MANUALE DEL TRANSITO (Bruxelles, 19 aprile 2021) - 1

 

  Index      Manuals     MANUALE DEL TRANSITO (Bruxelles, 19 aprile 2021)

 

Search            copyright infringement  

    

 

   

 

   

 

Content      ..      1       2         ..

 

 

 

MANUALE DEL TRANSITO (Bruxelles, 19 aprile 2021) - 1

 

 

COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE
Dogane
Politica doganale
Bruxelles, 19 aprile 2021
TAXUD/A1/TRA/005/2020-1-IT
MANUALE DEL TRANSITO
Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIO
TAXUD-UNIT-A1@ec.europa.eu
Prefazione
Il piano d’azione per il transito in Europa (1) prevedeva la redazione di un manuale
contenente una descrizione dettagliata del regime di transito comune e unionale e una
chiara illustrazione del ruolo delle amministrazioni e degli operatori. S’intendeva in tal
modo fornire una spiegazione del funzionamento del regime del transito e dei compiti delle
varie parti interessate, nonché garantire un’applicazione coerente della normativa relativa
al transito e la parità di trattamento per tutti gli operatori.
Il presente testo è una versione consolidata del manuale, che accorpa i vari aggiornamenti
apportati in seguito alla prima pubblicazione, nel maggio 2004, ed è in linea con il codice
doganale dell’Unione d’applicazione dal 1º maggio 2016. Sarà aggiornato ogniqualvolta
nuovi sviluppi dei regimi di transito comune e unionale lo rendano necessario.
Il manuale fornisce un’interpretazione standard di come la normativa relativa al transito
dovrebbe essere attuata da tutte le autorità doganali che applicano il regime di transito
comune/unionale attraverso un accordo amministrativo.
Esso non costituisce tuttavia un atto giuridicamente vincolante; per un’interpretazione
autorevole si dovrebbero sempre consultare le disposizioni di legge sul transito nonché
altre normative doganali, che hanno la precedenza sul presente manuale. I testi delle
convenzioni e gli strumenti giuridici dell’Unione facenti fede sono quelli pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per quanto riguarda le sentenze del Tribunale e
della Corte di giustizia, i testi facenti fede sono quelli pubblicati nella raccolta della
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Le eventuali istruzioni o note esplicative esistenti a livello nazionale possono essere
incorporate nel paragrafo pertinente di ciascun capitolo del manuale quale pubblicato nel
paese in questione o possono essere pubblicate separatamente. Per ulteriori informazioni
si prega di rivolgersi alle amministrazioni doganali nazionali.
Bruxelles, 19 aprile 2021
(1) COM(97) 188 definitivo del 30.4.1997.
2
Indice generale
Prefazione
Indice generale
Parte I:
Introduzione generale
Parte II:
Posizione delle merci
Parte III:
Garanzie
Parte IV:
Regime di transito normale
Parte V:
Procedura di continuità operativa
Parte VI:
Semplificazioni
Parte VII:
Appuramento dell’operazione di transito, procedura di ricerca
Parte VIII:
Obbligazione doganale e recupero
Parte IX:
Regime TIR
Abbreviazioni comunemente usate
Definizioni
Fonti di informazioni generali
3
MANUALE DEL TRANSITO
1
PARTE I — INTRODUZIONE GENERALE
30
I.1. Come funziona il transito
31
I.2. Posizione delle merci
34
I.3. Transito comune
34
I.3.1. Legislazione
34
I.3.2. Descrizione del regime
35
I.4. Transito all’interno dell’Unione
37
I.4.1. Transito unionale
37
I.4.1.1. Legislazione
37
I.4.1.2. Descrizione del regime
37
I.4.1.2.1. Regime di transito unionale esterno
39
I.4.1.2.2 Regime di transito unionale interno
40
I.4.1.3. Nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS)
41
I.4.1.3.1. Principali elementi e messaggi di un’operazione NCTS
41
I.4.1.3.2. Ufficio doganale di partenza
42
I.4.1.3.3. Ufficio doganale di destinazione
43
I.4.1.3.4. Ufficio doganale di transito
44
I.4.1.3.5. Cambio di ufficio doganale di transito o destinazione
44
I.4.1.3.6. Procedure semplificate: speditore autorizzato e destinatario
autorizzato
45
I.4.2. Altri regimi di transito in vigore nell’Unione europea
46
I.4.2.1. Introduzione
46
I.4.2.2. Regime TIR (Transports Internationaux Routiers)
47
I.4.2.3. ATA (ammissione temporanea)
48
I.4.2.3.1. Contesto e legislazione
48
I.4.2.3.2. Descrizione del regime
48
I.4.2.4. Manifesto renano
50
I.4.2.4.1. Contesto e legislazione
50
I.4.2.4.2. Descrizione del regime
50
I.4.2.5. Trasporti NATO
51
I.4.2.5.1. Contesto e legislazione
51
I.4.2.5.2. Descrizione del regime
51
I.4.2.6. Colli postali
52
I.4.2.6.1. Contesto e legislazione
52
I.4.2.6.2. Descrizione del regime
54
I.5. Eccezioni (promemoria)
55
I.6. Istruzioni nazionali specifiche (riservato)
55
I.7. Sezione riservata alla dogana
55
I.8. Allegati
55
I.8.1. Norme e principi relativi all’adozione della legislazione sul transito
unionale
56
I.8.2. Norme e principi relativi all’adozione della legislazione sul transito
comune
65
PARTE II — POSIZIONE DELLE MERCI
70
II.1. Introduzione
70
4
II.2. Elementi teorici generali e normativa
71
II.2.1. Posizione doganale delle merci unionali
71
II.2.1.1. Merci unionali
71
II.2.1.2. Merci non unionali
71
II.2.1.3. Quale regime di transito?
71
II.2.2. Trasporto di merci unionali
72
II.2.2.1. In un regime doganale
72
III.2.2.2. Senza un regime doganale, ma con la prova della posizione unionale ..73
II.2.2.3. Senza l’applicazione di un regime doganale e senza la presentazione
della prova della posizione unionale
73
II.2.3. Prova della posizione doganale di merci unionali
74
II.2.3.1. Presunzione di posizione doganale di merci unionali
74
II.2.3.2. Obbligo di dimostrare la posizione doganale di merci unionali
74
II.2.3.3. Deroga alla dimostrazione della posizione doganale di merci unionali ..75
II.2.3.4. I mezzi di prova della posizione unionale
75
II.2.3.4.1. Mezzi comuni
75
II.2.3.4.2. Situazioni specifiche
76
II.2.4. Panoramica dei movimenti di merci unionali temporaneamente fuori dal
territorio
81
II.3. Movimenti di merci unionali con prova della posizione unionale
84
II.3.1. Uso della prova della posizione unionale
85
II.3.2. Mezzi comuni per provare la posizione unionale — ulteriori dettagli
85
II.3.2.1. Documenti T2L o T2LF
85
II.3.2.2. Manifesto doganale delle merci
88
II.3.2.3. Manifesto della società di navigazione (solo via mare — disposizione
transitoria)
88
II.3.2.4. Fattura e documento di trasporto
90
II.3.2.5. Carnet TIR, ATA o formulario 302
91
II.3.3. Emittente autorizzato
92
II.3.3.1. Disposizioni generali
92
II.3.3.2. Documento T2L/T2LF o fattura o documento di trasporto rilasciati da un
emittente autorizzato (disposizione transitoria)
93
II.3.3.2.1. Autorizzazione
93
II.3.3.2.2. Utilizzo di documenti T2L/T2LF, fatture o documenti di trasporto
rilasciati da un emittente autorizzato
95
II.3.3.3. Manifesto doganale delle merci rilasciato da un emittente autorizzato...98
II.2.3.4. Manifesto della società di navigazione rilasciato da un emittente
autorizzato (disposizione transitoria)
98
II.3.3.4.1. Autorizzazione
98
II.3.3.4.2. Elaborazione della prova
99
II.3.3.4.3. Procedura al porto di partenza
100
II.3.3.4.4. Procedura al porto di destinazione
101
II.3.3.4.5. Irregolarità/infrazioni
101
II.3.3.4.6. Responsabilità della società di navigazione
101
II.3.4. Paese di transito comune
102
II.4. Movimenti di merci unionali senza prova della posizione unionale
104
II.4.1. Trasportate per via aerea
104
II.4.2. Servizio regolare di trasporto marittimo
105
II.4.2.1. Definizione
105
II.4.2.2. Procedura di autorizzazione dei servizi regolari di trasporto marittimo106
5
II.4.2.3. Accordi di noleggio a carico parziale
108
II.4.2.4. Verifica delle condizioni per l’RSS
108
II.4.2.5. Servizio regolare o occasionale
108
II.4.3. Corridor-T2
112
II.5. Disposizioni specifiche relative ai prodotti della pesca marittima e alle merci
ottenute da tali prodotti
113
II.6. Istruzioni nazionali specifiche (riservato)
115
II.7. Sezione riservata alla dogana
115
II.7.1. Documento T2L(T2LF) autenticato per via elettronica
115
II.8. Allegati
116
II.8.1. Esempio di contratto di noleggio che contempla accordi di subnoleggio e
di noleggio a carico parziale
116
II.8.2. Manifesto di spedizione — autorizzazione TC 12
121
II.8.2.B. Allegato B — Elenco delle autorità competenti per la consultazione ..122
II.8.3. Prova della posizione doganale di merci unionali per i veicoli stradali a
motore
123
II.8.4. Elenco delle autorità competenti per il servizio regolare di trasporto
marittimo
146
II.8.5. Certificato di assenza di manipolazione dei prodotti della pesca marittima e
delle merci ottenute da tali prodotti
147
II.8.6 Certificato di assenza di manipolazione rilasciato da Singapore
148
PARTE III — GARANZIE
149
II.1. Introduzione
149
III.1.1. Scopo della garanzia
150
III.1.2. Forme di garanzia
150
III.1.3. Esonero dalla garanzia
150
III.1.4. Validità geografica
151
III.1.5. Tabella delle garanzie
152
III.2. Disposizioni generali
153
III.2.1. Obbligatorietà della garanzia
153
II.2.1.1. Introduzione
153
III.2.1.2. Omissioni
153
III.2.2. Calcolo dell’importo della garanzia
154
II.2.2.1. Introduzione
154
III.2.2.2. Calcolo
154
III.2.3. Fideiussore
155
III.2.3.1. Introduzione
155
III.2.3.2. Stabilimento e riconoscimento
155
III.2.3.3. Responsabilità
156
III.2.3.4. Revoca del riconoscimento del fideiussore o della fideiussione e
risoluzione dell’atto costitutivo della fideiussione
157
III.3. Garanzia isolata
158
III.3.1. Deposito in contanti
158
II.3.1.1. Introduzione
158
III.3.1.2. Rimborso
158
III.3.2. Garanzia isolata sotto forma di impegno assunto da un fideiussore
158
III.3.3. Garanzia isolata a mezzo di certificati (TC32)
159
III.3.3.1. Responsabilità e approvazione
159
6
III.3.3.2. Notifica
160
III.3.3.3. Certificato (TC32)
160
III.4. Garanzia globale ed esonero dalla garanzia
162
II.4.1. Disposizioni generali
162
III.4.1.1. Introduzione
162
III.4.1.2. Condizioni generali
162
III.4.1.3. Calcolo dell’importo di riferimento
162
III.4.1.4. Importo della garanzia
163
III.4.1.5. Certificato di garanzia
163
III.4.1.6 Obblighi del titolare del regime ed esame dell’importo di riferimento.164
III.4.1.7. Uso della garanzia globale
165
III.4.1.8. Divieto temporaneo di utilizzo della garanzia globale
165
III.4.1.8.1. Garanzia isolata a uso multiplo — solo paesi di transito comune
166
III.4.1.8.2. Deroga alla decisione che vieta temporaneamente l’uso della garanzia
globale o della garanzia globale di importo ridotto (compreso
l’esonero)
167
III.4.1.9. Annullamento e revoca dell’autorizzazione
168
III.4.2. Riduzione dell’importo della garanzia ed esonero dalla garanzia
168
III.4.2.1. Introduzione
168
III.4.2.2. Criteri di riduzione
168
III.5. Istruzioni nazionali specifiche (riservato)
168
III.6. Sezione riservata alla dogana
168
VIII.7. Allegati
168
III.7.1. Elenco dei fideiussori autorizzati a rilasciare certificati di garanzia isolata
TC32
169
III.7.2. Elenco delle vie navigabili interne
169
PARTE IV — REGIME DI TRANSITO NORMALE NCTS (NUOVO SISTEMA
DI TRANSITO INFORMATIZZATO)
171
CAPITOLO 1 — DICHIARAZIONE DI TRANSITO NORMALE
172
IV.1.1. Introduzione
172
IV.1.2. Elementi teorici generali e normativa
172
IV.1.3. NCTS
172
IV.1.3.1. Organizzazione dell’NCTS
172
IV.1.3.2. Ambito di applicazione dell’NCTS
174
IV.1.3.3. Accesso degli operatori all’NCTS
174
IV.1.4. Procedura di dichiarazione
174
IV.1.4.1. Carico
174
IV.1.4.2. Dichiarazione di transito (IE015)
176
IV.1.4.2.1. Formulario e compilazione della dichiarazione di transito
176
IV.1.4.2.2. Spedizioni miste
177
