MANUALE DEL TRANSITO (Bruxelles, 19 aprile 2021) - 10

 

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MANUALE DEL TRANSITO (Bruxelles, 19 aprile 2021) - 10

 

 

Se è necessario accludere ulteriori documenti cartacei, questi
possono essere inviati con altri mezzi (fax, e-mail, posta ecc.)
direttamente alla persona indicata nei messaggi, specificando
chiaramente il numero di riferimento principale
(MRN)
dell’operazione di transito cui si riferiscono. Tale
documentazione su supporto cartaceo deve essere inviata
utilizzando il formulario TC20 bis «Invio di informazioni /
Documenti relativi a movimenti NCTS». Cfr. allegato VII. 8.4.
per un esempio di formulario TC20 bis.
VII.2. Appuramento del regime di transito e richiesta di posizione
VII.2.1. Introduzione
Il presente paragrafo fornisce informazioni sull’appuramento del
regime di transito e sulla richiesta di posizione.
Il paragrafo VII.2.2 tratta delle condizioni per l’appuramento.
Il paragrafoVII.2.3 verte sugli effetti dell’appuramento.
Il paragrafo VII.2.4 riguarda la forma dell’appuramento.
VII.2.2. Condizioni per l’appuramento
Articolo 48,
Il regime di transito è appurato a condizione che si sia concluso
paragrafo 2,
correttamente nel modo indicato nella parte IV, capitolo 4.
appendice I,
convenzione
L’autorità cui spetta appurare il regime è quella del paese di partenza.
Articolo 215,
L’appuramento può assumere varie forme a seconda del tipo di
paragrafo 2, CDU
procedura utilizzato (77).
In generale, l’appuramento implica il confronto tra i dati relativi al
regime di transito stabiliti alla partenza e quelli registrati e certificati
a destinazione.
VII.2.3. Effetti dell’appuramento
Il fatto che il regime di transito sia stato appurato, in modo implicito
o formale, non incide sul diritto e sull’obbligo dell’autorità
competente di chiamare in causa il titolare del regime e/o il fideiussore
qualora in un momento successivo (subordinatamente ai termini
(77) Può trattarsi di un confronto tra messaggi elettronici («Avviso di arrivo previsto» e «Risultati del
controllo» nell’NCTS) o tra documenti (manifesti aerei o marittimi ed elenco mensile dell’ufficio
doganale di destinazione per il transito aereo e marittimo basato su supporto cartaceo).
450
previsti per il recupero o l’imposizione di sanzioni) si constati che il
regime non era realmente concluso e non avrebbe quindi dovuto essere
appurato o si rilevino irregolarità relative a operazioni di transito
particolari.
VII.2.4. Forma dell’appuramento
Ogni Stato membro/Parte contraente informa il titolare del regime
dell’avvenuto appuramento con il messaggio «Notifica di chiusura»
(IE045). Tale messaggio costituisce un mezzo puramente informativo
e privo di alcun valore giuridico.
Il fideiussore può ritenere appurata l’operazione in assenza di diversa
comunicazione.
L’autorità competente deve contattare il titolare del regime, il
fideiussore e le altre autorità competenti se non vi è prova della
conclusione del regime (o se vi sono dubbi al riguardo) e l’ufficio
doganale di partenza non è pertanto in grado di appurarlo
(cfr.
paragrafi VII.1.2.2.1 e VII.3.2).
Al fine di garantire l’applicazione uniforme delle norme, a prescindere
dal modo di trasporto utilizzato, è necessario che, per quanto possibile,
sia seguito, mutatis mutandis, un approccio analogo in relazione alle
procedure semplificate specifiche per taluni modi di trasporto.
VII.2.5. Richiesta di posizione e risposta
Prima di avviare una procedura di ricerca si dovrebbe inviare una
richiesta di posizione. In tal modo si può evitare l’invio di richieste di
ricerca superflue per operazioni di transito che si sono effettivamente
concluse all’ufficio doganale di destinazione ma di cui, per problemi
tecnici dell’NCTS, sono andati persi i messaggi che ne notificano la
conclusione.
Il messaggio
«Richiesta di posizione»
(IE904) dovrebbe essere
inviato:
all’ufficio doganale di destinazione allo scadere del termine
prescritto per la presentazione delle merci all’ufficio doganale di
destinazione, se non è pervenuto il messaggio «Avviso di arrivo»
(IE006);
451
all’ufficio doganale di destinazione sei giorni dopo aver ricevuto
il messaggio «Avviso di arrivo» (IE006) se non è stato ricevuto il
messaggio «Risultati del controllo» (IE018).
Il sistema del paese di destinazione verifica automaticamente se la
posizione a destinazione corrisponde a quella del paese di partenza e
risponde con il messaggio «Risposta sulla posizione» (IE905).
Spetta ai servizi tecnici nazionali o altri servizi pertinenti di entrambi
i paesi, di destinazione e di partenza, comunicare immediatamente le
informazioni mancanti con tutti i mezzi possibili (ad esempio inviando
di nuovo i messaggi mancanti IE006 e IE018) affinché possa darsi il
dovuto seguito all’operazione di transito presso l’ufficio doganale di
partenza.
Eventuali problemi tecnici dovrebbero essere esaminati e risolti nel
più breve tempo possibile.
Nei casi rari ed eccezionali in cui tali problemi impediscono l’invio o
il rinvio dei messaggi mancanti
(IE006 e IE018), le autorità
competenti del paese di destinazione possono inviare un’altra prova a
soddisfazione delle autorità competenti del paese di partenza per
appurare il regime (ad esempio, il documento di accompagnamento
transito (DAT) vistato dall’ufficio doganale di destinazione insieme al
formulario TC20 bis).
Senza una prova dell’avvenuta conclusione del regime l’ufficio
doganale di partenza non deve appurare il regime (per ulteriori dettagli
cfr. paragrafo VII.3.3).
Nota: le informazioni inviate esclusivamente per e-mail dall’ufficio
tecnico del paese di destinazione non dovrebbero valere quali prove
della conclusione dell’operazione se non accompagnate da un
pertinente documento amministrativo.
452
VII.3. Procedura di ricerca
VII.3.1. Introduzione
Questo paragrafo fornisce informazioni sulla procedura di ricerca.
Il paragrafo VII.3.2 tratta la procedura di ricerca avviata presso il
titolare del regime.
Il paragrafo VII.3.3 verte sulla prova alternativa.
Il paragrafo VII.3.4 tratta la procedura di ricerca avviata presso
l’ufficio doganale di destinazione.
Articoli 49 e 51,
La procedura di ricerca è volta principalmente ad ottenere elementi
appendice I,
di prova della conclusione del regime di transito, ai fini del suo
convenzione
appuramento.
Articoli 310 e 312
In assenza di tale prova o se la prova presentata risulta
AE
successivamente falsa o non valida, le autorità competenti del paese
di partenza sono tenute a:
stabilire le condizioni d’insorgenza dell’obbligazione
(doganale);
individuare il debitore o i debitori; e
determinare le autorità competenti per il recupero
dell’obbligazione (doganale).
La procedura di ricerca implica la cooperazione amministrativa tra
le autorità competenti e tiene conto di tutte le informazioni fornite
dal titolare del regime.
Affinché la procedura funzioni correttamente occorre che:
il messaggio «Richiesta di ricerca» (IE142) sia compilato in tutte
le sue parti in base alle norme e alle condizioni tecniche;
l’ufficio o gli uffici doganali di transito diano il dovuto seguito
al messaggio ATR «Passaggio previsto» (IE050);
l’ufficio o gli uffici doganali di transito diano il dovuto seguito
al messaggio NCF «Notifica dell’attraversamento di frontiera»
(IE118);
l’ufficio doganale di destinazione dia il dovuto seguito al
messaggio «Avviso di arrivo» (IE006);
le autorità interpellate diano una risposta rapida
(nei tempi
previsti e senza indugio) e chiara;
gli elenchi delle autorità competenti e gli uffici per la procedura
di ricerca siano aggiornati.
453
Per evitare di avviare la procedura di ricerca, se l’ufficio doganale di
partenza non ha ricevuto il messaggio IE018 entro sei giorni dalla
ricezione del messaggio IE006, tale ufficio deve chiedere
immediatamente all’ufficio doganale di destinazione l’invio del
messaggio IE018.
L’ufficio doganale di destinazione deve quindi inviare
immediatamente il messaggio IE018 mancante.
Se l’ufficio doganale di partenza non ha ancora ricevuto i messaggi
IE006 e IE018 o altre informazioni che consentano l’appuramento
del regime di transito o il recupero dell’obbligazione (doganale), o
se viene a conoscenza del fatto che i messaggi sono stati inviati per
errore, tale ufficio doganale deve richiedere le informazioni
pertinenti al titolare del regime o all’ufficio doganale di
destinazione.
In assenza dei messaggi IE006 o IE018, l’autorità doganale
competente per la ricerca alla partenza dovrebbe avviare la
procedura di ricerca entro sette giorni dalla scadenza dei termini per
l’invio di tali messaggi (il termine è al più tardi sei giorni dopo la
presentazione delle merci a destinazione). Ciò significa che la
procedura di ricerca dovrebbe essere avviata il 13º giorno dopo la
presentazione dichiarata delle merci a destinazione.
Tuttavia, se prima di questo termine l’autorità doganale competente
per la ricerca alla partenza viene informata che l’operazione di
transito non si è conclusa correttamente, o nutre sospetti in tal senso,
essa dovrebbe avviare la procedura di ricerca senza indugio.
VII.3.2. Ricerca avviata presso il titolare del regime
Questo paragrafo indica in quali circostanze, in assenza di prove
della conclusione dell’operazione di transito, l’autorità competente
può chiedere informazioni al titolare del regime.
VII.3.2.1. Obiettivi della richiesta di informazioni
Articolo 49,
La richiesta di informazioni ha lo scopo di permettere al titolare del
paragrafi 2, 4, 5 e 6,
regime di fornire prova della conclusione del regime.
appendice I,
convenzione;
Articolo 310,
paragrafi 2, 3, 4, 5 e
6, AE
454
VII.3.2.2. Procedura generale per la richiesta di informazioni al titolare del regime
Il titolare del regime deve essere informato quando:
il termine per la presentazione delle merci all’ufficio doganale
Articolo 49,
di destinazione è scaduto (non è pervenuto alcun messaggio
paragrafi 2, 3, 4, 5
e 6, appendice I,
IE006 dal paese di destinazione);
convenzione
e
sono stati inviati i messaggi IE904 e IE905 e in entrambi gli
Articolo 310,
uffici doganali la posizione risulta la stessa/equivalente;
paragrafi 2, 3, 4, 5
e 6, AE
e
le informazioni contenute nella casella 8 della dichiarazione di
transito non sono ritenute sufficienti per avviare la procedura di
ricerca presso l’ufficio doganale di destinazione dichiarato;
oppure
entro 28 giorni dall’invio del messaggio «Richiesta di ricerca»
(IE142) non è pervenuta risposta o è pervenuta una risposta
negativa nel messaggio «Esito della ricerca» (IE143) a mezzo
dei codici 1 o 2 (cfr. paragrafo VII.3.4.4) dall’ufficio doganale
di destinazione interpellato. Cfr. anche paragrafo VII.3.4.5.
Articolo 49,
Le autorità competenti alla partenza inviano il messaggio «Richiesta
paragrafo 5,
di informazioni su un movimento non giunto a destinazione» (IE140)
appendice I,
al titolare del regime, che risponde con il messaggio «Informazioni
convenzione
su un movimento non giunto a destinazione» (IE141) entro 28 giorni.
Articolo 310,
paragrafo 5, AE
Articolo 49,
Se le informazioni fornite dal titolare del regime sono ritenute
paragrafo 6,
insufficienti per appurare il regime ma sufficienti per continuare la
appendice I,
procedura di ricerca, l’autorità competente del paese di partenza
convenzione
dovrebbe inviare all’ufficio doganale di destinazione il messaggio
Articolo 310,
IE142 oppure proseguire la procedura di ricerca presso l’ufficio
paragrafo 6, AE
doganale di destinazione a cui è stato inviato in precedenza il
messaggio IE142 utilizzando il messaggio
«Informazioni sulla
ricerca e il recupero» (IE144) per informare l’ufficio doganale di
destinazione che nuove informazioni sono disponibili.
