|
|
III.1.1. Scopo della garanzia
I dazi doganali e le altre imposizioni applicabili alle merci sono
temporaneamente sospesi quando dette merci sono vincolate al
regime di transito comune/unionale. Per garantire il pagamento dei
dazi e delle altre imposizioni nel caso di insorgenza di
un’obbligazione
(doganale), l’obbligato principale è tenuto a
costituire una garanzia.
La base giuridica per la garanzia ai fini del transito è costituita dalle
norme seguenti:
• articolo 10 convenzione;
• appendice I, articoli 9-13 e 74-80, convenzione;
• appendice I, allegato I, convenzione;
• appendice III, allegati da C1 a C7, convenzione;
• articoli 89-98 CDU;
• articoli 82 e 85 AD;
• articoli 148, 150-152, 154-162 AE;
• allegati 32-01, 32-02, 32-03 e 32-06 AE;
• allegato 72-04 AE.
III.1.2. Forme di garanzia
Articolo 11 e
La garanzia può essere costituita da un deposito in contanti o
articolo 55,
dall’impegno assunto da un fideiussore. Essa deve essere o isolata e
lettera a),
coprire una singola operazione di transito oppure deve essere globale
appendice I,
per più operazioni. La garanzia isolata prestata da un fideiussore può
convenzione
consistere in certificati che questi fornisce ai titolari del regime e in
Articolo 89,
una fideiussione. L’utilizzo della garanzia globale costituisce una
paragrafo 5, e
semplificazione delle disposizioni normali ed è quindi soggetto ad
articolo 92,
autorizzazione.
paragrafo 1, CDU
III.1.3. Esonero dalla garanzia
Articolo 13,
In via eccezionale, non occorre fornire alcuna garanzia nei casi
appendice I,
seguenti:
convenzione
-
esonero previsto a norma di legge:
Articolo 89,
paragrafi 7, 8 e 9,
CDU
• in caso di merci trasportate sul Reno, sulle vie navigabili del
Reno, sul Danubio o sulle vie navigabili del Danubio;
150
Articolo 24,
• in caso di merci trasportate mediante un’installazione di
paragrafo 2, ADT
trasporto fissa;
• in caso di merci vincolate al regime di transito
comune/unionale utilizzando la semplificazione dell’ETD
per il trasporto aereo e marittimo (quest’ultimo riguarda
solo il regime di transito unionale);
• nell’Unione, quando l’importo del dazio all’importazione
non supera la soglia di valore statistica per le dichiarazioni
stabilita a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del
regolamento
(CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche
comunitarie del commercio estero con i paesi terzi
(GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23);
• nell’Unione, agli Stati, alle autorità amministrative regionali
e locali o ad altri enti di diritto pubblico per le attività che
intraprendono in veste di autorità pubbliche.
L’elenco che figura nell’allegato III.7.2 definisce le vie renane
sulla base delle informazioni fornite dalle amministrazioni
doganali dei paesi interessati;
-
esonero per decisione nazionale applicabile solo ai paesi di
transito comune:
Articolo 10,
• sulla base di accordi bilaterali o multilaterali tra le Parti
paragrafo 2,
Contraenti per operazioni che riguardano solo i loro territori;
lettera a),
convenzione
Articolo 10,
• per la parte di un’operazione tra l’ufficio doganale di
paragrafo 2,
partenza e il primo ufficio doganale di transito
lettera b),
conformemente a una decisione della Parte contraente
convenzione
interessata.
III.1.4. Validità geografica
Articolo 10,
In generale, la garanzia deve essere valida soltanto per le Parti
paragrafo 1,
contraenti interessate dall’operazione di transito comune/unionale. In
convenzione
via eccezionale, le garanzie isolate costituite da un deposito in
Articolo 19,
contanti o da certificati sono valide per tutte le Parti contraenti.
paragrafo 2,
articolo 21,
paragrafo 2,
appendice I,
convenzione
151
Quando la garanzia è valida esclusivamente per le Parti contraenti
interessate, è possibile una restrizione dell’area geografica di validità.
Il fideiussore può cancellare dal proprio impegno il nome della o delle
Parti contraenti, di Andorra o San Marino. Di conseguenza la
garanzia sarà valida in tutte le Parti contraenti e negli Stati i cui nomi
non sono stati barrati. Tuttavia la garanzia non copre le operazioni di
transito comune da o per Andorra o San Marino poiché la
convenzione non si applica a tali paesi.
Nel regime di transito unionale, la garanzia è valida in tutti gli Stati
membri, ad Andorra e a San Marino. Se i nomi dell’UE, di Andorra
o San Marino non sono stati barrati nell’impegno del fideiussore e il
titolare del regime rispetta le condizioni di utilizzo della garanzia,
quest’ultimo può fornire una garanzia accettata o accordata dalle
autorità competenti di una Parte contraente diversa dall’UE per
un’operazione di transito unionale nell’Unione europea e/o tra
l’Unione europea e uno di tali Stati.
III.1.5. Tabella delle garanzie
Garanzia isolata
Garanzia globale
Deposito in
Impegno del
Certificato
contanti
fideiussore
Copertura
operazione
operazione
operazione
più operazioni
unica
unica
unica
Area
validità senza
restrizione
validità senza
restrizione possibile
restrizione
possibile
restrizione
Importo
100 %
100 %
100 %
100 %
della
dell’obbligazione
dell’obbligazione
dell’obbligazione
50 %
garanzia
(doganale)
(doganale)
(doganale)
30 %
richiesto
0 %
dell’importo di
riferimento
Periodo di
n.a.
n.a.
Fino a un anno
Due anni (con
validità dei
dalla data di
possibilità di una
certificati
rilascio
proroga di due
anni)
152
Garanzia isolata
Garanzia globale
Deposito in
Impegno del
Certificato
contanti
fideiussore
Prova che la
Deposito in
Impegno del
Impegno del
Impegno del
garanzia è
contanti
fideiussore
fideiussore
fideiussore (modello
stata fornita
presentato dal
(modello
(modello
all’appendice III,
titolare del
all’appendice III,
all’appendice III,
allegato C4,
regime
allegato C1,
allegato C2,
convenzione/
convenzione/
convenzione/
allegato 32-03 AE)
allegato 32-01
allegato 32-02
AE)
AE)
III.2. Disposizioni generali
III.2.1. Obbligatorietà della garanzia
II.2.1.1. Introduzione
Articolo 10,
La costituzione di una garanzia che garantisca il pagamento delle
paragrafo 1,
obbligazioni
(doganali) che potrebbero sorgere è obbligatoria per
appendice I,
trasportare merci in regime di transito comune/unionale.
convenzione
Articolo 89,
Il pagamento degli importi in questione è garantito se l’importo della
paragrafo 2, CDU
garanzia è calcolato conformemente alle pertinenti disposizioni
relative al tipo di garanzia utilizzata.
III.2.1.2. Omissioni
Articolo 30, appendice I,
Qualora nella dichiarazione di transito non figurino dati sulla
convenzione
garanzia oppure, in caso di procedura di continuità operativa, l’atto
costitutivo della garanzia necessario non sia presentato all’ufficio
Articolo 89, paragrafo 2,
articolo 94, paragrafo 3,
di partenza, la dichiarazione non è accettata.
e articolo 95 CDU
Nei casi in cui la garanzia risulta insufficiente, l’ufficio doganale
di partenza non svincola le merci per il transito a meno che sia
costituita una garanzia che copra l’intero importo dell’obbligazione
(doganale) che potrebbe diventare esigibile.
L’ufficio doganale di partenza rifiuta lo svincolo anche quando, in
caso di procedura di continuità operativa, dai documenti presentati
risulta che non è stato rilasciato un certificato di garanzia al titolare
del regime per l’operazione di transito in questione.
153
III.2.2. Calcolo dell’importo della garanzia
II.2.2.1. Introduzione
Articolo 10,
L’importo della garanzia deve essere calcolato in modo da coprire
paragrafo 1,
l’intero importo dell’obbligazione (doganale) che potrebbe diventare
appendice I,
esigibile.
convenzione
Articolo 89,
paragrafo 2, CDU
III.2.2.2. Calcolo
Articolo 18 e
In genere, la garanzia deve essere calcolata sulla base delle aliquote di
articolo 74,
imposizione più elevate applicabili alle merci in causa nel paese di
appendice I,
partenza. Il calcolo deve comprendere tutti i dazi doganali e le altre
convenzione
imposizioni quali le accise e l’IVA che sono applicabili
Articoli 148 e 155
all’importazione di queste merci. Le aliquote massime devono
AE
comunque figurare nel tariffario convenzionale. Ad esempio, i
privilegi che prevedono la presentazione della prova al momento
dell’immissione in libera pratica, quali un tasso preferenziale o un
contingente, non devono essere presi in considerazione.
Il calcolo deve essere effettuato sulla base dei dazi all’importazione
che sarebbero applicabili a merci del medesimo tipo nel paese di
partenza in caso di immissione in libera pratica. Le merci in libera
pratica presso la Parte contraente devono essere trattate come merci
importate da un paese terzo.
Ciò vale anche per le merci unionali vincolate al regime di transito
unionale con destinazione verso un paese di transito comune. Tali
merci sono considerate non unionali ai fini del calcolo dell’importo
della garanzia, per garantire l’eventuale pagamento dell’obbligazione
(doganale) in una Parte contraente diversa dall’Unione.
Articolo 74,
Le merci interessate devono essere classificate in base alla tariffa
paragrafo 2,
doganale, ma se una classificazione non è possibile o adeguata,
appendice I,
l’importo della garanzia può essere stimato. Tale valutazione deve
convenzione
assicurare che la garanzia copra integralmente l’importo
Articolo 155,
dell’obbligazione (doganale) che potrebbe diventare esigibile. Nei casi
paragrafo 3, AE
eccezionali in cui la valutazione non è possibile, l’importo della
garanzia può essere stimato a 10 000 EUR. Ciò si applica sia alla
garanzia globale che a quella isolata.
154
III.2.3. Fideiussore
III.2.3.1. Introduzione
Articolo 12,
Il fideiussore è un terzo che deve essere una persona fisica o giuridica.
appendice I,
convenzione
Il fideiussore e il titolare del regime non possono essere la stessa
Articolo 94 CDU
persona.
III.2.3.2. Stabilimento e riconoscimento
Il fideiussore deve essere stabilito nella Parte contraente in cui la
garanzia è costituita ed è ivi riconosciuto dalle autorità competenti.
Tale riconoscimento avviene secondo le disposizioni in vigore nel
paese interessato. Di conseguenza il diritto nazionale determina le
relazioni giuridiche generali tra il fideiussore e le autorità competenti
nel quadro generale delle norme sul transito.
Nell’Unione il fideiussore non necessita di riconoscimento delle
autorità doganali a meno che non si tratti di un ente creditizio, di una
istituzione finanziaria o di una compagnia di assicurazione accreditata
nell’Unione secondo le vigenti disposizioni dell’Unione.
Le autorità doganali possono rifiutarsi di riconoscere il fideiussore che
non sembri assicurare che l’importo dell’obbligazione (doganale) sarà
pagato entro il termine prescritto.
Il fideiussore deve scegliere un domicilio in ogni paese nel quale la
garanzia è valida o, qualora la legislazione di un paese non preveda tale
possibilità, deve designare un mandatario. Il domicilio costituisce una
sede di attività registrata conformemente alla legislazione del paese in
questione, presso la quale le autorità competenti possono espletare, in
forma scritta e giuridicamente vincolante, tutte le formalità e procedure
inerenti al fideiussore. Un mandatario deve essere una persona fisica o
giuridica designata dal fideiussore.
Quanto sopra consente di assicurare che al fideiussore siano trasmessi
in modo verificabile comunicazioni scritte e procedimenti legali che lo
riguardano in qualsiasi paese in cui sorga un’obbligazione (doganale)
in relazione alle merci vincolate al regime di transito.