IV.1.4.2.3. Presentazione della dichiarazione di transito
177
IV.1.4.2.4. Dichiarazione di transito/sicurezza
178
IV.1.5. Situazioni specifiche
180
IV.1.5.1. Accordi tra l’Unione e altri paesi in materia di dati di sicurezza
180
IV.1.5.2. Norme applicabili alle merci provviste di imballaggi
181
IV.1.5.3. Merci al seguito dei viaggiatori
185
7
IV.1.5.4. Trasporto di merci unionali verso, da o attraverso un paese di transito
comune
185
IV.1.6. Eccezioni (promemoria)
189
IV.1.7. Istruzioni nazionali specifiche (riservato)
189
IV.1.8. Parte ad uso esclusivo delle dogane
189
IV.1.9. Allegati
189
CAPITOLO
2 — FORMALITÀ DA ESPLETARE PRESSO L’UFFICIO
DOGANALE DI PARTENZA
190
IV.2.1. Introduzione
190
IV.2.2. Elementi teorici generali e normativa
190
IV.2.3. Descrizione della procedura da applicare presso l’ufficio doganale di
partenza
190
IV.2.3.1. Accettazione e registrazione della dichiarazione di transito
191
IV.2.3.2. Rettifica della dichiarazione di transito
192
IV.2.3.3. Annullamento della dichiarazione di transito
193
IV.2.3.4. Verifica della dichiarazione di transito e controllo delle merci
193
IV.2.3.5. Itinerario per la circolazione delle merci
195
IV.2.3.6. Termine per la presentazione delle merci
196
IV.2.3.7. Mezzi d’identificazione
196
IV.2.3.7.1. Introduzione
197
IV.2.3.7.2. Metodi di sigillatura
198
IV.2.3.7.3. Caratteristiche dei sigilli
199
IV.2.3.7.4. Utilizzo di sigilli di modello speciale
200
IV.2.3.8. Svincolo delle merci
200
IV.2.3.8.1. Documentazione allo svincolo
201
IV.2.3.9. Appuramento del regime di transito
202
IV.2.4. Situazioni specifiche
202
IV.2.5. Eccezioni (promemoria)
202
IV.2.6. Istruzioni nazionali specifiche (riservato)
202
IV.2.7. Parte ad uso esclusivo delle dogane
202
IV.2.7.1. ATIS
202
IV.2.7.2. SMS
203
IV.2.8. Allegati
203
CAPITOLO 3 — FORMALITÀ DA ESPLETARE E IMPREVISTI CHE SI
VERIFICANO DURANTE LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
NELL’AMBITO
DI
UN’OPERAZIONE
DI
TRANSITO
COMUNE/UNIONALE
204
IV.3.1. Introduzione
204
IV.3.2. Elementi teorici generali e normativa
204
IV.3.3. Formalità da espletare in caso di imprevisti e formalità da espletare presso
l’ufficio doganale di transito
204
IV.3.3.1. Formalità da espletare nel caso di imprevisti
205
IV.3.3.2. Formalità da espletare presso l’ufficio doganale di transito
206
IV.3.3.2.1. Ufficio doganale di transito
207
IV.3.3.2.2. Formalità da espletare presso l’ufficio doganale di transito
211
8
IV.3.3.2.3. Cambio di ufficio doganale di transito
211
IV.3.3.2.4. Disposizioni in caso di irregolarità gravi
212
IV.3.4. Situazioni specifiche (promemoria)
212
IV.3.5. Eccezioni (promemoria)
212
IV.3.6. Istruzioni nazionali specifiche (riservato)
212
IV.3.7. Parte ad uso esclusivo delle dogane
212
IV.3.8. Allegati
212
CAPITOLO
4 — FORMALITÀ DA ESPLETARE PRESSO L’UFFICIO
DOGANALE DI DESTINAZIONE
213
IV.4.1. Introduzione
213
IV.4.2. Elementi teorici generali e normativa
213
IV.4.3. Formalità da espletare presso l’ufficio doganale di destinazione
214
IV.4.3.1. Presentazione delle merci
214
IV.4.3.2. Controllo della conclusione del regime di transito
216
IV.4.4. Situazioni specifiche
221
IV.4.4.1. Rilascio di una ricevuta
221
IV.4.4.2. Rilascio di una prova alternativa
222
IV.4.4.3. Presentazione delle merci e dei documenti al di fuori dei giorni e delle
ore stabiliti e in un luogo diverso dall’ufficio doganale di
destinazione
223
IV.4.4.4. Irregolarità
224
IV.4.4.4.1. Irregolarità riguardanti i sigilli
224
IV.4.4.4.2. Altre irregolarità
224
IX.4.4.5. Cambio di ufficio doganale di destinazione/diversione
225
IV.4.5. Presentazione delle merci e del DAT dopo la scadenza del termine
227
IV.4.6. Indicazioni nazionali specifiche (riservato)
228
IV.4.7. Parte ad uso esclusivo delle dogane
228
IV.4.8. Allegati
228
IV.4.8.1. Messaggi strutturati e contenuto dei dati per lo scambio di
informazioni
228
IV.4.8.2. Codici dei Paesi
228
IV.4.8.3. Codici dei colli
228
CAPITOLO
5 — ANDORRA, SAN MARINO E TERRITORI NON
FISCALI
229
IV.5.1. Introduzione
229
IV.5.2. Andorra
229
IV.5.2.1. Contesto e normativa
229
IV.5.2.2. Formalità
230
IV.5.2.2.1. Merci di cui ai capitoli 1-24 del sistema armonizzato (SA)
230
IV.5.2.2.2. Merci di cui ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato (SA)
232
IV.5.3. San Marino
236
IV.5.3.1. Contesto e normativa
236
IV.5.3.2. Formalità
237
IV.5.4. Territori fiscali speciali
238
IV.5.4.1. Contesto e normativa
239
IV.5.4.2. Regime di transito unionale interno
240
9
IV.5.5. Eccezioni (promemoria)
240
IV.5.6. Indicazioni nazionali specifiche (riservato)
240
IV.5.7. Parte ad uso esclusivo delle dogane
240
IV.5.8. Allegati (promemoria)
240
PARTE V — PROCEDURA DI CONTINUITÀ OPERATIVA PER IL
TRANSITO COMUNE/UNIONALE
241
CAPITOLO 1 — INTRODUZIONE
241
V.1.1. Elementi teorici generali e normativa
241
VII.1.2. Dichiarazione di transito in caso di procedura di continuità operativa ..241
V.1.3. Timbro in caso di procedura di continuità operativa
242
V.1.4. Guasto temporaneo dell’NCTS presso l’ufficio doganale di partenza
242
V.1.5. Guasto temporaneo del sistema informatico utilizzato dal titolare del regime
.............................................................................................................................242
V.1.6. Procedure
243
V.1.6.1. Partenza — Procedura normale
243
V.1.6.2. Partenza — Speditore autorizzato
244
V.1.6.3. Destinazione — Procedura normale
244
V.1.6.4. Destinazione — Destinatario autorizzato
244
V.1.7. Indicazioni nazionali specifiche (riservato)
244
V.1.8. Parte ad uso esclusivo delle dogane
244
IV.1.9. Allegati
244
V.1.9.1. Timbro utilizzato per la procedura di continuità operativa
245
CAPITOLO 2 — ISTRUZIONI GENERALI RELATIVE AL DOCUMENTO
AMMINISTRATIVO UNICO E AL DOCUMENTO DI
ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO
253
CAPITOLO 3 — DICHIARAZIONE DI TRANSITO NORMALE
254
V.3.1. Introduzione
254
V.3.2. Elementi teorici generali e normativa
255
V.3.3. Procedura di dichiarazione
255
V.3.3.1. Dichiarazioni di transito su supporto cartaceo
256
V.3.3.1.1. Formulari e compilazione della dichiarazione di transito su supporto
cartaceo sul DAU
256
V.3.3.1.2. Formulario e compilazione delle distinte di carico
258
V.3.3.1.3. Formulario e compilazione della dichiarazione di transito su supporto
cartaceo nel DAT
260
V.3.3.1.4. Spedizioni miste
260
V.3.3.1.5. Firma della dichiarazione di transito
261
V.3.4. Situazioni specifiche (promemoria)
262
V.3.4.1. Norme applicabili alle merci provviste di imballaggi
262
V.3.4.2. Merci al seguito dei viaggiatori
262
IV.3.4.3. Trasporto di merci unionali verso, da o attraverso un paese di transito
comune
262
V.3.4.4. Duplicati
262
10
V.3.5. Eccezioni (promemoria)
263
V.3.6. Indicazioni nazionali specifiche (riservato)
263
V.3.7. Parte ad uso esclusivo delle dogane
263
IV.3.8. Allegati
263
CAPITOLO
4 — FORMALITÀ DA ESPLETARE PRESSO L’UFFICIO
DOGANALE DI PARTENZA
264
V.4.1. Introduzione
264
V.4.2. Elementi teorici generali e normativa
264
V.4.3. Descrizione della procedura presso l’ufficio doganale di partenza
264
V.4.3.1. Presentazione della dichiarazione di transito su supporto cartaceo
265
V.4.3.2. Presentazione di una garanzia
266
V.4.3.3. Accettazione e registrazione della dichiarazione di transito
266
V.4.3.4. Rettifica della dichiarazione di transito
267
V.4.3.5. Annullamento della dichiarazione di transito
268
V.4.3.6. Verifica della dichiarazione di transito e controllo delle merci
268
V.4.3.7. Itinerario per la circolazione delle merci
269
V.4.3.8. Termine per la presentazione delle merci
270
V.4.3.9. Mezzi di identificazione
271
V.4.3.9.1. Introduzione
272
V.4.3.9.2. Metodi di sigillatura
273
V.4.3.9.3. Caratteristiche dei sigilli
274
V.4.3.9.4. Utilizzo di sigilli di modello speciale
275
V.4.3.10. Svincolo delle merci
275
V.4.4. Situazioni specifiche (promemoria)
277
V.4.5. Eccezioni (promemoria)
277
V.4.6. Indicazioni nazionali specifiche (riservato)
277
V.4.7. Parte ad uso esclusivo delle dogane
277
V.4.8. Allegati
277
V.4.8.1. Menzione «dispensa»
278
V.4.8.2. Menzione «conforme»
278
CAPITOLO
5 — FORMALITÀ E IMPREVISTI DURANTE LA
CIRCOLAZIONE DI MERCI NELL’AMBITO DI UN’OPERAZIONE DI
TRANSITO COMUNE/UNIONALE
279
V.5.1. Introduzione
279
V.5.2. Elementi teorici generali e normativa
279
V.5.3. Formalità da espletare in caso di imprevisti e formalità da espletare presso
l’ufficio di transito
279
V.5.3.1. Formalità da espletare nel caso di imprevisti che si verificano durante il
trasporto
280
V.5.3.2. Formalità presso l’ufficio doganale di transito
282
V.5.3.2.1. Ufficio doganale di transito
282
V.5.3.2.2. Formalità presso l’ufficio doganale di transito
283
V.5.3.2.3. Provvedimenti in caso di irregolarità gravi
284
V.5.4. Situazioni specifiche (promemoria)
284
V.5.5. Eccezioni (promemoria)
284
11
V.5.6. Indicazioni nazionali specifiche (riservato)
284
V.5.7. Parte ad uso esclusivo delle dogane
284
V.5.8. Allegati
284
CAPITOLO
6 — FORMALITÀ DA ESPLETARE PRESSO L’UFFICIO
DOGANALE DI DESTINAZIONE
285
V.6.1. Introduzione
285
V.6.2. Elementi teorici generali e normativa
285
V.6.3. Formalità da espletare presso l’ufficio doganale di destinazione
286
V.6.3.1. Presentazione delle merci e dei documenti
286
V.6.3.2. Controllo della conclusione del regime di transito
287
V.6.4. Situazioni specifiche
291
V.6.4.1. Rilascio di una ricevuta
292
V.6.4.2. Rilascio di una prova alternativa
293
V.6.4.3. Presentazione delle merci e dei documenti al di fuori dei giorni e degli
orari prestabiliti e in un luogo diverso dall’ufficio doganale di
destinazione
294
V.6.4.4. Irregolarità
295
V.6.4.4.1. Irregolarità riguardanti i sigilli
295
V.6.4.4.2. Altre irregolarità
295
V.6.4.5. Cambio di ufficio doganale di destinazione
296
IV.6.5. Presentazione delle merci e della dichiarazione di transito dopo lo scadere
del termine
298
V.6.6. Indicazioni nazionali specifiche (riservato)
298
V.6.7. Parte ad uso esclusivo delle dogane
298
V.6.8. Allegati
298
V.6.8.1. Visto standard «conforme»
299
V.6.8.2. Menzione «prova alternativa»
299
V.6.8.3. Elenco degli uffici centralizzati per il rinvio degli esemplari 5 del DAU o
di un secondo esemplare del DAT
300
V.6.8.4. Menzione «Differenze»
301
V.6.8.5. Menzione «Discrepanza»
304
V.6.8.6. Menzione «Indagini in corso»
304
V.6.8.7. Menzione «Dazi e tributi riscossi»
304
V.6.8.8. Menzione «Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …..
(nome e paese)»
305
V.6.8.9. Menzione «Uscita da …. soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma
del(la) regolamento/direttiva/decisione n……»
306
PARTE VI — SEMPLIFICAZIONI
308
VI.1. Introduzione
308
VI.2. Teoria generale e normativa
308
VI.2.1. Tipi di semplificazioni e condizioni di transito
309
VI.2.2. Procedura di autorizzazione
316
VI.2.3. Controllo di un’autorizzazione
319
VI.2.4. Annullamento, revoca e modifica di un’autorizzazione
320
VI.2.5. Sospensione di un’autorizzazione
321
VI.2.6. Riesame di un’autorizzazione
323
12
VI.3. Descrizione delle semplificazioni
323
VI.3.1. Garanzia globale e esonero dalla garanzia
325
IV.3.2. Utilizzo di sigilli di modello speciale
325
VI.3.3. Speditore autorizzato
327
VI.3.3.1. Introduzione
327
VI.3.3.2. Autorizzazione
327
VI.3.3.3. Regimi
329
VI.3.3.3.1. Regime di transito normale — obblighi dello speditore autorizzato 329
VI.3.3.3.2. Procedura di continuità operativa — obblighi dello speditore
autorizzato
330
VI.3.4. Destinatario autorizzato
334
VI.3.4.1. Introduzione
334
VI.3.4.2. Autorizzazione
335
VI.3.4.3. Custodia temporanea
336