Articolo 114,
Nota: se il titolare del regime:
appendice I,
non fornisce altre informazioni entro il termine prestabilito di 28
convenzione
giorni; oppure
Articolo 77,
fornisce informazioni che giustificano un recupero;
lettera b), AD
oppure
455
fornisce informazioni ritenute insufficienti ad avviare la
procedura di ricerca presso l’ufficio doganale di destinazione,
la procedura di recupero avrà inizio un mese dopo la scadenza del
termine di 28 giorni (cfr. paragrafo VII.3.4.5 nel caso la procedura
di ricerca sia stata avviata presso l’ufficio di destinazione).
OPERATORI COMMERCIALI
In base al metodo utilizzato dalle autorità doganali competenti alla partenza, il titolare
del regime deve fornire le informazioni entro il termine di 28 giorni con il messaggio
E141.
Nota: le informazioni fornite possono essere ritenute insufficienti per appurare il regime
ma sufficienti per continuare la procedura di ricerca.
VII.3.2.3. Procedura di richiesta di informazioni in caso di procedure semplificate
specifiche per taluni modi di trasporto
Il titolare del regime sarà informato:
Articolo 108,
quando, nell’ambito dell’utilizzo del regime di transito
appendice I,
comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci
convenzione
trasportate per via aerea e dell’utilizzo del regime di transito
unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate
Articoli 46, 48, 49
per via marittima:
e 51, ADT
l’elenco mensile dei manifesti non è stato trasmesso
all’autorità competente dell’aeroporto o del porto di partenza
alla scadenza del termine di due mesi a decorrere dalla fine del
mese nel corso del quale i manifesti sono stati presentati
all’ufficio doganale di partenza; oppure
detto elenco mensile non comprende tutti i manifesti
appropriati (poiché il regime non si può considerare concluso
per i manifesti non figuranti nell’elenco);
quando, nell’ambito dell’utilizzo di un documento di
trasporto elettronico (ETD) come dichiarazione di transito per
il regime di transito comune/unionale per le merci trasportate
per via aerea e dell’utilizzo di un documento di trasporto
elettronico (ETD) come dichiarazione di transito per il regime
di transito unionale per le merci trasportate per via marittima:
un audit dei manifesti e/o delle scritture della compagnia aerea
o della società di navigazione, oppure
la notifica di un’infrazione o irregolarità trasmessa dalle
autorità dell’aeroporto o del porto di destinazione rivela che
456
l’ETD non è disponibile o non è stato presentato a
destinazione.
Il modello di lettera riportato nell’allegato VII.8.2 è valido anche in
questi casi.
L’uso del modello non è obbligatorio, ma esso contiene i dati minimi
richiesti.
Se il titolare del regime comunica con le autorità competenti mediante
mezzi elettronici, la lettera e la risposta possono essere sostituite da
messaggi elettronici equivalenti.
Tuttavia una richiesta di informazioni non risulta necessaria se la
mancata conclusione del regime è stata individuata e notificata dallo
stesso titolare del regime (compagnia aerea, società di navigazione,
società ferroviaria o di trasporti) conformemente ai suoi obblighi nel
quadro della procedura semplificata specifica per il modo di trasporto
utilizzato.
Quando il titolare del regime comunica con le autorità competenti
mediante mezzi elettronici, questa notifica può essere sostituita da un
messaggio elettronico equivalente.
VII.3.3. Prova alternativa della conclusione del regime
Articolo 51
In assenza di una prova della conclusione del regime, il titolare del
appendice I,
regime sarà invitato a presentare tale prova
(ad esempio, un
convenzione
documento ammesso come prova alternativa) entro il termine di
28 giorni.
Articolo 312 AE
La normativa designa quattro categorie di documenti che possono
essere accettate dalle autorità competenti del paese di partenza come
prova alternativa del fatto che il regime di transito si è concluso
correttamente o si è concluso del tutto. Qualsiasi altro documento non
può essere accettato come prova alternativa.
a) Un documento vidimato dalle autorità doganali dello Stato
membro di destinazione o del paese di destinazione aderente al
transito comune, che identifica le merci e ne attesta l’avvenuta
presentazione all’ufficio doganale di destinazione o presso un
destinatario autorizzato.
b) Un documento o una registrazione doganale, certificati
dall’autorità doganale del paese, che attestino che le merci hanno
fisicamente lasciato il territorio doganale di una Parte contraente.
457
c) Un documento rilasciato in un paese terzo in cui le merci sono
vincolate a un regime doganale.
d) Un documento rilasciato in un paese terzo, vistato o altrimenti
certificato dall’autorità doganale di tale paese, che certifica che le
merci sono considerate in libera pratica nel paese terzo in
questione.
La prova alternativa può essere accettata solo se vidimata da
un’autorità doganale e se considerata soddisfacente dalle autorità
competenti del paese di partenza, ossia se essa effettivamente consente
loro di verificare che si riferisce alle merci in questione senza che
sussistano dubbi quanto all’autenticità del documento e alla sua
vidimazione.
In ogni caso, l’onere della prova spetta al titolare del regime.
VII.3.3.1. Prova alternativa dell’avvenuta presentazione delle merci ad un ufficio
doganale di destinazione o presso un destinatario autorizzato
Articolo 51
Questa prova alternativa può essere un qualsiasi documento vidimato
appendice
I,
dalle autorità doganali dello Stato membro di destinazione o del paese
convenzione
di destinazione aderente al transito comune, che reca il numero di
riferimento principale (MRN), identifica le merci in questione e ne
Articolo 312 AE
attesta l’avvenuta presentazione all’ufficio doganale di destinazione o
presso un destinatario autorizzato.
In particolare, possono fungere da prova alternativa i documenti
seguenti vidimati dalle autorità doganali:
una copia del documento di accompagnamento transito (DAT)
(con l’MRN); oppure
una copia della dichiarazione doganale di vincolo delle merci ad
un altro regime doganale dopo la loro presentazione all’ufficio
doganale di destinazione o presso un destinatario autorizzato;
oppure
un’attestazione dell’ufficio doganale di destinazione, basata sui
documenti (ad esempio il DAT) e/o sui dati disponibili presso il
suddetto ufficio, o ottenuta dal destinatario autorizzato; oppure
una copia di un documento commerciale o di trasporto o un
estratto delle scritture dell’operatore economico che prende parte
all’operazione di transito, attestante l’avvenuta presentazione
delle merci in questione al suddetto ufficio o ad un destinatario
autorizzato
(ad esempio, rapporti sullo scarico delle merci o
458
rapporti di ispezione, certificati di sbarco, polizze di carico, lettere
di vettura aerea, prove di pagamento, fatture e ordini di trasporto).
L’autorità competente del paese di partenza può prendere in
considerazione la prova alternativa per porre termine al regime solo se
non viene presentata alcuna prova ufficiale entro il termine
prestabilito.
Se la prova ufficiale giunge successivamente, per esempio in caso di
procedura di continuità operativa, essa prevale sulla prova alternativa.
Articolo 45,
L’ufficio doganale di destinazione visterà il DAT utilizzato quale
paragrafo 4,
prova alternativa all’atto di presentazione delle merci.
appendice I,
convenzione
Articolo 308,
paragrafo 2, AE
OPERATORI COMMERCIALI
Il titolare del regime può presentare i documenti seguenti quale prova alternativa
dell’avvenuta presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione:
una copia del DAT (con l’MRN); oppure
una copia della dichiarazione di vincolo delle merci ad un altro regime doganale;
oppure
un documento rilasciato dall’ufficio doganale di destinazione, basato sul
documento di transito e/o sui dati disponibili presso il suddetto ufficio, o ottenuto
dal destinatario autorizzato; oppure
una copia di un documento commerciale o di trasporto o un estratto delle scritture
attestante l’avvenuta presentazione delle merci al suddetto ufficio o ad un
destinatario autorizzato.
Nota: la prova alternativa deve essere vidimata dalle autorità doganali, deve identificare
le merci in questione, attestarne l’avvenuta presentazione e includere il numero di
riferimento della dichiarazione di transito.
Se la prova alternativa è ritenuta
«soddisfacente» dalle autorità
competenti del paese di partenza, ossia se essa effettivamente
consente loro di verificare che si riferisce alle merci in questione
senza che sussistano dubbi quanto all’autenticità del documento e
alla sua vidimazione da parte delle autorità competenti, esse
procederanno ad appurare il regime di transito.
459
In ogni caso, la prova alternativa deve essere sottoposta ad un
controllo a posteriori, sollecitato mediante il formulario TC21
«Richiesta di controllo» (78)
(cfr. paragrafo
5), se l’autorità
competente nutre dubbi circa la sua autenticità o circa l’identità delle
merci cui si riferisce. In questo caso, la prova alternativa non può
essere accettata fintantoché l’autorità chiamata ad effettuare il
controllo non conferma l’autenticità e l’esattezza dei dati ivi
contenuti.
VII.3.3.2. Prova alternativa del vincolo delle merci in questione ad un regime
doganale in un paese terzo
Articolo 51,
Una prova alternativa può essere fornita con uno dei tipi di
paragrafo 1,
documenti seguenti, ognuno dei quali permette alle autorità
appendice I,
competenti del paese di partenza di stabilire che esso copre le merci
convenzione
in questione e che quindi tali merci hanno effettivamente lasciato il
Articolo 312,
territorio delle Parti contraenti/Unione:
paragrafo 1, AE
i)
un documento doganale originale rilasciato in un paese terzo in
cui le merci sono vincolate a un regime doganale;
se il documento doganale originale è fornito sotto forma di
documento doganale elettronico, le autorità doganali del paese
di partenza possono accettarlo come prova alternativa purché, in
caso di dubbio, esse:
a) abbiano la possibilità di accedere al documento doganale
elettronico direttamente nel rispettivo sistema doganale del
paese terzo interessato (cfr. esempi); oppure
b) abbiano la possibilità di contattare la rispettiva autorità
doganale del paese terzo interessato tramite corrispondenza
ufficiale, che confermi l’autenticità del documento doganale
elettronico o vi dia accesso;
ii)
qualsiasi altro documento che attesti che le merci sono in libera
pratica nel paese terzo interessato; timbrato, firmato o altrimenti
certificato (cioè per via elettronica o con un altro mezzo di
certificazione utilizzato dai paesi terzi) dalle sue autorità
doganali in modo tale che possa essere accettato dalle autorità
doganali del paese di partenza.
(78) Modello riportato nell’allegato VII. 8.5.
460
OPERATORI COMMERCIALI
È responsabilità del titolare del regime fornire i documenti di cui sopra qualora sia
necessaria una prova alternativa del fatto che le merci siano state vincolate a un regime
doganale in un paese terzo.
Nota: i summenzionati documenti che fungono da prove alternative possono essere
sostituiti da copie o fotocopie degli stessi, certificate conformi dall’organismo che
ha vistato i documenti originali, dalle autorità dei paesi terzi interessati o dalle
autorità di uno degli Stati membri o dei paesi di transito comune.
Se la prova alternativa è ritenuta soddisfacente dalle autorità
competenti del paese di partenza, ossia se essa effettivamente
consente loro di verificare che si riferisce alle merci in questione
senza che sussistano dubbi quanto all’autenticità del documento e
alla sua vidimazione da parte delle autorità competenti, esse
procederanno ad appurare l’operazione di transito.
