|
|
Sono considerati conformi ai requisiti di cui sopra i sigilli certificati
dall’organismo
competente
conformemente alla
norma
internazionale ISO
17712:2013
«Container per il trasporto di
merci — Sigilli meccanici».
Per i trasporti effettuati in container devono essere utilizzati, nella
misura del possibile, sigilli con caratteristiche di alta sicurezza.
Il sigillo doganale dovrebbe recare le indicazioni seguenti:
• il termine «Dogana» in una delle lingue ufficiali dell’Unione
o del paese di transito comune o un’abbreviazione
corrispondente;
• un codice di paese, sotto forma di codice ISO-alfa-2 del
paese, che identifichi il paese in cui il sigillo è stato apposto.
Inoltre le Parti contraenti possono di comune accordo decidere di
utilizzare caratteristiche di sicurezza e tecnologie comuni.
Ciascun paese deve informare la Commissione circa i tipi di sigillo
doganale di cui fa uso. La Commissione trasmetterà tali informazioni
a tutti i paesi.
IV.2.3.7.4. Utilizzo di sigilli di modello speciale
Articoli 81-83,
Per poter utilizzare sigilli di modello speciale, il titolare del regime
appendice I,
deve essere autorizzato dalle autorità competenti.
convenzione
L’utilizzo di sigilli di modello speciale costituisce una
Articoli 317-318
semplificazione soggetta a determinate condizioni
(per ulteriori
AE
dettagli cfr. parte VI, paragrafo 3.3).
In caso di utilizzo di sigilli di modello speciale, il titolare del regime
indica nei dati della dichiarazione (nella casella D) la marca, il tipo e
il numero dei sigilli apposti. I sigilli devono essere apposti prima
dello svincolo delle merci.
IV.2.3.8. Svincolo delle merci
Dopo il completamento delle formalità seguenti presso l’ufficio
Articolo 40,
doganale di partenza:
appendice I,
convenzione
• la presentazione dei dati della dichiarazione all’ufficio doganale
di partenza;
200
Articolo 303 AE
• la verifica dei dati della dichiarazione;
• l’accettazione di una dichiarazione di transito;
• l’espletamento dell’eventuale controllo;
• la presentazione della garanzia, ove richiesto (cfr. parte III);
• la fissazione del termine;
• la definizione di un itinerario, ove richiesto;
• l’apposizione di sigilli, ove richiesto;
le merci sono svincolate per il transito. Vengono trasmessi i messaggi
pertinenti:
• il messaggio «Svincolo per il transito» (IE029) al
dichiarante;
• il messaggio IE001 all’ufficio doganale di destinazione;
• il messaggio IE050 all’ufficio doganale di transito, se del
caso.
Il contenuto di detti messaggi deriva dalla dichiarazione di transito
(con le opportune rettifiche).
DOGANA
Una volta che tutte le formalità sono state espletate, l’ufficio doganale di partenza:
• convalida la dichiarazione di transito;
• registra i risultati del controllo;
• registra la garanzia;
• inoltra all’ufficio di destinazione indicato nella dichiarazione e all’ufficio/agli
uffici di transito (se del caso) il messaggio IE001 e, eventualmente, il messaggio
IE050; e
• stampa il DAT (compreso l’EdA, se del caso).
IV.2.3.8.1. Documentazione allo svincolo
Articolo 41,
L’ufficio doganale di partenza fornirà il DAT corredato del numero
appendice I,
di riferimento del movimento (MRN) al titolare del regime o alla
convenzione
persona che ha presentato le merci all’ufficio doganale di partenza. Il
DAT, integrato dall’EdA, se necessario, accompagnerà le merci nel
Articolo 303,
paragrafo 4, AE
corso dell’operazione di transito.
Articolo 184,
Il DAT può essere stampato anche dal dichiarante, previa
paragrafo 2, AD
approvazione dell’ufficio doganale di partenza.
modificato
dall’ADT
201
IV.2.3.9. Appuramento del regime di transito
Articolo 48,
Il regime di transito sarà appurato dalle autorità doganali quando
paragrafo 2,
esse sono in grado di stabilire, sulla base di un confronto tra i dati
appendice I,
di cui dispone l’ufficio doganale di partenza e quelli di cui dispone
convenzione
l’ufficio doganale di destinazione, che il regime si è concluso
correttamente.
Articolo 215,
paragrafo 2, CDU
IV.2.4. Situazioni specifiche
Per un ingente numero di articoli diversi in piccole quantità (ad
esempio, provviste a bordo delle navi, masserizie nei traslochi
internazionali) spediti per lo stesso destinatario finale e da vincolare
al regime di transito unionale/comune, una descrizione generica delle
merci è sufficiente onde evitare costi aggiuntivi derivanti
dall’inserimento dei dati sul transito. Ciò dovrebbe applicarsi a
condizione che una descrizione completa e dettagliata delle merci sia
disponibile a fini doganali e accompagni la spedizione.
In ogni caso occorre verificare in primo luogo se è veramente
necessario vincolare tutte le merci al regime di transito
unionale/comune.
IV.2.5. Eccezioni (promemoria)
IV.2.6. Istruzioni nazionali specifiche (riservato)
IV.2.7. Parte ad uso esclusivo delle dogane
IV.2.7.1. ATIS
DOGANA
Per accedere a questa parte del documento, consultare il sito del Centro risorse di
comunicazione e informazione per amministrazioni, imprese e cittadini (CIRCABC):
7d743f529c8f/library/d9bfedcd-976c-4e10-836b-5158b27518f7
202
IV.2.7.2. SMS
DOGANA
Per accedere a questa parte del documento, consultare il sito del CIRCABC:
7d743f529c8f/library/d9bfedcd-976c-4e10-836b-5158b27518f7
IV.2.8. Allegati
203
CAPITOLO 3 — FORMALITÀ DA ESPLETARE E IMPREVISTI CHE SI VERIFICANO DURANTE
LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NELL’AMBITO DI UN’OPERAZIONE DI TRANSITO
COMUNE/UNIONALE
IV.3.1. Introduzione
In questo capitolo sono descritte le formalità da espletare e gli
imprevisti che si verificano durante la circolazione delle merci
nell’ambito di un’operazione di transito comune/unionale.
Il paragrafo IV.3.2 riporta gli elementi teorici generali e gli elementi
normativi.
Il paragrafo IV.3.3 descrive le formalità da espletare in caso di
imprevisti che si verifichino durante la circolazione delle merci
nell’ambito di un’operazione di transito comune/unionale e le
formalità da espletare presso l’ufficio doganale di transito.
Il paragrafo IV.3.4 descrive situazioni specifiche.
Il paragrafo IV.3.5 verte sulle eccezioni alle norme generali.
Il paragrafo IV.3.6 è riservato alle norme nazionali specifiche.
Il paragrafo IV.3.7 è riservato alle amministrazioni doganali.
Il paragrafo IV.3.8 contiene gli allegati del capitolo 3.
IV.3.2. Elementi teorici generali e normativa
Le fonti giuridiche sono le seguenti:
• articoli 43 e 44, appendice I, convenzione;
• articoli 304 e 305 AE;
• appendice F1, allegato 9, ADT.
IV.3.3. Formalità da espletare in caso di imprevisti e formalità da espletare presso
l’ufficio doganale di transito
Il presente paragrafo fornisce informazioni su:
• le formalità da espletare nel caso si verifichino imprevisti durante
la circolazione delle merci nell’ambito di un’operazione di
transito comune/unionale (paragrafo IV.3.3.1);
• le formalità da espletare presso l’ufficio doganale di transito
(paragrafo IV.3.3.2).
204
IV.3.3.1. Formalità da espletare nel caso di imprevisti
Di seguito sono riportati gli esempi più frequenti di imprevisti che si
possono verificare durante la circolazione delle merci nell’ambito di
un’operazione di transito comune/unionale:
• non è possibile seguire l’itinerario a causa di circostanze che
sfuggono al controllo del vettore;
• i sigilli doganali sono rotti accidentalmente o manomessi per
motivi che sfuggono al controllo del vettore;
• le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto a un altro;
• una situazione di pericolo imminente rende necessario
l’immediato scarico, parziale o totale, del mezzo di trasporto;
• si verifica un incidente che può condizionare la capacità del
titolare del regime o del vettore di adempiere ai propri
obblighi;
• uno degli elementi che costituiscono un unico mezzo di
trasporto viene cambiato (ad esempio è rimosso un vagone).
Articolo 44,
In tutti questi casi, il vettore deve informare immediatamente l’ufficio
appendice I,
doganale competente più vicino del paese nel cui territorio si trova il
convenzione
mezzo di trasporto. Inoltre, dopo l’episodio, deve compilare
Articolo 305 AE
immediatamente la casella 56 del DAT e presentare le merci e il DAT
a detto ufficio doganale. Le autorità competenti dell’ufficio doganale
in questione decidono se l’operazione di transito può proseguire o
meno. Se l’operazione può proseguire, l’ufficio competente vista la
casella G, specificando i provvedimenti adottati.
In caso di rottura dei sigilli per una causa indipendente dalla volontà
del vettore, l’autorità competente esaminerà le merci e il veicolo. Se si
decide di consentire il proseguimento dell’operazione di transito, sono
apposti nuovi sigilli e il DAT è vistato opportunamente dall’autorità
doganale.
Le merci possono essere trasbordate da un mezzo di trasporto a un
altro solo con il permesso e sotto la supervisione delle autorità
competenti del luogo in cui si intende effettuarlo. In questo caso il
vettore deve compilare la casella 55 «Trasbordi» del DAT. Ciò può
essere fatto a mano, a penna e in stampatello. Ove opportuno, le
autorità doganali vistano la casella F del DAT. Se sono già stati
effettuati due trasbordi e la casella F è pertanto già completa, il vettore
deve inserire le informazioni necessarie nella casella 56 del DAT.
205
Tuttavia se le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto non
sigillato, nonostante i dati inseriti dal vettore, non è necessario
presentare le merci e il DAT all’ufficio doganale più vicino, né sarà
apposto alcun visto doganale.
Quando uno o più elementi che costituiscono parte di un unico mezzo
di trasporto sono cambiati, le merci e il mezzo di trasporto non possono
essere presentati all’ufficio doganale più vicino e non è necessario il
visto dell’ufficio doganale nei casi seguenti:
• se una o più carrozze o vagoni ferroviari sono separati da un
gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi
tecnici. In tal caso, dopo aver opportunamente compilato il
DAT, il vettore può proseguire l’operazione di transito;
• se durante il trasporto è sostituita solo la motrice di un veicolo
stradale e non i suoi rimorchi o semirimorchi (senza che vi
siano manipolazioni o trasbordi di merci); in tal caso il vettore
deve inserire il numero di immatricolazione e la nazionalità
della nuova motrice nella casella 56 del DAT e l’operazione di
transito può continuare.
Quando, nei casi di cui sopra, il vettore non è tenuto a presentare le
merci e il DAT all’autorità doganale nel cui territorio si trova il mezzo
di trasporto, non è tenuto a informare detta autorità degli imprevisti.
In tutti i casi di cui sopra, i dati pertinenti inseriti dal vettore e i visti
delle autorità doganali devono essere registrati nell’NCTS dall’ufficio
doganale di transito
(se del caso) o dall’ufficio doganale di
destinazione.
Qualunque frazionamento di una spedizione deve essere effettuato
sotto il controllo dell’autorità doganale e rende obbligatoria la
conclusione del regime di transito comune/unionale. Per ciascuna
frazione del carico deve essere predisposta una nuova dichiarazione di
transito.
