MANUALE DEL TRANSITO (Bruxelles, 19 aprile 2021) - 8

 

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MANUALE DEL TRANSITO (Bruxelles, 19 aprile 2021) - 8

 

 

VI.3.5.3.4.2. Titolare del regime
Articolo 5,
-
Il titolare del regime è il dichiarante di cui alla casella 58b della
punti 15) e 35), e
lettera di vettura CIM.
articolo 170,
paragrafo 2, CDU
-
In virtù del particolare ruolo nell’organizzazione del trasporto di
merci e, di conseguenza, dei suoi contatti con gli altri vettori e
Articolo 31,
paragrafo 1, ADT
della sua conoscenza dei medesimi, il vettore contrattuale (casella
58a) è colui a cui spetta generalmente presentare la domanda di
Articolo 3,
autorizzazione all’utilizzo di un regime di transito su supporto
lettera e), e
cartaceo per ferrovia in conformità dell’articolo 5, punto 35), e
articolo 93,
dell’articolo
170 del CDU. In generale, pertanto, il vettore
appendice I,
convenzione
contrattuale è il titolare del regime.
-
Tuttavia il titolare del regime deve essere stabilito nell’UE o in
un paese di transito comune. Se l’operazione di trasporto ha
inizio al di fuori del territorio doganale dell’Unione o di un paese
di transito comune e il vettore contrattuale non è stabilito nell’UE
o in un paese di transito comune, qualsiasi altra impresa
ferroviaria autorizzata partecipante al trasporto e stabilita nell’UE
o in un paese di transito comune può, previo suo consenso, essere
indicata nella casella
58b come titolare del regime. In
considerazione dell’obbligo di presentazione delle merci
all’ufficio doganale di partenza all’interno del territorio doganale
dell’Unione o in un paese di transito comune, il titolare del regime
è, di norma, il primo vettore all’ingresso nel territorio doganale
dell’Unione o nel paese di transito comune.
Pertanto, in questo caso, il vettore contrattuale
(casella
58a)
presenterà domanda di «regime di transito su supporto cartaceo
per ferrovia» per conto del titolare del regime (casella 58b).
VI.3.5.3.4.3. Compilazione della lettera di vettura CIM come dichiarazione di
transito
Articolo 12,
L’impresa ferroviaria che accetta di trasportare le merci
paragrafo 2,
conformemente alla COTIF (ossia il vettore contrattuale indicato
appendice B,
nella casella 58a) deve compilare la lettera di vettura CIM e fornire
COTIF
tutti i dati di cui all’articolo
7, appendice B, della COTIF. Per
ciascuna spedizione deve essere emessa una lettera di vettura CIM.
L’utilizzo di una lettera di vettura CIM non implica automaticamente
che un’impresa ferroviaria si avvalga del regime di transito su
350
supporto cartaceo per ferrovia. È pertanto obbligatorio confermare,
nella casella
58b, l’utilizzo della lettera di vettura CIM come
dichiarazione di transito.
Se il vettore contrattuale non è il titolare del regime, ciò significa che
il vettore contrattuale compila la lettera di vettura CIM come
dichiarazione di transito a nome del titolare del regime.
La lettera di vettura CIM non contiene una casella particolare in cui
inserire il codice SA. Tuttavia, nei casi in cui è richiesto il codice SA
nel transito comune/unionale, il codice NHM a sei cifre delle
ferrovie, che corrisponde quasi sempre al codice SA, è riportato nella
casella 24.
Inoltre il manuale del CIT sulla lettera di vettura CIM indica che il
codice SA deve essere inserito nella casella 21 quando previsto dalla
normativa doganale.
Se si utilizza una garanzia isolata o se la garanzia globale è integrata
con una garanzia aggiuntiva, tale informazione dovrebbe essere
indicata nella lettera di vettura CIM, specificando il tipo di garanzia
e, se del caso, il numero di riferimento della garanzia
(GRN)
(cfr. anche paragrafo VI.3.5.3.6).
Articolo 34 e
Se la lettera di vettura CIM si riferisce a più di un vagone ferroviario,
allegato 11 ADT
è consentito l’utilizzo della distinta di carico.
Articolo 105,
Sulla distinta di carico devono figurare il numero di vagone o il
appendice I e
numero di container.
allegato B,
appendice III,
I movimenti T1 e T2/T2F devono essere presentati su distinte di
convenzione
carico separate. In questo caso, il numero di serie della distinta di
carico sarà inserito nella casella della CIM riservata alla descrizione
delle merci. Per maggiori informazioni su tali codici cfr. parte I.
La distinta di carico originale dovrebbe essere autenticata con
l’apposizione del timbro della stazione di spedizione.
VI.3.5.3.4.4. Formalità alla partenza
Articolo 31,
- Il titolare del regime ha la responsabilità di assicurarsi che tutte
paragrafo 2, ADT
le imprese ferroviarie coinvolte rispettino le condizioni relative
all’utilizzo di tale regime semplificato.
Articolo 93,
paragrafo 2,
appendice I,
convenzione
351
-
Il titolare del regime deve:
Articolo 32,
a) presentare la lettera di vettura CIM e le merci all’ufficio
paragrafo 2, e
doganale di partenza, salvo indicazione contraria (cfr. nota in
articolo 33,
paragrafo 1, ADT
calce);
b) presentare la distinta di carico, se prevista (cfr. paragrafo
Articolo 233,
VI.3.5.3.4.3);
paragrafi 1 e 2,
c) rispettare le disposizioni doganali relative al regime;
CDU
d) fornire una garanzia adeguata all’intero itinerario (cfr. anche
paragrafo VI.3.5.3.6).
Articolo 8,
appendice I,
convenzione
-
È opportuno che l’ufficio doganale di partenza verifichi se il
titolare del regime è un’impresa ferroviaria autorizzata e se è
costituita una garanzia. L’ufficio doganale di partenza può a tal
fine utilizzare l’allegato
2 del documento di lavoro
TAXUD/A2/TRA/02/2019 come base per controllare l’esistenza
della garanzia.
L’allegato
2 contiene unicamente la conferma che l’impresa
ferroviaria autorizzata è altresì autorizzata a utilizzare una
garanzia globale per il regime di transito su supporto cartaceo.
Cfr. paragrafo VI.3.5.3.6.2 per la procedura da seguire se si
utilizza una garanzia isolata.
Articolo 33 ADT
-
Salvo indicazione contraria (cfr. nota in calce), l’ufficio doganale
di partenza riporta chiaramente il codice seguente sugli
Articolo 97,
esemplari n. 1, n. 2 e n. 3, nella casella 99 della lettera di vettura
paragrafo 2,
CIM, riservata alla dogana:
appendice I,
convenzione
a) T1: per il transito esterno;
b) T2: per il transito interno;
c) T2F: per il transito interno (territorio fiscale speciale).
I codici T2 e T2F devono essere autenticati mediante
l’apposizione del timbro doganale. Per maggiori informazioni
sull’utilizzo dei codici T1, T2 e T2F cfr. parte I.
Tutti gli esemplari devono essere restituiti all’impresa ferroviaria.
Articolo 33,
Salvo indicazione contraria (cfr. nota in calce), il titolare del regime
paragrafo 4, e
deve provvedere, ove necessario, affinché tutte le merci trasportate
allegato 10 ADT
nell’ambito di tale regime semplificato siano identificate da
un’etichetta o da un timbro recanti un adeguato pittogramma:
Articolo 95,
appendice I e
allegato B11,
appendice III,
convenzione
352
Le etichette o i timbri devono essere apposti o stampati sulla lettera
di vettura CIM.
Le etichette o i timbri devono essere apposti sul carro interessato, in
caso di pieno carico, o su uno o più colli singoli.
Articolo 302,
Salvo decisione contraria dell’ufficio doganale di partenza, non
paragrafo 2,
devono essere sigillati dalla dogana né i mezzi di trasporto né i singoli
lettera b), AE
colli contenenti le merci. Questo perché le misure di identificazione
applicate dalle imprese ferroviarie sono generalmente considerate
Articolo 98,
appendice I,
sufficienti.
convenzione
Nota
Sull’obbligo di presentazione delle merci, di indicazione dei codici
T1/T2/T2F e di apposizione dell’etichetta o dei timbri.
In linea generale, i codici T1, T2 o T2F sono presunti sulla base del
codice paese indicato nella casella 62. Ad esempio, il codice paese
80 per la Germania implica l’utilizzo del regime T2. Se il regime e il
paese di partenza
(indicati sulla lettera di vettura CIM) non
corrispondono, il codice del regime deve essere chiaramente indicato.
I codici T2/T2F devono essere autenticati per poter essere validi.
353
Da
Via
A
Merci
Codice
Pittogramma
Presentazione
(esemplari n. 1-3)
Articolo 33, paragrafi 1, 2, e 4, ADT
Articolo 97, paragrafi 1 e 2, appendice I, convenzione
UE
Qualsiasi
UE
Non
Indicare T1
Necessario
Necessario
unionali
Articolo 39, paragrafi 1 e 2, ADT
Articolo 97, paragrafo 3, appendice I, convenzione
UE
Paese di
UE
Unionali
T2/T2F presunto
Non necessario
Non necessario
transito
comune
(1)
Paese
terzo (2)
Articolo 36, paragrafo 5, ADT
UE
Qualsiasi
Paese di
Unionali o
Indicare T1
Necessario
Necessario
transito
non
Vistare T2/T2F
comune
unionali
Paese
terzo
Articolo 97, paragrafi 4 e 6, appendice I, convenzione
Paese di
Qualsiasi
Qualsiasi
Non
T1 presunto
Necessario
Non necessario
transito
unionali
comune
Unionali
Vistare T2/T2F
Necessario
Necessario
(esemplare n. 3)
Articoli 38 e 40, ADT
Paese
Qualsiasi
Paese
Non
T1 presunto
Necessario
Non necessario
terzo
terzo
unionali
Unionali
T1 presunto, a
Necessario
Non necessario
meno che PoUS
Articolo 33, paragrafo 5, e articolo 40, ADT
Paese
Qualsiasi
UE
Non
T1 presunto
Necessario
Non necessario
terzo
unionali
Unionali
T1 presunto, a
Necessario
Non necessario
meno che PoUS
Articolo 39,
(1) Ciascuno Stato membro deve fissare condizioni e modalità
paragrafo 1, ADT
relative ai casi in cui le merci unionali sono trasportate da un
punto a un altro dell’UE attraverso un paese di transito comune
Articolo 97,
(cfr. anche paragrafo VI.3.5.3.3).
paragrafo 3,
appendice I,
convenzione
Articolo 39,
(2) Ciascuno Stato membro deve fissare la
paragrafo 2, ADT
procedura da seguire nei casi in cui le
merci unionali sono fatte circolare da un
Articolo 97,
punto a un altro dell’UE attraverso un
paragrafo 3,
paese terzo. Sebbene tale circolazione sia
354
appendice I,
di norma possibile solo per i regimi T1, il
convenzione
trasporto
per
ferrovia
costituisce
un’eccezione ed essa può essere applicata
anche ai regimi T2 nell’ambito del
presente regime di transito su supporto
cartaceo per ferrovia. Il regime di transito
doganale è sospeso al di fuori del territorio
doganale dell’UE (cfr. anche VI.3.5.3.3).
In alternativa, si potrebbe utilizzare una
prova della posizione unionale delle merci.
VI.3.5.3.4.5. Situazioni specifiche alla partenza
Inizio del trasporto in un paese terzo
Articolo 33,
Se il trasporto ha inizio al di fuori del territorio doganale dell’Unione
paragrafo 5, e
o di un paese di transito comune, l’ufficio doganale competente per
articolo 38, ADT
la stazione di frontiera attraverso la quale le merci sono introdotte nel
Articolo 102,
territorio doganale dell’Unione o nel paese di transito comune
appendice I,
dovrebbe fungere da ufficio doganale di partenza.
convenzione
Il vettore è tenuto al rispetto delle disposizioni disciplinanti l’ingresso
di merci nel territorio doganale dell’Unione o nel paese di transito
comune e l’autorità doganale conserva il diritto di controllare tali
merci.