155
OPERATORI COMMERCIALI
1) Il fideiussore deve impegnarsi per iscritto a pagare l’importo dell’obbligazione
(doganale).
2) Il fideiussore si impegna a notificare all’ufficio doganale di garanzia l’eventuale
cambiamento di domicilio presentando l’allegato della fideiussione con il nuovo domicilio.
III.2.3.3. Responsabilità
Articolo 117,
La responsabilità del fideiussore è legata all’accettazione del proprio
appendice I,
impegno da parte dell’ufficio doganale di garanzia. Tale
convenzione
responsabilità decorre dalla data in cui l’ufficio doganale di partenza
svincola le merci per un’operazione di transito coperta da detta
Articolo 94
CDU
fideiussione.
Articolo 85
AD
La responsabilità del fideiussore è limitata all’importo massimo che
figura nel proprio impegno. Non è possibile esigere pagamenti per
importi superiori.
Se il regime di transito comune/unionale non è stato appurato, le
autorità doganali del paese di partenza devono notificare al
fideiussore il mancato appuramento del regime entro nove mesi dalla
data in cui le merci sono state presentate all’ufficio doganale di
destinazione.
Se dopo il suddetto periodo di nove mesi il regime di transito unionale
non è stato appurato, le autorità doganali del paese di partenza devono
notificare al fideiussore, entro tre anni dalla data in cui la
dichiarazione di transito è stata accettata, che egli è o potrà essere
tenuto al pagamento dell’obbligazione (doganale). Nella notifica
figurano l’MRN e la data della dichiarazione di transito, il nome
dell’ufficio doganale di partenza, il nome del titolare del regime e
l’importo interessato.
Il fideiussore sarà dispensato dai suoi obblighi se una delle notifiche
non è stata effettuata entro i termini previsti. Se però una delle
notifiche è stata inviata, il fideiussore deve essere informato
dell’avvenuta riscossione dell’obbligazione o dell’appuramento del
regime.
156
III.2.3.4. Revoca del riconoscimento del fideiussore o della fideiussione e risoluzione
dell’atto costitutivo della fideiussione
Articolo 23,
L’ufficio doganale di garanzia può revocare in qualsiasi momento il
appendice I,
riconoscimento del fideiussore o dell’impegno. L’ufficio doganale di
convenzione
garanzia deve notificare la revoca al fideiussore e al titolare del
Articolo 93 CDU
regime. La revoca prenderà effetto il 16º giorno successivo alla data
in cui il fideiussore ha ricevuto, o si ritiene abbia ricevuto, la
Articolo 82 AD
decisione di revoca.
A condizione che le autorità doganali non esigano che la forma di
garanzia scelta sia mantenuta per un periodo determinato, il
fideiussore può risolvere l’atto costitutivo della fideiussione in
qualsiasi momento. Il fideiussore deve notificare la risoluzione
all’ufficio doganale di garanzia.
La risoluzione non concernerà le merci che, al momento in cui la
risoluzione prende effetto, sono già state vincolate e sono ancora
vincolate a un regime di transito comune/unionale in virtù
dell’impegno risolto.
La risoluzione dell’impegno da parte del fideiussore deve prendere
effetto il
16º giorno successivo alla data in cui la risoluzione è
comunicata dal fideiussore all’ufficio doganale di garanzia.
Se l’impegno del fideiussore è revocato o risolto, l’ufficio doganale
di garanzia deve conservare la fideiussione per almeno nove mesi,
salvo se l’obbligazione (doganale) è estinta o non può più sorgere
oppure se al fideiussore è stata notificata l’avvenuta riscossione
dell’obbligazione (doganale) o l’appuramento del regime.
Se il fideiussore è stato informato del fatto che un regime di transito
non è stato appurato, l’ufficio doganale di garanzia deve conservare
la fideiussione sulla base delle informazioni ricevute fino
all’avvenuta riscossione o all’avvenuto appuramento o, se necessario,
fino a che il fideiussore sia liberato dalla sua responsabilità.
Le autorità doganali del paese da cui dipende l’ufficio doganale di
garanzia pertinente devono introdurre nel sistema elettronico le
informazioni relative a qualsiasi revoca o risoluzione della garanzia
e la data alla quale diventano effettive.
157
III.3. Garanzia isolata
III.3.1. Deposito in contanti
II.3.1.1. Introduzione
Articolo 19,
Una garanzia sotto forma di deposito in contanti può essere fornita
appendice I,
all’ufficio doganale di partenza conformemente alle disposizioni in
convenzione
vigore nel paese di partenza e sarà rimborsata all’appuramento del
regime.
Articolo 92,
paragrafo 1,
lettera a), CDU
Articolo 150 AE
III.3.1.2. Rimborso
In genere, i rimborsi sono di competenza dell’ufficio doganale di
partenza. L’ufficio doganale di partenza dovrebbe comunicare la
procedura di rimborso al titolare del regime nel momento in cui è
costituito il deposito in contanti o un altro mezzo di pagamento
equivalente, e dovrebbe chiedergli di indicare la sua modalità
preferita per il rimborso. Se il titolare del regime sceglie la formula
del bonifico, l’ufficio doganale di partenza dovrebbe prendere nota
del conto corrente bancario del titolare e informarlo che le spese
bancarie saranno a suo carico.
La costituzione della garanzia sotto forma di deposito in contanti non
dà diritto al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali.
III.3.2. Garanzia isolata sotto forma di impegno assunto da un fideiussore
Articolo 20,
Gli impegni assunti dal fideiussore a fini di garanzia isolata sono
appendice I,
depositati presso l’ufficio doganale di garanzia, da esso approvati e
convenzione
registrati nel sistema di gestione delle garanzie (GMS). Il GMS è
collegato all’NCTS.
Articolo 92
CDU
Per ciascun impegno, l’ufficio doganale di garanzia deve comunicare
al titolare del regime le informazioni seguenti:
Articoli
152 e 154
• un numero di riferimento della garanzia (GRN);
AE
• un codice di accesso associato al GRN.
Il titolare del regime non può modificare il codice di accesso.
Quando è presentata una dichiarazione in dogana, essa deve
contenere il GRN e il codice di accesso corrispondente. L’ufficio
158
doganale di partenza deve verificare nel sistema l’esistenza e la
validità della garanzia.
In caso di procedura di continuità operativa, l’impegno del
fideiussore deve essere presentato all’ufficio doganale di partenza. Se
l’ufficio doganale di garanzia non è l’ufficio doganale di partenza e
ha dunque conservato una copia dell’impegno del fideiussore,
l’ufficio doganale di partenza deve informare l’ufficio doganale di
garanzia dell’avvenuta restituzione dell’originale al titolare del
regime.
Il modello della fideiussione figura nell’appendice III, allegato C1,
convenzione/allegato
32-01 AE. Tuttavia se prescritto dalle
disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative,
oppure in conformità delle prassi comuni, un paese può permettere
che la fideiussione sia stilata secondo un modello diverso, a
condizione che gli effetti giuridici siano gli stessi del modello definito
nell’allegato C1 o 32-01.
III.3.3. Garanzia isolata a mezzo di certificati (TC32)
III.3.3.1. Responsabilità e approvazione
Articolo 21,
Gli impegni assunti dal fideiussore a fini di garanzia isolata sotto
appendice I,
forma di certificati (TC32) sono depositati presso l’ufficio doganale
convenzione
di garanzia e da esso approvati. Essi sono conservati presso detto
ufficio doganale per il periodo di validità. Inoltre lo stesso ufficio
Articoli 160 e 161
AE
doganale deve registrare tali impegni e certificati nel GMS.
L’impegno non contiene l’importo massimo garantito. L’ufficio
doganale di garanzia deve assicurarsi che il fideiussore disponga di
risorse finanziarie sufficienti per far fronte alle obbligazioni
(doganali) che potrebbero diventare esigibili. In particolare, l’ufficio
potrebbe prevedere di limitare il numero di certificati che un dato
fideiussore può rilasciare.
Il modello della fideiussione figura nell’appendice III, allegato C2,
convenzione/allegato
32-02 AE. Tuttavia se prescritto dalle
disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative,
oppure in conformità delle prassi comuni, un paese può permettere
che la fideiussione sia stilata secondo un modello diverso, a
condizione che gli effetti giuridici siano gli stessi del modello definito
nell’allegato C2 o 32-02.
159
III.3.3.2. Notifica
Ciascun paese deve informare la Commissione europea dei nomi e
degli indirizzi dei fideiussori autorizzati a rilasciare garanzie isolate
sotto forma di certificati.
L’elenco dei garanti autorizzati figura nell’allegato III.7.1.
In caso di revoca dell’autorizzazione, il paese da cui dipende l’ufficio
doganale di garanzia ne deve dare immediata notifica alla
Commissione indicando la relativa data di entrata in vigore.
La Commissione ne informa gli altri paesi.
III.3.3.3. Certificato (TC32)
I certificati sono emessi dal fideiussore e rilasciati alle persone che
intendono essere titolari del regime. Il fideiussore può abbinare al
certificato una matrice e, se del caso, una ricevuta.
Affinché il certificato sia valido non deve necessariamente recare la
firma del titolare del regime, né la firma del fideiussore deve essere
necessariamente manoscritta.
Ciascun certificato copre un importo di 10 000 EUR per il quale il
fideiussore è responsabile. Il periodo di validità di un certificato è di
un anno a decorrere dalla data dell’emissione.
I certificati devono essere registrati nel GMS e per ciascuno di essi
l’ufficio doganale di garanzia deve comunicare al titolare del regime
le informazioni seguenti:
• un GRN;
• un codice di accesso associato al GRN.
Il titolare del regime non può modificare il codice di accesso.
Quando è presentata una dichiarazione in dogana, essa deve
contenere il GRN e un codice di accesso per ciascun certificato.
L’ufficio doganale di partenza deve verificare nel sistema l’esistenza
e la validità della garanzia.
Il dichiarante presenta all’ufficio doganale di partenza un numero di
certificati corrispondente all’importo di 10 000 EUR necessario a
coprire l’importo dell’obbligazione (doganale) che potrebbe essere
esigibile (ad esempio, se l’importo esigibile è di 8 000 EUR, un
certificato è sufficiente, ma se è di
33 000 EUR sono necessari
quattro certificati).
160
In caso di procedura di continuità operativa, il o i certificati devono
essere presentati all’ufficio doganale di partenza e da esso conservati.
Il modello del certificato figura all’appendice III, allegato C3,
convenzione / allegato 32-06 AE.
OPERATORI COMMERCIALI
Il fideiussore indica nel certificato TC32 la data di scadenza dello stesso. Il certificato non può
essere valido per più di un anno dalla data di emissione.
161
III.4. Garanzia globale ed esonero dalla garanzia
II.4.1. Disposizioni generali
III.4.1.1. Introduzione
Articolo 55,
L’utilizzo di una garanzia globale o una garanzia globale con un
lettera a),
importo ridotto, ivi compreso un esonero dalla garanzia, costituisce
appendice I,
una semplificazione concessa mediante autorizzazione. Esso è
convenzione
subordinato alla presentazione di una domanda da parte del
Articolo 89,
richiedente e al rilascio di un’autorizzazione da parte dell’autorità
paragrafo 5, e
competente.
articolo 95, CDU
Articolo 84 AD
III.4.1.2. Condizioni generali
Il richiedente deve soddisfare le condizioni di cui agli articoli 57 e 75,
appendice I, della convenzione / all’articolo 95 CDU e all’articolo 84
AD (per ulteriori dettagli cfr. paragrafi VI.2.1 e VI.3.1).
III.4.1.3. Calcolo dell’importo di riferimento
Articolo 74,
L’utilizzo di una garanzia globale o una garanzia globale con un
appendice I,
importo ridotto, ivi compreso l’esonero dalla garanzia, è concesso
convenzione
fino ad un importo di riferimento. Per proteggere gli interessi
finanziari delle Parti contraenti e rispondere alle esigenze del titolare
Articolo 155 AE
del regime, l’importo di riferimento deve essere calcolato con la
massima cura.
