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V.6.8.3. Elenco degli uffici centralizzati per il rinvio degli esemplari 5 del DAU o di
un secondo esemplare del DAT
Per l’ultima versione di questo elenco, fare clic sul link seguente:
EUROPA:
customs-transit/common-union-transit_en
300
V.6.8.4. Menzione «Differenze»
Menzione da apporre nel caso in cui l’ufficio di destinazione abbia
rilevato differenze.
Nella casella I alla voce «Osservazioni»:
BG:
Разлики:
В повече
Липси
Описание на стоките
Тарифна позиция
CS:
Odlišnosti:
přebytečné množství
chybějící množství
název zboží
sazební zařazení
DA:
Uoverensstemmelser:
overtallig: …..
manko: …..
varebeskrivelse: …..
tarifering:
DE:
Unstimmigkeiten:
Mehrmenge: …..
Fehlmenge: …..
Art der Waren: …..
Unterposition HS:
EE:
Erinevused:
ülejääk:
puudujääk:
kauba kirjeldus:
tariifne klassifitseerimine:
EL:
∆ιαϕoρές
Πλεόνασµα:
Ελλειµµα:
Φύση των εµπoρευµάτων:….
∆ασµoλoγική κατάταξη:
ES:
Diferencias:
sobra: …..
falta: …..
clase de mercancia: …..
clasificación arancelaria:
FR:
Différences:
excédent:
manquant:
nature des marchandises:
classement tarifaire:
IT:
Differenze:
Eccedenza: …..
301
Deficienza: …..
Natura della merci: …..
Classificazione tariffaria:
LV: Atšķirības:
vairāk:
Mazāk:
Preču apraksts:
Tarifu klasifikācija:
LT: Neatitikimai:
perteklius:
trūkumas:
prekių aprašimas:
tarifinis klasifikavimas:
HU: Eltérések:
többlet
hiány
az áruk fajtája
tarifaszáma
MT:
MK: Разлики:
вишок:
кусок:
опис на стока:
тарифно распоредување:
NL:
Verschillen:
teveel: …..
tekort: …..
soort goederen: …..
tariefpostonderverdeling:
PL:
Niezgodności:
nadwyżki ….
braki
opis towarów ...
klasyfikacja taryfowa
PT:
Diferenças:
para mais:
para menos:
natureza das mercadorias:
onsigneeion pautal:
RO:
Diferenţe:
excedent: …..
lipsa: …..
descrierea mărfurilor:
încadrare tarifară:
SI:
Razlike:
višek: …..
302
manko: …..
opis blaga: …..
tarifna oznaka:
SK: Nezrovnalosti:
nadbytočné množstvo
chýbajúce množstvo .…
druh tovaru
sadzobné zaradenie
RS: Разлике:
Вишак:………………..
Мањак:……………..
Опис робе:……………….
Тарифна ознака:…………………
FI:
Eroavuudet:
ylilukuinen tavara: …..
puuttuu: …..
tavaralaji:
tariffiointi:
SV:
Avvikelser:
övertaligt gods: …..
manko: …..
varuslag: …..
klassificering:
EN:
Differences:
excess:
shortage:
description of goods:
tariff classification:
IS:
Osamræmi:
Umframmagn:
Vöntun:
Vörulysing:
Tollflokkun:
NO:
Uoverensstemmelser:
overtallig: ….
manko:…..
varebeskrivelse:
tariffering:..
HR:
Razlike:
višak:
manjak:
opis robe:
* razvrstavanje u tarifu
TR:
Farklılıklar:
fazlalık:……….
eksiklik:……….
eşya tanımı:……
*tarife sınıflandırması
303
V.6.8.5. Menzione «Discrepanza»
Allegato eliminato in quanto non più pertinente.
V.6.8.6. Menzione «Indagini in corso»
Allegato eliminato in quanto non più pertinente.
V.6.8.7. Menzione «Dazi e tributi riscossi»
Allegato eliminato in quanto non più pertinente.
304
V.6.8.8. Menzione «Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …..
(nome e paese)»
BG
Различия: митническо учреждение, където стоките са представени
(наименование и страна)
CS
Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo…… (název a země)
DA
Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt …… (navn og land)
DE
Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte …… (Name und Land)
EE
Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati …………..(nimi ja riik)
EL
Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο……(΄Ονομα και χώρα)
ES
Diferencias: mercancías presentadas en la oficina …… (nombre y país)
FR
Différences: marchandises présentées au bureau …… (nom et pays)
IT
Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …… (nome e paese)
LV
Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas (nosaukums un valsts)
LT
Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės (pavadinimas ir valstybė)
HU
Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént …… (név és ország)
MK
Разлики: испостава каде стоките се ставени на увид (назив и земја)
MT
Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż)
NL
Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht …… (naam en land)
PL
Niezgodności: urząd w którym przedstawiono towar(nazwa i kraj)
PT
Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia …… (nome e país)
RO
Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal (numebiroul unde au fost prezentate
mărfurile (denumire ți țara)
SI
Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo … (naziv in država)
SK
Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný …… (názov a krajina)
FI
Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …… (nimi ja maa)
RS
Разлике: царинарница којој је роба предата (назив и земља)
SV
Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …… (namn och land)
EN
Differences: office where goods were presented …… (name and country)
IS
Breying: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var framvísað …… (nafn og land)
NO
Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt …… (navn og land)
HR
Razlike: carinski ured kojem je roba podnesena…(naziv i zemlja)
TR
Farklılıklar: Eşyanın sunulduğu idare… (adı/ülkesi)
305
V.6.8.9. Menzione «Uscita da …. soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma
del(la) regolamento/direttiva/decisione n……»
BG
Напускането на
…. Подлежи на ограничения или такси съгласно
Регламент/Директива/Решение № …
CS
Výstup ze
…………… podléhá omezením nebo dávkám podle
nařízení/směrnice/rozhodnutí č …
DA
Udpassage fra
….. undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til
forordning/direktiv/afgørelse nr
DE
Ausgang aus
……………..- gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr
Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.
EE
Ühenduse territooriumilt väljumine on aluseks piirangutele ja maksudele vastavalt
määrusele/direktiivile/otsusele nr….
EL
Η έξοδος από ……………. Υποβάλλεται σε περιοριορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από
τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. …
ES
Salida de…………….. sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la)
Reglamento/Directiva/Decisión no ...
FR
Sortie de ……………….. soumise à des restrictions ou à des impositions par le
règlement ou la directive/décision no ...
IT
Uscita da ………………… soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la)
regolamento/direttiva/decisione n
LV
Izvešana no ……………, piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar
Regulu/Direktīvu/Lēmumu No…,
LT
Išvežimui iš
…………… taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti
Reglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr.…,
HU
A kilépés
területéről a …
rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás
vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik
MK
Излезот од
……… предмет на ограничувања или давачки согласно
Уредба/Директива/Решение Бр. …
MT Ħruġ mill-suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni
Nru…
NL
Bij uitgang uit de
……………… zijn de beperkingen of heffingen van
Verordening/Richtlijn/Besluit nr
van toepassing.
306
PL
Wyprowadzenie z…………….. podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z
rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …
PT
Saída da
……………….. sujeita a restrições ou a imposições pelo(a)
Regulamento/Directiva/Decisão n.º ...
RO
Ieșire din … supusă restricțiilor sau impozitelor prin Regulamentul/Directiva/Decizia
Nr …
SI
Iznos iz ……………….. zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi
uredbe/direktive/odločbe št …
SK
Výstup z………………. podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa
nariadenia/smernice/rozhodnutia č ….
RS
Излаз из…………….. подлеже ограничењима или трошковима на основу
Уредбе/Директиве/ Одлуке бр.………….
FI
…………….. vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o … mukaisia
rajoituksia tai maksuja
SV
Utförsel från ………………… underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med
förordning/direktiv/beslut nr ...
EN
Exit from
………………… subject to restrictions or charges under
Regulation/Directive/Decision No ...
IS
Útflutningur frá
…………………háð takmörkunum eða gjöldum samkvæmt
reglugerð/fyrirmælum/ákvörðun nr. …….
NO
Utførsel fra …………. Utførsel fra …………. underlagt restriksjoner eller avgifter i
henhold til forordning/direktiv/vedtak nr. …
HR
Izlaz
iz
… podliježe ograničenjima ili pristojbama na temelju
Uredbe/Direktive/Odluke br…
TR
Eşyanın
………’dan çıkışı .…. No.lu Tüzük/ Direktif
/ Karar kapsamında
kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir
307
PARTE VI ─ SEMPLIFICAZIONI
VI.1. Introduzione
La parte VI tratta delle semplificazioni del transito.
Il paragrafo VI.2 illustra gli elementi teorici generali e gli elementi
normativi riguardanti le semplificazioni del transito.
Il paragrafo VI.3 descrive le singole semplificazioni del transito.
Il paragrafo VI.4 tratta delle situazioni specifiche.
Il paragrafo VI.5 riguarda le eccezioni.
Il paragrafo VI.6 è riservato alle indicazioni nazionali specifiche.
Il paragrafo VI.7 è riservato alle amministrazioni doganali.
Il paragrafo VI.8 contiene gli allegati.
VI.2. Teoria generale e normativa
Le fonti giuridiche sono le seguenti:
• Articoli 55-111 ter, appendice I, convenzione;
• Articolo 233, paragrafo 4, CDU;
• Articoli 191-200 AD;
• Articoli 313-320 AE;
• Articoli 25-26 ADT.
In generale, le semplificazioni del transito si dividono in due
categorie principali:
1. le semplificazioni connesse all’operatore commerciale;
2. le semplificazioni connesse al modo di trasporto.
Le semplificazioni del transito, tutte subordinate all’affidabilità
dell’operatore economico e soggette ad autorizzazione, sono
finalizzate a stabilire un equilibrio tra controllo doganale e
agevolazione degli scambi. Le diverse semplificazioni del transito
sono illustrate al paragrafo VI.3.
Il presente paragrafo descrive la procedura da seguire per ottenere
un’autorizzazione per una semplificazione del transito. In esso sono
illustrate:
308
• le condizioni generali che un operatore economico deve
soddisfare per ottenere l’autorizzazione all’uso di una
semplificazione (paragrafo VI.2.1);
• la procedura per ottenere un’autorizzazione
(paragrafo VI.2.2);
• il controllo di un’autorizzazione (paragrafo VI.2.3);
• la procedura per l’annullamento, la revoca e la modifica di
un’autorizzazione (paragrafo VI.2.4);
• la procedura per la sospensione di un’autorizzazione
(paragrafo VI.2.5);
• il riesame di un’autorizzazione (paragrafo VI.2.6).
VI.2.1. Tipi di semplificazioni e condizioni di transito
Articolo 6
Dietro presentazione di una richiesta di semplificazione, le autorità
convenzione
doganali possono autorizzare una delle semplificazioni seguenti per
quanto riguarda il vincolo delle merci al regime di transito
Articolo 55,
comune/unionale o la conclusione di detto regime:
appendice I,
convenzione
a) l’uso di una garanzia globale e di una garanzia globale con un
importo ridotto (compreso un esonero dalla garanzia);
Articolo 89,
b) l’uso di sigilli di un modello speciale, quando è richiesto il
paragrafo 5, e
suggellamento per assicurare l’individuazione delle merci vincolate
articolo 233,
paragrafo 4, CDU
al regime di transito comune/unionale;
c) lo status di speditore autorizzato, che consenta al titolare
Articolo 24,
dell’autorizzazione di vincolare le merci al regime di transito
paragrafo 1,
comune/unionale senza presentarle in dogana;
lettera b), e
d) lo status di destinatario autorizzato, che consente al titolare
articoli 25-28 ADT
dell’autorizzazione di ricevere le merci in circolazione in regime di
transito comune/unionale in un luogo autorizzato per concludere il
regime;
e) utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto
cartaceo per le merci trasportate per via aerea (applicabile solo fino
alla data del potenziamento del sistema NCTS);
f) utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo
per le merci trasportate per via marittima (applicabile solo fino alla
data dell’aggiornamento del sistema NCTS);
g) utilizzo di un documento di trasporto elettronico (ETD) come
dichiarazione in dogana per vincolare le merci trasportate per via
aerea al regime di transito comune o unionale e le merci trasportate
per via marittima al regime di transito unionale;
h) utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto
cartaceo per le merci trasportate per ferrovia (applicabile solo fino a
quando non sarà potenziato il sistema NCTS);
309
i) utilizzo di altre procedure semplificate a norma dell’articolo 6 della
convenzione.
