MANUALE DEL TRANSITO (Bruxelles, 19 aprile 2021) - 2

 

  Index      Manuals     MANUALE DEL TRANSITO (Bruxelles, 19 aprile 2021)

 

Search            copyright infringement  

 

   

 

   

 

Content      ..      1      2      3      ..

 

 

 

MANUALE DEL TRANSITO (Bruxelles, 19 aprile 2021) - 2

 

 

I.4.2.4. Manifesto renano
I.4.2.4.1. Contesto e legislazione
Articolo 226,
Le basi giuridiche di questo regime sono la convenzione di
paragrafo 3,
Mannheim del
17 ottobre 1868 e il protocollo adottato dalla
lettera d), e
Commissione
centrale
per la navigazione del Reno
articolo 227,
il 22 novembre 1963.
paragrafo 2,
lettera d), CDU
I.4.2.4.2. Descrizione del regime
Il regime del manifesto renano permette alle imbarcazioni che
navigano sul Reno e sui suoi affluenti di attraversare le frontiere
nazionali.
La convenzione di Mannheim concerne i seguenti paesi bagnati dal
Reno: Paesi Bassi, Belgio, Germania, Francia e Svizzera. Ai fini
della convenzione, questi paesi sono considerati come un territorio
unico.
L’articolo 9 della convenzione stipula che una nave che naviga sul
Reno senza caricare o scaricare merci nel territorio di questi paesi è
autorizzata a proseguire il proprio viaggio senza controlli doganali.
50
Il regime del manifesto renano può essere utilizzato, se del caso,
come documento di transito per il regime di transito unionale.
I.4.2.5. Trasporti NATO
I.4.2.5.1. Contesto e legislazione
Articolo 226,
Le norme relative all’importazione, esportazione e transito di merci
paragrafo 3,
destinate alle forze NATO sono contenute nell’accordo tra le Parti
lettera e), e
aderenti all’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico sullo
articolo 227,
statuto delle loro forze armate, firmato a Londra il 19 giugno 1951.
paragrafo 2,
lettera e), CDU
Il documento utilizzato per il trasporto di tali merci è il formulario
NATO 302. Tale formulario può essere usato unicamente quando le
merci sono trasportate su mandato o comando delle forze NATO.
La legislazione dell’UE che prevede l’utilizzo del formulario
NATO 302 come dichiarazione di transito per il regime di transito
unionale è contenuta negli articoli 285-287 dell’AE.
I.4.2.5.2. Descrizione del regime
L’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) conta
28 membri: Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Germania,
Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Regno
Unito, Canada, Repubblica ceca, Ungheria, Islanda, Norvegia,
Polonia, Turchia, Albania, Croazia e Stati Uniti d’America.
L’autorità doganale di ciascuno dei summenzionati paesi designa per
ogni unità NATO di stanza sul suo territorio, e d’intesa con questa,
l’ufficio doganale
(eventualmente un ufficio di coordinamento)
incaricato di espletare le formalità e i controlli inerenti alle
spedizioni effettuate da o per conto di ciascuna unità NATO.
Ciascun ufficio doganale così designato nello Stato membro di
partenza deve fornire all’unità o alle unità NATO sotto la sua
giurisdizione i formulari 302 da utilizzare come dichiarazioni di
transito:
preautenticati con l’apposizione del timbro e della firma
dell’ufficio doganale;
51
numerati in una serie continua;
recanti l’indirizzo completo del suddetto ufficio (per il rinvio
dei formulari 302).
L’ufficio doganale deve annotare la quantità e i numeri d’ordine di
tutti i formulai 302 preautenticati rilasciati alle unità NATO.
Ogni spedizione deve viaggiare con un formulario
302
preautenticato.
Al più tardi al momento della spedizione, l’autorità competente della
NATO deve:
presentare i dati del formulario 302 in formato elettronico
all’ufficio doganale di partenza o di entrata; oppure
completare il formulario 302 cartaceo aggiungendo una
dichiarazione attestante che le merci sono trasportate sotto il
suo controllo, e autenticare la dichiarazione con firma,
timbro e data.
Se il formulario
302 è presentato su carta, dev’essere
immediatamente consegnata una copia del formulario compilato e
firmato all’ufficio doganale designato incaricato di espletare le
formalità e i controlli inerenti alle forze NATO che hanno spedito le
merci o per conto delle quali le merci sono spedite.
Le altre copie del formulario 302 accompagnano le merci fino alle
forze NATO del luogo di destinazione, dove queste ultime firmano
e timbrano i formulari.
All’arrivo delle merci, due copie del formulario sono consegnate
all’ufficio doganale designato, che ne conserva una copia, timbra e
restituisce la seconda all’ufficio doganale incaricato di espletare le
formalità e i controlli NATO (menzionato sopra). L’indirizzo è
quello indicato nel formulario 302.
Si tenga tuttavia presente che se le merci che circolano a fronte del
formulario 302 sono trasportate interamente o in parte utilizzando la
procedura cartacea applicabile alle merci trasportate per ferrovia,
l’operazione effettuata a fronte del formulario 302 è sospesa per tale
parte del viaggio.
I.4.2.6. Colli postali
I.4.2.6.1. Contesto e legislazione
52
Articolo 226,
Il principio della libertà di transito è stabilito all’articolo 1 della
paragrafo 3,
costituzione dell’UPU (1964) e all’articolo 4 della convenzione
lettera f), e
UPU (2008).
articolo 227,
paragrafo 2,
Tale principio impone a ogni operatore postale l’obbligo di
lettera f), CDU
trasmettere per la via più rapida e il mezzo più sicuro gli elementi
che gli sono trasferiti da un altro operatore postale.
In questo modo monopoli postali nazionali sono preservati ma
l’operatore postale nazionale è tenuto a trasmettere tutti gli articoli
che gli sono consegnati da un operatore postale di un altro paese
UPU.
Il regime di transito nell’ambito del sistema postale è aperto ai
titolari di diritti UPU, detto «operatore designato», nel prosieguo
«operatore postale designato» (6) (7). Spetta alla legislazione postale
nazionale designare l’operatore postale.
Quando la posta in transito, invece di essere consegnata all’operatore
postale designato del paese di transito, è trasportata attraverso tale
paese da un operatore privato, si applicano le normali procedure
doganali.
Ai fini del transito postale, il territorio doganale dell’Unione si
considera un territorio unico. Un operatore postale designato di uno
Stato membro può quindi avvalersi del regime di transito postale per
trasportare merci in tutto il territorio doganale dell’Unione.
Ne consegue che tale operatore può — senza averne l’obbligo —
consegnare la spedizione all’operatore postale designato dello Stato
membro di transito.
Un operatore postale designato può stabilire i mezzi di trasporto
delle merci attraverso le frontiere nazionali all’interno dell’UE.
I subappaltatori dovrebbero essere in grado di fornire servizi di
trasporto a un operatore postale designato, a condizione che tale
operatore sia correttamente identificato, ad esempio nel documento
di trasporto.
(6) Il 24 marzo 2021.
(7)
«Operatore postale designato»: un operatore stabilito in uno Stato membro e da questo autorizzato a
fornire i servizi internazionali disciplinati dalla convenzione dell’Unione postale universale attualmente
in vigore.
53
I.4.2.6.2. Descrizione del regime
Articoli 288-290
Le norme del regime di transito per le merci trasportate in regime
AE
postale sono contenute negli articoli 288-290 AE.
Per le merci non unionali spedite per posta (compresi i pacchi
postali) da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione in
regime di transito esterno, il collo e tutti i documenti di
accompagnamento devono recare un’etichetta gialla (allegato 72-01
AE).
Se un collo, un sacco o un container postale contengono più di un
articolo, si deve comunque apporre una sola etichetta gialla
sull’imballaggio esterno.
In mancanza dell’etichetta gialla o di un’altra prova della posizione
non unionale delle merci, queste sono trattate come merci unionali.
Se una spedizione contiene merci sia unionali sia non unionali, la
prova della posizione doganale (T2L) delle merci unionali (o un
riferimento all’MRN di tale mezzo di prova) deve essere inviata
separatamente all’operatore postale di destinazione (o essere acclusa
alla spedizione).
Se tale prova è stata inviata separatamente all’operatore postale
di destinazione, quest’ultimo deve presentarla all’ufficio doganale di
destinazione insieme alla spedizione.
Se la prova o il relativo MRN sono acclusi alla spedizione, ciò
dovrebbe essere chiaramente indicato all’esterno del collo. Il
documento T2L può essere ottenuto anche a posteriori.
L’etichetta gialla deve essere apposta sull’esterno del collo e sul
bollettino di spedizione. Per i colli postali CN22/CN23 l’etichetta
gialla deve essere apposta anche sulla dichiarazione in dogana.
Se merci unionali sono fatte circolare verso, da o tra territori fiscali
speciali in regime di transito interno, la spedizione postale e tutti i
documenti di accompagnamento devono essere muniti di
un’etichetta di cui all’allegato 72-02 dell’AE.
Se merci unionali sono fatte circolare in regime di transito interno
dal territorio doganale dell’Unione verso un paese di transito
comune per essere instradate verso il territorio doganale
54
dell’Unione, esse devono essere corredate della prova della loro
posizione doganale di merci unionali mediante uno dei mezzi
elencati all’articolo 199 AE.
Tale prova deve essere presentata a un ufficio doganale quando le
merci sono reintrodotte nel territorio doganale dell’Unione.
In alternativa, è altamente raccomandata l’applicazione del regime
di transito unionale al fine di evitare che tali merci unionali
subiscano ritardi quando attraversano le frontiere. Il regime di
transito comune non si applica tuttavia alle spedizioni postali (cfr.
appendice 1, articolo 2, convenzione). Pertanto il regime di transito
unionale sarà sospeso durante l’attraversamento dei paesi di transito
comune.
I.5. Eccezioni (promemoria)
I.6. Istruzioni nazionali specifiche (riservato)
I.7. Sezione riservata alla dogana
I.8. Allegati
55
I.8.1. Norme e principi relativi all’adozione della legislazione sul transito unionale
L’ultima versione del regolamento interno del comitato del codice doganale e del gruppo
di esperti è disponibile all’indirizzo:
register/screen/home?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=23818&no=1&lang=it
REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO DI ESPERTI DOGANALI
IL GRUPPO DI ESPERTI DOGANALI,
visto il codice doganale dell’Unione (CDU) e il regolamento di esecuzione del CDU (in