L’importo di riferimento deve corrispondere all’importo
dell’obbligazione (doganale) che può divenire esigibile in relazione
a ogni operazione di transito comune/unionale per la quale è fornita
la garanzia, nel periodo compreso tra il vincolo delle merci al regime
di transito comune/unionale e il momento in cui tale regime è
appurato. Tale periodo dovrebbe essere rappresentativo delle
operazioni di transito del titolare del regime. Il calcolo dell’importo
di riferimento dovrebbe includere anche i trasporti effettuati in alta
stagione o le merci non regolarmente dichiarate per il transito, al fine
di coprire tutti gli esiti possibili.
Ai fini del suddetto calcolo si deve tenere conto dei tassi più elevati
dell’obbligazione (doganale) applicabili alle merci dello stesso tipo
nel paese dell’ufficio doganale di garanzia.
162
L’ufficio doganale di garanzia deve stabilire l’importo di riferimento
in collaborazione con il titolare del regime basandosi sulle
informazioni relative alle merci vincolate al regime di transito
comune/unionale nei 12 mesi precedenti e su una stima del volume
delle operazioni previste in futuro. In accordo con il richiedente,
l’ufficio doganale di garanzia può valutare l’importo di riferimento
arrotondando gli importi. Qualora l’ufficio doganale di garanzia non
disponga delle suddette informazioni tale importo deve essere fissato
a 10 000 EUR per ciascuna operazione di transito.
L’ufficio doganale di garanzia dovrebbe procedere a un esame
dell’importo di riferimento, di propria iniziativa o su richiesta del
titolare del regime, e, se necessario, dovrebbe adeguarlo.
III.4.1.4. Importo della garanzia
L’importo di riferimento della garanzia globale deve essere pari
all’importo massimo che figura nella fideiussione che il richiedente
presenta per accettazione all’ufficio doganale di garanzia.
III.4.1.5. Certificato di garanzia
Articolo 79,
Le autorità competenti devono rilasciare un certificato al titolare del
appendice I,
regime (certificato di garanzia globale TC31 e certificato di esonero
convenzione
TC33). Per evitare un uso improprio dei certificati e della garanzia,
le autorità competenti dovrebbero rilasciare ulteriori certificati
Allegato 72-04
AE
soltanto in casi giustificati e nel numero giustificato dal titolare del
regime
(ad esempio, qualora il titolare del regime presenti
regolarmente dichiarazioni di transito presso diversi uffici doganali).
Il certificato di garanzia globale e il certificato di esonero dalla
garanzia sono presentati solo in caso di procedura di continuità
operativa.
I modelli dei certificati figurano nell’appendice III, allegati C5 e C6,
convenzione / capi VI e VII, allegato 72-04, AE).
I certificati sono validi per due anni, ma è possibile prorogarli per
altri due (allegato 72-04 AE, 19.3).
163
III.4.1.6 Obblighi del titolare del regime ed esame dell’importo di riferimento
Articolo 74,
Il titolare del regime deve garantire che l’importo esigibile o che può
paragrafi 5 e 6,
divenire esigibile non è superiore all’importo di riferimento.
appendice I,
convenzione
Articoli 156 e 157
AE
Il monitoraggio dell’importo di riferimento è garantito tramite i
sistemi
(GMS e NCTS) per ogni operazione di transito
comune/unionale quando si vincolano le merci al regime di transito
comune/unionale.
In caso di procedura di continuità operativa, le autorità competenti
devono definire nell’autorizzazione le modalità di monitoraggio.
Esse possono prendere in considerazione eventuali proposte del
titolare del regime per quanto riguarda i mezzi di monitoraggio. In
ogni caso, il metodo di monitoraggio deve essere tale da permettere
al titolare del regime di determinare se l’operazione di transito
interessata comporti il superamento dell’importo di riferimento.
A questo proposito, le autorità competenti possono esigere
specificamente che il titolare del regime tenga conto di ciascuna
dichiarazione di transito presentata nell’ambito della procedura di
continuità operativa e dell’importo, calcolato o stimato, dei dazi
doganali e delle altre imposizioni. In particolare, il titolare del regime
può verificare se abbia superato l’importo di riferimento, addebitando
l’importo di ciascuna operazione di transito al momento dello
svincolo delle merci per il transito. Dopo aver ricevuto conferma
della conclusione a buon fine dell’operazione di transito, il titolare
accredita nuovamente l’importo dell’operazione di transito
all’importo di riferimento. Il titolare del regime può supporre che
l’operazione si sia conclusa correttamente alla data in cui le merci
devono essere presentate all’ufficio doganale di destinazione. Il
titolare deve correggere la propria contabilità a posteriori qualora sia
informato che il regime non è stato appurato o che si è concluso dopo
la scadenza del termine fissato dall’ufficio doganale di partenza.
Se il titolare del regime stabilisce che potrebbe superare l’importo di
riferimento, deve adottare misure appropriate per quanto concerne
l’autorizzazione e, se del caso, le future operazioni di transito.
Se il titolare del regime non informa l’ufficio doganale di garanzia
del superamento dell’importo di riferimento nella procedura di
continuità operativa, l’autorizzazione può essere ritirata.
164
III.4.1.7. Uso della garanzia globale
Articolo 76,
Gli impegni assunti dal fideiussore a fini di garanzia globale sono depositati
appendice I,
presso l’ufficio doganale di garanzia, da esso approvati. Lo stesso ufficio
convenzione
doganale deve registrare tali impegni nel sistema GMS.
Articolo 154
Per ciascun impegno, l’ufficio doganale di garanzia deve comunicare al
AE
titolare del regime le informazioni seguenti:
•
un GRN;
•
un codice di accesso associato al GRN.
Su richiesta del titolare del regime, l’ufficio doganale di garanzia deve
attribuire uno o più codici di accesso aggiuntivi a tale garanzia per il titolare
o i suoi rappresentanti.
Quando è presentata una dichiarazione in dogana, essa deve contenere il
GRN e il corretto codice di accesso. L’ufficio doganale di partenza deve
verificare nel sistema l’esistenza e la validità della garanzia.
Nel caso di una procedura di continuità operativa, occorre presentare un
certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia (per ulteriori
dettagli cfr. paragrafo III.4.1.5).
Il modello dell’impegno del fideiussore è riportato nell’appendice III,
allegato C4, convenzione/allegato 32-03 AE. Tuttavia se prescritto dalle
disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative, oppure
in conformità delle prassi comuni, un paese può permettere che la
fideiussione sia stilata secondo un modello diverso, a condizione che gli
effetti giuridici siano gli stessi del modello definito nell’allegato C4 o 32-
03.
III.4.1.8. Divieto temporaneo di utilizzo della garanzia globale
Articolo 77,
L’utilizzo di una garanzia globale o di una garanzia globale con un
appendice I,
importo ridotto, ivi compreso l’esonero dalla garanzia, può essere
convenzione
temporaneamente vietato nei casi seguenti:
Allegato
I,
• in circostanze particolari;
appendice
I,
convenzione
• per merci di cui sono state comprovate frodi su larga scala
inerenti all’uso della garanzia.
Articolo 96 CDU
Per quanto riguarda il regime di transito unionale, la decisione di
divieto è presa dalla Commissione europea, mentre per quanto
concerne il regime di transito comune decide il comitato congiunto
UE-paesi di transito comune.
Le circostanze particolari menzionate sopra si riferiscono a una
situazione in cui è stato constatato che la garanzia globale o la
garanzia globale con importo ridotto, ivi compreso l’esonero dalla
165
garanzia, non è più sufficiente ad assicurare il pagamento, entro il
termine previsto, dell’obbligazione (doganale) sorta in seguito alla
sottrazione al regime di transito comune/unionale di alcune merci. In
un numero significativo di casi tali circostanze hanno coinvolto più di
un titolare del regime e hanno messo a rischio il buon funzionamento
del regime.
Le frodi su larga scala menzionate sopra si riferiscono a una
situazione in cui è stato constatato che la garanzia globale o la
garanzia globale con importo ridotto, ivi compreso l’esonero dalla
garanzia, non è più sufficiente ad assicurare il pagamento, entro il
termine previsto, dell’obbligazione (doganale) sorta in seguito alla
sottrazione al regime di transito comune/unionale di alcune merci.
Quando si verifica una siffatta situazione è opportuno tenere conto
della portata di dette sottrazioni e delle condizioni nelle quali sono
effettuate, segnatamente quando derivano da attività della criminalità
organizzata sul piano internazionale.
III.4.1.8.1. Garanzia isolata a uso multiplo — solo paesi di transito comune
Allegato I,
In caso di divieto temporaneo della garanzia globale (ivi compresi
appendice I,
riduzione ed esonero), il titolare dell’autorizzazione della garanzia
convenzione
globale può, su richiesta, avvalersi di una garanzia isolata a uso
Allegato A2,
multiplo, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
appendice III,
convenzione
•
la garanzia isolata deve essere oggetto di uno specifico atto
costitutivo che copre soltanto i tipi di merci interessati dalla
decisione di divieto;
•
la garanzia isolata può essere utilizzata soltanto presso
l’ufficio doganale di partenza indicato nell’atto costitutivo
della garanzia;
•
la garanzia isolata può essere utilizzata per varie operazioni,
simultanee o successive, purché la somma degli importi per le
operazioni impegnate per le quali il regime non è stato ancora
appurato non superi l’importo di riferimento della garanzia
isolata. In tal caso, l’ufficio doganale di garanzia attribuisce
al titolare del regime un codice di accesso iniziale per la
garanzia. Il titolare del regime può attribuire uno o più codici
di accesso a tale garanzia a uso proprio o dei suoi
rappresentanti;
•
ogni volta che il regime è appurato per un’operazione di
transito
coperta dalla garanzia isolata, l’importo
corrispondente all’operazione in causa deve essere liberato e
può essere riutilizzato per un’altra operazione, nel limite
dell’importo della garanzia.
166
La garanzia isolata a uso multiplo è applicata solo alle operazioni di
transito comune iniziate nei paesi di transito comune presso l’ufficio
doganale di partenza o a quelle iniziate dallo speditore autorizzato.
Non può essere utilizzata per operazioni di transito unionale iniziate
nell’Unione.
Nella dichiarazione di transito, come codice di garanzia si indica il
codice «9», che non esiste nella legislazione dell’Unione.
III.4.1.8.2. Deroga alla decisione che vieta temporaneamente l’uso della garanzia
globale o della garanzia globale di importo ridotto (compreso l’esonero)
Nonostante la decisione che vieta temporaneamente l’uso della
garanzia globale o della garanzia globale di importo ridotto (compreso
l’esonero), il titolare del regime può essere comunque autorizzato a
farvi ricorso se dimostra che:
• non è sorta alcuna obbligazione (doganale) per le merci in
questione nel quadro delle operazioni di transito
comune/unionale avviate nel corso dei due anni precedenti la
decisione di divieto; o, qualora in tale periodo siano sorte
obbligazioni
(doganali), se dimostra che esse sono state
corrisposte integralmente dal o dai debitori o dal fideiussore
entro il termine previsto;
• possiede un alto livello di controllo delle proprie operazioni e
del flusso di merci, utilizzando un sistema di gestione delle
scritture commerciali e di quelle relative ai trasporti, che
consenta adeguati controlli doganali;
• la propria solvibilità finanziaria si considera comprovata in
quanto si trova in una situazione finanziaria sana, che gli
consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita
considerazione le caratteristiche del tipo di attività
commerciale interessata.
Tali usi, in via eccezionale, della garanzia globale riguardano sia le
operazioni di transito comune sia quelle di transito unionale.
Nel caso di una procedura di continuità operativa, la casella 8 del
certificato di garanzia TC31 dovrebbe recare la dicitura seguente:
«UNRESTRICTED USE — 99209». L’appendice III, allegato B6,
convenzione / l’allegato 9, appendice D1, ADT contengono tutte le
versioni linguistiche di questa frase.