1. Per la semplificazione che comporta l’utilizzo di una garanzia
globale dovrebbero essere soddisfatte le condizioni seguenti:
• il richiedente è stabilito nel territorio doganale di una Parte
contraente;
• il richiedente non ha commesso infrazioni gravi o ripetute
della legislazione doganale e fiscale e non ha trascorsi di reati
gravi in relazione all’attività economica svolta;
• il richiedente utilizza regolarmente il regime di transito
comune/unionale o dispone degli standard pratici di
competenza o delle qualifiche professionali direttamente
connesse all’attività svolta.
L’importo di riferimento della garanzia globale può essere ridotto
al 50 %, al 30 % o a 0 (esonero) purché siano soddisfatti i criteri
Articoli 57 e 75,
aggiuntivi seguenti:
appendice I,
convenzione
•
50 % dell’importo di riferimento:
-
il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i
Articolo 95,
paragrafo 1, CDU
principi contabili generalmente accettati applicati nella
Parte contraente in cui è tenuta la contabilità, consente i
Articolo 84 AD
controlli doganali mediante audit e conserva una
documentazione cronologica dei dati che fornisce una
pista di controllo dal momento dell’entrata dei dati nel
fascicolo;
-
il
richiedente
dispone
di
un’organizzazione
amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione
dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci,
e di un sistema di controllo interno che consente di
prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire
e individuare le transazioni illegali o fraudolente;
-
il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare;
-
nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il
richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per
quanto riguarda il pagamento dell’obbligazione
(doganale) riscossa per o in relazione all’importazione o
all’esportazione di merci;
-
il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle
informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti
alla presentazione della domanda, che dispone di
sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri
obblighi e adempiere ai propri impegni dato il tipo e il
310
volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver
registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui
questo può essere coperto;
•
il 30 % dell’importo di riferimento:
-
il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i
principi contabili generalmente accettati applicati nella
Parte contraente in cui è tenuta la contabilità, consente i
controlli doganali mediante audit e conserva una
documentazione cronologica dei dati che fornisce una
pista di controllo dal momento dell’entrata dei dati nel
fascicolo;
-
il
richiedente
dispone
di
un’organizzazione
amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione
dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci,
e di un sistema di controllo interno che consente di
prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire
e individuare le transazioni illegali o fraudolente;
-
il richiedente provvede affinché i dipendenti responsabili
abbiano l’istruzione di informare le autorità doganali
ogniqualvolta incontrano difficoltà nell’ottemperare alle
norme doganali e stabilisce procedure per informare le
autorità doganali di tali difficoltà;
-
il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare;
-
nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il
richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per
quanto riguarda il pagamento dell’obbligazione
(doganale) riscossa per o in relazione all’importazione o
all’esportazione di merci;
-
il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle
informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti
alla presentazione della domanda, che dispone di
sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri
obblighi e adempiere ai propri impegni dato il tipo e il
volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver
registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui
questo può essere coperto;
•
0 % dell’importo di riferimento (esonero dalla garanzia):
- il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i
principi contabili generalmente accettati applicati nella
Parte contraente in cui è tenuta la contabilità, consente i
controlli doganali mediante audit e conserva una
documentazione cronologica dei dati che fornisce una
pista di controllo dal momento dell’entrata dei dati nel
fascicolo;
311
-
il richiedente consente all’autorità doganale l’accesso
fisico ai suoi sistemi contabili e, se del caso, alle sue
scritture commerciali e relative ai trasporti;
-
il richiedente dispone di un sistema logistico che identifica
una merce come merce in libera pratica nella Parte
contraente o come merce di un paese terzo e indica, se del
caso, la sua ubicazione;
-
il
richiedente
dispone
di
un’organizzazione
amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione
dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci,
e di un sistema di controllo interno che consente di
prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire
e individuare le transazioni illegali o fraudolente;
-
ove applicabile, il richiedente dispone di procedure
soddisfacenti che consentono di gestire le licenze e le
autorizzazioni concesse conformemente alle misure di
politica commerciale o connesse agli scambi di prodotti
agricoli;
-
il richiedente dispone di procedure soddisfacenti di
archiviazione delle proprie scritture e informazioni e di
protezione contro la perdita dei dati;
-
il richiedente provvede affinché i dipendenti responsabili
abbiano l’istruzione di informare le autorità doganali
ogniqualvolta incontrano difficoltà nell’ottemperare alle
norme doganali e stabilisce procedure per informare le
autorità doganali di tali difficoltà;
-
il richiedente dispone di misure di sicurezza adeguate al
fine di proteggere il proprio sistema informatico contro
qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la
propria documentazione;
-
il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare;
-
nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il
richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per
quanto riguarda il pagamento dell’obbligazione
(doganale) riscossa per o in relazione all’importazione o
all’esportazione di merci;
-
il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle
informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti
alla presentazione della domanda, che dispone di
sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri
obblighi e adempiere ai propri impegni dato il tipo e il
volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver
registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui
questo può essere coperto.
312
Articolo 57,
2. Per le autorizzazioni seguenti: uso di sigilli di modello speciale,
appendice I,
qualifica di speditore autorizzato e qualifica di destinatario
convenzione
autorizzato dovrebbero essere rispettate le condizioni seguenti:
Articoli 191, 193,
• il richiedente è stabilito nel territorio doganale di una Parte
195, 199 e 200 AD
contraente;
• il richiedente dichiara che intende utilizzare regolarmente il
Articolo 25-28
regime di transito comune/unionale;
ADT
• il richiedente non ha commesso infrazioni gravi o ripetute
della legislazione doganale e fiscale e non ha trascorsi di reati
gravi in relazione all’attività economica svolta;
• il richiedente dimostra un alto livello di controllo sulle sue
operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di
gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle
relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
• il richiedente dispone degli standard pratici di competenza o
delle qualifiche professionali direttamente connesse
all’attività svolta.
3. Per l’autorizzazione relativa all’utilizzo del regime di transito
comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate
per via aerea:
• il richiedente è una compagnia aerea ed è stabilito nel
territorio doganale di una Parte contraente;
• il richiedente utilizza regolarmente il regime di transito
comune/unionale o l’autorità doganale competente sa che è in
grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime;
• il richiedente non ha commesso infrazioni gravi o ripetute alla
legislazione doganale o fiscale.
4. Per l’autorizzazione relativa all’utilizzo del regime di transito
unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via
marittima:
• il richiedente è una società di navigazione ed è stabilito nel
territorio doganale dell’Unione;
• il richiedente utilizza regolarmente il regime di transito
unionale o l’autorità doganale competente sa che è in grado
di adempiere agli obblighi previsti da tale regime;
313
• il richiedente non ha commesso infrazioni gravi o ripetute alla
legislazione doganale o fiscale.
5. Per l’autorizzazione che comporta l’utilizzo di un documento di
trasporto elettronico
(ETD) come dichiarazione di transito per
vincolare le merci al regime di transito comune/unionale:
•
per quanto riguarda il trasporto aereo (applicabile al transito
comune/unionale):
il richiedente opera un numero significativo di voli tra
aeroporti dell’Unione/di paesi di transito comune;
il richiedente dimostra di essere in grado di garantire
che le indicazioni dell’ETD siano disponibili presso
l’ufficio doganale di partenza all’aeroporto di
partenza e presso l’ufficio doganale di destinazione
all’aeroporto di destinazione e che tali indicazioni
siano le stesse presso l’ufficio doganale di partenza e
l’ufficio doganale di destinazione;
il richiedente è stabilito nel territorio di una Parte
contraente;
il richiedente dichiara che intende utilizzare
regolarmente il regime di transito unionale/comune;
il richiedente non ha commesso violazioni gravi o
ripetute della legislazione doganale e fiscale e non ha
trascorsi di reati gravi in relazione all’attività
economica svolta;
il richiedente dimostra un alto livello di controllo sulle
sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un
sistema di gestione delle scritture commerciali e, se
del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta
adeguati controlli doganali;
il richiedente può dimostrare di disporre di standard
pratici di competenza o di qualifiche professionali
direttamente connesse all’attività svolta.
•
per quanto riguarda il trasporto marittimo (applicabile solo al
transito unionale):
il richiedente opera un numero significativo di viaggi
tra porti dell’UE;
il richiedente dimostra di essere in grado di garantire
che le indicazioni dell’ETD siano disponibili presso
l’ufficio doganale di partenza al porto di partenza e
presso l’ufficio doganale di destinazione al porto di
destinazione e che tali indicazioni siano le stesse
314
Articoli 111 bis-
presso l’ufficio doganale di partenza e l’ufficio
111 ter,
doganale di destinazione;
appendice I,
il richiedente è stabilito nel territorio dell’Unione;
convenzione
il richiedente dichiara che intende utilizzare
regolarmente il regime di transito unionale;
il richiedente non ha commesso violazioni gravi o
Articolo 233,
ripetute della legislazione doganale e fiscale e non ha
paragrafo 4, CDU
trascorsi di reati gravi in relazione all’attività
economica svolta;
il richiedente dimostra un alto livello di controllo sulle
Articoli 191, 199 e
sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un
200 AD
sistema di gestione delle scritture commerciali e, se
del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta
adeguati controlli doganali;
il richiedente può dimostrare di disporre di standard
pratici di competenza o di qualifiche professionali
direttamente connesse all’attività svolta.
6. Per l’autorizzazione relativa all’utilizzo del regime di transito
comune basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per
ferrovia:
• il richiedente è un’impresa ferroviaria;
• il richiedente è stabilito nel territorio doganale di una Parte
contraente;
• il richiedente utilizza regolarmente il regime di transito
comune/unionale o l’autorità doganale competente sa che è in
grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime;
• il richiedente non ha commesso infrazioni gravi o ripetute alla
legislazione doganale o fiscale.
Tutte le autorizzazioni saranno concesse solo a condizione che
l’autorità doganale ritenga di essere in grado di vigilare sul regime di
transito comune/unionale e di effettuare controlli senza uno sforzo
amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona
interessata.
315
VI.2.2. Procedura di autorizzazione
Articolo 61,
Tutte le semplificazioni sono soggette ad autorizzazione. Le
appendice I,
domande devono essere presentate per via elettronica o per iscritto,
convenzione
autenticate e datate (33). Il richiedente deve fornire alle autorità
competenti tutti gli elementi necessari alla concessione
Articolo 22,
paragrafo 1, CDU
dell’autorizzazione.