particolare l’articolo 211, paragrafo 6, CDU e l’articolo 259 del regolamento di esecuzione
del CDU),
visto il mandato del gruppo di esperti doganali,
visto il modello di regolamento interno dei gruppi di esperti,
HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO:
Articolo 1
Rappresentanza
1. Ogni Stato membro è considerato un membro del gruppo di esperti doganali (in appresso
«il gruppo»). Ciascun membro del gruppo decide la composizione della propria
delegazione, tenendo conto delle competenze richieste, e ne informa il presidente.
2. Entro la data indicata nell’invito e comunque non oltre cinque giorni di calendario prima
della data di una riunione del gruppo, le autorità degli Stati membri comunicano alla
Commissione:
a) la composizione di ciascuna delegazione, tranne se questa è già nota al presidente;
b) l’assenza di una delegazione a una riunione.
3. La delegazione di un membro può garantire eventualmente la rappresentanza di un solo
altro membro. Il membro che si fa rappresentare ne informa per iscritto il presidente
prima della riunione oppure, in caso di mandato permanente, precedentemente alla
prima riunione in cui è valido il mandato.
Un mandato di rappresentanza di un altro membro può configurarsi come segue:
56
a) un membro può conferire un mandato permanente, valido fino a nuova
comunicazione, a un altro membro che lo rappresenterà nelle discussioni di tutte le
riunioni e per tutti gli argomenti all’ordine del giorno di tali riunioni;
b) un membro può conferire a un altro membro un singolo mandato di rappresentanza
per una specifica riunione e per tutti gli argomenti all’ordine del giorno di tale
riunione; oppure
c) un membro può conferire a un altro membro un singolo mandato di rappresentanza
per uno o più argomenti specifici all’ordine del giorno di una determinata riunione.
Articolo 2
Segreteria
La Commissione provvede alla segreteria del gruppo e di qualsiasi sezione o sottogruppo
creati ai sensi dell’articolo 6.
Articolo 3
Convocazione
1. Le riunioni del gruppo sono convocate dal presidente, su iniziativa di quest’ultimo o su
richiesta della maggioranza assoluta dei membri, previa approvazione del presidente.
2. Riunioni congiunte di sezioni del gruppo, o del gruppo con altri gruppi di esperti,
possono essere convocate per discutere questioni che rientrano nelle rispettive aree di
responsabilità.
57
Articolo 4
Ordine del giorno
1. La segreteria redige l’ordine del giorno sotto la responsabilità del presidente e lo
trasmette ai membri del gruppo.
2. L’ordine del giorno è adottato dal gruppo all’inizio della riunione.
3. L’ordine del giorno distingue tra:
a) progetti di atti delegati per la consultazione;
b) l’esame delle condizioni economiche in relazione a una domanda o un’autorizzazione
per un regime speciale ai sensi dell’articolo 211, paragrafo 6, CDU, e in conformità
dell’articolo 259 del regolamento di esecuzione del CDU;
c) altre questioni sottoposte al gruppo per informazione o semplice scambio di opinioni,
su iniziativa del presidente o su richiesta scritta di un membro del gruppo.
Articolo 5
Documentazione da trasmettere ai membri del gruppo
1. La segreteria presenta ai membri del gruppo, al più tardi 14 giorni di calendario prima
della data della riunione, l’invito alla riunione, il progetto di ordine del giorno e l’atto
delegato o la domanda o l’autorizzazione per un regime speciale su cui il gruppo è
consultato.
2. La segreteria presenta ai membri del gruppo altri documenti relativi alla riunione, per
quanto possibile entro lo stesso termine.
3. In casi urgenti o eccezionali, i termini per la trasmissione della documentazione di cui
ai paragrafi 1 e 2 possono essere ridotti a cinque giorni di calendario prima della data
della riunione.
Articolo 6
Sezioni e sottogruppi
1. Il gruppo è composto dalle sezioni seguenti:
normativa doganale generale;
integrazione e armonizzazione — modello di dati doganali dell’UE;
operatore economico autorizzato;
58
controlli doganali e gestione dei rischi;
nomenclatura tariffaria e statistica;
misure tariffarie;
franchigie;
origine;
valutazione in dogana;
obbligazione doganale e garanzie;
formalità all’importazione e all’esportazione;
posizione doganale e transito;
convenzione TIR e altre convenzioni doganali UNECE;
regimi speciali diversi dal transito;
applicazione dei diritti di proprietà intellettuale;
questioni doganali internazionali.
2. La sezione Normativa doganale generale mantiene la struttura generale e la coerenza
della normativa doganale.
3. Le consultazioni in una materia che rientra nell’ambito di applicazione di due o più
sezioni hanno luogo nella sezione Normativa doganale generale, tenendo conto delle
conclusioni raggiunte nelle rispettive sezioni.
4. In casi debitamente giustificati e su proposta del presidente, nei casi di cui al paragrafo 3,
la sezione Normativa doganale generale può decidere, conformemente all’articolo 7,
che la consultazione abbia luogo in una sezione diversa da quella della Normativa
doganale generale.
5. Oltre alle sezioni, il presidente può, dopo aver consultato il gruppo, istituire dei
sottogruppi ad hoc per esaminare determinate questioni sulla base di mandati specifici;
tali sottogruppi sono sciolti una volta espletato il loro mandato.
6. Ai fini del presente regolamento interno e salvo altrimenti disposto, ogni riferimento al
«gruppo» comprende qualsiasi sezione o sottogruppo competente.
Articolo 7
59
Conclusioni del gruppo
1. Per quanto possibile, il gruppo deve raggiungere conclusioni per consenso.
2. In assenza di consenso, e se il presidente chiede al gruppo di votare, le conclusioni del
gruppo sono adottate a maggioranza assoluta dei membri. I membri hanno il diritto di
far allegare alla relazione della riunione un documento che riassume le motivazioni
della loro posizione.
Articolo 8
Consulenza del gruppo sul rispetto delle condizioni economiche
Se, ai sensi dell’articolo 211, paragrafo 6, CDU e dell’articolo 259 del regolamento di
esecuzione del CDU, si chiede al gruppo di fornire alla Commissione un parere sul rispetto
delle condizioni economiche in relazione a una domanda o un’autorizzazione per un
regime speciale, si applicano le norme specifiche seguenti:
a) il gruppo sarà invitato a fornire un parere alla Commissione solo dopo aver verificato
che tutte le altre condizioni pertinenti (esclusa la costituzione di una garanzia) per la
concessione dell’autorizzazione sono soddisfatte e, se del caso, sia i membri sia la
Commissione hanno effettuato tutte le altre consultazioni necessarie sulla domanda, in
particolare quelle relative alle misure antidumping o compensative;
b) prima della votazione, il gruppo esprime il suo parere preliminare/indicativo sulla
domanda o sull’autorizzazione. Se il parere è che le condizioni economiche non sono
rispettate, il membro competente comunica al richiedente o al titolare
dell’autorizzazione i motivi in base ai quali il gruppo ha espresso tale parere;
c) se il gruppo non raggiunge il consenso, i membri votano sulla domanda o
sull’autorizzazione;
d) il parere del gruppo è che le condizioni economiche sono rispettate se un numero più
elevato di membri presenti
(o rappresentati) vota a favore della domanda o
dell’autorizzazione rispetto al numero di membri presenti (o rappresentati) che esprime
voto contrario. In tutti gli altri casi, il parere del gruppo è che le condizioni economiche
non sono rispettate o non sono più rispettate. Le astensioni non sono prese in
considerazione;
e) i membri che esprimono voto contrario motivano la loro posizione;
f) se un membro non ha concluso la propria procedura di consultazione interna e non può
quindi esprimere un parere sulla domanda o sull’autorizzazione nel corso della riunione,
può, con il consenso del presidente, esprimere il proprio parere per iscritto entro 14
giorni dalla riunione. Se il presidente non consente un parere scritto, il membro
60
interessato ha la possibilità di votare durante la riunione del gruppo o di astenersi dal
voto.
Articolo 9
Rapporti con il Parlamento europeo e il Consiglio
1. La Commissione fornisce al Parlamento e al Consiglio la stessa documentazione sulla
preparazione e sull’attuazione della normativa doganale dell’Unione che invia ai
membri per le riunioni. Tale documentazione include gli strumenti giuridici non
vincolanti e gli atti delegati. Esperti del Parlamento europeo e del Consiglio hanno
accesso alla riunione del gruppo.
2. La condivisione e l’accesso alle informazioni riservate sono disciplinati dall’allegato II
dell’accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea.
3. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione garantisce che i progetti di atti
siano inviati al Parlamento europeo e al Consiglio in tempo utile e simultaneamente.
Articolo 10
Paesi terzi ed esperti
1. Il presidente invita, ad hoc, in veste di osservatori:
a) i rappresentanti della Turchia a partecipare alle riunioni del gruppo su questioni
riguardanti la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia,
del 22 dicembre 1995, relativa all’attuazione della fase finale dell’unione doganale;
b) i rappresentanti di Andorra a partecipare alle riunioni del gruppo su questioni
riguardanti la decisione n. 1/2003 del Comitato misto CE-Andorra, del 3 settembre
2003, relativa alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
al buon funzionamento dell’unione doganale;
c) i rappresentanti della Svizzera a partecipare alle riunioni del gruppo su questioni
riguardanti l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera
riguardante la semplificazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e
le misure doganali di sicurezza, sottoscritto a Bruxelles il 25 giugno 2009;
d) i rappresentanti della Norvegia a partecipare alle riunioni del gruppo su questioni
riguardanti l’accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità nei
trasporti di merci, modificato dalla decisione n. 76/2009 del Comitato misto SEE;
e) i rappresentanti dei paesi in via di adesione a partecipare alle riunioni del gruppo a
decorrere dalla data della firma del trattato di adesione.
61
3. Il presidente può decidere di invitare altre parti a partecipare ai lavori del gruppo o delle
sezioni — in particolare rappresentanti di altri terzi — o esperti esterni al gruppo che
hanno competenze specifiche su un argomento all’ordine del giorno. Questo può