IV.3.3.2. Formalità da espletare presso l’ufficio doganale di transito
Il presente paragrafo fornisce informazioni su:
• l’ufficio doganale di transito (paragrafo IV.3.3.2.1);
• le formalità da espletare presso l’ufficio doganale di transito
(paragrafo IV.3.3.2.2);
• il cambio di ufficio di transito (paragrafo 3.3.2.3);
206
• le disposizioni in caso di irregolarità (paragrafo IV.3.3.2.4).
IV.3.3.2.1. Ufficio doganale di transito
Articolo 3, lettera h,
L’ufficio doganale di transito è un ufficio doganale situato in un punto
appendice I,
di entrata nel territorio, o di uscita dallo stesso, di una Parte contraente.
convenzione
Nella tabella seguente sono presentate le diverse possibilità per il
transito comune e unionale.
Articolo 1,
paragrafo 13, AE
Transito comune
Transito unionale
Punto di entrata
-
nel territorio di una Parte
-
nel
territorio
doganale
contraente.
dell’Unione quando le merci
hanno attraversato il territorio di
un paese
terzo
durante
un’operazione di transito.
Punto di uscita
-
dal territorio di una Parte
-
dal
territorio
doganale
contraente quando le
dell’Unione quando le merci
merci lasciano il territorio
lasciano detto territorio nel corso
doganale di tale Parte
di un’operazione di transito
contraente nel corso di
attraverso una frontiera posta tra
un’operazione di transito
uno Stato membro e un paese
attraverso una frontiera
terzo diverso da un paese di
posta tra
la
Parte
transito comune.
contraente in questione e
un paese terzo.
Secondo la convenzione relativa ad un regime comune di transito,
normalmente dovrebbe essere installato un ufficio di transito tra IE e
NI. Dato che questo non è fattibile secondo il protocollo
sull’Irlanda/Irlanda del Nord (NIP) (8), il Regno Unito ha accettato (9)
di applicare l’ufficio delle funzioni di transito alla frontiera esterna
dell’isola d’Irlanda, nei porti di IE e NI. Non occorrono uffici di transito
tra IE e NI.
Per facilitare la circolazione delle merci unionali fra le diverse parti del
territorio doganale dell’Unione quando devono attraversare il territorio
di un paese terzo diverso da un paese di transito comune, gli Stati
(8) GU C 384I del 12.11.2019, pag. 92.
(9) L’UE e il Regno Unito hanno quindi sottoscritto un memorandum d’intesa in base al quale il Regno
Unito gestirà la funzione di ufficio di transito al confine esterno dell’isola d’Irlanda invece che al confine
tra Irlanda e Irlanda del Nord.
207
membri devono impegnarsi a realizzare (ove le circostanze locali lo
consentano) corsie speciali a fianco degli uffici doganali situati alla
frontiera esterna dell’Unione riservate al controllo delle merci unionali
che circolano accompagnate da una dichiarazione di transito rilasciata
in un altro Stato membro.
Il controllo di tali merci sarà limitato all’esame della prova della
posizione doganale di merci unionali e, se necessario, della conclusione
dell’operazione di trasporto, purché le circostanze di tale operazione
non richiedano un esame più approfondito.
Qualora dall’esame di cui sopra non emergano irregolarità, il trasporto
sarà autorizzato a proseguire verso la sua destinazione.
Esempi di localizzazione degli uffici di transito
Esempio 1: DE via BE verso GB
L’ufficio di partenza è situato in DE e le merci lasciano l’UE attraverso
un porto per traghetti in BE. L’ufficio di transito è situato nel porto di
GB.
Esempio 2: DE via FR e GB verso NI
L’ufficio di partenza è situato in DE e le merci lasciano l’UE attraverso
un porto per traghetti in FR. Il primo ufficio di transito è situato nel
porto per traghetti di arrivo in GB. Il regime di transito prosegue in GB
fino al porto per traghetti dove le merci entrano in un traghetto con
destinazione NI. Quando le merci che si trovano nel porto per traghetti
in GB lasciano GB, non sono richieste formalità. Quando entrano in un
porto in NI si applicano le formalità dell’ufficio di transito.
Esempio 3: DE via NL, GB e IE verso NI
L’ufficio di partenza è situato in DE e le merci lasciano l’UE attraverso
un porto per traghetti in NL. Il primo ufficio di transito è situato nel
porto per traghetti di arrivo in GB. Il regime di transito prosegue in GB
fino al porto per traghetti dove le merci entrano in un traghetto con
destinazione IE. All’arrivo in IE si applicano le formalità dell’ufficio
di transito. Il regime di transito prosegue in IE e le merci attraversano
la frontiera tra IE e NI senza alcuna formalità doganale. Le merci sono
presentate all’ufficio di destinazione in NI.
Per merci trasportate dall’UE verso NI si utilizza il regime T1 o T2?
208
-
Se le merci unionali non passano attraverso un paese di transito
comune dall’UE verso NI, non è necessario alcun regime di
transito (cfr. anche l’esempio 9).
-
Se le merci unionali sono trasportate in NI, si utilizza il
regime T2. Le merci circolano come fornitura intra-UE da uno
Stato membro attraverso GB verso NI. All’ufficio di destinazione
in NI, il regime di transito terminerà e poiché la posizione
doganale delle merci unionali è stabilita all’arrivo tramite il
regime T2, la vigilanza doganale può terminare e non è necessario
un regime doganale successivo.
- Se le merci non unionali sono trasportate in NI, deve essere
utilizzata la procedura T1. All’ufficio di destinazione in NI è
necessario un regime doganale successivo.
Esempio 4: da NI a GB
L’ufficio di partenza è situato in NI e le merci lasciano NI attraverso
un porto per traghetti. L’ufficio di transito è situato nel porto in GB.
Per merci trasportate da NI verso GB si utilizza il regime T1 o T2?
-
Vale il regime di transito esterno T1: per le merci non unionali (o
per l’esportazione seguita da un regime di transito quando è
applicabile l’articolo 189 AD).
-
Vale il regime di transito interno T2: per le merci unionali
esportate eseguite da un regime di transito.
Esempio 5: da GB a NI
L’ufficio di partenza è situato in GB e le merci lasciano GB attraverso
un porto per traghetti. Il primo ufficio di transito è situato nel porto
in NI.
Per merci trasportate da GB verso NI si utilizza il regime T1 o T2?
- Vale il regime di transito interno T2: in caso di applicazione
dell’articolo 9 della convenzione in GB.
-
Vale il regime di transito esterno T1: in tutti gli altri casi.
Esempio 6: GB attraverso NI verso IE
L’ufficio di partenza è situato in GB e le merci lasciano GB attraverso
un porto per traghetti. Il primo ufficio di transito è situato nel porto in
NI. Le merci attraversano la frontiera tra NI e IE senza ulteriori
formalità doganali. Le merci sono presentate all’ufficio di destinazione
in IE.
Per merci trasportate da GB si utilizza il regime T1 o T2?
-
Cfr. esempio 5.
209
Esempio 7: GB attraverso NL verso DE
L’ufficio di partenza è situato in GB e le merci lasciano GB attraverso
un porto per traghetti. L’ufficio di transito si trova nel porto per
traghetti di arrivo nell’UE in NL. La dichiarazione di transito e le merci
sono presentate all’ufficio di destinazione in DE.
Esempio 8: IE, attraverso NI, GB, BE, FR, CH verso IT
L’ufficio di partenza si trova in IE. Le merci attraversano la frontiera
tra IE e NI senza alcuna formalità doganale e il regime di transito
prosegue in NI. Le merci lasciano NI attraverso un porto per traghetti.
Il primo ufficio di transito è situato nel porto per traghetti di arrivo in
GB. Il regime di transito prosegue in GB fino al porto per traghetti dove
le merci entrano in un traghetto con destinazione BE. All’arrivo in BE
si applicano le formalità del secondo ufficio di transito. Il regime di
transito prosegue nell’UE. Il terzo ufficio di transito è il primo ufficio
doganale in CH. Il quarto ufficio di transito è il primo ufficio doganale
in IT. La dichiarazione di transito e le merci sono presentate all’ufficio
di destinazione in IT.
Esempio 9: NI attraverso IE verso FR (e viceversa)
Le merci partono da NI e attraversano la frontiera tra NI e IE senza
alcuna formalità doganale. Le merci lasciano IE attraverso un porto per
traghetti. Il porto per traghetti di arrivo si trova in FR. Le merci sono
presentate all’ufficio doganale del porto per traghetti di arrivo in FR.
Per merci trasportate tra l’isola d’Irlanda e l’UE si utilizza il regime
T1 o T2 o solo la prova della posizione unionale?
-
In questo esempio, le merci unionali non sono trasportate attraverso
un paese di transito comune. Di conseguenza non può essere
utilizzato il regime T2. Se necessario, una prova della posizione
unionale è sufficiente quando le merci sono presentate alla dogana
nel porto per traghetti di arrivo.
- Se sono trasportate merci non unionali tra l’isola d’Irlanda e l’UE,
deve essere utilizzato il regime T1. All’ufficio di destinazione è
necessario un regime doganale successivo.
210
IV.3.3.2.2. Formalità da espletare presso l’ufficio doganale di transito
Articolo 43,
Il DAT, compreso l’MRN, e le merci sono presentati a ogni ufficio
appendice I,
doganale di transito.
convenzione
L’ufficio o gli uffici doganali di transito possono ispezionare le merci
Articolo 304 AE
se lo reputano necessario. Le eventuali ispezioni saranno effettuate
principalmente sulla base delle indicazioni relative all’operazione di
transito fornite dall’ufficio doganale di partenza sotto forma di
messaggio IE050.
DOGANA
L’ufficio doganale di transito:
• registra l’MRN;
• registra l’attraversamento della frontiera; e
• invia il messaggio IE118 all’ufficio doganale di partenza.
Nel caso di merci soggette a restrizioni all’esportazione, il DAT reca uno dei codici
seguenti:
• nell’ambito del transito comune:
DG0 («Esportazione da un paese soggetta a restrizioni»); oppure
DG1 («Esportazione da un paese soggetta a tassazione»);
• nell’ambito del transito unionale:
DG0 («Esportazione dall’UE soggetta a restrizioni»); oppure
DG1 («Esportazione dall’UE soggetta a tassazione»).
IV.3.3.2.3. Cambio di ufficio doganale di transito
Le merci possono essere trasportate attraverso un ufficio doganale di
transito diverso da quello dichiarato nel DAT.
Se le merci e il DAT sono presentati a un ufficio doganale di transito diverso
da quello dichiarato e l’MNR inserito dell’effettivo ufficio doganale di
transito fa riferimento a un’operazione per la quale detto ufficio doganale
non dispone del pertinente messaggio IE050, l’NCTS chiederà
automaticamente all’ufficio doganale di partenza di inviare il messaggio di
«richiesta ATR» (IE114) all’ufficio doganale di transito effettivo.
L’NCTS dell’ufficio doganale di partenza risponderà automaticamente con
il messaggio «risposta a richiesta ATR» (IE115). Dopo aver ricevuto il
messaggio IE115, l’NCTS è aggiornato e la registrazione dell’operazione
di transito è disponibile come «ATR creato», pronta per essere elaborata
dai funzionari doganali.
211
L’ufficio o gli uffici doganali di transito indicati sulla dichiarazione per i
quali le merci non sono transitate saranno avvisati automaticamente della
conclusione dell’operazione di transito all’ufficio doganale di destinazione.
Se i dati relativi all’operazione di transito di cui trattasi non possono essere
trasmessi, per qualsiasi motivo, è inviato all’ufficio doganale di transito
effettivo il messaggio IE115 con il «codice motivo di rifiuto ATR» e con il
motivo del rifiuto (il motivo del rifiuto è obbligatorio per il codice 4).
L’ufficio doganale in questione prende i provvedimenti opportuni.