Articoli 192 e 194
Il luogo della presentazione della domanda dipende dal tipo di
AD
semplificazione. In genere la domanda è presentata alle autorità
doganali competenti per il luogo in cui è tenuta o è accessibile la
contabilità principale del richiedente a fini doganali e in cui dovrà
essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto
dell’autorizzazione. Tuttavia in casi specifici il luogo di
presentazione della domanda è diverso. Nel caso dello speditore
autorizzato la domanda è presentata alle autorità competenti del paese
in cui l’operazione di transito comune/unionale si prevede avrà inizio,
mentre nel caso del destinatario autorizzato la domanda è presentata
alle autorità competenti del paese in cui l’operazione di transito
comune/unionale si prevede avrà termine. Per quanto concerne
l’autorizzazione relativa all’uso dei sigilli di modello speciale, il
richiedente può scegliere le autorità doganali competenti. Se il
richiedente è uno speditore autorizzato, può presentare la domanda
per l’uso dei sigilli di modello speciale alle autorità doganali
competenti per il rilascio dell’autorizzazione per lo speditore
autorizzato o in base alle norme generali summenzionate.
Le procedure relative all’accettazione delle autorizzazioni e al loro
rifiuto devono essere condotte in conformità delle disposizioni
generali della legislazione nazionale delle Parti contraenti.
OPERATORI COMMERCIALI
Per ottenere un’autorizzazione:
1. Presentare per via elettronica o per iscritto una domanda autenticata e datata che
specifichi la semplificazione richiesta.
2. Includere tutti gli elementi necessari, quali:
−
dati del richiedente;
−
luogo di stabilimento;
(33) All’interno dell’Unione, il sistema di gestione delle decisioni doganali (CDMS) dell’Unione è applicabile
alle domande e alle autorizzazioni.
316
−
tutte le informazioni che consentono alle autorità competenti di decidere se le
condizioni sono soddisfatte.
3. Illustrare l’impostazione delle scritture relative alle attività commerciali.
Nota: il richiedente sarà responsabile dell’esattezza delle informazioni fornite e
dell’autenticità dei documenti presentati.
Prima di rilasciare l’autorizzazione, le autorità competenti devono
verificare la conformità alle condizioni.
Le condizioni principali per tutte le semplificazioni del transito sono
costituite dai criteri AEO di cui all’articolo 39, lettere a), b) e d),
CDU, tranne per le semplificazioni seguenti:
-
utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su
supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea;
-
l’utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto
cartaceo per le merci trasportate per via marittima;
Articolo 64,
-
l’utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su
appendice I,
supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia.
convenzione
In questi casi, si applicano solo i criteri AEO di cui all’articolo 39,
Articolo 22,
paragrafi 4 e 5, e
lettera a), CDU.
articolo 39 CDU
Per la verifica di questi criteri si raccomanda vivamente di consultare
il documento «Operatori economici autorizzati — Orientamenti».
Articolo 14 AD
Il documento descrive in dettaglio le modalità di verifica dei criteri e
dei sottocriteri specifici da parte delle autorità doganali competenti,
tenendo conto delle dimensioni e del tipo di richiedente (per esempio
società multinazionali e grandi imprese, piccole e medie imprese,
imprese di trasporto, operatori di corriere espresso,
speditori/destinatari).
Durante la verifica delle condizioni è inoltre possibile tenere conto di
eventuali informazioni supplementari di altre autorità o agenzie
pubbliche.
L’autorizzazione deve contenere tutte le informazioni necessarie alla
corretta applicazione della semplificazione in questione da parte
dell’operatore economico e alla vigilanza da parte delle autorità
competenti.
Di solito l’autorizzazione rimane valida senza limitazioni di tempo.
317
Articolo 62,
L’autorizzazione prende effetto dalla data in cui il richiedente la
appendice I,
riceve, o si ritiene l’abbia ricevuta, ed è applicabile da parte delle
convenzione
autorità doganali a decorrere da tale data. La data è diversa solo in
casi eccezionali:
• se il richiedente ha chiesto una diversa data di decorrenza
degli effetti;
Articolo 58,
• se un’autorizzazione precedente è stata emanata con una
appendice I,
convenzione
limitazione di tempo e l’unico scopo dell’autorizzazione
attuale è prorogarne la validità, nel qual caso l’autorizzazione
Articolo 23,
prende effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di
paragrafo 5, CDU
scadenza del periodo di validità dell’autorizzazione
precedente;
• se l’effetto dell’autorizzazione è subordinato all’espletamento
di determinate formalità da parte del richiedente, nel qual caso
l’autorizzazione prende effetto a decorrere dalla data in cui il
richiedente riceve la comunicazione dell’autorità doganale
competente attestante che le formalità sono state espletate in
modo soddisfacente.
Il titolare dell’autorizzazione deve informare le autorità doganali in
merito a eventuali fattori emersi dopo la concessione
dell’autorizzazione e potenzialmente in grado di incidere sul
mantenimento o sul contenuto di quest’ultima.
La decisione di rifiuto della domanda deve essere motivata e
comunicata al richiedente conformemente ai termini e alle
disposizioni vigenti nella Parte contraente interessata.
La autorità doganali devono controllare le condizioni che il titolare
dell’autorizzazione deve soddisfare e il rispetto degli obblighi
derivanti da tale autorizzazione.
DOGANA
L’ufficio doganale competente:
-
fornisce al richiedente un’autorizzazione autenticata e datata (insieme a una o più
copie se l’autorizzazione è stata rilasciata per iscritto);
-
conserva le domande e tutti i documenti giustificativi ad esse relativi;
-
conserva una copia dell’autorizzazione.
In alcuni casi, una domanda sarà respinta o un’autorizzazione annullata, revocata,
modificata o sospesa. In questi casi, la domanda e la decisione che respinge la domanda o
318
annulla, revoca, modifica o sospende l’autorizzazione, e tutti i documenti giustificativi
allegati, devono essere conservati per almeno tre anni. Il termine decorre dalla fine
dell’anno civile in cui la domanda è stata rifiutata o l’autorizzazione è stata annullata,
revocata, modificata o sospesa.
OPERATORI COMMERCIALI
Se l’autorizzazione è stata rilasciata, il relativo numero di riferimento è indicato sulla
dichiarazione di transito ogniqualvolta l’ufficio doganale di partenza lo richieda nel caso
delle semplificazioni seguenti:
-
utilizzo di sigilli di modello speciale;
-
l’utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le
merci trasportate per via aerea
-
l’utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci
trasportate per via marittima
-
utilizzo di un documento di trasporto elettronico (ETD) come dichiarazione in dogana
per vincolare le merci al regime di transito comune/unionale.
Questa informazione deve essere fornita, a meno che non sia possibile ricavarla da altri
dati, quali il numero EORI del titolare dell’autorizzazione o il sistema di gestione delle
decisioni doganali (Customs Decision Management System - CDMS).
VI.2.3. Controllo di un’autorizzazione
Articolo 58,
Ciascuna autorizzazione concessa deve essere controllata
appendice I,
regolarmente e costantemente dalle autorità doganali competenti.
convenzione
L’obiettivo è rilevare, in una fase iniziale, qualsiasi indicazione di non
Articolo 23,
paragrafo 5, CDU conformità agli obblighi derivanti dall’autorizzazione.
Se il titolare dell’autorizzazione risulta stabilito da meno di tre anni,
le autorità doganali devono provvedere a un attento controllo nel corso
del primo anno dopo che l’autorizzazione è stata concessa.
Ai fini del controllo, l’autorità doganale competente può elaborare un
piano di monitoraggio che delinei le singole attività di controllo, ivi
comprese la loro frequenza e le tempistiche (per esempio la verifica
della conformità a criteri e norme, anche in merito alle attività
quotidiane dell’operatore, visite in loco, verifica di diverse banche
dati, relazioni presentate dagli operatori).
319
Il piano di monitoraggio dovrebbe basarsi sull’analisi dei rischi svolta
nel corso delle varie fasi
(verifica prima della concessione
dell’autorizzazione, gestione dell’autorizzazione concessa ecc.),
considerando in particolare:
- il tipo di autorizzazione;
- la stabilità dell’operatore economico;
- le dimensioni dell’impresa e il numero di siti;
- la cooperazione con l’operatore economico;
- le informazioni ricevute dall’operatore economico in merito a
eventuali discrepanze riscontrate o a qualsiasi modifica che possa
influenzare le condizioni dell’autorizzazione;
- se l’operatore economico disponga o no della qualifica di AEO.
Si raccomanda di effettuare visite in loco presso gli operatori almeno
una volta all’anno.
L’elaborazione del piano di monitoraggio e tutte le visite presso i
locali dell’operatore devono essere coordinate dalle autorità doganali
(tenendo conto di qualsiasi altra attività di audit/controllo prevista per
l’operatore, ad esempio audit e controllo AEO) al fine di evitare
qualsiasi duplicazione di esami.
VI.2.4. Annullamento, revoca e modifica di un’autorizzazione
Articolo 65,
Le autorità doganali annulleranno un’autorizzazione se è stata
paragrafi 2 e 3,
concessa sulla base di informazioni inesatte o incomplete e se il
appendice I,
titolare sapeva o avrebbe dovuto sapere che tali informazioni erano
convenzione
inesatte o incomplete (ad es. numero inesatto delle operazioni di
Articoli 27 e 28
transito che giustificano il ricorso a una semplificazione, ubicazione
CDU
non corretta delle merci).
L’autorizzazione sarà revocata o modificata su richiesta del titolare.
Allo stesso modo, l’autorizzazione può essere revocata o modificata
dalle autorità competenti se queste stabiliscono, per proprio conto o
sulla base di informazioni ricevute, che tale autorizzazione non
soddisfa più le condizioni richieste, ad esempio:
• una o più condizioni necessarie per il rilascio dell’autorizzazione
non sussistono più;
• un fattore emerso dopo il rilascio dell’autorizzazione ne
influenza il contenuto o il mantenimento;
320
• il titolare non soddisfa più un obbligo cui è tenuto ai sensi
dell’autorizzazione.
Articolo 65,
Le autorità competenti devono informare il titolare in merito
paragrafi 4, 5 e 6,
all’annullamento, alla revoca o alla modifica dell’autorizzazione
appendice I,
conformemente ai termini e alle disposizioni vigenti nella Parte
convenzione
contraente.
Articoli 27 e 28
L’annullamento di un’autorizzazione prende effetto a decorrere dalla
CDU
data in cui ha preso effetto l’autorizzazione iniziale.
La revoca o la modifica di un’autorizzazione prende effetto a
decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia
ricevuta. Tuttavia, in casi eccezionali in cui gli interessi legittimi del
titolare dell’autorizzazione lo richiedano, le autorità doganali
possono rinviare la data di decorrenza degli effetti della revoca o
modifica conformemente ai termini in vigore nelle Parti contraenti.
La data in cui la decisione prende effetto deve essere indicata nella
decisione relativa alla revoca o alla modifica dell’autorizzazione.
Nei casi in cui l’autorizzazione è valida in altri paesi, tali paesi
devono essere immediatamente informati dalle autorità doganali
competenti in merito all’annullamento, alla revoca o alla modifica
dell’autorizzazione nella modalità specificata per ciascun tipo di
semplificazione.
VI.2.5. Sospensione di un’autorizzazione
Articoli 67-69,
La sospensione dell’autorizzazione significa che l’autorizzazione
appendice I,
concessa non è valida per un determinato periodo.
convenzione
L’autorizzazione può anche essere sospesa, invece che annullata,
revocata o modificata, nei casi seguenti:
Articoli 16-18 AD
• esistono motivi sufficienti per annullare, revocare o
modificare l’autorizzazione, ma le autorità competenti non
dispongono ancora di tutti gli elementi necessari per decidere
in merito all’annullamento, alla revoca o alla modifica;
• il titolare dell’autorizzazione non soddisfa più una o più
condizioni o non garantisce il rispetto dei propri obblighi, ma
le autorità doganali gli consentono di adottare provvedimenti
adeguati a migliorare la situazione;
• il titolare dell’autorizzazione chiede tale sospensione perché
si trova temporaneamente nell’incapacità di soddisfare le
condizioni previste per l’autorizzazione o di rispettare gli
obblighi imposti a norma di tale autorizzazione.