Modifica del trasporto su contratto
Articolo 37 ADT
Può succedere che il contratto sia modificato in modo tale che il
trasporto: i) si concluda fuori dall’UE invece che dentro l’UE (o
Articolo 96,
viceversa); o ii) si concluda al di fuori del paese di transito comune
appendice I,
convenzione
originariamente previsto invece che all’interno di esso (o viceversa).
In questi casi, il trasporto non deve essere effettuato senza il previo
consenso dell’ufficio doganale di partenza.
In tutti gli altri casi, il contratto modificato può essere eseguito
semplicemente dandone notizia tempestivamente all’ufficio doganale
di partenza.
Speditore autorizzato
Articolo 43 ADT
Se la prima impresa ferroviaria è uno speditore autorizzato, la
presentazione delle merci e della lettera di vettura CIM all’ufficio
Articolo 107,
doganale di partenza non è obbligatoria.
paragrafo 11,
appendice I,
convenzione
355
Detto ufficio doganale deve tuttavia adottare le misure necessarie a
garantire che gli esemplari n. 1, n. 2 e n. 3 rechino, a seconda del
caso, il codice T1, T2 e T2F.
Per ulteriori informazioni sullo speditore autorizzato cfr. parte VI.
VI.3.5.3.4.6. Formalità presso la stazione di passaggio
Obblighi di tutte le imprese ferroviarie coinvolte (caselle 58b e 57)
Articolo 32,
Tutte le imprese ferroviarie coinvolte sono responsabili della corretta
paragrafo 2, ADT
applicazione del presente regime di transito su supporto cartaceo.
Articolo 94,
paragrafo 2,
appendice I,
convenzione
Formalità presso gli uffici doganali di transito
Articolo 35 ADT
Non è necessario espletare alcuna formalità presso l’ufficio doganale
di transito. Tuttavia l’attraversamento di frontiera sarà verificato
Articolo 99,
attraverso il controllo degli uffici contabili, come ulteriormente
appendice I,
convenzione
specificato al paragrafo VI.3.5.3.5.2, oppure attraverso altri mezzi o
un altro sistema (ad esempio il sistema del gestore dell’infrastruttura
ferroviaria).
Quando le merci sono trasportate attraverso un paese terzo, il regime
è considerato sospeso in tale paese terzo.
Le formalità doganali relative all’entrata o all’uscita delle merci nel
o dal territorio doganale dell’Unione o di un paese di transito comune
restano tuttavia applicabili e l’autorità doganale conserva il diritto di
controllare dette merci. Tali formalità riguardano le
«regole di
sicurezza e protezione» basate sul quadro normativo SAFE
dell’OMD conformemente a quanto previsto dall’articolo 46 del
CDU.
Formalità in caso di imprevisti
Articolo 305 AE
Qualora si verifichino imprevisti durante la circolazione di merci
nell’ambito delle operazioni di transito comune/unionale di cui alla
Articolo 44,
parte IV, capitolo 3, paragrafo 3.1, si applicano i medesimi regimi.
appendice I,
convenzione
Ciononostante, tenuto conto delle particolarità del presente regime di
transito su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, è
opportuno seguire una procedura di notificazione quale indicata nel
356
manuale del CIT (articolo 42 della CIM — Constatazione di perdita
parziale o di avaria, formulario CIT n. 20).
L’articolo 305 dell’atto di esecuzione del CDU e dell’appendice I,
articolo 44, della convenzione sul transito comune si applicano con
le modifiche necessarie
(mutatis mutandis) per il trasporto
nell’ambito del regime di transito su supporto cartaceo per le merci
trasportate per ferrovia.
VI.3.5.3.4.7. Formalità presso la stazione di destinazione
Articolo 36,
L’ufficio doganale competente per la stazione di destinazione
paragrafo 2, ADT
indicato sulla lettera di vettura CIM fungerà da ufficio doganale di
destinazione.
Articolo 100,
paragrafo 2,
appendice I,
convenzione
Articolo 36,
L’impresa ferroviaria che trasporta le merci a destinazione
paragrafo 1, ADT
presenterà all’ufficio doganale di destinazione:
Articolo 100,
- le merci;
paragrafo 1,
- gli esemplari n. 2 e n. 3 della lettera di vettura CIM.
appendice I,
convenzione
L’ufficio doganale di destinazione provvederà a:
- timbrare e restituire l’esemplare n. 2 all’impresa ferroviaria;
- conservare l’esemplare n. 3.
Articolo 41,
L’impresa ferroviaria deve mettere tutte le lettere di vettura CIM
paragrafo 3, ADT
(esemplare n. 2) a disposizione dell’autorità doganale del paese di
destinazione presso il proprio ufficio contabile, in conformità delle
Articolo 92,
disposizioni definite di concerto con tale autorità.
paragrafo 3,
appendice I,
convenzione
VI.3.5.3.4.8. Situazioni specifiche alla destinazione
Conclusione del trasporto in un paese terzo
Articolo 36,
Se il trasporto si conclude in un paese terzo, l’ufficio doganale
paragrafo 5, e
competente per la stazione di frontiera attraverso la quale le merci
articolo 38, ADT
escono dal territorio doganale dell’Unione o dal paese di transito
Articolo 101,
comune deve fungere da ufficio doganale di destinazione.
appendice I,
Il vettore è vincolato alle disposizioni disciplinanti l’uscita di merci
convenzione
dal territorio doganale dell’Unione e l’autorità doganale conserva il
diritto di controllare tali merci.
357
Caso in cui le merci, ad eccezione dei prodotti soggetti ad accisa,
sono state scaricate in una stazione intermedia
Se il trasporto delle merci o il regime di transito si è concluso in una
Articolo 36,
stazione intermedia o in rotta, l’ufficio doganale competente per tale
paragrafo 2, ADT
stazione intermedia o luogo situato lungo il percorso dovrebbe
Articolo 100,
fungere da ufficio doganale di destinazione.
paragrafo 2,
appendice I,
L’impresa ferroviaria che trasporta le merci verso tale stazione
convenzione
intermedia presenterà all’ufficio doganale di destinazione:
- le merci;
- gli esemplari n. 2, n. 3 e una copia supplementare dell’esemplare
n. 3 della CIM.
L’ufficio doganale della stazione intermedia (l’ufficio doganale di
destinazione effettivo) provvederà a:
- timbrare detti esemplari;
- vistare gli esemplari apponendovi la menzione «sdoganato»;
- restituire gli esemplari n. 2 e n. 3 all’impresa ferroviaria;
- conservare la copia supplementare dell’esemplare n. 3.
L’ufficio doganale di destinazione dichiarato può richiedere
successivamente una verifica del visto apposto dall’«ufficio doganale
intermedio» sugli esemplari n. 2 e n. 3.
Articolo 36,
I movimenti di prodotti soggetti ad accisa non possono essere deviati
paragrafo 3, ADT
ed è obbligatorio rispettare i luoghi di partenza e di destinazione
dichiarati. Ciò significa che i prodotti soggetti ad accisa non possono
essere scaricati in una stazione intermedia.
Destinatario autorizzato
Articolo 44 ADT
Se un destinatario autorizzato riceve le merci presso la stazione di
destinazione, la presentazione delle merci e della lettera di vettura
CIM all’ufficio doganale di destinazione non è obbligatoria.
Gli esemplari CIM n. 2 e n. 3 possono essere consegnati direttamente
all’ufficio doganale di destinazione dall’impresa ferroviaria o di
trasporto autorizzata.
Per ulteriori informazioni sul destinatario autorizzato cfr. parte VI.
VI.3.5.3.5. Controllo della circolazione nell’ambito del regime di transito su
supporto cartaceo per ferrovia
358
VI.3.5.3.5.1. Come funzionano gli uffici contabili
L’Unione internazionale delle ferrovie
(International Union of
Railways, UIC) ha redatto norme contabili e di assegnazione valide
per il traffico merci internazionale (39). Dette norme, vincolanti per
le imprese aderenti, riguardano la liquidazione dei conti e la
ripartizione e il pagamento delle somme dovute per la circolazione
delle merci sotto la scorta di una lettera di vettura CIM.
Le norme contabili impongono una procedura standardizzata da
utilizzare presso gli uffici contabili delle imprese ferroviarie
partecipanti al trasporto delle merci. Tale procedura consiste in: i)
raccolta e scambio dei dati relativi al trasporto; ii) confronto di tali
dati; e iii) ove opportuno, scambio di informazioni sulle discrepanze
individuate.
L’impresa ferroviaria del paese di destinazione sarà competente per
la liquidazione dei conti sulla base dei dati riportati nell’esemplare
n. 2 della lettera di vettura CIM. A tal fine, presso l’ufficio contabile
corrispondente sono disponibili copie degli esemplari n. 2 relativi a
tutti i trasporti. La liquidazione consiste nella raccolta di tutti i dati
pertinenti quali definiti nelle norme contabili. Gli uffici interessati
hanno l’obbligo di avviare la liquidazione con cadenza mensile per
ogni collegamento ferroviario e impresa ferroviaria coinvolti. I dati
devono essere trasmessi a ciascuna delle imprese ferroviarie
interessate.
L’impresa ferroviaria del paese di partenza è obbligata a verificare la
corrispondenza di tali dati con quelli in suo possesso. Qualora sia
rilevata una discrepanza superiore a 30 EUR per spedizione, i relativi
dettagli devono essere inviati all’ufficio contabile del paese di
destinazione utilizzando un formulario concordato.
Ove ritenga opportuno farlo, l’ufficio contabile di ciascun paese di
transito verifica la correttezza della liquidazione. L’uso del
formulario concordato è previsto in caso di discrepanze superiori a 30
EUR per spedizione.
A seguito della liquidazione, l’ufficio contabile del paese di
destinazione provvede generalmente (40) a ripartire gli importi e a
(39) Scheda UIC 304.
(40) L’UIC intende modificare tale principio. L’impresa ferroviaria competente ad effettuare l’addebito
al cliente dovrebbe essere competente ai fini della ripartizione e del trasferimento degli importi. Dal
momento che non sono interessati né la raccolta dei dati relativi al trasporto né lo scambio dei
medesimi, la modifica non influisce sul regime di transito su supporto cartaceo per ferrovia.
359
trasferire infine le somme corrispondenti alle imprese ferroviarie
interessate.
La procedura in oggetto può anche essere concordata con membri non
UIC conformemente alle norme contabili. L’applicazione della
procedura UIC non costituisce una condizione per il ricorso al regime
di transito semplificato per ferrovia. Ciononostante qualsiasi
procedura contabile idonea deve essere anche vincolante per le
imprese ferroviarie coinvolte e fornire un grado di affidabilità pari a
quello della procedura UIC. La procedura UIC deve: i) prevedere un
confronto standardizzato dei dati relativi a ciascuna spedizione presso
gli uffici contabili interessati; e ii) utilizzare un formulario
concordato per la comunicazione delle discrepanze. Ogni procedura
contabile deve inoltre garantire il controllo reciproco delle imprese
ferroviarie partecipanti al trasporto di merci e necessita pertanto della
partecipazione di almeno due imprese ferroviarie.
Un’impresa ferroviaria che dopo un determinato periodo di tempo
non abbia ricevuto la propria quota del compenso per l’operazione di
trasporto può effettuare una serie di accertamenti volti a rintracciare
le merci o i documenti «smarriti» o a individuare l’ultimo paese in
cui le merci sono state introdotte. Ciò compensa la mancanza di: i)
una procedura di ricerca doganale; e ii) messaggi di fine transito e di
appuramento.
VI.3.5.3.5.2. Ispezioni delle autorità competenti
È obbligatorio conservare la documentazione, ai fini dell’ispezione
doganale, presso un ufficio contabile da istituire in ciascun paese.