VI.3.4.4. Regimi
336
VI.3.4.4.1. Regime di transito normale
336
VI.3.4.4.2. Procedura di continuità operativa
337
VI.3.5. Merci trasportate per ferrovia
339
VI.3.5.1. Semplificazioni applicabili ai regimi di transito per ferrovia
339
VI.3.5.2. Il regime normale per il traffico ferroviario e le sue particolarità
340
VI.3.5.3. Regime di transito su supporto cartaceo per ferrovia (disposizione
transitoria)
342
VI.3.5.3.1. Introduzione
342
VI.3.5.3.2. Condizioni per l’utilizzo della lettera di vettura CIM su supporto
cartaceo come dichiarazione di transito
343
VI.3.5.3.3. Imprese ferroviarie autorizzate
345
VI.3.5.3.4. Utilizzo del regime di transito su supporto cartaceo
347
VI.3.5.3.5. Controllo della circolazione nell’ambito del regime di transito su
supporto cartaceo per ferrovia
358
VI.3.5.3.6. Costituzione di una garanzia nel contesto del regime di transito
semplificato per ferrovia
362
VI.3.5.3.7. Scenari
365
VI.3.5.4. Altri regimi di transito su supporto cartaceo per ferrovia (disposizione
transitoria)
370
VI.3.5.5. «Corridor-T2»
370
VI.3.6. Merci trasportate per via aerea: utilizzo di manifesti su supporto cartaceo
per vincolare le merci al regime di transito comune/unionale
371
VI.3.6.1. Introduzione
371
VI.3.6.2. Utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto
cartaceo per le merci trasportate per via aerea
372
VI.3.6.2.1. Autorizzazione per l’utilizzo del regime di transito comune/unionale
basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea...373
VI.3.6.2.2. Utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto
cartaceo per le merci trasportate per via aerea
374
VI.3.6.2.3. Utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto
cartaceo per le merci trasportate per via aerea
376
VI.3.6.3. Utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto
elettronico per le merci trasportate per via aerea
378
VI.3.6.4. Casi particolari (utilizzo del regime di transito comune/unionale basato
su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea)
378
13
VI.3.6.4.1. Trasporto per corriere espresso
382
VI.3.7. Merci trasportate per via marittima
383
VI.3.7.1. Introduzione
384
VI.3.7.2. Utilizzo dei regimi di transito unionale basati su supporto cartaceo per
le merci trasportate per via marittima
384
VI.3.7.2.1. Autorizzazione per l’utilizzo dei regimi di transito unionale basati su
supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima
385
VI.3.7.2.2. Utilizzo dei regimi di transito unionale basati su supporto cartaceo per
le merci trasportate per via marittima
386
VI.3.7.2.3. Esempi
390
VI.3.7.4. Casi particolari (utilizzo del regime di transito unionale basato su
supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima)
391
VI.3.7.4.1. Groupage
391
VI.3.7.4.2. Circolazione delle merci via mare su navi che forniscono servizi
diversi da un servizio regolare di trasporto marittimo
395
VI.3.8. Procedure semplificate basate sull’articolo 6 della convenzione
395
VI.3.9. Merci trasportate per via aerea: utilizzo di un documento di trasporto
elettronico (ETD) come dichiarazione di transito per vincolare le merci
al regime di transito comune/unionale
396
VI.3.9.1. Introduzione
396
VI.3.9.2. Informazioni generali
397
VI.3.9.3. Autorizzazione per l’utilizzo dell’ETD
397
VI.3.9.4. Norme procedurali per l’utilizzo dell’ETD
401
VI.3.9.4.1. Dati richiesti per l’ETD
401
VI.3.9.4.2. Procedura presso l’ufficio doganale di partenza
408
VI.3.9.4.3. Procedura presso l’ufficio doganale di destinazione
411
VI.3.10. Merci trasportate per via marittima: utilizzo di un ETD come
dichiarazione di transito per vincolare le merci al regime di transito
unionale
414
VI.3.10.1. Introduzione
414
VI.3.10.2. Informazioni generali
414
VI.3.10.3. Autorizzazione per l’utilizzo dell’ETD
415
VI.3.10.4. Norme procedurali per l’utilizzo dell’ETD
419
VI.3.10.4.1. Dati richiesti per l’ETD
419
VI.3.10.4.2. Procedura presso l’ufficio doganale di partenza
424
VI.3.10.4.3. Procedura presso l’ufficio doganale di destinazione
428
VI.4. Situazioni specifiche (promemoria)
431
VI.5. Eccezioni (promemoria)
431
VI.6. Istruzioni nazionali specifiche (riservato)
431
VI.7. Sezione riservata alla dogana
431
VI.8. Allegati
431
VI.8.1. Modello di timbro speciale utilizzato da uno speditore autorizzato
432
VI.8.2. Deroghe — timbro speciale (IT)
432
VI.8.3. Elenco degli aeroporti e degli uffici doganali competenti
432
VI.8.4. Modello di autorizzazione per l’utilizzo del regime di transito
comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci
trasportate per via aerea
433
VI.8.5. Schema di funzionamento del groupage aereo
433
VI.8.6. Modello di autorizzazione per l’utilizzo dei regimi di transito unionale
basati su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima .434
14
VI.8.7. Schema di funzionamento del groupage marittimo
438
VI.8.8. Comunicazione di procedure semplificate
439
VI.8.9 Elenco delle autorità responsabili della procedura di consultazione nel
caso in cui l’ETD sia utilizzato come dichiarazione di transito per merci
trasportate per via aerea
440
VI.8.10. Modello di lettera di consultazione per l’ETD
441
VI.8.11. Elenco delle autorità responsabili della procedura di consultazione nel
caso in cui l’ETD sia utilizzato come dichiarazione di transito per merci
trasportate per via marittima
443
VI.8.12. Tabella di concordanza CIM — CIM/SMGS
444
VI.8.13. Dichiarazione delle imprese ferroviarie
445
PARTE VII — APPURAMENTO DEL REGIME DI TRANSITO E
PROCEDURA DI RICERCA
446
VII.1. Introduzione, legislazione e teoria generale
447
VII.1.1. Introduzione
447
VII.1.2. Legislazione e teoria generale
447
VII.1.2.1. Fonti giuridiche
447
VII.1.2.2. Teoria generale
447
VII.1.2.2.1. Conclusione e appuramento dell’operazione di transito
448
VII.1.2.2.2. Procedura di ricerca per controllare la conclusione del regime
448
VII.1.2.2.3. Scambio di informazioni
449
VII.2. Appuramento del regime di transito e richiesta di posizione
450
VII.2.1. Introduzione
450
VII.2.2. Condizioni per l’appuramento
450
VII.2.3. Effetti dell’appuramento
450
VII.2.4. Forma dell’appuramento
451
VII.2.5. Richiesta di posizione e risposta
451
VII.3. Procedura di ricerca
453
VII.3.1. Introduzione
453
VII.3.2. Ricerca avviata presso il titolare del regime
454
VII.3.2.1. Obiettivi della richiesta di informazioni
454
VII.3.2.2. Procedura generale per la richiesta di informazioni al titolare del
regime
455
VII.3.2.3. Procedura di richiesta di informazioni in caso di procedure semplificate
specifiche per taluni modi di trasporto
456
VII.3.3. Prova alternativa della conclusione del regime
457
VII.3.3.1. Prova alternativa dell’avvenuta presentazione delle merci ad un ufficio
doganale di destinazione o presso un destinatario autorizzato
458
VII.3.3.2. Prova alternativa del vincolo delle merci in questione ad un regime
doganale in un paese terzo
460
VI.3.4. Procedura di ricerca avviata presso l’ufficio doganale di destinazione ..461
VII.3.4.1. Autorità competente e termine per l’invio della richiesta di ricerca...462
VII.3.4.2. Invio del messaggio «Richiesta di ricerca» (IE142)
463
VII.3.4.2.1. Uso dei messaggi per lo scambio di informazioni
463
VII.3.4.3. Annullamento del messaggio «Richiesta di ricerca» (IE142)
464
VII.3.4.4. Reazione del paese di destinazione
464
VII.3.4.4.1. Controllo della documentazione e delle scritture
464
VII.3.4.4.2. Risultati del controllo della documentazione e delle scritture
464
15
VII.3.4.4.3. Termine per la risposta se la procedura di ricerca è stata inizialmente
avviata presso l’ufficio doganale di destinazione
466
VII.3.4.4.4. Codici per la risposta alla richiesta di ricerca
467
VII.3.4.5. Richiesta di informazioni al titolare del regime dopo l’avvio della
ricerca presso l’ufficio doganale di destinazione
468
VII.3.4.6. Utilizzazione dei risultati della procedura di ricerca
468
VII.4. Procedura di continuità operativa
470
VII.4.1. Avviso di ricerca nella procedura di continuità operativa o nella
procedura semplificata specifica per taluni modi di trasporto
470
VII.4.1.1. Introduzione
471
VII.4.1.2. Ricerca avviata presso il titolare del regime
472
VII.4.1.3. Autorità competente e termine per l’invio dell’avviso di ricerca
472
VII.4.1.4. Avviso di ricerca TC20
473
VII.4.1.5. Reazione del paese di destinazione all’avviso di ricerca
473
VII.4.1.6. Reazione dell’ufficio doganale di transito all’avviso di ricerca
476
VII.4.1.7. Conseguenze della procedura di ricerca
477
VII.5. Procedura di controllo a posteriori
478
VII.5.1. Obiettivi e metodi del controllo a posteriori
478
VII.5.2. Documenti da sottoporre al controllo
479
VII.5.2.1. Dichiarazioni di transito (procedura di continuità operativa)
479
VII.5.2.2. Documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito ...479
VII.5.2.3. Prova alternativa
480
VII.5.2.4. Documenti T2L
480
VII.5.2.5. Documenti commerciali equivalenti ad un documento T2L
481
VII.5.3. Conseguenze del controllo
481
VII.6. Eccezioni (promemoria)
481
VII.7. Istruzioni nazionali specifiche (riservato)
481
VII.8. Allegati
481
VII.8.1. Elenco delle autorità competenti
481
VII.8.2. Modello di lettera di richiesta di informazioni al titolare del regime
481
VII.8.3. Modello dell’avviso di ricerca TC20 e note esplicative
484
VII.8.4. Modello di documento per l’invio di informazioni TC20 bis
489
VII.8.5. Modello per la richiesta di controllo a posteriori TC21
490
VII.8.6. Modello per la richiesta di controllo a posteriori TC21 bis
492
VII.8.7. Esempi di situazioni che si possono presentare nel corso della procedura
di ricerca
494
PARTE VIII — OBBLIGAZIONE DOGANALE E RECUPERO
496
VIII.1. Ambito d’applicazione delle disposizioni
496
VIII.1.1. Definizioni
496
VIII.1.2. Distinzione tra disposizioni finanziarie e penali
497
VIII.2. Insorgenza di un’obbligazione, inadempimenti e identificazione dei debitori
e dei fideiussori
497
VIII.2.1. Insorgenza dell’obbligazione
497
VIII.2.1.1. Situazioni in cui sorge un’obbligazione doganale
497
VIII.2.1.1.1. Sottrazione delle merci al regime
497
VIII.2.1.1.2. Inosservanza delle condizioni
498
VIII.2.2. Inadempimento del regime
498
VIII.2.2.1. Situazioni che costituiscono casi di sottrazione delle merci
498
16
VIII.2.2.2. Situazioni che non costituiscono casi di sottrazione
499
VIII.2.2.3. Situazione in cui una o più condizioni stabilite per il vincolo delle
merci al regime non sono soddisfatte
500
VIII.2.2.4. Obbligazione sorta in connessione con il regime di transito
500
VIII.2.3. Estinzione di un’obbligazione
501
VIII.2.4. Identificazione dei debitori e dei fideiussori
502
VIII.2.4.1. Debitori
502
VIII.2.4.2. Azione nei confronti dei debitori
503
VIII.2.4.3. I diversi debitori e la loro responsabilità in solido
503
VIII.2.4.4. Notifica al debitore
504
VIII.2.4.5. Azione nei confronti del fideiussore
504
VIII.2.4.5.1. Responsabilità del fideiussore e svincolo
504
VIII.2.4.5.2. Limitazione della responsabilità del fideiussore
505
VIII.2.4.5.3. Notifica al fideiussore
505
VIII.2.4.6. Calcolo dell’importo dell’obbligazione
507
VIII.3. Recupero dell’obbligazione
509
VIII.3.1. Analisi generale
509
VIII.3.2. Determinazione dell’autorità competente per il recupero
510
VIII.3.2.1. Autorità competente per il recupero
510
VIII.3.2.2. Luogo in cui sorge l’obbligazione doganale
510
VIII.3.2.2.1. Luogo in cui si verificano i fatti che fanno sorgere l’obbligazione
doganale
510
VIII.3.2.2.2. Luogo in cui le autorità competenti constatano che le merci si
trovano in una situazione che ha fatto sorgere l’obbligazione