321
Quando il titolare ha migliorato la situazione, informa le autorità
doganali:
i)
dei provvedimenti che si impegna ad adottare per garantire
l’adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi;
e
ii)
del periodo di tempo necessario per adottare detti
provvedimenti.
Le autorità doganali devono fissare il periodo di sospensione. In
genere esso dovrebbe corrispondere al periodo di tempo di cui tali
autorità necessitano per stabilire se le condizioni per l’annullamento,
la revoca o la modifica sono soddisfatte.
Il periodo di sospensione può essere ulteriormente prorogato su
richiesta del titolare dell’autorizzazione. Le autorità doganali
possono ulteriormente prorogare detto periodo qualora necessitino di
tempo supplementare per verificare i provvedimenti adottati dal
titolare per soddisfare le condizioni o rispettare gli obblighi; tale
proroga non deve tuttavia superare i 30 giorni.
La proroga del periodo di sospensione è necessaria anche quando, in
seguito alla sospensione, le autorità doganali intendono annullare,
revocare o modificare l’autorizzazione. In questo caso il periodo è
prorogato fino a quando la decisione di annullamento, revoca o
modifica prende effetto.
La sospensione cessa allo scadere del periodo di sospensione a meno
che, prima della scadenza di tale termine, si verifichi uno dei casi
seguenti:
• la sospensione è revocata perché non vi sono motivi per
annullare, revocare o modificare l’autorizzazione, nel qual
caso la sospensione cessa alla data della revoca;
7
• la sospensione è revocata perché il titolare
dell’autorizzazione ha adottato, con soddisfazione
dell’autorità
doganale
competente
a
concedere
l’autorizzazione, i provvedimenti necessari per soddisfare le
condizioni stabilite per l’autorizzazione o per conformarsi
agli obblighi imposti a norma di tale autorizzazione. In questo
caso la sospensione cessa alla data della revoca;
• l’autorizzazione sospesa è annullata, revocata o modificata,
nel qual caso la sospensione cessa alla data
dell’annullamento, della revoca o della modifica.
322
Le autorità doganali comunicano al titolare dell’autorizzazione la
fine del periodo di sospensione.
Nei casi in cui l’autorizzazione è valida in altri paesi, tali paesi
devono essere immediatamente informati dalle autorità doganali
competenti in merito alla sospensione e alla fine della sospensione
dell’autorizzazione nella modalità specificata per ciascun tipo di
semplificazione.
VI.2.6. Riesame di un’autorizzazione
Articolo 66,
Le autorità doganali competenti a concedere l’autorizzazione sono
appendice I,
obbligate a riesaminarla ogni tanto in uno dei casi seguenti:
convenzione
• in caso di modifiche della normativa che incidono
Articolo 15 AD
sull’autorizzazione;
• se necessario, a seguito del controllo effettuato;
• a seguito delle informazioni fornite dal titolare
dell’autorizzazione o da altre autorità.
In funzione dei motivi, potrà avere luogo un riesame totale o parziale
delle condizioni concrete.
L’esito del riesame è comunicato al titolare dell’autorizzazione.
Per maggiori informazioni sul riesame delle autorizzazioni si
raccomanda vivamente di consultare il documento
«Operatori
economici autorizzati — Orientamenti».
Gli esiti possibili del riesame possono essere i seguenti:
-
mantenimento dell’autorizzazione concessa, senza modifiche;
-
modifica dell’autorizzazione;
-
revoca dell’autorizzazione;
-
sospensione dell’autorizzazione.
VI.3. Descrizione delle semplificazioni
Il presente paragrafo descrive le seguenti semplificazioni:
• la garanzia globale e l’esonero dalla garanzia (paragrafo VI.3.1);
• l’utilizzo di sigilli di modello speciale (paragrafo VI.3.2);
• lo speditore autorizzato (paragrafo VI.3.3);
• il destinatario autorizzato (paragrafo VI.3.4);
323
• l’utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su
supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia (paragrafo
VI.3.5);
• l’utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su
supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea
(paragrafo VI.3.6);
• l’utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto
cartaceo per le merci trasportate per via marittima
(paragrafo VI.3.7);
• procedure semplificate basate sull’articolo 6 della convenzione/
articolo 97, paragrafo 2, del CDC (paragrafo VI.3.8);
• l’utilizzo di un documento di trasporto elettronico (ETD) come
dichiarazione di transito per vincolare le merci trasportate per via
aerea al regime di transito comune/unionale (paragrafo VI.3.9);
• l’utilizzo di un documento di trasporto elettronico (ETD) come
dichiarazione di transito per vincolare le merci trasportate per
via marittima al regime di transito unionale (paragrafo VI.3.10).
Validità geografica delle semplificazioni del transito
TUTTI I PAESI:
-
garanzia globale*
-
garanzia globale ridotta*
-
esonero dalla garanzia*
-
l’utilizzo del regime di transito comune/unionale
basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per
ferrovia
* ad eccezione dei paesi esclusi dal fideiussore. La validità in
Andorra e/o a San Marino è ammessa solo per il transito unionale.
TUTTI I PAESI a
-
utilizzo di sigilli di modello speciale
condizione
che
-
speditore autorizzato
l’operazione di transito
abbia inizio nel paese in
cui è stata concessa
l’autorizzazione:
PAESE in cui è stata
-
destinatario autorizzato
concessa l’autorizzazione:
PAESE/PAESI
-
l’utilizzo del regime di transito comune/unionale
interessato/i:
basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per
via aerea
324
- l’utilizzo del regime di transito unionale basato su
supporto cartaceo per le merci trasportate per via
marittima
- l’utilizzo di un documento di trasporto elettronico
(ETD) come dichiarazione di transito
- l’utilizzo delle altre procedure semplificate a norma
dell’articolo 6 della convenzione
VI.3.1. Garanzia globale e esonero dalla garanzia
Ove richiesto, per poter vincolare le merci al regime di transito, il
titolare del regime deve fornire una garanzia.
Articoli 74-80,
La garanzia standard per il transito è una garanzia isolata che copre
appendice I,
un’unica operazione di transito.
convenzione
Tuttavia un operatore economico può essere autorizzato, alle
Articolo 89,
condizioni specificate al paragrafo 2.1, ad utilizzare una garanzia
paragrafo 5, e
globale o un esonero dalla garanzia in cui rientrano diverse
articolo 95, CDU
Articolo 84 AD
operazioni di transito. Per ulteriori dettagli sulla garanzia globale e
sull’esonero dalla garanzia cfr. parte III.
La procedura di autorizzazione deve essere conforme a quanto
riportato al paragrafo VI.2.2.
Per la revoca o la modifica dell’autorizzazione cfr. paragrafo VI.2.4.
IV.3.2. Utilizzo di sigilli di modello speciale
Articoli 81-83,
Le autorità competenti possono autorizzare i titolari del regime a
appendice I,
utilizzare sigilli di modello speciale sui loro mezzi di trasporto,
convenzione
container o imballaggi.
Articoli 317-318
L’autorità doganale deve inoltre accettare, nel contesto
AE
dell’autorizzazione, i sigilli di modello speciale approvati dalle
autorità doganali di un altro paese a meno che non disponga di
informazioni indicanti che il particolare sigillo non è adatto ai fini
doganali.
I sigilli di modello speciale devono essere conformi alle
caratteristiche dei sigilli descritte al paragrafo IV.2.3.8.4.
I sigilli certificati da un organismo competente in conformità della
norma internazionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di
325
merci — Sigilli meccanici» saranno considerati conformi a tali
requisiti.
Per i trasporti effettuati in container devono essere utilizzati, nella
misura del possibile, sigilli con caratteristiche di alta sicurezza.
I sigilli di modello speciale devono recare una delle indicazioni
seguenti:
• il nome del titolare dell’autorizzazione;
• un’abbreviazione o un codice corrispondente sulla base dei
quali l’autorità doganale del paese di partenza è in grado di
identificare la persona.
La procedura di autorizzazione deve avvenire conformemente a
quanto riportato al paragrafo VI.2.2.
Per la revoca o la modifica dell’autorizzazione cfr. paragrafo VI.2.4.
DOGANA
L’autorità doganale deve effettuare le operazioni seguenti:
- notifica alla Commissione e alle autorità doganali delle altre Parti contraenti i sigilli di
modello speciale in uso e i sigilli di modello speciale che essa ha deciso di non
approvare per motivi di irregolarità o carenze tecniche;
- riesamina i sigilli di modello speciale da essa approvati e in uso, se viene informata che
un’altra autorità ha deciso di non approvare un determinato sigillo di modello speciale;
- conduce una consultazione reciproca al fine di giungere a una valutazione comune;
- effettua un monitoraggio dell’utilizzo dei sigilli di modello speciale da parte delle
persone autorizzate.
Se necessario, gli Stati membri e le altre Parti contraenti possono di comune accordo
stabilire un sistema di numerazione comune e decidere di utilizzare caratteristiche di
sicurezza e tecnologie comuni.
OPERATORI COMMERCIALI
Il titolare del regime (per lo più lo speditore autorizzato) deve indicare il numero e i singoli
identificatori dei sigilli di modello speciale nella dichiarazione di transito e apporre i sigilli
al più tardi al momento dello svincolo delle merci per il regime di transito
comune/unionale.
326
VI.3.3. Speditore autorizzato
Il presente paragrafo è così suddiviso:
• introduzione (paragrafo VI.3.3.1);
• autorizzazione (paragrafo VI.3.3.2);
• regimi (paragrafo VI.3.3.3).
VI.3.3.1. Introduzione
Articoli 84 e 86,
Lo speditore autorizzato è una persona autorizzata dalle autorità
appendice I,
competenti ad effettuare operazioni di transito senza presentare le
convenzione
merci all’ufficio doganale di partenza. Tale persona è il titolare del
Articolo 314 AE
regime. Le merci devono essere sotto il suo controllo nei suoi locali
specificati nell’autorizzazione nel momento in cui effettua la
dichiarazione.
Lo speditore autorizzato può presentare una dichiarazione di transito
nel sistema NCTS ed inserire nel sistema le informazioni seguenti:
• il numero e i singoli identificatori dei sigilli (se sono stati apposti
sigilli);
• il termine entro il quale le merci devono essere presentate
all’ufficio doganale di destinazione;
• l’itinerario vincolante, se richiesto.
Lo speditore autorizzato appone i sigilli di modello speciale e
pertanto ha bisogno di un’autorizzazione separata
(cfr.
paragrafo 3.2).
VI.3.3.2. Autorizzazione
Articolo 84,
La procedura di autorizzazione deve avvenire conformemente a
appendice I,
quanto riportato al paragrafo VI.2.2.
convenzione
Per ottenere la qualifica di speditore autorizzato, un operatore
Articolo 193 AD
economico deve soddisfare le condizioni (cfr. VI.2.1) e deve inoltre:
• essere titolare di un’autorizzazione per l’utilizzo di una
garanzia globale o di una garanzia globale con un importo
ridotto (compreso un esonero dalla garanzia) (cfr. parte III,
paragrafo 4);
• utilizzare un procedimento informatico per comunicare con
le autorità doganali.