avvenire su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro del gruppo.
Nell’invito alla riunione il presidente comunica ai membri del gruppo quali sono le parti
invitate. La partecipazione di tali parti può essere impedita se la maggioranza assoluta
dei componenti del gruppo si oppone, al più tardi entro la data indicata nell’invito.
Articolo 11
Procedura scritta
1. All’occorrenza, il gruppo può essere consultato attraverso una procedura scritta. A tal
fine, la segreteria invia ai membri del gruppo, entro i termini indicati all’articolo 5, il
documento o i documenti sui quali il gruppo è consultato.
2. Tuttavia se la maggioranza assoluta dei membri del gruppo chiede che la questione sia
esaminata nel corso di una riunione del gruppo, la procedura scritta è chiusa senza esito
e il presidente convoca una riunione al più presto.
3. Il presidente comunica l’esito della procedura scritta ai membri del gruppo, non oltre 14
giorni di calendario dopo la scadenza del termine per votare.
Articolo 12
Verbali delle riunioni
1. Il verbale della discussione di ogni punto dell’ordine del giorno e le conclusioni
formulate dal gruppo, conformemente all’articolo 8, sono significativi e completi. Essi
sono redatti dalla segreteria sotto la responsabilità del presidente.
2. Il verbale è presentato ai membri non appena possibile, e al più tardi cinque giorni di
calendario prima della riunione successiva della stessa sezione.
3. I membri del gruppo possono richiedere rettifiche al verbale.
62
Articolo 13
Elenco delle presenze
Ad ogni riunione la segreteria redige, sotto la responsabilità del presidente, un elenco delle
presenze indicante, se del caso, le autorità, le organizzazioni o gli enti a cui appartengono
i partecipanti.
Articolo 14
Conflitti di interessi
In caso di conflitto di interessi in relazione a un esperto esterno invitato in veste di esperto
indipendente a una riunione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, il presidente adotta tutte
le misure appropriate, nel rispetto delle norme generali della Commissione sui gruppi di
esperti.
Articolo 15
Corrispondenza
1. La corrispondenza relativa al gruppo è indirizzata alla Commissione, all’attenzione del
presidente del gruppo.
2. La corrispondenza per i membri del gruppo è inviata all’indirizzo o agli indirizzi e-mail
che essi forniscono a tal fine e che possono includere le rappresentanze permanenti degli
Stati membri.
Articolo 16
Accesso ai documenti
Le domande di accesso ai documenti in possesso del gruppo di esperti sono trattate
conformemente al regolamento
(CE) n. 1049/2001 e alle relative disposizioni di
attuazione.
Articolo 17
Deliberazioni
D’intesa con il presidente, il gruppo può decidere, a maggioranza assoluta dei suoi membri,
di rendere pubbliche le sue deliberazioni.
63
Articolo 18
Protezione dei dati personali
Ogni trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento interno avviene in
conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 19
Domanda
Il presente regolamento interno si applica a decorrere dalla data di adozione da parte del
gruppo.
64
I.8.2. Norme e principi relativi all’adozione della legislazione sul transito comune
Comitati congiunti e gruppi di lavoro UE-paesi di transito comune sul transito comune e
sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci
Disposizioni dei comitati congiunti UE-paesi di transito comune sul transito comune
e sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci che introducono
i
rispettivi regolamenti interni e istituiscono un gruppo di lavoro
IL COMITATO CONGIUNTO UE-PAESI DI TRANSITO COMUNE sul transito
comune («COMITATO CONGIUNTO sul transito comune»),
vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito, in
particolare l’articolo 14, paragrafi 4 e 5,
e
IL COMITATO CONGIUNTO UE-PAESI DI TRANSITO COMUNE sulla
semplificazione delle formalità negli scambi di merci («COMITATO CONGIUNTO
sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci»),
vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità
negli scambi di merci, in particolare l’articolo 10, paragrafi 4 e 5,
HANNO ADOTTATO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:
Capo I
Comitato misto
Articolo 1
La presidenza del comitato congiunto è esercitata a turno, per un anno civile, da un
rappresentante della Commissione europea e da un rappresentante di uno dei paesi EFTA.
Articolo 2
I lavori della segreteria del comitato congiunto sono svolti a turno da un rappresentante
della Commissione europea e da un rappresentante del paese EFTA che esercita la
presidenza.
Articolo 3
65
Il presidente del comitato congiunto fissa, ricevuto l’accordo delle parti, la data e il luogo
delle riunioni.
Articolo 4
Prima di ciascuna riunione il presidente è informato della composizione di ciascuna
delegazione.
Articolo 5
Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato congiunto non sono pubbliche. Il
comitato congiunto può, in funzione dei temi trattati, invitare qualsiasi persona o
organizzazione interessata a tali temi.
Articolo 5 bis
1.
Qualora il comitato congiunto abbia stabilito che un paese terzo sia invitato ad
aderire alle convenzioni, quest’ultimo può essere rappresentato da osservatori in
seno al comitato congiunto, ai sottocomitati e ai gruppi di lavoro in conformità,
rispettivamente, dell’articolo 15, paragrafo 6, della convenzione relativa ad un
regime comune di transito e dell’articolo 10, paragrafo 6, della convenzione sulla
semplificazione delle formalità negli scambi di merci.
2.
Il comitato congiunto può invitare altri paesi terzi a essere rappresentati da
osservatori informali in seno al comitato congiunto, ai sottocomitati e/o ai gruppi di
lavoro, rispettivamente, entro la data di cui all’articolo 15, paragrafo
6, della
convenzione relativa ad un regime comune di transito e all’articolo 10, paragrafo 6,
della convenzione sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.
Tale invito è fatto per iscritto dal presidente e può essere limitato a un periodo
determinato, a gruppi o punti particolari dell’ordine del giorno. Può essere ritirato in
qualsiasi momento.
Articolo 6
Le decisioni e le raccomandazioni del comitato congiunto relative a problemi urgenti
possono essere prese mediante procedura scritta.
Articolo 7
Tutte le comunicazioni del presidente e delle Parti contraenti, in conformità del presente
regolamento interno, sono trasmesse alle parti e alla segreteria del comitato congiunto.
Articolo 8
66
1.
Il presidente stabilisce l’ordine del giorno provvisorio di ogni riunione. Tale ordine
del giorno è trasmesso alle Parti contraenti non oltre 15 giorni prima dell’inizio della
riunione.
2.
L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti che il presidente ha chiesto di
inserirvi, purché tale richiesta pervenga al più tardi 21 giorni prima dell’inizio della
riunione e la relativa documentazione sia inviata al più tardi alla data di spedizione
dell’ordine del giorno provvisorio.
3.
Il comitato misto adotta l’ordine del giorno all’inizio di ogni riunione. L’iscrizione
all’ordine del giorno di punti diversi da quelli che vi figurano è consentita.
4.
Il presidente può ridurre, in accordo con le Parti contraenti, i termini di cui ai
paragrafi 1 e 2 per tener conto di eventuali necessità.
Articolo 9
Il comitato congiunto istituito dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito
può riunirsi con il comitato congiunto istituito dalla convenzione relativa alla
semplificazione delle formalità negli scambi di merci.
Articolo 10
1.
La segreteria del comitato congiunto redige un resoconto di ogni riunione,
comprendente, in particolare, le conclusioni raggiunte dal comitato congiunto.
2.
Dopo essere stato approvato dal comitato congiunto, il resoconto è firmato dal
presidente e dalla segreteria del comitato congiunto e conservato negli archivi della
Commissione europea.
3.
Una copia del resoconto è trasmessa alle parti contraenti.
Articolo 11
Gli atti adottati dal comitato congiunto sono firmati dal presidente.
Articolo 12
67
Le raccomandazioni e le decisioni formulate dal comitato congiunto in conformità
dell’articolo 15 della convenzione relativa ad un regime comune di transito e
dell’articolo 11 della convenzione sulla semplificazione delle formalità negli scambi di
merci sono rispettivamente intitolate «raccomandazioni» o «decisioni», seguite da un
numero d’ordine e da un riferimento al loro tema.
Articolo 13
1.
Le raccomandazioni e le decisioni formulate dal comitato congiunto ai sensi
dell’articolo 15 della convenzione relativa ad un regime comune di transito e
dell’articolo 11 della convenzione sulla semplificazione delle formalità negli scambi
di merci sono rispettivamente suddivise in articoli. Di norma, le decisioni includono
una disposizione che fissa la data della loro entrata in vigore.
2.
Le raccomandazioni e le decisioni di cui al primo paragrafo si concludono con la
formula
«Fatto a
(data)»; tale data è quella in cui dette
raccomandazioni e decisioni sono state adottate dal rispettivo comitato congiunto.
3.
Le raccomandazioni e le decisioni di cui al primo paragrafo sono comunicate ai
destinatari di cui all’articolo 7.
Articolo 14
Ciascuna Parte sostiene le spese connesse alla partecipazione alle riunioni del comitato
congiunto, sia per quanto riguarda il costo di personale, viaggio e soggiorno, sia per quanto
riguarda le spese postali e di telecomunicazioni.
Articolo 15
1.
Le spese di interpretazione durante le riunioni e di traduzione dei documenti — da e
verso le lingue ufficiali dell’UE — sono a carico dell’Unione europea.
2.
Se un paese di transito comune utilizza una lingua non ufficiale dell’Unione europea,
detto paese sostiene le spese di interpretazione o di traduzione in una lingua ufficiale
dell’Unione europea.
3.
Le spese pratiche relative all’organizzazione delle riunioni sono sostenute dalla Parte
contraente che esercita la presidenza, in conformità dell’articolo 1.
Articolo 16
68
Fatte salve altre disposizioni applicabili in materia, i lavori del comitato congiunto sono
riservati.
Capo II
Gruppo di lavoro
Articolo 17
È istituito un gruppo di lavoro per assistere il comitato congiunto nell’esercizio delle sue
funzioni e in seno al quale sono rappresentate tutte le parti contraenti della rispettiva
convenzione.
Articolo 18
La presidenza e la segreteria del gruppo di lavoro sono assunte dalla Commissione europea.
Articolo 19