Esempio 1 — Prova alternativa accettabile
Un documento proveniente dal Perù in cui la stampa della
dichiarazione elettronica d’importazione non è autenticata da
un’autorità. Il contenuto della dichiarazione d’importazione può
comunque essere controllato online nel sistema doganale del Perù
disponibile all’indirizzo:
Esempio 2 — Prova alternativa non accettabile
La stampa di una dichiarazione elettronica d’importazione di un
paese terzo non autenticata da un’autorità. Non è possibile
controllare la dichiarazione direttamente nel sistema doganale di
questo paese terzo e non si riceve una risposta sufficiente alle
richieste di autenticazione inviate utilizzando i dati di contatto (come
l’indirizzo e-mail o i numeri di telefono) già noti all’amministrazione
doganale o indicati sulla stampa della dichiarazione elettronica
d’importazione del paese terzo.
VI.3.4. Procedura di ricerca avviata presso l’ufficio doganale di destinazione
Questa parte descrive una richiesta di ricerca indirizzata all’ufficio
doganale di destinazione ed è divisa come segue:
461
il paragrafo 1 riguarda l’autorità competente e il termine per l’invio
della richiesta di ricerca;
il paragrafo VII.3.4.2 verte sull’invio della richiesta di ricerca;
il paragrafo VII.3.4.3 concerne l’annullamento della richiesta di
ricerca;
il paragrafo VII.3.4.4 tratta della reazione del paese di destinazione
alla richiesta di ricerca;
il paragrafo VII.3.4.5 riguarda la richiesta al titolare del regime dopo
l’avvio della procedura di ricerca presso l’ufficio doganale di
destinazione;
il paragrafo VII.3.4.6 verte sull’utilizzazione dei risultati della
procedura di ricerca.
VII.3.4.1. Autorità competente e termine per l’invio della richiesta di ricerca
Le autorità competenti del paese di partenza dovrebbero inviare il
messaggio «Richiesta di ricerca» (IE142) nei casi seguenti:
Articolo 49,
se non è stato ricevuto il messaggio IE006 entro il termine
paragrafi 2, 3 e 6,
stabilito per la presentazione delle merci a destinazione e il
appendice I,
contenuto della casella 8 della dichiarazione di transito è ritenuto
convenzione
sufficiente; oppure
Articolo 310,
se non è stato ricevuto il messaggio IE018 entro sei giorni dal
paragrafi 2, 5 e 6,
ricevimento del messaggio IE006; oppure
AE
non appena sono informate o sospettano che il regime di transito
non si è concluso; oppure
non appena scoprono a posteriori che la prova presentata è stata
falsificata e che il regime non è quindi concluso. Tuttavia le
indagini saranno avviate soltanto se ritenute utili per confermare
o invalidare la prova presentata e/o determinare l’obbligazione,
il
debitore e l’autorità competente per il recupero
dell’obbligazione (doganale); o
le informazioni fornite dal titolare del regime sono ritenute
insufficienti per appurare il regime ma sufficienti per continuare
la procedura di ricerca.
462
VII.3.4.2. Invio del messaggio «Richiesta di ricerca» (IE142)
Articolo 49,
L’autorità competente del paese di partenza deve inviare il
paragrafo 2,
messaggio «Richiesta di ricerca» (IE142) all’autorità competente del
appendice I,
paese di destinazione. Il messaggio deve essere inviato:
convenzione
all’ufficio doganale dichiarato di destinazione se il contenuto
della casella
8 della dichiarazione di transito è ritenuto
Articolo 310,
paragrafo 2, AE
sufficiente; oppure
all’ufficio doganale effettivo di destinazione che ha inviato il
messaggio IE006; oppure
all’ufficio doganale di destinazione se le informazioni fornite dal
titolare del regime sono ritenute sufficienti per continuare la
procedura di ricerca (cfr. paragrafi VII.3.2.2 e VII.3.4.4.4).
Per agevolare il lavoro dei funzionari doganali è opportuno indicare
la persona a cui rivolgersi presso l’ufficio di partenza.
L’ufficio doganale di destinazione risponde con il messaggio «Esito
della ricerca» (IE143).
VII.3.4.2.1. Uso dei messaggi per lo scambio di informazioni
Oltre alla procedura di ricerca, è possibile scambiare informazioni
utilizzando i messaggi IE144 e IE145 dall’inizio della procedura di
ricerca
(data di invio dei messaggi IE140 o IE142) fino alla
riscossione dell’obbligazione
(doganale)
(data di invio del
messaggio IE152). Questi messaggi di scambio di informazioni non
consentiranno di archiviare una procedura di ricerca in corso con
l’ufficio doganale di destinazione (messaggio IE142) o con il titolare
del regime (messaggio IE140).
Se tuttavia le informazioni fornite dall’autorità competente del paese
di partenza nel messaggio IE142 non sono sufficienti per consentire
all’autorità competente del paese di destinazione di effettuare le
ricerche necessarie, quest’ultima può chiedere ulteriori informazioni
alla prima inviando il messaggio «Richiesta di informazioni sulla
ricerca e il recupero» (IE145), a mezzo degli appositi codici.
L’autorità competente del paese di partenza deve cercare di fornire
all’autorità competente richiedente del paese di destinazione le
informazioni supplementari richieste tramite il messaggio
«Informazioni sulla ricerca e il recupero» (IE144), utilizzando gli
appositi codici.
463
I documenti cartacei richiesti dovrebbero essere inviati direttamente
alla persona indicata nel messaggio, mediante uno dei vari mezzi di
trasmissione (posta, e-mail, fax ecc.), avendo cura di contrassegnarli
in modo chiaro con l’MRN.
VII.3.4.3. Annullamento del messaggio «Richiesta di ricerca» (IE142)
Se, per qualsivoglia motivo, l’autorità competente del paese di
partenza decide di annullare il messaggio IE142, dovrebbe inviare
all’ufficio doganale di destinazione interpellato il messaggio
«Notifica di annullamento della ricerca»
(IE059) affinché
interrompa la ricerca.
VII.3.4.4. Reazione del paese di destinazione
VII.3.4.4.1. Controllo della documentazione e delle scritture
L’autorità competente del paese di destinazione controllerà in primo
luogo la propria documentazione o, se del caso, le scritture del
destinatario autorizzato. Da questa ricerca può talvolta risultare che
il regime di transito si è effettivamente concluso e che mancano
unicamente i messaggi IE006 e IE018 (i messaggi appropriati).
Quando la suddetta ricerca si rivela invece infruttuosa, l’autorità
competente del paese di destinazione dovrebbe rivolgersi:
al destinatario, che si suppone abbia ricevuto le merci e i
documenti direttamente, senza che essi siano stati presentati
all’ufficio doganale di destinazione dichiarato o ad altro
ufficio; oppure
ad un’altra persona responsabile che possa fornire
informazioni supplementari.
VII.3.4.4.2. Risultati del controllo della documentazione e delle scritture
Dopo aver effettuato quanto descritto nel precedente paragrafo
3.4.4.1, possono verificarsi le situazioni descritte di seguito.
Articolo 47,
Le merci in questione sono state effettivamente presentate in
appendice I,
tempo all’ufficio doganale di destinazione o al destinatario
convenzione
autorizzato, ma
Articoli 307 e 309
-
la prova della conclusione del regime (messaggio IE006 e/o
AE
messaggio IE018) non è stata rinviata entro il termine
prestabilito. In tal caso, l’autorità competente del paese di
464
destinazione dovrebbe inviare immediatamente i messaggi
mancanti all’autorità competente richiedente del paese di
partenza; oppure
-
la prova della conclusione del regime [messaggio «Notifica
di arrivo»
(IE007) e/o messaggio
«Osservazioni sullo
scarico» (IE044)] non è stata inviata all’ufficio doganale di
destinazione dal destinatario autorizzato, nonostante il suo
obbligo in tal senso. In tal caso l’autorità competente del
paese di destinazione dovrebbe inviare immediatamente i
messaggi mancanti IE006 e/o IE018 all’autorità competente
richiedente del paese di partenza, dopo aver prima chiesto al
destinatario autorizzato di fornire le informazioni mancanti
richieste. L’autorità competente del paese di destinazione
deve adottare le misure necessarie per ottenere
l’autorizzazione del destinatario autorizzato.
Nota: l’invio dei messaggi IE006 e/o IE018 è consentito solo se
l’operazione di transito si è conclusa correttamente entro il termine
prestabilito e non è stata sottratta alla vigilanza doganale. Deve
trattarsi di un’operazione conclusasi in maniera regolare entro il
termine fissato (di cui, ad esempio, mancava solo la registrazione del
regime di transito presso l’ufficio doganale di destinazione) o la cui
presentazione oltre il termine è ammessa in conformità delle
disposizioni di legge.
Le merci coperte dal regime di transito non sono state
presentate all’ufficio doganale di destinazione ma sono state
presentate all’ufficio doganale di transito.
L’autorità competente del paese di destinazione, controllando la
propria documentazione, non trova alcuna prova del fatto che le
merci coperte dal regime di transito siano state presentate
all’ufficio doganale di destinazione, ma trova il messaggio IE118
inviato dal proprio paese.
In questo caso l’autorità competente del paese di destinazione
deve inviare
il messaggio «Esito della ricerca» (IE143) con il codice
risposta 4 — Domanda di recupero a destinazione — per
farsi carico della procedura di recupero.
Le merci sono state consegnate a un destinatario che non è il
destinatario autorizzato.
465
Se l’autorità competente del paese di destinazione stabilisce che
le merci sono state consegnate direttamente a un destinatario non
autorizzato il quale non ha contattato l’ufficio doganale di
destinazione, nonostante l’obbligo in tal senso, essa dovrebbe
inviare il messaggio «Esito della ricerca» (IE143) con il codice
risposta 4 — Domanda di recupero a destinazione — chiedendo
che le sia trasferita la responsabilità per il recupero.
L’ufficio doganale di destinazione non ha concluso
l’operazione di transito nell’NCTS ma le merci sono state
esportate verso un paese terzo.
Se l’autorità competente del paese di destinazione stabilisce che
le merci sono state esportate verso un paese terzo:
-
invia all’autorità competente del paese di partenza i
messaggi IE006 e IE018 dopo aver dimostrato l’avvenuta
presentazione; oppure
-
invia qualsiasi altro documento o altri dati, accompagnati dal
formulario TC20 bis, che dimostrano l’avvenuta
esportazione delle merci verso un paese terzo, qualora non
disponga di una prova alternativa né di messaggi che
confermino l’arrivo o la presentazione delle merci a
destinazione, per consentire alle autorità competenti del
paese di partenza di stabilire che i documenti si riferiscono
effettivamente alle merci in questione e che pertanto esse
sono uscite realmente dal territorio della Parte
contraente/dell’Unione.
VII.3.4.4.3. Termine per la risposta se la procedura di ricerca è stata inizialmente
avviata presso l’ufficio doganale di destinazione
Articolo 49,
L’autorità competente del paese di destinazione deve rispondere con
paragrafo 4,
tempestività, e comunque entro 28 giorni dal ricevimento della
appendice I,
richiesta di ulteriori informazioni [mediante il messaggio «Richiesta
convenzione
di informazioni sulla ricerca e il recupero» (IE145)] o dell’esito con
Articolo 310,
il messaggio
«Esito della ricerca»
(IE143)
(cfr. paragrafo
paragrafi 4 e 6, AE
VII.3.4.4.5 per i codici della risposta).
Se la procedura di ricerca è stata avviata dal titolare del regime e
questi ha fornito informazioni sufficienti per proseguirla, l’autorità
competente del paese di destinazione deve, senza indugio e in ogni
caso entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta di ricerca,
richiedere informazioni supplementari (messaggio IE145) o una
risposta (messaggio IE143). Cfr. paragrafo VII.3.4.4.5. per i codici
della risposta.
466
VII.3.4.4.4. Codici per la risposta alla richiesta di ricerca
L’autorità competente del paese di destinazione dovrebbe utilizzare
uno dei codici risposta seguenti nel messaggio IE143.
Codice 1 — Movimento sconosciuto a destinazione
Le merci non sono state presentate all’ufficio doganale
dichiarato di destinazione. L’autorità competente del paese di
partenza dovrebbe cercare, se possibile, di individuare l’ufficio
doganale effettivo di destinazione o chiederne conto al titolare
del regime.
