fiscale».
Sebbene l’epiteto «gravi» si applichi indiscutibilmente a violazioni
penali, ciò non dovrebbe escludere la possibilità di considerare
«gravi» anche le infrazioni amministrative e civili, in conformità
delle pratiche nazionali.
534
Allegato 9, parte II,
Analogamente, il termine
«reiterate» non dovrebbe intendersi
paragrafo 1,
unicamente riferito al numero delle infrazioni commesse, ma anche
lettera d),
alla loro frequenza nel corso di un determinato periodo. Si propone
convenzione TIR
di considerare «reiterate» le violazioni commesse almeno tre volte
nell’arco di cinque anni.
IX.2.2.2.2. Controllo dell’autorizzazione
Note esplicative
Dato il ruolo fondamentale svolto dal titolare del carnet TIR nel
9.II.4 e 9.II.5
regime TIR, in particolare in qualità di dichiarante, è importante
convenzione TIR
tenere aggiornato l’elenco dei titolari autorizzati contenuto nella
banca dati TIR internazionale (ITDB). Le autorità competenti sono
tenute a comunicare tempestivamente alla commissione esecutiva
TIR (TIRExB) i dati aggiornati sulla situazione dei titolari di carnet
TIR da esse autorizzati. Le autorità doganali competenti devono
inserire i dati riguardanti le autorizzazioni e le revoche delle
autorizzazioni all’uso dei carnet TIR direttamente nell’ITDB.
Allegato 9, parte II,
Ciò implica che
si dovrebbe controllare costantemente le
paragrafi 4 e 5,
autorizzazioni per verificare se il titolare del carnet TIR continua a
convenzione TIR
poterne beneficiare e se le condizioni e i requisiti per l’autorizzazione
continuano ad essere idonei e necessari.
Si raccomanda inoltre la revoca delle autorizzazioni non utilizzate
qualora si osservi che nell’arco di un periodo determinato (come ad
esempio un anno) non è stato rilasciato alcun carnet TIR al titolare.
Le autorità competenti devono registrare senza indugio la fine
dell’attività nell’ITDB.
L’autorizzazione
dovrebbe
essere
controllata
insieme
all’associazione garante. Nel caso in cui dai controlli risulti qualsiasi
elemento indicante che le condizioni e i requisiti per il possesso
dell’autorizzazione non sono soddisfatti, è opportuno che le autorità
competenti ne considerino la revoca.
Le associazioni garanti collaborano con le autorità doganali
competenti e chiedono modifiche (aggiornamento dei dati relativi ai
titolari di carnet TIR autorizzati) tramite l’ITDB. Tali richieste
devono essere convalidate dalle autorità doganali competenti.
535
IX.2.2.3. Revoca dell’autorizzazione
Allegato 9, parte II,
L’associazione garante può negare al titolare del carnet TIR il
paragrafo 6,
permesso di utilizzare la garanzia TIR. A un titolare di carnet TIR
convenzione TIR
autorizzato può essere negato l’accesso al regime TIR anche in altri
due modi:
• escludendolo dal regime TIR in conformità dell’articolo 38 della
convenzione TIR, oppure
• revocandogli l’autorizzazione a utilizzare i carnet TIR in
conformità dell’articolo 6, paragrafo 4, della convenzione TIR.
L’autorizzazione può anche essere revocata dall’autorità competente
in risposta a una richiesta del titolare del carnet TIR.
Articolo 229 CDU La decisione adottata dall’autorità doganale di uno Stato membro si
applica in tutto il territorio doganale dell’Unione a tutte le operazioni
TIR presentate per accettazione a un ufficio doganale dal titolare del
carnet TIR in causa.
IX.2.2.3.1. Ricorso all’articolo 38 o all’articolo 6, paragrafo 4
Commenti
L’articolo 6, paragrafo 4, prevede una sanzione alternativa che, in
all’articolo 38 e
molti casi, è da preferirsi a quella disposta dall’articolo 38. A prima
all’allegato 9,
vista, qualsiasi circostanza che dia luogo all’esclusione a norma
parte II,
dell’articolo 38
comporterebbe
ugualmente
la
revoca
convenzione TIR
dell’autorizzazione di cui all’articolo 6, paragrafo 4, e all’allegato 9,
parte II.
