MANUALE DEL TRANSITO (Bruxelles, 19 aprile 2021) - 12

 

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MANUALE DEL TRANSITO (Bruxelles, 19 aprile 2021) - 12

 

 

sono state semplicemente riportate nel carnet TIR e nei dati
corrispondenti.
In alcuni casi, tuttavia, è possibile che le irregolarità siano fraudolente
e intese a utilizzare scorrettamente o abusare del regime di transito o
del regime TIR, ad esempio, quando si descrivono delle merci ad alto
rischio come merci diverse. In questi casi è opportuno sanzionare le
parti responsabili in base alle norme nazionali.
IX.4.6.3. Divergenze rilevate dall’ufficio doganale d’entrata
Articolo 23,
Le autorità doganali dell’ufficio doganale d’entrata esaminano le
convenzione TIR
merci durante il trasporto sotto sigillo in regime TIR solo in
circostanze speciali. In caso di esame delle merci, i nuovi sigilli
Articolo 24,
convenzione TIR
affissi e, eventualmente, l’esito del controllo sono registrati dalle
autorità doganali nei volet restanti del carnet TIR, nelle rispettive
matrici e nel sistema NCTS.
Articolo 8,
Le irregolarità rilevate dall’ufficio doganale d’entrata dovranno
paragrafo 5,
essere valutate caso per caso. Se le merci non dichiarate sono
convenzione TIR
rinvenute nel compartimento di carico sigillato del veicolo stradale,
Articolo 8,
il titolare del carnet TIR è il primo responsabile diretto, debitore
paragrafo 7,
dell’obbligazione doganale. Per ragioni fiscali l’importo garantito è
convenzione TIR
coperto dalla garanzia del carnet TIR e la responsabilità ricade
sull’associazione garante.
Articolo 79 CDU
Se, per un determinato motivo, l’operazione TIR non può continuare,
perché, ad esempio, esistono divieti o restrizioni all’importazione
delle merci, queste ultime dovranno essere trattenute alla frontiera.
Se invece l’operazione TIR può continuare, i dati relativi alle merci
rinvenute dovrebbero essere annotati nei restanti volet del carnet TIR
(cfr. le caselle contrassegnate dalla dicitura
«Spazio riservato
Articolo 8,
all’amministrazione»).
Nella
casella
«Spazio
riservato
paragrafo 5,
all’amministrazione» si dovrebbe annotare la dicitura
«Merci in
convenzione TIR
eccesso: articolo 8, paragrafo 5, della convenzione TIR», seguita
dalla descrizione e dalla quantità delle merci rilevate.
Il titolare del carnet TIR deve quindi rettificare i dati nel sistema
NCTS prima che l’ufficio doganale d’entrata accetti le merci.
Quando vengono rinvenute merci in eccesso al di fuori del
compartimento di carico sigillato, queste sono considerate alla
stregua di merci di contrabbando introdotte illegalmente nell’Unione,
550
alle quali applicare gli opportuni provvedimenti. In tal caso
l’associazione garante non è ritenuta responsabile dei dazi e delle
tasse che possono sorgere, anche se il conducente o il titolare del
carnet TIR può essere ritenuto debitore doganale.
IX.5. Formalità presso l’ufficio doganale di destinazione o d’uscita
Il presente paragrafo fornisce informazioni su:
introduzione (paragrafo IX.5.1);
appuramento dell’operazione
TIR alla partenza
(paragrafo IX.5.2);
formalità presso l’ufficio doganale di destinazione o d’uscita
(paragrafo IX.5.3);
cambio di ufficio doganale di destinazione o d’uscita
(paragrafo IX.5.4);
imprevisti durante il percorso e uso del verbale di
accertamento (paragrafo IX.5.5);
irregolarità (paragrafo IX.5.6);
sistema di controllo dei carnet TIR (paragrafo IX.5.7);
scarico intermedio (paragrafo IX.5.8);
uso del carnet TIR per le merci restituite (paragrafo IX.5.9).
IX.5.1. Introduzione
L’ufficio doganale di destinazione o d’uscita ha un ruolo
fondamentale nel garantire la rapida conclusione dell’operazione
TIR.
IX.5.2. Appuramento dell’operazione TIR presso l’ufficio doganale di partenza o
d’entrata
L’appuramento dell’operazione TIR, effettuato dalle autorità
competenti nell’ufficio doganale di partenza o d’entrata, riveste una
grande importanza perché di fatto pone fine alla responsabilità
dell’associazione garante.
551
Articolo 10,
L’operazione TIR può essere appurata solo se si è conclusa
paragrafo 2,
correttamente.
convenzione TIR
Articolo 215,
paragrafo 2, CDU
Articolo 1,
L’appuramento dell’operazione TIR è un’operazione implicita, ossia
lettera e),
si effettua senza che sia necessaria alcuna decisione o alcun
convenzione TIR
intervento ufficiale da parte dell’ufficio doganale di partenza o
d’entrata, né comporta l’invio di una comunicazione ufficiale
all’associazione garante a conferma dell’avvenuto appuramento. Il
titolare del carnet TIR e l’associazione garante possono ritenere
appurata l’operazione TIR in assenza di diversa comunicazione.
IX.5.3. Formalità presso l’ufficio doganale di destinazione o d’uscita
Articoli
278 e 279
Alla presentazione, entro il termine fissato dall’ufficio doganale di
AE
partenza o d’entrata, delle merci, del veicolo, del carnet TIR e
dell’MRN dell’operazione TIR, l’ufficio doganale di destinazione o
d’uscita controllerà i sigilli apposti e, utilizzando l’MRN, estrarrà i
dati dall’NCTS e li registrerà.
Per comunicare l’arrivo della spedizione è inviato all’ufficio
doganale di partenza o d’entrata il messaggio «Avviso di arrivo»
(IE006).
Articolo 277 AE
Una volta effettuati gli opportuni controlli sulla base delle
informazioni contenute nel messaggio «Avviso di arrivo previsto»
(IE001), l’ufficio doganale di destinazione o d’uscita invia all’ufficio
doganale di partenza o d’entrata il messaggio
«Risultati del
controllo» (IE018), mediante gli appositi codici. Il messaggio deve
contenere anche le eventuali informazioni aggiunte nel verbale di
accertamento e nella matrice n. 1 del carnet TIR durante il trasporto.
Si tratta, ad esempio, di informazioni relative a trasbordi, nuovi
sigilli, incidenti o imprevisti (paragrafo IX.5.5).
L’ufficio doganale di destinazione stacca e conserva le due parti del
volet n. 2 del carnet TIR, ne annota la matrice e restituisce il carnet
al titolare.
Articolo 274 AE
Se, ai fini dell’operazione TIR, le merci sono state svincolate
nell’NCTS dell’ufficio doganale di partenza o d’entrata e, al loro
arrivo, il sistema dell’ufficio doganale di destinazione o d’uscita non
è disponibile, l’ufficio doganale di destinazione o d’uscita deve
552
svolgere i controlli necessari e porre termine al regime sulla base del
volet n. 2 del carnet TIR.
Quest’ultimo ufficio inserisce a posteriori nell’NCTS i dati necessari
quando il sistema è di nuovo disponibile per permettere all’ufficio
doganale di partenza o d’entrata di appurare l’operazione nell’NCTS.
Articolo 274 AE
Se nell’ufficio doganale di partenza o d’entrata lo svincolo delle
merci ai fini dell’operazione TIR è stato effettuato unicamente in base
al carnet TIR, senza scambio dei dati ivi contenuti a causa di un
guasto temporaneo, l’ufficio doganale di destinazione o d’uscita pone
termine al regime in base al volet n. 2 del carnet TIR e ne restituisce
la parte pertinente all’ufficio doganale di partenza o d’entrata.
Articolo 279,
L’ufficio doganale di destinazione deve vistare il carnet TIR
paragrafo 4, AE
compilando la matrice n. 2 e trattenendo il volet n. 2, per poi
restituirlo al titolare del carnet TIR. In assenza del titolare del carnet
TIR, quest’ultimo è restituito alla persona che lo ha presentato e che
si ritiene agisca per suo conto.
IX.5.4. Cambio di ufficio doganale di destinazione o d’uscita
Articolo 1,
La convenzione TIR consente al titolare del carnet TIR di presentare
lettera l),
le merci e il carnet TIR e di porre termine all’operazione TIR presso
convenzione TIR
un ufficio doganale di destinazione o d’uscita diverso da quello
Articolo 278,
dichiarato. Tale ufficio diviene pertanto l’ufficio doganale di
paragrafo 3, AE
destinazione o d’uscita.
Poiché il sistema NCTS indicherà che l’ufficio effettivo di
destinazione o d’uscita non ha ricevuto alcun «Avviso di arrivo
previsto»
(IE001) per l’MRN presentato, detto ufficio invia un
messaggio di «Richiesta di messaggio di arrivo previsto» (IE002).
L’ufficio doganale di partenza o d’entrata risponde con un messaggio
«Risposta a richiesta di messaggio di arrivo previsto»
(IE003),
comunicando i dati del messaggio
«Avviso di arrivo previsto»
(IE001). L’ufficio doganale di destinazione o d’uscita può allora
inviare il messaggio «Avviso di arrivo» (IE006) e continuare con le
azioni successive (cfr. paragrafo IX.5.3).
Dopo aver ricevuto il messaggio «Avviso di arrivo» (IE006), l’ufficio
doganale di partenza o di entrata deve informare l’ufficio doganale di
destinazione o di uscita dichiarato che le merci sono arrivate a un
553
altro ufficio doganale di destinazione o d’uscita, utilizzando il
messaggio «Inoltro dell’avviso di arrivo avvenuto» (IE024).