Gli articoli da 3 a 5, da 7 a 10 e da 14 a 16 si applicano al gruppo di lavoro mutatis mutandis.
Adottato dai comitati congiunti UE-paesi di transito comune sul transito comune e sulla
semplificazione delle formalità negli scambi di merci il 5 dicembre 2017 a Oslo.
69
PARTE II ─ POSIZIONE DELLE MERCI
II.1. Introduzione
La parte II tratta del concetto di posizione delle merci, di come e quando sia necessario
provare la posizione doganale delle merci unionali e dell’impatto della posizione sui regimi
di transito.
Il paragrafo II.2 contiene gli elementi teorici generali e la normativa sulla posizione
doganale delle merci.
Il paragrafo II.3 descrive in dettaglio i mezzi comuni utilizzati per dimostrare la posizione
doganale delle merci unionali.
Il paragrafo II.4 riguarda i movimenti di merci unionali che non richiedono la prova della
posizione unionale.
Il paragrafo II.5 fornisce dettagli su come dimostrare la posizione doganale dei prodotti
unionali della pesca marittima.
Il paragrafo II.6 è riservato alle indicazioni nazionali specifiche.
Il paragrafo II.7 è riservato alle amministrazioni doganali.
Il paragrafo II.8 contiene gli allegati della parte II.
70
II.2. Elementi teorici generali e normativa
II.2.1. Posizione doganale delle merci unionali
II.2.1.1. Merci unionali
Articolo 5,
Le merci unionali sono merci:
paragrafo 23, CDU
Articolo 2,
1. interamente ottenute nel territorio doganale dell’Unione;
convenzione
oppure
2. introdotte nel territorio doganale dell’Unione da paesi o territori
non facenti parte di tale territorio e immesse in libera pratica;
oppure
3. ottenute o prodotte nel territorio doganale dell’Unione
unicamente da merci introdotte da paesi o territori non facenti
parte del territorio doganale dell’Unione e immesse in libera
pratica oppure da una combinazione di tali merci con merci
interamente ottenute nel territorio doganale dell’Unione.
Articolo 153,
Se le merci sono interamente ottenute da merci vincolate al regime di
paragrafo 3, CDU
transito esterno, non hanno una posizione unionale. Ciò avviene, ad
esempio, nel caso degli animali, i cui neonati sono considerati merci
non unionali.
II.2.1.2. Merci non unionali
Articolo 5,
Le merci non unionali sono merci diverse da quelle di cui sopra o che
paragrafo 24, CDU
hanno perso la posizione doganale di merci unionali.
Articolo 154 CDU
Le merci unionali perdono la loro posizione quando:
Articolo 2,
-
sono fatte uscire dal territorio doganale dell’Unione, a eccezione
paragrafo 3,
dei casi specificati nel paragrafo II.2.2;
lettera a),
-
sono vincolate al regime di transito esterno, di zona franca, di
convenzione
deposito doganale o di perfezionamento attivo; oppure
-
sono vincolate al regime dell’uso finale e successivamente sono
abbandonate allo Stato o sono distrutte e restano i residui.
II.2.1.3. Quale regime di transito?
Sulla base di questa distinzione circa la posizione doganale, le merci
presentate per il transito sono vincolate al regime T1 o T2/T2F.
Cfr. anche i paragrafi I.4.1.2.1 e I.4.1.2.2 per ulteriori chiarimenti
sull’utilizzo di questi codici.
71
Articolo 227,
I regimi di transito T2 possono avere luogo solo quando è coinvolto
paragrafo 1, CDU
un paese terzo. Se le merci unionali lasciano temporaneamente il
territorio doganale dell’Unione e nessun paese terzo è coinvolto in
tale movimento, le merci in questione possono essere trasportate, in
alternativa, ai sensi delle disposizioni che disciplinano la posizione
delle merci unionali, come descritto di seguito nel paragrafo II.2.2.
II.2.2. Trasporto di merci unionali
Articolo 154,
Quando nel trasporto di merci unionali da un punto all’altro del
lettera a), CDU e
territorio doganale dell’Unione, tali merci sono temporaneamente
articolo 119,
trasportate al di fuori di tale territorio, esse perdono la loro posizione
paragrafi 2 e 3, AD
unionale dal momento in cui lasciano il territorio doganale
dell’Unione. In casi specifici, tuttavia, tali merci unionali possono
uscire temporaneamente dal territorio doganale dell’Unione senza
che muti la loro posizione di merci unionali. Si distinguono tre
possibili scenari:
1. in un regime doganale;
2. senza un regime doganale, ma con la prova della posizione
unionale;
3. senza l’applicazione di un regime doganale e senza la
presentazione della prova della posizione unionale.
Queste tre possibilità sono illustrate più dettagliatamente nei prossimi
paragrafi.
II.2.2.1. In un regime doganale
Le merci unionali possono circolare da un punto all’altro del
territorio doganale dell’Unione e uscire temporaneamente da tale
territorio quando sono vincolate al regime di transito interno.
Articolo 155,
Quando il regime di transito interno si svolge in una delle circostanze
paragrafo 1, CDU
seguenti, le merci conservano la loro posizione doganale di merci
unionali solo se tale posizione è determinata a certe condizioni e nei
modi stabiliti dalla normativa doganale:
-
conformemente alla convenzione TIR;
-
conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul;
-
in regime di manifesto renano;
-
a fronte del formulario 302;
-
in regime postale, conformemente agli atti dell’UPU.
72
Cfr. anche: paragrafi II.2.3.4.2 e II.3.2.5.
Articolo 154,
Si tenga presente che se le merci unionali sono vincolate al regime di
lettera b), CDU
transito esterno (T1) invece che al regime di transito interno (T2),
perdono la loro posizione unionale e sono trattate come merci non
unionali.
I dettagli sull’applicazione dei regimi di transito sono descritti in tutte
le altre parti del presente manuale.
III.2.2.2. Senza un regime doganale, ma con la prova della posizione unionale
Articolo 119,
Le merci unionali possono circolare da un punto all’altro del
paragrafo 3, AD
territorio doganale dell’Unione e temporaneamente fuori di tale
territorio senza essere soggette a un regime doganale e senza che
muti la loro posizione doganale, se la loro posizione doganale di
merci unionali è dimostrata nei casi specifici seguenti:
-
hanno lasciato temporaneamente il territorio per via aerea o
marittima;
-
sono trasportate con un documento di trasporto unico rilasciato
in uno Stato membro e non sono trasbordate fuori dal territorio
dell’Unione;
-
sono trasbordate al di fuori del territorio doganale dell’Unione
su un mezzo di trasporto diverso da quello a bordo del quale
erano state inizialmente caricate, con il rilascio di un nuovo
documento di trasporto che copre il trasporto dal territorio
situato al di fuori dell’Unione, purché il nuovo documento sia
accompagnato da una copia del documento di trasporto unico
originale;
-
sono veicoli stradali a motore immatricolati in uno Stato
membro;
-
se imballaggi, palette e altri materiali simili, esclusi i container,
appartenenti a una persona stabilita nell’Unione, sono utilizzati
per trasportare merci che hanno lasciato temporaneamente il
territorio; oppure
-
sono merci contenute nei bagagli trasportati da passeggeri e non
sono destinate a uso commerciale.
II.2.2.3. Senza l’applicazione di un regime doganale e senza la presentazione della
prova della posizione unionale
Articolo 119,
Le merci unionali possono circolare da un punto all’altro del
paragrafo 2, AD
territorio doganale dell’Unione e temporaneamente fuori di tale
73
territorio senza essere soggette a un regime doganale e senza che
muti la loro posizione doganale, nei casi specifici seguenti:
-
sono trasportate per via aerea e sono imbarcate o trasbordate in
un aeroporto dell’UE a destinazione di un altro aeroporto
dell’UE con un documento di trasporto unico rilasciato in uno
Stato membro (cfr. paragrafo II.4.1);
-
sono trasportate via mare su una nave destinata al servizio
regolare di trasporto marittimo (RSS) e spedite tra due porti
dell’UE (cfr. paragrafo II.4.2); oppure
-
sono trasportate per ferrovia e attraverso una Parte contraente
della convenzione con un documento di trasporto unico
rilasciato in uno Stato membro e previsto da un accordo
internazionale (cfr. parte VI.3.5).
II.2.3. Prova della posizione doganale di merci unionali
II.2.3.1. Presunzione di posizione doganale di merci unionali
Articolo 153,
In generale si considera che tutte le merci presenti nel territorio
paragrafo 1, CDU
doganale dell’Unione abbiano la posizione doganale di merci
unionali, tranne quando sia stabilito che non sono merci unionali.
Tuttavia nonostante questa norma generale, in talune circostanze,
come descritto nel prossimo paragrafo, non si applica la presunzione
di posizione doganale di merci unionali e la posizione doganale delle
merci deve essere dimostrata.
II.2.3.2. Obbligo di dimostrare la posizione doganale di merci unionali
Articolo 119,
La presunzione di posizione doganale di merci unionali non si
paragrafo 1, AD
applica:
-
se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione e
sono ancora sotto vigilanza doganale, e le autorità ne devono
ancora determinare la posizione doganale;
-
se le merci sono in custodia temporanea;
-
se le merci sono vincolate a uno dei regimi speciali, ad
eccezione del transito interno, del perfezionamento passivo e
dell’uso finale;
-
se i prodotti della pesca marittima catturati da una nave da pesca
dell’Unione al di fuori del territorio doganale dell’Unione, in
acque diverse dalle acque territoriali di un paese terzo, vale a
dire in acque internazionali, sono introdotti nel territorio
doganale dell’Unione;
74
-
se le merci ottenute a partire da prodotti di cui sopra a bordo di
tale nave o di una nave officina dell’Unione, nella produzione
delle quali possono essere stati utilizzati altri prodotti aventi la
posizione doganale di merci unionali, sono introdotte nel
territorio doganale dell’Unione; oppure
-
se i prodotti della pesca marittima e altri prodotti sono estratti o
catturati da navi battenti bandiera di un paese terzo all’interno
del territorio doganale dell’Unione.
Articolo 2,
Le merci la cui posizione doganale di merci unionali non possa, come
paragrafo 2,
indicato sopra, essere provata saranno trattate come merci non
appendice III,
unionali.
convenzione
II.2.3.3. Deroga alla dimostrazione della posizione doganale di merci unionali
Ciononostante non è obbligatorio dimostrare la posizione unionale
delle merci quando queste sono state trasportate come descritto sopra
nel paragrafo II.2.2.3.
II.2.3.4. I mezzi di prova della posizione unionale
II.2.3.4.1. Mezzi comuni
Articolo 199 AE
Quando è necessario dimostrare la posizione doganale delle merci
Articolo 4,