327
Articolo 85,
Per consentire all’autorità competente di effettuare una valutazione
appendice I,
iniziale, la domanda deve indicare per quanto possibile:
convenzione
Allegato A AD
• una stima sulla frequenza mensile con cui il richiedente invierà
merci nell’ambito del regime di transito comune/unionale;
• l’ubicazione delle merci;
• il luogo di tenuta delle scritture.
L’autorità competente può chiedere al richiedente di fornire tutti gli
ulteriori dettagli o documenti giustificativi necessari al trattamento
della domanda.
La gestione amministrativa del titolare dell’autorizzazione deve
essere organizzata in modo che sia agevole stabilire un nesso tra le
informazioni relative alle merci fornite nella dichiarazione di transito
e le informazioni fornite nei bollettini di spedizione, nelle fatture ecc.
Di particolare importanza sono le informazioni riguardanti il numero
e il tipo dei colli nonché il tipo e il volume delle merci e la loro
posizione doganale.
Per l’annullamento, la revoca o la modifica dell’autorizzazione cfr.
paragrafo VI.2.4.
DOGANA
L’autorizzazione deve indicare chiaramente:
1. l’ufficio o gli uffici doganali di partenza che saranno responsabili delle prossime
operazioni di transito comune;
2. il limite di tempo (in minuti) a disposizione dell’ufficio doganale di partenza dopo la
presentazione della dichiarazione di transito entro il quale dette autorità possono
procedere agli eventuali controlli necessari prima dello svincolo e della partenza delle
merci;
3. nel caso della procedura di continuità operativa, le modalità per la comunicazione
all’ufficio doganale di partenza da parte dello speditore autorizzato delle operazioni di
transito da effettuare al fine di consentire eventuali controlli prima della partenza delle
merci;
3. le categorie o i movimenti di merci esclusi dall’autorizzazione (se del caso);
4. le misure operative e di controllo cui si deve conformare lo speditore autorizzato;
5. se del caso, eventuali condizioni specifiche relative agli accordi sui transiti che
avvengono al di fuori delle normali ore lavorative del o degli uffici doganali di
partenza.
328
VI.3.3.3. Regimi
VI.3.3.3.1. Regime di transito normale — obblighi dello speditore autorizzato
Articolo 86,
Lo speditore autorizzato non può avviare l’operazione di transito
appendice I,
comune/unionale fino alla scadenza del termine specificato
convenzione
nell’autorizzazione (cfr. VI.3.3.2). Lo speditore autorizzato segue la
stessa procedura descritta al paragrafo IV.1.3 tranne per il fatto che
Articolo 314 AE
non è tenuto a presentare le merci all’ufficio doganale di partenza.
Nel caso di un controllo lo speditore autorizzato deve assicurare che
le merci siano a disposizione delle autorità doganali.
Ove si applichi tale semplificazione, lo speditore autorizzato deve
adempiere a tutti gli obblighi e alle condizioni convenuti
nell’autorizzazione.
Dopo lo svincolo delle merci per il regime di transito
comune/unionale, lo speditore autorizzato stampa il DAT e, se del
caso, l’EdA e li consegna al vettore.
L’autorità doganale può autorizzare lo speditore autorizzato a
Punto 20.1,
utilizzare la distinta di carico invece dell’EdA come parte descrittiva
capo III, parte I,
del DAT, a condizione che tutti i dati siano disponibili nell’NCTS.
dell’allegato 72-04
AE CDU
L’uso della distinta di carico è descritto nella parte V, paragrafo
Punto 20, capo III,
V.3.3.1.2.
allegato II,
appendice I,
convenzione
Nella casella 31 del DAT si deve indicare che l’EdA è sostituito dalla
distinta di carico, i suoi riferimenti e il numero totale di pagine della
distinta di carico. A questo scopo si può usare un timbro, il cui
modello è mostrato qui sotto, o una sua replica elettronica.
Tutti i messaggi tra lo speditore autorizzato e l’ufficio doganale di
partenza sono scambiati utilizzando procedimenti informatici.
Di norma, l’orario in cui lo speditore autorizzato può avviare un
regime di transito comune/unionale deve coincidere con il normale
orario di apertura dell’ufficio doganale di partenza.
329
Tuttavia, in considerazione delle specifiche attività di taluni operatori
economici, le
autorità
competenti possono prevedere
nell’autorizzazione che un regime di transito comune/unionale possa
essere avviato al di fuori dell’orario di apertura dell’ufficio di
pertinenza.
L’autorizzazione stabilisce le misure di identificazione da adottare e
se queste devono essere applicate dallo speditore autorizzato o
dall’ufficio doganale di partenza.
Se lo speditore autorizzato deve sigillare i mezzi di trasporto o i colli,
utilizza i sigilli di modello speciale sulla base dell’autorizzazione
concessagli.
I sigilli di modello speciale devono essere conformi alle
caratteristiche dei sigilli descritte ai paragrafi IV.2.3.8.2 e IV.2.3.2.
Le autorità doganali possono non esigere l’utilizzo di sigilli qualora
lo speditore autorizzato:
- fornisca una descrizione delle merci sufficientemente precisa
da consentirne una facile identificazione e
- ne indichi la quantità e la natura ed eventuali caratteristiche
specifiche, come il numero di serie.
L’autorizzazione deve definire le circostanze in cui devono essere
utilizzati i sigilli o altre misure di identificazione.
VI.3.3.3.2. Procedura di continuità operativa — obblighi dello speditore autorizzato
Allegato II,
In caso di indisponibilità del sistema NCTS o del sistema elettronico
appendice I,
dello speditore autorizzato, questi deve prendere contatto con le
convenzione
autorità competenti e chiedere l’approvazione per l’utilizzo della
Allegato 72-04 AE procedura di continuità operativa.
Una volta ottenuta l’approvazione, lo speditore autorizzato può
utilizzare come dichiarazione di transito il DAU, il DAU stampato o
il DAT.
La dichiarazione di transito deve essere completata inserendo:
• nella casella 44 l’itinerario vincolante, se del caso;
• nella casella D il termine per la consegna delle merci
all’ufficio doganale di destinazione e (se del caso)
informazioni sui sigilli apposti;
• la dicitura «Speditore autorizzato - 99206»;
330
• la data di spedizione delle merci;
• il codice «A3»;
• il numero della dichiarazione di transito (in conformità delle
norme convenute con l’ufficio doganale di partenza o
stabilite nell’autorizzazione).
Il DAU o il DAT possono essere presentati secondo una delle
modalità seguenti:
• preventivamente timbrati con il timbro dell’ufficio doganale
di partenza e firmati da un funzionario di tale ufficio nella
casella C. I DAU o i DAT preautenticati vengono numerati in
anticipo con numerazione consecutiva e devono essere
registrati dall’ufficio doganale. Devono essere preautenticati
anche tutti i formulari DAU BIS, le distinte di carico o gli
elenchi degli articoli che accompagnano i DAU o i DAT
preautenticati;
• timbrato dallo speditore autorizzato con un timbro speciale
ammesso dall’autorità competente e conforme al modello che
figura
nell’appendice
III,
allegato
B9,
della
convenzione/allegato 72-04 dell’AE. L’impronta del timbro
può essere prestampata sui formulari quando la stampa è
affidata ad una tipografia autorizzata a tal fine.
Lo speditore autorizzato è tenuto a completare tale casella
indicandovi la data della spedizione delle merci e ad attribuire
alla dichiarazione di transito un numero conformemente alle
norme previste a tal fine nell’autorizzazione.
Il timbro è apposto sugli esemplari 1, 4 e 5 del DAU o su due copie
del DAT e su tutti gli esemplari del formulario DAU BIS, delle
distinte di carico o degli elenchi degli articoli.
Il numero del DAU o del DAT è riportato nella casella 3 del timbro
speciale. Esso può essere preimpresso contemporaneamente al timbro
e nell’impronta dello stesso. Nell’autorizzazione viene stabilito che
la numerazione deve formare parte di una serie ininterrotta.
Il timbro può essere prestampato sui DAU o sui DAT. Gli operatori
commerciali che intendono utilizzare il timbro prestampato devono
rivolgersi ad una tipografia approvata dalle autorità doganali del
paese in cui lo speditore autorizzato è stabilito.
Le autorità doganali possono autorizzare lo speditore autorizzato a
compilare i DAU o i DAT utilizzando procedimenti informatici. In
tal caso l’impronta del timbro speciale stampato dal computer può
differire leggermente.
331
Nota: le autorità doganali italiane utilizzano un timbro speciale.
L’impronta di tale timbro è riprodotta nell’allegato VI.8.1.
Lo speditore autorizzato deve adottare tutte le misure necessarie a
garantire la custodia del timbro speciale o dei DAU o DAT
preautenticati o prestampati, al fine di evitarne l’utilizzo abusivo, la
perdita o il furto, ed è tenuto a presentarli alle autorità doganali su
richiesta delle stesse.
Le autorità doganali possono effettuare un controllo a posteriori per
verificare se lo speditore autorizzato ha adottato tutte le misure
necessarie a garantire la custodia del timbro speciale e dei formulari
muniti delle impronte del timbro dell’ufficio doganale di partenza o
del timbro speciale.
Se i DAU o i DAT muniti dell’impronta del timbro speciale sono
compilati utilizzando procedimenti informatici, l’autorità
competente può autorizzare lo speditore autorizzato a non firmarli.
Lo speditore autorizzato che ha ottenuto tale autorizzazione deve
apporre nella casella 50 del DAU o del DAT la dicitura «Dispensa
dalla firma — 99207».
Questa dispensa può essere concessa a condizione che lo speditore
autorizzato abbia previamente presentato alle autorità doganali un
impegno scritto con il quale riconosce di essere il titolare del regime
per tutte le operazioni di transito effettuate sotto la copertura di DAU
o DAT recanti l’impronta del timbro speciale.
Qualora si decida di ricorrere alla procedura di continuità operativa,
è importante accertarsi che le dichiarazioni inserite nell’NCTS, ma
non ulteriormente elaborate a causa di un guasto del sistema, siano
annullate.
VI.3.3.3.2.1. Misure di identificazione
Cfr.: VI.3.3.3.1.
Laddove i sigilli non siano richiesti, lo speditore autorizzato deve
apporre la dicitura «Dispensa - 99201» nella casella D del DAU o
del DAT sotto la voce «sigilli apposti».
VI.3.3.3.2.2. Partenza delle merci
Lo speditore autorizzato deve compilare il DAU o il DAT
332
ed è tenuto a informare le autorità doganali, mediante fax, posta
elettronica o in altri modi convenuti nell’autorizzazione, di tutte le
operazioni di transito che verranno effettuate, in modo che le autorità
competenti possano, se necessario, effettuare controlli prima dello
svincolo delle merci.
Le informazioni trasmesse alle autorità doganali devono includere:
• dettagli relativi alla dichiarazione di transito;
• data e ora della spedizione delle merci ed eventualmente dettagli
relativi ai sigilli da apporre;
• la denominazione commerciale abituale delle merci;
• i numeri dei documenti allegati, ove opportuno.
Di norma, l’orario in cui lo speditore può avviare un regime di
transito comune/unionale deve coincidere con il normale orario di
apertura dell’ufficio doganale locale.
Tuttavia, in considerazione delle specifiche attività di taluni operatori
economici, le
autorità
competenti possono prevedere
nell’autorizzazione che un regime di transito comune/unionale possa
essere avviato al di fuori dell’orario di apertura dell’ufficio di
pertinenza.
Inoltre le autorità doganali possono autorizzare lo speditore
autorizzato che spedisca le merci con scadenze regolari (giorni e ore
fissi) a segnalare i dettagli di tali scadenze all’ufficio doganale di
competenza. Le autorità doganali possono esentare lo speditore dal
fornire informazioni sull’invio di ciascuna singola spedizione
evitando l’intervento dell’ufficio doganale di partenza.