Questo per via dell’assenza di un esemplare di rinvio che consenta
l’accertamento dell’arrivo delle merci da parte delle dogane. I
messaggi di fine transito e di controllo sono sostituiti dai controlli
della documentazione, in particolare quella relativa alla ripartizione
dei costi di trasporto e alla procedura di ricerca delle imprese
ferroviarie.
Articolo 41,
I controlli doganali sul corretto utilizzo del regime di transito su
paragrafo 3, ADT
supporto cartaceo saranno eseguiti prevalentemente dall’autorità
doganale del paese di destinazione.
Articolo 92,
paragrafo 3,
In caso di irregolarità e richieste di pagamento di obbligazioni
appendice I,
convenzione
doganali, ciascuna amministrazione doganale ha la possibilità di
trattare direttamente con l’impresa ferroviaria interessata
(cfr.
allegato 1 del documento di lavoro TAXUD/A2/TRA/02/2019).
360
È opportuno ricordare che l’attuale sistema di sdoganamento e ricerca
delle imprese ferroviarie costituisce un elemento essenziale del
regime di transito su supporto cartaceo per ferrovia. Il regime di
transito su supporto cartaceo per ferrovia è considerato affidabile e
idoneo a consentire: i) il controllo della contabilità delle imprese
ferroviarie; e ii) il mantenimento della dispensa dalla presentazione
di un esemplare di rinvio della lettera di vettura CIM utilizzata come
dichiarazione di transito (41).
Pertanto un controllo adeguato ed efficiente del regime semplificato
deve avvalersi degli elementi essenziali della procedura contabile
delle imprese ferroviarie.
L’indicazione più importante del mancato raggiungimento del luogo
di destinazione da parte delle merci vincolate al regime di transito su
supporto cartaceo per ferrovia è l’informazione relativa alle
discrepanze, sebbene questa possa riguardare anche le discrepanze
legate al trasporto merci per ferrovia che non richiedono misure di
follow-up da parte delle autorità doganali. Al fine di effettuare un
controllo adeguato ed efficace, le informazioni sulle discrepanze
inviate o ricevute dagli uffici contabili coinvolti devono essere
presentate alle autorità competenti e da esse verificate. Qualsiasi
azione di follow-up, quale l’invio di una richiesta all’ufficio di
destinazione, è necessaria solo se la discrepanza influisce sul regime
di transito.
La corretta applicazione del regime semplificato deve essere
monitorata sulla base dell’esemplare n. 2 della lettera di vettura CIM.
Detto esemplare, che dovrebbe recare i visti obbligatori secondo la
normativa in materia di transito, deve essere disponibile presso
l’ufficio contabile del paese di destinazione
(cfr. paragrafo
VI.3.5.3.4.7). Il monitoraggio della corretta applicazione dovrebbe
consistere in controlli a campione dell’esemplare n. 2 della lettera di
vettura CIM. Dovrebbe altresì essere preso in considerazione
l’impiego della procedura di controllo a posteriori (42).
(41) Cfr. i considerando del regolamento (CEE) n. 304/1971 della Commissione.
(42) Per i dettagli cfr. parte IV, capitolo 5, paragrafo 5, del manuale del transito.
361
VI.3.5.3.6. Costituzione di una garanzia nel contesto del regime di transito
semplificato per ferrovia
Articolo 215,
Il titolare del regime deve costituire una garanzia adeguata che
paragrafo 2,
sia valida e sufficiente e copra l’intero itinerario percorso nel
articolo 98,
territorio doganale dell’Unione e dei paesi di transito comune.
paragrafo 1,
articolo 89,
Considerando la natura del regime di transito su supporto cartaceo, la
paragrafo 4, e
articolo 233,
«garanzia globale» è il tipo di garanzia più adeguato. Non esiste una
paragrafo 1,
procedura efficace che consenta all’ufficio doganale di partenza di
lettera c), CDU
svincolare un movimento di merci a fronte di una garanzia isolata.
Articolo 16,
paragrafo 1, AD
Articolo 28,
paragrafo 1, CDU
Articolo 10,
paragrafo 1,
appendice I,
convenzione
VI.3.5.3.6.1. Ricorso a una garanzia globale
Articolo 156 e
In caso di costituzione di una garanzia globale nel contesto del regime
articolo 157,
di transito semplificato per ferrovia, si applicano le condizioni
paragrafo 3, AE
seguenti.
- Il titolare del regime è tenuto a verificare che il livello
Articolo 74,
paragrafo 4,
dell’importo di riferimento sia sempre sufficiente e copra l’intero
appendice I,
itinerario percorso nel territorio doganale dell’Unione e dei paesi
convenzione
di transito comune.
Nota:
(a) se il livello dell’importo di riferimento è insufficiente, il
titolare del regime deve aumentare tale importo o integrarlo
mediante una garanzia aggiuntiva. Questa circostanza deve
essere indicata nella lettera di vettura CIM riportando il tipo
di garanzia e, se del caso, il numero di riferimento della
garanzia (GRN);
(b) l’importo di riferimento può essere riutilizzato per una
successiva operazione di transito a partire dal momento in cui
il regime di transito si è concluso.
- L’ufficio doganale di partenza dovrebbe verificare se è costituita
una garanzia globale. Le dogane possono utilizzare l’allegato 2
del documento di lavoro TAXUD/A2/TRA/02/2019 come base
per tale verifica e presumere il soddisfacimento della condizione
362
sulla base di tale informazione
(cfr. anche paragrafo
VI.3.5.3.4.4).
- L’autorità doganale competente
(dell’ufficio doganale di
garanzia) dovrebbe effettuare audit regolari e appropriati per
monitorare l’utilizzo dell’importo di riferimento.
Poiché il sistema di monitoraggio del ricorso alla garanzia globale per
il presente regime di transito su supporto cartaceo è diverso da quello
utilizzato nel regime di transito normale, la garanzia globale deve
assegnare, per l’utilizzo del presente regime su supporto cartaceo, un
importo di riferimento distinto dall’importo di riferimento assegnato
al regime di transito normale.
Articolo 23,
Qualora dagli audit emerga il mancato soddisfacimento delle
articolo 28,
condizioni per il ricorso alla garanzia globale, l’autorità doganale
paragrafi 1 e 2, e
competente può:
articolo 42, CDU
- rivedere l’importo di riferimento della garanzia globale;
Articolo 17,
- sospendere/revocare le autorizzazioni pertinenti, ossia quelle
articolo 65,
relative al ricorso a una garanzia globale e all’uso del regime di
paragrafo 3,
transito su supporto cartaceo per ferrovia;
articoli 66 e 67,
- imporre una sanzione amministrativa per il mancato rispetto delle
appendice I,
convenzione
condizioni disciplinanti il ricorso alla garanzia globale;
- imporre una sanzione amministrativa per il mancato rispetto degli
obblighi relativi al regime di transito;
- stabilire un’obbligazione doganale e, se del caso, le relative
procedure di recupero.
Per ulteriori informazioni sull’autorizzazione al ricorso a una
garanzia globale cfr. la parte III e la parte VI.
VI.3.5.3.6.2. Garanzia isolata
Nella maggior parte dei casi si dovrebbe usare una garanzia globale.
Tuttavia a volte è opportuno utilizzare garanzie isolate. Una garanzia
isolata può, in casi sporadici, essere adeguata quando:
- un’impresa ferroviaria autorizzata opera principalmente come
partecipante alla catena, ma ha la necessità, in via eccezionale,
di agire come titolare del regime e pertanto non dispone di una
garanzia globale;
- l’importo di riferimento della garanzia globale è insufficiente e
deve essere integrato con una garanzia aggiuntiva.
In caso di costituzione di una garanzia isolata nel contesto del
presente regime di transito semplificato per ferrovia:
363
- il titolare del regime deve presentare all’ufficio doganale di
partenza una garanzia adeguata e indicare il tipo di garanzia e, se
del caso, il numero di riferimento della garanzia (GRN) nella
lettera di vettura CIM;
- l’ufficio doganale di partenza dovrebbe verificare se la garanzia
isolata è adeguata, ossia deve verificare se la garanzia: i) è valida;
ii) è sufficiente a coprire eventuali obbligazioni doganali; e iii)
copre l’intero itinerario percorso nel territorio doganale
dell’Unione e dei paesi di transito comune;
- l’ufficio doganale di partenza può rilasciare la garanzia isolata
solo quando ha la necessaria certezza che il regime di transito si
è concluso correttamente.
Sebbene in talune situazioni (cfr. nota al paragrafo VI.3.5.3.4.4) le
merci e la lettera di vettura CIM non debbano essere presentate
all’ufficio doganale di partenza, per la garanzia isolata vige l’obbligo
di presentazione a tale ufficio.
364
VI.3.5.3.7. Scenari
VI.3.5.3.7.1. Esempi
1.
Merci non unionali devono essere trasportate da
Rotterdam/NL a Vienna/AT
Vettore contrattuale: DB Cargo Nederland
Altri vettori: DB Cargo AG, Rail Cargo Austria
I dati di DB Cargo Nederland figurano nella casella 58a. Gli altri
vettori sono riportati nella casella 57. Il vettore contrattuale e gli
altri vettori soddisfano i requisiti del regime di transito su
supporto cartaceo. DB Cargo Nederland può presentare richiesta
di utilizzo del regime di transito su supporto cartaceo per ferrovia
compilando la casella 58b, vale a dire barrando il riquadro «sì» e
inserendo il proprio codice UIC 2184.
2.
Merci non unionali devono essere trasportate da
Rotterdam/NL a Vienna/AT
Vettore contrattuale: DB Cargo Nederland
Altri vettori: Rail Express, Rail Cargo Austria
Il regime di transito su supporto cartaceo non è applicabile, in
quanto Rail Express non è autorizzata ad avvalersi della
semplificazione. Si applica il regime di transito normale. La
lettera di vettura CIM funge unicamente da documento di
trasporto. Il regime di transito su supporto cartaceo è applicabile
a condizione che Rail Express sia autorizzata quale impresa
ferroviaria intermedia.
3.
Merci non unionali devono essere trasportate da
Rotterdam/NL a Vienna/AT
Vettore contrattuale: DB Cargo Nederland
Altri vettori: DB Cargo Nederland
Il regime di transito su supporto cartaceo non è applicabile in
quanto al trasporto partecipa soltanto un’impresa ferroviaria. Si
applica il regime di transito normale. La lettera di vettura CIM
funge unicamente da documento di trasporto.
4.
Merci non unionali devono essere trasportate da
Rotterdam/NL a Banja Luka/BA
Vettore contrattuale: SBB Cargo
Altri vettori: DB Cargo Nederland, DB Cargo AG, Rail
Cargo Austria, SŽ - Tovorni Promet D.O.O., HŽ Cargo,
ZFBH (BA)
I dati di SBB Cargo figurano nella casella
58a. Il vettore
contrattuale e gli altri vettori nell’UE soddisfano i requisiti del
365
regime di transito su supporto cartaceo. SBB Cargo può
presentare richiesta di utilizzo del regime di transito su supporto
cartaceo compilando la casella 58b della lettera di vettura CIM.
L’operazione di transito si conclude automaticamente in
conformità dell’articolo
36, paragrafo
5, dell’ADT e
dell’articolo 101, appendice I, della convenzione, quando le
merci escono dal territorio doganale dell’Unione.
5.