Articolo 38
Ai titolari di carnet TIR stabiliti nell’Unione si applica la revoca
convenzione TIR
dell’autorizzazione
prevista
all’articolo 6,
paragrafo 4,
e
all’allegato 9, parte II, purché la revoca di un operatore nazionale sia
definitiva. Ai titolari di carnet TIR esclusi temporaneamente o
autorizzati da un altro Stato membro o da un’altra Parte contraente
non appartenente all’Unione si applica solo l’articolo 38.
IX.2.2.3.2. Applicazione dell’articolo 38 della convenzione TIR
L’articolo
38 prevede l’esclusione definitiva o temporanea. La
convenzione TIR non definisce ulteriormente tali termini.
L’esclusione temporanea dovrebbe significare che l’autorizzazione è
stata sospesa per un determinato periodo di tempo. Ciò può causare
difficoltà logistiche alle Parti contraenti, che dovranno effettuare
controlli più rigorosi durante il periodo di sospensione.
536
La decisione di escludere un operatore dal regime TIR è assai grave
e deve pertanto essere pienamente giustificata. Qualora una
violazione o un’irregolarità siano ritenute abbastanza gravi da
comportare l’esclusione, è preferibile che quest’ultima sia definitiva.
È altresì plausibile che un operatore escluso in maniera definitiva
possa essere successivamente autorizzato di nuovo in seguito ad un
eventuale cambiamento della situazione.
In determinate circostanze, tuttavia, l’esclusione può avere carattere
temporaneo, ad esempio, quando è possibile porre rimedio in breve
tempo all’irregolarità che ha determinato la decisione (ad esempio,
certificati di approvazione scaduti, problemi tecnici nei
compartimenti di carico).
IX.2.2.3.3. Applicazione dell’articolo 6, paragrafo 4, della convenzione TIR
Allegato 9, parte II,
L’autorizzazione dovrebbe essere revocata quando il titolare di carnet
convenzione TIR e
TIR non può più beneficiarne (ad esempio, perché non soddisfa più
nota
esplicativa
le condizioni e i requisiti minimi) o non è più idoneo a beneficiarne
9.II.4
(per aver commesso, ad esempio, violazioni gravi o reiterate).
Oltre a informare il titolare del carnet TIR, lo Stato membro che
revoca l’autorizzazione deve registrare senza indugio le informazioni
direttamente nell’ITDB.
IX.2.2.3.4. Notifica alla Commissione europea e agli Stati membri
Articolo 229 CDU Le esclusioni stabilite a norma dell’articolo 38 della convenzione TIR
devono essere registrate senza indugio dalle autorità doganali
competenti nell’ITDB. Tale registrazione vale come comunicazione
alla Commissione europea e agli altri Stati membri a norma
dell’articolo 229, paragrafo 2, del CDU.
L’esattezza di tali dati esula dal controllo della Commissione europea
e gli Stati membri dovrebbero usare cautela nel negare ad un
operatore l’accesso al regime TIR. In caso di dubbio è opportuno
chiedere conferma dell’informazione all’ufficio di coordinamento
TIR dello Stato membro che ha notificato l’esclusione.
IX.2.2.4. Notifica delle decisioni di ripristinare l’accesso al regime TIR
Vi sono circostanze in cui lo Stato membro deve revocare la propria
decisione di escludere un titolare di carnet TIR o decida di
concedergli nuovamente l’autorizzazione. Anche in questi casi è
537
importante che tutti gli Stati membri ne siano informati. A tal fine si
applicano le stesse procedure di notifica di cui al paragrafo
precedente IX.2.2.3.
IX.3. Garanzie
Il presente paragrafo fornisce informazioni su:
• introduzione (paragrafo IX.3.1);
• importo della garanzia (paragrafo IX.3.2);
• copertura della garanzia (paragrafo IX.3.3);
• responsabilità delle associazioni garanti dell’Unione (paragrafo
IX.3.4).