Codice 2 — Presunto doppione
Le merci sono state presentate all’ufficio doganale dichiarato di
destinazione e si presume che per le stesse merci siano stati
emessi due messaggi «Dati della dichiarazione» (IE015).
Codice 3 — Copia da restituire rinviata il (data)
Le merci sono state presentate all’ufficio doganale dichiarato di
destinazione, che però non è stato in grado di porre termine
all’operazione inviando i messaggi IE006 e IE018 ed ha invece
rinviato una prova alternativa (ad esempio, una copia del DAT)
che non è ancora pervenuta all’ufficio doganale del paese di
partenza.
Codice 4 — Richiesta di recupero a destinazione
Sebbene le merci non siano state presentate all’ufficio doganale
di destinazione, sono state successivamente rinvenute nello
stesso paese
(ad esempio, al di fuori del regime doganale
ufficiale). L’ufficio competente di destinazione vuole quindi
assumersi la responsabilità del recupero e invia il messaggio
«Richiesta di recupero»
(IE150) all’ufficio competente di
partenza in modo da poter recuperare le merci dopo che sono
state consegnate al destinatario o hanno attraversato la frontiera
(messaggio IE118).
467
VII.3.4.5. Richiesta di informazioni al titolare del regime dopo l’avvio della ricerca
presso l’ufficio doganale di destinazione
Articolo 49,
Se la procedura di ricerca è iniziata con l’invio del messaggio IE142
paragrafo 5,
all’ufficio doganale di destinazione, a cui non è stata data risposta o
appendice I,
è stata data una risposta negativa tramite il messaggio «Esito della
convenzione
ricerca» (IE143), l’autorità competente del paese di partenza deve
Articolo 310,
rivolgersi al titolare del regime chiedendogli di fornire le
paragrafo 5, AE
informazioni necessarie ad appurare il regime (per ulteriori dettagli
cfr. paragrafo VII.3.2).
Se il titolare del regime in questa fase della procedura di ricerca:
non fornisce altre informazioni entro 28 giorni; oppure
fornisce informazioni ritenute insufficienti a continuare la
procedura di ricerca,
Articolo 114,
l’autorità competente del paese di partenza deve stabilire quali
paragrafo 2,
ulteriori misure dovrebbero essere adottate per appurare il regime
appendice I,
entro sette mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle
convenzione
merci a destinazione (per le eccezioni a questo termine cfr. la nota al
Articolo 87 CDU
paragrafo VII.3.2.2).
Articolo 77 AD
VII.3.4.6. Utilizzazione dei risultati della procedura di ricerca
Sulla base delle risposte ricevute, comprese le eventuali
informazioni fornite dal titolare del regime, l’autorità competente del
paese di partenza deve determinare se il regime si è concluso o meno
e se può essere appurato, oppure se è necessario prendere ulteriori
misure.
Articolo 49,
Quando dalla procedura di ricerca risulta che l’operazione di transito
paragrafo 7, e
può essere debitamente appurata, l’autorità competente del paese di
articolo 117,
partenza deve informare immediatamente il titolare del regime e il
paragrafo 5,
fideiussore, se coinvolti nella procedura.
appendice I,
convenzione
L’autorità competente può inoltre informare altre autorità
Articolo 310,
competenti implicate nella procedura di ricerca, in particolare
paragrafo 7, AE
l’ufficio doganale di garanzia.
Se l’autorità competente del paese di partenza non è in grado di
appurare il regime di transito ma:
468
è stato inviato il messaggio IE006;
è stato inviato il messaggio IE118; oppure
il titolare del regime ha fornito la prova che le merci sono state
presentate o consegnate in un altro Stato membro o ad un’altra
Parte contraente;
l’autorità competente di partenza trasferisce senza indugio la
responsabilità della procedura di recupero al paese ritenuto
competente a tal fine, utilizzando il messaggio
«Richiesta di
recupero» (IE150).
Se è stato inviato il messaggio IE006, l’autorità interpellata deve
inviare il messaggio IE018. Se riceve il messaggio IE118 o la prova,
fornita dal titolare del regime, della presentazione o consegna delle
merci in un altro Stato membro o un’altra Parte contraente, l’ufficio
doganale di partenza deve accettare di farsi carico del recupero e
inviare il messaggio «Notifica di accettazione del recupero» (IE151),
rispondendo affermativamente mediante il codice di accettazione 1.
Se l’autorità interpellata non reagisce inviando i messaggi mancanti
(nonostante abbia l’obbligo di farlo) o facendosi carico del recupero
entro il termine di 28 giorni (malgrado l’esistenza della prova di cui
sopra), è opportuno informare i funzionari locali di collegamento nel
settore del transito del paese interpellato (per gli indirizzi cfr. la rete
Transito nel sito Europa), apportando le prove necessarie, affinché
adottino le opportune misure per far assumere all’autorità
interpellata la competenza che le spetta. Se ciò non sortisce l’effetto
dovuto, è opportuno informare e sollecitare l’intervento dell’ufficio
tecnico nazionale e del coordinatore nazionale del transito del paese
di partenza.
Articolo 114,
L’autorità competente del paese di partenza deve concludere la
paragrafo 2,
propria ricerca entro sette mesi dalla scadenza del termine per la
appendice I,
presentazione delle merci a destinazione. Se necessario dovrebbe
convenzione
avviare essa stessa la procedura di recupero (per ulteriori dettagli cfr.
Articolo 87 CDU
parte VIII).
Articolo 77 AD
Qualsiasi informazione o osservazione supplementare fornita da
un’autorità competente riguardo alle merci può influire sui risultati
della procedura di ricerca.
469
Ciò vale in particolare se durante l’operazione di transito è stata
rilevata un’irregolarità o una frode
(sottrazione al regime,
sostituzione ecc.) e/o se le merci in questione risultano sottratte,
interamente o in parte, alla vigilanza doganale, nonché quando sono
state individuate persone responsabili di frodi o irregolarità.
Pertanto ogni informazione pertinente deve essere comunicata
immediatamente all’autorità competente del paese di partenza.
VII.4. Procedura di continuità operativa
Il presente paragrafo si applica solo nel caso in cui l’operazione di
transito sia iniziata con la procedura di continuità operativa.
È suddiviso come segue.
Il paragrafo VII.4.1 fornisce un’introduzione.
Il paragrafo VII.4.2 riguarda l’autorità competente e il termine per
l’avvio della procedura di ricerca.
Il paragrafo VII.4.3 concerne l’invio dell’avviso di ricerca.
Il paragrafo VII.4.4 tratta della reazione del paese di destinazione
all’avviso di ricerca.
Il paragrafo VII.4.5 verte sull’utilizzazione dei risultati della
procedura di ricerca.
VII.4.1. Avviso di ricerca nella procedura di continuità operativa o nella
procedura semplificata specifica per taluni modi di trasporto
Questo paragrafo si basa su uno dei documenti seguenti che fungono
da dichiarazione di transito in caso di procedura di continuità
operativa:
il documento amministrativo unico (DAU); oppure
il DAU stampato su carta normale dal sistema informatico
dell’operatore economico, come previsto dall’appendice III,
allegato B6, della convenzione/allegato
9, appendici B1-B4,
ADT; oppure
il documento di accompagnamento transito (DAT), integrato, se
necessario, dall’elenco degli articoli. In questo caso, il DAT non
avrà un numero di riferimento principale (MRN).
470
VII.4.1.1. Introduzione
Punto 17,
In assenza di prova della conclusione del regime di transito, o non
allegato II,
appena le autorità competenti sono informate o sospettano che il
appendice I,
regime non si è concluso:
convenzione
il titolare del regime è contattato e invitato a fornire la prova,
Punto 17,
allegato 72-04, AE
utilizzando il modello di lettera di cui all’allegato VII.8.2, che il
regime si è concluso alla scadenza del termine per la
presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione, e
la procedura di ricerca presso l’ufficio doganale di destinazione
dichiarato sarà avviata due mesi dopo la scadenza del termine per
la presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione.
La procedura di ricerca è destinata principalmente:
ad ottenere elementi di prova della conclusione del regime, ai fini
del suo appuramento; oppure
in assenza di tale prova o quando la prova presentata risulti
successivamente falsificata o non valida, a stabilire le condizioni
di insorgenza dell’obbligazione
(doganale), individuare il/i
debitore/i e determinare le autorità competenti per il recupero.
La procedura è basata sulla cooperazione amministrativa tra le autorità
competenti e tiene conto di tutte le informazioni fornite dal titolare del
regime (cfr. paragrafo VII.3).
L’elenco delle autorità competenti per la procedura di ricerca è
riportato nell’allegato VII. 8.1.
Affinché la procedura funzioni correttamente occorre che:
gli avvisi di ricerca siano compilati a dovere;
l’ufficio doganale di destinazione registri gli arrivi e lo faccia in
maniera corretta;
l’ufficio doganale di destinazione rinvii l’esemplare da restituire
(esemplare n. 5 del DAU o una seconda copia del DAT) senza
indugio e al massimo entro otto giorni di calendario;
l’ufficio o gli uffici doganali di transito diano il dovuto seguito
agli avvisi di passaggio (TC10);
le autorità interpellate diano una risposta rapida e chiara;
l’elenco delle autorità e degli uffici competenti sia tenuto
aggiornato.
471
VII.4.1.2. Ricerca avviata presso il titolare del regime
Se entro due mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione
delle merci all’ufficio doganale di destinazione l’esemplare n. 5 del
DAU o una seconda copia del DAT non sono pervenuti alle autorità
competenti del paese di partenza, tali autorità devono informare il
titolare del regime, invitandolo a dimostrare che il regime si è
concluso.
Al titolare del regime sarà data la possibilità di fornire le informazioni
necessarie per appurare il regime entro 28 giorni.
VII.4.1.3. Autorità competente e termine per l’invio dell’avviso di ricerca
L’avviso di ricerca deve essere inviato immediatamente dalle autorità
competenti del paese di partenza:
se, entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione
delle merci all’ufficio doganale di destinazione, non è pervenuta
alcuna prova della conclusione del regime da parte del titolare del
regime;
non appena le autorità competenti sono informate o sospettano ad
uno stadio precoce (anche prima della scadenza dei termini di cui
sopra) che il regime non si è concluso per la totalità o per una parte
delle merci in questione, o se la prova fornita presenta discrepanze
o sembra falsificata. In caso di sospetto, l’autorità competente del
paese di partenza deciderà, secondo le circostanze, se la procedura
di ricerca dovrebbe essere preceduta o accompagnata da una
procedura di controllo a posteriori per determinare la validità della
prova fornita;
non appena l’autorità competente scopre a posteriori (dopo la
scadenza dei termini di cui sopra) che la prova fornita è stata
falsificata e che il regime non si è concluso. Tuttavia le indagini
saranno avviate soltanto se ritenute utili per confermare o
invalidare la prova presentata e/o determinare l’obbligazione
(doganale), il debitore e l’autorità competente per il recupero.
L’avviso di ricerca può non essere inviato se, prima della scadenza del
termine di due mesi per l’avvio della ricerca, il titolare del regime ha
potuto fornire una prova «alternativa» soddisfacente della conclusione
del regime (per ulteriori informazioni cfr. paragrafo VII.3.2.1).
472
VII.4.1.4. Avviso di ricerca TC20
L’autorità competente del paese di partenza continuerà la procedura
di ricerca inviando all’autorità competente del paese di destinazione
un avviso di ricerca redatto su un formulario conforme al modello
TC20 figurante nell’allegato VII.8.3.
L’avviso può essere inviato per posta raccomandata (che fornisce una
ricevuta di ritorno).
In ogni caso, l’autorità competente del paese di partenza è tenuta a
conservare una registrazione dell’invio del formulario TC20.
Il formulario TC20 dovrebbe contenere tutte le informazioni
disponibili, compresi i dati supplementari forniti dal titolare del
regime, in particolare gli eventuali cambiamenti relativi al destinatario
delle merci. Il TC20 dovrebbe essere corredato di una copia del/i
documento/i usato/i per vincolare le merci al regime (esemplare n. 1
del DAU, la prima copia del DAT, distinte di carico, manifesto aereo
o marittimo ecc.).