Se l’ufficio doganale di partenza o d’entrata non riesce a rintracciare
l’operazione tramite l’MRN comunicato, esso indica nel messaggio
«Risposta a richiesta di messaggio di arrivo previsto» (IE003) i
motivi (sotto forma di codici da 1 a 4) per cui non può essere inviato
il messaggio «Avviso di arrivo previsto» (IE001).
I motivi possono essere i seguenti:
codice 1: l’operazione TIR è già stata presentata presso un altro
ufficio doganale di destinazione o d’uscita;
codice 2: l’operazione TIR è stata cancellata dall’ufficio doganale di
partenza o d’entrata;
codice 3: l’MRN è ignoto (per ragioni tecniche o per irregolarità)
oppure
codice 4: altro.
(Per la spiegazione dei codici cfr. parte I.4.4.5).
L’ufficio doganale di destinazione o d’uscita esamina il motivo e, se
tale motivo lo consente, pone termine all’operazione TIR e stacca e
trattiene le due parti del volet n. 2 del carnet TIR. Lo stesso ufficio
deve inoltre annotare la matrice n. 2 del carnet TIR, restituire la parte
pertinente del volet n. 2 all’ufficio doganale di partenza o d’entrata e
restituire il carnet TIR al titolare.
IX.5.5. Imprevisti durante la circolazione delle merci e uso del verbale di accertamento
Articolo 25,
Se un sigillo doganale è deteriorato o se delle merci sono state
convenzione TIR
distrutte o danneggiate a causa di un incidente verificatosi durante il
percorso, il vettore si rivolge immediatamente alle autorità doganali
o, se ciò non è possibile, a qualsiasi altra autorità competente del
paese in cui si trova la spedizione.
Se il vettore è stato obbligato a deviare dall’itinerario fissato
dall’ufficio doganale di partenza o d’entrata per circostanze che
sfuggono al suo controllo o se l’incidente o l’imprevisto ai sensi
dell’articolo
25 della convenzione TIR è avvenuto nel territorio
doganale dell’Unione, il vettore presenta le merci, il veicolo, il carnet
Articolo 277 AE
554
TIR e l’MRN all’autorità doganale più vicina dello Stato membro sul
cui territorio si trova il mezzo di trasporto.
Tali autorità redigono al più presto il verbale di accertamento
contenuto nel carnet TIR.
Nel caso fosse necessario trasferire il carico in un altro veicolo, tale
trasferimento può essere effettuato solo in presenza dell’autorità
competente in questione. Tale autorità redige il verbale di
accertamento.
Nota esplicativa
A meno che il carnet TIR non rechi la dicitura «Merci ponderose o
all’articolo 29
voluminose», anche il veicolo o il container di sostituzione deve
convenzione TIR
essere approvato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale.
Esso è inoltre sigillato e i sigilli apposti sono menzionati nel verbale
d’accertamento.
Pur tuttavia, qualora non fosse disponibile alcun veicolo o container
approvato, le merci possono essere trasferite su un veicolo o un
container non approvato, che però offra sufficienti garanzie. In
quest’ultimo caso, spetta alle autorità doganali decidere se far
continuare su tale veicolo o container il trasporto accompagnato da
carnet TIR.
In caso di pericolo imminente che renda necessario l’immediato
scarico, parziale o totale, il vettore può agire di propria iniziativa,
senza attendere l’intervento delle autorità, dovendo poi dimostrare
alle autorità doganali di essere stato obbligato ad agire in tal senso a
salvaguardia del veicolo, del container o del carico. Una volta messe
in atto le misure preventive e sventato il pericolo, il vettore ne
informa tempestivamente le autorità doganali, affinché possano
accertare i fatti, esaminare il carico, sigillare il veicolo o il container
e stilare il verbale di accertamento.
L’ufficio doganale di destinazione o d’uscita invia il messaggio
«Risultati del controllo» (IE018) con le informazioni sull’imprevisto
introdotte nel verbale d’accertamento e nel carnet TIR.
Il verbale d’accertamento rimane allegato al carnet TIR.
555
IX.5.6. Irregolarità rilevate presso l’ufficio doganale di destinazione o d’uscita
IX.5.6.1. Irregolarità riguardanti le merci
Articolo 8,
Eventuali irregolarità rilevate dall’ufficio doganale di destinazione o
paragrafo 5,
d’uscita dovrebbero essere valutate caso per caso. Se le merci non
convenzione TIR
dichiarate sono rinvenute nel compartimento di carico sigillato del
veicolo stradale, per ragioni fiscali sono coperte dalla garanzia del
carnet TIR e la responsabilità ricade sull’associazione garante. Sarà
necessario annotare in tal caso il carnet TIR, compilando la casella 27
del volet n. 2 e la casella 5 della matrice n. 2.
L’annotazione è la seguente:
«Merci in eccesso: articolo 8,
paragrafo 5, della convenzione TIR», seguita dalla descrizione e dalla
quantità delle merci. L’ufficio doganale di destinazione o d’uscita
invia tramite il sistema NCTS il messaggio «Risultati del controllo»
(IE018), con il codice «B» e la nota «In attesa di risoluzione delle
divergenze», sollecitando l’ufficio doganale di partenza o d’entrata a
indagare.
All’ufficio doganale di partenza o d’entrata l’operazione risulta «In
attesa di risoluzione».
Risolta la questione, l’ufficio doganale di partenza o d’entrata ne
informa l’ufficio doganale di destinazione o d’uscita inviando il
messaggio «Notifica di risoluzione di divergenze» (IE020). Le merci
sono quindi svincolate e l’operazione appurata dall’ufficio doganale
di partenza.
Se l’irregolarità consiste in merci mancanti o nella descrizione
inesatta delle merci, occorre procedere in modo analogo quanto
all’annotazione del carnet TIR e all’invio di messaggi nel sistema
NCTS.
IX.5.6.2. Irregolarità riguardanti i sigilli
Le autorità doganali dell’ufficio di destinazione o d’uscita verificano
l’integrità dei sigilli. Se i sigilli sono stati rotti o manomessi, l’ufficio
doganale di destinazione o d’uscita ne informa l’ufficio doganale di
partenza o d’entrata nel messaggio «Risultati del controllo» (IE018).
In tal caso, prima di informare l’ufficio doganale di partenza o
d’entrata, l’ufficio di destinazione stabilisce, in base ai fatti, le misure
opportune da adottare (ad esempio, l’esame delle merci).
556
IX.5.6.3. Altre irregolarità
Nel caso di irregolarità fraudolente e intese a utilizzare
scorrettamente o abusare del regime TIR, è opportuno promuovere
un’azione giudiziaria nei confronti delle parti responsabili.
IX.5.7. Sistema di controllo dei carnet TIR
Articolo 6,
L’organizzazione internazionale autorizzata dal comitato
paragrafo 2 bis,
amministrativo è incaricata di istituire un sistema di controllo dei
convenzione TIR
carnet TIR per assicurare un’organizzazione e un funzionamento
efficaci del sistema di garanzia internazionale. Attualmente la
Allegato 10,
convenzione TIR
suddetta organizzazione autorizzata è l’Unione internazionale dei
trasporti stradali
(IRU), che utilizza un sistema elettronico di
controllo (denominato SafeTIR).
L’ufficio doganale di destinazione mette a disposizione
l’informazione sull’avvenuta conclusione, completa o parziale,
dell’operazione TIR nell’NCTS.
Tale informazione è trasmessa, possibilmente su base giornaliera, con
il mezzo di comunicazione più rapido disponibile. Di tutti i carnet
TIR presentati all’ufficio doganale di destinazione si trasmettono
almeno i dati seguenti:
a. numero di riferimento del carnet TIR;
b. data e numero di registrazione nel registro doganale;
c. nome o numero dell’ufficio doganale di destinazione;
d. data e numero di riferimento indicati nell’attestazione di termine
dell’operazione TIR (caselle 24-28 del volet n. 2) presso l’ufficio
doganale di destinazione (se diversi da b.);
e. termine parziale o definitivo;
f. termine attestato con o senza riserve fatti salvi gli articoli 8 e 11
della convenzione TIR;
g. altre informazioni o documenti (facoltativi);
numero della pagina del carnet TIR in cui è attestato il termine.
557
IX.5.8. Scarico intermedio
Articolo 18,
In un trasporto TIR possono essere coinvolti non più di quattro (93)
convenzione TIR
uffici doganali di partenza e di destinazione in totale.
Nel caso in cui sia scaricata una parte delle merci nell’ufficio
doganale intermedio di passaggio, ai fini del carnet TIR e dei relativi
dati tale ufficio svolge le funzioni sia di ufficio doganale di
destinazione, sia di ufficio doganale di partenza.
Valgono le procedure descritte al punto IX.5.3, in particolare si
dovrebbe chiudere l’operazione precedente nel sistema NCTS e
inviare i messaggi IE006 e IE018.
Dopo lo scarico spetta al titolare del carnet TIR introdurre nell’NCTS
una nuova dichiarazione per le merci restanti. Per un esempio cfr.
allegato 8.9, lettera c).
IX.5.9. Trattamento dei trasporti TIR che hanno inizio e termine nello stesso paese
Nota esplicativa
Un trasporto TIR può iniziare e terminare nello stesso paese a
all’articolo 2
condizione che una parte del tragitto si svolga in un’altra Parte
(0.2-1),
contraente.
convenzione TIR
Migliori pratiche,
Ciò vale anche quando un’altra Parte contraente non permette che il
manuale TIR
trasporto TIR continui sul proprio territorio
(ad esempio, se
determinate merci sono vietate). In questi casi, si possono verificare
due situazioni:
l’ufficio doganale d’entrata della Parte contraente interessata
immediatamente dichiara conclusa l’operazione TIR, indicando
nella casella «Spazio riservato all’amministrazione» di tutti i
volet restanti i motivi esatti per cui ne rifiuta il proseguimento.