Merci non unionali devono essere trasportate da
Rotterdam/NL a Banja Luka/BA
Vettore contrattuale: ZFBH (BA)
Altri vettori: DB Cargo Nederland, DB Cargo AG, Rail
Cargo Austria, SŽ - Tovorni Promet D.O.O., HŽ Cargo,
ZFBH (BA)
Il vettore contrattuale è stabilito al di fuori dell’UE. Tutte le altre
imprese ferroviarie soddisfano i requisiti del regime di transito su
supporto cartaceo e possono fare richiesta di avvalersi di detto
regime compilando la casella 58b della lettera di vettura CIM
conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, lettera a), dell’ADT
e all’articolo
93, paragrafo
1, lettera a), appendice I, della
convenzione. L’operazione di transito si conclude
automaticamente in conformità dell’articolo
36, paragrafo
5,
dell’ADT, e dell’articolo 101, appendice I, della convenzione,
quando le merci escono dal territorio doganale dell’Unione.
6.
Merci non unionali devono essere trasportate da Banja
Luka/BA a Bratislava/SK
Vettore contrattuale: ZFBH (BA)
Altri vettori: HŽ Cargo, SŽ - Tovorni Promet D.O.O., Rail
Cargo Austria, ZSSK CARGO
Il vettore contrattuale è stabilito al di fuori dell’UE. Tutte le altre
imprese ferroviarie soddisfano i requisiti del regime di transito su
supporto cartaceo. ZFBH può, a nome di una delle altre imprese
ferroviarie e previo consenso dell’altra impresa ferroviaria,
presentare una richiesta di utilizzo del regime di transito su
supporto cartaceo barrando il riquadro «sì» nella casella 58b, in
conformità dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera b), dell’ADT e
dell’articolo
93, paragrafo
1, lettera b), appendice I, della
convenzione. La casella 58a contiene i dati di ZFBH, mentre il
codice UIC dell’altra impresa ferroviaria che ha prestato il
proprio consenso deve essere inserito nella casella 58b. In
conformità dell’articolo 33, paragrafo 5, dell’ADT e dell’articolo
102, appendice I, della convenzione, il regime di transito
366
semplificato ha inizio e una delle altre imprese ferroviarie agisce
in qualità di titolare del regime all’ingresso del treno nell’UE.
7.
Merci non unionali devono essere trasportate da
Rotterdam/NL ad Alessandria/IT
Vettore contrattuale: DB Cargo Nederland
Altri vettori: DB Cargo AG, BLS Cargo, Mercitalia, DB
Cargo Italia
Nota: sono coinvolti cinque vettori in una catena, che soddisfano
i requisiti del regime di transito su supporto cartaceo, e quattro
paesi.
I dati di DB Cargo Nederland figurano nella casella 58a. Gli altri
vettori sono riportati nella casella 57. Il vettore contrattuale e gli
altri vettori soddisfano i requisiti del regime di transito su
supporto cartaceo nei rispettivi paesi. DB Cargo Nederland può
presentare richiesta di utilizzo del regime di transito su supporto
cartaceo per ferrovia compilando la casella 58b, vale a dire
barrando il riquadro «sì» e inserendo il proprio codice UIC 2184.
8.
Merci non unionali devono essere trasportate da Berna/CH a
Rotterdam/NL
Vettore contrattuale: DB Cargo Schweiz
Altri vettori: DB Cargo Nederland, DB Cargo AG
I dati di DB Cargo Schweiz figurano nella casella 58a. Gli altri
vettori sono riportati nella casella 57. Il vettore contrattuale e gli
altri vettori soddisfano i requisiti del regime di transito su
supporto cartaceo. Tuttavia il vettore contrattuale e il titolare del
regime sono soggetti diversi e DB Cargo AG è il titolare del
regime. Poiché DB Cargo Schweiz non è il titolare del regime,
può chiedere di avvalersi del regime di transito su supporto
cartaceo a nome di DB Cargo AG previo consenso di quest’ultima
e compilare a tal fine la casella 58b, barrando il riquadro «sì» e
inserendo il proprio codice UIC 2180.
9.
Merci non unionali devono essere trasportate da Belgrado/XS
(CS) a Rotterdam/NL
Vettore contrattuale: Srbija Kargo AD
Altri vettori: Rail Cargo Hungaria, Rail Cargo Austria, DB
Cargo AG, DB Cargo Nederland NV
Srbija Kargo AD può richiedere a nome di Rail Cargo Hungaria
l’utilizzo del regime di transito su supporto cartaceo barrando il
riquadro «sì» della casella 58b. La casella 58a contiene i dati di
Srbija Kargo AD, mentre il codice UIC 2155 per Rail Cargo
Hungaria dovrebbe essere inserito nella casella
58b. In
367
conformità dell’articolo
33, paragrafo
5, dell’ADT e
dell’articolo 102, appendice I, della convenzione, il regime di
transito su supporto cartaceo ha inizio e Rail Cargo Hungaria
agisce in qualità di titolare del regime all’ingresso del treno
nell’UE.
VI.3.5.3.7.2. Particolari situazioni dei vettori contrattuali
La condizione in cui le merci sono successivamente prese in
consegna e trasportate da diverse imprese ferroviarie autorizzate
cessa di essere soddisfatta in presenza di una fusione completa di più
imprese ferroviarie di paesi diversi in un’unica impresa.
Ciononostante il fatto che imprese ferroviarie diverse facciano parte
della medesima società di partecipazione finanziaria non dovrebbe in
linea di principio pregiudicare tale condizione, purché i diversi
servizi di trasporto merci continuino a operare separatamente.
La condizione non è soddisfatta neanche quando una singola società
ferroviaria effettua un’operazione di trasporto internazionale in un
contesto di liberalizzazione, ad esempio come trasportatore unico dal
paese di partenza al paese di destinazione.
Inoltre il vettore contrattuale può anche presentare caratteristiche
diverse da quelle convenzionali in conformità delle regole
internazionali sul trasporto merci per ferrovia. Tali diverse
caratteristiche devono essere prese in considerazione al momento di
decidere se ricorrere al regime di transito su supporto cartaceo per
ferrovia. Alcune di queste possibili caratteristiche non convenzionali
sono discusse nei punti elencati di seguito.
- Il vettore contrattuale è l’impresa ferroviaria di spedizione o di
transito o un’impresa ferroviaria nel paese di destinazione.
Il soggetto può agire in qualità di titolare del regime nell’ambito
del regime di transito su supporto cartaceo quando soddisfa le
condizioni di tale regime.
- Il vettore contrattuale non partecipa fisicamente al trasporto delle
merci.
In questo caso il vettore contrattuale può agire in qualità di
titolare del regime nell’ambito del regime di transito su supporto
cartaceo ed essere rappresentato presso l’ufficio doganale di
partenza dal primo vettore nella catena sul territorio dell’UE o
di un paese di transito comune.
368
-
Il vettore contrattuale soddisfa i requisiti del regime di transito su
supporto cartaceo, ma non costituisce una garanzia.
In questo caso, il vettore contrattuale non può agire in qualità di
titolare del regime. Un’altra impresa ferroviaria autorizzata può
presentare una richiesta di utilizzo del regime di transito su
supporto cartaceo in qualità di rappresentante del vettore
contrattuale.
-
Il vettore contrattuale non è un’impresa ferroviaria.
In questo caso, il vettore contrattuale non può agire in qualità di
titolare del regime nell’ambito del regime di transito su supporto
cartaceo, in quanto l’articolo 25, paragrafo 1, dell’ADT e
l’articolo 93, appendice I, della convenzione impongono che il
titolare del regime sia un’impresa ferroviaria.
-
Il vettore contrattuale non soddisfa i requisiti del regime di
transito su supporto cartaceo.
In questo caso, il vettore contrattuale non può agire in qualità di
titolare del regime nell’ambito del regime di transito su supporto
cartaceo. Il titolare del regime è l’unico soggetto al quale può
essere concesso di avvalersi di una semplificazione. Di norma, il
titolare del regime deve soddisfare i requisiti previsti per una
semplificazione. Il vettore contrattuale può tuttavia chiedere
l’autorizzazione all’utilizzo del regime semplificato come
rappresentante di un altro vettore che soddisfi detti requisiti e che
possa agire in qualità di titolare del regime.
369
VI.3.5.4. Altri regimi di transito su supporto cartaceo per ferrovia (disposizione
transitoria)
Articolo 45 ADT
Fino all’aggiornamento dell’NCTS in conformità del programma di
lavoro per il CDU, gli Stati membri e i paesi di transito comune hanno
Articolo 6
il diritto di continuare ad applicare altri regimi di transito unionale su
convenzione
supporto cartaceo, a condizione che siano rispettate le misure
applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune o
unionale.
Le modalità di utilizzo di tali regimi di transito unionale su supporto
cartaceo devono essere state stabilite a livello nazionale, bilaterale o
multilaterale prima dell’entrata in vigore del CDU.
È il caso, ad esempio, delle merci trasportate per ferrovia sotto la
scorta di una lettera di vettura CIM/SMGS o di una lettera di vettura
SMGS e destinate a entrare nel territorio doganale dell’Unione fino a
raggiungere un determinato punto situato all’interno dello stesso
paese di ingresso.
VI.3.5.5. «Corridor-T2»
Articolo 119,
Sebbene l’utilizzo del «Corridor-T2» non costituisca un regime di
paragrafo 2,
transito doganale, è utile ricordare che questo tipo di facilitazione
lettera c), AD
esiste per le merci unionali trasportate per ferrovia. Pur non essendo
un regime comune di transito, il
«Corridor-T2» può essere
Articolo 2,
lettera a),
considerato una semplificazione del transito nazionale nei paesi di
appendice II,
transito comune, tuttavia, dal punto di vista tecnico, nel territorio
convenzione
doganale dell’Unione e conformemente alla convenzione si utilizza
il concetto di presunzione di posizione doganale di merci unionali.
Mediante l’utilizzo del «Corridor-T2», le merci unionali trasportate
per ferrovia possono circolare, senza essere soggette a un regime
doganale in virtù della loro circolazione, da un punto all’altro del
territorio doganale dell’Unione ed essere trasportate attraverso il
territorio di un paese di transito comune senza che muti la loro
posizione doganale. Ciò richiede che siano soddisfatte le condizioni
seguenti:
1. il trasporto delle merci deve essere scortato da un documento di
trasporto unico rilasciato in uno Stato membro;
2. il documento di trasporto unico deve recare la dicitura seguente:
«Corridor-T2» e il numero di autorizzazione dell’impresa
ferroviaria in Svizzera;
370
3. il transito attraverso un paese di transito comune deve essere
monitorato mediante un sistema elettronico in tale paese di
transito comune; e
4. l’impresa ferroviaria in questione deve essere autorizzata dal
paese di transito comune di cui si attraversa il territorio a
utilizzare il regime «Corridor-T2».
Il paese di transito comune deve tenere informato il comitato
congiunto o il gruppo di lavoro competente istituito da detto comitato
sulle modalità relative al sistema elettronico di monitoraggio e sulle
imprese ferroviarie autorizzate ad avvalersi del «Corridor-T2».
Attualmente tale sistema è presente solo in Svizzera. Il «Corridor-
T2» in Svizzera gode dello status di regime di transito nazionale.
L’elenco delle imprese ferroviarie autorizzate a utilizzare il
«Corridor-T2» e le informazioni sulla procedura da seguire sono
disponibili all’indirizzo seguente:
doganale/dichiarazione-da-parte-di-ditte/railcontrol---dichiarazione-
sommaria-elettronica-nel-traffico-fe.html.
VI.3.6. Merci trasportate per via aerea: utilizzo di manifesti su supporto cartaceo
per vincolare le merci al regime di transito comune/unionale
Il presente paragrafo è così suddiviso:
introduzione (paragrafo VI.3.6.1);
utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su
supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea
(paragrafo VI.3.6.2);
casi particolari (paragrafo VI.3.6.4).
VI.3.6.1. Introduzione
Articoli da 108
Per utilizzare il regime di transito comune/unionale basato su
a 111, lettera b),
supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea, il titolare del
appendice I,
regime deve costituire una garanzia.
convenzione
È possibile avvalersi di tale semplificazione solo fino alla data
Articolo 233,
paragrafo 4,
dell’aggiornamento dell’NCTS. Dopo tale data, gli operatori
lettere d) ed e),
economici dovranno utilizzare l’NCTS e potranno sostituire tale
CDU
semplificazione:
371
Articoli 46-48 ADT
- con il regime di transito normale (parte IV); o
- con l’utilizzo di una dichiarazione in dogana con requisiti ridotti
in materia di dati per vincolare le merci al regime di transito
comune/unionale.