DOGANA
Presso l’ufficio doganale di transito effettivo:
• l’MRN è registrato nell’NCTS;
• il messaggio IE114 è trasmesso all’ufficio doganale di partenza;
• l’NCTS dell’ufficio doganale di partenza risponde con il messaggio IE115,
includendo le informazioni del messaggio IE050;
• l’NCTS dell’ufficio doganale di transito è aggiornato e la registrazione
dell’operazione di transito è disponibile come «ATR creato», pronta per essere
elaborata dai funzionari doganali;
• l’ufficio doganale di transito registra l’attraversamento della frontiera e invia il
messaggio IE118 all’ufficio doganale di partenza.
IV.3.3.2.4. Disposizioni in caso di irregolarità gravi
Se presso un ufficio doganale di transito sono riscontrate irregolarità
gravi in un’operazione di transito, le autorità competenti dell’’ufficio
in questione devono concludere il regime di transito e avviare le
opportune ricerche.
IV.3.4. Situazioni specifiche (promemoria)
IV.3.5. Eccezioni (promemoria)
IV.3.6. Istruzioni nazionali specifiche (riservato)
IV.3.7. Parte ad uso esclusivo delle dogane
IV.3.8. Allegati
212
CAPITOLO
4 — FORMALITÀ DA ESPLETARE PRESSO L’UFFICIO DOGANALE DI
DESTINAZIONE
IV.4.1. Introduzione
Il capitolo 4 descrive le formalità da espletare presso l’ufficio doganale
di destinazione.
Il paragrafo IV.4.2 riporta gli elementi teorici generali e gli elementi
normativi.
Il paragrafo IV.4.3 descrive le formalità da espletare presso l’ufficio
doganale di destinazione, compresi la conclusione e il controllo del
regime.
Il paragrafo IV.4.4 descrive situazioni specifiche.
Il paragrafo IV.4.5 verte sulle eccezioni alle norme generali.
Il paragrafo IV.4.6 è riservato alle norme nazionali specifiche.
Il paragrafo IV.4.7 è riservato alle amministrazioni doganali.
Il paragrafo IV.4.8 contiene gli allegati del capitolo 4.
IV.4.2. Elementi teorici generali e normativa
Al termine dell’operazione di transito le merci, il DAT e le
informazioni richieste dall’ufficio doganale di destinazione
(ad
esempio, la ricevuta emessa dalla polizia in caso di incidenti, la
ricevuta rilasciata da un’officina per l’assistenza a un veicolo, il CMR
ecc.) devono essere presentati all’ufficio doganale. Ciò rappresenta
la conclusione dell’operazione di transito. Il messaggio di «Avviso di
arrivo» (IE006) è immediatamente inviato dall’ufficio doganale di
destinazione all’ufficio doganale di partenza.
L’ufficio doganale di destinazione effettuerà un controllo delle merci
basandosi sulle informazioni recuperate dall’NCTS e, ove
applicabile, sul contenuto del DAT, registrerà i risultati del controllo
e invierà il messaggio «risultati del controllo a destinazione» (IE018)
all’ufficio doganale di partenza.
In assenza di irregolarità, l’ufficio doganale di partenza appurerà
l’operazione di transito.
In caso di irregolarità, si renderanno necessarie ulteriori misure.
213
Le fonti giuridiche sono le seguenti:
• articoli 8 e 45-51, appendice I, convenzione;
• allegato B10, appendice III, convenzione;
• articolo 215 e articolo 233, paragrafi 1, 2 e 3, CDU;
• articoli 306-312 AE;
• allegato 72-03 AE.
IV.4.3. Formalità da espletare presso l’ufficio doganale di destinazione
Il presente paragrafo fornisce informazioni su:
- la presentazione delle merci e dei documenti all’ufficio doganale
di destinazione (paragrafo IV.4.3.1);
- il controllo della conclusione del regime (paragrafo IV.4.3.2).
Il presente paragrafo descrive una situazione priva di discrepanze. Le
operazioni da effettuare in caso di discrepanze sono descritte al
paragrafo IV.4.4 del presente capitolo.
Nota: la conclusione del regime di transito che ha luogo presso
l’ufficio doganale di destinazione non equivale all’appuramento del
regime di transito. Spetta all’ufficio doganale di partenza, sulla base
delle informazioni fornite dall’ufficio doganale di destinazione,
decidere se il regime di transito può essere appurato o no.
IV.4.3.1. Presentazione delle merci
Articolo 8,
Il regime di transito si concluderà e gli obblighi del titolare del
appendice I,
regime saranno soddisfatti quando le merci vincolate al regime, il
convenzione
DAT e le altre informazioni richieste saranno disponibili all’ufficio
doganale di destinazione, conformemente alla normativa doganale.
Articolo 233,
paragrafi 1 e 2,
La conclusione del regime corrisponde sul piano pratico alla
CDU
presentazione delle merci, del DAT e delle altre informazioni
richieste all’ufficio doganale di destinazione. Mentre, sul piano
giuridico, essa implica che tale presentazione sia effettuata
conformemente alle disposizioni di legge relative al tipo di procedura
utilizzata, ossia normale o semplificata (10). Entrambi gli aspetti sono
(10) Accanto alla definizione generale della conclusione del regime, esistono diverse disposizioni specifiche
che fissano le condizioni speciali alle quali il regime si conclude o si considera concluso nel quadro di
procedure quali quelle che prevedono le semplificazioni relative allo statuto di destinatario autorizzato
e al transito per via aerea, via mare o mediante un’installazione di trasporto fissa (per ulteriori
informazioni, cfr. parte V).
214
di competenza del titolare del regime, del quale costituiscono
l’obbligo più importante.
Con la conclusione del regime si concludono anche gli obblighi del
titolare del regime nell’ambito del regime. Eventi o inadempimenti
successivi a tale data riguardano altre destinazioni e norme doganali
diverse da quelle relative al transito. Ciò non significa tuttavia che la
responsabilità (finanziaria o di altro genere) del titolare del regime
non possa essere chiamata in causa dopo la conclusione del regime;
essa però può essere chiamata in causa soltanto in relazione alla
precedente operazione di transito.
Oltre al titolare del regime, vi sono altre persone che devono
Articolo 8
rispettare determinati obblighi nel quadro del regime di transito.
appendice I,
Anche il vettore e chiunque riceva le merci sapendo che queste sono
convenzione
state vincolate al regime di transito sono responsabili della
Articolo 233,
presentazione delle merci stesse intatte presso l’ufficio doganale di
paragrafo 3, CDU
destinazione, entro il termine stabilito e nel rispetto delle misure
predisposte dalle autorità doganali per permetterne l’identificazione.
Le merci, il DAT e le altre informazioni richieste devono essere
presentati all’ufficio doganale di destinazione. L’operazione è da
effettuarsi negli orari ufficiali di apertura dell’ufficio doganale in
questione (per le semplificazioni, cfr. parte VI).
La presentazione deve essere effettuata entro il termine fissato
dall’ufficio doganale di partenza. Il termine fissato compare nella
casella D del DAT.
Il termine fissato dall’ufficio doganale di partenza è vincolante per le
autorità competenti dei paesi attraversati durante l’operazione di
transito. Le autorità competenti, incluso l’ufficio doganale di
destinazione, non devono modificare tale termine
(per ulteriori
dettagli cfr. parte IV.2.3.6).
L’ufficio doganale di destinazione, servendosi dell’MRN, recupera
dall’NCTS i dati inoltrati mediante il messaggio IE001.
Il messaggio IE006 è inviato all’ufficio doganale di partenza quando
il funzionario doganale all’ufficio di destinazione ha registrato
l’MRN nell’NCTS per informare l’ufficio doganale di partenza che
le merci sono arrivate. Tale messaggio è trasmesso il giorno in cui le
merci e il DAT sono presentati all’ufficio doganale di destinazione.
Qualora le merci siano state svincolate per il transito nell’NCTS alla
partenza, ma all’arrivo delle merci l’NCTS a destinazione non sia
disponibile, l’ufficio doganale di destinazione conclude il regime di
transito sulla base del DAT e inserisce i dati necessari nell’NCTS non
215
appena è nuovamente disponibile ai fini dell’appuramento del regime
di transito.
IV.4.3.2. Controllo della conclusione del regime di transito
Articolo 47,
Dopo la presentazione delle merci, del DAT e delle altre informazioni
appendice I,
richieste, l’ufficio doganale di destinazione registra l’arrivo e inserisce
convenzione
le informazioni seguenti nell’NCTS:
Articolo 188
1.
l’MRN (il numero di registrazione dell’operazione di transito);
CDU
2.
la data di arrivo;
Articoli 308-309
3.
nel caso di imprevisti verificatisi durante il percorso
(ad
AE
esempio: apposizione di nuovi sigilli, trasbordi), tutte le
informazioni necessarie recuperate dal DAT (ove non siano già
state registrate da un altro ufficio doganale).
L’ufficio doganale di destinazione decide se le merci saranno esaminate
o meno e trattiene il DAT. L’esame deve essere effettuato utilizzando le
informazioni del messaggio IE001 ricevute dall’ufficio doganale di
partenza.
L’ufficio doganale di destinazione inserisce nel messaggio IE018 il
codice appropriato di risultato del controllo e lo invia all’ufficio doganale
di partenza. L’ufficio doganale di destinazione deve registrare il codice
dei risultati del controllo seguente:
1. il codice «A1» (conforme) deve essere registrato se l’ufficio
doganale di destinazione ha effettuato un controllo fisico delle
merci (totale o parziale) e non sono state riscontrate discrepanze.
Oltre a un controllo fisico delle merci devono essere controllati
almeno:
• il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto alla
partenza e a destinazione mediante confronto tra i dati della
dichiarazione e quelli disponibili a destinazione;
• le condizioni degli eventuali sigilli apposti.
2. il codice «A2» (ritenuto conforme) deve essere registrato nei
casi seguenti:
• se l’ufficio doganale di destinazione ha effettuato solo un
controllo documentale (nessun controllo fisico delle merci) e
non sono state riscontrate discrepanze o se non ha svolto
alcun controllo. Anche la verifica delle condizioni dei sigilli
apposti, senza il controllo fisico delle merci, è registrata con
il codice «A2» a patto che i sigilli siano intatti;
216
• se le merci sono state consegnate a un destinatario autorizzato
e l’ufficio doganale di destinazione decide di non effettuare
alcun controllo delle merci e/o dei documenti e il messaggio
«Osservazioni sullo scarico» (IE044) non evidenzia alcuna
irregolarità.
Si raccomanda che, nel caso del codice «A2», l’ufficio doganale
di destinazione invii il messaggio IE018 lo stesso giorno in cui
le merci sono state presentate all’ufficio doganale di
destinazione, o al più tardi il giorno lavorativo successivo;
3. il codice
«A5» (discrepanze) deve essere registrato nei casi
seguenti:
a)
se sono state riscontrate discrepanze minori che non hanno
dato luogo a un’obbligazione.
Esempi:
•
sigilli mancanti, rotti o danneggiati;
•
merci consegnate dopo la scadenza del termine;
•
identità/nazionalità del mezzo di trasporto non
corretta;
•
mancanza delle necessarie annotazioni in caso di
imprevisti verificatisi durante la circolazione delle
merci;
•
irregolarità nel peso senza visibile manomissione
delle merci
(piccole differenze di peso dovute
all’arrotondamento del peso);
b)
se, in caso di discrepanze minori, una sanzione
amministrativa era necessaria in base alla normativa
nazionale;
c)
se sono state rilevate merci in eccesso (dello stesso tipo o
di altro tipo) non dichiarate e se la posizione unionale di
tali merci/lo status di tali merci come merci della Parte
contraente non possono essere determinati.