Il titolare del carnet TIR ritornerà quindi all’ufficio doganale
d’uscita del paese precedente e richiederà un cambio di paese e
d’ufficio doganale di destinazione per il trasporto TIR. A tal fine,
il titolare del carnet TIR chiede alle autorità doganali di vistare i
cambiamenti apportati alla casella 7 della pagina 1 di copertina
e alle caselle 6 e 12 di tutti i restanti volet;
l’ufficio doganale d’entrata della Parte contraente interessata
rifiuta di annotare il carnet TIR come nel caso precedente. Il
titolare del carnet TIR ritornerà quindi all’ufficio doganale
(93) Potrebbero essere fino a otto a marzo 2022 (cfr. nota a piè di pagina 90).
558
d’uscita del paese precedente e richiederà un cambio di paese e
d’ufficio doganale di destinazione per il trasporto TIR. A tal fine,
il titolare del carnet TIR chiede alle autorità doganali di vistare i
cambiamenti apportati alla casella 7 della pagina 1 di copertina
e alle caselle 6 e 12 di tutti i restanti volet e di indicare nella
casella «Spazio riservato all’amministrazione» di tutti i restanti
volet un riferimento al rifiuto espresso dalle autorità del paese
successivo ad accettare il carnet TIR.
Lo stesso carnet TIR (le restanti pagine) può essere utilizzato per
continuare il trasporto TIR.
IX.6. Procedura di ricerca
Il presente paragrafo fornisce informazioni su:
misure previe alla ricerca (paragrafo IX.6.1);
procedura di ricerca (paragrafo IX.6.2);
prova alternativa del termine (paragrafo IX.6.3);
obbligazione doganale e recupero (paragrafo IX.6.4);
escussione della garanzia (paragrafo IX.6.5);
applicazione degli articoli 163 e 164 AE (paragrafo IX.6.6).
IX.6.1. Misure previe alla ricerca
Se le autorità dell’ufficio doganale di partenza o d’entrata non hanno
ricevuto il messaggio «Avviso di arrivo» (IE006) allo scadere del
termine entro il quale le merci devono essere presentate all’ufficio
doganale di destinazione o d’uscita, esse devono utilizzare il
messaggio «Richiesta di posizione» (IE904) per verificare se nel
sistema NCTS dello Stato membro di destinazione o d’uscita le merci
corrispondono a tale posizione. Il sistema di destinazione verifica
automaticamente la posizione delle merci e risponde con il messaggio
«Risposta sulla posizione»
(IE905). Per ulteriori dettagli cfr.
paragrafo VII.2.5.
559
IX.6.2. Procedura di ricerca
Articolo 280 AE
Se la posizione di cui al paragrafo IX.6.1 corrisponde in entrambi gli
uffici e non manca nessun messaggio, le autorità competenti dello
Stato membro di partenza o d’entrata devono avviare la procedura di
ricerca per ottenere le informazioni necessarie ad appurare
l’operazione TIR, oppure, laddove ciò non sia possibile, rilevare
l’eventuale insorgenza di un’obbligazione doganale, individuare il
debitore e determinare lo Stato membro cui spetta recuperare tale
obbligazione.
Per ulteriori dettagli sulla procedura elettronica di ricerca cfr. la parte
VII, e sull’obbligazione doganale e il recupero cfr. la parte VIII.
Pur tuttavia, per avviare la procedura di ricerca presso l’ufficio
doganale di destinazione o d’uscita dichiarato, è opportuno che le
autorità competenti dello Stato membro di partenza o d’entrata
verifichino l’esistenza di dati sulla conclusione dell’operazione nel
sistema elettronico di controllo gestito dall’organizzazione
internazionale di cui all’allegato 10 della convenzione TIR.
Nel caso in cui l’operazione TIR non possa essere appurata entro
28 giorni dall’invio della richiesta di ricerca all’ufficio doganale di
destinazione o d’uscita dichiarato, l’autorità doganale dello Stato
membro di partenza o d’entrata chiede al titolare del carnet TIR di
dimostrare l’avvenuta conclusione dell’operazione TIR o di indicare
il luogo esatto in cui si è verificata l’infrazione o l’irregolarità, e ne
informa l’associazione garante. Per la richiesta al titolare del carnet
TIR o al suo rappresentante può essere utilizzato il messaggio
«Richiesta di informazioni su un movimento non giunto a
destinazione» (IE140) e, per la risposta, il messaggio «Informazioni
su un movimento non giunto a destinazione» (IE141).
In entrambi i casi il titolare del carnet TIR deve fornire la prova (della
conclusione o del luogo dell’irregolarità) entro 28 giorni dalla data
della richiesta. Tale termine può essere prorogato di ulteriori 28
giorni su richiesta del titolare del carnet TIR.
Se trascorso il termine:
non perviene alcuna risposta da parte dell’ufficio doganale di
destinazione o di uscita;
l’ufficio doganale di destinazione conferma o risulta che il carnet
TIR non è stato presentato;
560
non sono fornite prove alternative con soddisfazione
dell’autorità doganale;
non è dimostrata la conclusione dell’operazione TIR; oppure
nessun altro Stato membro ha chiesto di trasferire la
responsabilità per il recupero,
le autorità doganali dello Stato membro di partenza o d’entrata
notificano ufficialmente all’associazione garante e al titolare del
carnet TIR che l’operazione TIR non è stata appurata. Le notifiche,
che possono essere trasmesse contemporaneamente, dovrebbero
essere inviate per posta avvalendosi di ogni mezzo possibile che ne
garantisca il ricevimento da parte del destinatario.
In ogni caso, la notifica si deve effettuare entro un anno dalla data di
Articolo 11,
accettazione del carnet TIR.
paragrafo 1,
convenzione TIR
Se durante le fasi di una procedura di ricerca viene stabilito che
Articolo 280,
l’operazione TIR è stata terminata correttamente, l’autorità doganale
paragrafo 8, AE
dello Stato membro di partenza o di entrata appura tale operazione e
ne informa senza indugio l’associazione garante e il titolare del carnet
TIR come pure, se del caso, qualsiasi autorità doganale che abbia
intrapreso una procedura di recupero.
IX.6.3. Prova alternativa della conclusione
Articolo 281 AE
Le autorità doganali dello Stato membro di partenza o d’entrata
possono accettare quale prova alternativa della conclusione
dell’operazione TIR qualsiasi documento vistato dall’autorità
doganale dello Stato membro di destinazione o d’uscita in cui sono
state presentate le merci.
Tale prova alternativa deve identificare le merci e attestare che sono
state presentate all’ufficio doganale di destinazione o d’uscita o
consegnate a un destinatario autorizzato.
Il titolare del carnet TIR o l’associazione garante può inoltre
presentare quale prova alternativa a soddisfazione dell’autorità
doganale dello Stato membro di partenza o d’entrata uno dei
documenti seguenti identificativi delle merci:
un documento o una registrazione doganale, certificati
dall’autorità doganale di uno Stato membro, che attesti che le
merci hanno fisicamente lasciato il territorio doganale
dell’Unione;
561
un documento doganale rilasciato in un paese terzo in cui le merci
sono vincolate a un regime doganale;
un documento, rilasciato in un paese terzo e approvato dalle
autorità doganali di tale paese, che certifichi che le merci sono
considerate in libera pratica nel paese terzo in questione.
Vale come prova anche una copia conforme dei suddetti documenti
autenticata dalle autorità.
Articolo 280,
L’ufficio incaricato di condurre la ricerca dovrebbe comunicare al
paragrafo 8, AE
titolare del carnet TIR e all’associazione garante se la prova
alternativa presentata è stata accettata quale prova della conclusione
del regime TIR. Lo stesso ufficio dovrebbe inoltre informare il
titolare del carnet TIR delle eventuali prove a sostegno
dell’appuramento rinvenute nell’ufficio durante la procedura di
ricerca.
IX.6.4. Obbligazione doganale e recupero
Spetta alle autorità doganali dello Stato membro di partenza o
d’entrata avviare l’azione di recupero qualora si verifichino
irregolarità che comportano il pagamento di un’obbligazione
doganale e/o altre imposizioni.
IX.6.4.1. Identificazione della persona o delle persone direttamente debitrici
Articolo 78 AD
In assenza di prove che dimostrino l’avvenuta conclusione
dell’operazione TIR, le autorità doganali dello Stato membro di
partenza o d’entrata devono determinare il luogo in cui è sorta
un’obbligazione doganale entro sette mesi dalla data limite alla quale
le merci avrebbero dovuto essere presentate all’ufficio doganale di
destinazione o d’uscita. Le stesse devono inoltre individuare il
debitore e determinare lo Stato membro competente per il recupero
dell’obbligazione doganale.
Articolo 105 CDU L’obbligazione doganale è contabilizzata entro un termine di
14 giorni dallo scadere del suddetto periodo di sette mesi.
A tal fine, le autorità doganali dello Stato membro di partenza o
d’entrata possono avvalersi di qualsiasi informazione di cui
dispongono, anche quelle fornite dall’associazione garante e dal
titolare del carnet TIR.
Articolo 11,
Per individuare la o le persone debitrici, valgono le disposizioni
paragrafo 1,
generali del CDU, dell’AE e dell’AD. Nella maggior parte dei casi,
convenzione TIR
ci si può aspettare che l’obbligazione doganale sia sorta o attraverso
562
Articoli 79, 84 e 87
la sottrazione delle merci alla
«vigilanza doganale» o attraverso
CDU
l’inadempimento degli obblighi derivanti dall’uso del regime TIR.
Dal momento che spetta al titolare del carnet TIR presentare le merci
Articoli 77 e 78 AD
e 163 e 311 AE
all’ufficio doganale di destinazione o d’uscita, in prima istanza è
questi o il suo rappresentante la persona direttamente debitrice.