Quando le autorità doganali non controllano le merci prima della
partenza, lo speditore autorizzato deve inserire, al più tardi all’atto
della spedizione delle merci:
• nella casella 44 dell’esemplare n. 1 del DAU o di una prima
copia del DAT, dettagli relativi all’itinerario vincolante (se del
caso);
• nella casella 50 dell’esemplare n. 1 del DAU o di una prima
copia del DAT, la dicitura
«Dispensa dalla firma»
(ove
applicabile); e
• nella casella D dell’esemplare n. 1 del DAU o di una prima copia
del DAT:
333
-
il termine entro il quale le merci devono essere presentate
all’ufficio doganale di destinazione (espresso come data e non
come numero di giorni);
-
i dati relativi ai sigilli utilizzati (o la dicitura «dispensa», ove
opportuno);
-
la dicitura «speditore autorizzato»;
-
il codice «A3»; e
-
un timbro indicante il ricorso alla procedura di continuità
operativa. Nell’allegato V.1.8.1 figura il timbro della procedura
di continuità operativa nelle diverse lingue.
In caso di controllo delle merci da parte delle autorità doganali
dell’ufficio di partenza, tali autorità appongono il loro visto nella
casella D del DAU o del DAT.
Gli esemplari n. 4 e n. 5 del DAU o una seconda copia del DAT
devono essere consegnati al vettore. Lo speditore autorizzato
conserva l’esemplare n. 1 del DAU o la prima copia del DAT.
Dopo la partenza delle merci, lo speditore autorizzato è tenuto a
inviare l’esemplare n. 1 del DAU o una prima copia del DAT
all’ufficio doganale di partenza senza indugio ed entro i termini
specificati nell’autorizzazione.
DOGANA
L’ufficio doganale di partenza:
-
conserva l’esemplare n. 1 del DAU o una prima copia del DAT;
-
controlla la numerazione consecutiva dei DAU o dei DAT (i DAU o i DAT
preautenticati non utilizzati devono essere resi alle autorità doganali).
VI.3.4. Destinatario autorizzato
Il presente paragrafo è così suddiviso:
• introduzione (paragrafo VI.3.4.1);
• autorizzazione (paragrafo VI.3.4.2);
• regimi (paragrafo VI.3.4.3).
VI.3.4.1. Introduzione
Di norma, le merci vincolate al regime di transito comune/unionale
devono essere presentate all’ufficio doganale di destinazione insieme
alla relativa documentazione.
334
Tuttavia l’autorizzazione ad operare come destinatario autorizzato dà
diritto all’operatore economico di ricevere le merci presso la propria
sede o in qualunque altro luogo specificato, senza essere tenuto a
presentarle all’ufficio doganale di destinazione.
VI.3.4.2. Autorizzazione
La procedura di autorizzazione deve essere effettuata conformemente
a quanto riportato al paragrafo VI.2.2, salvo altrimenti disposto in
appresso.
Per ottenere la qualifica di destinatario autorizzato, un operatore
economico deve soddisfare le relative condizioni (cfr. VI.2.1).
L’autorizzazione ad operare come destinatario autorizzato può essere
concessa solo agli operatori economici che, oltre a soddisfare le altre
condizioni, comunichino con le autorità doganali mediante
procedimenti informatici.
Per consentire all’autorità competente di effettuare una valutazione
Articolo 89,
iniziale, la domanda deve indicare per quanto possibile:
appendice I,
convenzione
• una stima sulla frequenza mensile con cui il richiedente riceverà
merci nell’ambito del regime di transito comune/unionale;
Allegato A, AD
• l’ubicazione delle merci;
• il luogo di tenuta delle scritture.
Il destinatario autorizzato deve essere organizzato in modo che sia
agevole stabilire un nesso tra le informazioni relative alle merci
fornite nella dichiarazione di transito e le informazioni riportate nella
documentazione del destinatario autorizzato, così da consentire alle
autorità doganali di controllare il movimento delle merci. Di
particolare importanza sono le informazioni riguardanti il volume e
il tipo delle merci nonché la loro posizione doganale.
Per l’annullamento, la revoca o la modifica dell’autorizzazione cfr.
paragrafo VI.2.4.
DOGANA
L’autorizzazione deve indicare chiaramente:
1. l’ufficio o gli uffici doganali di destinazione responsabile/i della supervisione del
destinatario autorizzato;
335
2. il limite di tempo (in minuti) a disposizione dell’ufficio doganale di destinazione dopo
la conclusione di un regime di transito entro il quale dette autorità possono procedere
agli eventuali controlli necessari prima dello svincolo delle merci;
3. nel caso della procedura di continuità operativa, le modalità per la comunicazione
all’ufficio doganale di destinazione da parte del destinatario autorizzato delle
operazioni di transito da effettuare al fine di consentire eventuali controlli prima dello
svincolo delle merci;
4. le categorie o i movimenti di merci esclusi dall’autorizzazione (se del caso);
5. le misure operative e di controllo cui si deve conformare il destinatario autorizzato;
6. se del caso, eventuali condizioni specifiche relative agli accordi sui transiti che
avvengono al di fuori delle normali ore lavorative del o degli uffici doganali di
destinazione.
VI.3.4.3. Custodia temporanea
Articolo 144,
Il presente paragrafo riguarda unicamente l’Unione europea.
articolo 145,
paragrafi 1, 3 e 11,
Quando le merci arrivano nei locali del destinatario autorizzato e il
articolo 147 e
regime di transito unionale è concluso, le merci sono in custodia
articolo 148 CDU
temporanea.
Articolo 115 AD
Le merci in custodia temporanea possono essere immagazzinate in
strutture di deposito per la custodia temporanea o in altri luoghi
designati o approvati dalle autorità doganali. Tuttavia, qualora le
merci siano immagazzinate in altri luoghi, dovrebbero essere
dichiarate per un regime doganale successivo o riesportate entro e
non oltre sei giorni dal loro arrivo (a meno che le autorità doganali
esigano una visita delle merci).
Per la gestione di strutture di deposito per la custodia temporanea è
necessaria un’autorizzazione, che deve essere concessa dalle autorità
doganali competenti.
A meno che non si applichi l’esonero dalla garanzia, è opportuno
costituire una garanzia a prescindere dal luogo della custodia
temporanea (la struttura di deposito per la custodia temporanea o il
luogo designato o approvato dalle autorità doganali).
VI.3.4.4. Regimi
VI.3.4.4.1. Regime di transito normale
336
Articolo 88,
Il destinatario autorizzato segue la stessa procedura descritta al
appendice I,
paragrafo IV.4.3, tranne per gli obblighi seguenti che è tenuto a
convenzione
rispettare nell’ordine in cui sono elencati:
Articoli 315-316
• le merci non devono essere presentate all’ufficio doganale di
AE
destinazione;
• dopo l’arrivo delle merci in un luogo specificato
nell’autorizzazione, il destinatario deve inviare immediatamente
il messaggio «Avviso di arrivo» (IE007) all’ufficio doganale di
destinazione e informarlo di eventuali irregolarità o imprevisti
verificatisi durante il trasporto (ad es. rimozione dei sigilli);
• deve aspettare la scadenza del temporizzatore e il ricevimento
del messaggio «Autorizzazione di scarico» (IE043) e dare alle
autorità doganali la possibilità di controllare le merci prima di
scaricarle;
• deve controllare e scaricare le merci;
• deve inviare il messaggio «Osservazioni sullo scarico» (IE044)
all’ufficio doganale di destinazione, indicando eventuali
irregolarità, al più tardi il terzo giorno successivo a quello in cui
ha ricevuto l’autorizzazione a scaricare le merci.
Su richiesta del vettore, il destinatario autorizzato rilascerà una
ricevuta che certifica l’arrivo delle merci in un luogo specificato
nell’autorizzazione e contiene un riferimento all’MRN
dell’operazione di transito comune/unionale. La ricevuta deve essere
redatta utilizzando il formulario di cui all’appendice III, allegato B10,
della convenzione/allegato 72-03 AE.
VI.3.4.4.2. Procedura di continuità operativa
Nel caso della procedura di continuità operativa il destinatario
autorizzato deve informare senza indugio l’autorità competente con i
mezzi convenuti nell’autorizzazione (mediante fax, posta elettronica
o in altro modo) dell’arrivo delle merci. Dopo aver ricevuto
l’autorizzazione di scarico dall’ufficio doganale di destinazione, può
scaricare le merci nel luogo o nei luoghi specificati
nell’autorizzazione.
Il destinatario autorizzato deve indicare la data di arrivo, lo stato
effettivo del sigillo/dei sigilli e il codice del risultato del controllo
sugli esemplari nn. 4 e 5 del DAU o su una seconda copia del DAT,
che hanno accompagnato le merci, apporvi il proprio timbro di
autorizzazione e consegnare il documento all’ufficio doganale di
337
destinazione il prima possibile, e comunque entro il giorno lavorativo
successivo.
Il destinatario autorizzato è tenuto ad informare l’ufficio doganale di
destinazione in merito all’arrivo delle merci, conformemente alle
condizioni stabilite nell’autorizzazione, in modo che le autorità
competenti possano, ove necessario, effettuare controlli prima dello
svincolo delle stesse.
Le informazioni trasmesse all’ufficio doganale di destinazione
dovrebbero includere:
- numero della dichiarazione di transito;
- data e ora dell’arrivo delle merci ed eventualmente le condizioni
dei sigilli;
- la denominazione commerciale abituale delle merci (compreso il
codice SA se è parte della dichiarazione);
- dettagli in merito ad eventuali quantità eccedentarie, ammanchi,
sostituzioni o altre irregolarità quali la rottura dei sigilli.
Di norma, l’orario in cui il destinatario autorizzato può ricevere le
merci coincide con il normale orario di apertura dell’ufficio doganale
di destinazione.
Tuttavia, in considerazione delle specifiche attività di taluni operatori
economici, le
autorità
competenti possono prevedere
nell’autorizzazione che le merci che arrivano al di fuori dell’orario di
apertura dell’ufficio pertinente possano essere svincolate dal
destinatario autorizzato.
Inoltre le autorità doganali possono autorizzare il destinatario
autorizzato che riceva le spedizioni con scadenze regolari (giorni e
ore fissi) a segnalare i dettagli di tali scadenze all’ufficio doganale di
competenza. Ciò potrebbe esentare il destinatario autorizzato dal
fornire informazioni all’arrivo di ogni singola spedizione,
consentendogli di disporre delle merci al loro arrivo, senza
l’intervento dell’ufficio doganale di destinazione.
Nota: in tutti i casi in cui si rilevano quantità eccedentarie, ammanchi,
sostituzioni o altre irregolarità quali la rottura dei sigilli, l’ufficio
doganale di destinazione deve essere informato immediatamente.
Se le autorità doganali decidono di esaminare le merci, queste non
devono essere scaricate dal destinatario autorizzato. Se le autorità
doganali non intendono esaminare le merci, al destinatario
autorizzato deve essere consentito scaricarle.
338
Quando le autorità doganali non controllano la spedizione al suo
arrivo, il destinatario autorizzato deve inserire nella sezione sinistra
della casella I degli esemplari 4 e 5 del DAU o di una seconda copia
del DAT e, ove opportuno, nelle sue scritture:
• la data di arrivo; e
• le condizioni degli eventuali sigilli apposti.
Nota: la seconda sezione della casella I è riservata alle annotazioni
dell’ufficio doganale di destinazione.
Il destinatario autorizzato è tenuto ad inoltrare senza indugio
all’ufficio doganale di destinazione gli esemplari 4 e 5 del DAU o
una seconda copia del DAT.