Le compagnie aeree che soddisfano le condizioni di cui al
paragrafo VI.2.1 possono ricorrere al regime di transito
comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate
per via aerea.
La compagnia aerea che applica i regimi di transito per le merci
trasportate per via aerea diventa il titolare del regime e può espletare
le formalità di transito utilizzando il manifesto delle merci come
dichiarazione di transito.
Gli aeroporti dell’Unione e/o dei paesi di transito comune sono
specificati nell’autorizzazione.
Concettualmente, occorre operare una distinzione tra il manifesto
delle merci utilizzato quale dichiarazione di transito e il manifesto
commerciale o il manifesto di groupage.
Va notato che il transito per via aerea può sempre essere effettuato
anche con una dichiarazione di transito normale utilizzando l’NCTS.
L’aeroporto di carico è l’aeroporto di partenza; l’aeroporto di scarico
è l’aeroporto di destinazione.
VI.3.6.2. Utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto
cartaceo per le merci trasportate per via aerea
Articoli 108-110,
Una compagnia aerea è autorizzata ad utilizzare come dichiarazione
appendice I,
di transito il manifesto delle merci su supporto cartaceo.
convenzione
Articoli 47-48 ADT Il manifesto delle merci utilizzato deve corrispondere nel contenuto
al modello che figura nell’appendice 3 dell’allegato 9 della
convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago
il 7 dicembre 1944.
Questa procedura è caratterizzata dal fatto che le merci vincolate al
regime di transito con procedure diverse devono essere elencate su
manifesti separati che valgono da dichiarazione di transito per
ciascuna singola procedura. Quindi, ad esempio, uno stesso volo può
essere coperto da tre manifesti:
372
1. il normale manifesto commerciale delle merci (che copre tutte le
merci a bordo dell’aeromobile);
2. un manifesto delle merci che vale da dichiarazione di transito in
cui sono elencate le merci vincolate al regime di transito T1;
3. un manifesto delle merci che vale da dichiarazione di transito in
cui sono elencate le merci vincolate al regime di transito T2 o
T2F.
VI.3.6.2.1. Autorizzazione per l’utilizzo del regime di transito comune/unionale
basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea
Articolo 108,
La procedura di autorizzazione deve essere conforme a quanto
appendice I,
riportato al paragrafo VI.2.2.
convenzione
La domanda deve essere presentata alle autorità doganali competenti
per il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del
Articolo 22,
paragrafo 1, CDU
richiedente ai fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno
una parte delle attività oggetto dell’autorizzazione.
Articolo 26 ADT
Per l’annullamento, la revoca o la modifica dell’autorizzazione cfr.
paragrafo VI.2.3.
Ogniqualvolta intenda cambiare uno o più aeroporti, la compagnia
aerea deve chiedere una modifica dell’autorizzazione esistente.
OPERATORI COMMERCIALI
Nella domanda la compagnia aerea deve fornire le informazioni seguenti:
1. la forma del manifesto;
2. i nomi degli aeroporti di partenza interessati dalla procedura;
3. i nomi degli aeroporti di destinazione interessati dalla procedura.
DOGANA
L’autorizzazione comprende:
-
la forma del manifesto;
-
i nomi degli aeroporti di partenza e di destinazione interessati dalla procedura;
-
le condizioni per l’utilizzo del regime, compreso l’uso di manifesti delle merci
distinti per i regimi T1, T2 e T2F.
373
OPERATORI COMMERCIALI
La compagnia aerea è tenuta ad inviare una copia certificata conforme
dell’autorizzazione alle autorità doganali di ciascun aeroporto indicato.
L’autorizzazione deve essere presentata ogniqualvolta sia richiesta dall’ufficio
doganale di partenza.
VI.3.6.2.2. Utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto
cartaceo per le merci trasportate per via aerea
Articolo 109,
Il manifesto delle merci deve contenere le informazioni seguenti:
appendice I,
la posizione doganale delle merci
(T1, T2 o T2F come
convenzione
opportuno);
Articolo 47 ADT
il nome della compagnia aerea che trasporta le merci;
il numero del volo;
la data del volo;
il nome dell’aeroporto di partenza (carico) e dell’aeroporto di
destinazione (scarico);
la data di emissione e la firma.
Inoltre, per ciascuna spedizione inclusa nel manifesto, devono essere
riportate le informazioni seguenti:
1. il numero della lettera di vettura aerea;
2. il numero di colli;
3. la denominazione commerciale delle merci, con
l’indicazione di tutte le informazioni necessarie alla loro
identificazione o, ove opportuno, la menzione
«Consolidation», che è possibile abbreviare (equivalente di
groupage). In questo caso, le lettere di vettura aerea
concernenti le spedizioni riprese sul manifesto devono
includere la denominazione commerciale delle merci con
l’indicazione di tutte le informazioni necessarie alla loro
identificazione. Tali lettere di vettura aerea devono essere
allegate al manifesto;
4. la massa lorda.
Quando la compagnia aerea non è uno speditore autorizzato, occorre
che almeno due esemplari del/i manifesto/i siano presentati per il
visto alle autorità doganali dell’aeroporto di partenza.
374
DOGANA all’aeroporto di partenza
Le autorità doganali vistano il/i manifesto/i con il nome e il timbro dell’ufficio
doganale, la data del visto e la firma del funzionario doganale.
Conservano un esemplare di ciascun manifesto.
All’aeroporto di destinazione, la compagnia aerea che non benefici
dello status di destinatario autorizzato presenta all’ufficio doganale
le merci ed un esemplare del/i manifesto/i utilizzato/i come
dichiarazione/i di transito.
Ai fini del controllo, l’ufficio doganale di destinazione può chiedere
la presentazione dei manifesti delle merci (o delle lettere di vettura
aerea) per tutte le merci scaricate.
Nota per l’Unione: le merci unionali che non sono vincolate al regime
di transito unionale interno (T2, T2F) potranno continuare a circolare
liberamente sino alla loro destinazione nell’Unione, purché non
esistano fondati sospetti o dubbi circa la posizione delle merci al loro
arrivo all’aeroporto di destinazione.
DOGANA all’aeroporto di destinazione
Conservano un esemplare di ciascun manifesto presentato.
Articolo 110,
Le autorità doganali all’aeroporto di destinazione non sono tenute a
appendice I,
rinviare gli esemplari del manifesto alle autorità doganali
convenzione
dell’aeroporto di partenza. L’appuramento del regime di transito si
effettua sulla base di un elenco mensile stilato dalla compagnia aerea.
Articolo 48 ADT
OPERATORI COMMERCIALI
All’inizio di ogni mese, la compagnia aerea o il suo rappresentante presso l’aeroporto
di destinazione deve stilare un elenco dei manifesti presentati all’ufficio doganale
dell’aeroporto di destinazione nel corso del mese precedente. L’elenco deve contenere
le informazioni seguenti:
- il numero di riferimento di ciascun manifesto;
- la sigla T1, T2 o T2F appropriata;
- il nome (eventualmente abbreviato) della compagnia aerea che ha trasportato le
merci;
- il numero del volo;
- la data del volo.
Nota: deve essere stilato un elenco distinto per ciascun aeroporto di partenza.
375
DOGANA
L’ufficio doganale di destinazione vista un esemplare dell’elenco dei manifesti
approntato dalla compagnia aerea. Quindi, invia tale elenco all’ufficio doganale di
partenza.
Con l’accordo dell’ufficio doganale di destinazione, la compagnia aerea può essere
autorizzata a inviare l’elenco mensile dei manifesti all’ufficio doganale di partenza.
L’ufficio doganale di partenza deve accertarsi di aver ricevuto gli elenchi.
In caso di constatazione di irregolarità rispetto alle informazioni sui manifesti figuranti
nell’elenco, l’ufficio doganale di destinazione deve informarne l’ufficio doganale di
partenza e l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, facendo riferimento in
particolare alle lettere di vettura aerea relative alle merci che hanno dato luogo alle
constatazioni.
VI.3.6.2.3. Utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto
cartaceo per le merci trasportate per via aerea
Le lettere di vettura aerea relative a merci che circolano già vincolate
ad un regime di transito (documento di transito comune/unionale,
carnet ATA, formulario NATO 302 ecc.) sono incluse nel manifesto
commerciale delle merci, ma non devono comparire sul manifesto
che costituisce la dichiarazione di transito. La lettera di vettura aerea
relativa a tali merci deve riportare riferimenti al regime di transito
(numero di documento, data e ufficio doganale di partenza) cui le
merci sono vincolate.
Lo schema seguente illustra l’utilizzo del regime di transito
comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate
per via aerea.
376
Utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le
merci trasportate per via aerea
Compagnia aerea
Manifesto delle merci
della compagnia aerea per
tutte le merci
La compagnia aerea compila due esemplari di
ciascun tipo di manifesto, che devono essere vistati
dall'ufficio doganale di partenza presso l'aeroporto
di partenza. Tale ufficio doganale ne conserva un
esemplare.
Manifesto T1 per le merci
Manifesto T2F per le
non unionali
merci che viaggiano
verso, da o tra territori
fiscali speciali
La compagnia aerea presenta un esemplare di
ciascun tipo di manifesto all'ufficio doganale di
destinazione presso l'aeroporto di destinazione. Le
autorità doganali conservano l'esemplare.
377
VI.3.6.3. Utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto
elettronico per le merci trasportate per via aerea
Allegato eliminato in quanto non più pertinente.
VI.3.6.4. Casi particolari (utilizzo del regime di transito comune/unionale basato
su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea)
Groupage («spedizioni consolidate»)
Esistono due tipi di groupage aereo:
1. groupage effettuati dalla compagnia aerea: in questo caso la stessa
compagnia aerea indica la posizione delle merci in corrispondenza di
ciascuna riga del manifesto delle merci;
2. groupage oggetto di un contratto tra lo speditore e il consolidatore:
tale contratto è denominato «House Air Waybill» (HAWB — lettera
di vettura aerea emessa da uno spedizioniere).
Il trasporto aereo di un carico consolidato nella sua globalità è
effettuato sulla base di un contratto tra il consolidatore e la compagnia
aerea. Tale contratto è denominato
«Master Air Waybill»
(MAWB — lettera di vettura aerea principale). Il carico consolidato
forma inoltre oggetto di un manifesto di groupage, che è una sintesi
analitica di tutti i colli contenuti nel carico consolidato, con i
riferimenti agli «house air waybill» (singole lettere di vettura) di
ciascuna spedizione. È pertanto necessario operare una distinzione tra
il manifesto di groupage e il manifesto delle merci della compagnia
aerea che vale da dichiarazione di transito.
Può succedere che una compagnia aerea trasporti un carico
consolidato accompagnato da un master air waybill secondo il regime
di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci
trasportate per via aerea. Se ciò accade, la compagnia aerea non è
tenuta a conoscere il contenuto degli house air waybill che sono stati
preparati dal consolidatore. In casi del genere la compagnia aerea può
accettare di inoltrare un carico consolidato nell’ambito dei due tipi di
regimi di transito sempreché:
il consolidatore si impegni a mantenere le singole spedizioni
nella posizione indicata nell’house air waybill;
i manifesti di groupage contengano le informazioni indicate
nell’appendice
3 dell’allegato
9 della convenzione
sull’aviazione civile internazionale;
378
alla partenza e a destinazione gli house air waybill siano
disponibili per controlli doganali;
i manifesti di groupage rechino la corretta indicazione della
posizione (cfr. in appresso);
alla compagnia aerea venga segnalata la posizione più elevata
riportata sul manifesto di groupage (in base all’ordine seguente:
T1, T2, T2F, TD, C, X).