167
III.4.1.9. Annullamento e revoca dell’autorizzazione
Articolo 80,
In caso di annullamento o revoca dell’autorizzazione, i certificati
appendice I,
emessi anteriormente non possono più essere utilizzati per vincolare
convenzione
le merci al regime di transito comune/unionale e devono essere senza
Articoli 27 e 28
indugio restituiti dal titolare del regime all’ufficio di garanzia.
CDU
Il paese da cui dipende l’ufficio doganale di garanzia deve
comunicare alla Commissione gli elementi identificativi dei
certificati ancora in corso di validità ma che devono ancora essere
restituiti.
La Commissione ne informa gli altri paesi.
Per ulteriori informazioni dettagliate cfr. la parte VI.2.3.
III.4.2. Riduzione dell’importo della garanzia ed esonero dalla garanzia
III.4.2.1. Introduzione
L’importo massimo della garanzia che è pari, in linea di principio,
all’importo di riferimento può essere ridotto se il titolare del regime
soddisfa alcuni criteri di affidabilità. L’importo può essere ridotto
al 50 % o al 30 % dell’importo di riferimento oppure può essere
accordato un esonero dalla garanzia.
III.4.2.2. Criteri di riduzione
Per ulteriori informazioni dettagliate cfr. la parte VI.3.1.
III.5. Istruzioni nazionali specifiche (riservato)
III.6. Sezione riservata alla dogana
VIII.7. Allegati
168
III.7.1. Elenco dei fideiussori autorizzati a rilasciare certificati di garanzia isolata
TC32
Per l’ultima versione di questo elenco, fare clic su uno dei link seguenti:
EUROPA:
transit/common-union-transit_en
III.7.2. Elenco delle vie navigabili interne
Belgio
a) Il canale di Terneuzen
b) La Schelda fino ad Anversa
c) I canali di collegamento tra Smeermaas o Petit-Lanaye e Liegi
d) Il nuovo canale tra la Schelda e il Reno che va dal porto di
Anversa al Krammer nei Paesi Bassi e che passa attraverso la
Schelda orientale, l’Eendracht, lo Slaakdam e il Prins
Hendrikpolder
e) Il canale di Albert
f) Il canale di Willebroek
Germania
Tutte le vie navigabili collegate al Reno, incluso il canale Meno-
Danubio, escluso il Danubio e le sue vie navigabili.
Francia
a) Il gran canale d’Alsazia
b) La Mosella tra Apach e Neuves-Maisons
c) Le tratte navigabili
(da chiusa a chiusa) di Marckolsheim,
Rhinau, Gerstheim, Strasburgo e Gambsheim, situate sulla
sponda francese del Reno tra Kems e Vogelgrun
Lussemburgo
Il tratto canalizzato della Mosella compreso tra la chiusa di Apach-
Schengen e Wasserbillig
Paesi Bassi
1.
Vie renane vere e proprie
a) collegamento Lobith-Amsterdam:
-
Reno, Waal, canale Amsterdam-Reno
b) collegamento Lobith - area del porto di Rotterdam:
-
Reno, Waal, Merwede, Noord, Nieuwe Maas, Nieuve
Waterweg
169
-
Reno, Lek, Nieuve Maas, Nieuve Waterweg
c) collegamento Lobith-Dordrecht-Hansweert-Anversa:
Reno, Waal, Merwede, Dordtse Kil o Nieuwe Merwede,
Hollands Diep, Volkerak, Krammer, Zijpe, Mastgat,
Keeten, Oosterschelde (Schelda orientale), il canale che
attraversa lo Zuid-Beveland, Westerschelde (Schelda
occidentale), Schelda
d) collegamento Lobith-Dordrecht-Hansweert-Gand:
Reno, Waal, Merwede, Dordtse Kil o Nieuwe Merwede,
Holland Diep, Volkerak, Krammer, Zijpe, Mastgat,
Keeten, Oosterschelde (Schelda orientale), il canale che
attraversa lo Zuid-Beveland, Westerschelde (Schelda
occidentale), canale di Terneuzen
e) collegamento Lobith-De Kempen-Smeermaas o St. Pieter:
tutte le vie abituali tra tali luoghi e gli allacciamenti con le
vie navigabili seguenti: Reno, Waal, Juliana-kanaal, Dieze,
Zuid-Willemsvaart, canale Wessen-Nerderweert
2.
Si ritiene che utilizzino le vie renane:
- le navi provenienti dal Reno e dirette ad Anversa o a Gand, o
- le navi provenienti da Anversa o da Gand che devono lasciare
i Paesi Bassi via Reno, quando attraversino il territorio del porto
di Rotterdam per trasbordarvi merci in transito in regime di
Manifesto renano o per completare il loro carico con merci che
devono lasciare i Paesi Bassi percorrendo le vie renane che
portano ad Anversa o a Gand via Reno.
3.
In pratica, è considerato via renana anche il canale esistente
dal 1975 che porta ad Anversa attraverso le chiuse del Kreekrak.
Svizzera
Il Reno fino a Basilea
170
PARTE IV ─ REGIME DI TRANSITO NORMALE NCTS (NUOVO SISTEMA DI TRANSITO
INFORMATIZZATO)
La presente parte descrive il regime di transito normale nel quadro del
nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS).
Nota: la parte V descrive la procedura di continuità operativa da
applicare se non è possibile utilizzare l’NCTS.
Il capitolo IV.1 tratta della procedura di dichiarazione di transito
normale.
Il capitolo IV.2 tratta delle formalità da espletare presso l’ufficio
doganale di partenza.
Il capitolo IV.3 tratta delle formalità da espletare e degli imprevisti
che si possono verificare durante il trasporto.
Il capitolo IV.4 tratta delle formalità da espletare presso l’ufficio
doganale di destinazione.
Il capitolo IV.5 tratta di Andorra, San Marino e dei territori fiscali
speciali.
Nota:
il presente testo non sostituisce guide o supporti tecnici all’uso delle
applicazioni tecniche e del software relativi all’NCTS
(FTSS +
DDNTA).
171
CAPITOLO 1 ─ DICHIARAZIONE DI TRANSITO NORMALE
IV.1.1. Introduzione
Il presente capitolo descrive il regime di transito normale nel quadro
dell’NCTS.
Il paragrafo IV.1.2 riporta gli elementi teorici generali e la normativa
relativi al regime di transito normale.
Il paragrafo IV.1.3 descrive come utilizzare l’NCTS.
Il paragrafo IV.1.4 tratta del carico delle merci e della compilazione
della dichiarazione di transito.
Il paragrafo IV.1.5 descrive situazioni specifiche.
Il paragrafo IV.1.6 verte sulle eccezioni alle norme generali.
Il paragrafo IV.1.7 è riservato alle norme nazionali specifiche.
Il paragrafo IV.1.8 è riservato alle amministrazioni doganali.
Il paragrafo IV.1.9 contiene l’allegato del capitolo 1.
IV.1.2. Elementi teorici generali e normativa
Le fonti giuridiche sono le seguenti:
• articolo 3, lettere c), d) ed e), appendice I, convenzione;
• titolo I, appendice III, convenzione;
• allegati A1 e A2, appendice III, convenzione;
• articolo 5, punto 12), articolo 6, paragrafo 1, articoli 158, 162,
163 e 170-174, CDU;
• articoli 143 e 148 AD;
• articoli 294 e 296 AE;
• appendici D1, D2, F1, F2, G1 e G2, allegato 9, ADT.
IV.1.3. NCTS
IV.1.3.1. Organizzazione dell’NCTS
L’NCTS è un sistema di transito informatizzato per lo scambio di
messaggi elettronici. Questi messaggi sostituiscono i vari documenti
cartacei e alcune formalità del sistema di transito.
172
I messaggi sono scambiati per via elettronica a tre livelli:
• tra gli operatori economici e le autorità doganali («dominio
esterno»);
• tra gli uffici doganali di uno stesso paese («dominio nazionale»);
• tra le amministrazioni doganali nazionali e tra queste e la
Commissione («dominio comune»).
I principali elementi e messaggi utilizzati in un’operazione NCTS
sono:
•
la dichiarazione di transito, presentata in formato elettronico —
messaggio «Dati della dichiarazione» (IE015);
•
il numero di riferimento principale (MRN), che è un numero
unico di registrazione assegnato dall’autorità competente alla
dichiarazione di transito e stampato sul documento di
accompagnamento transito
(DAT)
/
documento di
accompagnamento transito/sicurezza
(DATS) e sull’elenco
degli articoli
(EdA) / elenco degli articoli transito/sicurezza
(EATS) per identificare l’operazione di transito;
•
il DAT/DATS, stampato all’ufficio doganale di partenza o nella
sede dell’operatore commerciale una volta svincolate le merci
per il transito e che le accompagna dalla partenza fino all’arrivo
a destinazione;
•
il messaggio IE001 di
«Arrivo previsto»
(AAR), inviato
dall’ufficio doganale di partenza all’ufficio doganale di
destinazione indicato nella dichiarazione;
•
il messaggio IE050 di «Passaggio previsto» (ATR), inviato
dall’ufficio doganale di partenza all’ufficio doganale/agli uffici
doganali di transito dichiarato/i per notificare il previsto
attraversamento di frontiera delle merci;
•
il messaggio IE118 di
«Notifica di attraversamento della
frontiera»
(NCF), inviato dall’effettivo ufficio doganale di
transito all’ufficio doganale di partenza per notificare il transito
delle merci;
•
il messaggio IE006 di
«Avviso di arrivo»
(AA), inviato
dall’effettivo ufficio doganale di destinazione all’ufficio
doganale di partenza all’arrivo delle merci;
•
il messaggio IE018 di «Risultati del controllo a destinazione»,
inviato dall’effettivo ufficio doganale di destinazione all’ufficio
doganale di partenza (dopo l’eventuale controllo delle merci).
173
IV.1.3.2. Ambito di applicazione dell’NCTS
L’NCTS è applicabile a tutte le operazioni di transito
comune/unionale indipendentemente dal modo di trasporto utilizzato.
Fanno eccezione i regimi di transito nei quali un documento
commerciale serve da dichiarazione di transito (ad esempio i regimi
relativi al trasporto per via aerea, via mare o per ferrovia in cui i
documenti di trasporto via aerea/mare o la lettera di vettura CIM
fungono da dichiarazioni di transito).
IV.1.3.3. Accesso degli operatori all’NCTS
Di norma, gli operatori commerciali dispongono delle possibilità
seguenti di accesso all’NCTS:
• inserimento diretto dei dati da parte dell’operatore commerciale
(compreso l’inserimento dati tramite un sito Internet delle
dogane);
• scambio elettronico di dati (EDI);
• inserimento dati presso l’ufficio doganale.
Per ulteriori dettagli circa l’accesso degli operatori commerciali
all’NCTS consultare le autorità doganali nazionali.
IV.1.4. Procedura di dichiarazione
Il presente paragrafo fornisce informazioni su:
• il carico delle merci (paragrafo IV.1.4.1);
• la dichiarazione di transito (paragrafo IV.1.4.2).
IV.1.4.1. Carico
Articolo 24,
Su una stessa dichiarazione di transito devono figurare soltanto le
appendice I,
merci vincolate al regime di transito comune/unionale che sono
convenzione
trasferite o stanno per essere trasferite da un ufficio doganale di
partenza a un ufficio doganale di destinazione su un unico mezzo di
Articolo 296 AE
trasporto, in un container o in un collo (ad esempio, otto colli caricati
su un rimorchio).
Tuttavia su una stessa dichiarazione di transito possono figurare merci
trasferite o che stanno per essere trasferite da un ufficio doganale di
partenza a un ufficio doganale di destinazione in più container o in più
colli, quando i container o i colli sono caricati su un unico mezzo di
trasporto.
174
Costituiscono un solo mezzo di trasporto a condizione che trasportino
merci che devono essere oggetto di un’unica spedizione:
• un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o
semirimorchi;
• un gruppo di carrozze o vagoni ferroviari;
• le navi componenti un unico convoglio.