unionali di cui al paragrafo II.2.3.2 e le merci unionali sono state
appendice III,
trasportate
conformemente ai movimenti descritti
al
convenzione
paragrafo II.2.2.2, è possibile ricorrere a uno dei mezzi seguenti per
dimostrarne la posizione unionale:
-
il documento T2L o T2LF (per i dettagli cfr. paragrafi II.3.2.1.
e II.3.3.2.);
-
il manifesto doganale delle merci (per i dettagli cfr.
paragrafi II.3.2.2. e II.3.3.3.);
-
un manifesto della società di navigazione che riporti tutti i
simboli relativi alle merci (disposizione transitoria, per i dettagli
cfr. paragrafi II.3.2.2 e II.3.3.4);
-
una fattura o un documento di trasporto debitamente
compilati, su cui compaiano esclusivamente merci unionali,
recanti il codice «T2L» oppure il codice «T2LF» (per i dettagli,
cfr. paragrafi II.3.2.4 e II.3.3.2).
Cfr. il paragrafo II.3.2 per ulteriori dettagli sull’utilizzo di questi
mezzi di prova comuni.
75
II.2.3.4.2. Situazioni specifiche
Mezzi specifici adattati a determinate operazioni possono essere
utilizzati per dimostrare la posizione unionale nei casi elencati di
seguito. Tuttavia la disponibilità di tali mezzi specifici non preclude
l’utilizzo dei mezzi comuni di cui sopra quando la posizione doganale
non può essere considerata dimostrata conformemente ai mezzi
specifici.
-
I dati della dichiarazione di transito interno come prova della
posizione unionale
Articolo 199,
I dati della dichiarazione di transito interno sono la prova della
paragrafo 1,
posizione unionale nel senso che solo le merci unionali possono
lettera a), AE
essere vincolate al regime di transito interno. Quindi al momento
della presentazione della dichiarazione T2, la dogana può
presumere che la posizione doganale di tali merci sia unionale.
Tale prova non può tuttavia essere utilizzata per i movimenti di
merci descritti nel paragrafo II.2.2.2.
-
Movimenti di merci TIR o ATA
Articolo 207 AE
Quando le merci unionali sono trasportate a norma della
Articolo 12,
convenzione TIR o ATA, un volet del carnet TIR o ATA
appendice III,
indicante il codice «T2L» o «T2LF» e autenticato dall’ufficio di
convenzione
partenza servirà come prova della posizione unionale. Per
maggiori informazioni cfr. paragrafo II.3.2.5.
-
Mobilità militare
Articolo 207 AE
Quando le merci unionali sono trasportate con il formulario 302,
tale formulario indicante il codice «T2L» o «T2LF» e autenticato
dall’ufficio di partenza servirà come prova della posizione
unionale. Ulteriori dettagli sull’uso del formulario 302 si trovano
nel documento Guidance document on military mobility for
Member States and their Military Forces.
-
Spedizioni postali
Articolo 199,
Quando i colli vincolati al regime postale sono trasportati verso,
paragrafo 1,
da o tra le aree non fiscali, sui colli e sui documenti di
lettera h), e
accompagnamento deve essere apposta un’etichetta speciale di
articolo 290, AE
Allegato 72-02 AE
cui all’allegato 72-02 AE.
Articolo 2,
Nota: non sono previste etichette specifiche per le merci unionali
paragrafo 3,
vincolate al regime postale in altre circostanze. Di conseguenza
appendice II,
quando le merci unionali sono trasportate:
convenzione.
76
1) direttamente da un punto all’altro del territorio doganale
dell’Unione e lasciano temporaneamente il territorio per via
aerea, beneficeranno della presunzione di posizione
doganale di merci unionali quando vi sono reintrodotte;
2) da un punto all’altro del territorio doganale dell’Unione e
sono, al di fuori del territorio, ridistribuite per il successivo
inoltro nell’UE, quando sono reintrodotte la loro posizione
unionale deve essere dimostrata utilizzando uno dei mezzi
«comuni» di cui al paragrafo II.2.3.4.1.
-
Veicoli come mezzo di trasporto
Articolo 208 AE
Quando veicoli stradali a motore lasciano temporaneamente il
territorio doganale dell’Unione e poi vi sono reintrodotti, le
targhe e i documenti di immatricolazione dei veicoli a motore
immatricolati in uno Stato membro serviranno come prova della
posizione unionale. Per ulteriori dettagli, cfr. l’allegato II.8.3.
-
Imballaggi utilizzati per il trasporto di merci
Articolo 119,
Quando i recipienti, gli imballaggi, le palette e altre attrezzature
paragrafo 3,
simili, esclusi i container, sono utilizzati per il trasporto di merci
lettera e), AD e
che lasciano temporaneamente il territorio doganale dell’Unione,
articolo 209 AE
devono essere identificati, tramite una dichiarazione, come
appartenenti a una persona stabilita nell’UE, tale dichiarazione
servirà come prova della posizione unionale, a meno che non
sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione.
Nota:
il paragrafo precedente si applica solo ai colli utilizzati per il
trasporto di merci conformemente all’articolo 119, paragrafo 3,
lettera e), AD.
Se gli imballaggi vuoti sono restituiti senza essere riutilizzati per
il trasporto di merci, deve essere utilizzato uno degli altri mezzi
elencati nell’articolo 199 AE.
Quando gli imballaggi sono utilizzati nel trasporto di merci verso
un paese terzo, perdono la loro posizione doganale di merci
unionali. In questo caso, si applicano le disposizioni relative alle
merci in reintroduzione (articolo 203, CDU). Ad esempio, le
merci sono esportate in Svizzera e l’imballaggio ritorna vuoto
nell’UE.
Nota: imballaggi non aventi la posizione doganale di merci unionali
Articolo 199,
Per le merci che hanno la posizione doganale di merci unionali poste in
paragrafo 4, AE
imballaggi che non hanno tale posizione, il documento che ne attesta la
posizione doganale di merci unionali deve recare una delle indicazioni
seguenti:
BG
опаковка N
CS
obal N
77
DA
N-emballager
DE
N-Umschließungen
EE
N-pakendamine
EL
Συσκευασία N
EN
N packaging
ES
envases N
FI
N-pakkaus
FR
emballages N
HR
N pakiranje
HU
N csomagolás
IT
imballaggi N
LT
N pakuoté
LV
N iepakojums
MT
ippakkjar N
NL
N-verpakkingen
PL
opakowania N
PT
embalagens N
RO
ambalaj N
SI
N embalaža
SK
N - obal
SV
N förpackning
-
Merci non commerciali nel bagaglio
Articolo 119,
Quando i passeggeri trasportano merci non commerciali nel loro
paragrafo 3,
bagaglio, e lasciano temporaneamente il territorio doganale
lettera f) e
dell’Unione per poi rientravi, sarà sufficiente la dichiarazione dei
articolo 210, AE
Articolo 13,
passeggeri sulla posizione doganale delle merci unionali, a meno
appendice II,
che non sussistano dubbi sulla veridicità della loro dichiarazione.
convenzione
Articolo 205,
Nel caso in cui un viaggiatore debba presentare una richiesta di
paragrafo 2, AE
visto di un documento T2L o T2LF, deve utilizzare il modulo di
cui all’allegato 51-01 AE.
-
Merci soggette ad accisa
Articolo 199,
In caso di merci soggette ad accisa, la stampa del documento
paragrafo 1,
amministrativo elettronico di cui alla direttiva 2008/118/CE del
lettera g), AE
Consiglio e al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione,
utilizzato per accompagnare il movimento di prodotti soggetti ad
accisa immessi in libera pratica ma in regime di sospensione
dall’accisa, tra due punti del territorio dell’Unione, può essere
utilizzata per dimostrare la posizione unionale.
-
Prodotti ottenuti dalla pesca
Articolo 199,
Secondo il caso, il giornale di pesca, la dichiarazione di sbarco,
paragrafo 1,
la dichiarazione di trasbordo e i dati del sistema di controllo dei
lettera e), AE
pescherecci, per i prodotti della pesca marittima e le merci
ottenute da tali prodotti catturati da navi da pesca dell’Unione al
78
di fuori del territorio doganale dell’Unione, in acque diverse dalle
acque territoriali di un paese terzo, possono essere utilizzati come
mezzi di prova della posizione unionale (cfr. anche paragrafo
II.5).
-
Merci per l’esportazione
Articolo 199,
I documenti e le modalità in materia di posizione delle merci non
paragrafo 6, AE
sono utilizzati nel caso di merci per le quali siano già state
Articolo 2,
espletate le formalità di esportazione o che siano state vincolate
paragrafo 2,
lettera a),
al regime di perfezionamento passivo.
appendice II,
convenzione
-
Rilascio a posteriori della prova
Articolo 199,
Se sono soddisfatte le condizioni per il loro rilascio, i documenti
paragrafo 5, AE
comprovanti la posizione doganale di merci unionali possono
Articolo 4,
essere rilasciati a posteriori. In tal caso, essi devono recare, in
paragrafo 2,
appendice II,
rosso, una delle diciture seguenti:
convenzione
BG
Издаден впоследствие
CS
Vystaveno dodatečně
DA
Udstedt efterfølgende
DE
Nachträglich ausgestellt
EE
Välja antud tagasiulatuvalt
EL
Εκδοθέν εκ των υστέρων
EN
Issued retrospectively - [code 98201] 99210
ES
Expedido a posteriori
FI
Annettu jälkikäteen
FR
Délivré a posteriori
HR
Izdano naknadno
HU
Kiadva visszamenőleges hatállyal
IS
Útgefið eftir á
IT
Rilasciato a posteriori
LT
Retrospektyvusis išdavimas
LV
Izsniegts retrospektīvi
MT
Maħruġ b’mod retrospettiv
NL
Achteraf afgegeven
NO
Utstedt i etterhånd
PL
Wystawione retrospektywnie
PT
Emitido a posteriori
RO
Eliberat ulterior
SI
Izdano naknadno
SK
Vyhotovené dodatočne
SV
Utfärdat i efterhand
79
Per ulteriori dettagli sul rilascio a posteriori della prova,
consultare le sezioni dettagliate sulla relativa prova, ossia il
paragrafo II.3.2.1 per il documento T2L o T2LF, il
paragrafo II.3.2.2 per il manifesto doganale delle merci, il
paragrafo II.3.2.3 per il manifesto della società di navigazione e
il paragrafo II.3.2.4 per la fattura o il documento di trasporto.
80
II.2.4. Panoramica dei movimenti di merci unionali temporaneamente fuori dal
territorio
Specifiche
Prova
Dichiarazione
Altri requisiti
Disposizione
doganale
legislativa
Aria
Da un aeroporto
Non necessaria
Nessuna
Singola lettera di
Articolo 119,
dell’UE a un altro
vettura aerea
paragrafo 2,
senza una fermata
(AWB) emessa in
lettera a), AD
fuori dall’UE
uno Stato membro
Da un aeroporto
Prova
Nessuna
AWB
Articolo 119,
dell’UE a un altro
necessaria
paragrafo 3,
con una possibile
lettere a) e b),
fermata fuori
AD
dall’UE
Da un aeroporto
Prova
Nessuna
Nuova AWB +
Articolo 119,
dell’UE a un altro e
necessaria
copia dell’AWB
paragrafo 3,
trasbordate fuori
originale emessa
lettera c), AD
dall’UE
in uno Stato
membro
Mare
Da un porto
Non necessaria
Nessuna
Autorizzazione
Articolo 119,
dell’UE a un altro
RSS
paragrafo 2,
senza una fermata
lettera b), AD
fuori dall’UE
Da un porto
Necessaria
Nessuna
B/L
Articolo 119,
dell’UE a un altro
paragrafo 3,
con una possibile
lettere a) e b),
fermata fuori
AD
dall’UE
Da un porto UE a
Necessaria
