|
|
Tale manifesto deve essere autenticato dalla società di navigazione
prima che la nave lasci il porto di partenza.
Tuttavia, per ragioni logistiche, talvolta il manifesto non è disponibile
al momento della partenza della nave. In questo caso, la società di
navigazione può inviare il contenuto del manifesto per via elettronica
dal porto di partenza, dopo la partenza della nave, in modo che i dati
siano disponibili al porto di destinazione prima dell’arrivo della nave.
Articolo 128 quater
Gli articoli 128 quater e quinquies dell’atto delegato (appendice II,
e articolo 128
articolo 18, della convenzione) consentono di posporre la redazione
quinquies AD
del manifesto che serve a giustificare la posizione delle merci e
Articolo 18,
consente altresì, a determinate condizioni, l’invio di detto manifesto
appendice II,
convenzione
al porto di destinazione mediante un sistema di scambio elettronico
di dati.
Articolo 126 bis
Quando è utilizzato come prova della posizione doganale di merci
AD
unionali, il manifesto della società di navigazione deve almeno
Articolo 18,
includere i dettagli seguenti:
appendice II,
-
indirizzo completo della società di navigazione;
convenzione
-
nome della nave;
-
luogo e data di carico delle merci;
-
luogo di scarico;
-
e, per ciascuna spedizione:
-
il riferimento alla polizza di carico o ad altri documenti
commerciali;
-
la quantità e la descrizione dei colli, nonché le loro marche e
i numeri di riferimento;
-
la designazione delle merci secondo la loro denominazione
commerciale usuale, comprese le descrizioni necessarie alla
loro identificazione;
-
la massa lorda in chilogrammi;
-
se del caso, i numeri identificativi dei contenitori; e
-
le menzioni seguenti relative alla posizione delle merci:
-
la lettera «C» (che equivale a «T2L») per le merci la cui
posizione doganale di merci unionali può essere
dimostrata; oppure
-
la lettera «F» (equivalente a «T2LF»), per le merci, da o
tra le zone non fiscali, la cui posizione doganale di merci
unionali può essere dimostrata; oppure
-
la lettera «N» per tutte le altre merci.
II.3.3.4.3. Procedura al porto di partenza
100
La società di navigazione deve redigere il manifesto che serve a
provare la posizione doganale di merci unionali al più tardi il giorno
successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima dell’arrivo
della nave al porto di destinazione.
La società di navigazione invia il manifesto mediante un sistema di
scambio elettronico di dati al porto di destinazione.
Su richiesta, la società di navigazione invia il manifesto alle autorità
doganali del porto di partenza mediante un sistema di scambio
elettronico di dati oppure, qualora queste non dispongano dei mezzi
tecnici necessari per ricevere dati elettronici, su carta.
Le autorità doganali competenti del porto di partenza effettuano
controlli in base ad un’analisi dei rischi.
II.3.3.4.4. Procedura al porto di destinazione
La società di navigazione presenta il manifesto alle autorità doganali
del porto di destinazione, mediante un sistema di scambio elettronico
di dati oppure, in mancanza dei mezzi tecnici necessari, su carta.
Le autorità competenti presso il porto di destinazione verificano la
posizione doganale di merci unionali dichiarata, mediante controlli
basati sull’analisi dei rischi e, se necessario, controlli incrociati con
le autorità competenti presso il porto di partenza.
II.3.3.4.5. Irregolarità/infrazioni
La società di navigazione deve notificare alle autorità competenti dei
porti di partenza e di destinazione tutte le irregolarità o infrazioni
constatate. Essa è inoltre tenuta a collaborare per chiarire le
infrazioni o le irregolarità constatate dalle autorità competenti dei
porti di partenza e di destinazione.
Qualora risulti impossibile chiarire le infrazioni o le irregolarità al
porto di destinazione, le autorità competenti del porto di destinazione
ne danno comunicazione alle autorità competenti del porto di
partenza e all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, le quali
adottano le misure necessarie.
II.3.3.4.6. Responsabilità della società di navigazione
La società di navigazione deve:
101
-
tenere scritture adeguate che permettano alle autorità competenti
di verificare le operazioni ai porti di partenza e di destinazione;
-
mettere a disposizione delle autorità competenti tutti i documenti
pertinenti;
-
assumere, nei confronti delle autorità competenti, la piena
responsabilità per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi
stabiliti e la notifica delle infrazioni e irregolarità, come pure
l’impegno a chiarirle.