Se una spedizione è frazionata su due mezzi di trasporto, è necessaria
una dichiarazione di transito distinta per ciascun mezzo di trasporto,
anche nel caso in cui le merci abbiano lo stesso ufficio doganale di
partenza e di destinazione.
Per contro, un mezzo di trasporto unico può essere utilizzato per il
carico di merci in più uffici doganali di partenza e per il loro scarico in
più uffici doganali di destinazione.
Quando su un mezzo di trasporto unico sono caricate merci in più uffici
doganali di partenza, in ciascun ufficio doganale di partenza, per
ciascuna spedizione, devono essere compilate dichiarazioni di transito
distinte relative alle merci ivi caricate.
Esempio 1:
All’ufficio doganale di partenza A tre colli caricati su un camion sono
oggetto di una dichiarazione di transito e devono essere consegnati
all’ufficio doganale di destinazione C. Nell’ufficio doganale di
partenza B sono stati aggiunti e caricati sul medesimo camion cinque
colli, anch’essi da consegnare allo stesso ufficio doganale di
destinazione C. I cinque colli di cui sopra devono essere oggetto di una
nuova dichiarazione di transito.
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 3, della
convenzione, possono essere rilasciate più dichiarazioni di transito allo
stesso titolare del regime per merci trasportate su un mezzo di trasporto
unico e aventi la stessa o le stesse destinazioni. Per ciascuna di tali
dichiarazioni deve essere fornita una garanzia.
Esempio 2:
All’ufficio doganale di partenza A due colli caricati su un camion sono
oggetto di una dichiarazione di transito che riporta l’ufficio doganale
di destinazione C, mentre tre colli sono oggetto di un’altra
dichiarazione di transito che riporta l’ufficio doganale di destinazione
D. Negli uffici doganali di destinazione (C e D) i colli sono scaricati e
le operazioni di transito sono portate a termine.
175
IV.1.4.2. Dichiarazione di transito (IE015)
IV.1.4.2.1. Formulario e compilazione della dichiarazione di transito
Allegati A1 e B1,
È importante notare che il termine «dichiarazione di transito» ha
appendice III,
due significati. In primo luogo esso denota la dichiarazione tramite
convenzione
cui una persona manifesta, nelle forme e nelle modalità stabilite, la
volontà di vincolare una merce al regime di transito. In secondo luogo
Articolo 5,
punto 12), CDU
il termine indica i dati contenuti nella dichiarazione di transito, ossia
il messaggio «Dati della dichiarazione» (IE015), e la stampa di tale
dichiarazione sotto forma di documento di accompagnamento transito
(DAT). Nei capitoli che seguono il termine
«dichiarazione di
transito» è utilizzato nella prima accezione.
I dati dovrebbero essere forniti come indicato nell’appendice III,
allegato A1, della convenzione/nell’allegato 9, appendice C2, ADT.
È necessario fornire tutti i dati obbligatori di una dichiarazione di
transito (messaggio IE015).
Le dichiarazioni di transito devono essere redatte in una delle lingue
ufficiali delle Parti contraenti accettata dalle autorità doganali dello
Stato di partenza.
È importante che gli operatori economici compilino correttamente la
dichiarazione di transito per evitare che l’NCTS la respinga.
Se una dichiarazione di transito è respinta dall’NCTS, il dichiarante è
informato del motivo del rifiuto e ha la possibilità di effettuare le
correzioni necessarie o di presentare una nuova dichiarazione.
Un’operazione di transito può contenere al massimo 999 articoli.
Ciascun articolo che figura nella dichiarazione deve essere inserito
nell’NCTS ed è stampato nel DAT o nell’EdA. Quando la
dichiarazione di transito copre più di un articolo, un EdA è stampato
e allegato al DAT, che contiene a sua volta un riferimento all’EdA
nella casella 31. Il modello DAT e le sue note esplicative si trovano
nell’appendice III, allegati A3 e A4, convenzione/nell’allegato 9,
appendice F1, ADT. Il modello EdA e le sue note esplicative si
trovano nell’appendice III, allegati A5 e A6, convenzione/
nell’allegato 9, appendice F2, ADT.
176
IV.1.4.2.2. Spedizioni miste
Articolo 28,
In linea di massima, le spedizioni composte da merci non unionali, che
appendice I,
sono vincolate al regime di transito T1, e da merci unionali, che sono
convenzione
vincolate al regime di transito T2/T2F, sono oggetto di un’unica
Articolo 294 AE
dichiarazione di transito, che è allegata al DAT insieme all’EdA. Il
DAT riporta le informazioni e una sintesi dell’EdA utilizzato per le
Appendice D1,
merci con diverse posizioni.
allegato 9, ADT
In alternativa, è possibile compilare dichiarazioni di transito distinte
Allegato B AE
(ad esempio: una dichiarazione di transito T1 per le merci non unionali
e una dichiarazione di transito T2 o T2F per le merci unionali).
Nota: può accadere che merci unionali non vincolate al regime di
transito
(e che circolano all’interno del territorio doganale
dell’Unione) siano trasportate sullo stesso mezzo di trasporto di merci
vincolate al regime di transito. In tal caso la dichiarazione di transito
copre esclusivamente le merci vincolate al regime di transito.
OPERATORI COMMERCIALI
Per le spedizioni miste, a livello di dichiarazione è inserito il codice «T» a indicare il tipo
dell’intera dichiarazione. L’effettiva posizione (T1, T2, T2F) di ciascun articolo è inserita
nell’NCTS a livello di articolo e stampata sull’EdA.
IV.1.4.2.3. Presentazione della dichiarazione di transito
La presentazione della dichiarazione di transito (IE015 mediante
procedimenti informatici) impegna la responsabilità del titolare del
regime per quanto riguarda:
a) l’esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione;
b) l’autenticità dei documenti acclusi;
c)
il rispetto di tutti gli obblighi relativi al vincolo delle merci al
regime di transito unionale/comune.
L’autenticazione della dichiarazione è soggetta alle condizioni
applicabili nel paese di partenza.
177
OPERATORI COMMERCIALI
Il titolare del regime deve contattare le autorità doganali al fine di definire il sistema di
autenticazione della dichiarazione di transito presentata in formato elettronico.
IV.1.4.2.4. Dichiarazione di transito/sicurezza
Articoli 127
Prima che le merci giungano nel territorio doganale dell’Unione, deve
e 128 CDU
essere presentata presso l’ufficio doganale di prima entrata una
dichiarazione sommaria di entrata.
Articolo 104 e
articoli da 105
Detto ufficio garantisce che, sulla base della dichiarazione, sia condotta
a 109 AD
una valutazione del rischio dell’operazione valutando i dati rispetto ai
criteri di rischio.
Articolo 182 AE
I termini per la presentazione della dichiarazione sommaria dipendono
Articolo 106,
paragrafo 3,
dal modo di trasporto, ossia:
modificato
dall’ADT
a)
trasporto su strada: al più tardi un’ora prima dell’arrivo;
b)
ferrovia:
•
se il tragitto del treno dall’ultima stazione situata in un
paese terzo all’ufficio doganale di prima entrata è
inferiore a due ore, al più tardi un’ora prima dell’arrivo,
•
in tutti gli altri casi: al più tardi due ore prima
dell’arrivo;
c)
vie navigabili interne: al più tardi due ore prima dell’arrivo;
d)
carichi marittimi trasportati in container: al più tardi 24 ore
prima del carico al porto di partenza;
e)
carichi marittimi alla rinfusa/frazionati: al più tardi quattro ore
prima dell’arrivo;
f)
nel caso di merci provenienti da una delle località seguenti:
•
Groenlandia;
•
Isole Fær Øer;
•
Islanda;
•
i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero
e del Mar Mediterraneo;
•
tutti i porti del Marocco;
al più tardi due ore prima dell’arrivo;
178
g)
per i trasporti effettuati tra un territorio situato al di fuori del
territorio doganale dell’Unione e i dipartimenti francesi
d’oltremare, le Azzorre, Madera o le Isole Canarie, quando la
durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima
dell’arrivo;
h)
per i trasporti aerei vigono i termini seguenti:
•
per i voli di durata inferiore a quattro ore: al più tardi
al momento della partenza effettiva dell’aeromobile;
•
per altri voli: al più tardi quattro ore prima dell’arrivo.
La dichiarazione sommaria di entrata non è richiesta:
a)
per le merci di cui all’articolo 104 AD;
b)
se un accordo internazionale tra l’Unione e un paese terzo
prevede l’esecuzione di controlli di sicurezza nel paese di
esportazione a norma dell’articolo 127, paragrafo 2, lettera b),
CDU. Questa disposizione riguarda i paesi seguenti: Norvegia,
Svizzera, Liechtenstein, Andorra e San Marino.
La dichiarazione sommaria di entrata è presentata dal vettore o, in
deroga all’obbligo del vettore, dalle persone seguenti:
a)
dall’importatore, dal destinatario o da un’altra persona in nome
o per conto della quale agisce il vettore; oppure
b)
da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare
le merci in questione presso l’ufficio doganale di entrata.
La dichiarazione sommaria di entrata è effettuata elettronicamente
mediante il sistema di controllo delle importazioni.
In alternativa, può essere impiegato l’NCTS a condizione che:
a)
sia avviato un regime di transito alle frontiere esterne
dell’Unione al momento dell’entrata;
b)
i dati comprendano gli elementi necessari alla compilazione di
una dichiarazione sommaria di entrata.
In questo caso all’ufficio doganale di entrata, che corrisponde
all’ufficio doganale di partenza, è presentata la dichiarazione di
transito/sicurezza
(messaggio IE015) contenente i dati relativi al
179
transito insieme a quelli relativi alla sicurezza. Dopo la valutazione del
rischio e lo svincolo delle merci per il transito, sono stampati il DATS
(documento di accompagnamento transito/sicurezza) e l’EATS (elenco
degli articoli transito/sicurezza). I modelli di questi due documenti
figurano nelle appendici G1e G2, allegato 9, ADT.
Tutti i riferimenti relativi al DAT e all’EdA si applicano anche al DATS
e all’EATS.
IV.1.5. Situazioni specifiche
IV.1.5.1. Accordi tra l’Unione e altri paesi in materia di dati di sicurezza
I paesi di transito comune, a eccezione di Norvegia, Svizzera e
Liechtenstein, non hanno concluso accordi specifici con l’Unione in
materia di controlli di sicurezza effettuati in questi paesi in quanto paesi di
esportazione.
Questo significa che quando le merci entrano nel territorio doganale
dell’Unione e provengono da quei paesi che non hanno concluso accordi
specifici con l’Unione, gli operatori commerciali sono tenuti a presentare
una dichiarazione sommaria di entrata sulla base della normativa doganale
dell’Unione, con due opzioni:
• presentare la dichiarazione sommaria di entrata utilizzando il
sistema di controllo delle importazioni; oppure
• sfruttare l’NCTS, dove i dati di sicurezza possono essere inclusi in
una dichiarazione di transito.
La seconda opzione è possibile se sono soddisfatti i requisiti seguenti:
• l’NCTS in quei paesi accetta una dichiarazione presentata da
operatori commerciali contenente dati di transito e i dati della
dichiarazione sommaria;
• il DATS e l’EATS sono stampati con valore equivalente al DAT e
all’EdA;
• l’NCTS in quei paesi può ricevere e inoltrare i dati della
dichiarazione sommaria e i dati di transito ai paesi dell’UE e alle
altre Parti contraenti e può ricevere i dati della dichiarazione
sommaria trasmessi dai paesi dell’UE e dalle altre Parti contraenti
a quei paesi (che sono paesi di transito e di destinazione);
• gli Stati membri riconoscono e accettano tali dati di dichiarazioni
comuni di transito, sia per il regime di transito comune sia per i dati
della dichiarazione sommaria, senza apportare modifiche
180
legislative né estendere l’ambito di applicazione della
convenzione, sulla base delle disposizioni pertinenti del CDU;
• quando sono presentati in uno dei loro uffici doganali, le altre Parti
contraenti riconoscono l’equivalenza tra i dati di transito e della
dichiarazione sommaria di entrata, oltre che il DATS e l’EATS da
una parte, e il DAT e l’EdA dall’altra purché contengano tutti i dati
di transito necessari.