Per ulteriori dettagli sulla procedura elettronica relativa
all’obbligazione doganale e al recupero cfr. la parte VIII.
IX.6.4.2. Recupero dell’obbligazione doganale e/o altre imposizioni
Articolo 11,
Il recupero dell’obbligazione esigibile alla o alle persone debitrici si
paragrafo 2,
effettua secondo le procedure standard — cfr. parte VIII. In base alla
convenzione TIR
convenzione TIR le autorità competenti devono esigere il pagamento
alla persona o alle persone tenute al pagamento dei dazi e delle tasse
dovuti. Se però il titolare del carnet TIR risiede in un paese terzo non
sempre è possibile assicurare la riscossione delle imposte esigibili. È
quanto prevede la convenzione TIR con la frase
«le autorità
competenti procedono, nella misura del possibile, a chiederne il
pagamento alla o alle persone direttamente tenute a pagarle».
La frase
«nella misura del possibile» implica che le autorità
competenti devono sforzarsi di esigere la riscossione, almeno
formulando una richiesta ufficiale di pagamento diretta alla persona
interessata.
Se il pagamento non avviene entro un mese dalla data della
comunicazione dell’obbligazione al debitore, si esige il versamento
dell’importo, entro il limite della garanzia, all’associazione garante.
IX.6.5. Escussione della garanzia
Articolo 11,
Il versamento dell’importo all’associazione garante può essere
paragrafo 3,
chiesto non prima di un mese dalla data della notifica del mancato
convenzione TIR
appuramento ed entro due anni a partire dalla data della notifica. Si
dovrebbe in particolare evitare di inviare tale richiesta prima del
tempo prestabilito (ossia prima della scadenza del mese) per non
compromettere la validità della richiesta stessa.
Nella pratica, si ricorrerà al primo dei due termini quando non è
realistico prevedere di recuperare l’obbligazione dalla o dalle persone
debitrici e quando non è noto il luogo in cui è effettivamente avvenuta
l’infrazione o l’irregolarità. Si ricorrerà al secondo termine quando è
563
realistico prevedere di recuperare l’obbligazione dalla o dalle persone
debitrici.
Dato che tutte le richieste indirizzate all’associazione garante
nazionale sono trasmesse all’IRU, quest’ultima può «verificarne» la
validità. È perciò importante che tutte le richieste siano corroborate
da documenti giustificativi che dimostrino almeno che l’irregolarità
ha generato il pagamento di dazi e tasse all’importazione, che il
debitore è stato individuato, che gli è stato richiesto il pagamento
delle imposte dovute, e che le notifiche sono state inviate
correttamente e puntualmente.
IX.6.6. Applicazione degli articoli 163 e 164 AE
Poiché ai fini del regime TIR il territorio doganale dell’Unione è
considerato un unico territorio, non sempre è facile determinare quale
Stato membro è competente a trattare le irregolarità che si
manifestano nel corso del regime. Pertanto le notifiche di mancato
appuramento di cui al paragrafo IX.6.2 si considerano inviate a tutte
le associazioni garanti dell’Unione.
IX.6.6.1. Trasferimento di competenza in materia di recupero dell’obbligazione
Articolo 167,
Quando si rende necessario trasferire la competenza in materia di
paragrafo 1, AE
recupero ad un altro Stato membro, lo Stato membro richiedente o
Articolo 1,
che ha iniziato l’azione di recupero deve inviare allo Stato membro
lettera o),
cui è indirizzata la richiesta «tutti i documenti utili», tra i quali rientra
convenzione TIR
l’eventuale corrispondenza tra lo Stato membro che ha avviato
l’azione di recupero e la propria associazione garante nazionale.
Articolo 11,
paragrafo 2,
convenzione TIR
Articolo 11,
paragrafo 1,
convenzione TIR
Articolo 11,
Se tale corrispondenza contiene informazioni pertinenti fornite
paragrafo 2,
dall’associazione garante iniziale sulla validità della notifica, lo Stato
convenzione TIR
membro interpellato dovrà decidere se è in grado di esigere il
Articolo 11,
pagamento alla propria associazione garante. Nel caso l’associazione
paragrafo 3,
garante dello Stato membro interpellato si opponga alla richiesta di
convenzione TIR
pagamento, può avvalersi della corrispondenza per corroborare i
motivi dell’opposizione alla richiesta presentata dallo Stato membro
interpellato in conformità con il diritto civile di tale paese.
564
IX.7. Destinatario autorizzato
Il presente paragrafo fornisce informazioni su:
introduzione (paragrafo IX.7.1);
facoltà di rompere e rimuovere i sigilli doganali (paragrafo
IX.7.2);
arrivo delle merci (paragrafo IX.7.3);
presentazione del carnet TIR (paragrafo IX.7.4);
visto e restituzione del carnet TIR al titolare (paragrafo IX.7.5).
IX.7.1. Introduzione
In linea di principio le merci vincolate al regime TIR sono presentate
all’ufficio doganale di destinazione insieme al veicolo, al carnet TIR
e all’MRN dell’operazione TIR.
Pur tuttavia, il destinatario autorizzato può ricevere le merci nei
propri locali o in altro luogo autorizzato senza dover presentare
all’ufficio doganale di destinazione le merci stesse, il veicolo, il
carnet TIR e l’MRN dell’operazione TIR.
Articolo 230, CDU
Le procedure relative al destinatario autorizzato TIR si fondano sulle
procedure vigenti nell’ambito del transito comune/unionale. Occorre
Articoli 186 e 187
pertanto seguire le procedure illustrate nella parte VI.
AD
Articolo 282 AE
Rispetto al normale regime TIR, l’autorizzazione ad operare come
destinatario autorizzato si applica unicamente alle operazioni TIR che
hanno come luogo finale di scarico i locali indicati
nell’autorizzazione.
IX.7.2. Facoltà di rompere e rimuovere i sigilli doganali
Articolo 282 AE
Il riconoscimento reciproco dei controlli doganali è uno dei pilastri
del regime TIR, nell’ambito del quale l’apposizione e la rimozione
dei sigilli doganali rappresentano elementi fondamentali. Per tale
motivo, l’autorizzazione dovrebbe attribuire esplicitamente al titolare
del carnet TIR o al suo rappresentante la facoltà di rompere e
rimuovere i sigilli doganali.
In nessun caso il destinatario autorizzato deve rimuovere i sigilli
doganali prima di aver ottenuto l’autorizzazione dell’ufficio doganale
di destinazione sotto forma del messaggio
«Autorizzazione di
scarico» (IE043).
565
IX.7.3. Arrivo delle merci
Articolo 282 AE
Il destinatario autorizzato comunica all’ufficio doganale di
destinazione l’arrivo delle merci con il messaggio
«Notifica di
arrivo»
(IE007), conformemente alle condizioni stabilite
nell’autorizzazione, in modo che le autorità competenti possano, ove
necessario, effettuare controlli prima che il destinatario scarichi le
merci.
Per comunicare l’arrivo della spedizione è inviato all’ufficio
doganale di partenza o d’entrata il messaggio «Avviso di arrivo»
(IE006).
L’ufficio doganale di destinazione, se non intende controllare il
carico prima che sia scaricato, autorizza lo scarico inviando il
messaggio
«Autorizzazione di scarico»
(IE043). Il destinatario
autorizzato rimuove i sigilli, controlla e scarica le merci
confrontandole con le informazioni contenute nel carnet TIR e nel
messaggio «Autorizzazione di scarico», iscrive le merci scaricate
nelle proprie scritture e invia all’ufficio doganale di destinazione,
entro il terzo giorno dall’arrivo delle merci, il messaggio
«Osservazioni sullo scarico» (IE044). In quest’ultimo messaggio
figurano le informazioni riguardanti le eventuali irregolarità rilevate.
IX.7.4. Presentazione del carnet TIR
Articolo 282 AE
Il carnet TIR e l’MRN dell’operazione TIR sono presentati entro il
termine fissato nell’autorizzazione all’ufficio doganale di
destinazione per farli vistare e porre termine all’operazione TIR.
IX.7.5. Visto e restituzione del carnet TIR al titolare
Articolo 279,
L’ufficio doganale di destinazione deve vistare il carnet TIR
paragrafo 4, AE
compilando la matrice n. 2 e trattenendo il volet n. 2, per poi
restituirlo al titolare del carnet TIR o al suo rappresentante.
Commenti
L’ufficio doganale di destinazione introduce nel sistema NCTS il
all’articolo 28,
messaggio «Risultati del controllo» (IE018) e trasmette i dati in
convenzione TIR
conformità del paragrafo IX.5.7.
566
IX.8. Allegati della parte IX
IX.8.1. Uffici di coordinamento nell’Unione (94)
Per l’ultima versione dell’elenco degli uffici di coordinamento, fare clic sul link seguente:
customs-transit/common-union-transit_en
(94) L’elenco
completo
degli
uffici
di
coordinamento
è
accessibile
alla
pagina
http://www.unece.org/tir/focalpoints/login.html.