Nessuna
Nuova B/L +
Articolo 119,
un altro e
copia della B/L
paragrafo 3,
trasbordate fuori
originale emessa
lettera c), AD
dall’UE
in uno Stato
membro
81
Specifiche
Prova
Dichiarazione
Altri requisiti
Disposizione
doganale
legislativa
Ferrovia
Da una stazione
Non necessaria
Nessuna (*)
- Accordo
Articolo 119,
dell’UE a un’altra,
internazionale
paragrafo 2,
trasportate
che sostiene
lettera c), AD
attraverso un paese
l’applicazione
terzo che è Parte
dell’articolo 119,
contraente della
paragrafo 2,
convenzione
lettera c), AD.
relativa ad un
Ad es. «Corridor-
regime comune di
T2» in Svizzera
transito
- Lettera di vettura
CIM emessa in
uno Stato
membro
Da una stazione
Necessaria
Nessuna (*)
Lettera di vettura
Articolo 119,
dell’UE a un’altra,
CIM emessa in
paragrafo 3,
trasportate
uno Stato membro
lettera b), AD
attraverso un paese
terzo che non è
Parte contraente
della convenzione
relativa ad un
regime comune di
transito, senza
essere trasbordate
fuori dall’UE
Da una stazione UE
Necessaria
Nessuna (*)
Nuova lettera di
Articolo 119,
a un’altra e
vettura CIM +
paragrafo 3,
trasbordate fuori
copia della lettera
lettera c), AD
dall’UE
di vettura CIM
originale emessa
in uno Stato
membro
Strada
Da un punto
Necessaria
Nessuna (*)
Lettera di vettura
Articolo 119,
all’altro dell’UE
emessa in uno
paragrafo 3,
senza essere
Stato membro
lettera b), AD
trasbordate fuori
dall’UE
82
Specifiche
Prova
Dichiarazione
Altri requisiti
Disposizione
doganale
legislativa
Da un punto
Necessaria
Nessuna (*)
Nuova CMR +
Articolo 119,
all’altro dell’UE e
copia della CMR
paragrafo 3,
trasbordate fuori
originale emessa
lettera c), AD
dall’UE
in uno Stato
membro
Mezzi di trasporto (**)
Veicoli stradali
Considerata
Nessuna
Targa e documenti
Articolo 119,
immatricolati in
presentata
di
paragrafo 3,
uno Stato membro
immatricolazione
lettera d), AD,
articolo 208,
paragrafo 1),
AE
Veicoli stradali
Necessaria
Nessuna
Nessuna
Articolo 119,
immatricolati in
paragrafo 3,
uno Stato membro
lettera d), AD,
articolo 208,
paragrafo 2,
AE
Imballaggi, palette
Considerata
Nessuna
- Identificazione
Articolo 119,
e altri materiali
presentata
di appartenenza
paragrafo 3,
simili
a una persona
lettera e), AD,
dell’UE
articolo 209,
- Dichiarazione di
paragrafo 1,
posizione
AE
unionale
- Nessun dubbio
sulla veridicità
Necessaria se
Nessuna
Nessuna
Articolo 119,
la posizione
paragrafo 3,
unionale non
lettera e), AD,
può essere
articolo 209,
considerata
paragrafo 2,
dimostrata
AE
Container
Sempre merci
ATA
Conformemente
Convenzione
in
alla convenzione
ATA
reintroduzione!
di Istambul
Viaggiatori (**)
Merci non
Considerata
Nessuna
-
Dichiarazione
Articolo 119,
commerciali
presentata
del passeggero
paragrafo 3,
trasportate da
-
Nessun dubbio
lettera f), AD
viaggiatori
sulla veridicità
83
Specifiche
Prova
Dichiarazione
Altri requisiti
Disposizione
doganale
legislativa
Spedizioni postali
Trasporto di
Nessuna
T2
Identificazione
spedizioni postali
come spedizione
da un punto
postale
all’altro dell’UE
senza trasbordo
fuori dall’UE
Trasporto di
Necessaria
T2
Identificazione
Articolo 290,
spedizioni postali
come spedizione
paragrafo 2,
da un punto
postale
AE
all’altro dell’UE
con trasbordo da un
paese di transito
comune
Trasporto di
Etichetta di cui
T2F
Identificazione
Articolo 290,
spedizioni postali
all’allegato 72-
come spedizione
paragrafo 1,
da, tra o verso un
02 AE
postale
AE
territorio fiscale
speciale
(*)
L’indicazione che non è necessaria alcuna dichiarazione doganale si riferisce solo
al territorio doganale dell’UE. Un paese terzo può esigere che le merci unionali siano
vincolate a un regime di transito doganale quando attraversano il suo territorio. Ad
esempio, il «Corridor-T2» è un regime di transito sul territorio svizzero.
(**) I mezzi di trasporto e le merci non commerciali trasportate dai viaggiatori non
perdono la loro posizione unionale solo se il trasporto avviene a norma
dell’articolo 119, paragrafo 3, AD. Ad esempio, se il trasporto avviene dalla Germania
all’Italia, passando dalla Svizzera. In altre situazioni si applica il regime per le merci in
reintroduzione ai sensi dell’articolo 203 CDU.
II.3. Movimenti di merci unionali con prova della posizione unionale
Nel paragrafo precedente è stato spiegato che le merci unionali
possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da
un punto all’altro del territorio doganale dell’Unione e
temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la loro
posizione doganale, purché sia dimostrata la loro posizione
doganale di merci unionali (cfr. paragrafo II.2.2.2). Il paragrafo
II.2.3.4 illustra i mezzi che possono essere utilizzati per provare la
posizione unionale.
Questo paragrafo espone in maggiore dettaglio le particolarità e
l’applicazione dei mezzi comuni di prova della posizione unionale.
84
II.3.1. Uso della prova della posizione unionale
La prova della posizione unionale è stabilita come segue:
1. la persona interessata fornisce la prova della posizione
unionale, utilizzando uno dei mezzi elencati nel
paragrafo II.2.3.4;
2. l’autorità doganale alla partenza vista la prova, se necessario;
3. l’autorità doganale alla partenza registra la prova, se
necessario.
I mezzi di prova sono utilizzati consecutivamente come segue.
1. L’interessato può trasportare le merci. Quando le merci sono
reintrodotte nel territorio doganale dell’Unione, i mezzi di
prova saranno presentati all’autorità doganale all’arrivo.
2. L’autorità doganale al punto di reintroduzione deve
controllare il corretto uso dei mezzi di prova, vale a dire
l’autenticità della prova, il suo uso corretto ecc.
Per agevolare questo compito di controllo, l’ufficio doganale
del punto di reintroduzione in cui è stata presentata la prova
dovrebbe timbrare il formulario di reintroduzione, se del caso,
per evitare che sia utilizzato una seconda volta.
II.3.2. Mezzi comuni per provare la posizione unionale — ulteriori dettagli
II.3.2.1. Documenti T2L o T2LF
Articolo 124,
Fino a quando non sarà introdotto il sistema elettronico relativo alla
lettera a), AD
prova della posizione unionale delle merci (PoUS - Proof of Union
Articoli 5 e 6,
Status), il documento T2L o T2LF utilizzato per mostrare la prova
appendice II,
della posizione unionale consiste di:
convenzione
-
il documento T2L: esemplare n. 4 del documento
amministrativo unico (DAU) (per maggiori dettagli cfr. il
paragrafo IV.3.3.1.1); oppure
-
il documento T2LF: esemplare n. 4 del DAU, per merci
provenienti da, dirette verso o trasportate all’interno delle aree
non fiscali (per ulteriori dettagli cfr. il paragrafo IV.5.4); e
-
la distinta di carico, in casi specifici.
Per quanto riguarda i requisiti relativi alla forma dei documenti T2L
o T2LF, si applicano le disposizioni della parte IV.1.4.2.1
«Formulario e compilazione della dichiarazione di transito».
85
Articolo 124, lettera a), AD
Articoli 6 e 8, appendice II, convenzione
OPERATORI COMMERCIALI
L’interessato inserisce «T2L» o «T2LF» nella sottocasella destra della casella 1 del
formulario e «T2Lbis» o «T2LFbis» nella sottocasella destra della casella 1 per i
formulari complementari eventualmente utilizzati e, se del caso, le distinte di carico.
Il documento deve essere redatto in un unico originale.
Articoli 200 e 202
I documenti T2L/T2LF, i formulari complementari e la distinta di
AE
carico devono essere vistati e registrati dalla dogana.
Articolo 124, lettera a), AD
Articolo 8, appendice II, convenzione
DOGANA
L’ufficio doganale di partenza deve vistare e registrare il documento e indica nella
casella C:
-
del formulario:
o il nome e il timbro dell’ufficio, la firma di un funzionario di tale ufficio, la data
del visto, il numero di registrazione o il numero della dichiarazione di
spedizione quando è richiesto;
-
dei formulari complementari o delle distinte di carico:
o il numero apposto sul documento T2L/T2LF per mezzo di un timbro o a mano.
I timbri devono includere il nome dell’ufficio competente; o l’iscrizione
dovrebbe essere accompagnata dal timbro ufficiale dell’ufficio competente.
Tali documenti devono essere consegnati alla persona interessata.
Articolo 123 AD
Una volta vistato il documento T2L/T2LF, il suo periodo di validità
è di 90 giorni. Su richiesta della persona interessata e per motivi
giustificati, la dogana può fissare la validità per un periodo più lungo.
Uso singolo della prova
Articolo 205,
I documenti T2L/T2LF possono essere utilizzati solo una volta, vale
paragrafo 1, AE
a dire quando sono presentati per la prima volta. Se i documenti sono
stati utilizzati solo per alcune delle merci quando sono stati presentati
per la prima volta, deve essere accertata una nuova prova per le
restanti merci, conformemente alla procedura sopra descritta.
86
Sostituzione
Un documento T2L/T2LF può essere sostituito dall’autorità doganale
che ha vistato l’originale con uno o più nuovi documenti se le
circostanze lo richiedono.
Copie supplementari
Qualora siano necessarie tre copie, esse possono essere fornite sotto
forma di un originale e due fotocopie, purché su queste ultime figuri
la dicitura «copia».
Rilascio a posteriori del T2L/T2LF
Articolo 199,
Un documento T2L/T2LF può essere ottenuto a posteriori, a meno
paragrafo 5, AE
che la normativa non lo escluda specificamente, a condizione che il
Articolo 4,
suo rilascio sia verificato attentamente per garantire che siano
paragrafo 2,
appendice II,
soddisfatte tutte le condizioni per la concessione di un siffatto
convenzione
documento.
Articolo 212 AE
Tuttavia i documenti T2L/T2LF rilasciati a posteriori devono essere
Articolo 21,
accettati dalle autorità doganali senza pregiudicare l’applicazione
appendice II,
delle procedure di controllo retroattivo o di altre procedure
convenzione
amministrative di assistenza amministrativa, in particolare se sussiste
il sospetto di frode o irregolarità.
I documenti T2L/T2LF rilasciati a posteriori devono recare la dicitura
appropriata di cui al paragrafo II.2.3.4.2.
L’autorità doganale responsabile del documento T2L/T2LF rilasciato
a posteriori sarebbe la stessa autorità responsabile di vistare il
documento T2L/T2LF originale.
Articolo 148,
Dichiarazione T1 redatta erroneamente
paragrafo 4,
lettera b), AD
Un documento T2L/T2LF può essere rilasciato a posteriori per merci
per le quali sia stata erroneamente redatta una dichiarazione T1.
In tal caso il documento T2L/T2LF deve contenere un riferimento
alla dichiarazione T1 in questione.