IV.1.5.2. Norme applicabili alle merci provviste di imballaggi
Le regole seguenti si applicano alle merci con imballaggio:
a)
merci non unionali provviste di imballaggi non aventi posizione
unionale:
deve essere compilata una dichiarazione T1 unica per le merci e i
relativi imballaggi.
b)
merci non unionali provviste di imballaggi aventi posizione unionale:
in tutti i casi, deve essere compilata una dichiarazione T1 unica per le
merci e i relativi imballaggi;
c)
merci unionali di cui all’articolo 189 AD provviste di imballaggi non
aventi posizione unionale:
deve essere compilata una dichiarazione T1 unica per le merci e i
relativi imballaggi.
Tuttavia quando tali merci, invece di essere esportate dal territorio
doganale, sono immesse in libera pratica, può essere applicata loro la
posizione doganale di merci unionali solo su presentazione di un
documento T2L rilasciato a posteriori.
Senza considerare il possibile rimborso delle restituzioni
all’esportazione sui prodotti agricoli, tale documento T2L si può
ottenere soltanto dopo il pagamento dei dazi doganali applicabili agli
imballaggi;
d)
merci unionali provviste di imballaggi non aventi posizione unionale
esportate dal territorio doganale dell’UE a un paese terzo diverso da
un paese di transito comune:
deve essere compilata una dichiarazione T1 per gli imballaggi in
modo che, qualora siano immessi in libera pratica, essi non beneficino
181
della posizione doganale di merci unionali. Tale documento
deve
recare una delle diciture seguenti:
BG
Общностни стоки
CS
zboží Unie
DA
fælleskabsvarer
DE
Unionswaren
EE
Ühenduse kaup
EL
κοινοτικά εµπoρεúµατα
ES
mercancías communitarias
FR
marchandises communautaires
IT
merci unionali
LV
Savienības preces
LT
Bendrijos prekės
HU
közösségi áruk
MT
Merkanzija Komunitarja
NL
communautaire goederen
PL
towary unijne
PT
mercadorias comunitárias
RO
Mărfuri unionale
SI
skupnostno blago
SK
Tovar Únie
FI
unionitavaroita
SV
gemenskapsvaror
EN
Union goods
HR
Roba Unije
e)
merci unionali provviste di imballaggi non aventi posizione unionale
esportate dal territorio doganale dell’UE a un paese di transito
comune:
deve essere compilata una dichiarazione T1 unica per le merci e i
relativi imballaggi. Essa deve recare la dicitura «merci unionali»
come indicato sopra e la dicitura «imballaggi T1» come riportato di
seguito.
Spedite verso un altro Stato membro nel caso di cui all’articolo 227
CDU.
Deve essere compilata una dichiarazione T2 unica per le merci e i
relativi imballaggi dopo il pagamento dei dazi doganali applicabili
agli imballaggi.
182
Se la persona interessata non intende pagare i dazi doganali sugli
imballaggi,
la
dichiarazione T2 deve recare
una
delle
diciture
seguenti:
BG
Т1 колети
CS
obal T1
DA
T1 emballager
DE
T1-Umschließungen
EE
T1-pakend
EL
συσκευασία T1
ES
envases T1
FR
emballages T1
IT
imballaggi T1
LV
T1 iepakojums
LT
T1 pakuotė
HU
T1 göngyölegek
MT
Ippakkjar T1
NL
T1-verpakkingsmiddelen
PL
opakowania T1
PT
embalagens T1
RO
Ambalaje T1
SI
pakiranje T1
SK
Obal T1
FI
T1-pakkaus
SV
T1-förpackning
EN
T1 packaging
HR
T1 pakiranje
f)
spedizioni miste
1)
Spedizioni comprendenti in un singolo collo merci vincolate al
regime T1 e merci vincolate al regime T2.
Devono essere effettuate dichiarazioni separate in base alla
posizione doganale delle merci. Nella casella 31 devono essere
indicati i quantitativi delle spedizioni frazionate e, nella parte
superiore della casella, la designazione e i numeri degli altri
documenti compilati per le spedizioni miste in questione. Le
dichiarazioni devono recare una delle diciture seguenti:
BG Общностни колети
CS obal Unie
DA fælleskabsemballager
DE gemeinschaftliche Umschließungen
EE Ühenduse pakend
183
EL κοινοτική συσκευασία
ES
envases comunitarios
FR
emballages communautaires
IT
imballaggi unionali
LV
Savienības iepakojums
LT
Bendrijos pakuotė
HU
közösségi göngyölegek
MT
Ippakkjar Komunitarju
NL
communautaire verpakkingsmiddelen
PL
opakowania unijne
PT
embalagens comunitárias
RO
Ambalaje unionale
SI
skupnostno pakiranje
SK
Obal Únie
FI
yhteisöpakkaus
SV
gemenskapsförpackning
EN
Union packaging
HR
Pakiranje Unije
Se la spedizione mista è imballata in imballaggi T1, deve
essere compilata una dichiarazione T1 unica per le merci e i
relativi imballaggi.
2)
Spedizioni miste comprendenti in un singolo collo merci
vincolate al regime T1 e merci che circolano senza essere
vincolate al regime di transito.
Si deve usare una dichiarazione unica. Nella casella 31 devono
figurare i quantitativi e i tipi di merci delle spedizioni
frazionate in regime T1 nonché una delle diciture seguenti:
BG Стоки не обхванати от транзитен режим
CS
zboží není v režimu tranzitu
DA
varer ikke omfattet af forsendelsesprocedure
DE
nicht im Versandverfahren befindliche Waren
EE
Kaubad ei ole transiidi protseduuril
EL
Eµπoρεúµατα εκτός διαδικασίας διαμετακόμισης
ES
mercancías fuera del procedimiento de tránsito
FR
marchandises hors procédure de transit
IT
merci non vincolate ad una procedura di transito
LV
Precēm nav piemērota tranzīta procedūra
LT
Prekės, kurioms neįforminta tranzito procedūra
HU
nem továbbítási eljárás alá tartozó áruk
MT
Merkanzija mhux koperta bi proċedura ta’ transitu
NL
geen douanevervoer
184
PL
towary nie przewożone w procedurze tranzytu
PT
mercadorias não cobertas por um procedimento de
trânsito
RO Mărfuri neplasate în regim de tranzit
SI
blago, ki ni krito s tranzitnim postopkom
SK
Tovar nie je v tranzitnom režime
FI
tavaroita, jotka eivät sisälly passitusmenettelyyn
SV
varor ej under transitering
EN
goods not covered by a transit procedure
HR
Roba koja nije u postupku provoza
IV.1.5.3. Merci al seguito dei viaggiatori
Articolo 210 AE
Le amministrazioni sono tenute ad applicare le disposizioni
dell’articolo
210 AE (che stabilisce la posizione delle merci
unionali) per le merci contenute nei bagagli dei viaggiatori e non
destinate a fini commerciali.
Tuttavia all’entrata nel territorio doganale dell’Unione, i viaggiatori
provenienti da paesi terzi possono vincolare le merci al regime di
transito unionale.
IV.1.5.4. Trasporto di merci unionali verso, da o attraverso un paese di transito
comune
Quando le merci unionali sono trasportate verso o attraverso il
territorio di uno o più paesi di transito comune è opportuno attenersi
alle norme seguenti per garantire un rapido attraversamento delle
frontiere:
a)
quando le merci sono trasportate tra due punti situati
all’interno del territorio doganale dell’Unione, attraverso il
territorio di uno o più paesi di transito comune, o dal territorio
doganale dell’Unione al territorio di un paese di transito
comune, è opportuno vincolarle al regime di transito
unionale/comune presso l’ufficio doganale competente del
luogo in cui è stabilito il titolare del regime, o del luogo in cui
le merci sono caricate per la circolazione nel quadro del
regime di transito unionale/comune, o al più tardi prima della
zona frontaliera comune Unione/paese di transito comune al
fine di evitare ritardi ai valichi di confine. È parimenti
opportuno, ove possibile, concludere le operazioni di transito
185
unionale/comune fuori della zona di frontiera Unione/paese di
transito comune;
b) le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi di transito
comune devono assicurare che gli operatori economici
interessati siano ufficialmente informati delle disposizioni e
messi al corrente dei vantaggi connessi all’applicazione delle
disposizioni di cui al paragrafo a), al fine di evitare per quanto
possibile difficoltà pratiche alle frontiere Unione/paese di
transito comune.
Transito attraverso il territorio di un paese di transito comune
La circolazione di merci unionali da un punto all’altro dell’Unione
attraverso un paese di transito comune può avvenire nel quadro del
regime di transito T2, T2F o T1 (cfr. parte I, paragrafo 4.1.2.1).
Articolo 189 AD
Circolazione di merci unionali verso un paese di transito comune
Quando merci unionali sono esportate dal territorio doganale
dell’Unione verso un paese di transito comune e nell’Unione è
avviato un regime di transito che segue l’esportazione, le merci
sono vincolate a un regime di transito unionale interno
(T2)
all’interno dell’Unione e, successivamente, tale regime prosegue
come regime di transito comune nei paesi di transito comune.
Tuttavia in casi eccezionali si applica un regime di transito unionale
esterno (T1) che prosegue come regime di transito comune nei paesi
di transito comune. Si tratta dei casi seguenti:
a)
le merci unionali sono state oggetto di formalità doganali di
esportazione ai fini della concessione di restituzioni
all’esportazione in paesi terzi nell’ambito della politica
agricola comune;
b) le merci unionali provengono da scorte di intervento e sono
soggette a misure di controllo dell’utilizzo o della
destinazione e sono state oggetto di formalità doganali
all’esportazione in paesi terzi nell’ambito della politica
agricola comune;
c)
le merci unionali sono ammissibili al rimborso o allo sgravio
dei dazi all’importazione a condizione che siano vincolate al
regime di transito esterno conformemente all’articolo 118,
paragrafo 4, CDU;
186
d) le merci unionali di cui all’articolo 1 della direttiva
2008/118/CE (cfr. nota 9) sono esportate; rispedizione di
merci unionali da un paese di transito comune:
i)
le merci unionali introdotte nel territorio di un paese di
transito comune in regime T2 possono essere rispedite
secondo lo stesso regime a condizione che:
•
rimangano sotto la sorveglianza delle autorità
doganali di quel paese a garanzia del fatto che non
presentino cambiamenti di identità o stato;
•
non siano state vincolate, nel paese di transito
comune in questione, a un regime doganale diverso
dal transito o dal deposito* eccetto nel caso in cui
le merci siano state temporaneamente importate per
esposizioni o manifestazioni pubbliche analoghe;
* Nel caso di merci che sono state tenute in deposito (o di
merci comprese nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato
e tenute in deposito per meno di sei mesi) la rispedizione deve
avere luogo entro un periodo di cinque anni, a condizione che
le merci siano state depositate in aree speciali e non abbiano
subito manipolazioni diverse da quelle necessarie per la loro
conservazione nello stato originario o da quelle consistenti nel
frazionamento delle spedizioni senza sostituzione
dell’imballaggio, e che le manipolazioni siano state effettuate
sotto vigilanza doganale.
•
la dichiarazione T2 o T2F, o qualsiasi altro
documento che attesti la posizione doganale di
merci unionali emesso da un paese di transito
comune, deve riportare un riferimento all’MRN
della dichiarazione o l’attestazione della posizione
doganale di merci unionali in base ai quali le merci
sono entrate in detto paese di transito comune;
ii)
nel caso di un’esportazione senza vincolo ad un regime di
transito, i paesi di transito comune non possono rilasciare
un T2 o un T2F in quanto non esiste nessuna precedente
dichiarazione di transito. La rispedizione deve pertanto
essere effettuata sotto la scorta di un regime T1. Alla
reintroduzione nell’Unione la spedizione è da
considerarsi come un’importazione di merci non unionali,
a meno che queste ultime non possano beneficiare delle
disposizioni relative alle merci in reintroduzione.