511
VIII.3.2.2.3. Determinazione automatica del luogo
511
VIII.3.3 Procedura di recupero
514
VIII.3.3.1. Messaggi di scambio di informazioni
514
VIII.3.3.2. Scambio di informazioni e cooperazione nell’ambito del recupero ..515
VIII.3.3.3. Richiesta di recupero lanciata dall’autorità competente di partenza .516
VIII.3.3.4. Richiesta di recupero lanciata da un’altra autorità competente
516
VIII.3.3.5. Accettazione del recupero da parte dell’autorità interpellata
517
VIII.3.3.6. Comunicazione dell’avvio della procedura di recupero
519
VIII.3.4. Determinazione a posteriori del luogo in cui è sorta un’obbligazione .520
VIII.3.4.1. Nuovi elementi di prova dopo l’avvio della procedura di recupero ..520
VIII.3.4.2. Nuova autorità competente e nuove misure di recupero
521
VIII.3.4.3. Conseguenze del recupero iniziale
522
VIII.3.4.4. Conseguenze del recupero
522
VIII.3.4.4.1. Comunicazione agli uffici doganali di partenza e garanzia
dell’avvenuto recupero o appuramento
522
VIII.3.4.4.2. Comunicazione al fideiussore dell’avvenuto recupero o
appuramento
523
VIII.4. Situazioni specifiche (promemoria)
523
VIII.5. Eccezioni (promemoria)
523
VIII.6. Istruzioni nazionali specifiche (riservato)
523
VIII.7. Sezione riservata alla dogana
523
VIII.8. Allegati
523
VIII.8.1. Elenco delle autorità competenti per il recupero nella procedura di
continuità operativa
523
VIII.8.2. Nota informativa TC24 e nota relativa al recupero TC25
524
VIII.8.3 Richiesta di indirizzo/i TC30
529
17
PARTE IX — REGIME TIR (APPLICABILE NELL’UNIONE)
530
IX.1. TIR (Transport Internationaux Routiers)
530
IX.1.1. Contesto e legislazione
530
IX.1.2. I principi del regime TIR
531
IX.2. Autorizzazioni
532
IX.2.1. Autorizzazione delle associazioni garanti
532
IX.2.1.1. Procedura di autorizzazione
532
IX.2.1.2. Condizioni di rilascio dell’autorizzazione
533
IX.2.1.3. Accordo scritto
533
IX.2.1.4. Controllo dell’autorizzazione
533
IX.2.2. Autorizzazione dei titolari di carnet TIR
533
IX.2.2.1. Procedura di autorizzazione
534
IX.2.2.2. Condivisione della procedura di autorizzazione
534
IX.2.2.2.1. Controlli delle autorità doganali
534
IX.2.2.2.2. Controllo dell’autorizzazione
535
IX.2.2.3. Revoca dell’autorizzazione
536
IX.2.2.3.1. Ricorso all’articolo 38 o all’articolo 6, paragrafo 4
536
IX.2.2.3.2. Applicazione dell’articolo 38 della convenzione TIR
536
IX.2.2.3.3. Applicazione dell’articolo 6, paragrafo 4, della convenzione TIR ...537
IX.2.2.3.4. Notifica alla Commissione europea e agli Stati membri
537
IX.2.2.4. Notifica delle decisioni di ripristinare l’accesso al regime TIR
537
IX.3. Garanzie
538
IX.3.1. Introduzione
538
IX.3.2. Importo della garanzia
538
IX.3.2.1. Importo massimo della garanzia
538
IX.3.2.2. Norme sul tasso di conversione
538
IX.3.3. Copertura della garanzia
539
IX.3.4. Responsabilità delle associazioni garanti dell’Unione
539
IX.4. Formalità presso l’ufficio di partenza o d’entrata
540
IX.4.1. Introduzione
540
IX.4.2. Accettazione dei dati del carnet TIR
541
IX.4.3. Sicurezza del veicolo/container
543
IX.4.3.1. Raccomandazione all’uso di un sistema di codifica per comunicare le
osservazioni sui difetti annotate sul certificato di omologazione
543
IX.4.4. Formalità presso l’ufficio doganale di partenza o d’entrata
543
IX.4.4.1. Uso corretto del carnet TIR
544
IX.4.4.2. Raccomandazione sull’uso del codice SA
545
IX.4.4.3. Prova della posizione doganale di merci unionali
545
IX.4.4.4. Presentazione di una garanzia
546
IX.4.4.5. Sigillatura dei veicoli/container
546
IX.4.4.6. Termine
546
IX.4.4.7. Itinerario per la circolazione di merci nell’ambito di un’operazione
TIR
547
IX.4.4.8. Svincolo delle merci in un’operazione TIR
547
IX.4.5. Carico intermedio
548
IX.4.5.1. Sospensione temporanea del trasporto TIR
548
IX.4.6. Divergenze
549
IX.4.6.1. Trattamento delle divergenze
549
IX.4.6.2. Divergenze rilevate dall’ufficio doganale di partenza
549
18
IX.4.6.3. Divergenze rilevate dall’ufficio doganale d’entrata
550
IX.5. Formalità presso l’ufficio doganale di destinazione o d’uscita
551
IX.5.1. Introduzione
551
IX.5.2. Appuramento dell’operazione TIR presso l’ufficio doganale di partenza o
d’entrata
551
IX.5.3. Formalità presso l’ufficio doganale di destinazione o d’uscita
552
IX.5.4. Cambio di ufficio doganale di destinazione o d’uscita
553
IX.5.5. Imprevisti durante la circolazione delle merci e uso del verbale di
accertamento
554
IX.5.6. Irregolarità rilevate presso l’ufficio doganale di destinazione o
d’uscita
556
IX.5.6.1. Irregolarità riguardanti le merci
556
IX.5.6.2. Irregolarità riguardanti i sigilli
556
IX.5.6.3. Altre irregolarità
557
IX.5.7. Sistema di controllo dei carnet TIR
557
IX.5.8. Scarico intermedio
558
IX.5.9. Trattamento dei trasporti TIR che hanno inizio e termine nello stesso
paese
558
IX.6. Procedura di ricerca
559
IX.6.1. Misure previe alla ricerca
559
IX.6.2. Procedura di ricerca
560
IX.6.3. Prova alternativa della conclusione
561
IX.6.4. Obbligazione doganale e recupero
562
IX.6.4.1. Identificazione della persona o delle persone direttamente debitrici ...562
IX.6.4.2. Recupero dell’obbligazione doganale e/o altre imposizioni
563
IX.6.5. Escussione della garanzia
563
IX.6.6. Applicazione degli articoli 163 e 164 AE
564
IX.6.6.1. Trasferimento di competenza in materia di recupero
dell’obbligazione
564
IX.7. Destinatario autorizzato
565
IX.7.1. Introduzione
565
IX.7.2. Facoltà di rompere e rimuovere i sigilli doganali
565
IX.7.3. Arrivo delle merci
566
IX.7.4. Presentazione del carnet TIR
566
IX.7.5. Visto e restituzione del carnet TIR al titolare
566
IX.8. Allegati della parte IX
567
IX.8.1. Uffici di coordinamento nell’Unione ()
567
IX.8.2. Tabella di concordanza
568
IX.8.3. Compilazione del carnet TIR
570
IX.8.4. Operazioni TIR in circostanze particolari (procedura di riserva/continuità
operativa)
578
IX.8.5. Notifica scritta
580
IX.8.6. Modello di avviso di ricerca
582
IX.8.7. Modello di accordo/impegno UE
584
IX.8.8. Modello di timbro per la procedura di riserva/continuità operativa
586
IX.8.9. Esempi di presentazione per via informatica dei dati del carnet TIR
586
19
Abbreviazioni comunemente usate
AD
Regolamento delegato
(UE)
2015/2446 della Commissione, del
28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune
disposizioni del codice doganale dell’Unione
ADT
Regolamento (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che
integra il regolamento
(UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune
disposizioni del codice doganale dell’Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi
elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato
(UE) 2015/2446 (GU L 69 del 15.03.2016, pag. 1)
AE
Regolamento di esecuzione
(UE)
2015/2447 della Commissione, del
24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il codice doganale dell’Unione
AT
Austria
ATA
Carnet ATA (ammissione temporanea)
BE
Belgio
BG
Bulgaria/bulgaro
CDU
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del
10.10.2013)
CH
Svizzera
CIM
Contrat de transport International ferroviaire des Marchandises (Contratto
di trasporto ferroviario internazionale di merci)
CMR
Contrat de transport international de Marchandises par Route (Contratto di
trasporto internazionale di merci su strada)
COMMISSIONE
Commissione europea
convenzione
Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito
Convenzione
Convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di
DAU
merci del 20 maggio1987
CS
Ceco
CY
Cipro
CZ
Cechia
DA
Danese
20
DAE
Documento di accompagnamento delle esportazioni
DAT
Documento di accompagnamento transito
DATS
Documento d'accompagnamento transito/sicurezza
DAU
Documento di accompagnamento unico
DE
Germania/tedesco
DK
Danimarca
e-AD
Documento amministrativo elettronico
EATS
Elenco degli articoli transito/sicurezza
ECS
Sistema di controllo delle esportazioni
EdA
Elenco degli articoli
EDI
Scambio elettronico di dati
EE
Estonia/estone
EFTA
Associazione europea di libero scambio
EL
Greco
EN
Inglese
ENS
Dichiarazione sommaria di entrata
ES
Spagna/spagnolo
FI
Finlandia/finlandese
FR
Francia/francese
GB
Gran Bretagna
GR
Grecia
GU
Gazzetta ufficiale
HR
Croazia/croato
HU
Ungheria/ungherese
IE
Irlanda
IRU
Unione internazionale dei trasporti stradali
IS
Islanda/islandese
IT
Italia/italiano
LT
Lituania/lituano
LU
Lussemburgo
LV
Lettonia/lettone
21
MK
Repubblica di Macedonia del Nord
MT
Malta/maltese
NCTS
Nuovo sistema di transito informatizzato
NL
Paesi Bassi/olandese
NO
Norvegia/norvegese
PL
Polonia/polacco
PT
Portogallo/portoghese
RO
Romania/rumeno
RS
Serbia/serbo
RSS
Servizio regolare di trasporto marittimo
SA
Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci
SE
Svezia
SI
Slovenia
SK
Repubblica slovacca/slovacco
SL
Sloveno
SV
Svedese
TDC
Tariffa doganale comune (CE)
TIR
Carnet TIR (Transport Internationaux
Routiers) (Trasporti internazionali su strada)
TR
Turchia/turco
22
Definizioni
Associazione
Gruppo di paesi (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein) che condividono
europea di libero
accordi di libero scambio
scambio (EFTA)
Autorità
L’autorità doganale o qualsiasi altra autorità competente per l’applicazione della
competente
normativa doganale.
Carnet ATA
Documento doganale utilizzato per l’esportazione temporanea, il transito e
l’ammissione temporanea di merci destinate a scopi specifici, ad esempio all’uso
come attrezzature professionali e campioni commerciali in presentazioni,
esposizioni e fiere.
DAU-BIS
Formulario impiegato per integrare gli esemplari del DAU in caso di
dichiarazione di più di un articolo nell'ambito della procedura di continuità
operativa.
Destinatario
Persona autorizzata a ricevere (nei propri locali o in altro luogo specificato)
autorizzato
merci vincolate al regime di transito senza dover presentare le merci all’ufficio
doganale di destinazione.
Queste merci devono essere accompagnate dal numero di riferimento principale
(MRN) per l’operazione di transito in questione.
Dichiarazione di
Atto mediante il quale una persona manifesta nelle forme e modalità stabilite la
transito
volontà di vincolare una merce al regime di transito.
Distinta di carico
Documento che si può usare al posto del DAU BIS quando si trasporta più di un
articolo in regime di transito in una procedura di continuità operativa.
La distinta di carico è conforme al modello e alle note dell’appendice III,
allegato B4, della convenzione/allegato 72-04 dell’AE.
Documento
Unicamente per il transito unionale — Documento di controllo utilizzato per
amministrativo
scortare i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo tra due
elettronico (e-
punti dell’UE
AD)
Documento
Formulario in più esemplari utilizzato in tutta l’UE e nei paesi di transito comune
amministrativo
per il vincolo delle merci al regime di transito nell’ambito della procedura di
unico (DAU)
continuità operativa (cfr. parte V).
Documento di
(Unicamente per il transito unionale) Documento che accompagna le merci
accompagnament
quando la dichiarazione di esportazione è trattata presso l’ufficio doganale di
o delle
esportazione mediante il sistema di controllo delle esportazioni.
23
esportazioni
Il DAE è conforme al modello e alle note delle appendici H1 e H2 e
(DAE)
dell’allegato 9 ADT.
Documento di
Documento stampato del sistema NCTS per accompagnare le merci, basato sui
accompagnament
dati della dichiarazione di transito.
o transito (DAT)
Il DAT è conforme al modello e alle note dell’appendice III, allegati A3 e A4,