IX.3.1. Introduzione
Art. 3, lettera b),
Il sistema di garanzia internazionale è uno dei pilastri del regime
art. 6, paragrafo 1,
doganale di transito TIR. La garanzia è intesa ad assicurare in ogni
art. 8, paragrafi 3
momento i dazi e le tasse a rischio durante le operazioni di trasporto
e 4, art. 11,
TIR.
convenzione TIR
IX.3.2. Importo della garanzia
IX.3.2.1. Importo massimo della garanzia
Articolo 8,
Ogni Parte contraente stabilisce l’importo massimo della garanzia per
paragrafo 3, e nota
carnet TIR.
esplicativa 0.8.3,
convenzione TIR
Articolo 163 AE
A livello unionale è stato concordato di esprimere tale importo in
euro, l’Unione ha così fissato a 100 000 EUR l’importo massimo.
IX.3.2.2. Norme sul tasso di conversione
Per gli Stati membri che non hanno adottato l’euro quale moneta
unica, si applicano le norme seguenti:
Articolo 53,
a) ai fini dell’accordo/impegno l’importo massimo esigibile per
paragrafo 2, CDU
carnet TIR è pari al controvalore di 100 000 EUR in divisa nazionale.
I tassi da applicare a questa conversione sono fissati una volta
538
Articolo 48,
all’anno dalla Banca centrale europea il primo giorno feriale del mese
paragrafi 2 e 3, AE
di ottobre e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il tasso si applica a partire dal 1º gennaio dell’anno successivo.
Articolo 53,
b) nel caso di escussione della garanzia, il tasso di conversione da
paragrafo 1,
applicare è quello applicabile il giorno in cui il carnet TIR è stato
lettera b), CDU
accettato presso l’ufficio doganale di partenza o di entrata. Tali tassi
Articolo 48,
sono fissati una volta al mese e pubblicati nella Gazzetta ufficiale
paragrafo 1, AE
dell’Unione europea.
IX.3.3. Copertura della garanzia
Articolo 2,
La convenzione TIR non fa distinzioni quanto al tipo di merci
convenzione TIR
trasportate che possono essere accompagnate da un carnet TIR.
Tuttavia la catena di garanzia internazionale non copre i prodotti
alcolici e del tabacco enumerati di seguito. Questa restrizione si
applica indipendentemente dalle quantità delle merci interessate.
L’importo massimo della garanzia menzionato nel precedente
paragrafo IX.3.2.1 si applica quindi al trasporto di tutte le merci
diverse dai prodotti alcolici e del tabacco seguenti:
Codice SA
Designazione delle merci
2207.10
Alcole etilico non denaturato con titolo
alcolometrico uguale o superiore a 80 % vol.
2208
Idem, ma con titolo alcolometrico inferiore
a 80 % vol.
2402.10
Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti,
contenenti tabacco
2402.20
Sigarette contenenti tabacco
2403.11 e 2403.19 Tabacco da fumo, anche contenente
succedanei del tabacco
IX.3.4. Responsabilità delle associazioni garanti dell’Unione
Articolo 228 CDU Ai fini del regime TIR, l’Unione europea è considerata un unico
territorio. Ogni Stato membro ha tuttavia almeno un’associazione
garante nazionale autorizzata.
Articolo 164 AE
Una notifica valida del mancato appuramento presentata dall’autorità
doganale pertinente alla propria associazione garante in conformità
539
Articolo 11,
della convenzione TIR è altrettanto valida se presentata a un’altra
paragrafo 1,
associazione garante dalla propria autorità doganale.
convenzione TIR
IX.4. Formalità presso l’ufficio di partenza o d’entrata
Il presente paragrafo fornisce informazioni su:
• introduzione (paragrafo IX.4.1);
• accettazione dei dati del carnet TIR (paragrafo IX.4.2);
• sicurezza del veicolo/container (paragrafo IX.4.3);
• formalità presso l’ufficio doganale di partenza o d’entrata
(paragrafo IX.4.4);
• carico intermedio (paragrafo IX.4.5);
• divergenze (paragrafo IX.4.6).
IX.4.1. Introduzione
Articolo 1,
L’ufficio doganale di partenza svolge due funzioni distinte e
lettera k),
fondamentali che riguardano tre dei cinque pilastri del regime TIR.
convenzione TIR
La prima funzione consiste nell’accettazione del carnet TIR,
garantire la sicurezza materiale del veicolo stradale/container e
Paragrafo 1.2,
manuale TIR
applicare i controlli doganali.