567
IX.8.2. Tabella di concordanza
Contenuto caselle TIR
Denominazione campi NCTS
Paese(i) di partenza (copertina, casella 6)
Paese di spedizione (casella 15)
Paese(i) di destinazione (copertina, casella 7)
Paese di destinazione (casella 17)
N. immatricolazione dei veicoli
(copertina,
Identità del mezzo di trasporto alla partenza
casella 8)
(casella 18)
Certificato(i) di approvazione dei veicoli
Documenti/certificati presentati (casella 44)
(copertina, casella 9)
Numero del(i) container (copertina, casella 10)
Container
(casella 19), numero del container
(casella 31)
N. carnet TIR (volet, casella 1)
Riferimento
del
documento presentato
(casella 44)
Titolare del carnet TIR (volet, casella 4)
Operatore titolare del regime (casella 50), numero
EORI, numero d’identificazione (ID) del titolare
del carnet TIR quale definito per la casella 3 della
copertina del carnet TIR (cfr. allegato IX.8.3)
Operatore obbligato principale
(casella
50),
numero EORI
Paese(i) di partenza (volet, casella 5)
Paese di spedizione (casella 15)
Paese(i) di destinazione (volet, casella 6)
Paese di destinazione (casella 17)
N. immatricolazione dei veicoli (volet, casella 7)
Identità del mezzo di trasporto alla partenza
(casella 18)
Documenti allegati (volet, casella 8)
Documenti/certificati presentati (casella 44)
Container, marchi e numeri dei colli
(volet,
Numeri dei container
(casella
31), marchi e
casella 9)
numeri dei colli (casella 31)
Numero e tipo di colli e articoli, descrizione delle
Natura dei colli (casella 31) e numero di colli
merci (volet, casella 10) (*)
(casella 31), articolo n. (casella 32), descrizione
testuale (casella 31), codice SA (casella 33)
Peso lordo (volet, casella 11)
Massa lorda totale (casella 35)
Luogo e data della dichiarazione
(volet,
Data della dichiarazione (casella C)
casella 14)
(*) In conformità delle norme d’uso del carnet TIR, l’eventuale dicitura «merci ponderose o voluminose»
(cfr. articolo 1, lettera p), della convenzione TIR) figura in questa casella. Lo stesso vale qualora si utilizzi il
simbolo «T2L» in conformità dell’articolo 319 delle DAC.
568
Contenuto caselle TIR
Denominazione campi NCTS
Numero e identificazione dei sigilli (volet, casella
Numero di sigilli, identità dei sigilli (casella D)
16)
Ufficio di partenza o d’entrata (volet, casella 18)
N. di riferimento UdP (casella C)
Termine per il transito (volet, casella 20)
Data limite (casella D)
N. registrazione presso ufficio di partenza (volet,
Numero di riferimento principale (MRN)
casella 21)
Ufficio di destinazione (volet, casella 22)
Ufficio doganale di destinazione
(casella
53),
destinatario del messaggio IE01
Destinatario (documenti presentati)
Operatore destinatario (casella 8)
569
IX.8.3. Compilazione del carnet TIR
Compilazione delle caselle del carnet TIR
Parte 7.2 Migliori prassi d’uso del carnet TIR, Allegato I del manuale TIR
Pagina 1 della copertina da compilare a cura dell’associazione o del titolare del
carnet TIR
Casella 1
Data limite di validità (nel formato gg/mm/aaaa) oltre la quale il
carnet TIR non può essere presentato all’ufficio doganale di partenza
per essere accettato. Il carnet TIR, se accettato dall’ufficio doganale
di partenza al più tardi l’ultimo giorno della sua validità, rimane
valido fino al termine dell’operazione TIR presso l’ufficio doganale
di destinazione.
[Nota: non sono ammesse correzioni in questa
casella].
Casella 2
Nome dell’associazione nazionale che lo rilascia.
Casella 3
Numero d’identificazione (ID), nome, indirizzo e paese del titolare
del carnet TIR. Un numero di identificazione individuale ed unico
(ID) è assegnato al titolare del carnet TIR dall’associazione garante
in base al formato armonizzato seguente: «AAA/BBB/XX…X», in
cui
«AAA» rappresenta il codice a tre lettere del paese in cui
l’utilizzatore dei carnet TIR è stato autorizzato, «BBB» rappresenta
il codice a tre cifre dell’associazione tramite la quale il titolare del
carnet TIR è stato autorizzato e «XX…X» rappresenta una serie di
numeri
(fino a
10) che individuano la persona autorizzata ad
utilizzare i carnet TIR.
Casella 4
Timbro e firma dell’associazione che rilascia il carnet.
Casella 5
Firma (timbro) del segretario dell’organizzazione internazionale.
Casella 6
Paese(i) in cui inizia, per l’intero carico o parte di esso, il trasporto
TIR.
Casella 7
Paese(i) in cui termina, per l’intero carico o parte di esso, il trasporto
TIR.
Casella 8
Numero(i) d’immatricolazione del(i) veicolo(i) stradale(i), non solo
dell’autoveicolo
(ossia la motrice), ma anche del rimorchio o
semirimorchio da esso trainato. Qualora le disposizioni nazionali non
prevedano l’immatricolazione di rimorchi o semi-rimorchi, si
fornisce, anziché il numero d’immatricolazione, il numero
d’identificazione o di fabbricazione.
570
Casella 9
Numero e data del(i) certificato(i) di omologazione TIR.
Casella 10
Numero(i) del(i) container, se del caso.
Casella 11
Menzioni varie, ad esempio, la dicitura
«Merci ponderose o
voluminose».
Casella 12
Firma del titolare del carnet TIR o del suo rappresentante.
Volet n. 1/n. 2 (giallo) non riservato alla dogana
Spetta al titolare del carnet TIR compilare il volet giallo. Il suo
contenuto deve corrispondere a quello dei volet da 1 a 20, ossia i fogli
bianchi e verdi. Di norma le autorità doganali non annotano questo
foglio, tranne nei casi in cui il titolare del carnet TIR chiede la
vidimazione dei cambiamenti apportati.
Risoluzioni e
Il 31 gennaio 2008 il comitato amministrativo della convenzione TIR
raccomandazioni,
ha adottato una raccomandazione in base alla quale i titolari di carnet
manuale TIR
TIR, oltre alla descrizione delle merci, dovrebbero indicare il codice
SA (a sei cifre) nella casella 10 del manifesto delle merci nel volet
giallo (non riservato alla dogana) del carnet TIR.
Le autorità doganali di partenza nell’Unione accetteranno che il
codice SA figuri nei volet del carnet TIR destinati alla dogana.
Il titolare del carnet TIR non è tuttavia obbligato a inserire il codice
SA.
Nel caso in cui il codice SA sia indicato, le autorità doganali
dell’ufficio di partenza o d’entrata
(di passaggio) dovrebbero
controllare che corrisponda con quello che figura in altri documenti
doganali, commerciali o di trasporto.
Volet n. 1 (bianco) da compilare a cura del titolare del carnet TIR
Casella 1
Numero di riferimento del Carnet TIR.
Casella 2
Uffici(o) in cui inizia, per l’intero carico o parte di esso, il trasporto
TIR. Il numero degli uffici di partenza può variare da uno a tre in base
al numero degli uffici di destinazione (casella 12 sottostante). Il
numero totale degli uffici doganali di partenza o di destinazione non
dev’essere superiore a quattro.
Casella 3
Nome e/o logo dell’organizzazione internazionale.
571
Casella 4
Numero d’identificazione (ID), nome, indirizzo e paese del titolare
del carnet TIR. Per ulteriori dettagli si veda la casella
3 della
copertina.
Casella 5
Paese(i) in cui inizia, per l’intero carico o parte di esso, il trasporto
TIR.
Casella 6
Paese(i) in cui termina, per l’intero carico o parte di esso, il trasporto
TIR.
Casella 7
Numero(i) d’immatricolazione del(i) veicolo(i) stradale(i), non solo
dell’autoveicolo, ma anche del rimorchio o semirimorchio da esso
trainato. Qualora le disposizioni nazionali non prevedano
l’immatricolazione di rimorchi o semi-rimorchi, si indica, anziché il
numero d’immatricolazione, il numero d’identificazione o di
fabbricazione.
Casella 8
In conformità delle norme d’uso del carnet TIR è possibile allegare
documenti supplementari al carnet. In tal caso l’ufficio doganale di
partenza dovrebbe fissarli al carnet TIR con punti metallici o altri
dispositivi e apporvi il proprio timbro in modo che non possano
essere rimossi senza lasciare tracce visibili nel carnet TIR. Per evitare
che i documenti siano sostituiti, l’ufficio di partenza dovrebbe
timbrare ogni singola pagina. I documenti dovrebbero essere fissati
alla copertina (o ai fogli gialli) e a ciascun volet del carnet TIR.
Precisare in questa casella di quali documenti si tratta.
Casella 9
a) Numero(i) d’identificazione del(i) compartimento(i)
di carico o del(i) contenitore(i).
b) Marchi d’identificazione o numeri di colli o articoli.
Casella 10
Numero e natura dei colli o degli articoli, descrizione delle merci. La
descrizione delle merci, oltre a contenere la loro denominazione
commerciale
(televisori, video, lettori CD ecc.), dovrebbe
consentirne la chiara identificazione. Non sono ammesse indicazioni
generiche
(ad esempio, apparecchi elettronici, elettrodomestici,
indumenti o arredi). In questa casella può essere inserito anche il
codice SA consigliato (dal volet giallo). Il manifesto delle merci deve
recare inoltre il numero dei colli associato a ciascuna merce descritta.
Per quanto concerne le merci voluminose, occorre dichiararne la
quantità.
Casella 11
Peso lordo in chilogrammi (Kg).
572
Casella 12
Numero di colli destinati ai vari uffici doganali di destinazione,
numero totale di colli e nome (località) dei suddetti uffici. Il numero
degli uffici doganali di destinazione può variare da uno a tre in base
al numero degli uffici doganali di partenza (casella 2 sopra). Il
numero totale degli uffici doganali di partenza e di destinazione non
dev’essere superiore a quattro.
Caselle da 13 a 15. Luogo, data e firma del titolare del carnet TIR o del suo
rappresentante. Compilando questa casella il titolare del carnet TIR
si assume la responsabilità dell’autenticità delle informazioni fornite
nel carnet TIR. Tali informazioni dovrebbero essere riportate in tutti
i volet del carnet TIR.