DOGANA
Per quanto concerne:
-
la registrazione, il controllo o l’annotazione del DAU o del DAT;
-
il rinvio dell’esemplare n. 5 del DAU o di una seconda copia del DAT all’ufficio
doganale di partenza;
-
il trattamento di irregolarità; eventuali controlli ecc.;
si applicano mutatis mutandis le disposizioni della parte IV.
VI.3.5. Merci trasportate per ferrovia
VI.3.5.1. Semplificazioni applicabili ai regimi di transito per ferrovia
Il trasporto ferroviario di merci è liberalizzato nell’UE dall’inizio del
2007 per i servizi sia nazionali che internazionali. In questo contesto
liberalizzato, il trasporto di merci per ferrovia deve conformarsi al
medesimo regime di transito normale previsto per qualsiasi altro
movimento di transito. Esso dovrebbe avvenire sotto la scorta di una
dichiarazione di transito normale utilizzando l’NCTS descritto in
dettaglio nella parte IV o un altro regime di transito descritto al
paragrafo I.4.2, come per qualsiasi altro movimento di transito.
Il paragrafo VI.3.5.2 di seguito indica tuttavia alcune particolarità
specifiche del trasporto per ferrovia in caso di ricorso al regime
normale.
Nonostante la liberalizzazione del trasporto ferroviario di merci,
durante un periodo transitorio e fino all’aggiornamento dell’NCTS
secondo il programma di lavoro per il CDU, può ancora essere
applicato uno speciale «regime di transito su supporto cartaceo per
339
ferrovia». Tale regime di transito su supporto cartaceo può tuttavia
essere utilizzato solo se almeno due imprese ferroviarie operano
nell’ambito del sistema di trasporto in regime di cooperazione, che
tuttora esiste sul mercato liberalizzato sebbene il suo utilizzo sia in
diminuzione. Cfr. paragrafo VI.3.5.3.
Sino all’aggiornamento dell’NCTS in conformità del programma di
lavoro per il CDU, gli Stati membri hanno anche la facoltà di
continuare ad applicare altri regimi di transito unionale su supporto
cartaceo. L’applicazione di questa disposizione transitoria è illustrata
in dettaglio al paragrafo VI.3.5.4.
È inoltre possibile trasportare merci unionali per ferrovia da un punto
a un altro del territorio doganale dell’Unione attraversando il
territorio di un paese di transito comune senza modificare la
posizione doganale di tali merci e senza assoggettarle a un regime
doganale quale descritto al paragrafo VI.3.5.5.
VI.3.5.2. Il regime normale per il traffico ferroviario e le sue particolarità
Quando le merci sono trasportate sotto la copertura di una
dichiarazione di transito normale utilizzando l’NCTS descritto in
dettaglio nella parte IV, si applicano talune varianti proprie del
trasporto per ferrovia.
Per la stazione di partenza, l’ufficio doganale competente è l’ufficio
doganale di partenza. Per la stazione di destinazione, è competente
l’ufficio doganale di destinazione. Se il trasporto per ferrovia ha
avuto inizio prima dell’ingresso nel territorio doganale dell’Unione
o in un paese di transito comune, la stazione presso l’ufficio doganale
di prima entrata sarà la stazione di partenza. Se il trasporto per
ferrovia prosegue dopo l’uscita dal territorio doganale dell’Unione o
dal paese di transito comune senza farvi rientro, la stazione presso
l’ufficio doganale di uscita sarà la stazione di destinazione.
Articolo 302,
In deroga all’obbligo generale di sigillatura delle spedizioni a fini
paragrafo 2,
identificativi, i mezzi di trasporto e i singoli colli contenenti le merci
lettera b), AE
non devono essere sigillati se le imprese ferroviarie hanno applicato
Articolo 39,
misure di identificazione.
paragrafo 2,
lettera b),
appendice I,
Nonostante tale deroga, l’ufficio doganale di partenza può comunque
convenzione
decidere di sigillare le spedizioni ai fini dell’identificazione.
340
Articolo 304,
Le merci trasportate per ferrovia nell’ambito del regime di transito
paragrafo 6, AE
comune o unionale non devono essere presentate all’ufficio doganale
Articolo 43,
di transito, a condizione che detto ufficio possa verificare con altri
paragrafo 5,
mezzi l’attraversamento di frontiera da parte delle merci.
appendice I,
convenzione
Tale verifica dovrebbe avvenire solo quando è necessario. La verifica
può avvenire a posteriori.
Articolo 305,
Quando i vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di
paragrafo 1,
vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici, dal punto di vista
lettera f), e
paragrafo 4, AE
doganale si tratta di un imprevisto verificatosi durante il trasporto.
Tuttavia il vettore può continuare l’operazione di transito secondo il
Articolo 44,
regime di transito esistente. La dicitura «problemi tecnici» dovrebbe
paragrafo 1, lettera
essere interpretata in modo ampio, includendo anche eventi come la
f) e paragrafo 2,
lettera b),
divisione dei treni o il ritiro dei vagoni a causa di disturbi operativi
appendice I,
imprevisti.
convenzione
Quando si verifica l’imprevisto, deve essere annotato sul DAT dal
vettore che detiene le merci e sarà inserito nel sistema NCTS
dall’ufficio doganale di destinazione.
Articolo 305,
paragrafo 6, AE
I vagoni ferroviari ritirati rimangono coperti dalla dichiarazione di
Articolo 44,
paragrafo 3,
transito come indicato sulla copia del DAT
(o qualsiasi altro
appendice I,
formulario adeguato che indichi l’MRN e faccia riferimento
convenzione
all’imprevisto) che li accompagna. Tuttavia devono essere presentati
all’ufficio doganale di destinazione entro sei giorni da quando i primi
Articolo 309,
paragrafi 1, 2 e 3,
vagoni sono stati presentati a tale ufficio doganale e l’operazione di
AE
transito è terminata. L’ufficio doganale di destinazione deve restituire
Articolo 47,
i risultati del controllo entro questi sei giorni.
paragrafi 4 e 5,
appendice I,
Quando le merci sono già in movimento verso la stazione di
convenzione
destinazione prima che inizi una procedura di ricerca, possono
rimanere sotto il regime di transito esistente fino al loro arrivo. Se al
momento della ricerca le merci sono ancora bloccate nel luogo in cui
si è verificato l’imprevisto, è necessario presentare una nuova
dichiarazione di transito per il successivo movimento. La procedura
esatta che sarà applicabile ai vagoni ferroviari ritirati sarà valutata
caso per caso. In linea di principio, tale valutazione è effettuata
dall’ufficio doganale competente per il luogo in cui si è verificato
l’imprevisto e, inoltre, l’ufficio doganale di partenza consulterà
l’ufficio doganale di destinazione durante la procedura di ricerca, se
avviata. L’obbligo di presentare una nuova dichiarazione di transito
341
per i vagoni ferroviari ritirati che non sono stati presentati entro il
termine di sei giorni è uno dei possibili risultati.
Le merci presentate all’ufficio doganale di destinazione possono
essere svincolate dal transito e poste sotto un regime doganale
consecutivo o in custodia temporanea, se è offerta una soluzione
nazionale. La parte dell’importo di riferimento della garanzia che è
stata bloccata può essere riutilizzata a partire dal momento in cui
l’operazione di transito è terminata
(anche se una parte della
spedizione non è stata ancora presentata). Tuttavia il regime di
transito non è stato appurato e la dogana può ancora richiedere la
garanzia in caso di necessità, ad esempio se il vagone ferroviario
ritirato non arriva.
Se i vagoni ferroviari arrivano entro sei giorni, può essere inviato il
risultato del controllo che conferma che tutte le merci sono arrivate
correttamente con il codice A corrispondente e l’ufficio doganale di
partenza può successivamente appurare il regime di transito.
Tuttavia, se i vagoni ferroviari non arrivano entro sei giorni, il regime
di transito non può essere appurato. L’ufficio doganale di
destinazione deve inviare i risultati del controllo con il codice B e
indicare che mancano vagoni ferroviari/merci. La questione deve
essere ulteriormente risolta nel contesto della procedura di ricerca e
sulla base delle azioni intraprese dall’ufficio competente per il luogo
in cui si è verificato l’imprevisto.
A partire dall’introduzione dell’NCTS 5 presso l’ufficio doganale di
partenza, il termine per inviare i risultati del controllo sarà esteso a 12
giorni. Nel sistema NCTS 5 il processo sopra descritto sarà gestito
come «svincolo parziale». Il manuale del transito sarà modificato in
una fase successiva per descrivere le norme procedurali applicabili
all’NCTS 5, basandosi sull’esperienza dei precursori.
Le semplificazioni seguenti si applicano anche alle merci trasportate
per ferrovia, previa autorizzazione:
• status di speditore autorizzato (cfr. parte VI); e
• status di destinatario autorizzato (cfr. parte VI).
VI.3.5.3.
Regime
di transito su supporto cartaceo per ferrovia
(disposizione
transitoria)
VI.3.5.3.1. Introduzione
342
Articolo 24 ADT
Il regime di transito basato su supporto cartaceo per le merci
trasportate per ferrovia è un regime transitorio. Consiste
Articolo 55,
nell’utilizzare la lettera di vettura CIM su supporto cartaceo come
lettera f),
dichiarazione di transito per le merci trasportate dalle imprese
appendice I,
convenzione
ferroviarie autorizzate. La lettera di vettura CIM su supporto cartaceo
può essere utilizzata fino all’introduzione dell’NCTS aggiornato
(fase 5) (34).
L’aggiornamento introdotto con la fase 5 dell’NCTS comprende
funzionalità che facilitano la presentazione della dichiarazione di
transito ai fini doganali per il trasporto ferroviario. Pertanto, una volta
completato l’aggiornamento alla fase 5 dell’NCTS presso l’ufficio
doganale di partenza, si applica il regime di transito normale basato
sull’NCTS descritto nella parte IV.
L’utilizzo della lettera di vettura CIM su supporto cartaceo come
dichiarazione di transito è facoltativo: un’impresa ferroviaria può
infatti scegliere di utilizzare il regime di transito normale basato
sull’NCTS. In tal caso, la lettera di vettura CIM funge unicamente da
documento di trasporto e tutte le disposizioni sul transito normale si
applicano come descritto nella parte IV e al precedente
paragrafo VI.3.5.2.
Il regime di transito normale si applica anche in caso di utilizzo della
lettera di vettura CIM su supporto elettronico anziché su supporto
cartaceo. I dati di un documento di trasporto elettronico utilizzato
dalle imprese ferroviarie come dichiarazione di transito saranno
elaborati dall’NCTS.
VI.3.5.3.2. Condizioni per l’utilizzo della lettera di vettura CIM su supporto cartaceo
come dichiarazione di transito
Articolo 30 ADT
Per utilizzare la lettera di vettura CIM come dichiarazione di transito
per il transito comune/unionale, devono essere rispettate le
Articolo 91,
condizioni di seguito esposte.
appendice I,
convenzione
1. Le merci devono essere trasportate da un’impresa ferroviaria
conformemente alla convenzione relativa ai trasporti
internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, nella
versione del protocollo di modifica del 3 giugno 1999.
2. Le imprese ferroviarie che effettuano l’operazione di trasporto nel
territorio doganale dell’Unione o nei paesi di transito comune
devono essere imprese ferroviarie autorizzate ovvero alcune di
(34) In conformità del programma di lavoro per il CDU.
343
esse devono detenere un’autorizzazione nazionale come «imprese
ferroviarie intermedie».
Articolo 32,
3.