Articolo 228 CDU
La seconda funzione, altrettanto importante, riguarda l’appuramento
(cfr. paragrafo IX.5.2) dell’operazione TIR e, se necessario, il
recupero dei dazi e delle tasse esigibili (cfr. paragrafo 6.4). Dato che,
ai fini delle norme che disciplinano l’uso del carnet TIR, l’Unione è
considerata un territorio unico, il ruolo e la responsabilità dell’ufficio
doganale unionale di partenza assumono un particolare rilievo.
Articolo 273,
Il sistema elettronico di transito dell’Unione da utilizzarsi per lo
paragrafo 1, AE
scambio di messaggi nell’ambito del regime TIR è il nuovo sistema
di transito informatizzato (NCTS), già in uso per il transito unionale.
Nel territorio doganale dell’Unione il termine/l’appuramento
dell’operazione TIR tra gli uffici doganali di partenza o d’entrata e
Articolo 276 AE
gli uffici doganali di destinazione o d’uscita è reso più rapido
dall’invio dei messaggi seguenti, che hanno sostituito il rinvio della
540
parte pertinente del volet n. 2 del carnet TIR: «Avviso di arrivo»
(IE006) e «Risultati del controllo» (IE018).
Nota
Il sistema NCTS è utilizzato solo per le operazioni TIR all’interno
dell’Unione (e non nei paesi di transito comune). Nel caso di un
trasporto TIR che entra nell’Unione in provenienza da un paese terzo
e che si effettua in parte in un paese non unionale prima di entrare di
nuovo nell’Unione, spetta al titolare del carnet TIR
(o al suo
rappresentante) presentare i dati del carnet per iniziare un’operazione
TIR presso ogni ufficio doganale d’entrata nell’Unione.
Cfr. allegato IX.8.9 per un esempio.
IX.4.2. Accettazione dei dati del carnet TIR
Articolo 273 AE
Per lo scambio di dati dei carnet TIR per le operazioni TIR e per
l’espletamento delle formalità doganali dei regimi di transito
unionale, è utilizzato l’NCTS.
Lo scambio elettronico di messaggi concernenti i dati del carnet TIR
si svolge a tre livelli:
• tra il titolare del carnet TIR e le autorità doganali (dominio
esterno);
• tra gli uffici doganali dello stesso paese (dominio nazionale); e
• tra le amministrazioni doganali nazionali e tra queste e la
Commissione europea (dominio comune).
In generale, il titolare di un carnet TIR, a seconda dello Stato membro
interessato, può presentare i dati del carnet TIR in formato elettronico
nei modi seguenti:
• inserimento diretto dei dati da parte dell’operatore
(anche
tramite il sito web delle dogane);
• scambio elettronico di dati (EDI);
• inserimento dei dati presso l’ufficio doganale (in un terminale
messo a disposizione degli operatori);
541
• interfaccia sviluppata dall’organizzazione internazionale
(ad
esempio, l’applicazione EPD dell’IRU).
L’uso del carnet TIR senza scambio dei dati ivi contenuti relativi
all’operazione TIR in caso di guasto temporaneo dei sistemi
elettronici è descritto all’allegato IX.8.4 (procedura di riserva).
Sebbene il titolare sia tenuto a presentare i dati del carnet TIR
all’ufficio doganale di partenza o d’entrata mediante l’NCTS, per
Articolo 274 AE
evitare eventuali conseguenze giuridiche derivanti da discrepanze tra
il messaggio elettronico e i dati del carnet TIR le autorità doganali
unionali hanno l’obbligo di continuare a compilare il carnet TIR in
conformità della convenzione TIR.
Allegato 1,
Qualora emergano discrepanze tra i dati dell’NCTS e quelli annotati
convenzione TIR
nel carnet TIR, prevalgono le informazioni figuranti nel carnet e il
titolare del carnet TIR rettifica di conseguenza i dati elettronici.
Allegato 10,
Ogni carnet TIR ha un numero di riferimento unico e può contenere
paragrafo 4,
4, 6, 14 o 20 volet. Ogni Parte contraente utilizza una coppia di volet;
convenzione TIR
il numero di volet corrisponde al numero di Parti contraenti attraverso
le quali è consentito transitare, comprese quelle di partenza e di
destinazione.