187
Formalità alla reintroduzione di merci rispedite nel territorio
doganale dell’Unione:
a)
le merci unionali rispedite da un paese di transito comune
verso una destinazione nell’Unione sono oggetto di una
dichiarazione T2 o T2F o equivalente (ad esempio, lettera di
vettura CIM-T2);
b)
perché si possa determinare, nello Stato membro di
destinazione, se si tratta di un trasporto di merci tra due punti
dell’Unione interrotto in un paese di transito comune oppure
di un rientro di merci nel territorio doganale dell’Unione
successivo a un’esportazione definitiva o temporanea
dall’Unione, devono essere osservate le norme seguenti:
•
si devono presentare le merci e la dichiarazione T2 o
T2F o il documento equivalente all’ufficio doganale di
destinazione al fine di completare l’operazione di
transito;
•
spetta a tale ufficio determinare se le merci possano
essere immesse immediatamente in libera pratica o
Articolo 9,
debbano essere vincolate a un altro regime doganale;
paragrafo 4,
convenzione
•
le merci devono essere svincolate immediatamente nel
caso in cui la dichiarazione T2 o T2F o il documento
equivalente non rechi un riferimento a una precedente
esportazione dal territorio doganale dell’Unione.
In caso di dubbio, l’ufficio doganale di destinazione può
chiedere al destinatario di fornire prove al riguardo (ad
esempio, una fattura con il numero di identificazione
IVA dello speditore e del destinatario in conformità
delle disposizioni della direttiva
2006/112/CE come
modificata, o il documento amministrativo elettronico
(e-AD) in conformità delle disposizioni della direttiva
2008/118/CE);
•
le merci devono essere vincolate al regime di transito
successivo o depositate temporaneamente con tutte le
conseguenze che ne derivano
(pagamento dell’IVA
sulle importazioni e di imposte interne se necessario):
- se le merci sono state esportate fuori dal territorio
doganale dell’Unione; oppure
- se il destinatario o il suo rappresentante non possono
dimostrare in modo soddisfacente alle autorità doganali
188
che si tratta di un movimento di merci tra due punti del
territorio doganale dell’Unione.
IV.1.6. Eccezioni (promemoria)
IV.1.7. Istruzioni nazionali specifiche (riservato)
IV.1.8. Parte ad uso esclusivo delle dogane
IV.1.9. Allegati
189
CAPITOLO 2 — FORMALITÀ DA ESPLETARE PRESSO L’UFFICIO DOGANALE DI
PARTENZA
IV.2.1. Introduzione
Il paragrafo IV.2.2 riporta gli elementi teorici generali e la normativa
relativi alle formalità da espletare alla partenza.
Il paragrafo IV.2.3 descrive la procedura da applicare presso l’ufficio
doganale di partenza.
Il paragrafo IV.2.4 descrive situazioni specifiche.
Il paragrafo IV.2.5 verte sulle eccezioni alle norme generali.
Il paragrafo IV.2.6 è riservato alle norme nazionali specifiche.
Il paragrafo IV.2.7 è riservato alle amministrazioni doganali.
Il paragrafo IV.2.8 contiene gli allegati del capitolo 2.
IV.2.2. Elementi teorici generali e normativa
Le fonti giuridiche sono le seguenti:
• articolo 11 convenzione;
• articoli 30-41 e 81-83, appendice I, convenzione;
• articoli 162, 163 e 170-174 CDU;
• articoli 222, 226, 227 e 297-303 AE.
IV.2.3. Descrizione della procedura da applicare presso l’ufficio doganale di partenza
Il presente paragrafo fornisce informazioni su:
• l’accettazione e la registrazione della dichiarazione di transito
(paragrafo IV.2.3.1);
• la rettifica della dichiarazione di transito (paragrafo IV.2.3.2);
• l’annullamento della dichiarazione di transito
(paragrafo IV.2.3.3);
• la verifica della dichiarazione di transito e controllo delle merci
(paragrafo IV.2.3.4);
• l’itinerario per il trasporto delle merci (paragrafo IV.2.3.5);
• il termine (paragrafo IV.2.3.6);
• i mezzi di identificazione (paragrafo IV.2.3.7);
• lo svincolo delle merci (paragrafo IV.2.3.8);
190
• l’appuramento del regime di transito (paragrafo IV.2.3.9).
IV.2.3.1. Accettazione e registrazione della dichiarazione di transito
Articoli 27, 30
L’ufficio doganale di partenza accetta la dichiarazione di transito — il
e 35, appendice I,
messaggio «Dati della dichiarazione» (IE015) — purché:
convenzione
• contenga tutte le informazioni necessarie per la procedura di
Articoli 171-172
transito comune/unionale;
CDU
• sia corredata di tutti i documenti richiesti;
Articolo 143 AD
• le merci cui fa riferimento siano state presentate alla dogana
nell’orario di apertura ufficiale.
L’NCTS convalida automaticamente la dichiarazione. Una
dichiarazione inesatta o incompleta è respinta con il messaggio
«Dichiarazione respinta» (IE016). Si ha un rifiuto anche in caso di
incompatibilità dei dati riportati con i dati registrati nella banca dati
nazionale di riferimento.
Quando la dichiarazione di transito è accettata, il sistema le attribuisce
un numero di riferimento principale (MRN) (messaggio IE028).
La dichiarazione acquista così la posizione di «accettata» e l’ufficio
doganale di partenza decide se sottoporre le merci a controllo o meno
prima di svincolarle.
Le autorità doganali possono consentire che non siano presentati
insieme alla dichiarazione i documenti aggiuntivi previsti dal regime
doganale per il quale le merci sono dichiarate. Questi documenti
saranno in tal caso tenuti a disposizione delle autorità doganali. La
casella
44 della dichiarazione di transito è compilata nel modo
seguente:
• per l’attributo
«tipo di documento» si indica il codice
corrispondente al documento in questione (i codici sono forniti
nell’appendice III, allegato A2, della convenzione; appendice D1,
allegato 9, ADT);
• per l’attributo
«riferimento del documento» si forniscono la
descrizione e il riferimento del documento.
Le autorità doganali nazionali consentono ai viaggiatori di presentare
all’ufficio doganale di partenza un’unica copia della dichiarazione di
transito cartacea (avvalendosi del documento amministrativo unico,
oppure
eventualmente
del
modello
del
documento
d’accompagnamento transito), affinché sia elaborata dall’NCTS.
191
L’ufficio doganale di partenza deve essere competente per le
operazioni di transito e il tipo di traffico in questione. Un elenco degli
uffici doganali può essere consultato al sito web seguente:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/csrdhome_en.htm.
IV.2.3.2. Rettifica della dichiarazione di transito
Articolo 31,
Il dichiarante può chiedere il permesso di rettificare la dichiarazione
appendice I,
doganale come disposto dall’articolo 173 CDU. Prima che la
convenzione
dichiarazione doganale sia accettata, il dichiarante può correggerla
senza che sia necessaria una domanda preventiva.
Articolo 173 CDU
Il titolare del regime può chiedere il permesso di rettificare la
dichiarazione di transito dopo l’accettazione di quest’ultima da parte
delle autorità doganali. La rettifica non può avere l’effetto di includere
nella dichiarazione di transito merci diverse da quelle già dichiarate.
Il titolare del regime rettifica i dati della dichiarazione con il messaggio
«rettifiche della dichiarazione» (IE013) trasmesso all’ufficio doganale
di partenza, che decide se accettare (messaggio «rettifica accettata» —
IE004) o respingere
(messaggio
«rettifica respinta» — IE005) la
rettifica richiesta.
Non sono ammesse rettifiche nel caso in cui le autorità competenti,
dopo aver ricevuto la dichiarazione di transito, abbiano manifestato
l’intenzione di esaminare le merci o abbiano constatato l’inesattezza
dei dati forniti o abbiano già svincolato le merci per il transito.
Le modifiche alla dichiarazione di transito prima che sia stata accettata
dalla dogana non sono contemplate dall’articolo 173 CDU, e non
richiedono una domanda preliminare da parte del dichiarante.
Articolo 29 bis,
appendice I,
convenzione
Ad esempio, se la dichiarazione di transito non è ancora stata
presentata o è stata pre-presentata e non è ancora accettata, può essere
Articoli 130 e 171
corretta senza autorizzazione preventiva, poiché tale correzione non è
CDU
considerata una modifica come stabilito nell’articolo 173 CDU.
Le specifiche dell’NCTS pertinenti (correzione T-TRA-DEP-A-002)
stabiliscono che la correzione di una dichiarazione pre-presentata deve
essere trattata con lo stesso messaggio utilizzato per una modifica.
192
IV.2.3.3. Annullamento della dichiarazione di transito
Articolo 32
La dichiarazione di transito può essere invalidata dall’ufficio doganale
appendice I,
di partenza tramite l’invio del messaggio «notifica di annullamento»
convenzione
(IE010) al dichiarante sulla base della richiesta di quest’ultimo,
avvenuta con l’invio del messaggio «richiesta di annullamento della
Articolo 174 CDU
dichiarazione» (IE014) all’ufficio doganale di partenza solo prima che
Articolo 148 AD
le merci siano svincolate per il transito. In seguito l’ufficio doganale di
partenza deve informare il dichiarante del risultato della richiesta
effettuata tramite il messaggio «decisione di annullamento» (IE009).
Tuttavia se l’ufficio doganale di partenza ha informato il dichiarante
dell’intenzione di procedere all’esame delle merci, la richiesta di
annullamento non è accettata prima di tale esame.
La dichiarazione di transito non può essere invalidata dopo che le
merci sono state svincolate per il transito, salvo in casi eccezionali:
• se merci unionali sono state erroneamente dichiarate per un
regime doganale applicabile a merci non unionali e la loro
posizione doganale di merci unionali è stata successivamente
dimostrata mediante un documento T2L, T2LF o un manifesto
doganale delle merci in dogana;
• se le merci sono state erroneamente dichiarate in più
dichiarazioni doganali.
Qualora sia necessario ricorrere alla procedura di continuità operativa,
è importante accertarsi che le dichiarazioni inserite nell’NCTS, ma non
ulteriormente elaborate a causa di un guasto del sistema, siano
annullate.
L’operatore economico è obbligato a informare le autorità competenti
ogniqualvolta debba ricorrere alla procedura di continuità operativa
per una dichiarazione già registrata nell’NCTS.
Le autorità doganali possono, all’occorrenza, esigere la presentazione
di una nuova dichiarazione. In tal caso, la precedente dichiarazione è
annullata e alla nuova dichiarazione è attribuito un nuovo MRN.
IV.2.3.4. Verifica della dichiarazione di transito e controllo delle merci
Articolo 35,
In seguito all’accettazione della dichiarazione di transito, per verificare
appendice I,
l’esattezza delle indicazioni l’ufficio doganale di partenza:
convenzione
• esamina la dichiarazione e i documenti di accompagnamento;
• chiede al dichiarante di fornire altri documenti, se necessario;
193
Articolo 188 CDU
• procede alla visita delle merci, se necessario;
• preleva campioni per l’analisi o per un controllo approfondito
Articoli
238 e 239
delle merci, se necessario;
AE
• verifica l’esistenza e la validità della garanzia.
L’esistenza e la validità della garanzia sono verificate mediante il
numero di riferimento della garanzia (GRN) e il codice di accesso (per
ulteriori dettagli cfr. parte III).
Prima dello svincolo delle merci per il transito, l’NCTS verifica nel
sistema di gestione delle garanzie (GMS) l’integrità e la validità della
garanzia riguardo ai dati seguenti, in funzione del livello di controllo:
• che l’importo della garanzia sia sufficiente (in caso di
garanzia globale, che l’importo disponibile della garanzia sia
sufficiente);
• che la garanzia sia valida in tutte le Parti contraenti interessate
dall’operazione di transito;
• che la garanzia sia a nome del titolare del regime.