Se le merci dichiarate in una dichiarazione di transito sono
state presentate all’ufficio doganale di destinazione, il fatto
che siano state rilevate merci in eccesso non impedisce
all’ufficio doganale di partenza di appurare la procedura e
chiudere il movimento. Le merci originariamente
dichiarate per il transito possono allora essere svincolate.
Per le merci in eccesso l’ufficio doganale di destinazione
deve chiarire la situazione.
L’ufficio doganale di destinazione dovrebbe fornire nel
messaggio IE018 una descrizione dettagliata delle
discrepanze. Eventuali informazioni inserite nella casella
217
di testo libero di tale messaggio dovrebbero essere redatte
per quanto possibile in una lingua comprensibile
dall’ufficio doganale di partenza;
4. il codice «B1» (non conforme) indica gravi discrepanze che non
consentono l’appuramento del regime di transito. L’operazione
di transito non è chiusa nell’NCTS e il titolare del regime e il
fideiussore restano responsabili fino a quando il caso è risolto.
Pertanto tale codice dovrebbe essere utilizzato solo in casi
debitamente giustificati, quando vi sono merci mancanti (in tutto
o in parte) o quando, ad esempio, le merci presentate a
destinazione differiscono in modo significativo dalla descrizione
nella dichiarazione (per quanto riguarda il tipo e la quantità).
Esistono due tipi di codice B1:
a)
il codice
«B1» (non conforme) con l’annotazione «in
attesa della risoluzione delle discrepanze» deve essere
registrato qualora durante il controllo doganale fisico o
documentale sia riscontrato un ammanco di merci o siano
presentate merci diverse da quelle dichiarate e l’ufficio
doganale di destinazione sospetti che ciò potrebbe essere
stato causato da errore o negligenza nel luogo di partenza.
L’ufficio doganale di destinazione:
•
deve chiedere all’ufficio doganale di partenza di
indagare, in particolare esaminando tutti i documenti
presentati dal titolare del regime/dichiarante e
confrontandoli con i dati riportati nella
dichiarazione; e
•
non deve svincolare le merci dal transito.
Articoli 112 e 114,
All’operazione di transito è attribuita la posizione
«in
paragrafo 1,
attesa della risoluzione delle discrepanze». Presso l’ufficio
appendice I,
convenzione
doganale di partenza la procedura è sospesa fino a quando
le irregolarità non sono state chiarite.
Articolo 79,
Una volta risolto il caso, l’ufficio doganale di partenza ne
articolo 87,
paragrafi 1 e 4,
informa l’ufficio doganale di destinazione inviando il
e articolo 124,
messaggio
«Notifica di risoluzione delle discrepanze»
paragrafo 1,
(IE020) con il codice «1».
lettere g) e h),
CDU
Le merci saranno quindi svincolate dal regime di transito,
l’operazione sarà infine appurata quando l’ufficio
Articolo 103I AD
doganale di partenza la chiude nell’NCTS.
Se il caso non è risolto, l’ufficio doganale di partenza ne
informa l’ufficio doganale di destinazione inviando il
218
messaggio
«Notifica di risoluzione delle discrepanze»
(IE020) con il codice
«0». Dopo aver ricevuto tale
messaggio o se non è stato ricevuto alcun messaggio entro
6 giorni di calendario dal giorno in cui è stato inviato il
messaggio IE018 con l’annotazione, l’ufficio doganale di
destinazione deve avviare un’indagine di propria iniziativa
al fine di risolvere il caso (11);
b)
il codice «B1» (non conforme) senza l’annotazione «in
attesa della risoluzione delle discrepanze» deve essere
registrato qualora durante il controllo doganale fisico o
documentale sia stato riscontrato un ammanco di merci o
siano presentate merci diverse e l’ufficio doganale di
destinazione non sospetta che ciò potrebbe essere stato
causato da errore o negligenza nel luogo di partenza.
L’ufficio doganale di destinazione avvia un’indagine di
propria iniziativa al fine di risolvere il caso.
Per quanto riguarda l’obbligazione di cui ai punti 3 (merci eccedentarie)
e 4 a) e b) esistono sono due opzioni:
•
è sorta un’obbligazione in conformità dell’articolo 79 del
codice/dell’articolo 112, paragrafo 1, lettera b), appendice
I, della convenzione (inosservanza di una delle condizioni
stabilite per il vincolo delle merci al regime di transito
unionale o comune; sottrazione delle merci ai controlli
doganali) e deve essere pagata;
•
è sorta un’obbligazione doganale, ma è stata estinta a
norma dell’articolo 124, paragrafo 1, lettere g) e h), del
codice e dell’articolo 103I AD /articolo 112, paragrafo 2,
appendice I, della convenzione.
L’estinzione di un’obbligazione ha luogo quando:
la sottrazione delle merci al regime di transito o
l’inosservanza delle condizioni stabilite per il vincolo
delle merci al regime di transito o per l’utilizzo del
regime di transito è dovuta alla distruzione totale o alla
perdita irrimediabile delle merci per una causa inerente
alla loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di
(11) Se l’ufficio doganale di partenza si trova nei paesi seguenti: BG, CH, CZ, ES, MK ed RS, utilizzare il
codice indicato. In altri paesi la procedura è diversa e, a prescindere dal codice indicato nel messaggio
IE020, l’operazione è chiusa automaticamente nel sistema. Questo significa che ulteriori procedimenti sono
svolti al di fuori dell’NCTS. Per gli altri paesi, si raccomanda di utilizzare il codice «B1» con l’annotazione
solo quando l’ufficio doganale di destinazione è assolutamente convinto che un ammanco di merci o la
presentazione di merci diverse da quelle dichiarate sono stati causati da errore o negligenza nel luogo di
partenza e dovranno essere trattati presso l’ufficio doganale di partenza.
219
forza maggiore, o a seguito di istruzioni provenienti dalle
autorità doganali;
l’inosservanza che ha portato al sorgere di tale
obbligazione non ha avuto conseguenze significative sul
corretto funzionamento del regime di transito e non
costituisce un tentativo di frode e tutte le formalità
necessarie per regolarizzare la situazione delle merci
sono state espletate a posteriori.
L’articolo 103 AD precisa che uno dei casi di inosservanza si
verifica quando la vigilanza doganale è stata successivamente
ripristinata per merci che non sono coperte da una dichiarazione
di transito, ma che in precedenza erano in custodia temporanea
o erano vincolate a un regime speciale insieme a merci
formalmente vincolate a tale regime di transito (12).
Per ulteriori informazioni cfr. la parte VIII.2.3.2.
In entrambi i casi (obbligazione estinta o no) l’ufficio doganale di
destinazione continuerà le sue indagini e applicherà le disposizioni
dell’articolo 87, paragrafo 1, del codice/articolo 114, paragrafo 1,
dell’appendice I della convenzione, al fine di determinare l’autorità
doganale competente per il recupero dell’obbligazione o, se del caso, per
prendere una decisione in merito all’estinzione dell’obbligazione. Per
ulteriori dettagli cfr. le parti VIII.2.1, VIII.2.2, VIII.2.3 e VIII.3.2.
Se l’ufficio doganale di destinazione ritiene di essere competente per il
recupero, dovrebbe chiedere all’ufficio doganale di partenza di trasferire
la competenza inviando il messaggio IE150 «Richiesta di recupero». Per
ulteriori dettagli cfr. le parti VIII.3.3.3, VIII.3.3.4 e VIII.3.3.5.
Dopo la riscossione dell’obbligazione, l’ufficio doganale responsabile
del recupero che non sia l’ufficio doganale di partenza è tenuto a
informare quest’ultimo in merito a tale recupero inviando il messaggio
IE152 «Notifica dell’esecuzione del recupero».
Se l’obbligazione doganale è inferiore a 10 000 EUR, si considera sorta
nello Stato membro in cui è avvenuta la constatazione e quindi l’ufficio
doganale di destinazione è competente per il recupero (articolo 87,
paragrafo 4, del codice) (13). Tuttavia lo scambio di messaggi IE150/151
è ancora necessario per consentire all’ufficio doganale di destinazione di
avviare la procedura di recupero. Una volta completato il recupero,
l’ufficio doganale di destinazione trasmette il messaggio IE152
(12) Unicamente regime di transito unionale.
(13) Unicamente regime di transito unionale.
220
all’ufficio doganale di partenza. Per ulteriori informazioni cfr. la parte
VIII.3.3.5.
Nei casi di cui ai punti 1, 3 e 4 l’ufficio doganale di destinazione deve
trasmettere il messaggio IE018 al più tardi:
• il terzo giorno successivo al giorno in cui le merci sono presentate
all’ufficio doganale di destinazione o in un altro luogo (in casi
eccezionali, ad esempio, una serie di giorni festivi, detto termine
può essere prorogato fino a un massimo di sei giorni);
• il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono state
ricevute da un destinatario autorizzato.
IV.4.4. Situazioni specifiche
Il presente paragrafo fornisce informazioni circa situazioni specifiche
del regime di transito presso l’ufficio doganale di destinazione. Le
situazioni specifiche in questione riguardano:
• il rilascio di una ricevuta (paragrafo IV.4.4.1);
• il rilascio di una prova alternativa (paragrafo IV.4.4.2);
• la presentazione delle merci e dei documenti al di fuori dei giorni
e delle ore stabiliti e in un luogo diverso dall’ufficio doganale di
destinazione (paragrafo IV.4.4.3);
• irregolarità (paragrafo IV.4.4.4);
• il
cambio di ufficio doganale di destinazione
(paragrafo IX.4.4.5).
IV.4.4.1. Rilascio di una ricevuta
Su richiesta della persona che presenta le merci e il DAT all’ufficio
doganale di destinazione, l’ufficio deve rilasciare una ricevuta
(TC11). che non può tuttavia essere utilizzata come prova alternativa
della conclusione del regime.
Articolo 46,
La ricevuta ha due importanti funzioni. In primo luogo, essa informa
appendice I,
il titolare del regime dell’avvenuta consegna delle merci e dei
convenzione
documenti di transito da parte del vettore all’ufficio doganale di
Articolo 306,
destinazione. In secondo luogo, riveste una particolare importanza
paragrafo 5, AE
per le eventuali ricerche che sarebbero effettuate qualora all’ufficio
doganale di partenza non giungesse il messaggio IE006. In casi simili
il titolare del regime può esibire all’ufficio doganale di partenza la
ricevuta indicante presso quale ufficio doganale sono stati presentati
221
le merci e i documenti. Ciò facilita notevolmente la procedura di
ricerca.
Allegato B10,
Il formato della ricevuta deve essere conforme al modello TC11
appendice III,
riportato nell’appendice III, allegato B10, della convenzione/
convenzione
allegato 72-03 AE.
Allegato 72-03 AE
La ricevuta deve essere compilata dalla persona che ne chiede il
rilascio e che poi la presenta a un funzionario doganale dell’ufficio
doganale di destinazione per il visto.
OPERATORI COMMERCIALI
La persona che chiede una ricevuta all’ufficio doganale di destinazione deve compilare
il formulario TC11, in modo leggibile inserendo:
•
nome, indirizzo e numero di riferimento dell’ufficio doganale di destinazione;
•
la posizione delle merci secondo quanto specificato nel relativo DAT (T1, T2,
T2F);
•
l’MRN;
•
nome, indirizzo e numero di riferimento dell’ufficio doganale di partenza;
•
il luogo.
La ricevuta può inoltre contenere altre informazioni relative alle
merci. Il titolare del regime, ad esempio, può indicare l’indirizzo a
cui il vettore delle merci rinvierà la ricevuta vistata dalla dogana.
L’ufficio doganale di destinazione non è tenuto a rinviare la ricevuta
per posta, ma può farlo se necessario. Di norma il titolare del regime
chiede al vettore di fargli pervenire la ricevuta.