Volet n. 1 (bianco) da compilare a cura delle autorità doganali
Spazio riservato
Qualsiasi informazione che serva a facilitare il controllo doganale
all’amministrazion
(numero del documento doganale precedente ecc.).
e
Casella 16
Numero e caratteristiche dei sigilli o dei marchi d’identificazione
apposti. L’ultimo ufficio doganale di partenza riporta questa
indicazione in tutti i restanti volet.
Casella 17
Data
(secondo il formato gg/mm/aaaa), timbro e firma del
funzionario competente presso l’ufficio doganale di partenza.
Nell’ultimo ufficio doganale di partenza il funzionario appone data,
firma e timbro nella casella 17 sotto il manifesto in tutti i restanti
volet.
Casella 18
Nome dell’ufficio doganale di partenza o d’entrata.
Casella 19
Apporre una croce («X») nell’apposita casella se i sigilli o altri
marchi d’identificazione sono intatti all’inizio di un’operazione TIR.
Il primo ufficio doganale di partenza non compila questa casella.
Casella 20
Data limite per il transito (secondo il formato gg/mm/aaaa e l’ora, se
del caso), ovvero data limite entro cui il carnet TIR, insieme al
veicolo stradale, l’autotreno o il container devono essere presentati
all’ufficio doganale d’uscita o di destinazione.
Casella 21
Identificazione dell’ufficio doganale di partenza o d’entrata, seguita
dal numero di registrazione assegnato all’operazione TIR nel registro
doganale.
Casella 22
Annotazioni varie, ad esempio, l’ufficio di passaggio o l’ufficio di
destinazione presso cui le merci devono essere presentate.
L’itinerario prestabilito può essere eventualmente indicato qui.
573
Casella 23
Data (nel formato gg/mm/aaaa), timbro e firma del funzionario
competente presso l’ufficio doganale di partenza o di entrata.
Matrice n. 1 (bianca) compilata dalle autorità doganali
Casella 1
Identificazione dell’ufficio doganale di partenza o d’entrata.
Casella 2
Numero di riferimento principale (MRN) oppure altro numero di
registrazione assegnato all’operazione TIR.
Casella 3
Se del caso, numero e caratteristiche dei sigilli o dei marchi
d’identificazione apposti.
Casella 4
Apporre una croce («X») nell’apposita casella se i sigilli o altri
marchi d’identificazione sono intatti all’inizio di un’operazione
TIR. Il primo ufficio doganale di partenza non compila questa
casella.
Casella 5
Annotazioni varie, ad esempio, l’ufficio doganale di passaggio o
l’ufficio doganale di destinazione presso cui le merci devono essere
presentate. L’itinerario prestabilito può essere eventualmente
indicato qui.
Casella 6
Data (nel formato gg/mm/aaaa), timbro e firma del funzionario
competente presso l’ufficio doganale di partenza o di entrata.
Matrice 1
Se l’operazione TIR è stata avviata senza scambio di dati del carnet
TIR (procedura di riserva/continuità operativa, paragrafo 8.4), si
dovrebbe apporre il timbro (modello nell’allegato 8.6) nella matrice
n. 1 in un punto in cui sia chiaramente visibile.
Volet n. 2 (verde) da compilare a cura del titolare del carnet TIR
Le caselle da 1 a 23 del volet n. 2 si compilano in modo analogo alle
caselle corrispondenti del volet n. 1.
Volet n. 2 (verde) da compilare a cura delle autorità doganali
Casella 24
Identificazione dell’ufficio doganale di destinazione o d’uscita.
Casella 25
Apporre una croce («X») nell’apposita casella se i sigilli o altri
marchi d’identificazione sono intatti.
Casella 26
Numero di colli scaricati. Da compilare solo a cura degli uffici
doganali di destinazione e non dagli uffici d’uscita.
574
Casella 27
Questa casella dovrebbe essere compilata solo in caso di riscontro
di irregolarità, incidenti o imprevisti associati al trasporto TIR. In
tal caso apporre la lettera «R», seguita da una descrizione chiara
delle eventuali riserve. Se le autorità doganali dichiarano conclusa
un’operazione TIR che è oggetto di riserve sistematiche non
specificate, dovrebbero darne giustificazione.
Casella 28
Data (nel formato gg/mm/aaaa), timbro e firma del funzionario
competente presso l’ufficio doganale di destinazione o di uscita.
Se l’operazione TIR è stata avviata senza scambio di dati del carnet
TIR (procedura di riserva/continuità operativa — paragrafo 8.4) al
momento di rinviare l’apposita parte del volet n. 2, occorre apporre
sul verso del volet: l’indirizzo delle autorità doganali dello Stato
membro di partenza o d’entrata
(di passaggio) e il timbro
«Procedura di riserva NCTS» (modello in allegato 8.6.) nella casella
«Spazio riservato all’amministrazione».
Matrice n. 2 (verde) da compilare a cura delle autorità doganali
Casella 1
Identificazione dell’ufficio doganale di destinazione o d’uscita.
Casella 2
Apporre una croce («X») nell’apposita casella se i sigilli o altri
marchi d’identificazione sono intatti.
Casella 3
Numero di colli scaricati. Da compilare solo a cura degli uffici
doganali di destinazione e non dagli uffici doganali d’uscita.
Casella 4
Se del caso, si dovrebbero indicare numero e caratteristiche dei
nuovi sigilli o dei nuovi marchi d’identificazione.
Casella 5
Come per la casella 27 del volet n. 2, questa casella dovrebbe essere
compilata solo se si riscontrano irregolarità, incidenti o imprevisti
associati al trasporto TIR. In tal caso apporre la lettera «R», seguita
da una descrizione chiara delle eventuali riserve. Se le autorità
doganali dichiarano conclusa un’operazione TIR che è oggetto di
riserve sistematiche non specificate, dovrebbero darne
giustificazione.
Casella 6
Data (nel formato gg/mm/aaaa), timbro e firma del funzionario
competente presso l’ufficio doganale di destinazione o di uscita.
575
Compilazione del verbale di accertamento del carnet TIR
Casella 1
Ufficio o uffici doganali di partenza.
Casella 2
Numero del carnet TIR.
Casella 3
Nome dell’organizzazione internazionale.
Casella 4
Numero(i) d’immatricolazione del(i) veicolo(i).
Casella 5
Titolare del carnet TIR e relativo numero d’identificazione.
Casella 6
Stato dei sigilli doganali; barrare con una croce («X») la casella
pertinente:
- casella sinistra: sigilli intatti;
- casella destra: sigilli rotti.
Casella 7
Stato del compartimento di carico (container):
- casella sinistra: compartimento di carico intatto;
- casella destra: compartimento di carico aperto.
Casella 8
Osservazioni/Constatazioni.
Casella 9
Apporre una croce («X») nella casella «Non è stata rilevata merce
mancante»:
- casella sinistra: non vi sono merci mancanti;
- casella destra: vi sono merci mancanti. In tal caso, compilare le
caselle da
10 a 13 indicando quali sono le merci mancanti o
distrutte.
Casella 10
a) Compartimento(i) di carico o container: fornire elementi per
identificarli;
b) Marchi e numeri dei colli o degli articoli: fornire elementi per
identificarli;
Casella 11
Numero e natura dei colli o degli articoli, descrizione delle merci.
Casella 12
(M) = merci mancanti
(D) = merci distrutte.
576
Casella 13
Osservazioni, indicazione della quantità di merci mancanti o
distrutte.
Casella 14
Data (gg/mm/aaaa), luogo e ora dell’incidente.
Casella 15
Misure adottate per consentire il proseguimento dell’operazione
TIR: apporre una croce («X») nell’apposita casella e fornire, se del
caso, altre indicazioni:
- casella superiore: apposizione dei nuovi sigilli: numero e
descrizione;
- casella intermedia: trasferimento del carico, cfr. casella 16.
- casella inferiore: altro.
Casella 16
In caso di trasferimento delle merci: compilare la rubrica
«Descrizione di ogni veicolo stradale/container sostituito»:
a) numero d’immatricolazione del veicolo; se il veicolo è stato
ammesso al trasporto TIR, apporre una croce («X») nella casella
sinistra. In caso contrario, apporre una croce («X») nella casella
destra;
b) numero d’identificazione del(i) container; se il(i) container
è(sono) stato(i) ammesso(i) al trasporto TIR, apporre una croce
(«X») nella casella sinistra. In caso contrario, apporre una croce
(«X») nella casella destra.
Indicare, se del caso, il numero del certificato di omologazione nella
parte destra della casella destra e il numero e le caratteristiche dei
sigilli apposti nella linea a destra corrispondente.
Casella 17
Nome/titolo ed elementi identificativi dell’autorità che ha compilato
il verbale d’accertamento; luogo, data
(gg/mm/aaaa), timbro e
firma.
Casella 18
Data (gg/mm/aaaa), timbro e firma dell’ufficio doganale successivo
in cui giunge il trasporto TIR.
Parte staccabile
L’angolo numerato staccabile nella quarta di copertina del carnet
TIR è staccato e restituito al titolare del carnet TIR se le autorità
competenti trattengono il carnet a fini d’indagine. Deve essere
vidimato dall’autorità che ha trattenuto il carnet TIR, che vi appone
timbro e firma leggibile.
577
IX.8.4. Operazioni TIR in circostanze particolari (procedura di riserva/continuità
operativa)
Uso del carnet TIR
Articolo 274 AE
Se presso l’ufficio doganale di partenza o d’entrata l’NCTS o il
sistema informatico utilizzato dal titolare del carnet TIR per
presentare i dati del carnet sono indisponibili, si ricorre alla procedura
di riserva/di continuità operativa e l’operazione TIR è svincolata in
base al carnet TIR. Il ricorso alla procedura di riserva/continuità
operativa è indicato nella matrice n. 1 e nella casella
«Spazio
riservato all’amministrazione» del volet n. 2 con il timbro, in
conformità del modello di cui all’allegato 8.6.