I codici T1, T2, T2F, TD, C o x sono utilizzati per indicare i
corrispondenti articoli sul manifesto di groupage, come indicato nel
riquadro sottostante.
Codice
Transito comune
Transito unionale
T1
Merci vincolate al regime di
Merci vincolate al regime di
transito esterno T1
transito esterno T1
T2
Merci vincolate al regime di
Merci vincolate al regime di
transito interno T2
transito interno T2
T2F
Merci vincolate al regime di
Merci vincolate al regime di
transito interno T2
transito unionale interno che
viaggiano da territori fiscali
speciali verso un’altra parte del
territorio doganale dell’Unione
che non è un territorio fiscale
speciale di cui all’articolo 188,
paragrafo 1, dell’AD. Questo
codice può essere utilizzato per
le merci unionali che circolano
tra un territorio fiscale speciale
e un’altra parte del territorio
doganale dell’Unione di cui
all’articolo 188, paragrafo 2,
dell’AD.
TD
Merci già vincolate a un’altra
Merci che circolano già in
procedura di transito (*)
regime di transito unionale o
che sono trasportate nel quadro
del regime del perfezionamento
attivo, del deposito doganale o
dell’ammissione temporanea. In
tali casi, la società di
navigazione deve anche inserire
379
Codice
Transito comune
Transito unionale
il codice «TD» nella polizza di
carico o altro documento
commerciale corrispondente. La
società di navigazione deve
inoltre inserire un riferimento al
regime utilizzato, il numero e la
data della dichiarazione di
transito o del documento di
trasferimento e il nome
dell’ufficio di emissione*
C
Merci unionali non vincolate ad
Merci unionali non vincolate ad
(equivalente a
un regime di transito
un regime di transito la cui
T2L)
posizione può essere dimostrata
X
Merci unionali non vincolate ad
Merci unionali non vincolate ad
un regime di transito per le
un regime di transito per le
quali il regime di esportazione è
quali il regime di esportazione è
concluso e l’uscita è stata
concluso e l’uscita è stata
confermata
confermata
(*) Allorché in un carico consolidato siano incluse merci già vincolate ad un regime di transito (es.:
transito unionale, carnet TIR, carnet ATA, formulario 302 NATO ecc.), in corrispondenza di tali merci
deve comparire il codice «TD». Inoltre, anche l’HAWB deve riportare il codice «TD» e contenere un
riferimento al regime effettivamente applicato nonché il numero di riferimento, la data e l’ufficio
doganale di partenza della dichiarazione di transito.
Una compagnia aerea che utilizzi il regime di transito
comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate
per via aerea deve inserire i carichi consolidati sotto il codice
«Consolidation», o sotto un’abbreviazione convenuta, sul manifesto
della compagnia aerea, che deve essere adeguato alla posizione più
elevata figurante nel manifesto di groupage (le posizioni procedono
secondo l’ordine T1, T2, T2F).
Esempio
Un manifesto di groupage che include merci T1, T2 e T2F deve essere
ripreso nel manifesto aereo T1.
Seguono alcuni esempi di groupage nell’ambito di entrambi i tipi di
regimi di transito per le merci trasportate per via aerea.
380
Utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le
merci trasportate per via aerea
Manifesto delle merci della
Manifesto delle merci della
compagnia aerea
compagnia aerea
(= dichiarazione di transito)
(= dichiarazione di transito)
N. 1 …«consol»…T1
N. 4 …«consol»…T1
N. 2 …«consol»…T2F
1
2
3
Manifesto di groupage
Manifesto di groupage
Manifesto di groupage
Spedizione….T1
Spedizione….TD
Spedizione….C
Spedizione….TD
Spedizione….C
S di i
Spedizione….T2F
Spedizione….C
4
5
Manifesto di groupage
Manifesto di groupage
Spedizione….T2F
Spedizione….TD
Spedizione….TD
Spedizione….C
Spedizione….T1
Spedizione….X
Spedizione….C
Nota: i manifesti n. 3 e n. 5 non riguardano, rispettivamente, regimi di transito (n. 3) o
regimi di transito per i quali il titolare del regime è il dichiarante (n. 5).
381
Tutti i manifesti di groupage, gli house air waybill e i manifesti aerei
devono essere messi a disposizione delle autorità competenti
dell’aeroporto di partenza, su richiesta di queste ultime.
Tutti i manifesti di groupage, gli house air waybill e i manifesti aerei
devono, su richiesta, essere presentati alle autorità competenti
dell’aeroporto di destinazione. Dette autorità effettueranno gli
opportuni controlli in base alle informazioni contenute nei manifesti
di groupage.
Tranne per nei casi in cui sono utilizzati i codici «TD» e «X», la
compagnia aerea agisce in qualità di titolare del regime per le merci
vincolate al regime di transito ed è pertanto interamente responsabile
dell’operazione in caso di irregolarità. Le relazioni tra la compagnia
aerea e il consolidatore sono disciplinate da disposizioni contrattuali
private di carattere commerciale.
Uno schema di funzionamento del groupage aereo è riportato
nell’allegato VI.8.5.
VI.3.6.4.1. Trasporto per corriere espresso
Se la società di corriere espresso opera come compagnia aerea, essa
può chiedere l’autorizzazione per l’utilizzo del regime di transito
comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate
per via aerea di cui al paragrafo VI.3.6.2.
Esclusivamente per il trasporto di merci unionali, le società di
corriere espresso interessate non devono né redigere manifesti ai fini
doganali né identificare la posizione doganale delle merci.
Tuttavia, per il trasporto di merci che rientrano nell’ambito di
applicazione del regime di transito, le società di corriere espresso
interessate sono soggette a tali tipi di regimi di transito per le
compagnie aeree.
Le società di corriere espresso che operano come compagnie aeree e
che sono autorizzate all’uso del regime di transito comune/unionale
basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea
devono redigere, ove necessario, manifesti separati per le merci in
funzione della loro posizione doganale.
382
Nei casi in cui due o più società di corriere aereo/espresso noleggiano
congiuntamente un aeromobile, ciascuna società può operare come
compagnia aerea.
Se la società di corriere espresso non opera come compagnia aerea e
affida il trasporto ad un’altra compagnia aerea, le possibilità che si
presentano sono due:
-
se una lettera di vettura aerea riguarda un’unica spedizione, la
società di corriere espresso deve indicare su di essa la posizione
doganale della spedizione;
-
se una lettera di vettura aerea copre più spedizioni, si applicano
le norme che disciplinano il groupage aereo riportate al
paragrafo VI.3.6.4.
Se le spedizioni espresse sono trasportate da un corriere viaggiante a
bordo (on board air courier), valgono le norme seguenti:
a)
il corriere deve viaggiare come passeggero ordinario;
b)
le spedizioni espresse devono figurare in un manifesto della
società di corriere espresso/aereo;
c)
la compagnia aerea deve trasportare le spedizioni come
bagaglio eccedentario, di norma nella stiva dell’aeromobile;
d)
il bagaglio eccedentario non deve figurare sul manifesto della
compagnia aerea; e
e)
tali spedizioni esulano dall’ambito di applicazione
dell’articolo 210 dell’AE.
VI.3.7. Merci trasportate per via marittima
Il presente paragrafo è così suddiviso:
introduzione (paragrafo VI.3.7.1);
utilizzo dei regimi di transito unionale basati su supporto
cartaceo per le merci trasportate per via marittima
(paragrafo VI.3.7.2);
casi particolari (paragrafo VI.3.7.4).
383
VI.3.7.1. Introduzione
Articolo 24,
Per utilizzare il regime di transito unionale basato su supporto
paragrafo 2, ADT
cartaceo per le merci trasportate per via marittima, il titolare del
regime deve costituire una garanzia.
È possibile avvalersi di tale semplificazione solo fino alla data
dell’aggiornamento dell’NCTS. Dopo tale data, gli operatori
economici dovranno utilizzare l’NCTS e potranno sostituire tale
semplificazione:
- con il regime di transito normale (parte IV); o
- con l’utilizzo di una dichiarazione in dogana con requisiti ridotti in
materia di dati per vincolare le merci al regime di transito unionale.
L’uso del regime di transito unionale, quando necessario, è
obbligatorio per il trasporto marittimo di merci non unionali
effettuato con un servizio regolare di trasporto marittimo (RSS)
autorizzato (per ulteriori dettagli sugli RSS cfr. parte II).
Possono usufruire di tale regime le società di navigazione che
effettuano un RSS autorizzato che soddisfa le condizioni stabilite al
paragrafo VI.3.7.2 (oltre che le condizioni generali del paragrafo
VI.2.1). Il regime prevede l’utilizzo di un manifesto delle merci
separato come dichiarazione di transito per ogni categoria di merci.
Concettualmente, occorre operare una distinzione tra il manifesto
delle merci utilizzato quale dichiarazione di transito ai fini doganali
e il manifesto commerciale o il manifesto di groupage.
La società di navigazione: i) deve diventare il titolare del regime per
l’operazione in questione; ii) sarà tenuta ad osservare la normativa in
materia di transito; e iii) deve utilizzare il manifesto come documento
di transito.
Il porto di partenza è il porto di carico, il porto di destinazione è il
porto di scarico.
VI.3.7.2. Utilizzo dei regimi di transito unionale basati su supporto cartaceo per le
merci trasportate per via marittima
Quando utilizza i regimi di transito unionale basati su supporto
cartaceo per le merci trasportate per via marittima, una società di
navigazione è autorizzata ad utilizzare il manifesto delle merci come
dichiarazione di transito.
384
Una caratteristica di questo regime è che quando un’operazione di
trasporto riguarda al tempo stesso merci cui si applica il regime del
transito unionale esterno (T1) e merci cui si applica il regime del
transito unionale interno
(T2F), occorre utilizzare un manifesto
separato per ciascuna categoria di merci.
Oltre a questi, ci sarà il manifesto commerciale che comprende tutte
le merci a bordo della nave.
VI.3.7.2.1. Autorizzazione per l’utilizzo dei regimi di transito unionale basati su
supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima
Articolo 22,
La procedura di autorizzazione deve essere conforme a quanto
paragrafo 1, CDU
riportato al paragrafo VI.2.2.
Articolo 25 ADT
Una società di navigazione che intende avvalersi dei regimi di
transito unionale basati su supporto cartaceo per le merci trasportate
per via marittima deve chiedere l’autorizzazione alle autorità
doganali competenti per il luogo in cui è tenuta o è accessibile la
contabilità principale del richiedente ai fini doganali e in cui dovrà
essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto
dell’autorizzazione.
Le autorità doganali devono rilasciare un’autorizzazione
conformemente al modello riportato nell’allegato VI.8.8.
Per l’annullamento, la revoca o la modifica dell’autorizzazione cfr.
paragrafo VI.2.3.
Ogniqualvolta intenda cambiare uno o più porti, la società di
navigazione deve chiedere una modifica dell’autorizzazione
esistente.
OPERATORI COMMERCIALI
Nella domanda la società di navigazione deve fornire le informazioni seguenti:
1. la forma del manifesto;
2. i nomi dei porti di partenza interessati dalla procedura;
3. i nomi dei porti di destinazione interessati dalla procedura.
DOGANA
Contenuto dell’autorizzazione (in conformità dell’allegato VI.8.6):
-
la forma del manifesto;
385
-
i nomi dei porti di partenza e di destinazione interessati dalla procedura;
-
le condizioni di utilizzazione della procedura, compreso l’uso di manifesti distinti
per i regimi T1e T2F.
OPERATORI COMMERCIALI
La società di navigazione è tenuta ad inviare una copia certificata conforme
dell’autorizzazione alle autorità doganali di ciascun porto indicato.