Le merci devono essere successivamente prese in consegna e
paragrafo 1, ADT
trasportate da diverse imprese ferroviarie autorizzate a livello
nazionale, così da rendere possibili i trasporti da e verso la
Articolo 94,
stazione più vicina di un territorio limitrofo come concordato tra
paragrafo 1,
appendice I,
i vettori.
convenzione
4.
Le imprese ferroviarie coinvolte devono dichiararsi
congiuntamente responsabili nei confronti dell’autorità doganale
per eventuali obbligazioni doganali (dazi all’importazione e altri
oneri).
Articolo 29,
5.
Attraverso i loro uffici contabili, le imprese ferroviarie, in
articolo 32,
cooperazione tra loro, devono gestire un sistema convenuto di
paragrafo 3,
comune accordo per verificare e indagare sulle irregolarità dei
articolo 41,
loro movimenti di merci (cfr. anche paragrafo VI.3.5.3.5.1 Come
paragrafi 1 e 2,
ADT
funzionano gli uffici contabili).
Articolo 92,
6.
Le imprese ferroviarie devono essere responsabili:
paragrafo 2,
a)
della liquidazione separata dei costi di trasporto;
articolo 94,
b)
della ripartizione dei costi di trasporto per ogni paese;
paragrafo 3,
c)
del pagamento della rispettiva quota dei costi sostenuti;
appendice I,
convenzione
e
d)
di un sistema per verificare e indagare sulle irregolarità.
L’autorità doganale competente deve avere accesso ai dati presso
l’ufficio contabile dell’impresa ferroviaria interessata.
Il regime di transito su supporto cartaceo non può essere utilizzato se:
- soltanto un vettore partecipa al trasporto; o
- un vettore trasporta le merci al di fuori del territorio
nazionale, ad eccezione dei trasporti da e verso la stazione di un
territorio limitrofo come concordati tra i vettori (cfr. sopra, punto
3); o
- un vettore non soddisfa un requisito del regime semplificato, a
meno che non sia autorizzato a operare come impresa ferroviaria
intermedia (35) (cfr. sopra, punto 2).
In tutti questi casi si applica il regime di transito normale e la lettera
di vettura CIM funge unicamente da documento di trasporto.
(35) Un’impresa ferroviaria intermedia può essere autorizzata, anche se non soddisfa tutte le condizioni del
regime su supporto cartaceo, se: i) un’impresa ferroviaria che ha il diritto di utilizzare il regime su
supporto cartaceo agisce in qualità di titolare del regime; e ii) l’impresa ferroviaria intermedia non è né
il primo né l’ultimo vettore nel territorio doganale dell’Unione o dei paesi di transito comune.
344
Per casi ed esempi più specifici relativi all’uso di tale regime
semplificato cfr. paragrafo VI.3.5.3.7.
VI.3.5.3.3. Imprese ferroviarie autorizzate
L’autorizzazione all’uso del regime di transito su supporto cartaceo
per ferrovia è frutto di una decisione doganale adottata su richiesta.
Di conseguenza, salvo indicazione contraria, sono applicabili le
norme generali relative alle decisioni doganali di cui alla parte VI.
Occorre tuttavia precisare che la presentazione, la concessione e la
gestione di questo tipo di decisioni non sono effettuate tramite il
sistema elettronico CDMS. Le autorità doganali dovranno utilizzare
altri mezzi per lo scambio reciproco di informazioni, anche se la
Commissione può agevolare questo processo. Pertanto le
amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione le loro
decisioni in merito alle imprese ferroviarie autorizzate. La
Commissione pubblicherà e aggiornerà le informazioni
nell’allegato 2 del documento di lavoro TAXUD/A2/TRA/02/2019
sul gruppo di interesse CIRCABC Transit (36).
La domanda deve essere presentata all’autorità doganale competente
per il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del
richiedente ai fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno
una parte delle attività oggetto dell’autorizzazione.
L’impresa ferroviaria deve soddisfare le condizioni generali e
particolari, ivi inclusa la firma della dichiarazione pertinente (*).
Condizioni generali
Articolo 11 AD
Articolo 29, paragrafo 1, lettera a), ADT
Articolo 57, paragrafi 4 e 6, appendice I, convenzione
- Il richiedente deve essere registrato e possedere un numero EORI se stabilito nell’UE.
- Il richiedente deve essere stabilito nell’UE o in un paese di transito comune.
- La dogana deve ritenere di essere in grado di vigilare sul regime di transito e di effettuare controlli
senza uno sforzo sproporzionato.
Condizioni specifiche
Articolo 25, paragrafo 1, articolo 29, paragrafo 1, lettera b), articolo 32, paragrafo 1, ADT
Articolo 57, paragrafo 4, articolo 92, paragrafo 1, e articolo 94, paragrafo 1, appendice I, convenzione
(36) L’accesso al gruppo di interesse CIRCABC Transit è limitato all’amministrazione doganale nazionale
interessata dal regime di transito e dalla posizione doganale delle merci. Per accedere al gruppo,
contattare il coordinatore nazionale del transito. Un accesso limitato è fornito anche alle imprese
ferroviarie tramite la CCFE.
345
- Il richiedente deve essere un’impresa ferroviaria.
- Alternativamente: i) il richiedente deve utilizzare regolarmente il regime di transito dell’Unione o
comune; o ii) l’autorità doganale deve sapere che il richiedente può soddisfare gli obblighi di tali
regimi.
- Il richiedente non deve aver commesso infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale o fiscale.
- Il richiedente deve tenere scritture che consentono all’autorità doganale di svolgere controlli efficaci.
- L’impresa ferroviaria deve dichiarare di essere solidalmente responsabile nei confronti dell’autorità
doganale quando partecipa al trasporto delle merci nell’ambito del regime di transito su supporto
cartaceo per ferrovia (*).
(*) La dichiarazione stabilisce il principio riconosciuto secondo cui
le irregolarità rilevate durante l’applicazione del regime di transito su
supporto cartaceo possono essere risolte tra l’autorità doganale
competente e l’impresa ferroviaria responsabile del paese in cui si
ritiene si sia verificata l’irregolarità. L’impresa ferroviaria
responsabile accetta di essere tenuta al pagamento dell’eventuale
obbligazione doganale e di essere la prima a cui tale pagamento viene
chiesto
(dazi all’importazione e altri oneri). Un modello di
dichiarazione è reperibile nell’allegato 1 del documento di lavoro
TAXUD/A2/TRA/02/2019.
Articolo 39 e
Ove appropriato, la dogana provvederà a definire:
articolo 41,
paragrafo 3, ADT
- le disposizioni relative alla circolazione di merci unionali (cfr.
«Nota» al paragrafo VI.3.5.3.4.4);
Articolo 92,
- le disposizioni relative all’utilizzo delle garanzie;
paragrafo 3,
articolo 97,
- le procedure da seguire presso gli uffici contabili per controllare
paragrafo 3,
l’utilizzo della lettera di vettura CIM come dichiarazione di
appendice I,
transito.
convenzione
Articolo 25,
L’autorizzazione è applicabile in tutti gli Stati membri e in tutti i paesi
paragrafo 2, ADT
di transito comune nella misura in cui le imprese ferroviarie
autorizzate o intermedie siano stabilite nel rispettivo paese.
Articolo 56,
paragrafo 4,
L’impresa ferroviaria autorizzata può tuttavia operare solo su scala
appendice I,
convenzione
nazionale, ad eccezione dei trasporti da e verso la stazione di un
territorio limitrofo concordati tra i vettori
(cfr. anche paragrafo
VI.3.5.3.2).
Articolo 22,
L’autorizzazione ha effetto immediato.
paragrafo 4, CDU
346
Articolo 64,
appendice I,
convenzione
Articolo 22,
In generale, l’autorizzazione può essere valida per un periodo di
paragrafo 5, e
tempo indeterminato e fintanto che l’impresa ferroviaria soddisfi tutti
articolo 28 CDU
i criteri e le condizioni. Occorre nondimeno considerare le
particolarità seguenti:
Articolo 64,
appendice I,
- il regime non potrà più essere avviato in uno Stato membro
convenzione
dell’UE o in un paese di transito comune non appena la fase 5
dell’NCTS sarà stata introdotta in tale Stato membro dell’UE o
paese di transito comune (cfr. anche paragrafo VI.3.5.3.1 —
Introduzione);
- le imprese ferroviarie autorizzate di tali paesi possono continuare
a partecipare come imprese ferroviarie intermedie o riceventi;
- tutte le autorizzazioni cesseranno di essere valide una volta che la
fase 5 dell’NCTS sarà stata introdotta in tutti gli Stati membri
dell’UE e nei paesi di transito comune.
VI.3.5.3.4. Utilizzo del regime di transito su supporto cartaceo
La figura 1 illustra il regime di transito quando la lettera di vettura
CIM è utilizzata come dichiarazione di transito per merci che
circolano da un punto dell’UE o di un paese di transito comune a un
altro punto dell’UE o di un paese di transito comune.
Per una piena comprensione delle norme applicabili e delle possibili
variazioni, è opportuna la lettura integrale del testo di tutti i
sottoparagrafi.
347
Figura 1: illustrazione del regime di transito su supporto cartaceo per ferrovia
VI.3.5.3.4.1. La lettera di vettura CIM come dichiarazione di transito
Articoli 6 e 7,
Il Comitato internazionale dei trasporti per ferrovia
(CIT) ha
appendice B,
elaborato di concerto con le amministrazioni doganali e la
COTIF
Commissione europea (37): i) un modello di lettera di vettura CIM; ii)
un modello di lettera di vettura CIM/SMGS; e iii) un modello di
lettera di vettura CIM per il trasporto combinato. Tali formulari sono
disponibili all’indirizzo http://www.cit-rail.org.
La lettera di vettura CIM può anche essere utilizzata come lettera di
carro CUV (38). In questo caso, occorre spuntare la casella «lettera di
carro CUV» nella casella 30. Questo utilizzo è riservato al trasporto
di vagoni ferroviari vuoti che circolano come mezzi di trasporto. I
vagoni ferroviari vuoti non dovrebbero essere assoggettati al transito
comune/unionale, a meno che non siano ancora stati sdoganati.
Pertanto l’impiego del modello come lettera di carro CUV non è
rilevante ai fini del transito doganale.
Parimenti, la lettera di vettura CIM per il trasporto combinato e la
lettera di vettura combinata CIM/SMGS non hanno alcuna rilevanza
diversa per il transito doganale. Ai fini del transito doganale devono
essere considerate entrambe alla stregua di una lettera di vettura CIM.
Nei paragrafi seguenti tutti i riferimenti alla lettera di vettura CIM
vanno intesi come riguardanti anche la lettera di vettura combinata
CIM/SMGS e la lettera di vettura CIM per il trasporto combinato.
Tutti i riferimenti alle caselle del formulario contenuti nel presente
paragrafo rimandano alla lettera di vettura CIM. I corrispondenti
riferimenti alle caselle relativi alle altre lettere di vettura sono elencati
in una tabella di conversione che figura nell’allegato VI.8.11.
Sebbene le autorità doganali e la Commissione non siano responsabili
dei formulari, questi possono fungere da dichiarazioni doganali di
transito e la loro modifica non può pertanto avvenire senza il previo
accordo delle autorità doganali e della Commissione.
(37) Cfr. i documenti di lavoro TAXUD/1862/2003, TAXUD/1950/2003 e TAXUD/1960/2003,
quest’ultimo approvato in occasione della 102ª riunione del gruppo di lavoro CE-EFTA del 10
dicembre 2003.
(38) CUV indica le regole uniformi sui contratti di utilizzazione dei veicoli nel traffico ferroviario
internazionale.
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