della convenzione/allegato 9, appendice F1, ADT.
Documento
di
Unicamente per il transito unionale
accompagnament
Il DATS accompagna le merci quando la dichiarazione di transito è trattata
o
all’ufficio doganale di partenza mediante l’NCTS e contiene sia i dati sul
transito/sicurezza
transito sia quelli sulla sicurezza.
(DATS)
Il DATS è conforme al modello e alle note dell’allegato 9, appendice F3, ADT.
Tuttavia può anche essere stampato nei paesi di transito comune, se gli uffici
doganali di transito e/o destinazione sono nell’UE.
Elenco
degli
L’EdA accompagna il DAT (documento di accompagnamento transito) e le
articoli (EdA)
merci quando la dichiarazione di transito per più di un articolo è trattata presso
l’ufficio doganale di partenza mediante l’NCTS (nuovo sistema di transito
informatizzato).
L’EdA è conforme al modello e alle note dell’appendice III, allegati A5 e A6
della convenzione/allegato 9, appendice F2, ADT.
Elenco
degli
Unicamente per il transito unionale
articoli
L’EATS accompagna il DATS e le merci se:
transito/sicurezza
(EATS)
— la dichiarazione di transito è trattata presso l’ufficio doganale di partenza
mediante l’NCTS;
— la dichiarazione contiene più di un articolo; e
— la dichiarazione contiene sia i dati sul transito sia quelli sulla sicurezza.
L’EATS è conforme al modello e alle note dell’allegato 9, appendice F4, ADT.
Tuttavia può anche essere stampato nei paesi di transito comune, se gli uffici
doganali di transito e/o destinazione sono nell’UE.
Garanzia
Copertura finanziaria fornita dall’operatore titolare del regime di transito
comune, per assicurare la riscossione dei dazi doganali e di altre imposizioni da
parte delle autorità doganali.
Manifesto
Per i trasporti marittimi e aerei, il documento in cui sono elencate le spedizioni
trasportate. Il manifesto può, previa autorizzazione, essere usato a fini doganali
24
quando contiene i dati necessari, in particolare per quanto riguarda la posizione
doganale delle merci e i rispettivi dati identificativi.
Merci
non
Merci diverse dalle merci unionali.
unionali
Merci unionali
Merci che rientrano in una delle categorie seguenti:
— merci interamente ottenute nel territorio doganale dell’Unione, senza
aggiunta di merci importate da paesi o territori non facenti parte di tale
territorio;
— merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione da paesi o territori
non facenti parte di tale territorio e immesse in libera pratica;
— merci ottenute o prodotte nel territorio doganale dell’Unione,
esclusivamente da merci di cui al secondo trattino o da merci di cui sia al primo
che al secondo trattino.
Paese di transito
Qualsiasi paese, diverso dagli Stati membri dell’UE, che è Parte contraente della
comune
convenzione del 1987 relativa ad un regime comune di transito.
Paese terzo
Qualsiasi paese che non faccia parte dell’UE o non sia Parte contraente della
convenzione sul transito comune.
Parte contraente
Una Parte della convenzione, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune
di transito e della convenzione, del 20 maggio 1987, relativa alla semplificazione
delle formalità negli scambi di merci. Le Parti contraenti sono otto: Unione
europea, Islanda, Norvegia, Svizzera, Turchia, Repubblica di Macedonia del
Nord, Serbia e Regno Unito.
Persona stabilita
qualsiasi persona che ha la propria residenza abituale nella Parte
in
una Parte
contraente (paese di transito comune);
contraente
qualsiasi organizzazione (persona giuridica o associazione di persone)
che abbia la propria sede statutaria, l’amministrazione centrale o una stabile
organizzazione nella Parte contraente (paese di transito comune).
Posizione
Posizione di una merce come merce unionale o come merce non unionale.
doganale
Rappresentanza
Qualsiasi persona nominata da un’altra persona affinché la rappresenti presso le
doganale
autorità doganali per l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa
doganale.
Regime di
Regime doganale che permette il trasporto di merci da un punto all’altro dell’UE.
transito unionale
25
Speditore
Persona autorizzata a effettuare operazioni di transito senza presentare le merci
autorizzato
all’ufficio doganale di partenza
Territori fiscali
Una parte del territorio doganale dell’Unione in cui non sono applicabili le due
speciali
direttive seguenti:
— direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;
— direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del.16 dicembre 2008, relativa al regime
generale delle accise.
Trattasi dei territori seguenti:
le Isole Åland, le Canarie, il monte Athos e i territori francesi (Guadalupa, la
Guyana francese, Martinica, Mayotte, Riunione e Saint-Martin).
Per informazioni aggiornate sui territori fiscali speciali si prega di consultare il
sito:
certain-territories_en
Territorio
Il territorio doganale dell’Unione è costituito dai territori seguenti, compresi le
doganale
acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo:
dell’Unione
il territorio del Regno del Belgio,
il territorio della Repubblica di Bulgaria,
il territorio della Repubblica ceca,
il territorio del Regno di Danimarca, a eccezione delle isole Fær Øer e della
Groenlandia,
il territorio della Repubblica federale di Germania, a eccezione dell’isola
di Heligoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964
tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica),
Il territorio della Repubblica di Estonia,
il territorio dell’Irlanda,
il territorio della Repubblica ellenica,
il territorio del Regno di Spagna, a eccezione di Ceuta e Melilla,
il territorio della Repubblica francese e il territorio di Monaco quale
definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963,
a eccezione dei paesi e territori d’oltremare, Saint-Pierre e Miquelon,
il territorio della Repubblica italiana, a eccezione del comune di Livigno,
il territorio della Repubblica di Cipro, conformemente alle disposizioni
dell’atto di adesione del 2003,
26
il territorio della Repubblica di Lettonia,
il territorio della Repubblica di Lituania,
il territorio del Granducato di Lussemburgo,
il territorio dell’Ungheria,
il territorio di Malta,
il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,
il territorio della Repubblica d’Austria,
il territorio della Repubblica di Polonia,
il territorio della Repubblica portoghese,
il territorio della Romania,
il territorio della Repubblica di Slovenia,
il territorio della Repubblica slovacca,
il territorio della Repubblica di Finlandia,
il territorio del Regno di Svezia,
il territorio della Repubblica di Croazia.
Il territorio doganale dell’Unione comprende anche i territori seguenti, compresi
le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo, non facenti parte del
territorio degli Stati membri, in base alle convenzioni e ai trattati che sono a
essi applicabili:
a) FRANCIA
il territorio di Monaco quale definito nella convenzione doganale conclusa a
Parigi il
18 maggio 1963 (Journal officiel de la République française del
27 settembre 1963, pag. 8679);
b) CIPRO
il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia quali
definite nel trattato relativo all’istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a
Nicosia il 16 agosto 1960 [United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd.
1252].
Titolare del
La persona che presenta, o per conto della quale è presentata, la dichiarazione di
regime di transito
transito
Transito comune
Regime doganale per il trasporto di merci tra l’UE e i paesi di transito comune e
tra i paesi di transito comune stessi (cfr. definizione).
Unione europea
I suoi Stati membri sono: Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania,
(UE)
Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia,
27
Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia,
Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia
Ufficio doganale
Ufficio doganale al quale le merci vincolate al regime di transito devono essere
di destinazione
presentate per porre termine a tale regime.
Ufficio doganale
Ufficio designato dalle autorità doganali di ciascun paese presso il quale
di garanzia
costituire la garanzia.
Ufficio doganale
Ufficio doganale presso il quale sono accettate le dichiarazioni di vincolo delle
di partenza
merci al regime di transito.
Ufficio doganale
Ufficio doganale situato nel punto di entrata o di uscita, secondo il tipo di regime
di transito
di transito applicabile.
Cfr. la tabella per maggiori dettagli:
Transito comune
Transito unionale
Punto
di
in un paese di transito comune
nel territorio doganale dell’Unione quando
entrata
(Parte contraente della
le merci hanno attraversato un territorio
convenzione sul transito comune)
esterno a tale territorio nel corso di
un’operazione di transito
Punto di uscita
da un paese di transito comune,
dal territorio doganale dell’Unione quando
quando le merci escono dal
le merci escono da tale territorio nel corso
territorio doganale di tale paese
di un’operazione di transito, attraversando
nel corso di un’operazione di
la frontiera con un territorio diverso da un
transito, attraversando la frontiera
paese di transito comune
posta tra tale paese e un paese
terzo
(un paese di transito non
comune)
28
Fonti di informazioni generali
Unione europea
Legislazione doganale
— Manuale del transito
— Elenco degli uffici doganali di transito
— Indirizzi della rete Transito
— Nuovi sistemi di transito doganale per l’Europa (brochure)
— Legislazione
— Consultazione degli operatori
— Siti web delle dogane nazionali:
Altro:
Organizzazione mondiale delle dogane:
Organizzazione mondiale delle dogane
Convenzione UNECE - TIR:
29
PARTE I — INTRODUZIONE GENERALE
La parte I offre una panoramica dei regimi di transito, anche
dal punto di vista storico.
Il paragrafo I.1 illustra il carattere e le finalità del regime del
transito e ne racconta brevemente la nascita e l’evoluzione.
Il paragrafo I.2 concerne la posizione delle merci ai fini
doganali.
Il paragrafo I.3 contiene una breve descrizione del regime
di transito comune.
Il paragrafo I.4 illustra a grandi linee il regime del transito
unionale e altri regimi di transito in vigore nell’UE.
Il paragrafo I.5 riguarda le eccezioni.
Il paragrafo I.6 è riservato alle indicazioni nazionali
specifiche.
Il paragrafo I.7 è riservato alle amministrazioni doganali.
Il paragrafo I.8 contiene gli allegati.
30
I.1. Come funziona il transito
Circolazione delle
Quando le merci entrano in un paese/territorio, le dogane chiedono
merci
il pagamento di dazi all’importazione e di altri oneri e, se del caso,
applicano misure di politica commerciale
(ad esempio dazi
antidumping).
Ciò vale anche quando le merci devono semplicemente transitare
attraverso tale paese/territorio, nel corso di un trasporto a
destinazione di un altro paese/territorio. A condizione di soddisfare
taluni requisiti, i dazi e gli oneri versati possono essere rimborsati
all’uscita delle merci da tale paese/territorio.
Nel paese/territorio successivo, potrebbe essere necessario ripetere
tale procedura. Le merci potrebbero essere sottoposte a tutta una
serie di procedimenti amministrativi al passaggio di ciascuna
frontiera prima di raggiungere la loro destinazione finale.
Come funziona il
Il transito riduce queste pratiche, e i rispettivi costi, per gli operatori.
transito
Si tratta di un regime doganale che questi ultimi possono utilizzare
per far circolare merci attraverso le frontiere o i territori, senza pagare
gli oneri normalmente previsti per l’entrata (o l’uscita) delle merci