È importante garantire l’accettazione unicamente dei carnet TIR
validi. È possibile scaricare elettronicamente l’elenco dei carnet TIR
non validi approntato dall’organizzazione internazionale.
L’IRU, che è incaricata di stampare e distribuire i carnet TIR, ha
introdotto alcune misure di sicurezza che consentono di riconoscere
un carnet falso o contraffatto. Tra le suddette misure rientrano le
seguenti:
• il logotipo raffigurante un camion stampato a rilievo nella
copertina;
• l’impiego di inchiostri da stampa termocromici.
Un codice a barre che corrisponde al numero alfanumerico del carnet
TIR.
Articolo 12,
Un carnet TIR autentico può tuttavia non essere valido se, ad
convenzione TIR
esempio, non reca la firma e il timbro dell’associazione che lo rilascia
o se è scaduto rispetto alla data di validità indicata nella casella 1
della copertina.
542
Come per tutti i controlli doganali, il grado e l’intensità dei controlli
da effettuarsi prima dell’accettazione del carnet TIR sono determinati
in base all’analisi dei rischi. I controlli sono anche tesi a verificare
che tutte le merci caricate siano coperte dalla garanzia (cfr. paragrafo
IX.3.3).
IX.4.3. Sicurezza del veicolo/container
Allegato 2,
Tenuto conto del riconoscimento reciproco dei controlli doganali, è
convenzione TIR
fondamentale che l’ufficio doganale di partenza garantisca che il
veicolo o il contenitore è autorizzato a trasportare merci
accompagnate da un carnet TIR. Nella maggior parte dei casi, e in
conformità dell’analisi dei rischi, il suddetto ufficio si limita ad
esaminare il certificato di omologazione del veicolo. Si dovrebbe
tuttavia tenere conto del fatto che questi certificati possono essere
facilmente falsificati o contraffatti. Senza certificato di omologazione
o con un certificato non valido, l’operazione TIR non può iniziare.
IX.4.3.1. Raccomandazione all’uso di un sistema di codifica per comunicare le
osservazioni sui difetti annotate sul certificato di omologazione
Allegati 2, 3 e 4,
L’11 giugno 2015 il comitato amministrativo della convenzione TIR ha
convenzione TIR
adottato una raccomandazione in base alla quale le autorità doganali,
integrano l’annotazione manoscritta dei difetti nel riquadro n. 10 del
certificato di omologazione con un sistema di codifica dei difetti che
indichi l’ubicazione e il tipo di ogni difetto. Il sistema uniforme di
codifica specificato nella raccomandazione deve essere utilizzato da
tutte le autorità doganali dell’Unione. Tuttavia l’assenza di codici nel
riquadro n. 10 del certificato di omologazione non deve ostacolare
l’accettazione di un certificato di omologazione, purché siano
soddisfatte le disposizioni dell’allegato 3 della convenzione TIR.
IX.4.4. Formalità presso l’ufficio doganale di partenza o d’entrata
Articolo 276 AE
Oltre a presentare all’ufficio doganale di partenza o di entrata il carnet
TIR, tutti i relativi documenti allegati, il veicolo e le merci, al titolare
del carnet TIR o al suo rappresentante spetta inserire i dati del carnet
nel sistema NCTS con il messaggio «Dati della dichiarazione»
(IE015), applicando le regole e utilizzando i codici previsti per le
dichiarazioni elettroniche di transito.
Appendice C2 ADT
Una tabella di concordanza tra gli elementi del carnet TIR e i dati del
sistema NCTS figura nell’allegato IX.8.2.
Allegato B AD
543
Allegato B AE
Gli uffici doganali di destinazione o d’uscita dell’Unione presso cui
sono presentate le merci per porre termine all’operazione TIR sono
indicati nella banca dati degli uffici doganali dell’UE, reperibile
all’indirizzo web:
Lang=it.
Il sistema NCTS convalida automaticamente la dichiarazione. La
convalida può includere il controllo del numero di identificazione
(ID) del titolare del carnet TIR tramite l’ITDB. Le dichiarazioni
errate, incomplete o non conformi sono respinte con il messaggio
«Dichiarazione respinta» (IE016).
Quando la dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, il sistema
genererà un numero di riferimento principale (MRN), che è assegnato
all’operazione TIR e comunicato al titolare del carnet TIR o al suo
rappresentante mediante il messaggio «MRN assegnato» (IE028).