Il TC20 dovrebbe essere inviato unicamente se la risposta del titolare
del regime alla richiesta di informazioni non è sufficiente ad appurare
il regime.
VII.4.1.5. Reazione del paese di destinazione all’avviso di ricerca
L’autorità competente del paese di destinazione che riceve l’avviso di
ricerca deve reagire quanto prima possibile e in modo appropriato in
base alle informazioni di cui dispone o che può ottenere.
In primo luogo, essa effettuerà una ricerca nella propria
documentazione (registrazione degli esemplari n. 4 e n. 5 del DAU;
una seconda copia del DAT o manifesti archiviati ecc.) o nelle
scritture del destinatario autorizzato. Talvolta questa ricerca consente
di trovare la prova originale della conclusione del regime, che non è
stata ancora restituita o che è stata archiviata in modo errato.
Se la ricerca è infruttuosa, l’autorità competente del paese di
destinazione deve contattare il destinatario
(che figura nella
dichiarazione di transito) o la persona, possibilmente indicata nel
formulario TC20 dall’autorità competente del paese di partenza, che
si ritiene abbia ricevuto le merci e i documenti direttamente, senza che
questi siano stati presentati all’ufficio doganale di destinazione.
473
Tuttavia, se le informazioni fornite dall’autorità competente del paese
di partenza nel formulario TC20 o nei documenti acclusi non sono
sufficienti per consentire all’autorità competente del paese di
destinazione di effettuare le ricerche necessarie, quest’ultima deve
chiedere ulteriori informazioni rinviando il formulario TC20,
compilandone la casella II, all’autorità competente del paese di
partenza. L’autorità competente del paese di partenza deve quindi
compilare la casella III, allegare le informazioni supplementari
richieste (su carta) e rinviare il TC20 all’autorità competente del paese
di destinazione che ne ha fatto richiesta.
A questo punto della procedura di ricerca possono presentarsi le
situazioni seguenti:
1. Le merci in questione sono state effettivamente presentate
all’ufficio doganale di destinazione o al destinatario autorizzato,
ma
la prova della conclusione del regime (ad esempio, l’esemplare
n. 5 del DAU da restituire, una seconda copia del DAT o
l’invio dell’elenco mensile nel quadro del regime di transito
aereo/marittimo basato su supporto cartaceo) non è stata
rinviata entro il termine stabilito.
In tal caso, l’autorità competente del paese di destinazione deve
rinviare immediatamente la prova all’autorità competente del
paese di partenza che ha inviato il TC20, dopo averne
debitamente compilato la casella IV;
la prova della conclusione del regime non è stata rinviata
all’ufficio doganale di destinazione dal destinatario
autorizzato, nonostante il suo obbligo in tal senso.
In questo caso, una volta in possesso della prova, l’autorità
competente del paese di destinazione deve registrala, vidimarla
e rinviarla immediatamente, insieme al formulario TC20
debitamente compilato, all’autorità competente del paese di
partenza, dopo aver verificato che il destinatario autorizzato
abbia adempito all’obbligo di indicare la data di arrivo delle
merci e lo stato dei sigilli. L’autorità competente del paese di
destinazione deve adottare le eventuali misure necessarie nei
confronti del destinatario autorizzato;
la prova della conclusione del regime è stata inviata ma non è
pervenuta all’autorità competente del paese di partenza.
In tal caso, l’autorità competente del paese di destinazione deve
rinviare la prova all’autorità competente del paese di partenza,
474
insieme al formulario TC20, avendone debitamente compilato
la casella IV. Tale prova può consistere nel documento
trasmesso dall’autorità competente del paese di partenza
(esemplare n. 1 del DAU, prima copia del DAT, manifesto alla
partenza ecc.) o in una copia del documento in possesso
dell’autorità competente del paese di destinazione (esemplare
n. 4 del DAU, seconda copia del DAT, manifesto a
destinazione o copia conservata dell’elenco mensile ecc.).
Detta autorità vidimerà la copia dopo avervi annotato la data di
arrivo delle merci e i risultati degli eventuali controlli.
2. Le merci non sono state presentate all’ufficio doganale di
destinazione, né consegnate ad un destinatario autorizzato:
vi è stato un cambiamento di ufficio doganale di destinazione:
in questo caso, spetta all’ufficio doganale di destinazione
effettivo rinviare la prova della conclusione del regime
all’autorità competente del paese di partenza:
se l’autorità competente del paese dell’ufficio doganale di
destinazione dichiarato riesce ad individuare l’ufficio doganale
di destinazione effettivo, deve trasmettere a quest’ultimo il
formulario TC20 dopo averne annotato gli estremi nella casella
IV. Essa deve trasmettere inoltre per informazione una copia
del TC20 all’autorità competente del paese di partenza;
se l’autorità competente del paese dell’ufficio doganale di
destinazione dichiarato non ha potuto individuare l’ufficio
doganale di destinazione effettivo, il modello TC20 annotato
viene trasmesso dall’ufficio doganale di destinazione
dichiarato all’ultimo ufficio doganale di transito previsto, cui
viene fatto riferimento nella casella IV. Tuttavia, in assenza di
un ufficio doganale di transito, il modello TC20 viene rinviato
direttamente all’autorità competente del paese di partenza;
non vi è stato (o non è stato constatato) alcun cambiamento di
ufficio doganale di destinazione:
in tal caso, se l’autorità competente del paese di destinazione
accerta che le merci sono state consegnate direttamente ad un
destinatario non autorizzato, indicato nel formulario TC20, o a
qualsiasi altra persona, essa deve rinviare il TC20 e la copia
della dichiarazione di transito all’autorità competente del paese
di partenza. Essa deve fornire, se necessario in un documento
aggiuntivo, tutte le pertinenti informazioni, indicando:
- l’identità del destinatario e delle altre persone
eventualmente coinvolte;
475
- la data e le modalità della consegna diretta delle merci, la
natura e la quantità delle stesse; e
- se del caso, il regime doganale cui le merci sono state
vincolate;
se l’autorità competente del paese di destinazione non è in
grado di rintracciare le merci in questione, il formulario TC20
annotato deve essere trasmesso all’ultimo ufficio doganale di
transito previsto indicato nella dichiarazione di transito. In
assenza di un ufficio doganale di transito, il modello TC20
deve essere rinviato direttamente all’autorità competente del
paese di partenza (come per il punto 2, secondo punto in
neretto).
Se l’autorità competente del paese di destinazione invia il formulario
TC20 all’ultimo ufficio doganale di transito previsto, ne deve inviare
anche una copia all’autorità competente del paese di partenza per
informarla sullo stato di avanzamento della procedura di ricerca.
VII.4.1.6. Reazione dell’ufficio doganale di transito all’avviso di ricerca
L’ultimo ufficio doganale di transito previsto al quale è trasmesso il
formulario TC20 deve cercare immediatamente l’avviso di passaggio
TC10 corrispondente alla spedizione in questione.
A seguito di tale ricerca, possono presentarsi le situazioni seguenti:
1.
la spedizione è stata effettivamente presentata all’ultimo ufficio
doganale di transito previsto e viene trovato un avviso di
passaggio.
In tal caso, l’ufficio doganale di transito deve allegare una copia
dell’avviso di passaggio al formulario TC20 e inviarlo
direttamente all’autorità competente del paese di partenza;
2.
presso l’ultimo ufficio doganale di transito previsto non viene
trovato alcun avviso di passaggio (né alcun’altra prova di tale
passaggio).
In tal caso, l’ultimo ufficio doganale di transito previsto deve
aggiungere tale informazione al formulario TC20 e trasmetterlo
al precedente ufficio doganale di transito previsto indicato nella
dichiarazione di transito o, in assenza di un altro ufficio doganale
di transito previsto, all’autorità competente del paese di partenza.
Ogni ufficio doganale di transito che di volta in volta riceve l’avviso
di ricerca deve procedere in modo analogo, facendo sì che il
formulario TC20, debitamente annotato, sia trasmesso senza indugio
476
al precedente ufficio doganale di transito previsto indicato nella
dichiarazione di transito o, in assenza di un altro ufficio doganale di
transito previsto, direttamente all’autorità competente del paese di
partenza, che trarrà le debite conclusioni dalle informazioni ricevute.
Se l’ufficio doganale di transito invia il formulario TC20 al precedente
ufficio doganale di transito previsto, ne deve inviare anche una copia
all’autorità competente del paese di partenza per informarla sullo stato
di avanzamento della procedura di ricerca. Lo stesso vale per l’ufficio
doganale di transito previsto, che deve informare l’autorità
competente del paese di partenza se, dopo aver inviato l’avviso di
ricerca al precedente ufficio doganale di transito previsto, riceve
l’avviso di passaggio dall’ufficio doganale di transito effettivo (cfr.
situazione di cui al punto 1 sopra).
VII.4.1.7. Conseguenze della procedura di ricerca
A seconda delle risposte ricevute nell’ambito della procedura di
ricerca, comprese le eventuali informazioni fornite dal titolare del
regime, l’autorità competente del paese di partenza determinerà se il
regime si sia concluso o meno e se esso possa essere appurato o no.
Conformemente alle disposizioni in materia di obbligazione
(doganale) e recupero, l’autorità competente del paese di partenza
dovrà determinare:
l’insorgenza o meno di un’obbligazione (doganale);
la persona o le persone responsabili dell’obbligazione (doganale),
se del caso;
il luogo effettivo o presunto d’insorgenza dell’obbligazione
(doganale) e, di conseguenza, l’autorità competente per il recupero
dell’obbligazione (doganale), se del caso.
Articolo 114,
L’autorità competente del paese di partenza deve concludere la propria
paragrafo 2,
ricerca entro sette mesi dalla scadenza del termine per la presentazione
appendice I,
delle merci a destinazione.
convenzione
Questa disposizione si applica anche qualora nel corso della procedura
Articolo 87 CDU
di ricerca l’autorità non abbia ricevuto alcuna risposta.
Articolo 77 AD
Qualsiasi informazione o osservazione supplementare fornita da
un’autorità competente riguardo alle merci può influire sui risultati
della procedura di ricerca. Ciò vale in particolare se durante
l’operazione di transito è stata rilevata un’irregolarità o una frode
477
(sottrazione al regime, sostituzione ecc.) e/o se le merci in questione
risultano sottratte, interamente o in parte, alla vigilanza doganale,
nonché quando sono state individuate persone responsabili di frodi o
irregolarità. Occorre pertanto comunicare senza indugio ogni
informazione pertinente all’autorità competente del paese di partenza
e, se del caso, utilizzare il formulario TC24 per chiedere il
trasferimento della competenza per il recupero. Un modello del
formulario TC24 è disponibile nell’allegato VIII.8.2.
Articolo 49,
D’altra parte, se in esito ad una procedura di ricerca l’operazione di
paragrafo 7, e
transito può essere appurata, l’autorità competente del paese di
articolo 117,
partenza ne deve informare immediatamente il titolare del regime e il
paragrafo 5,
fideiussore, se sono stati coinvolti in tale ricerca. L’autorità
appendice I,
convenzione
competente può inoltre informare altre autorità competenti in quel
momento implicate nella procedura di ricerca, in particolare l’ufficio
Articolo 310,
doganale di garanzia.
paragrafo 7, AE
Altri esempi di situazioni relative alla procedura di ricerca sono
disponibili nell’allegato VII.8.5.
VII.5. Procedura di controllo a posteriori
Il presente paragrafo fornisce le informazioni seguenti.
Il paragrafo VII.5.1 tratta degli obiettivi e dei metodi di controllo.
Il paragrafo VII.5.2 verte sui documenti da sottoporre al controllo.
Il paragrafo VII.5.3 riguarda l’utilizzazione dei risultati.
VII.5.1. Obiettivi e metodi del controllo a posteriori
Articolo 52,
L’autorità doganale competente può procedere a controlli a
appendice I,
posteriori delle informazioni fornite nonché dei documenti, dei
convenzione
formulari, delle autorizzazioni o dei dati relativi all’operazione di
transito comune/unionale al fine di verificare l’autenticità e
Articolo 292 AE
l’esattezza dei dati registrati, delle informazioni scambiate e dei
timbri.