Il verso del volet n. 2 deve recare l’indirizzo delle autorità doganali
dello Stato membro di partenza o d’entrata cui rinviare l’apposita
parte del volet stesso nell’ambito della procedura di riserva/continuità
operativa.
Articolo 279,
In tal caso l’operazione TIR non può essere conclusa o appurata
paragrafo 5, AE
mediante NCTS all’interno del territorio doganale dell’Unione.
L’ufficio doganale di destinazione o d’uscita pone termine al regime
TIR in base al volet n. 2 del carnet TIR e ne invia l’apposita parte alle
autorità doganali dello Stato membro di partenza o d’entrata. Ciò
deve avvenire entro otto giorni dalla data del termine. L’ufficio
doganale di partenza o d’entrata raffronta le informazioni fornite
dall’ufficio doganale di destinazione o d’uscita per appurare il
regime.
Misure previe alla procedura di riserva/continuità operativa
Migliori pratiche,
Qualora, nell’ambito del ricorso alla procedura di riserva/continuità
manuale TIR
operativa, le autorità doganali dello Stato membro di partenza o
d’entrata non ricevano l’apposita parte del volet n. 2 del carnet TIR
entro il termine prestabilito di otto giorni, possono interrogare
SafeTIR, il sistema elettronico di controllo dell’IRU, per verificare
se vi sia stata registrata la presentazione del carnet TIR nel luogo di
destinazione o d’uscita. Può essere loro d’ausilio inviare l’avviso di
ricerca del carnet TIR all’attuale o all’ultimo ufficio doganale di
destinazione o d’uscita dell’Unione.
Se dall’interrogazione emerge che il carnet TIR non è stato presentato
alle autorità doganali di destinazione, le autorità doganali dello Stato
membro di partenza o d’entrata possono decidere di avviare
immediatamente la procedura di ricerca presso l’ufficio doganale
dichiarato di destinazione o d’uscita nell’Unione.
578
Procedura di ricerca in caso procedura di riserva/continuità operativa
Articolo 280,
Se le autorità doganali dello Stato membro di partenza o d’entrata
paragrafo 6, AE
non ricevono la prova dell’avvenuto termine dell’operazione TIR
entro due mesi dalla data di accettazione del carnet TIR, o sospettano
prima che l’operazione non sia giunta a termine, inviano all’ufficio
doganale di destinazione o d’uscita un avviso di ricerca del carnet
TIR (cfr. modello in appresso). Lo stesso vale in caso risulti
successivamente che la prova del termine dell’operazione TIR è stata
falsificata.
Si applica, mutatis mutandis, la procedura di cui alla parte VII,
capitolo 4 (procedura di ricerca).
Migliori pratiche,
Nelle pagine seguenti figurano i modelli per la lettera di
manuale TIR
informazione e per l’avviso di ricerca da utilizzare nella procedura
di riserva/continuità operativa.
579
IX.8.5. Notifica scritta
Lettera di informazione da inviare all’associazione garante e al titolare del carnet TIR
……………………………
………………….
(denominazione completa dell’ufficio doganale/amministrazione interessati)
(luogo e data)
Oggetto:
Informazione riguardante il carnet TIR n. ……………
destinata a…..…………………………………………………………
(nome completo e indirizzo del titolare del carnet TIR)
……………………………………………………………
(denominazione completa dell’associazione garante)
Gentile signora/Egregio signore,
Ci pregiamo informarLa che la nostra amministrazione doganale non ha ricevuto conferma
dell’avvenuta conclusione dell’operazione TIR nell’Unione europea accompagnata dal carnet
TIR n
Abbiamo inoltre verificato la posizione del suddetto carnet nel sistema di controllo dei carnet
TIR, da cui risulta che:
2)
non vi è alcuna informazione a conferma dell’avvenuta conclusione nel territorio
unionale dell’operazione TIR in oggetto,
3)
questa operazione TIR è stata registrata nel sistema SafeTIR e ci siamo già rivolti
all’ufficio doganale di destinazione di … per averne la conferma, che però non ci è
ancora pervenuta (95).
Pertanto, a norma dell’articolo 280, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
della Commissione, del
24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il codice doganale dell’Unione e ferma restando la notificazione da effettuare a norma
dell’articolo 11, paragrafo 1, della convenzione TIR, chiediamo di fornirci entro 28 giorni dalla
data della presente i documenti atti a dimostrare che l’operazione TIR di cui trattasi è
correttamente terminata nell’Unione europea.
(95) L’amministrazione doganale interessata indica l’opzione 1 o 2.
580
La prova dovrebbe essere fornita presentando uno dei documenti seguenti identificativi delle
merci:
- un documento certificato dall’autorità doganale dello Stato membro di destinazione o di uscita,
che identifica le merci e stabilisce che esse sono state presentate all’ufficio doganale di
destinazione o di uscita, o consegnate ad un destinatario autorizzato;
- un documento o una registrazione doganale, certificati dall’autorità doganale di uno Stato
membro, che attestino che le merci hanno fisicamente lasciato il territorio doganale
dell’Unione;
- un documento doganale rilasciato in un paese terzo in cui le merci sono vincolate a un regime
doganale;
- un documento rilasciato in un paese terzo, vistato o altrimenti certificato dall’autorità doganale
di tale paese, che certifica che le merci sono considerate in libera pratica nel paese terzo in
questione.
Può essere fornita come prova una copia conforme dei documenti summenzionati, autenticata
dall’organismo che ha vistato i documenti originali, dalle autorità del paese terzo interessato o
da un’autorità di uno Stato membro.
…………………………………………………..
(timbro dell’ufficio doganale/firma del responsabile)
Allegato:
copia del volet n. 1 del carnet TIR
581
IX.8.6. Modello di avviso di ricerca
Carnet TIR - Avviso di ricerca
I. Da compilare a cura dell’ufficio di partenza o d’entrata nell’Unione
A. Carnet TIR n.
B. Ufficio doganale di destinazione o d’uscita dall’Unione
Copia del volet n. 1 allegato
(nome e Stato membro)
C. Ufficio di partenza o d’entrata
D. N. immatricolazione del veicolo
nell’Unione
o nome della nave, se noto
(nome, indirizzo, Stato membro)
E. In base alle informazioni di cui dispone questo ufficio, la spedizione è stata
 1. presentata a……………………………………………il …./…./….
(ufficio doganale o destinatario autorizzato)
GG/MM/AA
 2. consegnata a……………………………………………il …./…./….
(nome e indirizzo della persona o dell’azienda) GG/MM/AA
 3. Non si dispone di alcuna informazione circa la localizzazione delle merci
Luogo e data:
Firma
Timbro
II. Da compilare a cura dell’ufficio doganale di destinazione o d’uscita dall’Unione
Richiesta di informazioni supplementari
Per poter effettuare ricerche, l’ufficio di partenza o d’entrata nell’Unione è pregato di fornire:
 1. l’esatta descrizione delle merci
 2. copia della fattura
 3. copia della lettera di vettura (CMR)
 4. i documenti o le informazioni seguenti:
Luogo e data:
Firma
Timbro
582
III. Da compilare a cura dell’ufficio doganale di partenza o d’entrata nell’Unione
Risposta alla richiesta di informazioni supplementari
 1. Le informazioni, copie o documenti richiesti sono forniti in allegato
 2. Le informazioni, copie o documenti di cui ai punti 1 2 3 4 non sono disponibili
   
Luogo e data:
Firma
Timbro
IV. Da compilare a cura dell’ufficio doganale di destinazione o d’uscita dall’Unione
 1. L’apposita parte del volet n. 2 è stata restituita il …./…./….; la copia debitamente vistata
del volet n. 1 è fornita in allegato.
 2. L’apposita parte debitamente vistata del volet n. 2 è fornita in allegato al presente avviso
di ricerca
 3. In seguito alle ricerche in corso sarà restituita al più presto copia del volet n. 2 o del
volet n. 1
 4. La spedizione è stata presentata a questo ufficio senza il relativo documento
 5. Né la spedizione né il relativo carnet TIR sono stati presentati a questo ufficio e non è
possibile ottenere informazioni sulla loro localizzazione
Luogo e data
Firma
Timbro
583
IX.8.7. Modello di accordo/impegno UE
MODELLO DI ACCORDO STANDARD UE TRA LE AMMINISTRAZIONI
DOGANALI DEGLI STATI MEMBRI E LE LORO ASSOCIAZIONI GARANTI
NAZIONALI RELATIVO AL REGIME TIR ()
Conformemente agli articoli 6 e 8 e all’allegato 9, parte I, paragrafo 1, lettera e), della
convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR,
siglata a Ginevra il 14 novembre 1975, e successive modifiche, (in appresso denominata
«convenzione TIR»), XX [nome dell’amministrazione doganale] e XX [nome dell’associazione
garante nazionale], in qualità di associazione riconosciuta da dette autorità doganali come
garante delle persone che usufruiscono del regime TIR (§), convengono quanto segue:
Impegno
Conformemente all’articolo 8 e all’allegato 9, parte I, paragrafo 3, lettera f), punto iv), della
convenzione TIR, XX [nome dell’associazione garante nazionale] s’impegna a pagare a XX
[nome dell’amministrazione doganale] l’importo garantito dell’obbligazione doganale e di altri
oneri, più eventuali interessi di mora, dovuti in virtù dei regolamenti dell’Unione europea e, se
del caso, della normativa nazionale del/della/dell’ [nome dello Stato membro], qualora sia
accertata un’irregolarità in correlazione ad un’operazione TIR.
Il presente impegno si applica alla circolazione di merci accompagnate da carnet TIR rilasciati
da XX [nome dell’associazione garante nazionale] o da qualunque altra associazione garante
affiliata all’organizzazione internazionale di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della convenzione
TIR.