dal territorio in questione. Richiede solo una formalità doganale,
all’uscita dal territorio interessato dal regime.
Il transito è di particolare interesse per l’UE, laddove un unico
territorio doganale si sovrappone a molteplici territori fiscali: le
merci possono circolare, nel quadro del regime del transito, dal punto
di entrata nell’UE fino alla destinazione finale.
A questo punto il transito è terminato, sono sbrigate le formalità
doganali e adempiuti gli obblighi fiscali locali e le merci sono
immesse in libera pratica o vincolate ad un altro regime sospensivo.
Anche un regime sospensivo può essere concluso vincolando merci
non unionali al regime del transito, ad esempio per la riesportazione
dal territorio doganale dell’Unione.
Sviluppo di un
Dopo la fine della seconda guerra mondiale si è registrata una rapida
regime di transito
crescita degli scambi commerciali in Europa. È emerso rapidamente
il problema delle procedure doganali lunghe e farraginose, fonte di
gravi ostacoli al commercio. Nel contesto di una crescente
cooperazione tra le nazioni, furono avviati negoziati sotto gli auspici
31
della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa, al
fine di dar vita a un accordo internazionale volto a facilitare la
circolazione delle merci in Europa.
L’accordo TIR
Nel 1949 fu redatto il primo di questi atti, l’accordo TIR. Tale
accordo istituì in diversi paesi europei un sistema di garanzie che
copre i dazi e gli altri oneri a rischio inerenti le merci che circolano
in Europa nell’ambito del commercio internazionale.
Il successo dell’accordo del 1949 portò alla creazione, nel 1959, della
convenzione TIR (2). La convenzione è stata rivista nel 1975 e conta
attualmente 76 Parti contraenti (giugno 2019).
Comunità europea
Parallelamente allo sviluppo mondiale del commercio
internazionale, si è presentata la necessità, per la Comunità europea,
in fase di crescita e di espansione, di un regime di transito specifico
al fine di facilitare la circolazione delle merci all’interno del proprio
territorio.
Comunità europea/Unione europea
Il trattato che istituisce la Comunità europea è stato concluso nel 1957 ed è entrato in vigore
il 1º gennaio 1958.
I membri fondatori sono stati: il Belgio, la Francia, la Germania, l’Italia, il Lussemburgo
e i Paesi Bassi.
Nel 1973 la Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito hanno aderito, seguiti nel 1981 dalla
Grecia; nel 1986 dal Portogallo e dalla Spagna; nel 1995 dall’Austria, dalla Finlandia e
dalla Svezia; nel 2004 dalla Repubblica ceca, dall’Estonia, da Cipro, dalla Lettonia, dalla
Lituania, dall’Ungheria, da Malta, dalla Polonia, dalla Slovenia e dalla Repubblica
slovacca; nel 2007 dalla Bulgaria e dalla Romania; e nel 2013 dalla Croazia. Il Regno
Unito è uscito dall’Unione europea nel 2020.
Il regime di
La necessità di un regime di transito specifico per la Comunità
transito
europea emerse più chiaramente nel 1968 in seguito all’introduzione
comunitario
della tariffa doganale comune.
Il regime di transito comunitario è stato istituito nel 1968. Esso ha
facilitato la circolazione delle merci sia comunitarie che non
comunitarie all’interno della Comunità europea. Per la prima volta
(2) Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR
(convenzione TIR, 1975).
32
sono state utilizzate le sigle T1 per le merci non comunitarie e T2 per
le merci comunitarie.
Circolazione
In seguito all’aumento degli scambi commerciali, e al fine di
intracomunitaria
facilitare la circolazione delle merci in Europa, nel 1972 il regime di
delle merci
transito comunitario fu esteso, mediante due accordi, all’Austria e
attraverso paesi
alla Svizzera. Questi due paesi, geograficamente importanti in
EFTA
ambito europeo, erano membri dell’Associazione europea di libero
scambio (EFTA).
Associazione europea di libero scambio (EFTA)
L’accordo EFTA venne siglato nel 1959 ed entrò in vigore nel 1960. I membri fondatori
furono l’Austria, la Danimarca, la Norvegia, il Portogallo, la Svezia, la Svizzera e il Regno
Unito. L’Islanda e la Finlandia vi aderirono più tardi.
L’Austria, la Danimarca, la Finlandia, il Portogallo, la Svezia e il Regno Unito non sono
più membri dell’EFTA.
Transito comune
Gli accordi del 1972 con la Svizzera e con l’Austria, all’epoca
entrambi paesi EFTA, vennero sostituiti nel 1987 da due convenzioni
concluse tra la Comunità europea e tutti i paesi EFTA.
Tali convenzioni miravano a facilitare l’importazione, l’esportazione
e la circolazione delle merci da e per la Comunità europea e i paesi
EFTA, come pure tra singoli paesi EFTA.
Una convenzione, nota come la «convenzione», ha istituito un
regime di transito comune (3).
L’altra, la «convenzione DAU», ha introdotto formalità semplificate
di importazione, esportazione e transito, basate sul documento
amministrativo unico (DAU) (4).
Paesi Visegrad
Le convenzioni sono state estese, il 1º luglio 1996, ai quattro paesi
Visegrad
(Repubblica ceca, Ungheria, Polonia e Repubblica
slovacca) fino a quando non sono diventati membri dell’UE.
Altri paesi di
La convenzione è stata estesa anche ad altri paesi:
transito comune
(3) Convenzione CE/EFTA relativa ad un regime comune di transito del 20 maggio 1987 (GU L 226 del
13.8.1987 e successive modifiche).
(4) Convenzione CE/EFTA relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (incluso un
documento amministrativo unico da utilizzare per questi scambi (GU L 134 del 22.5.1987 e successive
modifiche).
33
- alla Croazia il 1º luglio 2012 (fino a che non è diventata uno
Stato membro dell’UE);
- alla Turchia il 1º dicembre 2012;
- alla Repubblica di Macedonia del Nord il 1º luglio 2015;
- alla Serbia il 1º febbraio 2016;
- al Regno Unito il 1º gennaio 2021.
Paesi richiedenti
Tutte le future Parti contraenti della convenzione sono considerate
«paesi richiedenti».
Molti paesi hanno espresso il desiderio di aderire al regime di transito
comune (principalmente i paesi dei Balcani occidentali e i paesi del
partenariato orientale, come Albania, Armenia, Azerbaigian, Bosnia-
Erzegovina, Georgia, Moldova e Ucraina).
La riforma del
La creazione del mercato unico nel 1993, unitamente al rinnovato
transito
panorama politico nell’Europa centrale e orientale, ha fatto sorgere
nuove questioni da risolvere e ha reso necessario un riesame dei
regimi di transito.
I.2. Posizione delle merci
Sin dall’istituzione del transito comunitario, nel 1968, la posizione
doganale delle merci è il fattore principale in base al quale si
determina se le merci circolano accompagnate da una dichiarazione
di transito T1 o T2.
In talune circostanze deve essere fornita la prova della posizione
doganale di merci unionali.
Ulteriori dettagli sulla posizione doganale di merci unionali si
trovano nella parte II.
I.3. Transito comune
I.3.1. Legislazione
La base giuridica del regime di transito comune è la convenzione del
20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (cfr. nota
3).
34
I paesi di transito comune
(tutte le Parti contraenti della
convenzione, tranne il Liechtenstein, che ha un’unione doganale con
la Svizzera) sono:
-
gli Stati membri dell’UE;
-
la Svizzera, la Norvegia e l’Islanda (i tre paesi EFTA);
-
la Turchia;
-
la Repubblica di Macedonia del Nord;
-
la Serbia;
-
il Regno Unito.
La base giuridica per la semplificazione delle formalità per gli
scambi di merci tra l’UE e i paesi di transito comune, nonché tra i
paesi di transito comune stessi, è la «convenzione DAU» del maggio
1987 (cfr. nota 4).
Un’illustrazione delle regole e delle procedure che disciplinano
l’adozione della legislazione sul transito comune figura
nell’allegato I.8.2.
I.3.2. Descrizione del regime
Il regime di transito comune prevede la sospensione dei dazi doganali
e delle accise, dell’IVA e degli altri oneri applicabili alle merci
durante il loro trasporto dall’ufficio doganale di partenza all’ufficio
doganale di destinazione.
Esso può essere utilizzato dagli operatori economici per far circolare
le merci più facilmente da una Parte contraente ad un’altra. Il suo
utilizzo non è tuttavia obbligatorio.
Il regime è gestito dalle amministrazioni doganali delle varie Parti
contraenti attraverso una rete di uffici doganali:
- uffici doganali di partenza;
- uffici doganali di transito;
- uffici doganali di destinazione;
- uffici doganali di garanzia.
Il regime di transito comune inizia all’ufficio doganale di partenza e
si conclude quando le merci e il DAT sono presentati all’ufficio
doganale di destinazione, conformemente alle norme sul transito
comune.
35
Il regime comporta uno scambio di messaggi nel sistema informatico
NCTS dedicato (cfr. paragrafo I.4.1.3), tra l’ufficio doganale di
destinazione e l’ufficio doganale di partenza.
Nella procedura di continuità operativa (cfr. parte V), un esemplare
della dichiarazione di transito in formato cartaceo (DAU o DAT) è
rinviato dall’ufficio doganale di destinazione all’ufficio doganale di
partenza (oppure a un ufficio centrale nel paese di partenza).
Una volta ricevuta la conferma tramite l’NCTS o una copia cartacea
della dichiarazione di transito, l’ufficio doganale di partenza appura
il regime di transito e la responsabilità del titolare del regime di
transito, a meno che non siano state rilevate discrepanze rilevanti.
Titolare del regime
Il regime di transito comune è avviato quando un operatore presenta
nel transito comune
una dichiarazione di transito all’ufficio doganale di partenza,
chiedendo che le merci siano vincolate al regime di transito.
Tale operatore diventa quindi il «titolare del regime» per il transito
comune.
Dopo lo svincolo delle merci per il transito, l’operatore è tenuto a
presentare le merci intatte (se del caso, con i sigilli intatti) unitamente
alla dichiarazione di transito, presso l’ufficio doganale di
destinazione, entro un certo limite di tempo.
L’ufficio doganale in questione applicherà le norme doganali per il
regime di transito comune e per il pagamento di un’eventuale
obbligazione
(doganale) dovuta nel caso si sia verificata
un’irregolarità.
Il titolare del regime dovrebbe a fornire una garanzia a copertura
dell’importo di un’eventuale obbligazione
(se non ne sia stato
esentato per legge o per autorizzazione). Essa può consistere di un
deposito in contanti o di una fideiussione di un’istituzione finanziaria
che funge da fideiussore (cfr. la parte III per maggiori dettagli sulle
garanzie e sui fideiussori).
Articolo 2,
Esistono due categorie di regime di transito comune: la T1 e la T2.
convenzione
Esse riflettono la diversa posizione delle merci trasportate.
T1
Il regime T1 (regime di transito esterno) concerne la circolazione
delle merci non unionali e sospende le misure a loro normalmente
applicabili all’atto dell’importazione.
36
T2
Il regime T2 (regime di transito interno) concerne la circolazione
delle merci unionali e sospende le misure a loro normalmente
applicabili all’atto dell’importazione in un paese di transito comune.
Semplificazioni
In talune circostanze, previa autorizzazione delle autorità doganali
del transito
competenti, il regime di transito comune può essere semplificato (cfr.
la parte VI per maggiori informazioni sulle semplificazioni del
transito).
I.4. Transito all’interno dell’Unione
Il presente paragrafo è così suddiviso:
informazioni sul regime di transito unionale (paragrafo I.4.1.);
informazioni su altri regimi di transito in vigore nell’Unione
(paragrafo I.4.2.).
I.4.1. Transito unionale