L’indirizzo per il rinvio può essere indicato sul verso della ricevuta.
DOGANA
In caso di richiesta di una ricevuta, l’ufficio doganale di destinazione è tenuto a:
•
verificare se sia stato utilizzato il formulario appropriato, cioè il TC11;
•
verificare la leggibilità della ricevuta;
•
verificare che la ricevuta sia stata compilata correttamente;
•
verificare che non vi siano circostanze che impediscano il rilascio della ricevuta;
•
se tutto è in ordine, rilasciare la ricevuta alla persona che ne ha fatto richiesta.
IV.4.4.2. Rilascio di una prova alternativa
Articolo 45,
Il titolare del regime può chiedere alla dogana di fornirgli un’altra
paragrafo 4,
prova a dimostrazione della conclusione corretta del regime di
222
appendice I,
transito e dell’assenza di irregolarità sulla copia del DAT. Ciò può
convenzione
essere effettuato al momento della presentazione delle merci e del
DAT all’ufficio doganale di destinazione.
Articolo 308,
paragrafo 2, AE
Nota: informazioni dettagliate circa l’accettazione della prova
alternativa da parte dell’ufficio doganale di partenza sono fornite
nella parte VII, paragrafo 3.3.1.
OPERATORI COMMERCIALI
Per ottenere una prova alternativa, come previsto all’appendice I, articolo 45,
paragrafo 4, della convenzione/articolo
308 AE, può essere presentata all’ufficio
doganale di destinazione una copia del DAT e (se del caso) dell’EdA per il visto.
La copia, che può essere una fotocopia, deve:
• recare la dicitura «copia»;
• recare il timbro dell’ufficio doganale di destinazione, la firma del funzionario, la
data e la dicitura seguente: «Prova alternativa — 99202».
Nell’allegato 8.3 sono riportate tutte le versioni linguistiche della menzione «Prova
alternativa».
DOGANA
Il DAT e l’EdA (se del caso) devono essere vistati dall’ufficio doganale di destinazione.
La convalida può comportare un visto effettuato mediante sistemi informatici, ma
all’ufficio del paese di partenza deve sempre risultare chiaramente che si tratta di un
visto originale.
Se non sono rilevate irregolarità, l’ufficio doganale di destinazione vista la prova
alternativa. Il timbro, la firma del funzionario e la data sono apposti sul DAT.
La persona che presenta la prova alternativa insieme alle merci e al DAT è considerato
il rappresentante del titolare del regime ed è a tale persona che l’ufficio doganale di
destinazione consegna la copia vistata del DAT.
IV.4.4.3. Presentazione delle merci e dei documenti al di fuori dei giorni e delle ore
stabiliti e in un luogo diverso dall’ufficio doganale di destinazione
Articolo 45,
Di norma le merci, il DAT e le altre informazioni devono essere
paragrafo 1,
presentate:
appendice I,
• all’ufficio doganale di destinazione; e
convenzione
• nei giorni e negli orari di apertura previsti.
223
Articolo 306,
Tuttavia l’ufficio può, su richiesta del titolare del regime o di chi
paragrafo 1, AE
presenta le merci, permettere che la presentazione abbia luogo al di
fuori dell’orario ufficiale di apertura o in qualsiasi altro luogo.
IV.4.4.4. Irregolarità
IV.4.4.4.1. Irregolarità riguardanti i sigilli
Solo le merci che sono state sigillate sono svincolate per il regime di
transito comune/unionale. L’ufficio doganale di destinazione
verificherà l’integrità dei sigilli. Se i sigilli sono stati manomessi,
l’ufficio doganale di destinazione indica tale informazione nel
messaggio IE018 inviato all’ufficio doganale di partenza.
DOGANA
L’ufficio doganale di destinazione verificherà le condizioni dei sigilli e registrerà
nell’NCTS il risultato di tale verifica. Se i sigilli mancano, sono in cattive condizioni o
se risulta che siano stati manomessi, è fortemente raccomandato che le autorità
doganali esaminino le merci e registrino tali fatti nell’NCTS.
IV.4.4.4.2. Altre irregolarità
L’ufficio doganale di destinazione identifica nell’NCTS l’irregolarità
riscontrata al fine di informarne l’ufficio doganale di partenza. Tale
ufficio utilizzerà le risultanze presentate per valutare l’irregolarità e
stabilire le misure appropriate da adottare.
L’ufficio doganale di destinazione potrebbe riscontrare una
differenza tra le merci dichiarate nell’NCTS e le merci effettivamente
presentate all’ufficio doganale. È opportuno trattare ogni caso
singolarmente, in quanto potrebbe essersi verificato un errore alla
partenza.
DOGANA
L’ufficio doganale di destinazione:
• registrerà l’MRN; e
• indicherà eventuali irregolarità nel messaggio IE018.
224
IX.4.4.5. Cambio di ufficio doganale di destinazione/diversione
L’operazione di transito può concludersi in un ufficio doganale
diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito. In tal caso,
Articolo 47,
l’ufficio doganale suddetto sarà considerato l’ufficio doganale di
paragrafo 2,
destinazione.
appendice I,
convenzione
Poiché l’NCTS indicherà che l’effettivo ufficio doganale di
Articolo 306,
destinazione non ha ricevuto il messaggio EI001 per l’MRN
paragrafo 4, e
presentato, detto ufficio doganale deve inviare il messaggio di
articolo 307,
paragrafo 2, AE
«richiesta di messaggio di arrivo previsto» (IE002).
Se l’ufficio doganale di partenza riesce a trovare l’operazione tramite
l’MRN, deve inviare il messaggio «risposta a richiesta di messaggio
di arrivo previsto»
(IE003). L’ufficio doganale di destinazione
accetta il cambio di ufficio e invia il messaggio IE006 all’ufficio
doganale di partenza.
Se l’ufficio doganale di partenza non riesce a trovare l’operazione
tramite l’MRN, deve includere nel messaggio IE003 i motivi (codici
da 1 a 4) che gli impediscono di inviare il messaggio IE001. L’NCTS
rifiuta l’arrivo e invia all’operatore economico a destinazione un
messaggio di «notifica di rifiuto della richiesta di messaggio di arrivo
previsto» (IE021). I motivi del rifiuto possono essere:
1. le merci e il DAT sono già arrivati a un altro ufficio
doganale di destinazione;
2. l’operazione è stata annullata dall’ufficio doganale di
partenza;
3. l’MRN è ignoto (per ragioni tecniche o per irregolarità);
oppure
4. altri motivi.
Possono presentarsi tre casi.
1. Il nuovo ufficio doganale di destinazione è situato nella stessa
Parte contraente /nello stesso Stato membro dell’ufficio doganale
di destinazione indicato nella dichiarazione di transito:
DOGANA
L’ufficio doganale di destinazione:
•
registrerà l’MRN;
•
chiederà all’ufficio doganale di partenza informazioni riguardo alla dichiarazione
sulla base dell’MRN tramite l’invio del messaggio IE002;
•
invierà il messaggio IE006 all’ufficio doganale di partenza;
225
•
verificherà il rispetto del termine, lo stato di tutti i sigilli (se apposti) e
l’itinerario (se indicato);
•
stabilirà il livello di controllo necessario;
•
se il risultato del controllo è positivo, lo registrerà nell’NCTS;
•
invierà il messaggio IE018 all’ufficio doganale di partenza.
Al ricevimento del messaggio IE006, l’ufficio doganale di partenza informerà l’ufficio
doganale di destinazione dichiarato e l’ufficio o gli uffici di transito dichiarati (ma non
utilizzati) della conclusione dell’operazione di transito con un messaggio di «avviso di
arrivo inoltrato» (IE024).
2. Il nuovo ufficio doganale di destinazione non è situato nella stessa
Parte contraente/nello stesso Stato membro dell’ufficio doganale
di destinazione indicato nella dichiarazione di transito:
DOGANA
L’ufficio doganale di destinazione:
• registrerà l’MRN;
• chiederà all’ufficio doganale di partenza informazioni riguardo alla dichiarazione
sulla base dell’MRN tramite l’invio del messaggio IE002;
• invierà il messaggio IE006 all’ufficio doganale di partenza;
• verificherà il rispetto del termine, lo stato di tutti i sigilli (se apposti) e l’itinerario
(se indicato);
• stabilirà il livello di controllo necessario;
• se il risultato del controllo è positivo, lo registrerà nell’NCTS;
• invierà il messaggio IE018 all’ufficio doganale di partenza.
Al ricevimento del messaggio IE006, l’ufficio doganale di partenza informerà l’ufficio
doganale di destinazione dichiarato e l’ufficio o gli uffici di transito dichiarati (ma non
utilizzati) della conclusione dell’operazione di transito con un messaggio di «avviso di
arrivo inoltrato» (IE024).
3. Il nuovo ufficio doganale di destinazione si trova in una Parte
contraente/in uno Stato membro diversa/o da quella/o indicata/o
sul DAT che reca una delle diciture seguenti:
- nell’ambito del transito comune:
• DG0 («Esportazione da un paese soggetta a restrizioni»)
oppure
• DG1 («Esportazione da un paese soggetta a tassazione»)
- nell’ambito del transito unionale:
• DG0 («Esportazione dall’UE soggetta a restrizioni»)
oppure
226
• DG1 («Esportazione dall’UE soggetta a tassazione»).
DOGANA
L’ufficio doganale di destinazione:
•
registrerà l’MRN;
•
chiederà all’ufficio doganale di partenza informazioni riguardo alla dichiarazione
sulla base dell’MRN tramite l’invio del messaggio IE002;
•
terrà le merci sotto controllo doganale e deciderà se:
-
consentirne il trasferimento nella Parte contraente/nello Stato membro da
cui dipende l’ufficio doganale di partenza; oppure
-
non consentirne il trasferimento fino al ricevimento di una specifica
autorizzazione scritta da parte dell’ufficio doganale di partenza che ne
autorizzi lo svincolo.
IV.4.5. Presentazione delle merci e del DAT dopo la scadenza del termine
Articolo 45,
Se le merci e il DAT sono presentati dopo la scadenza del termine
paragrafo 2,
fissato dall’ufficio doganale di partenza, si considera che il titolare
appendice I,
del regime o il vettore abbiano rispettato il termine se essi stessi sono
convenzione
in grado di dimostrare all’ufficio doganale di destinazione in modo
Articolo 306,
soddisfacente che il ritardo non è loro imputabile.
paragrafo 3, AE
Di seguito si forniscono alcuni esempi di prove dell’intervento di
circostanze impreviste e non imputabili al titolare del regime o al
vettore nel mancato rispetto del termine fissato:
• ricevuta rilasciata dalla polizia (ad esempio in caso di incidente
o furto);
• ricevuta rilasciata dai servizi sanitari (ad esempio relativa ad
assistenza medica);
• ricevuta di un’officina (ad esempio per la riparazione di un
veicolo);
• qualunque tipo di prova del fatto che un ritardo sia dovuto a
scioperi, condizioni meteorologiche o ad altre circostanze
impreviste.
Tuttavia spetta alle autorità doganali dell’ufficio doganale di
destinazione decidere della validità della prova.
227
IV.4.6. Indicazioni nazionali specifiche (riservato)
IV.4.7. Parte ad uso esclusivo delle dogane
IV.4.8. Allegati
IV.4.8.1. Messaggi strutturati e contenuto dei dati per lo scambio di informazioni
Questo allegato è stato cancellato in quanto non più pertinente.
IV.4.8.2. Codici dei Paesi
IV.4.8.3. Codici dei colli
228
CAPITOLO 5 — ANDORRA, SAN MARINO E TERRITORI NON FISCALI
IV.5.1. Introduzione
Nei precedenti capitoli è descritto il regime di transito normale. Il
presente capitolo 5 descrive i regimi di transito specifici che esistono
tra:
•
l’Unione europea e Andorra (paragrafo IV.5.2);
•
l’Unione europea e San Marino (paragrafo IV.5.3);
•
l’Unione europea e i suoi territori fiscali speciali (paragrafo
IV.5.4).