Successivamente il GMS registra l’uso e informa l’NCTS.
Nel caso in cui si proceda all’esame delle merci, questo avviene nei
luoghi designati dall’ufficio doganale di partenza e negli orari previsti
a tal fine. Il titolare del regime è informato circa il luogo e l’orario.
Tuttavia le autorità doganali possono, su richiesta del titolare del
regime, espletare la verifica delle merci in luoghi diversi o al di fuori
degli orari di apertura ufficiali.
Qualora dal controllo emergano discrepanze minori, l’ufficio doganale
di partenza segnala la cosa al titolare del regime. Al fine di sanare tali
discrepanze, l’ufficio doganale di partenza apporterà modifiche minori
(d’accordo con il titolare del regime) ai dati della dichiarazione,
consentendo lo svincolo delle merci per il transito.
Se dal controllo emergono irregolarità gravi, l’ufficio doganale di
partenza informa il titolare del regime del mancato svincolo delle merci
tramite il messaggio «Merci non svincolate per il transito» (IE051) e
registra il risultato non conforme.
L’ufficio doganale di partenza registra il codice seguente per i
risultati del controllo nel messaggio IE001:
•
«A1» (conforme): se le merci sono svincolate per il transito
dopo il controllo fisico (totale o parziale) e non sono state
riscontrate discrepanze;
194
•
«A2» (ritenuto conforme): se le merci sono svincolate per il
transito unicamente dopo un controllo documentale (senza un
controllo fisico) e non sono state riscontrate discrepanze o
senza alcun controllo;
•
«A3» (procedura semplificata): se le merci sono svincolate per
il transito da uno speditore autorizzato.
IV.2.3.5. Itinerario per la circolazione delle merci
Articolo 33,
Di norma, le merci vincolate al regime del transito devono essere
appendice I,
trasportate all’ufficio doganale di destinazione secondo un itinerario
convenzione
economicamente giustificato.
Articolo 298 AE
Tuttavia qualora l’ufficio doganale di partenza o il titolare del regime
lo ritengano necessario, l’ufficio doganale prescrive un itinerario per
la circolazione delle merci in regime di transito tenendo conto di tutte
le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime.
DOGANA
L’ufficio doganale di partenza, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti
comunicate dal titolare del regime, fisserà un itinerario vincolante inserendo nei dati
della dichiarazione nell’NCTS le informazioni relative ai paesi da attraversare
(l’indicazione dei codici dei paesi è sufficiente).
Nota 1: per l’Unione devono essere indicati i codici relativi agli Stati membri
interessati.
Nota 2: devono essere indicati i codici di tutti i paesi inclusi nell’itinerario vincolante.
L’itinerario vincolante può essere modificato nel corso
dell’operazione di transito. In tal caso, il vettore è tenuto ad inserire
le dovute annotazioni nella casella 56 del documento di
accompagnamento transito (DAT) e a presentarle, senza indebito
ritardo dopo la modifica dell’itinerario, insieme alle merci all’autorità
doganale più vicina del paese sul cui territorio si trova il mezzo di
trasporto. L’autorità competente valuta allora se l’operazione di
transito possa continuare, adotta tutte le misure eventualmente
necessarie e vista il DAT nella casella G.
Ulteriori dettagli sulle procedure da seguire in caso di imprevisti che
si verifichino durante il trasporto sono riportati nella parte IV.3.3.1.
195
IV.2.3.6. Termine per la presentazione delle merci
Articoli 34 e 45,
L’ufficio doganale di partenza fisserà il termine entro il quale le merci
paragrafo 2,
devono essere presentate all’ufficio doganale di destinazione.
appendice I,
convenzione
Articolo 297 e
articolo 306,
paragrafo 3, AE
Il termine fissato da detto ufficio è vincolante per le autorità
competenti dei paesi attraversati durante l’operazione di transito, che
non possono modificarlo.
Se le merci sono presentate presso l’ufficio doganale di destinazione
dopo la scadenza del termine fissato dall’ufficio doganale di partenza,
si considera che il titolare del regime abbia rispettato il termine se
egli stesso o il vettore è in grado di dimostrare all’ufficio doganale di
destinazione in modo soddisfacente che il ritardo non gli è
imputabile.
DOGANA
Nel fissare il termine per la presentazione a destinazione, l’ufficio doganale di partenza
deve tenere conto:
•
del mezzo di trasporto da utilizzare;
•
dell’itinerario;
•
della normativa in materia di trasporti o di altre normative che potrebbero avere
un impatto sulla fissazione di un termine (ad esempio: normativa sociale o
ambientale che incide sulle modalità di trasporto, le norme sui trasporti che
riguardano gli orari di lavoro e i periodi di riposo obbligatorio per gli autisti);
•
di tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime.
L’ufficio doganale di partenza deve inserire nei dati della dichiarazione il termine
stabilito e/o, se lo ritiene accettabile, convalidare il termine indicato dal titolare del
regime (usando il sistema AAAA-MM-GG). Il termine rappresenta la data entro cui le
merci e il DAT devono essere presentati all’ufficio doganale di destinazione.
IV.2.3.7. Mezzi d’identificazione
Il presente paragrafo è così suddiviso:
• introduzione (paragrafo IV.2.3.7.1);
• metodi di sigillatura (paragrafo IV.2.3.7.2);
• caratteristiche dei sigilli (paragrafo IV.2.3.7.3);
• utilizzo di sigilli di un modello speciale (paragrafo IV.2.3.7.4).
196
IV.2.3.7.1. Introduzione
Articolo 11,
È importante che sia garantita la possibilità di identificare le merci
paragrafo 2,
che circolano vincolate al regime del transito. Di norma,
convenzione
l’identificazione di tali merci è garantita mediante la sigillatura.
Articoli 36-39,
appendice I,
convenzione
Articolo 192 CDU
Articolo 299 AE
Articolo 39,
Tuttavia l’ufficio doganale di partenza può rinunciare alla sigillatura
appendice I,
quando nei dati della dichiarazione o nei documenti di
convenzione,
accompagnamento la descrizione delle merci è sufficientemente
Articolo 302 AE
precisa da permettere una facile identificazione delle stesse e ne
determina la qualità, la natura e le caratteristiche particolari
(ad
esempio, numeri di motore e di telaio nel caso di trasporto di
autoveicoli vincolati al regime di transito o numeri d’ordine delle
merci).
Trattandosi di un’esenzione, i sigilli non sono necessari (a meno che
l’ufficio doganale di partenza non decida diversamente) se:
• le merci sono trasportate per via aerea e a ciascuna spedizione
è apposta un’etichetta recante il numero della relativa lettera
di vettura aerea, o la spedizione costituisce un’unità di carico
su cui è indicato il numero della relativa lettera di vettura
aerea;
• le merci sono trasportate per ferrovia e sono applicate
misure di identificazione a cura delle aziende ferroviarie.
DOGANA
L’ufficio doganale di partenza, apposti i sigilli, registrerà nei dati della dichiarazione il
numero dei sigilli e le marche di identificazione dei sigilli apposti.
Quando i sigilli non sono richiesti per l’identificazione delle merci, l’ufficio doganale
di partenza lascia in bianco la casella corrispondente. In tal caso l’NCTS stampa
automaticamente «- -» nella casella D del DAT.
Nel caso in cui su uno stesso mezzo di trasporto o nello stesso
container siano trasportate merci non vincolate al regime del
transito insieme a merci vincolate al regime del transito, di norma
non sono apposti sigilli al compartimento di carico o all’area in cui
197
sono contenute le merci se l’identificazione delle merci è garantita
dalla sigillatura dei singoli colli o da una descrizione
sufficientemente precisa delle merci.
Nota: le merci devono essere chiaramente separate ed etichettate
affinché sia agevole identificare le merci che sono vincolate al
regime del transito e quelle che non lo sono.
Qualora non sia possibile garantire l’identificazione della
spedizione mediante sigillatura o descrizione precisa delle merci,
l’ufficio doganale di partenza non consentirà che le merci siano
vincolate al regime del transito.
Articolo 38,
I sigilli non possono essere rotti senza l’approvazione delle autorità
paragrafo 5,
doganali competenti.
appendice I,
convenzione
Nel caso di un veicolo che è stato sigillato presso l’ufficio doganale
di partenza e che trasporta merci verso diversi uffici doganali di
Articolo 301,
paragrafo 5, AE
destinazione accompagnate da diversi DAT, quando lo scarico ha
luogo presso più uffici doganali di destinazione situati in paesi
diversi, le autorità doganali degli uffici doganali di destinazione
intermedi che hanno rimosso i sigilli per permettere lo scarico
parziale delle merci devono apporre nuovi sigilli facendone
menzione nella casella F del DAT/dei DAT. In tal caso le autorità
doganali provvederanno opportunamente ad apporre un nuovo
sigillo doganale con caratteristiche di sicurezza almeno equivalenti.
L’ufficio doganale di destinazione informa l’ufficio doganale di
partenza di tale/i nuovo/i sigillo/i menzionato/i nel DAT nel
messaggio IE018, alle voci «Info nuovi sigilli» e «Identificazione
dei nuovi sigilli».
IV.2.3.7.2. Metodi di sigillatura
Articolo 11,
La sigillatura può essere effettuata in due modi:
paragrafo 2,
convenzione
• sigillando il vano contenente le merci, quando il mezzo di
trasporto o il container sono stati riconosciuti idonei alla
Articolo 299 AE
sigillatura da parte dell’ufficio doganale di partenza;
• sigillando ciascun singolo collo, negli altri casi.
La sigillatura per volume può essere effettuata solo su mezzi di
trasporto idonei alla sigillatura.
198
DOGANA
(Articolo 11, paragrafo 3, convenzione, articolo 300 AE)
L’ufficio doganale di partenza ritiene idonei alla sigillatura i mezzi di trasporto se:
•
il mezzo di trasporto o il container consente un’apposizione semplice ed efficace
dei sigilli;
•
il mezzo di trasporto o il container non presentano vani che si prestano
all’occultamento di merci;
•
i vani riservati alle merci sono facilmente accessibili per la visita dell’autorità
doganale.
Nota: il mezzo di trasporto o il container sono considerati idonei alla sigillatura se sono
approvati per il trasporto di merci sotto sigillo doganale conformemente a un accordo
internazionale cui hanno acceduto le Parti contraenti (come ad esempio la convenzione
doganale del 14 dicembre 1975 sul trasporto internazionale di merci accompagnate da
carnet TIR).
IV.2.3.7.3. Caratteristiche dei sigilli
Tutti i sigilli utilizzati quali mezzi di identificazione devono
presentare determinate caratteristiche e specifiche tecniche.
Articolo 38,
I sigilli devono presentare le caratteristiche essenziali seguenti:
appendice I,
• rimanere intatti e solidamente fissati nelle normali condizioni
convenzione
d’uso;
Articolo 301 AE
• essere facilmente verificabili e riconoscibili;
• essere fabbricati in modo che qualsiasi violazione,
manomissione o rimozione lasci tracce visibili a occhio nudo;
• non essere riutilizzabili o, per i sigilli ad uso multiplo, permettere
ad ogni loro riapposizione di essere chiaramente identificati con
una marca d’identificazione unica;
• essere muniti di singoli identificatori permanenti, facilmente
leggibili e numerati in maniera unica.
Inoltre i sigilli devono essere conformi alle specifiche tecniche
seguenti:
• la forma e le dimensioni dei sigilli possono variare in funzione
del metodo di sigillatura utilizzato, ma le dimensioni devono
essere tali da garantire che le marche di identificazione siano
chiaramente leggibili;
• le marche di identificazione dei sigilli devono essere non
falsificabili e difficilmente riproducibili;
• il materiale utilizzato è tale da evitare rotture accidentali e
impedire nel contempo la falsificazione o la riutilizzazione senza
tracce.
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