Duplicati
Può essere rilasciato un duplicato di un documento T2L/T2LF, a
meno che la normativa non lo escluda specificamente, a condizione
che tale duplicato sia esaminato attentamente per garantire che siano
soddisfatte tutte le condizioni per il rilascio di tale documento.
87
Ulteriori dettagli sul rilascio di duplicati sono forniti nella
parte V.3.4.4.
II.3.2.2. Manifesto doganale delle merci
Questa sezione si compila quando si utilizza il sistema PoUS e si
sospende l’uso del manifesto della società di navigazione come
prova della posizione unionale.
II.3.2.3. Manifesto della società di navigazione (solo via mare — disposizione transitoria)
Articolo 199,
Fino a quando non sarà introdotto il sistema elettronico PoUS, gli
paragrafo 2, AE
operatori economici possono continuare a utilizzare il manifesto della
Articolo 10,
società di navigazione come mezzo di prova della posizione unionale.
appendice II,
convenzione
Articolo 126 bis AD
Articolo 10, appendice II, convenzione
OPERATORI COMMERCIALI
Il manifesto della società di navigazione
(con un servizio di trasporto marittimo
occasionale) deve recare i dati seguenti:
-
nome e indirizzo completo della società di navigazione;
-
identità della nave;
-
luogo e data di carico delle merci;
-
luogo di scarico;
-
firma del caricatore.
E, per ciascuna spedizione:
-
un riferimento alla polizza di carico o altro documento commerciale;
-
la quantità e la descrizione dei colli, nonché loro marche e numeri di riferimento;
-
la designazione delle merci secondo la loro denominazione commerciale usuale,
comprese le descrizioni necessarie alla loro identificazione;
-
la massa lorda in chilogrammi;
-
il numero identificativo del container, quando opportuno; e
-
gli indicatori della posizione delle merci più appropriati tra i seguenti:
o la lettera «C» (che equivale a T2L) per le merci la cui posizione doganale di
merci unionali può essere dimostrata;
o la lettera «F» (che equivale a T2LF) per le merci la cui posizione doganale
di merci unionali può essere dimostrata, destinate a o provenienti da una
88
parte del territorio doganale dell’Unione in cui non si applicano le
disposizioni della direttiva 2006/112/CE, cioè le aree non fiscali; oppure
o la lettera «N» per tutte le altre merci.
Articolo 203 AE
Su richiesta della società di navigazione, il manifesto, debitamente
Articolo 10,
compilato e firmato, dovrebbe essere vistato dall’ufficio competente.
appendice II,
convenzione
Articolo 126 bis AD
Articolo 10, appendice II, convenzione
DOGANA
Se il manifesto della società di navigazione è vistato, l’ufficio competente deve riportare
i dati seguenti:
-
il nome e il timbro dell’ufficio competente;
-
la firma di un funzionario di detto ufficio; e
-
la data del visto.
Articolo 199,
Se il manifesto della società di navigazione è rilasciato a posteriori,
paragrafo 5, AE
deve recare la dicitura appropriata di cui al paragrafo II.2.3.4.2.
Articolo 4,
paragrafo 2,
appendice II,
convenzione
89
II.3.2.4. Fattura e documento di trasporto
Articolo 126 AD
Articolo 9, appendice II, convenzione
OPERATORI COMMERCIALI
La fattura o il documento di trasporto devono riportare almeno i dati seguenti:
-
il nome e l’indirizzo completi dello speditore o della persona interessata, nel
caso in cui questa non sia lo speditore;
-
la quantità e la tipologia dei colli, nonché loro marche e numeri di
riferimento;
-
una descrizione delle merci;
-
la massa lorda in chilogrammi;
-
il valore delle merci;
-
i numeri dei container, quando opportuno;
-
il codice T2L o T2LF, a seconda dei casi; e
-
la firma manoscritta della persona interessata.
Nota: la fattura o il documento di trasporto devono riferirsi unicamente alle merci
unionali.
Fatture o documenti di trasporto quando il valore totale delle
merci interessate non supera i 15 000 EUR
Articolo 199,
Se il valore globale delle merci unionali comprese nella fattura o nel
paragrafo 1,
documento di trasporto non eccede i 15 000 EUR, non si richiede che
lettera d), e
articolo 211, AE
il documento in questione sia vistato dall’ufficio competente. In tal
CDU.
caso, tuttavia, sul documento devono comparire, oltre ai dati
Articolo 9,
sopraelencati, anche il nome e l’indirizzo dell’ufficio competente.
appendice II,
convenzione
Fatture o documento di trasporto quando il valore totale delle
merci interessate supera i 15 000 EUR
Articolo 126 AD e
Su richiesta dell’interessato, la fattura o il documento di trasporto
articolo 201 AE
debitamente completati e firmati devono essere vistati dall’ufficio
Articolo 9,
appendice II,
competente. Se la fattura o il documento di trasporto non è vistato,
convenzione
non può servire come prova della posizione unionale.
90
Articolo 126 AD
Articolo 9, appendice II, convenzione
DOGANA
Il visto della fattura o del documento di trasporto da parte dell’ufficio competente deve
includere:
-
il nome e il timbro dell’ufficio competente;
-
la firma di un funzionario di detto ufficio;
-
la data del visto; e
-
il numero di registrazione o, se richiesto, il numero della dichiarazione di
spedizione.
Articolo 199,
La fattura o i documenti di trasporto rilasciati a posteriori devono
paragrafo 5, AE
recare la dicitura appropriata di cui al paragrafo II.2.3.4.2.
Articolo 4,
paragrafo 2,
appendice II,
convenzione
II.3.2.5. Carnet TIR, ATA o formulario 302
Articolo 127 AD
Se le merci trasportate accompagnate da un carnet TIR, da un carnet
Articolo 207 AE
ATA o da un formulario 302 sono tutte merci unionali, il dichiarante
Articolo 12,
deve apporre in modo visibile nella casella riservata alla descrizione
appendice III,
delle merci il codice «T2L» o «T2LF», unitamente alla propria firma
convenzione
su tutti gli esemplari pertinenti del carnet utilizzato e presentare
quest’ultimo all’ufficio di partenza per il visto.
Nel caso in cui i carnet TIR o ATA, o il formulario 302, comprendano
tanto merci unionali quanto merci non unionali, le due categorie di
merci devono essere indicate separatamente e la sigla «T2L» o
«T2LF», a seconda dei casi, deve essere apposta in modo da riferirsi
chiaramente alle sole merci unionali.
DOGANA
Quando un carnet TIR o ATA, o un formulario 302, è presentato all’ufficio di partenza
per il visto, per dimostrare la posizione doganale di merci unionali occorre accertarsi
con cura che le merci unionali compaiano separatamente dalle altre merci e che sia
apposto il codice «T2L» o «T2LF» in modo da riferirsi alle sole merci unionali.
Il codice «T2L» o «T2LF» deve essere autenticato dal timbro dell’ufficio di partenza
accompagnato dalla firma del funzionario competente.
91
II.3.3. Emittente autorizzato
II.3.3.1. Disposizioni generali
Articolo 128 AD
Le autorità doganali possono autorizzare una persona, che sarà
Articolo 14,
chiamata
«emittente autorizzato», a rilasciare i mezzi di prova
appendice II,
seguenti della posizione unionale:
convenzione
1. i documenti T2L e T2LF senza visto (cfr. paragrafo II.3.3.2)
(transitoria):
a) con pre-autenticazione da parte della dogana;
b) con auto-autenticazione;
c) con auto-autenticazione elettronica senza firma;
2. manifesto delle merci in dogana senza visto e senza
registrazione (cfr. paragrafo II.3.3.3);
3. manifesti della società di navigazione senza visto (cfr.
paragrafo II.3.3.4) (disposizione transitoria):
a) manifesto della società di navigazione come prova;
b) manifesto della società di navigazione dopo la partenza;
4. fatture o documenti di trasporto per merci che superano
i 15 000 EUR senza visto (disposizione transitoria)
(cfr. paragrafo II.3.3.2).
Si informa che l’autorizzazione a rilasciare documenti T2L/T2LF
senza visto è una disposizione transitoria fintantoché la prova
consisterà dei documenti T2L/T2LF invece dei dati inseriti nel
sistema PoUS.
L’autorizzazione a rilasciare certi mezzi di prova della posizione
unionale senza visto (e registrazione) da parte della dogana è una
decisione doganale su richiesta. Di conseguenza, salvo indicazione
contraria, sono applicabili le norme generali relative alle decisioni
doganali di cui alla parte VI.
La procedura da seguire deve essere conforme alla parte VI,
paragrafo 2.2, a meno che non siano forniti ulteriori dettagli di
seguito.
La domanda deve essere presentata all’autorità doganale responsabile
del luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del
richiedente ai fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno
una parte delle attività oggetto dell’autorizzazione.
Il richiedente deve soddisfare le condizioni generali e specifiche. Le
condizioni generali applicabili in tutte le circostanze sono elencate
nella tabella sottostante. Le altre condizioni specifiche sono elencate
nelle sezioni seguenti relative a ciascun mezzo o meccanismo
specifico.
92
Condizioni generali
Articolo 128, paragrafo 1, AD
Articolo 14, appendice II, convenzione
- il richiedente è stabilito nell’UE o in un paese di transito comune;
- il richiedente deve avere un numero di registrazione e identificazione degli operatori
economici (EORI), se è stabilito nell’UE;
- la persona interessata non ha commesso infrazioni gravi o reiterate vietate dalla
legislazione doganale o fiscale;
- le autorità doganali competenti possono vigilare sul regime ed effettuare controlli senza
uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona
interessata;
- la persona interessata tiene scritture che permettono alle autorità doganali di effettuare
controlli efficaci.
II.3.3.2. Documento T2L/T2LF o fattura o documento di trasporto rilasciati da un
emittente autorizzato (disposizione transitoria)
II.3.3.2.1. Autorizzazione
Oltre alle condizioni generali elencate sopra nel paragrafo II.3.3.1, il
richiedente deve soddisfare le condizioni specifiche seguenti per
essere autorizzato a rilasciare documenti T2L/T2LF, fatture o
documenti di trasporto come prova della posizione unionale senza il
visto della dogana.
Condizioni specifiche per il rilascio di documenti T2L/T2LF, fatture o documenti
di trasporto
Articolo 128, paragrafi 2 e 4, AD
Articolo 14, appendice II, convenzione
- la persona interessata emette regolarmente la prova della posizione doganale di
merci unionali, oppure le autorità doganali sanno che è in grado di adempiere agli
obblighi giuridici connessi all’utilizzo di tali mezzi di prova.
Oltre alle condizioni generali elencate sopra nel paragrafo II.3.3.1 e
alle condizioni specifiche, il richiedente deve soddisfare le condizioni