I.4.1.1. Legislazione
La base giuridica del transito unionale è costituita dal codice
doganale dell’Unione [regolamento (UE) n. 952/2013] e dagli atti ad
esso afferenti: regolamento delegato (UE) 2015/2446, regolamento
delegato
(UE) 2016/341 sulle misure transitorie e regolamento
d’esecuzione (UE) 2015/2447.
I regimi di transito unionale sono stati estesi agli scambi di talune
merci con Andorra nel quadro dell’unione doganale Comunità
europea-Andorra.
Un’estensione di questo genere è in vigore per gli scambi
commerciali tra la Comunità
(ora l’Unione) e San Marino
nell’ambito delle intese relative all’unione doganale con San Marino
(per ulteriori dettagli su Andorra e San Marino cfr. parte IV, capitolo
5).
Un’illustrazione delle regole e delle procedure che disciplinano
l’adozione della legislazione sul transito unionale figura nell’allegato
I.8.1.
I.4.1.2. Descrizione del regime
Il presente paragrafo descrive i regimi di transito unionale nel modo
seguente:
37
transito unionale esterno (paragrafo I.4.1.2.1.);
transito unionale interno (paragrafo I.4.1.2.2.).
Uso del regime di
Il regime di transito unionale si applica alla circolazione di merci non
transito unionale
unionali (e, in taluni casi, di merci unionali) tra due punti dell’Unione
(cfr. anche il paragrafo I.4.2.per altri regimi di transito nell’Unione).
Il regime è gestito dalle amministrazioni doganali dei vari Stati
membri attraverso una rete di uffici doganali noti come:
uffici doganali di partenza;
uffici doganali di transito;
uffici doganali di destinazione;
uffici doganali di garanzia.
Il regime inizia all’ufficio doganale di partenza e si conclude quando
le merci e il DAT sono presentati all’ufficio doganale di destinazione,
conformemente alle disposizioni sul transito.
A questo punto, mediante il sistema NCTS ha luogo uno scambio di
messaggi elettronici tra l’ufficio doganale di destinazione e l’ufficio
doganale di partenza per confermare che il transito è terminato.
Se è applicabile anche una procedura di continuità operativa, un
esemplare della dichiarazione di transito in formato cartaceo (DAU o
DAT/DATS) è rinviato dall’ufficio doganale di destinazione
all’ufficio doganale di partenza (oppure a un ufficio centrale nello
Stato membro di partenza).
Una volta ricevuta la conferma tramite l’NCTS o la copia della
dichiarazione di transito, l’ufficio doganale di partenza appura il
regime di transito e la responsabilità del titolare del regime di transito,
a meno che non siano state rilevate discrepanze rilevanti.
Titolare del regime
Il regime di transito unionale è avviato quando un operatore presenta
nel transito
una dichiarazione di transito all’ufficio doganale di partenza,
unionale
chiedendo che le merci siano vincolate al regime di transito.
Tale operatore diventa quindi il «titolare del regime» per il transito
comune.
Dopo lo svincolo delle merci per il transito, l’operatore è tenuto a
presentare le merci intatte (se del caso, con i sigilli intatti) unitamente
alla dichiarazione di transito, presso l’ufficio doganale di
destinazione, entro un certo limite di tempo.
38
L’ufficio doganale in questione applicherà le norme doganali per il
regime di transito comune e per il pagamento di un’eventuale
obbligazione
(doganale) dovuta nel caso si sia verificata
un’irregolarità.
Il titolare del regime deve fornire una garanzia a copertura
dell’importo di un’eventuale obbligazione
(se non ne sia stato
esentato per legge o per autorizzazione). Essa può consistere di un
deposito in contanti o di una fideiussione di un’istituzione finanziaria
che funge da fideiussore (cfr. la parte III per maggiori dettagli sulle
garanzie e sui fideiussori).
Transito esterno e
Vi sono due categorie di regime di transito unionale che si riferiscono
interno
generalmente alla diversa posizione delle merci trasportate:
Articoli 226 e 227
- T1 (transito esterno);
CDU
- T2 (transito interno).
Semplificazioni del In talune circostanze, se è concessa l’autorizzazione dell’ufficio
transito
doganale competente, il regime di transito unionale può essere
semplificato (per maggiori informazioni sulle semplificazioni del
transito cfr. la parte VI).
I.4.1.2.1. Regime di transito unionale esterno
T1
Il regime di transito unionale esterno
(T1) si applica
principalmente alla circolazione delle merci non unionali. Esso
sospende i dazi all’importazione, altri oneri e misure di politica
commerciale fino a quando le merci raggiungono la loro
destinazione nell’Unione.
Articolo 189 AD
Ad ogni modo, il regime di transito unionale esterno è obbligatorio
anche:
- quando le merci unionali sono esportate dal territorio doganale
dell’Unione verso un paese di transito comune; oppure
- quando le merci sono esportate e attraversano uno o più paesi di
transito comune, e il regime di transito, dopo l’esportazione, è
utilizzato nei casi seguenti:
39
a)
le merci unionali sono state oggetto di formalità doganali di
esportazione per ottenere la restituzione di dazi versati per
l’esportazione in paesi terzi nell’ambito della politica agricola
comune;
b) le merci unionali provengono da scorte di intervento e sono
soggette a misure di controllo dell’utilizzo o della destinazione
e sono state oggetto di formalità doganali all’esportazione in
paesi terzi nell’ambito della politica agricola comune;
c)
le merci unionali sono ammesse a beneficiare del rimborso o
dello sgravio dei dazi all’importazione
(in conformità
dell’articolo 118, paragrafo 4, CDU;
inoltre se le merci di cui all’articolo 1 della direttiva 2008/118/CE (5)
aventi la posizione doganale di merci unionali sono esportate, esse
possono essere vincolate al regime di transito unionale esterno.
I.4.1.2.2 Regime di transito unionale interno
T2
Il regime di transito unionale interno (T2) si applica alle merci
unionali trasportate da un punto a un altro del territorio doganale
dell’Unione, che attraversano un paese o un territorio non facente
parte di quest’ultimo senza che muti la loro posizione doganale.
Il regime T2 si applica anche alle merci trasportate dall’Unione verso
un paese di transito comune, dove segue il regime di esportazione.
Tale regime non si applica quando le merci sono trasportate
interamente via mare o via aerea.
T2F
Il regime di transito unionale interno T2F si applica alle merci
unionali:
- trasportate da un territorio fiscale speciale in un’altra parte del
territorio doganale dell’Unione che non è un territorio fiscale
speciale;
(5) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e
che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 009 del 14.1.2009, pag. 12).
40
- quando la circolazione di tali merci si conclude in un luogo
situato al di fuori dello Stato membro attraverso il quale sono
entrate nel territorio doganale dell’Unione.
Il regime di transito unionale interno (T2F) è tuttavia applicabile in
altre circostanze. Le merci possono essere trasportate anche se
l’operatore dimostra che hanno la posizione doganale di merci
unionali.
I.4.1.3. Nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS)
L’NCTS è uno strumento informatico comune dell’UE per la
gestione e il controllo del regime di transito.
I suoi obiettivi principali sono quelli di rendere le procedure di
transito più veloci, efficienti, efficaci e sicure e, al contempo, di
prevenire e individuare le frodi.
Generalmente l’uso dell’NCTS è obbligatorio per il regime di
transito unionale (sia esterno che interno) e per il regime di transito
comune.
Eccezioni:
- semplificazioni riguardanti determinati modi di trasporto;
- la procedura di continuità operativa;
- viaggiatori autorizzati a usare dichiarazioni su supporto cartaceo
in determinate circostanze.
I.4.1.3.1. Principali elementi e messaggi di un’operazione NCTS
Prima di entrare in dettaglio è utile passare in rassegna i principali
elementi e messaggi del sistema NCTS.
Dichiarazione di transito — supporto elettronico
(inviata
come messaggio IE015 «Dati della dichiarazione»).
Il numero di riferimento principale (MRN) è un numero
unico di registrazione, assegnato dal sistema alla dichiarazione
per identificare il movimento.
41
Il documento di accompagnamento transito
(DAT)
accompagna le merci dall’ufficio doganale di partenza fino
all’ufficio doganale di destinazione.
«Arrivo previsto» (messaggio IE001) — inviato dall’ufficio
doganale di partenza all’ufficio doganale di destinazione
indicato nella dichiarazione.
«Passaggio previsto»
(messaggio IE050) — inviato
dall’ufficio doganale di partenza all’ufficio/agli uffici
doganale/i di transito dichiarato/i per notificare il previsto
attraversamento di frontiera delle merci.
«Notifica dell’attraversamento di frontiera»
(messaggio
IE118) — inviato dall’effettivo ufficio doganale di transito che
ha controllato le merci.
«Avviso di arrivo» (messaggio IE006) — inviato dall’effettivo
ufficio doganale di destinazione all’ufficio doganale di
partenza all’arrivo delle merci.
«Risultati del controllo»
(messaggio IE018) — inviato
dall’effettivo ufficio doganale di destinazione all’ufficio
doganale di partenza (dopo l’eventuale controllo delle merci).
Si
tenga anche presente che il sistema copre tutte le possibili
combinazioni di procedure normali e semplificate, alla partenza
(speditore autorizzato) e a destinazione (destinatario autorizzato).
L’allegato IV.4.8.1 contiene altri messaggi (con i relativi numeri,
nomi e abbreviazioni nel sistema).
I.4.1.3.2. Ufficio doganale di partenza
La dichiarazione di transito è inviata all’ufficio doganale di partenza
su supporto elettronico. La dichiarazione elettronica può essere
effettuata presso l’ufficio doganale di partenza o l’ufficio
dell’operatore economico.
La dichiarazione deve contenere tutti i dati richiesti ed essere
conforme alle specifiche del sistema, in quanto il sistema codifica e
convalida i dati automaticamente.
L’eventuale incongruenza dei dati è segnalata dal sistema. Il
dichiarante ne è informato, in modo che possa apportare le necessarie
correzioni prima dell’accettazione definitiva della dichiarazione.
42
Si tenga presente che «rettificare» una dichiarazione di transito non
significa «modificarla», come indicato nell’appendice I, articolo 31,
della convenzione/nell’articolo 173 CDU
(cfr. IV.2.3.2 sulla
modifica di una dichiarazione di transito).
Dopo che sono state inserite le correzioni ed è stata accettata la
dichiarazione, il sistema assegna a quest’ultima un numero unico di
registrazione, vale a dire il numero di riferimento principale (MRN).
Quindi una volta eseguite le eventuali ispezioni nell’ufficio doganale
di partenza o nella sede dello speditore autorizzato, e accettate le
garanzie, le merci sono svincolate per il transito.
Il sistema stampa il documento di accompagnamento transito (DAT)
e, all’occorrenza, l’elenco degli articoli
(EdA) presso l’ufficio
doganale di partenza o l’ufficio dello speditore autorizzato.
Il DAT e l’EdA devono accompagnare le merci ed essere esibiti
agli eventuali uffici doganali di transito e all’ufficio doganale di
destinazione.
L’ufficio doganale di partenza, al momento di stampare il DAT e
l’EdA, invia contemporaneamente il messaggio IE001 all’ufficio
doganale di destinazione dichiarato.
Tale messaggio contiene le informazioni desunte dalla dichiarazione
che consentono all’ufficio doganale di destinazione di controllare le
merci al momento dell’arrivo. L’ufficio doganale di destinazione
deve poter avere accesso ai dati della dichiarazione di transito, così