Il paragrafo IV.5.5 tratta delle eccezioni.
Il paragrafo IV.5.6 è riservato alle norme nazionali specifiche.
Il paragrafo IV.5.7 è riservato alla dogana.
Gli allegati sono riportati nel paragrafo IV.5.8.
IV.5.2. Andorra
Il presente paragrafo fornisce informazioni su:
- il contesto e la normativa (IV.5.2.1);
- le formalità (IV.5.2.2).
IV.5.2.1. Contesto e normativa
Nel 1990 la Comunità Economica Europea e Andorra hanno concluso
un’unione doganale mediante un accordo in forma di scambio di
lettere (14). L’unione doganale si applica agli scambi di merci di cui
ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato (SA).
Con la decisione n. 1/96 del comitato misto CE-Andorra (15), le
disposizioni del transito comunitario di cui al codice doganale
(14) Accordo, in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra,
firmato il 28 giugno 1990 (GU L 374 del 31.12.1990, pag. 14).
(15) Decisione n. 1/96 del Comitato misto CE-Andorra, del 1º luglio 1996, relativa a determinati metodi di
cooperazione amministrativa per l’applicazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la
229
comunitario (CDC) e alle relative disposizioni d’applicazione (DAC)
sono state estese agli scambi effettuati nell’ambito dell’unione
doganale. La decisione è stata successivamente sostituita dalla
decisione n. 1/2003 del comitato misto CE-Andorra (16). Dopo il
1º maggio 2016 il regime di transito unionale ha sostituito il regime
di transito comunitario in quanto il codice doganale dell’Unione e i
relativi atti delegati e di esecuzione succedono al codice doganale
comunitario e alle relative disposizioni di applicazione.
IV.5.2.2. Formalità
IV.5.2.2.1. Merci di cui ai capitoli 1-24 del sistema armonizzato (SA)
Le esportazioni e importazioni di merci classificate in tali capitoli e
aventi per destinazione o origine Andorra sono considerate
esportazioni o importazioni verso o da paesi terzi.
Pertanto è presentata una dichiarazione in dogana recante, nella
casella
1, la sigla EX in caso di esportazione e IM in caso di
importazione.
Esempi (17):
a) Esportazione di merci unionali con destinazione Andorra
- Prodotti agricoli con restituzione all’esportazione
Presentazione di una dichiarazione di esportazione EX1 (all’ufficio
doganale dello Stato membro di esportazione). Il documento di
accompagnamento delle esportazioni (DAE) deve essere presentato
all’ufficio doganale di uscita dall’Unione
(ufficio francese o
spagnolo).
- Prodotti agricoli senza restituzione all’esportazione
Presentazione di una dichiarazione di esportazione EX1 (all’ufficio
doganale dello Stato membro di esportazione). Il documento di
accompagnamento delle esportazioni (DAE) deve essere presentato
Comunità economica europea e il Principato di Andorra e al transito delle merci tra le Parti (GU L 184
del 24.7.1996, pag. 39).
(16) Decisione n. 1/2003 del Comitato misto CE-Andorra, del 3 settembre 2003, relativa alle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie al buon funzionamento dell’unione doganale (GU
L 253 del 7.10.2003, pag. 3).
(17) Gli esempi si riferiscono al trasporto su strada.
230
all’ufficio doganale di uscita dall’Unione
(ufficio francese o
spagnolo).
- Merci soggette ad accisa per le quali è stato rilasciato un
documento amministrativo elettronico (e-AD) che accompagna le
merci alla frontiera
Presentazione di una dichiarazione di esportazione EX1 (all’ufficio
doganale dello Stato membro di esportazione). Il documento di
accompagnamento delle esportazioni
(DAE) e il documento
amministrativo elettronico devono essere presentati all’ufficio
doganale di uscita dall’Unione (ufficio francese o spagnolo).
- Prodotti agricoli con restituzione all’esportazione e soggetti ad
accisa per i quali è stato rilasciato un documento amministrativo
elettronico che accompagna le merci alla frontiera
Presentazione di una dichiarazione di esportazione EX1 (all’ufficio
doganale dello Stato membro di esportazione). Il documento di
accompagnamento delle esportazioni
(DAE) e il documento
amministrativo elettronico devono essere presentati all’ufficio
doganale di uscita dall’Unione (ufficio francese o spagnolo).
b) Importazione nel territorio doganale dell’Unione di prodotti
agricoli provenienti da Andorra
Presso l’ufficio doganale di entrata nell’Unione, le merci sono
vincolate a un regime doganale quale l’immissione in libera pratica o
il regime di transito unionale esterno (T1) se l’ufficio doganale di
destinazione è situato nell’Unione.
Nota: le merci originarie di Andorra, come da definizione fornita
nell’accordo di unione doganale, sono esenti da dazi unionali
all’importazione
purché
accompagnate
al
momento
dell’importazione da un certificato di circolazione EUR.1 o da una
dichiarazione su fattura dell’esportatore (titolo II dell’accordo di
unione doganale).
c) Transito attraverso il territorio doganale dell’Unione a
destinazione di Andorra
Presentazione di una dichiarazione di transito per la procedura di
transito unionale esterno (T1) presso il punto di entrata nell’Unione
(ad esempio in Belgio) al fine di inoltrare merci terze ad Andorra.
d) Transito tra due punti dell’Unione attraverso Andorra
231
Il regime di transito unionale non copre il transito attraverso Andorra
e per tale passaggio è necessario ricorrere a un regime separato
(andorrano).
Il regime di transito unionale si considera sospeso nel territorio di
Andorra, a condizione che il passaggio attraverso Andorra sia
effettuato in base a un titolo di trasporto unico.
In assenza di un titolo di trasporto unico che copra il passaggio
attraverso Andorra, il regime di transito unionale è concluso al punto
di uscita dall’Unione, prima dell’entrata in Andorra.
IV.5.2.2.2. Merci di cui ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato (SA)
La decisione n. 1/2003 fornisce la base per l’applicazione (mutatis
mutandis) del regime di transito comunitario, di cui al CDC e alle
DAC, agli scambi tra la Comunità e Andorra riguardanti le merci
classificate ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato. Dopo il 1º
maggio 2016 il regime di transito comunitario è stato sostituito dal
regime di transito unionale specificato nel codice doganale
dell’Unione e i relativi atti delegati e di esecuzione, che sono
succeduti al codice doganale comunitario e alle relative disposizioni
di applicazione.
Per gli scambi tra gli Stati membri dell’Unione e Andorra, le
formalità doganali devono essere espletate secondo modalità
analoghe a quelle vigenti prima dell’istituzione, nel
1993, del
mercato interno. Pertanto è presentata una dichiarazione in dogana
recante nella casella 1 la sigla EX in caso di esportazione e IM in
caso di importazione.
In questo contesto, occorre distinguere i casi seguenti:
•
le merci in libera pratica, come da definizione fornita
nell’accordo di unione doganale, circolano vincolate al
regime di transito unionale interno (T2) o sono trasportate con
una prova della loro posizione doganale di merci dell’Unione;
•
le merci che non sono in libera pratica circolano vincolate al
regime di transito unionale esterno
(T1), come
nell’esempio b) al paragrafo 2.2.1;
232
•
il caso specifico dei prodotti di cui al regolamento (CEE)
n. 3448/93 (18) che circolano vincolati al regime di transito
unionale esterno (T1), come nell’esempio c).
La garanzia presentata nel quadro del regime di transito unionale
deve essere valida tanto per l’Unione quanto per Andorra.
Sull’impegno del fideiussore e sui certificati di garanzia non bisogna
cancellare le parole: «Principato di Andorra».
Esempi:
a) Spedizione di merci in libera pratica [diverse da quelle
interessate dal regolamento (CEE) n. 3448/93] dall’Unione ad
Andorra e viceversa.
• Le formalità di spedizione sono espletate presso un ufficio
situato in uno Stato membro o ad Andorra: emissione di una
dichiarazione di esportazione EX1 e di una dichiarazione per il
regime di transito unionale interno (T2); oppure
• le formalità di spedizione sono espletate alla frontiera
UE/Andorra: le merci circolano liberamente fino alla frontiera
dove è emessa una dichiarazione di esportazione EX1 su
presentazione della prova di posizione doganale di merci
unionali.
Occorre tuttavia notare che l’ufficio doganale di frontiera che funge
da ufficio doganale di uscita può rifiutarsi di vincolare le merci al
regime di transito se tale regime è destinato a concludersi presso il
confinante ufficio doganale di frontiera.
b) Spedizione di merci non in libera pratica [diverse da quelle
interessate dal regolamento (CEE) n. 3448/93] dall’Unione ad
Andorra e viceversa.
Le merci che non sono in libera pratica sono trasportate
accompagnate da una dichiarazione di regime di transito unionale
esterno (T1) fino all’ufficio doganale di destinazione ad Andorra o
nell’Unione.
(18) Regolamento (CEE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune
merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18). Esempi dei
prodotti interessati: mannitolo, sorbite, caseine, caseinati e altri derivati delle caseine, destrina e colle di
destrina, amidi e fecole o colle d’amido o di fecola, bozzime preparate e appretti preparati a base di
sostanze amidacee.
233
c) Caso specifico dei prodotti di cui al regolamento
(CEE)
n. 3448/93
Le procedure sopradescritte si applicano alle condizioni seguenti:
• prodotti agricoli unionali trasformati inviati dall’Unione ad
Andorra e che beneficiano di una restituzione all’esportazione.
Emissione di una dichiarazione di esportazione EX1 e di una
dichiarazione per il regime di transito unionale interno (T1);
• prodotti agricoli trasformati in libera circolazione ad Andorra
e inviati nell’Unione.
Questi prodotti circolano vincolati al regime di transito
unionale esterno (T1).
Poiché le autorità doganali unionali devono addebitare l’elemento
mobile, il DAT della dichiarazione di regime di transito unionale
esterno
(T1) deve essere corredato della dicitura seguente,
sottolineata in rosso:
«Riscuotere solo l’elemento agricolo —
Accordo CEE-Andorra».
Altri regimi di transito
Il regime di transito comune non si applica agli scambi con Andorra.
Andorra non è una Parte contraente della convenzione TIR.
Tabella sinottica dei regimi
scelti (transito, esportazione,
Merci 1-24 del SA
importazione)
Merci provenienti dall’UE
Merci provenienti da Andorra
Con restituzione
EX1
all’esportazione
Senza restituzione
EX1 oppure T1 (19)
all’esportazione
Merci soggette ad accisa
EX1 + e-AD
Merci soggette ad accisa con
EX1 + e-AD
restituzione all’esportazione
(19) Situazione del transito di merci non unionali attraverso il territorio doganale dell’Unione.
234
IM4 (20) (+ EUR.1) (per
Tutti i tipi di merce
l’immissione in libera pratica)
oppure T1
Merci 25-97 del SA
(diverse dai prodotti di cui al reg. 3448/93)
Merci provenienti dall’UE
Merci provenienti da Andorra
Merci in libera pratica
EX1 + T2 (T2F) (presso l’ufficio
EX1 + T2 (T2F) (presso l’ufficio
interno) oppure T2, T2LF o il
interno) oppure T2, T2LF o il
documento
con
effetto
documento
con
effetto
equivalente + EX1 (alla frontiera) equivalente + EX1 (alla frontiera)
Merci non in libera pratica
T1
T1
(transito) oppure
«IM4»
(immissione in libera pratica)
Prodotti agricoli di cui al regolamento 3448/93
Merci provenienti dall’UE
Merci provenienti da Andorra
Con restituzione
EX1 + T1
all’esportazione
In libera pratica
T1 + menzione «Riscuotere solo
l’elemento agricolo — Accordo
CEE-Andorra»
(20) L’immissione in libera pratica è effettuata dall’ufficio doganale di entrata nell’Unione.