L’autorizzazione all’utilizzo dei regimi di transito unionale basati su supporto cartaceo
per le merci trasportate per via marittima deve essere presentata ogniqualvolta sia
richiesta dall’ufficio doganale di partenza.
VI.3.7.2.2. Utilizzo dei regimi di transito unionale basati su supporto cartaceo per
le merci trasportate per via marittima
Articolo 50 ADT
Il manifesto delle merci deve contenere le informazioni seguenti:
la posizione doganale delle merci, T1 o T2F come opportuno;
la firma di un rappresentante autorizzato della società di
navigazione e la data;
il nome e l’indirizzo completo della società di navigazione;
l’identità della nave che trasporta le merci;
il porto di partenza (carico);
il porto di destinazione (scarico);
e, per ciascuna spedizione:
il riferimento alla polizza di carico;
il numero, la natura, le marche e i numeri di identificazione dei
colli;
la denominazione commerciale abituale delle merci con
l’indicazione di tutte le informazioni necessarie alla loro
identificazione;
la massa lorda in chilogrammi;
ove necessario, i numeri di identificazione dei container.
Se la società di navigazione non è uno speditore autorizzato, occorre
che almeno due esemplari del manifesto utilizzato come
dichiarazione di transito siano presentati per il visto alle autorità
doganali del porto di partenza (carico).
386
DOGANA al porto di partenza
Le autorità doganali vistano il manifesto con il nome e il timbro dell’ufficio doganale,
la data del visto e la firma del funzionario doganale.
Conservano un esemplare di ciascun manifesto presentato.
Al porto di destinazione (scarico), la società di navigazione che non
benefici dello status di destinatario autorizzato deve presentare
all’ufficio doganale le merci e un esemplare del/i manifesto/i
utilizzato/i come dichiarazione/i di transito.
Ai fini del controllo, l’ufficio doganale di destinazione può chiedere
la presentazione del manifesto delle merci (o delle polizze di carico)
per tutte le merci scaricate.
Le merci unionali che non sono vincolate al regime di transito
unionale interno (T2F) possono continuare a circolare liberamente
sino alla loro destinazione nell’Unione, purché non esistano fondati
sospetti o dubbi circa la posizione delle merci al loro arrivo al porto
di destinazione.
DOGANA al porto di destinazione
Conservano un esemplare di ciascun manifesto presentato.
Articolo 51 ADT
L’ufficio doganale di destinazione non è tenuto a rinviare gli
esemplari del manifesto all’ufficio doganale di partenza.
L’appuramento dell’operazione di transito si effettua sulla base di un
elenco mensile stilato dalla società di navigazione.
OPERATORI COMMERCIALI
All’inizio di ogni mese, la società di navigazione o il suo rappresentante presso il porto
di destinazione deve stilare un elenco dei manifesti presentati all’ufficio doganale di
destinazione nel corso del mese precedente. L’elenco deve contenere le informazioni
seguenti:
il numero di riferimento di ciascun manifesto;
il codice T1 o T2F appropriato;
il nome (eventualmente abbreviato) della società di navigazione che ha trasportato
le merci;
387
la data del trasporto marittimo.
Nota: deve essere stilato un elenco distinto per ciascun porto di partenza.
DOGANA
L’ufficio doganale di destinazione vista quindi un esemplare dell’elenco dei manifesti
approntato dalla società di navigazione e lo invia all’ufficio doganale di partenza.
L’autorizzazione può anche consentire alle società di navigazione di inviare esse stesse
l’elenco all’ufficio doganale di partenza.
L’ufficio doganale di partenza deve accertarsi di aver ricevuto gli elenchi.
In caso di constatazione di irregolarità rispetto alle informazioni contenute nei manifesti
che figurano nell’elenco, l’ufficio doganale di destinazione deve informarne l’ufficio
doganale di partenza e l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, facendo riferimento
in particolare alle polizze di carico relative alle merci che hanno dato luogo alle
constatazioni.
Lo schema seguente illustra l’utilizzo dei regimi di transito unionale
basati su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima.
388
Utilizzo dei regimi di transito unionale basati su supporto cartaceo per le merci
trasportate per via marittima
Nave
Manifesto delle merci
della nave per tutte le
merci
La società di navigazione compila due esemplari
di ciascun tipo di manifesto che devono essere
vistati dalle autorità doganali del porto di partenza.
Le autorità doganali conservano un esemplare.
Manifesto T1 per le merci
Manifesto T2F per le
non unionali
merci che viaggiano
verso, da o tra i territori
fiscali speciali di cui
all'articolo 188 dell'AD
La società di navigazione presenta un esemplare di
ciascun tipo di manifesto alle autorità doganali del
porto di destinazione. Le autorità doganali
conservano l'esemplare.
389
VI.3.7.2.3. Esempi
Esempio 1
Dunkerque/Rotterdam con un RSS autorizzato
- Regime di transito normale (NCTS): garanzia obbligatoria
Il regime di transito unionale è obbligatorio per le merci non unionali.
Per queste è presentata una dichiarazione di transito T1 e viene fornita
una garanzia.
Per le merci unionali soggette ad accisa viene utilizzato un
documento di accompagnamento specifico (e-AD).
Nota: le merci unionali sono in libera pratica e per tali merci il regime
di transito unionale non risulta necessario. Le merci sono elencate sul
manifesto commerciale delle merci.
- Utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto
cartaceo per le merci trasportate per via marittima: garanzia
obbligatoria
Il regime di transito unionale è obbligatorio per le merci non unionali.
Per queste viene redatto un manifesto (separato) recante il codice
«T1» che servirà da dichiarazione di transito.
Per le merci unionali soggette ad accisa viene utilizzato un
documento di accompagnamento specifico (e-AD).
Nota: le merci unionali sono in libera pratica e per tali merci il regime
di transito unionale non risulta necessario. Le merci sono elencate sul
manifesto commerciale delle merci.
Esempio 2
Le Havre/Fort de France con un RSS autorizzato
- Regime di transito normale (NCTS): garanzia obbligatoria
Il transito unionale è obbligatorio per:
le merci non unionali: è presentata una dichiarazione di transito
T1 e viene fornita una garanzia;
le merci che viaggiano verso, da o tra i territori fiscali speciali
(di cui all’articolo 188 dell’AD): è presentata una dichiarazione
di transito T2F e viene fornita una garanzia.
390
- Utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto
cartaceo per le merci trasportate per via marittima: garanzia
obbligatoria
Il transito unionale è obbligatorio per:
le merci non unionali: per le merci non unionali viene redatto un
manifesto (separato) recante il codice «T1» con funzione di
dichiarazione di transito;
talune merci unionali (comprese le merci soggette ad accisa): per
le merci unionali viene redatto un manifesto (separato) recante
il codice «T2F» con funzione di dichiarazione di transito;
VI.3.7.4. Casi particolari
(utilizzo del regime di transito unionale basato su
supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima)
VI.3.7.4.1. Groupage
Quando diverse spedizioni di merci trasportate per via marittima sono
raggruppate in forma di carico consolidato, ogni parte del carico
consolidato forma oggetto di un contratto tra lo speditore e il
consolidatore. La conclusione di tale contratto è comprovata dal
rilascio di: i) un bollettino di spedizione; ii) una polizza di carico
dello spedizioniere, come la polizza di carico approvata dalla
Federazione internazionale degli spedizionieri (FIATA); o iii) da
altro documento commerciale concordato tra lo speditore e il
consolidatore.
Il trasporto marittimo di un carico consolidato nella sua globalità è
effettuato sulla base di un contratto tra il consolidatore e la società di
navigazione. Tale contratto è comprovato da: i) una polizza di carico
del vettore; ii) una lettera di vettura marittima; o iii) altro documento
commerciale concordato e accettato dalla società di navigazione e dal
consolidatore.
Inoltre il carico consolidato forma oggetto di un manifesto di
groupage compilato dal consolidatore, che consiste in una sintesi
analitica di tutti i colli contenuti nel carico consolidato, con
riferimenti a ciascun bollettino di spedizione, polizza di carico o altro
documento commerciale, secondo il caso. È pertanto necessario
operare una distinzione tra il manifesto di groupage e il manifesto
delle merci della nave che vale da dichiarazione di transito.
Può succedere che, in conformità con entrambi i tipi di regime di
transito per le merci trasportate per via marittima, una società di
navigazione trasporti un carico consolidato in base ai termini e alle
391
condizioni della polizza di carico di un vettore, della lettera di vettura
marittima o di altro documento commerciale. In questi casi si
ammette che, a meno che non siano trasportate merci pericolose, che
devono essere dichiarate separatamente, tale società non conosca
necessariamente il contenuto delle spedizioni consolidate.
Una società di navigazione può accettare carichi consolidati da
trasportare secondo entrambi i tipi di regime di transito per le merci
trasportate per via marittima a condizione che:
il consolidatore si impegni ad annotare la posizione dei carichi
nelle sue scritture commerciali;
il manifesto di groupage contenga le informazioni di cui
all’articolo 53 dell’ADT;
alla partenza e a destinazione i bollettini di spedizione siano
disponibili per controlli doganali;
il manifesto di groupage rechi la corretta indicazione della
posizione (cfr. in appresso);
alla società di navigazione venga segnalata la posizione più
elevata riportata sul manifesto di groupage
(le posizioni
procedono secondo l’ordine T1, T2F, TD, C, X).
I codici T1, T2F, TD, C o x sono utilizzati per indicare i
corrispondenti articoli sul manifesto di groupage, come indicato nella
tabella sottostante.
Codice
Transito unionale
T1
Merci vincolate al regime di transito unionale esterno T1
T2F
Merci vincolate al regime di transito unionale interno che viaggiano
da territori fiscali speciali verso un’altra parte del territorio doganale
_____________
dell’Unione che non è un territorio fiscale speciale di cui
all’articolo 188, paragrafo 1, dell’AD. Questo codice può essere
TF
utilizzato per le merci unionali che circolano tra un territorio fiscale
speciale e un’altra parte del territorio doganale dell’Unione di cui
all’articolo 188, paragrafo 2, dell’AD.
TD
Merci che circolano già in regime di transito unionale o che sono
trasportate nel quadro del regime del perfezionamento attivo, del
deposito doganale o dell’ammissione temporanea. In tali casi, la
compagnia aerea deve indicare anche il codice «TD» nella lettera di
vettura aerea corrispondente. La compagnia aerea deve inoltre
indicare: i) un riferimento al regime utilizzato; ii) il numero e la data
392
della dichiarazione di transito o del documento di trasferimento; e
iii) il nome dell’ufficio di emissione (*).
C
Merci unionali non vincolate ad un regime di transito la cui
posizione può essere dimostrata
(equivalente a
T2L)
X
Merci unionali non vincolate ad un regime di transito per le quali il
regime di esportazione è concluso e l’uscita è stata confermata
(*) Allorché in un carico consolidato siano incluse merci già vincolate a un regime di transito formale
(es.: transito unionale, carnet TIR, carnet ATA, formulario 302 NATO ecc.), in corrispondenza di tali
merci deve comparire il codice «TD». In più, i singoli bollettini di spedizione o altre prove commerciali
del contratto di trasporto devono recare il codice «TD» e contenere un riferimento al regime in questione,
nonché il numero di riferimento, la data e il nome dell’ufficio doganale di partenza del documento di
transito.
Se utilizza il regime di transito unionale basato su supporto cartaceo
per le merci trasportate per via marittima, la società di navigazione
deve includere il carico consolidato, contraddistinto dalla dicitura
«groupage», nel manifesto di spedizione proprio alla posizione più
elevata (le posizioni procedono secondo l’ordine T1, T2F) figurante
nel manifesto di groupage. Ad esempio, un groupage che comprenda
merci
«T1» e
«T2F» dev’essere dichiarato sul manifesto di
spedizione T1.
Seguono alcuni esempi di groupage nell’ambito di entrambi i tipi di
regime di transito per le merci trasportate per via marittima.