da prendere una decisione giusta e consapevole in merito alle azioni
da intraprendere al momento dell’arrivo delle merci.
Se le merci devono passare anche attraverso un ufficio doganale di
transito, l’ufficio doganale di partenza invia anche il messaggio
IE050, per avvertire in anticipo tale ufficio affinché possa
controllare il passaggio delle merci.
I.4.1.3.3. Ufficio doganale di destinazione
All’arrivo, le merci devono essere presentate all’ufficio doganale di
destinazione o al destinatario autorizzato insieme al DAT e all’EdA,
ove necessario.
43
L’ufficio doganale di destinazione, avendo già ricevuto il messaggio
IE001, disporrà di tutti i dati della dichiarazione di transito e pertanto
avrà potuto decidere previamente quali controlli effettuare.
Quando l’ufficio doganale di destinazione immette l’MRN nel
sistema NCTS, quest’ultimo individua automaticamente il
messaggio IE001 per tali merci, a partire dal quale adotta eventuali
azioni o effettua controlli.
L’ufficio di destinazione invia quindi immediatamente il messaggio
IE006 all’ufficio doganale di partenza.
Dopo aver espletato i dovuti controlli, l’ufficio doganale di
destinazione ne trasmette l’esito all’ufficio doganale di partenza
inviando il messaggio IE018 e segnalando le eventuali irregolarità
riscontrate.
L’invio dei messaggi IE006 e IE018 è necessario affinché l’ufficio
doganale di partenza possa appurare l’operazione di transito e
svincolare le garanzie utilizzate per la stessa.
I.4.1.3.4. Ufficio doganale di transito
Al momento del passaggio presso un ufficio doganale di transito,
occorre presentare le merci, il DAT e, se del caso, l’EdA.
Il messaggio IE050 dovrebbe essere già stato inserito nell’NCTS;
l’ufficio doganale può trovarlo inserendo l’MRN e dopodiché
approvare il passaggio della merce.
Poi invia il messaggio IE118 all’ufficio doganale di partenza.
I.4.1.3.5. Cambio di ufficio doganale di transito o destinazione
Se le merci transitano per un ufficio di transito che non è quello
dichiarato, il messaggio inizialmente inviato all’ufficio di transito
dichiarato (IE050) è inutilizzabile.
In tal caso l’effettivo ufficio doganale di transito invia il messaggio
«Richiesta di ATR» (IE114) all’ufficio doganale di partenza, per
richiedere a tale ufficio il messaggio IE050 che gli consenta
l’accesso ai dati della dichiarazione.
44
In risposta, l’ufficio doganale di partenza invia il messaggio
«Risposta a richiesta di ATR» (IE115).
Parimenti le merci possono essere presentate a un ufficio doganale
di destinazione diverso da quello dichiarato.
In questo caso, l’ufficio doganale di destinazione effettivo invia il
messaggio «Richiesta di AAR» (IE002) all’ufficio doganale di
partenza, chiedendogli di inviare il messaggio IE001. In questo
modo, il nuovo ufficio doganale di destinazione può ottenere le
informazioni necessarie sui dati della dichiarazione.
Dopo aver ricevuto il messaggio «Risposta a richiesta di AAR»
(IE003) e aver controllato le merci, l’ufficio doganale di
destinazione invia il messaggio IE018.
In caso di cambio di ufficio doganale di transito o destinazione, i
messaggi inizialmente inviati agli uffici doganali dichiarati non sono
utilizzati e rimangono aperti. Per sbloccare il sistema, l’NCTS invia
allora, automaticamente, un messaggio agli uffici doganali
dichiarati, per notificare il luogo e la data in cui le merci sono state
presentate e consentire in tal modo la chiusura dei messaggi.
I.4.1.3.6. Procedure semplificate: speditore autorizzato e destinatario autorizzato
L’utilizzo di entrambe le procedure semplificate è il modo ottimale
per utilizzare l’NCTS. La possibilità per un operatore di svolgere
tutte le procedure dal proprio ufficio e scambiare le informazioni con
le autorità doganali per via elettronica è evidentemente il modo di
operare più rapido, comodo, sicuro ed economico.
Una condizione necessaria per utilizzare queste procedure
semplificate è che sia lo speditore autorizzato sia il destinatario
autorizzato dispongano di idonei sistemi di elaborazione per poter
condividere informazioni con gli uffici doganali di partenza e
destinazione nel sistema NCTS.
L’NCTS consente allo speditore autorizzato di:
creare la dichiarazione di transito nel proprio sistema
informatico;
inviare all’ufficio doganale di partenza il messaggio IE015
senza bisogno di presentarvi fisicamente le merci;
45
inviare e ricevere le notifiche relative all’accettazione della
dichiarazione e allo svincolo delle merci. Ciò avviene mediante
altri messaggi successivi dell’ufficio doganale di partenza,
comprese le richieste di modificare i dati della dichiarazione.
L’NCTS consente al destinatario autorizzato di:
ricevere le merci, il DAT e, all’occorrenza, l’EdA direttamente
nel proprio ufficio;
inviare il messaggio
«Notifica di arrivo»
(IE007) al
competente ufficio doganale di destinazione;
ricevere successivamente il messaggio di autorizzazione allo
scarico delle merci e comunicare i risultati dell’operazione di
scarico.
I.4.2. Altri regimi di transito in vigore nell’Unione europea
I.4.2.1. Introduzione
Articolo 226,
Oltre al regime di transito comune e al regime di transito unionale
paragrafo 3, e
interno ed esterno, sono utilizzati anche i regimi di transito qui
articolo 227,
appresso descritti:
paragrafo 2, CDU
TIR;
carnet ATA;
manifesto renano;
regime di circolazione NATO;
pacco postale.
Il regime TIR utilizza un sistema di garanzia internazionale facente
capo a una rete di associazioni garanti nazionali, contrariamente ai
regimi di transito comune e unionale (per informazioni sul regime
TIR cfr. il paragrafo I.4.2.2 e la parte IX).
Il regime basato sul carnet ATA è simile a quello TIR ma è limitato
a taluni tipi di merci (per informazioni sulla convenzione ATA cfr.
il paragrafo I.4.2.3).
Il regime del manifesto renano si applica ai trasporti fluviali di
merci non unionali sul Reno e sui suoi affluenti (per informazioni
sul manifesto renano cfr. il paragrafo I.4.2.4).
46
Il regime di circolazione NATO si applica alle merci destinate alle
forze NATO (per informazioni sul regime di circolazione NATO cfr.
il paragrafo I.4.2.5).
Il regime delle spedizioni postali si applica alle merci spedite per
posta (per informazioni sul regime della spedizione postale cfr. il
paragrafo I.4.2.6).
Il regime di transito unionale esterno si applica anche quando merci
unionali sono esportate in un paese terzo e trasportate all’interno del
territorio doganale dell’Unione nell’ambito di un’operazione TIR o
di un regime di transito, conformemente alla convenzione ATA o
alla convenzione di Istambul.
I.4.2.2. Regime TIR (Transports Internationaux Routiers)
Articolo 226,
Il regime TIR è disciplinato principalmente dalla convenzione TIR
paragrafo 3,
del 1975, elaborata sotto gli auspici della Commissione economica
lettera b), e
della Nazioni Unite per l’Europa (UNECE). Attualmente conta
articolo 227,
77 Parti contraenti, tra le quali l’UE e i suoi Stati membri.
paragrafo 2,
lettera b), CDU
La convenzione TIR consente la circolazione internazionale delle
merci da uno o più uffici doganali di partenza verso uno o più uffici
doganali di destinazione (fino a un totale di quattro uffici di
partenza e destinazione), senza restrizioni al numero di paesi di
transito.
Ai sensi della legislazione dell’Unione, il regime TIR può essere
utilizzato nell’Unione esclusivamente per movimenti di transito che
hanno origine o termine all’esterno dell’Unione, oppure effettuati tra
due località dell’Unione passando per il territorio di un paese terzo.
La convenzione TIR si applica al trasporto su veicoli stradali,
combinazione di veicoli e container, e permette di utilizzare il carnet
TIR per tutti i modi di trasporto, a condizione che una parte del
viaggio sia effettuata su strada.
La convenzione TIR contiene anche specifiche tecniche per la
costruzione dei compartimenti di carico dei veicoli o dei container,
allo scopo di evitare il contrabbando. Inoltre soltanto i trasportatori
autorizzati dagli uffici doganali possono trasportare merci in regime
TIR.
47
Per coprire i dazi e le imposte a rischio durante il viaggio, la
convenzione TIR ha stabilito una catena di garanti gestita
dall’Unione internazionale dei trasporti stradali (IRU). Tra i compiti
dell’IRU vi è anche la stampa e la distribuzione del carnet TIR, che
funge sia da dichiarazione in dogana sia da prova di garanzia.
La vigilanza della convenzione TIR e della sua applicazione in tutte
le Parti contraenti spetta al comitato amministrativo TIR, organismo
intergovernativo in cui sono rappresentate tutte le Parti contraenti, e
al relativo comitato esecutivo TIR (TIRExB), composto da nove
membri eletti, appartenenti a nove Parti contraenti diverse.
Per maggiori informazioni sull’uso del regime TIR nell’Unione cfr.
parte IX.
I.4.2.3. ATA (ammissione temporanea)
I.4.2.3.1. Contesto e legislazione
Articolo 226,
Le basi giuridiche di questo regime sono la convenzione ATA e la
paragrafo 3,
convenzione sull’ammissione temporanea (conosciuta anche come
lettera c), e
«convenzione di Istanbul»).
articolo 227,
paragrafo 2,
La convenzione ATA del 1961 è tuttora in vigore e conta attualmente
lettera c), CDU
63 Parti contraenti.
La convenzione di Istanbul, destinata originariamente a sostituire la
convenzione ATA, è stata conclusa il 26 giugno 1990 a Istanbul
sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale —
attualmente denominato «Organizzazione mondiale delle dogane»
(OMD). Essa è gestita da un comitato di amministrazione e conta
attualmente 69 Parti contraenti.
Le norme sull’utilizzo del carnet ATA come documento di transito
all’interno dell’Unione sono contenute negli articoli
283 e 284
dell’AE.
I.4.2.3.2. Descrizione del regime
Ai fini del carnet ATA, l’Unione è considerata come un territorio
unico.
48
Formalità presso l’ufficio doganale di partenza
L’ufficio doganale di partenza o l’ufficio doganale di entrata
nell’Unione deve:
- staccare il volet transito n. 1;
- compilare la casella «H» (lettere A-D);
- indicare nella casella «H» (lettera E) (per quanto possibile,
utilizzando un timbro) il nome e l’indirizzo completi
dell’ufficio doganale al quale il volet n. 2 deve essere
rimandato.
Inoltre prima di restituire il carnet al titolare, lo stesso ufficio deve
compilare e vistare lo sdoganamento per il transito (punti 1-7) della
corrispondente matrice transito.
Formalità presso l’ufficio doganale di destinazione
L’ufficio doganale di destinazione o, secondo il caso, l’ufficio di
uscita dall’Unione, deve:
- staccare il volet transito n. 2;
- vistare la casella «H» (lettera F);
- apporre eventuali annotazioni sotto la lettera G;
- inviare senza indugio tale volet all’ufficio indicato nella casella
«H» (lettera E).
Inoltre, prima di restituire il carnet al titolare, lo stesso ufficio deve
compilare e vistare il certificato di scarico (punti 1-6) della matrice
transito.
Procedura di ricerca
Tutte le richieste di informazioni sui carnet ATA sono gestite dagli
uffici centrali designati in ogni Stato membro
(cfr.
procedures/what-is-customs-transit/customs-transit-ata-temporary-
admission_en).
Il diagramma seguente illustra schematicamente l’uso del carnet
ATA come documento di transito per la circolazione delle merci
attraverso o all’interno del territorio doganale dell’Unione in regime
di carnet ATA.
49

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..      1       2         ..

 

//////////////////////////////////////////