235
IV.5.3. San Marino
Il presente paragrafo fornisce informazioni su:
• il contesto e la normativa (IV.5.3.1);
• le formalità (IV.5.3.2).
IV.5.3.1. Contesto e normativa
Nel 1992 la CE e San Marino hanno concluso un accordo interinale
di commercio e di unione doganale (21). L’accordo è stato sostituito
dall’accordo di cooperazione e di unione doganale (22), entrato in
vigore il 1º aprile 2002. L’unione doganale si applica alle merci di
cui ai capitoli 1-97 della tariffa doganale comune (TDC).
La decisione n. 4/92 del Comitato di cooperazione CEE-San
Marino (23) ha fissato le disposizioni relative alla circolazione delle
merci tra la Comunità e San Marino. La decisione, applicata a partire
dal 1º aprile 1993, è stata modificata dalla decisione n. 1/2002 (24)
che ha preso effetto il 23 marzo 2002.
La decisione n. 1/2010 (25) del Comitato di cooperazione UE-San
Marino contiene l’elenco aggiornato degli uffici doganali italiani che
possono espletare le formalità per le merci destinate a San Marino.
(21) Accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la
Repubblica di San Marino (GU L 359 del 9.12.1992, pag. 14).
(22) Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di
San Marino (GU L 84 del 28.3.2002, pag. 43).
(23) Decisione n. 4/92 del Comitato di cooperazione CEE-San Marino, del 22 dicembre 1992, relativa a
determinati metodi di cooperazione amministrativa per l’applicazione dell’accordo intermedio e alla
procedura di rispedizione delle merci verso la Repubblica di San Marino (GU L 42 del 19.2.1993,
pag. 34).
(24) Decisione n. 1/2002 del Comitato di cooperazione CE-San Marino, del 22 marzo 2002, che modifica la
decisione n. 4/92 del Comitato di cooperazione CEE-San Marino relativa a determinati metodi di
cooperazione amministrativa per l’applicazione dell’accordo intermedio e alla procedura di rispedizione
delle merci verso la Repubblica di San Marino (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 23).
(25) Decisione n. 1/2010 del comitato di cooperazione UE-San Marino, del 29 marzo 2010, che stabilisce
diverse misure di applicazione dell’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità
economica europea e la Repubblica di San Marino (GU L 156 del 23.6.2010. pag. 13).
236
IV.5.3.2. Formalità
La decisione n. 4/92, modificata, coordina i metodi di cooperazione
amministrativa tra San Marino e l’UE applicando le norme del
regime di transito comunitario che, a partire dal 1º maggio 2016, è
stato sostituito dal regime di transito unionale (il CDU e i relativi atti
sono succeduti al CDC e alle DAC).
Alla circolazione delle merci rientranti nell’ambito di applicazione
dell’unione doganale UE-San Marino
(capitoli
1-97 TDC ad
eccezione dei «prodotti CECA») si applicano le norme seguenti:
1. Circolazione delle merci dagli uffici unionali designati in Italia a
San Marino
Le merci che circolano in regime di transito unionale esterno (T1)
con destinazione San Marino devono essere immesse in libera pratica
presso uno degli uffici doganali unionali designati in Italia (26).
L’ufficio doganale designato emette un documento T2-SM (regime
di transito interno) o T2L-SM (27) (posizione doganale di merci
unionali) destinato ad accompagnare le merci fino a San Marino. Le
autorità competenti di San Marino devono chiudere il regime di
transito interno T2-SM nell’NCTS oppure vistano uno degli
esemplari del documento T2L-SM e lo rinviano all’ufficio doganale
di partenza in Italia
(cioè a uno degli uffici doganali unionali
designati, elencati nella decisione n. 1/2010).
2. Circolazione delle merci dall’Unione (28) a San Marino
Occorre presentare alle autorità competenti di San Marino una prova
del fatto che le merci sono in libera pratica all’interno dell’Unione.
Tale prova può essere costituita dal DAT(T2 o T2F), dalla prova
originale della posizione doganale di merci unionali (T2L o T2LF) o
da un documento di effetto equivalente [in particolare il documento
amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009
della Commissione].
(26) Tali uffici doganali, che figurano nella decisione n. 1/2010 (GU L 156 del 23.6.2010), sono: Ancona,
Bologna, Forlì, Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Ravenna, Rimini, Roma, Orio al Serio,
Milano, Taranto, Trieste e Venezia.
(27) Il documento T2L-SM è emesso in tre esemplari e ciascuno degli esemplari reca una della diciture
seguenti: Rilasciato in tre esemplari - Délivré en trois exemplaires. L’originale e una delle copie del
documento T2L-SM sono consegnati alla persona interessata, mentre la seconda copia è conservata
dall’ufficio di partenza.
(28) Gli scambi tra l’Italia e San Marino si svolgono nell’ambito di un regime fiscale (IVA).
237
3. Circolazione delle merci da San Marino all’Unione
(eccetto
l’Italia) (29)
Le merci che circolano da San Marino nell’Unione devono circolare
nell’ambito di un regime di transito interno (T2 o T2F) avviato dalle
autorità competenti di San Marino (l’ufficio doganale di destinazione
è situato nell’Unione), con la prova attestante la posizione doganale
di merci unionali (T2L o T2LF) o con un documento avente effetto
equivalente. Il DAT, il T2L o il T2LF o il documento avente effetto
equivalente deve essere presentato all’ufficio doganale di
importazione dell’Unione per provare che le merci sono in libera
pratica a San Marino.
Se le merci destinate a essere trasportate nell’Unione sono
precedentemente entrate a San Marino accompagnate da un T2F, un
T2LF o da un documento di effetto equivalente [in particolare il
documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE)
n. 684/2009], le autorità competenti di San Marino devono includere
un riferimento al documento che accompagnava le merci al momento
del loro arrivo a San Marino.
La dicitura «Repubblica di San Marino» non deve essere cancellata
dall’impegno del fideiussore e dai certificati di garanzia.
Nota: i
«prodotti CECA» esulano dall’ambito di applicazione
dell’unione doganale. Pertanto, quando arrivano nell’Unione, essi
sono trattati come prodotti non immessi in libera pratica.
4. Altri regimi di transito
Il regime di transito comune non si applica agli scambi con San
marino.
San Marino non è una Parte contraente della convenzione TIR.
IV.5.4. Territori fiscali speciali
Il presente paragrafo fornisce informazioni su:
• il contesto e la base giuridica (IV.5.4.1);
• il regime di transito unionale interno (IV.5.4.2);
• i documenti comprovanti la posizione doganale (IV.5.4.3).
(29) Ibidem
238
IV.5.4.1. Contesto e normativa
Articolo 1,
«Territori fiscali speciali»: una parte del territorio doganale
punto 35), AE
dell’Unione cui non si applicano le disposizioni della direttiva
2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul
Direttiva
valore aggiunto, o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio relativa
2006/112/CE
al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.
Direttiva
2008/118/CE
I territori di seguito riportati sono territori fiscali speciali:
• le Isole Canarie;
• i seguenti dipartimenti francesi d’oltremare: Guadalupa,
Martinica, Mayotte, Guyana francese, Riunione e Saint-
Martin;
• il monte Athos;
• le isole Åland.
Per informazioni aggiornate sui territori fiscali speciali si prega di
consultare il sito:
and-certain-territories_en
Al fine di garantire il controllo e il calcolo degli oneri fiscali (IVA e
accise), la circolazione delle merci unionali verso, da o tra territori
non fiscali è soggetta alle formalità seguenti:
Articolo 188 AD
• quando merci unionali sono trasportate da un territorio
fiscale speciale verso un’altra parte del territorio doganale
dell’Unione che non è un territorio fiscale speciale e tale
movimento si conclude in un luogo situato al di fuori dello
Stato membro in cui le merci sono state introdotte nella
suddetta parte del territorio doganale dell’Unione, tali merci
devono essere trasportate in regime di transito unionale
interno.
Esempi:
1) Le merci entrate nell’Unione in Francia sono state
trasportate dalla Francia alle isole Canarie e successivamente
sono state portate in Spagna. Il trasferimento tra le isole
Canarie e la Spagna deve avvenire nel quadro del regime di
transito unionale interno.
2) Per le merci unionali trasportate delle isole Åland alla
Svezia via mare non è necessario applicare il regime di
transito unionale interno (T2F) in quanto esse sono trasportate
239
direttamente da un territorio fiscale speciale a uno Stato
membro, ove rimarranno. Tuttavia se le stesse merci sono poi
trasportate via terra in Danimarca, che è un’altra parte del
territorio doganale dell’Unione, si applica il regime di transito
unionale interno (T2F);
• tuttavia in altre situazioni (ad esempio nel caso di merci
entrate nell’Unione in Francia dove sono state immesse in
libera pratica e che poi sono state trasportate alle isole
Canarie e infine portate nuovamente in Francia o nel caso di
merci unionali provenienti dalla Svezia e trasportate
direttamente nelle isole Åland) il regime di transito interno
(T2F) è un’opzione. Le merci possono essere trasportate
anche in base alla prova della posizione doganale di merci
unionali.
IV.5.4.2. Regime di transito unionale interno
Articoli 47, 50, 52 e Il regime di transito unionale interno per la circolazione di cui
53 ADT
all’articolo 188 AD è noto come regime T2F e si applica come segue.
• Dichiarazione di transito:
nella casella 1 della dichiarazione di transito si inserisce la sigla T2F.
• Società aerea o marittima (dichiarazione di transito su supporto
cartaceo per merci trasportate per via aerea e marittima):
sul relativo manifesto si inserisce la sigla T2F.
• Società aerea o marittima
(documento di trasporto
elettronico/ETD come dichiarazione di transito ai fini
dell’utilizzo del regime di transito per le merci trasportate per
via aerea e marittima):
si inserisce il codice T2F per le merci unionali in questione.
IV.5.5. Eccezioni (promemoria)
IV.5.6. Indicazioni nazionali specifiche (riservato)
IV.5.7. Parte ad uso esclusivo delle dogane
IV.5.8. Allegati (promemoria)
240
PARTE V ─ PROCEDURA DI CONTINUITÀ OPERATIVA PER IL TRANSITO
COMUNE/UNIONALE
CAPITOLO 1 — INTRODUZIONE
La procedura di continuità operativa descritta nella presente parte
disciplina i casi in cui il sistema informatico dell’ufficio doganale o
quello dell’operatore non è disponibile.
Il ricorso a tale procedura è soggetto ad una serie di importanti
norme generali:
• le operazioni di transito nell’NCTS e nella procedura di
continuità operativa devono essere considerate procedure
chiaramente distinte. Ciò significa che tutte le operazioni avviate
e inserite, con esito positivo, nell’NCTS devono essere portate a
termine nell’ambito dello stesso sistema e tutte le operazioni
avviate nell’ambito della procedura di continuità operativa
devono essere concluse secondo le disposizioni che disciplinano
l’uso della procedura stessa;
• qualora si decida di tornare a una procedura di continuità
operativa, è importante assicurarsi che ogni dichiarazione
inserita nell’NCTS ma non elaborata ulteriormente a causa di un
guasto del sistema informatico sia annullata.
V.1.1. Elementi teorici generali e normativa
Le fonti giuridiche sono le seguenti:
• articolo 26, appendice I, convenzione;
• articolo 6, paragrafo 3, lettera b), CDU;
• articolo 291 AE;
• allegato II, appendice I, convenzione;
• allegato 72-04 AE.