Conformemente all’articolo 8 della convenzione TIR, XX [nome dell’associazione garante
nazionale] risponde del pagamento delle somme di cui sopra, solidalmente con le persone
debitrici di detti importi.
Conformemente all’articolo 163 del regolamento di esecuzione
(UE)
2015/2447 della
Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
codice doganale dell’Unione, XX [nome dell’amministrazione doganale] può esigere da XX
[nome dell’associazione garante nazionale] un importo massimo di 100 000 EUR (centomila)
per carnet TIR o una somma equivalente calcolata in conformità dell’articolo 53, paragrafo 2,
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
il codice doganale dell’Unione.
XX [nome dell’associazione garante nazionale] s’impegna a pagare alla prima domanda scritta
di XX [nome dell’amministrazione doganale], entro i termini stabiliti nella convenzione TIR e
nel rispetto della legislazione nazionale.
() Accordo amministrativo TAXUD/1958/2003 definitivo.
(§) Articolo 1, lettera q), della convenzione TIR del 1975. Il presente accordo e l’impegno non si applicano al
trasporto degli alcolici e dei prodotti del tabacco di cui alla nota esplicativa 0.8.3 della convenzione TIR.
584
Il presente impegno non si applica ad eventuali multe, ammende o sanzioni inflitte dallo Stato
membro interessato.
Notificazione e richieste di pagamento
Per stabilire a quale amministrazione doganale dell’Unione europea spetti riscuotere le somme
di cui sopra, si applicano le disposizioni dell’articolo 87 del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione. Pertanto, XX
[nome dell’associazione garante nazionale] è tenuta al pagamento delle somme di cui sopra
anche quando si applicano le condizioni di cui all’articolo 167, paragrafo 1, del regolamento di
esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di
applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione.
La responsabilità di XX [nome dell’associazione garante nazionale] è determinata dalle
disposizioni della convenzione TIR. In particolare, la responsabilità prende inizio nel momento
specificato all’articolo 8, paragrafo 4, della convenzione TIR.
Altre disposizioni
XX [nome dell’associazione garante nazionale] s’impegna inoltre a conformarsi alle
disposizioni specifiche dell’allegato 9, parte I, paragrafo 3, punti da i) a iii) e da v) a x) nonché
all’obbligo di trasmissione dei dati conformemente alle disposizioni dell’allegato 9, parte II,
della convenzione TIR.
Denuncia dell’accordo
Per il presente accordo non è stata fissata una data di scadenza. Ciascuna delle parti può
unilateralmente denunciare l’accordo, purché ne dia preavviso scritto di almeno tre (3) mesi
all’altra parte.
La denuncia del presente accordo lascia impregiudicati le responsabilità e gli obblighi di XX
[nome dell’associazione garante nazionale] previsti dalla convenzione TIR. XX
[nome
dell’associazione garante nazionale] risponde pertanto di ogni valida richiesta di pagamento
dell’importo garantito che venga formulata in riferimento ad operazioni TIR coperte dal
presente accordo e iniziate prima della data in cui acquista efficacia la denuncia del presente
accordo, anche qualora la richiesta di pagamento sia stata inviata successivamente a tale data.
Competenza giurisdizionale
Per eventuali controversie sorte dall’applicazione del presente accordo, il tribunale di
competenza e il diritto nazionale applicabile sono quelli dello Stato membro in cui è stabilita la
sede statutaria di XX [nome dell’associazione garante nazionale].
Entrata in vigore
Il presente accordo prende effetto da…
585
Firmato
Firmato
Per l’associazione garante nazionale
Per l’amministrazione doganale
Data
Data
IX.8.8. Modello di timbro per la procedura di riserva/continuità operativa
PROCEDURA DI CONTINUITÀ
OPERATIVA NCTS
NESSUN DATO DISPONIBILE NEL
SISTEMA
AVVIATA IL____________________
(Data/ora)
(dimensioni: 26 x 59 mm, inchiostro rosso)
Per tutte le versioni linguistiche del timbro cfr. parte V, allegato 8.1.
IX.8.9. Esempi di presentazione per via informatica dei dati del carnet TIR
a) Trasporto TIR che inizia in un paese terzo e si effettua in parte in un paese terzo
Esempio:
[Turchia - Kapitan Andreevo (Bulgaria) - Siret (Romania) - Ucraina - Medyka e Cracovia
(Polonia)]
Il titolare del carnet TIR deve inserire i dati del carnet presso l’ufficio doganale d’entrata a
Kapitan Andreevo (Bulgaria). L’ufficio doganale d’uscita dall’Unione a Siret (Romania) pone
termine all’operazione TIR e invia i messaggi IE006 e IE018 all’ufficio doganale d’entrata di
Kapitan Andreevo (Bulgaria). Quando l’operazione TIR riprende in territorio unionale, il
titolare del carnet TIR deve nuovamente inserire i dati del carnet TIR presso l’ufficio doganale
d’entrata di Medyka (Polonia). Si tratta di una nuova operazione TIR nel sistema NCTS con un
nuovo MRN. L’ufficio doganale di destinazione (Cracovia) pone termine all’operazione TIR
inviando a Medyka i messaggi IE006 e IE018, staccando e trattenendo le due parti del volet n. 2
del carnet TIR e annotandone la matrice.
b) Il trasporto TIR inizia nell’Unione e prevede una località di carico intermedio
Esempio:
[Turku (Finlandia) - Kotka (Finlandia) - Russia]
586
Il titolare del carnet TIR deve inserire i dati del carnet e presentare il carnet all’ufficio doganale
di partenza
(Turku). Nella località di carico intermedio
(Kotka) viene posto termine
all’operazione TIR precedente (da Turku), inviando a Turku i messaggi IE006 e IE018,
staccando e trattenendo le due parti del volet n. 2 del carnet TIR e annotandone la matrice. Il
titolare del carnet TIR inserisce i dati del carnet includendovi i dati dell’operazione precedente
da Turku e le merci caricate a Kotka, e presenta il carnet TIR a Kotka per iniziare una nuova
operazione TIR. L’ufficio doganale d’uscita dall’Unione
(Vaalimaa) pone termine
all’operazione TIR inviando a Kotka i messaggi IE006 e IE018, staccando e trattenendo le due
parti del volet n. 2 del carnet TIR e annotandone la matrice.
c) Trasporto TIR che inizia in un paese terzo (Russia) e prevede due località di scarico
intermedio nell’Unione
Esempio:
[Murmansk (Russia) - Oulu (Finlandia) - Turku (Finlandia)]
Il titolare del carnet TIR deve inserire i dati del carnet e presentare il carnet all’ufficio doganale
d’entrata
(Rajajooseppi). Nella località di scarico intermedio (Oulu) viene posto termine
all’operazione TIR precedente (da Rajajooseppi), inviando a Rajajooseppi i messaggi IE006 e
IE018, staccando e trattenendo le due parti del volet n. 2 del carnet TIR e annotandone la
matrice. Il titolare del carnet TIR inserisce i dati del carnet includendovi i dati dell’operazione
precedente da Rajajooseppi e presenta il carnet a Oulu per iniziare una nuova operazione TIR.
L’ufficio doganale di destinazione (Turku) pone termine all’operazione TIR inviando a Oulu i
messaggi IE006 e IE018, staccando e trattenendo le due parti del volet n. 2 del carnet TIR e
annotandone la matrice.
IX.9.1. Esempio di situazione che coinvolge l’Irlanda del Nord dopo la Brexit
Il trasporto TIR avviene dalla Germania all’Irlanda del Nord (XI), attraverso il Belgio e la Gran
Bretagna (GB).
Il veicolo stradale o il container deve essere presentato per il controllo all’ufficio doganale di
partenza in DE, insieme al carnet TIR. Una volta che l’ufficio doganale tedesco ha accettato il
carnet TIR, inizia una prima operazione TIR da questo ufficio all’ufficio doganale d’uscita
(di passaggio) in BE. Il veicolo o il container insieme al carnet TIR devono essere presentati
all’ufficio doganale d’uscita in BE (di passaggio) dove questa operazione TIR è conclusa.
Si noti che oltre ai requisiti della convenzione TIR (ad esempio l’uso del carnet TIR cartaceo),
lo scambio di dati del carnet TIR tra i due uffici doganali avviene tramite la creazione di un
movimento TIR NCTS presso l’ufficio doganale tedesco e termina presso l’ufficio doganale
belga, come stabilito dall’AE CDU.
Quindi il veicolo stradale o il container viaggia in traghetto verso la GB, lasciando così il
territorio doganale dell’UE. Il veicolo o il container deve essere presentato per il controllo
all’ufficio doganale d’entrata in GB (di passaggio) insieme al carnet TIR per l’accettazione.
587
Qui inizia una seconda operazione TIR. Il viaggio del veicolo in GB finisce presso l’ufficio
doganale d’uscita della GB (di passaggio) dove il veicolo e il carnet TIR devono essere
presentati per il controllo e la conclusione dell’operazione.
All’entrata in XI, un territorio dove si applica il quadro giuridico del CDU, il veicolo o il
container deve essere presentato all’ufficio doganale d’entrata di XI (di passaggio) per i
controlli. Sarà l’inizio della terza e ultima operazione TIR di questo trasporto TIR dalla
dogana d’entrata di XI (di passaggio) a un ufficio doganale interno di destinazione in XI.
Il veicolo o il container deve essere presentato all’ufficio doganale di destinazione per i
controlli, la conclusione e l’appuramento dell’operazione TIR. Come stabilito dall’AE CDU,
per gli scambi di dati del carnet TIR tra l’ufficio doganale d’entrata in XI (di passaggio) e
l’ufficio doganale di destinazione, i movimenti TIR NCTS devono essere creati nell’ufficio
doganale d’entrata di XI e terminati nell’ufficio doganale di destinazione di XI.
588

 

 

 

 

 

 

 

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