A partire da questo momento la dichiarazione diviene «accettata» e
l’ufficio doganale di partenza o di entrata stabilisce un termine entro
il quale le merci devono essere presentate all’ufficio doganale di
destinazione o d’uscita (cfr. paragrafo 4.4.6) e decide se effettuare i
controlli sulle merci o sul veicolo, compresi i sigilli.
L’ufficio doganale di partenza o di entrata può verificare la validità
del numero di identificazione (ID) del titolare del carnet TIR in uno
Articolo 276 AE
dei modi seguenti:
• automaticamente all’accettazione della dichiarazione collegando
il sistema di transito nazionale all’ITDB;
• manualmente prima dello svincolo delle merci in un’operazione
TIR tramite l’ITDB;
• manualmente tramite l’ITDB in caso di procedura di riserva,
come descritto nell’allegato IX.8.4.
Per eventuali modifiche, cancellature e verifiche della dichiarazione
elettronica cfr. parte IV, capitolo 2.
IX.4.4.1. Uso corretto del carnet TIR
L’uso del carnet TIR inizia dalla sua corretta compilazione. Cfr.
l’allegato 8.3 per istruzioni dettagliate sulla compilazione del carnet
TIR e sul trattamento dei volet nei vari uffici doganali (di partenza,
passaggio e destinazione).
544
L’ufficio doganale di partenza dovrebbe verificare in particolare che
la copertina del carnet TIR sia compilata correttamente.
IX.4.4.2. Raccomandazione sull’uso del codice SA
Risoluzioni e
Il 31 gennaio 2008 il comitato amministrativo della convenzione TIR
raccomandazioni,
del 1975 ha adottato una raccomandazione in base alla quale i titolari
manuale TIR
di carnet TIR, oltre alla descrizione delle merci, dovrebbero indicare
il codice SA a sei cifre nella casella 10 del manifesto delle merci nel
volet giallo (non riservato alla dogana) del carnet TIR.
Gli uffici doganali di partenza dell’Unione dovrebbero accettare che
il codice SA figuri anche nei volet del carnet TIR riservati alla dogana
e tra i dati del carnet presentati per via elettronica.
Il titolare del carnet TIR non è tuttavia obbligato a inserire il codice
SA.
Nel caso in cui il codice SA sia indicato, le autorità doganali
dell’ufficio doganale di partenza o d’entrata dovrebbero controllare
che corrisponda con quello che figura in altri documenti doganali,
commerciali o di trasporto.
IX.4.4.3. Prova della posizione doganale di merci unionali
Articoli
119 e 127
Quando un carnet TIR, quale documento di trasporto unico rilasciato
AD
in uno Stato membro, accompagna le merci trasportate da un altro
Stato membro attraverso il territorio di un paese terzo, il titolare può
Articolo 207 AE
indicare, accanto alla propria firma (casella 10), il codice «T2L»
(oppure «T2LF» per le merci unionali trasportate verso, da o tra
territori fiscali speciali) in tutti i volet pertinenti del manifesto delle
merci del carnet TIR per comprovare la posizione doganale di merci
unionali.
Quando il carnet TIR copre anche merci non unionali, il codice
«T2L» o «T2LF» e la firma sono apposte in modo che sia chiaro che
si riferiscono esclusivamente alle merci unionali.
L’ufficio doganale di partenza autentica il codice «T2L» o «T2LF»
in tutti i volet pertinenti del carnet TIR con un timbro e la firma del
funzionario competente.
545
IX.4.4.4. Presentazione di una garanzia
Per poter svincolare le merci e procedere all’operazione TIR è
necessaria una garanzia. Per le operazioni TIR la garanzia si presenta
sotto forma di un carnet TIR valido. Nel sistema NCTS sono utilizzati
la garanzia di tipo B e il numero del carnet TIR. Ulteriori
informazioni riguardo alle garanzie sono fornite nel paragrafo IX.3.
IX.4.4.5. Sigillatura dei veicoli/container
Articolo 19,
Si dovrebbe prestare particolare attenzione anche alla sigillatura dei
convenzione TIR
veicoli/contenitori. È di fondamentale importanza controllare,
esaminando il certificato di omologazione (punto 5) e le fotografie (o
Allegato 2,
convenzione TIR
disegni) allegate, il numero di sigilli doganali da apporre e la loro
posizione esatta. Qualora lo ritenga necessario, l’ufficio doganale di
partenza può apporre un numero maggiore di sigilli per impedire
un’eventuale apertura non autorizzata del compartimento di carico.