VII.1.2. Dichiarazione di transito in caso di procedura di continuità operativa
La procedura di continuità operativa si fonda su documenti cartacei
con funzione di dichiarazioni di transito.
241
V.1.3. Timbro in caso di procedura di continuità operativa
La dichiarazione di transito su supporto cartaceo utilizzata in caso di
procedura di continuità operativa deve essere riconoscibile da tutte le
parti interessate all’operazione di transito per evitare problemi
all’ufficio o agli uffici doganali di transito e all’ufficio doganale di
destinazione.
A tal fine, il ricorso alla procedura di continuità operativa deve essere
indicato sugli esemplari della dichiarazione di transito su supporto
cartaceo apponendo un timbro
(dimensioni:
26 × 59 mm) nella
casella A del DAU o nella casella dell’MRN nel DAT. Il timbro può
essere prestampato sul DAU o sul DAT.
• Il documento deve essere timbrato dall’ufficio doganale di
partenza, nel caso della procedura normale, o dallo speditore
autorizzato ove si utilizzi la procedura semplificata.
• Cfr. l’allegato V.1.8.1 per le diverse versioni linguistiche del
timbro per la procedura di continuità operativa.
Si noti che entrambe le tipologie di timbro sono accettabili, sia il
vecchio timbro introdotto dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del
Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario, sia il nuovo
timbro introdotto dal CDU. I vecchi timbri possono essere utilizzati
fino a esaurimento scorte.
V.1.4. Guasto temporaneo dell’NCTS presso l’ufficio doganale di partenza
Spetta a ciascuna amministrazione nazionale definire precisamente in
quali condizioni l’autorità competente ricorre alla procedura di
continuità operativa. Tali condizioni devono tuttavia essere fissate
anticipatamente e comunicate/rese disponibili agli operatori
economici.
V.1.5. Guasto temporaneo del sistema informatico utilizzato dal titolare del regime
Questo paragrafo esamina i casi seguenti:
•
il sistema informatico del titolare del regime non è
disponibile;
•
la connessione elettronica tra il sistema informatico utilizzato
dal titolare del regime e l’NCTS non è disponibile.
Qualsiasi ricorso alla procedura di continuità operativa deve essere
preventivamente approvato dalle autorità doganali. Per ottenere tale
approvazione, il titolare del regime che utilizza la procedura normale
242
o semplificata è tenuto a comunicare alle autorità doganali per fax, e-
mail o altro mezzo le motivazioni e il momento dell’avvio della
procedura di continuità operativa.
Nel momento in cui le autorità doganali saranno convinte
dell’autenticità dell’indisponibilità, comunicheranno al titolare del
regime la loro approvazione a ricorrere alla procedura di continuità
operativa. Possono inoltre richiedere prove o procedere a controlli.
Tuttavia le autorità doganali hanno la facoltà di negare il consenso in
caso di ripetuti annunci di indisponibilità da parte di uno stesso
titolare del regime.
Le autorità doganali controlleranno il ricorso alla procedura di
continuità operativa per evitarne l’abuso.
Qualora uno speditore autorizzato effettui annualmente oltre il 2 %
delle dichiarazioni con la procedura di continuità operativa a causa di
guasti del sistema informatico o di disfunzioni della connessione
elettronica tra il sistema e l’NCTS, si procederà a un riesame
dell’autorizzazione per valutare se continuino a sussistere le
condizioni per la procedura di continuità operativa.
V.1.6. Procedure
V.1.6.1. Partenza — Procedura normale
Nel regime normale il titolare del regime deve compilare una
dichiarazione di transito su supporto cartaceo e presentarla con le
merci all’ufficio doganale di partenza.
Per ulteriori dettagli cfr. paragrafi V.2 e V.3.
Si noti che l’operazione deve essere conclusa e appurata sulla base
della dichiarazione cartacea.
DOGANA
Qualora si decida di ricorrere alla procedura di continuità operativa, è importante
accertarsi che le dichiarazioni inserite nell’NCTS, ma non ulteriormente elaborate a
causa di un guasto del sistema, siano annullate. L’operatore ha l’obbligo di informare
le autorità competenti ogniqualvolta ricorre alla procedura di continuità operativa per
una dichiarazione già registrata nel sistema.
In tali casi, tutti i dati di transito recanti l’LRN o l’MRN assegnati all’operazione di
transito devono essere ritirati dall’NCTS.
243
V.1.6.2. Partenza — Speditore autorizzato
Il benestare delle autorità doganali all’uso della procedura di
continuità operativa può essere notificato mediante le modalità
concordate in anticipo tra lo speditore autorizzato e dette autorità.
Il titolare del regime deve completare la dichiarazione di transito su
supporto cartaceo.
Per maggiori informazioni cfr. VI.3.3.3.2.
Quando il sistema informatico dello speditore autorizzato è
nuovamente disponibile, quest’ultimo deve informare le autorità
doganali e, se del caso, comunica i dettagli dei documenti cartacei
utilizzati.
V.1.6.3. Destinazione — Procedura normale
Se le merci sono state svincolate per il transito nell’NCTS all’ufficio
doganale di partenza, ma all’arrivo delle merci il sistema all’ufficio
doganale di destinazione non è disponibile, l’ufficio doganale di
destinazione deve concludere il regime di transito sulla base del DAT
e inserire i dati necessari nell’NCTS non appena è di nuovo
disponibile per consentire all’ufficio doganale di partenza
l’appuramento del regime.
Se non sono state riscontrate irregolarità, l’ufficio doganale di
destinazione deve fornire al titolare del regime o al vettore la prova
alternativa della conclusione del regime. Per maggiori informazioni
cfr. V.6.4.2.
V.1.6.4. Destinazione — Destinatario autorizzato
In caso di guasto dell’NCTS presso la destinazione, il destinatario
autorizzato seguirà le procedure pertinenti indicate nella parte VI.
V.1.7. Indicazioni nazionali specifiche (riservato)
V.1.8. Parte ad uso esclusivo delle dogane
IV.1.9. Allegati
244
V.1.9.1. Timbro utilizzato per la procedura di continuità operativa
A) Il timbro usato prima e dopo il 1º maggio 2016 (fino a esaurimento scorte)
BG:
NCTS АВАРИЙНА ПРОЦЕДУРА
НЯМА НАЛИЧНИ ДАННИ В СИСТЕМАТА
ЗАПОЧНАТА НА __________________
(Дата/час)
CH:
NCTS FALLBACK PROCEDURE
NO DATA AVAILABLE IN THE SYSTEM
INITIATED ON____________________
(Date/hour)
CS:
NCTS HAVARIJNÍ POSTUP
DATA NEJSOU V SYSTÉMU
ZAHÁJEN DNE____________________
(Datum/hodina)
DA:
NCTS NØDPROCEDURE
INGEN DATA TILGÆNGELIGE I SYSTEMET
PÅBEGYNDT DEN_________________
(Dato/klokkeslæt)
DE:
NCTS NOTFALLVERFAHREN
KEINE DATEN IM SYSTEM VERFÜGBAR
Begonnen am________________________
(Datum/Uhrzeit)
Ticket-Nr: ________________________
EE:
NCTS ASENDUSTOIMING
Süsteemi andmed ei ole kättesaadavad
Algatatud ______________
(Kuup/kellaaeg)
EL:
ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ NCTS
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΑΡΧΙΣΕ ΣΤΙΣ____________________
(Ημερομηνία/ώρα)
EN:
NCTS FALLBACK PROCEDURE
NO DATA AVAILABLE IN THE SYSTEM
INITIATED ON____________________
(Date/hour)
ES:
PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA PARA CASOS DE
FALLO DEL NCTS
DATOS NO DISPONIBLES EN EL SISTEMA
INICIADO EL_________________________
(Fecha/hora)
FI:
NCTS-VARAMENETTELY
JÄRJESTELMÄ EI KÄYTETTÄVISSÄ
ALOITETTU ____________________
(pvm/kellonaika)
245
FR:
PROCÉDURE DE SECOURS NSTI
AUCUNE DONNÉE DISPONIBLE DANS LE SYSTÈME
ENGAGEE LE ____________ ________
(Date/heure)
HU:
NCTS TARTALÉK ELJÁRÁS
NINCS ELÉRHETŐ ADAT A RENDSZERBEN
INDÍTVA _______________
(Dátum/óra)
IS:
IT:
PROCEDURA DI RISERVA DEL NCTS
DATI NON DISPONIBILI NEL SISTEMA
AVVIATA IL____________________
(Data/ora)
LV:
DTKS ALTERNATĪVĀ PROCEDŪRA
DATI SISTĒMĀ NAV PIEEJAMI
UZSĀKTS _______________________
(Datums/stunda)
LT:
NCTS ATSARGINĖ PROCEDŪRA
SISTEMOJE DUOMENŲ NĖRA
PRADĖTA ____________________
(data/valanda)
НКТС РЕЗЕРВНА ПОСТАПКА
MK:
ТРАНЗИТ ВО УНИЈАТА/ЗАЕДНИЧКИ ТРАНЗИТ
НЕМА ДОСТАПНИ ПОДАТОЦИ ВО СИСТЕМОТ
ЗАПОЧНАТО НА___________________
(датум/час)
MT:
PROĊEDURA TA’ RIŻERVA NCTS
L-EBDA DEJTA DISPONIBBLI FIS-SISTEMA
MIBDIJA FI _____________________
(Data/ħin)
NL:
NOODPROCEDURE NCTS
GEGEVENS NIET BESCHIKBAAR IN HET SYSTEEM
BEGONNEN OP___________________
(Datum/uur)
NO:
NCTS FALLBACK PROCEDURE
NO DATA AVAILABLE IN THE SYSTEM
INITIATED ON____________________
(Date/hour)
PL:
PROCEDURA AWARYJNA NCTS
DANE NIE SĄ DOSTĘPNE W SYSTEMIE
OTWARTO W DNIU__________________
(data/godzina)
246
PT:
PROCEDIMENTO DE CONTINGÊNCIA EM
CASO
DE
FALHA DO NSIT
DADOS NÃO DISPONÍVEIS NO SISTEMA
INICIADO A____________________
(Data/hora)
RO:
PROCEDURA DE REZERVĂ NCTS
NICIO DATĂ DISPONIBILĂ ÎN SISTEM
INIȚIATĂ LA ____________________
(Data/ora)
RS
NCTS РЕЗЕРВНИ ПОСТУПАК
ТРАНЗИТ УНИЈЕ/ЗАЈЕДНИЧКИ ТРАНЗИТ
У СИСТЕМУ НЕМА ДОСТУПНИХ ПОДАТАКА
ПОКРЕНУТО ДАНА_____________________
(датум/час)
SI:
ALTERNATIVNI POSTOPEK NCTS
PODATKI V SISTEMU NISO NA VOLJO
ZAČETO DNE____________________
(Datum/ura)
SK:
NCTS HAVARIJNÝ STAV
V SYSTÉME NIE SÚ K DISPOZÍCII ŽIADNE ÚDAJE
SPUSTENÝ ____________________
(Dátum/hodina)
SV:
RESERVRUTIN NÄR NCTS INTE FUNGERAR
INGA DATA TILLGÄNGLIGA I SYSTEMET
INLEDD DEN____________________
(Datum/klockslag)
HR
Stamp
TR
NCTS KAĞIT USULÜ
BİRLİK TRANSİTİ/ORTAK TRANSİT
SİSTEMDE VERİ BULUNMAMAKTADIR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .'DE BAŞLATILMIŞTIR
(Tarih/Saat)
247
B) Nuovo timbro usato dopo il 1º maggio 2016
BG:
CS:
DA:
DE:
EE:
248
EL:
EN:
ES:
FI:
FR:
HU:
249
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