Il controllo a posteriori dovrebbe essere effettuato in base ad
un’analisi dei rischi o a campione. È tuttavia d’obbligo effettuarlo
automaticamente in caso di dubbi o di sospetto di infrazioni o
irregolarità.
478
L’autorità doganale competente che riceve una domanda di
controllo a posteriori deve rispondere immediatamente.
Se l’autorità doganale competente di partenza richiede all’autorità
doganale competente di effettuare un controllo a posteriori delle
informazioni relative all’operazione di transito comune/unionale,
le condizioni per l’appuramento del regime di transito si
considereranno non soddisfatte fino a quando l’autenticità e
l’esattezza dei dati non siano state confermate.
VII.5.2. Documenti da sottoporre al controllo
VII.5.2.1. Dichiarazioni di transito (procedura di continuità operativa)
Per individuare e prevenire le frodi, la dichiarazione e i visti
devono essere controllati dall’autorità competente del paese di
partenza, di transito e di destinazione ogniqualvolta vi sia un errore
apparente o vi sia motivo di dubitare della loro validità.
Questo controllo deve essere effettuato mediante il formulario
TC21 il cui modello figura nell’allegato VII.8.5. Le autorità
competenti interpellate devono rinviare il formulario TC21 alle
autorità competenti richiedenti entro due mesi dalla data indicata
nel formulario. Sul formulario deve essere indicata la ragione del
controllo. Ogni ufficio doganale di partenza deve inoltre effettuare
un controllo a campione delle dichiarazioni di transito rinviate,
chiedendo che siano verificati almeno due documenti ogni mille.
VII.5.2.2. Documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito
Quando le merci sono trasportate utilizzando un documento di
trasporto elettronico
(ETD) come dichiarazione di transito per
l’utilizzo del regime di transito comune/unionale per le merci
trasportate per via aerea o utilizzando un documento di trasporto
elettronico (ETD) come dichiarazione di transito per l’utilizzo del
regime di transito unionale per le merci trasportate per via
marittima, un controllo doganale è effettuato a posteriori dalle
autorità competenti dell’aeroporto o porto di destinazione. Tale
controllo avviene mediante controlli dei sistemi basati sul livello di
rischio percepito. Se necessario, le autorità competenti
dell’aeroporto o del porto di destinazione possono trasmettere, a
fini di controllo, alle autorità competenti dell’aeroporto o del porto
di partenza alcuni dati estratti dall’ETD.
479
Questo controllo deve essere effettuato mediante il formulario
TC21 bis il cui modello figura nell’allegato VII.8.6. Ciascun
formulario deve contenere gli estratti dell’ETD relativi ad un solo
aeromobile o nave e ad un solo operatore autorizzato.
Le parti 1, 2 e 3 del formulario TC21 bis devono essere compilate
dalle autorità competenti dell’aeroporto o del porto di destinazione.
Se necessario, si deve allegare al formulario l’estratto dell’ETD
dell’aeromobile o della nave relativo alle spedizioni sottoposte a
controllo.
I formulari utilizzati a fini di controllo possono essere trasmessi
alle autorità competenti dell’aeroporto o porto di partenza tramite
gli uffici centralizzati per le operazioni di transito comune/unionale
dei paesi interessati.
Le autorità competenti presso l’aeroporto o porto di partenza sono
tenute a confrontare i dettagli dell’ETD indicati sul formulario
TC21 bis con le scritture commerciali dell’operatore autorizzato. I
risultati del confronto devono essere indicati nelle parti 4 e 5 del
formulario. Eventuali discrepanze devono essere indicate nella
parte 4.
VII.5.2.3. Prova alternativa
In caso di dubbi o sospetti l’autorità competente del paese di
partenza deve chiedere un controllo della prova alternativa
presentata. Inoltre l’autorità deve chiedere il controllo di almeno
10 documenti ogni mille.
VII.5.2.4. Documenti T2L
È opportuno presentare una richiesta di controllo di un documento
T2L se tale documento è stato rilasciato a posteriori esclusivamente
per correggere l’effetto di una dichiarazione di transito T1.
La richiesta dovrebbe essere automatica quando il T2L viene
presentato dopo una serie di operazioni di transito effettuate con
dichiarazioni di transito rilasciate in diversi paesi.
Inoltre due documenti T2L ogni mille presentati ad un determinato
ufficio devono essere sottoposti a un controllo a campione.
480
VII.5.2.5. Documenti commerciali equivalenti ad un documento T2L
Conviene effettuare un controllo qualora si sospetti che l’uso di un
documento commerciale al posto di un documento T2L potrebbe
dar luogo ad abusi o irregolarità.
Si possono sospettare abusi o irregolarità se è chiaro che
l’interessato fraziona le spedizioni in modo da mantenersi entro il
limite dei 15 000 EUR.
Inoltre due documenti commerciali ogni mille presentati ad un
determinato ufficio come documenti T2L devono essere sottoposti
a un controllo a campione.
VII.5.3. Conseguenze del controllo
L’autorità competente che richiede il controllo deve adottare le
opportune misure sulla base delle informazioni ricevute.
Tuttavia, se è sorta un’obbligazione
(doganale) nel corso di
un’operazione di transito, spetta all’autorità competente del paese di
partenza intraprendere ricerche, se necessario, e determinare i fatti
essenziali riguardo all’obbligazione (doganale), al debitore e all’autorità
competente per il recupero in conformità delle disposizioni in materia di
obbligazione e recupero (cfr. parte VIII).
VII.6. Eccezioni (promemoria)
VII.7. Istruzioni nazionali specifiche (riservato)
VII.8. Allegati
VII.8.1. Elenco delle autorità competenti
Per l’ultima versione di questo elenco, cliccare sul link seguente:
EUROPA:
customs-transit/common-union-transit_en
VII.8.2. Modello di lettera di richiesta di informazioni al titolare del regime
[Nome dell’autorità competente del
paese di partenza]
481
[Luogo e data]
[Nome e indirizzo
del titolare del regime]
Oggetto:
transito comune/unionale
Assenza della prova della conclusione del regime di transito
Gentile signora/Egregio signore,
Le inviamo la presente in quanto titolare del regime per la dichiarazione/le dichiarazioni
di transito comune/unionale:
[riferimenti e date della o delle dichiarazioni di transito]
dall’ufficio doganale di partenza di [nome dell’ufficio doganale di partenza].
A norma dell’articolo 49, paragrafi
2 e 5, e dell’appendice I, allegato II, della
convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito/dell’articolo
310, paragrafi
2 e 5, e dell’allegato
72-04 del regolamento di esecuzione (UE)
2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione
di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, La informiamo che non
abbiamo ricevuto alcuna prova della conclusione del regime di transito relativamente
alla dichiarazione/alle dichiarazioni di cui sopra.
La preghiamo quindi di inviare dati e documentazione atti a dimostrare che il regime si
è concluso, indicando anche eventuali cambiamenti riguardo all’ufficio doganale di
destinazione e/o agli uffici doganali di transito. Le suddette informazioni devono essere
inviate entro 28 giorni dalla data della presente.
[L’obbligazione doganale diverrà esigibile un mese dopo il summenzionato
periodo di 28 giorni nel caso in cui non sia fornita alcuna informazione o se le
informazioni fornite non sono sufficienti a consentirci di effettuare ricerche presso
l’ufficio di destinazione.]
[Dobbiamo avviare la procedura di ricerca due mesi dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle merci all’ufficio di destinazione.]
Questa procedura è conforme all’articolo 114, paragrafo 2, e all’appendice I,
allegato II, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di
transito/all’articolo 77 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione,
del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice
doganale dell’Unione e all’allegato
72-04 del regolamento di esecuzione
(UE)
2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione
di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione.
482
La prova può consistere in:
un documento vidimato dalle autorità doganali dello Stato membro di
destinazione o del paese di destinazione aderente al transito comune, che identifica le
merci e ne attesta l’avvenuta presentazione all’ufficio doganale di destinazione o presso
il destinatario autorizzato;
un documento o una registrazione doganale, certificati dall’autorità doganale di
un paese, che attestino che le merci hanno fisicamente lasciato il territorio doganale
della Parte contraente;
-
un documento doganale rilasciato in un paese terzo in cui le merci sono
vincolate a un regime doganale;
un documento rilasciato in un paese terzo, vistato o altrimenti certificato
dall’autorità doganale di tale paese, che certifica che le merci sono considerate in libera
pratica nel paese terzo in questione.
Le prove da Lei fornite dovranno essere conformi alle disposizioni dell’appendice I,
articolo 51, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di
transito/dell’articolo 312 del regolamento di esecuzione
(UE)
2015/2447 della
Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce il codice doganale dell’Unione.
Ai sensi dell’appendice I, articoli 112 e 113, della convenzione del 20 maggio 1987
relativa ad un regime comune di transito/dell’articolo 79 del regolamento
(UE)
n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce
il codice doganale dell’Unione, qualora non sia possibile stabilire che per la/e
dichiarazione/i in questione il regime si è concluso, Lei sarà tenuto/a al pagamento
dell’obbligazione doganale
(dazi all’importazione o all’esportazione e altre
imposizioni) relativa alle merci oggetto di tale dichiarazione/tali dichiarazioni.
Qualora non Le sia possibile provare che il regime di transito in questione si è concluso,
La preghiamo di fornire ogni informazione in Suo possesso, corredata della
documentazione a sostegno, in particolare relativamente al luogo (paese) in cui ritiene
siano avvenuti i fatti che hanno fatto sorgere l’obbligazione a norma dell’appendice I,
articolo 114, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di
transito/dell’articolo 87 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione.
Distinti saluti.
483
VII.8.3. Modello dell’avviso di ricerca TC20 e note esplicative
TC20 — AVVISO DI RICERCA
I. RISERVATO ALL’AUTORITÀ COMPETENTE ALLA PARTENZA
A.
Dichiarazione di transito n.
B. Ufficio doganale di destinazione (nome e paese)
Esemplare (…) allegato.
C.
Autorità competente alla partenza (nome e indirizzo) D. Uffici doganali di transito previsti (nome e paese)
1.
2.
3.
4.
E.
Identità del mezzo di trasporto:
F.
Destinatario (nome e indirizzo completo)
G.
Secondo le informazioni fornite dal titolare del regime, la spedizione è stata:
1. presentata al vostro ufficio il |__|__|__|
2. consegnata al destinatario il
|__|__|__|
G M A
G M A
3. consegnata a
il
|__|__|__|
(Cognome e nome/Ragione sociale e indirizzo)
G M A
H.
Una ricevuta del documento, rilasciata dal vostro ufficio il
|__|__|__| mi è stata presentata.
G M A
I.
Il titolare del regime non è in grado di fornire informazioni circa la localizzazione della spedizione.