L’ufficio doganale di partenza deve apporre correttamente i propri
sigilli doganali, mentre l’ufficio doganale d’entrata dovrebbe
controllare quelli già apposti per rilevare eventuali interferenze
illecite. Il regime TIR non ammette l’utilizzo dei sigilli
dell’esportatore o del vettore al posto dei sigilli doganali.
IX.4.4.6. Termine
Articoli 276 e 278
L’ufficio doganale di partenza o d’entrata fissa il termine entro il
AE
quale le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione o
d’uscita.
Il termine stabilito dal suddetto ufficio doganale è vincolante per le
autorità doganali degli Stati membri il cui territorio viene attraversato
nel corso dell’operazione TIR. Tali Stati membri non possono
modificare il termine stabilito.
Se le merci sono presentate presso l’ufficio doganale di destinazione
o di uscita dopo la scadenza del termine fissato dall’ufficio doganale
di partenza o di entrata, si considera che il titolare del carnet TIR
abbia rispettato il termine se egli stesso o il vettore è in grado di
dimostrare, con soddisfazione dell’ufficio doganale di destinazione o
di uscita, che il ritardo non gli è imputabile.
Al momento di stabilire il termine, l’ufficio doganale di partenza o
d’entrata tiene conto:
546
•
del mezzo di trasporto da utilizzare;
•
dell’itinerario;
•
della normativa in materia di trasporto o di altre normative
che potrebbero avere un impatto sulla fissazione del termine
(ad esempio, normative sociali o ambientali che interessano il
modo di trasporto, norme sull’orario di lavoro e sui periodi di
riposo obbligatorio dei conducenti);
•
di qualsiasi informazione comunicata dal titolare del carnet
TIR, se del caso.
IX.4.4.7. Itinerario per la circolazione di merci nell’ambito di un’operazione TIR
Articolo 275 AE
L’ufficio doganale di partenza o di entrata che lo ritenga necessario
(ad esempio nel trasporto delle merci che presentano ingenti rischi)
prescrive un itinerario per l’operazione TIR tenendo conto di tutte le
informazioni pertinenti comunicate dal titolare del carnet TIR.
Poiché non è possibile prescrivere l’itinerario preciso da seguire, si
dovrebbero indicare, nella casella 22 del carnet TIR e nel sistema
NCTS, almeno gli Stati membri attraverso cui far transitare le merci.
Si presume, in generale, che le merci trasportate in regime TIR, in
particolare in caso di animali vivi o di merci facilmente deperibili,
siano portate a destinazione percorrendo l’itinerario più conveniente
dal punto di vista economico.
IX.4.4.8. Svincolo delle merci in un’operazione TIR
Articolo 276 AE
Le merci trasportate in regime TIR saranno svincolate in seguito
all’accettazione dei dati del carnet TIR e ai controlli necessari.
L’ufficio doganale di partenza o d’entrata notifica al titolare del
carnet TIR lo svincolo delle merci per l’operazione TIR.
L’ufficio doganale di partenza registra l’MRN dell’operazione TIR
nella matrice n. 1, casella 2 («Under No»), del carnet TIR e la
restituisce al titolare del carnet o al suo rappresentante.
Non è obbligatorio che il documento di accompagnamento transito
Articolo 184 AD
(DAT) o il documento di accompagnamento transito/sicurezza
(DATS) accompagni le merci con il carnet TIR, se l’MRN sul carnet
TIR è facilmente leggibile o se l’MRN deve essere presentato alle
547
autorità doganali con altri mezzi (ad esempio sotto forma di codice a
barre o visualizzato su un dispositivo elettronico o mobile).
Il titolare del carnet TIR può tuttavia chiedere che l’ufficio doganale
di partenza o d’entrata gli fornisca il DAT o il DATS in un formato
determinato da tale ufficio doganale (cartaceo o elettronico).
L’ufficio doganale di partenza o d’entrata stacca il volet n. 1 del
carnet TIR e lo trattiene dopo averlo contrassegnato con l’MRN.