specifiche seguenti per essere autorizzato a rilasciare documenti
T2L/T2LF di auto-autenticazione elettronica come prova della
posizione unionale senza il visto della dogana.
93
Condizioni specifiche per l’auto-autenticazione elettronica senza firma
Articolo 128 ter, AD
Articolo 17, appendice II, convenzione
- L’emittente autorizzato si è impegnato per iscritto a riconoscere la propria
responsabilità per le conseguenze legali derivanti da tutte le emissioni di documenti
T2L/T2LF o di documenti commerciali con il timbro speciale.
Articolo 128 bis, paragrafo 2, AD
Articolo 15, appendice II, convenzione
DOGANA
L’autorizzazione deve specificare, in particolare:
a) l’ufficio doganale incaricato della preautenticazione dei formulari «T2L» o
«T2LF»;
b) le condizioni alle quali l’emittente autorizzato stabilisce che i formulari sono stati
utilizzati correttamente;
c) le categorie o i movimenti di merci esclusi;
d) il termine e le modalità che l’emittente autorizzato dovrebbe rispettare per
informare l’ufficio doganale competente affinché quest’ultimo possa effettuare i
controlli necessari prima della partenza delle merci;
e) se i mezzi di prova debbano essere:
i)
preautenticati dalla dogana;
ii)
auto-autenticati dall’emittente autorizzato con firma;
iii)
auto-autenticati elettronicamente dall’emittente autorizzato (senza firma);
f) che il mittente autorizzato deve compilare e firmare il modulo prima della
spedizione delle merci;
g) se l’autorità doganale autorizza l’uso di distinte di carico non conformi a tutti i
requisiti.
94
II.3.3.2.2. Utilizzo di documenti T2L/T2LF, fatture o documenti di trasporto rilasciati
da un emittente autorizzato
Quando i mezzi di prova sono preautenticati dalla dogana:
Articolo 128 bis AD
Articolo 16, appendice II, convenzione
DOGANA
La dogana timbra e firma in anticipo:
- il recto delle fatture o dei documenti di trasporto; oppure
- la casella «C. Ufficio di partenza» sul recto dei documenti T2L/T2LF e, se del
caso, dei formulari complementari.
La firma del funzionario dell’ufficio competente per la preautenticazione non deve
necessariamente essere manoscritta e il timbro di detto ufficio può essere prestampato
se la preautenticazione è gestita in modo centralizzato da un’unica autorità doganale.
Quando i mezzi di prova sono auto-autenticati dall’emittente autorizzato:
Articolo 128 bis AD e parte II, capo II, dell’allegato 72-04 AE
Articolo 16, appendice II e allegato B9, appendice III, convenzione
OPERATORI COMMERCIALI
L’emittente autorizzato appone un timbro speciale:
- sul recto delle fatture o dei documenti di trasporto; oppure
- sulla casella «C. Ufficio di partenza» sul recto dei documenti T2L/T2LF e, se del
caso, dei formulari complementari.
Il timbro può essere prestampato sui formulari quando la stampa è affidata ad una
tipografia autorizzata a tal fine. Le caselle 1 e 2, 4, 5 e 6 che recano il timbro speciale
devono essere compilate con le informazioni seguenti:
─ stemma o altri simboli o lettere che caratterizzano il paese;
─ ufficio doganale competente;
─ data;
─ emittente autorizzato; e
─ numero dell’autorizzazione.
Nota: la preimpressione del timbro è approvata dall’autorità competente del paese in
cui è stabilito l’emittente autorizzato e non dalle autorità del paese in cui è stabilito il
tipografo.
95
Ulteriore completamento della prova da parte dell’emittente autorizzato:
Articolo 128 bis AD
Articolo 16, paragrafo 4, articoli 19 e 20, appendice II, convenzione
OPERATORI COMMERCIALI
Prima che le merci siano spedite, l’emittente autorizzato deve compilare e firmare il
modulo inserendo:
- in uno spazio chiaramente identificabile sul documento commerciale o
- nella casella «D». Controllo dell’ufficio di partenza» dei documenti T2L/T2LF e,
se del caso, dei formulari complementari,
i dati seguenti:
-
il nome dell’ufficio doganale competente,
-
la data di compilazione del documento e la firma dell’emittente autorizzato, e
-
una delle diciture seguenti:
BG
Одобрен издател
CS
Schválený vydavatel
DA
Autoriseret udsteder
DE
Zugelassener Aussteller
EL
Εγκεκριμένος εκδότης
EN
Authorised issuer
ES
Emisor autorizado
ET
Volitatud väljastaja
FI
Valtuutettu antaja
FR
Emetteur agréé
HR
Ovlaštenog izdavatelja
HU
Engedélyes kibocsátó
IT
Emittente autorizzato
LT
Įgaliotasis išdavėjas
LV
Atzītais izdevējs
MT
Emittent awtorizzat
NL
Toegelaten afgever
PL
Upoważnionego wystawcę
PT
Emisor autorizado
RO
Emitent autorizat
SK
Schválený vystaviteľ
SL
Pooblaščeni izdajatelj
SV
Godkänd utfärdare
L’emittente autorizzato deve:
- fare una copia di ogni prova rilasciata,
- presentare le copie alla dogana come stabilito nelle autorizzazioni a fini di
controllo, e
- conservarle per almeno 3 anni.
96
Se auto-autenticati elettronicamente dall’emittente autorizzato (senza firma):
Articolo 128 ter AD
Articolo 17, appendice II, convenzione
OPERATORI COMMERCIALI
Prima che le merci siano spedite, l’emittente autorizzato deve compilare e firmare il
formulario come indicato nella precedente casella
«Operatori commerciali» ad
eccezione di quanto segue.
I documenti T2L/T2LF o i documenti commerciali devono recare, in luogo della firma
dell’emittente autorizzato, una delle diciture seguenti:
BG
Освободен от подпис
CS
Podpis se nevyžaduje
DA
Fritaget for underskrift,
DE
Freistellung von der Unterschriftsleistung,
EE
Allkirjanõudest loobutud
EL
Δεν απαιτείται υπογραφή
EN
Signature waived
ES
Dispensa de firma
FI
Vapautettu allekirjoituksesta
FR
Dispense de signature
HR
Oslobodeno potpisa
HU
Aláírás alól mentesítve
IS
Undanþegið undirskrift
IT
Dispensa dalla firma
LT
Leista nepasirašyti
LV
Derīgs bez paraksta
MT
Firma mhux meħtieġa
NL
Van ondertekening vrijgesteld,
NO
Fritatt for underskrift
PL
Zwolniony ze składania podpisu
PT
Dispensada a assinatura,
RO
Dispensă de semnătură
SI
Opustitev podpisa
SK
Oslobodenie od podpisu
SV
Befrielse från underskrift
Per ulteriori dettagli sull’uso di questi mezzi di prova cfr. anche il
paragrafo II.3.2.1 per i documenti T2L/T2LF e il paragrafo II.3.2.4
per le fatture e i documenti di trasporto.
97
II.3.3.3. Manifesto doganale delle merci rilasciato da un emittente autorizzato
Questa sezione si compila quando si utilizza il sistema PoUS e si sospende l’uso del
manifesto della società di navigazione come prova della posizione unionale.
II.2.3.4. Manifesto della società di navigazione rilasciato da un emittente autorizzato
(disposizione transitoria)
II.3.3.4.1. Autorizzazione
Oltre alle condizioni generali elencate sopra nel paragrafo II.3.3.1, il
richiedente deve soddisfare le condizioni specifiche seguenti per
essere autorizzato a redigere un manifesto della società di
navigazione come prova della posizione unionale senza il visto della
dogana.
Condizioni specifiche
Articolo 128, paragrafi 2 e 4, AD
- la persona interessata emette regolarmente la prova della posizione doganale di
merci unionali, o le rispettive autorità doganali sanno che è in grado di adempiere
agli obblighi giuridici connessi all’utilizzo di tali prove.
Tuttavia, per ragioni logistiche, talvolta il manifesto non è disponibile
al momento della partenza della nave. In questo caso, la società di
navigazione può inviare il contenuto del manifesto per via elettronica
dal porto di partenza, dopo la partenza della nave, in modo che i dati
siano disponibili al porto di destinazione prima dell’arrivo della nave.
Le autorità doganali possono autorizzare la società di navigazione a
redigere tali manifesti al più tardi il giorno dopo la partenza della
nave, ma prima del suo arrivo al porto di destinazione
autorizzazione TC12 (cfr. allegato 8.2). Oltre alle condizioni generali
elencate nel paragrafo II.3.3.1, il richiedente deve soddisfare le
condizioni specifiche seguenti.
Condizioni specifiche
Articolo 128 quinquies, paragrafi 1 e 2, AD, articolo 18, appendice II, convenzione
- è una società di navigazione internazionale;
- utilizza sistemi di scambio elettronico di dati per inviare informazioni tra i porti di
partenza e di destinazione nel territorio doganale dell’Unione;
- gestisce un numero significativo di traversate tra i porti degli Stati membri o dei
paesi di transito comune su rotte riconosciute.
98
Domanda
Articolo 128 quater
La società di navigazione dovrebbe includere nella domanda
e articolo 128
d’autorizzazione l’elenco di tutti i paesi e di tutti i porti di partenza e
quinquies AD
di destinazione interessati.
Articolo 18,
appendice II,
Nella domanda, la società di navigazione dovrebbe fornire anche il/i
convenzione
nome/i del suo/dei suoi rappresentante/i in tali porti.
Procedura di consultazione per l’autorizzazione
Al ricevimento di una domanda, le autorità doganali dello Stato
membro nel quale la società di navigazione è stabilita ne devono dare
notifica agli Stati membri in cui si trovano i porti di partenza e di
destinazione previsti di tale domanda. Le persone di contatto
pertinenti sono elencate nell’allegato II.8.2 — allegato B.
Le autorità doganali dei porti di partenza e di destinazione esaminano
insieme agli uffici locali della società di navigazione se le condizioni
per l’utilizzo della procedura semplificata sono soddisfatte, in
particolare il rispetto del criterio relativo a un numero significativo di
attraversamenti tra i paesi secondo itinerari riconosciuti.
Una volta completata la procedura di consultazione, le autorità
doganali dei porti di partenza e di destinazione comunicano alle
rispettive autorità competenti se dispongono o meno di attrezzature
atte allo scambio elettronico di dati e se la società di navigazione
possiede i requisiti elencati sopra.
Se non si ricevono obiezioni entro 60 giorni (Stati membri) o entro 45
giorni (paesi di transito comune) dalla data della notifica, le autorità
doganali devono autorizzare l’uso della procedura semplificata per
redigere un manifesto della società di navigazione come prova della
posizione unionale senza il visto della dogana.
Tale autorizzazione sarà valida negli Stati membri interessati e si
applicherà soltanto alle operazioni di trasporto effettuate tra i porti
indicati nella suddetta autorizzazione. La semplificazione riguarda il
trasporto via mare di tutte le merci trasportate dalla società di
navigazione tra i porti degli Stati membri e quelli dei paesi di transito
comune che figurano nell’autorizzazione.
II.3.3.4.2. Elaborazione della prova
99

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..      1      2      3      ..