Luogo e data:
Firma:
Timbro:
II. RISERVATO ALL’AUTORITÀ COMPETENTE DEL PAESE DI DESTINAZIONE: RICHIESTA
Per poter proseguire le ricerche, si chiede all’ufficio doganale di partenza di inviare o comunicare:
1. l’esatta designazione delle merci
2. una copia della fattura
3. una copia del manifesto, polizza di carico
4. il nome della persona responsabile dell’espletamento
o lettera di vettura aerea
delle formalità presso l’ufficio doganale di destinazione
5. i documenti o le informazioni seguenti (specificare):
Luogo e data:
Firma:
Timbro:
484
III. RISERVATO ALL’UFFICIO DI PARTENZA: RISPOSTA ALLA RICHIESTA
1. Le informazioni, le copie o i documenti richiesti sono allegati
1 2 3 4 5
2. Le informazioni, le copie o i documenti di cui ai punti della vostra richiesta non sono disponibili.
Luogo e data:
Firma:
Timbro:
485
IV. RISERVATO ALL’AUTORITÀ COMPETENTE DEL PAESE DI DESTINAZIONE
1. La prova della conclusione del regime è stata inviata il
|__|__|__| una copia vistata del
G M A
(a) documento ricevuto
(b) documento rinviato
è allegata come conferma
2. La prova vistata della conclusione del regime è allegata al presente avviso di ricerca
3. Dazi e tributi riscossi
4. Le ricerche sono in corso e la prova della conclusione del regime sarà trasmessa quanto prima possibile
5. La spedizione è stata presentata in questa sede senza il documento pertinente
6. I documenti sono stati presentati in questa sede senza la spedizione
7. Né la spedizione né il documento pertinente sono stati presentati in questa sede e
(a) non è possibile ottenere informazioni al riguardo
(b)il TC20 è trasmesso all’ufficio doganale di destinazione effettivo ……………………………….. (nome e paese)
(c)il TC20 è trasmesso all’ultimo ufficio doganale di transito previsto, indicato nella casella I, punto D
Luogo e data:
Firma:
Timbro:
V. RISERVATO ALL’ULTIMO UFFICIO DOGANALE DI TRANSITO PREVISTO
1. Un avviso di passaggio è stato presentato presso questo ufficio il
|__|__|__|
G M A
2. Un avviso di passaggio è pervenuto a questo ufficio dall’ufficio doganale di transito effettivo …
(nome)
presso il quale esso è stato presentato il |__|__|__|
G M A
3. In questo ufficio non è stato depositato alcun avviso di passaggio. Il TC20 è trasmesso al precedente ufficio doganale di
transito previsto
Luogo e data:
Firma:
Timbro:
VI. RISERVATO AL PRECEDENTE UFFICIO DOGANALE DI TRANSITO PREVISTO
1.
Un avviso di passaggio è stato presentato presso questo ufficio il
|__|__|__|
G M A
2.
Un avviso di passaggio è pervenuto a questo ufficio dall’ufficio doganale di transito effettivo …
(nome)
presso il quale esso è stato presentato il
|__|__|__|
G M A
3.
In questo ufficio non è stato depositato alcun avviso di passaggio. Il TC20 è trasmesso al precedente ufficio doganale di
transito previsto
Luogo e data:
Firma:
Timbro:
486
VII. RISERVATO AL PRECEDENTE UFFICIO DOGANALE DI TRANSITO PREVISTO
1. Un avviso di passaggio è stato presentato presso questo ufficio il
|__|__|__|
G M A
2. Un avviso di passaggio è pervenuto a questo ufficio dall’ufficio doganale di transito effettivo …
(nome)
presso il quale esso è stato presentato il
|__|__|__|
G M A
3. In questo ufficio non è stato depositato alcun avviso di passaggio. Il TC20 è trasmesso al precedente ufficio doganale di
transito previsto
Luogo e data:
Firma:
Timbro:
VIII. RISERVATO AL PRECEDENTE UFFICIO DOGANALE DI TRANSITO PREVISTO
1. Un avviso di passaggio è stato presentato presso questo ufficio il
|__|__|__|
G M A
2. Un avviso di passaggio è pervenuto a questo ufficio dall’ufficio doganale di transito effettivo …
(nome)
presso il quale esso è stato presentato il
|__|__|__|
G M A
3. In questo ufficio non è stato depositato alcun avviso di passaggio. Il TC20 è trasmesso al precedente ufficio doganale di
transito previsto
Luogo e data:
Firma:
Timbro:
TC20 — Avviso di ricerca — Note esplicative
1.
Le informazioni e le risposte si forniscono apponendo una croce nelle apposite
caselle.
2.
L’avviso di ricerca è utilizzato per qualsiasi regime di transito, semplificato o
meno, nel quale deve essere fornita all’autorità competente del paese di partenza la
prova della sua conclusione.
3.
Nella sezione I, punto A, l’autorità competente richiedente indica il numero di
riferimento della dichiarazione di transito (DAU, DAT o documento di trasporto
utilizzato come dichiarazione) per la quale non ha la prova della conclusione del regime.
Una copia della dichiarazione va allegata all’avviso.
4.
Nella sezione I, punto E, si indicano i dati che identificano il mezzo di trasporto
usato, se richiesti nella dichiarazione o, in caso contrario, se noti all’autorità competente
(in particolare tramite il titolare del regime).
5.
Nella sezione I, punto F, l’autorità competente richiedente indica il o i
destinatari, autorizzati o meno, laddove questo dato sia obbligatorio nella dichiarazione,
oppure, negli altri casi, il o i destinatari presunti che secondo le informazioni in possesso
dell’autorità potrebbero aver ricevuto le merci.
6.
Nella sezione I, punto G-3, si indicano i destinatari effettivi, individuati dal
titolare del regime.
7.
Nella sezione II, punto 3, l’autorità competente interpellata chiede l’inoltro dei
documenti di trasporto qualora questi non costituiscano la dichiarazione di transito (in
quest’ultimo caso dovrebbero figurare al punto I-A).
487
8.
Nella sezione IV, l’autorità competente interpellata informa l’autorità
competente del paese di partenza dell’esito delle sue ricerche, che non è vincolante per
quest’ultima.
9.
Nella sezione IV, punto 1, l’autorità competente interpellata appone una croce
nella casella corrispondente alla lettera (a) se rinvia una copia vistata e timbrata
dell’esemplare n. 1 del DAU o della prima copia del DAT, pervenutole dall’autorità
competente richiedente. Negli altri casi (copia dell’esemplare n. 4 del DAU, della
seconda copia del DAT o copia di un altro documento — ad esempio, elenco mensile
per il transito aereo/marittimo su supporto cartaceo — che provi la conclusione del
regime), appone una croce nella casella (b).
Se l’autorità interpellata trasmette il TC20, essa appone una croce nell’apposita casella
del punto 7 e riporta, se del caso, i dati pertinenti. Essa informa l’autorità competente
del paese di partenza trasmettendole una copia dell’avviso di ricerca.
Ciascun ufficio doganale di transito procede nello stesso modo se non trova alcun
avviso di passaggio.
10.
Per ciascuna dichiarazione di transito occorre utilizzare un TC20 distinto.
488
VII.8.4. Modello di documento per l’invio di informazioni TC20 bis
TC20 bis
TRANSITO COMUNE/UNIONALE
INVIO DI INFORMAZIONI / DOCUMENTI RELATIVI A OPERAZIONI NCTS
1. DICHIARAZIONE
MRN: …………………..
Procedura di ricerca (riferimento):
Procedura di recupero (riferimento):
2. AUTORITÀ COMPETENTE ALLA
3.
AUTORITÀ COMPETENTE A
PARTENZA
DESTINAZIONE
Nome e indirizzo:
Nome e indirizzo:
Persona a cui rivolgersi
Persona a cui rivolgersi
Nome:
Nome:
Tel.
Tel.
Fax:
Fax:
E-mail:
E-mail:
4. DOCUMENTI ALLEGATI
1.
2.
3. ……………
...…………………………………………………………………………………………...
5.
ALLEGATO/I ……………… (numero totale)
6. L’AUTORITÀ COMPETENTE
ALLA PARTENZA
A DESTINAZIONE
Luogo e data:
Firma
Timbro
489
VII.8.5. Modello per la richiesta di controllo a posteriori TC21
TC21 — RICHIESTA DI CONTROLLO
I.
AUTORITÀ RICHIEDENTE
II.
AUTORITÀ COMPETENTE INTERPELLATA
(nome e indirizzo completo)
(nome e indirizzo completo)
III.
RICHIESTA DI CONTROLLO
controllo a campione
per la ragione indicata al punto C o D
Si prega di verificare
A. L’autenticità del timbro e della firma
1. nella casella «Controllo dell’ufficio di destinazione» (casella I) dell’esemplare DAU o DAT da
rinviare
allegato
2. nella casella F e/o G dell’esemplare DAU o DAT da rinviare
allegato
3. nella casella «Ufficio di partenza» (casella C) dell’esemplare n. 4 del DAU o della seconda
copia del DAT
allegati
4. nella casella «Controllo dell’ufficio di partenza» (casella D) dell’esemplare n. 4 del DAU
o della seconda copia del DAT
allegati
5. nella casella «Colli e descrizione delle merci» (casella 31) dell’esemplare n. 4 del DAU o
della seconda copia del DAT
allegati
6. nella fattura n
del
/ documento di trasporto n
del
(allegato)
B. L’esattezza dei visti apposti
1. nella/e casella/e (1)
2. nel documento commerciale n
del
(allegato)
C. L’autenticità e l’esattezza della prova alternativa qui allegata.
D. Si richiede un controllo perché
1. non vi è il timbro
2. non vi è la firma
3. il timbro è illeggibile
4. la compilazione della casella è
incompleta
5. vi sono cancellature non
6. il formulario presenta raschiature
e/o aggiunte
siglate e autenticate
7. il timbro non è noto
8. non vi è la data relativa
all’utilizzazione o
9. altre ragioni (specificare) alla destinazione
Luogo
, data
Firma
(Timbro)
(1) Indicare il numero delle caselle relative al controllo richiesto
IV. RISULTATO DEL CONTROLLO
A. Il timbro e la firma sono autentici
B. Il formulario non è stato presentato alle autorità competenti e
1. il timbro appare contraffatto o falsificato
2. il timbro appare irregolarmente apposto
3. la firma non appartiene ad un funzionario responsabile delle autorità competenti
C. I visti sono conformi
D. I visti non sono conformi. Dovrebbero essere i seguenti:
490
E. Osservazioni
1. il timbro è stato apposto leggibilmente
2. la firma è stata inserita
3. la casella è stata completata
4. le cancellature sono state siglate e
autenticate
5. le raschiature e/o aggiunte erano dovute a:
6. il timbro è autentico e può essere accettato
7. la data è stata inserita
8. la prova alternativa soddisfa i requisiti
prestabiliti
9. altre ragioni (specificare)
e può essere accettata
Luogo
, data
Firma
(Timbro)__
Note:
1. È opportuno presentare una richiesta distinta per ciascun formulario da controllare
2. Le informazioni e le risposte sono fornite apponendo una croce nelle apposite caselle
3. L’autorità competente interpellata dovrebbe garantire un trattamento prioritario della richiesta
491
VII.8.6. Modello per la richiesta di controllo a posteriori TC21 bis
TC21 bis — RICHIESTA DI CONTROLLO
1. Autorità richiedente
2. Autorità competente interpellata
(Nome e indirizzo completo)
(Nome e indirizzo completo)
3. VERIFICA DELLA POSIZIONE DELLE SPEDIZIONI SEGUENTI PER LE QUALI SONO IN APPRESSO
RIPORTATI/ALLEGATI* ESTRATTI DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO ELETTRONICO
DELL’AEROMOBILE/DELLA NAVE*:
Nome e indirizzo del titolare
Aeromobile/Nave (*) e data di partenza
dell’autorizzazione
Aeroporto/Porto (*) di partenza:
Articolo
Numero del
Numeri (o
Descrizione
Numero di
Massa
Posizione
documento di
marche e
del carico
colli
(in kg) o
dichiarata
trasporto
numeri) del
volume
(T1, T2, TF,
elettronico
container
TD, C, F, X)
aereo/marittimo
come
dichiarazione di
transito
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
4. RISULTATO DEL CONTROLLO
I risultati del controllo sono soddisfacenti per tutte le spedizioni, tranne che per gli articoli
seguenti:
(si allega relativa documentazione)
492
5. AUTORITÀ CHE HA ESEGUITO IL CONTROLLO:
Nome:
Firma:
Data
Timbro:
(*) Cancellare la dicitura inutile
La presente richiesta riguarda un’unica impresa e un unico aeromobile/nave.
Dopo la compilazione, rinviare il formulario all’indirizzo indicato nella casella 1.
493
VII.8.7. Esempi di situazioni che si possono presentare nel corso della procedura
di ricerca
Se alla fine della procedura di ricerca l’operazione di transito ancora non risulta
appurata, l’autorità competente del paese di partenza può trovare negli esempi seguenti
spunti utili a determinare l’autorità competente per il recupero dell’obbligazione.
a) Operazione di transito che non prevede il ricorso a uffici doganali di transito
(operazione esclusivamente interna riguardante una Parte contraente della
convenzione).