Articolo 276 AE
Al momento dello svincolo delle merci, l’NCTS trasferisce
automaticamente il messaggio «Avviso di arrivo previsto» (IE001)
all’ufficio doganale di destinazione o d’uscita. È anche possibile
inviare al titolare del carnet TIR o al suo rappresentante il messaggio
esterno «Svincolate per il transito» (IE029).
IX.4.5. Carico intermedio
Articolo 18,
In un trasporto TIR possono essere coinvolti non più di quattro (92)
convenzione TIR
uffici doganali di partenza e di destinazione in totale.
Nel caso in cui siano caricate merci supplementari nell’ufficio
doganale intermedio di passaggio, ai fini dell’uso del carnet TIR e dei
relativi dati, tale ufficio svolge le funzioni sia di ufficio doganale di
destinazione sia di ufficio doganale di partenza.
Vale la procedura descritta al punto 4.4, in particolare si chiuderà
l’operazione precedente nel sistema NCTS e si invieranno i messaggi
IE06 e IE018 (cfr. paragrafo IX.5.3).
Dopo il carico delle merci supplementari, il titolare del carnet TIR è
tenuto a introdurre una nuova dichiarazione con i dati del carnet nel
sistema NCTS, inserendo anche tutti i dettagli delle spedizioni
precedenti (come, ad esempio, l’MRN precedente). Cfr. allegato
IX.8.9 per un esempio.
IX.4.5.1. Sospensione temporanea del trasporto TIR
Articolo 26,
La sospensione, anche se temporanea, di un trasporto TIR implica
convenzione TIR
che la parte di trasporto sospesa non è coperta da alcuna garanzia TIR.
Un trasporto TIR è sospeso se avviene in una Parte non contraente
della convenzione TIR. Nel caso in cui una parte del trasporto TIR
(92) Potrebbero essere fino a otto nel caso in cui gli emendamenti della notifica al depositario
C.N.99.2021.TREATIES-XI.A.16 entrino in vigore nel marzo 2022.
548
Commenti agli
non si effettui su strada (ad esempio, una traversata marittima che
articoli 2 e 26,
comporta una procedura di transito più semplice o che non richiede
convenzione TIR
un regime doganale di transito), il titolare del carnet TIR può chiedere
Articolo 26,
alle autorità doganali di sospendere il trasporto TIR per quella parte
paragrafo 2,
di tragitto e riprenderlo successivamente.
convenzione TIR
Articolo 26,
In tal caso si effettuano i dovuti controlli e formalità nei rispettivi
paragrafo 3,
uffici doganali d’uscita e d’entrata. Cfr. paragrafi IX.4.4 e IX.5.3.
convenzione TIR
Commenti agli
Pur tuttavia, nel territorio di una Parte contraente è possibile applicare
articoli 2 e 26,
il regime TIR a una parte del tragitto non effettuato su strada (ad
convenzione TIR
esempio, su rotaia) qualora le autorità doganali siano in grado di
garantire i controlli e le formalità necessari ad iniziare e terminare
correttamente l’operazione negli uffici doganali d’entrata e d’uscita
(e di destinazione, se del caso).
IX.4.6. Divergenze
IX.4.6.1. Trattamento delle divergenze
Sono fondamentalmente tre i tipi di divergenze o irregolarità che
occorre considerare in relazione alle merci:
• merci mancanti;
• merci in eccesso;
• merci che non corrispondono alla relativa descrizione.
Il modo in cui tali divergenze sono trattate dipenderà dal fatto che
siano rilevate dall’ufficio doganale di partenza o d’entrata e che sia
in causa anche una dichiarazione d’esportazione.
IX.4.6.2. Divergenze rilevate dall’ufficio doganale di partenza
Articolo 40,
Le irregolarità rilevate dall’ufficio doganale di partenza prima
convenzione TIR
dell’accettazione del carnet TIR e dei relativi dati sono considerate
irregolarità associate al regime doganale precedente, ad esempio, il
regime di deposito doganale, di custodia temporanea o di svincolo
delle merci per l’esportazione. È quel che probabilmente accade nel
caso di divergenze riscontrate nella descrizione e nella quantità delle
merci, quando le informazioni relative al regime doganale precedente
549
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