393
Utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci
trasportate per via marittima
Manifesto delle merci della
Manifesto delle merci della
nave
nave
(= dichiarazione di transito)
(= dichiarazione di transito)
N. 1 …«groupage»…T1
N. 2 …«groupage»…T2F
N. 4 …«groupage»…T1
1
2
3
Manifesto di groupage
Manifesto di groupage
Manifesto di groupage
Spedizione….T1
Spedizione….TD
Spedizione….C
Spedizione….TD
Spedizione….C
Spedizione….X
Spedizione….C
Spedizione….T2F
Spedizione….X
4
5
Manifesto
di groupage
Manifesto di groupage
Spedizione….T2F
Spedizione….TD
Spedizione….TD
Spedizione….C
Spedizione….T1
Spedizione….X
Spedizione….C
Nota: i manifesti n. 3 e n. 5 non riguardano, rispettivamente, regimi di transito (n. 3) o
regimi di transito per i quali il titolare del regime è il dichiarante (n. 5).
394
VI.3.7.4.2. Circolazione delle merci via mare su navi che forniscono servizi diversi
da un servizio regolare di trasporto marittimo
Gli articoli
49,
50 e 51 dell’ADT non si applicano alle merci
trasportate su navi che forniscono un servizio diverso da un servizio
regolare di trasporto marittimo (RSS), se un vettore sceglie di usare il
regime di transito unionale.
Gli esempi seguenti, non esaustivi, si applicano unicamente alle merci
trasportate su navi che forniscono servizi diversi da un RSS, nel
quadro del regime di transito unionale o altri, secondo il caso.
Merci non unionali
- Movimento che ha inizio prima del porto unionale di carico e termina
al porto unionale di scarico.
Esempio: Bruxelles-Le Havre (trasporto su strada da Bruxelles ad
Anversa)
Il regime T1 è obbligatorio per il trasporto su strada, ma facoltativo
per il trasporto marittimo.
Pratica raccomandata: utilizzare il regime di transito unionale soltanto
per la parte del movimento effettuata su strada.
- Movimento che ha inizio al porto unionale di carico e prosegue oltre
il porto unionale di scarico.
Esempio: Le Havre-Bruxelles (trasporto su strada da Anversa a
Bruxelles)
Il regime T1 è obbligatorio per il trasporto su strada, ma facoltativo
per il trasporto marittimo.
Pratica raccomandata: compilare una dichiarazione T1 per l’intero
movimento da Le Havre a Bruxelles.
- Movimento che ha inizio prima del porto unionale di carico e
prosegue oltre il porto unionale di scarico.
Esempio: Madrid-Milano
(trasporto marittimo da Barcellona a
Genova)
Pratica raccomandata: compilare una dichiarazione di transito per
l’intero movimento (su strada e via mare) da Madrid a Milano.
VI.3.8. Procedure semplificate basate sull’articolo 6 della convenzione
A condizione che sia attuata qualsiasi misura cui le merci sono
assoggettate, i paesi di transito comune possono porre in atto tra loro
395
procedure semplificate. Ciò può avvenire mediante accordi bilaterali
o multilaterali che devono essere applicabili a taluni tipi di traffico di
merci o a determinate imprese.
Tramite il formulario riportato nell’allegato VI.8.8, i paesi devono
comunicare tali procedure semplificate alla Commissione europea.
La procedura di autorizzazione deve essere conforme a quanto
riportato al paragrafo VI.2.2.
Per l’annullamento, la revoca o la modifica dell’autorizzazione cfr.
paragrafo VI.2.3.
VI.3.9. Merci trasportate per via aerea: utilizzo di un documento di trasporto
elettronico (ETD) come dichiarazione di transito per vincolare le merci al regime
di transito comune/unionale
Il presente paragrafo è così suddiviso:
introduzione (paragrafo VI.3.9.1);
informazioni generali (paragrafo VI.3.9.2);
autorizzazione per l’utilizzo dell’ETD (paragrafo VI.3.9.3);
norme procedurali per l’utilizzo dell’ETD
(paragrafo
VI.3.9.4).
VI.3.9.1. Introduzione
Articolo 55,
Una compagnia aerea può essere autorizzata a utilizzare un documento
paragrafo 1,
lettera h),
di trasporto elettronico (ETD) come dichiarazione di transito per merci
appendice I,
vincolate al regime di transito comune/unionale.
convenzione
Articolo 233,
L’autorizzazione per l’utilizzo dell’ETD è concessa alle compagnie
paragrafo 4,
aeree che soddisfano i criteri di tale semplificazione. Due criteri
lettera e), CDU
importanti nella concessione di questa autorizzazione sono: i) l’ETD
Articoli 319
deve contenere i dati richiesti in una dichiarazione di transito; e ii) tali
e 320 AE
dati devono essere a disposizione delle autorità doganali alla partenza
Allegati B6 bis
e a destinazione per consentire la vigilanza doganale delle merci e
e A1 bis,
appendice III,
l’appuramento del regime. Questi dati sono indicati nell’appendice III,
convenzione
allegati B6 bis e A1 bis, della convenzione e nell’allegato B dell’AD e
Allegati B-AD e
nell’allegato B dell’AE.
B-AE
396
VI.3.9.2. Informazioni generali
Articolo 89,
Non è necessaria una garanzia, in quanto si considera che il trasporto
paragrafo 7,
lettera d), CDU
aereo sia un mezzo sicuro e che, salvo incidenti, le condizioni relative
al trasporto saranno rispettate dall’aeroporto di partenza a quello di
Articolo 13,
paragrafo 1,
destinazione.
lettera a),
appendice I,
I corrieri espressi sono le compagnie aeree (ove si applicano le norme
convenzione
generali per le linee aeree) o clienti di tali compagnie. Non sono
previsti requisiti specifici per i corrieri espressi per quanto riguarda
l’ETD.
Il titolare del regime è la compagnia aerea.
L’autorizzazione specifica gli uffici doganali situati presso gli
aeroporti di carico e di scarico nell’Unione e/o nei paesi di transito
comune in cui si applica l’autorizzazione.
L’aeroporto di carico è l’aeroporto di partenza, mentre l’aeroporto di
scarico è l’aeroporto di destinazione.
Nota: il transito per via aerea può essere effettuato anche con una
dichiarazione di transito normale utilizzando l’NCTS (parte IV) (43).
VI.3.9.3. Autorizzazione per l’utilizzo dell’ETD
Articolo 5,
La procedura di autorizzazione è descritta ai paragrafi VI.2.2-VI.2.5.
paragrafo 31,
e articolo 22
CDU
La domanda deve essere presentata alle autorità doganali competenti per il
luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai
Articolo 319
AE
fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività
oggetto dell’autorizzazione.
Allegato A, AD
Articolo 59 e
OPERATORI COMMERCIALI
articolo 111,
lettera a),
Nella domanda la compagnia aerea deve fornire in particolare le
appendice I,
convenzione
informazioni seguenti:
(43) Ove applicabile, nell’Unione è possibile utilizzare altre modalità di circolazione delle merci, definite
agli articoli 226 e 227 del CDU.
397
1.
nome o numero EORI del richiedente (44);
2.
nome e dati di contatto: i) della persona responsabile delle questioni
doganali e della domanda, e ii) della persona responsabile della
compagnia richiedente o che ne esercita il controllo della gestione;
3.
il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale ai fini
doganali;
4.
il tipo di contabilità principale ai fini doganali;
5.
il luogo in cui sono tenute le scritture;
6.
il tipo di scritture;
7.
l’ufficio o gli uffici doganali di partenza e di destinazione;
8.
il numero di voli tra aeroporti dell’Unione/di paesi di transito comune;
9.
le informazioni circa le modalità con cui i dati saranno messi a
disposizione delle autorità doganali presso il porto di partenza e presso
il porto di destinazione (se tali modalità cambiano in base all’ufficio
doganale o al paese, ciascuna di esse deve essere indicata nella
domanda).
Le informazioni di cui sopra sono obbligatorie nell’Unione (allegato A
dell’AD, colonna 9f), ma possono essere richieste anche dai paesi di transito
comune.
I criteri sono verificati dalle autorità doganali competenti (paragrafo VI.2.2).
Nel frattempo, la procedura di consultazione viene svolta presso gli uffici
doganali indicati nella domanda come uffici doganali di partenza e di
destinazione. La procedura di consultazione è avviata immediatamente dopo
l’accettazione della domanda e può richiedere un massimo di 45 giorni.
La procedura di consultazione costituisce parte integrante del sistema di
gestione delle decisioni doganali (CDMS) applicabile esclusivamente agli
Stati membri. Se il CDMS non è disponibile, o se sono coinvolti paesi di
transito comune, è necessario inviare una lettera di consultazione in forma
cartacea per posta elettronica, insieme a una copia della domanda. L’elenco
degli indirizzi di posta elettronica di ciascun paese e il modello di lettera di
consultazione sono contenuti negli allegati VI.8.9 e VI.8.10 rispettivamente.
Durante la procedura di consultazione l’autorità interpellata dovrebbe
verificare: i) se il richiedente soddisfa le condizioni per la concessione
dell’autorizzazione; e, cosa più importante, ii) se e in che modo i dati richiesti
per l’ETD come dichiarazione di transito possano essere messi a disposizione
degli uffici doganali interpellati.
(44) Il numero EORI riguarda esclusivamente l’UE.
398
Al ricevimento della richiesta di consultazione, l’autorità interpellata deve
verificare in particolare: i) le informazioni sul richiedente nelle sue scritture o
in cooperazione con altre agenzie; ii) il sistema di scambio di dati; iii) il luogo
per il controllo delle merci; iv) il livello dei controlli delle sue operazioni da
parte della compagnia aerea; e v) chi sia il rappresentante della compagnia
aerea, se del caso.
In caso di obiezioni, le autorità richiedenti devono essere informate tramite il
CDMS entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Se il CDMS non è
disponibile, o se è coinvolto un paese di transito comune, le autorità
richiedenti devono essere informate tramite posta elettronica con la stessa
lettera (allegato VI.8.10). Se l’autorità interpellata ritiene che il richiedente
non operi regolarmente voli verso aeroporti di tale paese, l’autorizzazione non
può includere aeroporti di tale paese. Tuttavia, se la domanda riguarda più
aeroporti, l’autorizzazione può essere concessa, sopprimendo gli aeroporti per
cui, a detta dell’autorità interpellata, le condizioni non sono soddisfatte.
Se l’autorità interpellata rifiuta una richiesta di autorizzazione a causa del
mancato rispetto di una condizione, in particolare a causa di un’infrazione
grave o ripetuta della normativa doganale e fiscale, essa deve illustrare i motivi
del rifiuto e le disposizioni giuridiche sottostanti. Successivamente, le autorità
del paese in cui la domanda è stata presentata non devono concedere
l’autorizzazione e devono comunicare alla compagnia aerea i motivi del
rifiuto.
Se non pervengono obiezioni entro il termine concesso, l’autorità richiedente
può presupporre che siano soddisfatti i criteri per cui la consultazione è stata
richiesta.
Se la procedura di consultazione si conclude senza obiezioni, le autorità
doganali competenti devono approvare e concedere l’autorizzazione, che si
applica tanto ai voli in partenza quanto a quelli in arrivo.
L’autorizzazione si deve applicare unicamente alle operazioni di transito tra
gli uffici doganali di partenza e di destinazione indicati nell’autorizzazione.
L’autorizzazione sarà valida solo nei paesi in cui sono situati tali uffici.
Il riferimento all’autorizzazione deve essere inserito nell’ETD ogni volta che
viene avviata un’operazione di transito. Questa informazione deve essere
fornita, a meno che non sia possibile ricavarla da altri dati, quali ad esempio
il numero EORI del titolare dell’autorizzazione o il CDMS.
Per il controllo dell’autorizzazione cfr. paragrafo VI.2.3.
399

 

 

 

 

 

 

 

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