Tale situazione può riguardare soltanto un’operazione di transito unionale
all’interno dell’Unione o un’operazione di transito limitata al territorio di una delle
altre Parti contraenti (operazione che non implica il transito comune).
Esempio:
[Danimarca - Germania - Francia - Spagna]
L’autorità competente del paese di destinazione (ossia l’autorità della stessa Parte
contraente o dello stesso paese) non può fornire alcuna prova della presentazione
a destinazione.
La spedizione è «scomparsa» all’interno della Parte contraente/del paese in
questione.
b) Operazione di transito che prevede uffici doganali di transito all’uscita e poi
all’entrata di una stessa Parte contraente (uso di uno o più paesi terzi, diversi dai paesi
di transito comune).
In pratica, tale situazione può riguardare soltanto l’UE.
Esempio:
[Polonia - Ucraina - Romania]
L’autorità competente del paese di destinazione non può fornire alcuna prova della
presentazione a destinazione e
I.
Il messaggio IE118 è stato inviato dall’ufficio doganale all’entrata
(reintroduzione) nella Parte contraente in questione (Romania):
la spedizione è stata reintrodotta nella Parte contraente in questione ed è poi
«scomparsa».
494
II.
Il messaggio IE118 è stato inviato dall’ufficio doganale all’uscita dalla Parte
contraente in questione
(Polonia) e non inviato dall’ufficio doganale all’entrata
(reintroduzione) nella stessa Parte contraente (Romania):
la spedizione è «scomparsa» tra i due uffici doganali di transito, nel paese terzo
(Ucraina).
III.
Non sono stati inviati messaggi IE118, né all’uscita dalla Parte contraente in
questione
(Polonia) né all’entrata
(reintroduzione) nella stessa Parte contraente
(Romania):
la spedizione non ha lasciato la Parte contraente in questione ed è «scomparsa» tra
l’ufficio doganale di partenza e il primo ufficio doganale di transito all’uscita.
c) Operazione di transito che implica soltanto uffici doganali di transito (all’entrata)
alle frontiere tra le Parti contraenti
Esempio:
[Polonia - Repubblica ceca - Germania - Svizzera - Francia]
I.
Il messaggio IE118 non è stato inviato dall’ultimo ufficio doganale di transito
(all’entrata in Francia), ma è stato inviato dall’ufficio doganale di transito precedente
(all’entrata in Svizzera):
la spedizione è arrivata in Svizzera ma è «scomparsa» tra l’ufficio doganale di
transito all’entrata in Svizzera e l’ufficio doganale di transito all’entrata in Francia.
II.
I messaggi IE118 non sono stati inviati,
la spedizione non ha lasciato la Parte contraente di partenza ed è poi «scomparsa».
d) Operazione di transito che prevede uffici doganali di transito alle frontiere tra le Parti
contraenti e con paesi terzi
Esempio:
[Grecia, Bulgaria, Romania - Ucraina - Slovacchia - Polonia]
Si tratta della situazione di cui al punto b). Le situazioni e soluzioni sono pertanto
analoghe, con le modifiche necessarie (mutatis mutandis).
495
PARTE VIII — OBBLIGAZIONE DOGANALE E RECUPERO
VIII.1. Ambito d’applicazione delle disposizioni
Titolo IV,
Il presente capitolo riguarda l’ambito d’applicazione delle
appendice I,
disposizioni in materia di obbligazione doganale e di recupero nel
convenzione
regime di transito comune e unionale.
Articoli 79, 84 e 87
La parte VIII presenta una versione armonizzata delle situazioni che
CDU
danno luogo ad un’obbligazione doganale nell’ambito delle
Articoli 77 AD, 85,
operazioni di transito strettamente comune o unionale, definisce in
paragrafo 1, AD,
che modo identificare il debitore e determinare con certezza i paesi
165 AE, 311 AE
competenti per il recupero dell’obbligazione doganale presso i
debitori e i fideiussori. Le disposizioni qui contenute non vanno
tuttavia al di là di questi aspetti, lasciando a ciascuna Parte contraente
della convenzione la responsabilità dell’effettivo recupero,
conformemente alle norme in materia previste da ciascuna Parte, ad
eccezione del termine per l’inizio del recupero. Per quanto riguarda
l’UE, le norme armonizzate in materia di obbligazione doganale
figurano nel CDU.
VIII.1.1. Definizioni
Obbligazione
Ai fini della convenzione sul regime comune di transito, per
«obbligazione» s’intende l’obbligo di una persona di corrispondere
Articolo 3,
l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e le altre
paragrafo 1,
appendice I,
imposizioni applicabili alle merci vincolate al regime di transito
convenzione
comune.
Obbligazione
In ambito unionale
«l’obbligazione doganale» è definita come
doganale
«l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo dei dazi
all’importazione o all’esportazione», fissati all’articolo 56 del CDU.
Articolo 5,
punto 18), CDU
Dato che tra gli effetti delle norme sul transito unionale figura la
sospensione degli «altri oneri» (altre imposizioni), il CDU estende
l’ambito di applicazione di alcune disposizioni del codice in materia
di garanzia, obbligazione doganale e recupero a questi «altri oneri»
(ad es. articolo 89, paragrafo 2, CDU).
Ai fini del presente documento, al termine
«obbligazione»
corrispondono entrambe le suddette definizioni.
Recupero
Il termine generico «recupero», qui utilizzato nell’ambito del transito
comune e unionale, denota tutte le operazioni insite nella riscossione
degli importi esigibili.
496
VIII.1.2. Distinzione tra disposizioni finanziarie e penali
Articolo 112,
In un’operazione di transito, «l’obbligazione», in sospeso per tutta la
appendice I,
durata del vincolo delle merci al regime, deve essere recuperata se il
convenzione
regime di transito non è stato appurato correttamente, ossia se ne
Articolo 79 CDU
constata l’insorgenza dovuta alla sottrazione di merci o
all’inosservanza di una delle condizioni che disciplinano il vincolo
delle merci al regime o l’utilizzo del regime.
Le suddette situazioni che danno luogo ad un’obbligazione doganale
spesso sono assimilate a
«infrazioni» o
«irregolarità», che
comportano non la riscossione di un importo oggettivamente dovuto,
bensì una sanzione amministrativa e/o penale. La parte VIII del
manuale del transito si riferisce unicamente alle situazioni oggettive
che danno luogo ad un’obbligazione e non prende in considerazione
l’aspetto penale, che rimane di competenza dei singoli Stati membri
o paesi di transito comune.
VIII.2. Insorgenza di un’obbligazione, inadempimenti e identificazione dei
debitori e dei fideiussori
Il presente capitolo riguarda gli aspetti seguenti:
insorgenza dell’obbligazione;
inadempimento del regime;
altri casi di inadempimento del regime; e
identificazione dei debitori e dei fideiussori.
VIII.2.1. Insorgenza dell’obbligazione
VIII.2.1.1. Situazioni in cui sorge un’obbligazione doganale
VIII.2.1.1.1. Sottrazione delle merci al regime
Articolo 112,
Deve comportare il sorgere di un’obbligazione il mancato
paragrafo 1,
adempimento dell’obbligo relativo alla «sottrazione delle merci alla
lettera a),
vigilanza doganale» o, secondo i termini della convenzione, «al
appendice I,
regime di transito comune». Quando le merci sono sottratte senza
convenzione
rispettare gli obblighi, l’obbligazione sorge all’atto stesso della
Articolo 79,
sottrazione delle merci al regime.
paragrafo 1,
lettera a) e
paragrafo 2,
lettera a), CDU
497
Articolo 112,
Tranne nel caso di furto flagrante delle merci dal mezzo di trasporto,
paragrafo 3,
il momento della sottrazione è spesso difficile da stabilire, così come
lettera a), e
il luogo in cui essa è avvenuta, essendo i due elementi chiaramente
articolo 114,
collegati. Il momento della sottrazione ha tuttavia importanza relativa
appendice I,
convenzione
perché di solito le merci rimangono vincolate al regime per un
periodo relativamente breve e quindi gli elementi che influiscono sul
Articolo 79 CDU
calcolo dell’importo dell’obbligazione non dovrebbero variare
radicalmente in tale periodo. Ove non sia possibile individuare un
luogo e un momento precisi, il luogo dovrebbe essere il paese da cui
dipende l’ultimo ufficio doganale di transito che notifica
l’attraversamento di frontiera all’ufficio doganale di partenza o,
qualora non risulti possibile, il paese da cui dipende l’ufficio
doganale di partenza. La data della sottrazione deve essere il primo
giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle merci all’ufficio di destinazione.
L’invio del messaggio «Notifica dell’attraversamento di frontiera»
(IE118) all’ultimo ufficio di transito consente di determinare più
facilmente almeno il paese in cui è avvenuta la sottrazione.
VIII.2.1.1.2. Inosservanza delle condizioni
Articolo 122,
Un’obbligazione doganale sorge a seguito dell’inosservanza di una
paragrafo 1,
delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci al regime di
appendice I,
convenzione
transito o per l’utilizzo di tale regime.
Articolo 79,
paragrafo 1, CDU
VIII.2.2. Inadempimento del regime
VIII.2.2.1. Situazioni che costituiscono casi di sottrazione delle merci
In generale, per «sottrazione delle merci» si possono intendere tutte
le situazioni nelle quali le autorità doganali non sono più in grado di
assicurare il rispetto delle disposizioni doganali e, se del caso, delle
altre misure applicabili alle merci (cfr. paragrafo VIII.2.1.1.1).
Le situazioni che danno luogo ad una sottrazione delle merci al
regime di transito o alla vigilanza doganale sono in particolare le
seguenti:
1. la mancata presentazione delle merci all’ufficio doganale di
destinazione o ad un destinatario autorizzato, compresi i casi in cui:
498
tutte le merci o una parte di esse sono state rubate o sono
scomparse durante il trasporto («merci mancanti») (79);
la prova della presentazione delle merci all’ufficio doganale di
destinazione è stata falsificata;
il vettore presenta le merci direttamente a un destinatario non
autorizzato;
altre merci sono state sostituite in tutto o in parte a quelle
dichiarate;
2. La sostituzione di un’operazione di transito o di una posizione
doganale delle merci (sostituendo, ad esempio, la dichiarazione di
transito comune/unionale T1 con una dichiarazione di transito
comune/unionale T2 o con un documento comprovante la posizione
doganale di merci unionali T2L o T2LF — o equivalente, quali le
sigle «C» o «T2F» su un documento aereo o marittimo).
VIII.2.2.2. Situazioni che non costituiscono casi di sottrazione
Talune situazioni non costituiscono casi di sottrazione. Un esempio è
la manomissione dei sigilli in una spedizione che viene comunque
presentata regolarmente all’ufficio doganale di destinazione. Un altro
esempio, in questo caso per il regime di transito unionale: l’errore
relativo alla posizione doganale di merci non unionali elencate in un
documento di trasporto elettronico utilizzato come dichiarazione di
transito per l’utilizzo del regime di transito unionale per le merci
trasportate per via aerea (quando si utilizza il codice «C» anziché
«T1») non è considerato una sottrazione purché la compagnia aerea
regolarizzi la posizione doganale delle merci procedendo al loro
sdoganamento una volta giunte a destinazione.
Pur tuttavia, il fatto che le merci non sono state sottratte non significa
necessariamente che non si sia verificato un inadempimento di altri
obblighi relativi al regime di transito o che non sia sorta
un’obbligazione (cfr. paragrafo VIII.2.3).
(79) A livello dell’Unione l’articolo 124 CDU e l’articolo 103 AD stabiliscono che l’obbligazione è
estinta quando merci non unionali vincolate al regime di transito sono state rubate, purché tali merci
siano ritrovate in breve tempo e vincolate nuovamente, nello stato in cui si trovavano al momento
del furto, al regime doganale cui erano state inizialmente assegnate.
499

 

 

 

 

 

 

 

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