II.3.4. Paese di transito comune
Articolo 9
Quando le merci unionali giungono in un paese di transito comune
convenzione
vincolate al regime T2, conservano la loro posizione unionale a
condizione che:
- siano rimaste vincolate a un regime T2 o un regime di deposito
nel paese di transito comune; e
- non siano state immagazzinate in un deposito per un periodo
superiore ai 5 anni (o ai 6 mesi per alcune categorie specifiche
di merci); e
- siano rimaste sempre sotto il controllo dell’autorità doganale.
Merci unionali in paesi di transito comune
Articolo 2,
Le merci unionali nei paesi di transito comune possono essere
paragrafo 3,
vincolate al regime T2 solo quando:
lettera b), e
articolo 9,
-
sono arrivate in tale paese vincolate al regime T2;
convenzione
-
sono rispedite alle condizioni seguenti:
Articolo 2,
appendice II,
o sono rimaste sempre sotto il controllo dell’autorità
convenzione
doganale che ne garantisce l’identità e l’integrità;
o non sono state vincolate a un regime doganale di transito
diverso dal regime di transito o dal regime di deposito; e
o se sono state vincolate a un regime di deposito:
il periodo non supera i 5 anni;
per le merci che rientrano nei capitoli da 1 a 24
della nomenclatura per la classificazione delle
merci, il periodo non può superare i 6 mesi;
le merci sono state depositate in aree speciali e
non hanno subito manipolazioni diverse da quelle
necessarie per la loro conservazione nello stato
originario o da quelle consistenti nel
frazionamento delle spedizioni senza sostituzione
dell’imballaggio; e
102
eventuali trattamenti hanno avuto luogo sotto
vigilanza doganale;
e
-
il nuovo regime T2 contiene il riferimento del regime
precedente al quale erano vincolate le merci unionali quando
sono arrivate in tale paese di transito comune, comprese tutte le
menzioni speciali che vi figurano.
Presentazione di prove della posizione unionale in un paese di
transito comune
Articoli 5, 9, 10 e
18 bis convenzione
I mezzi di prova seguenti possono essere rilasciati in un paese di
transito comune:
-
documento T2L;
-
fattura e documento di trasporto;
-
manifesto della società di navigazione.
Per maggiori dettagli sulla fornitura e sull’uso di questi mezzi di
prova, cfr. i paragrafi II.3.2 e II.3.3.
Ogni documento rilasciato da un ufficio competente di un paese di
transito comune per attestare la posizione doganale di merci unionali
deve recare un riferimento alla corrispondente dichiarazione T2 o al
documento che attesta la posizione doganale di merci unionali con
cui le merci sono arrivate in tale paese di transito comune e deve
contenere tutte le menzioni speciali che vi figurano.
Merci unionali riesportate da un paese di transito comune
Articolo 9
Nel caso di merci unionali entrate in un paese di transito comune e
convenzione
destinate a essere riesportate nel quadro di un regime di transito
Articolo 12,
diverso dal transito comune, il documento T2L/T2LF non deve essere
appendice II,
rinnovato, purché le merci non siano state immagazzinate prima della
convenzione
rispedizione. Per dimostrare che le merci sono permanentemente
rimaste sotto la vigilanza delle autorità doganali, l’ufficio doganale
competente del paese di transito comune appone un timbro sulla parte
superiore del recto del documento, aggiungendo la data di
riesportazione.
Per esempio: le merci unionali arrivano in un paese di transito
comune su una nave non destinata al servizio regolare di trasporto
marittimo e sono riesportate con un camion vincolate a un regime
TIR. Si tenga presente che il periodo di validità del documento
T2L/T2LF è di 90 giorni.
Rilascio della prova nei paesi di transito comune
103
Articolo 2,
La prova per merci unionali che sono trasportate da un paese di
appendice II,
transito comune può essere fornita solo se le merci sono trasportate
convenzione
direttamente da tale paese di transito comune verso un altro paese di
transito comune o uno Stato membro:
-
senza passare per un paese terzo; oppure
-
quando passano per un paese terzo, sono trasportate con un
documento di trasporto unico rilasciato in un paese di transito
comune.
Merci unionali esportate da un paese di transito comune
Articolo 2,
La prova della posizione unionale non può essere utilizzata per merci
appendice II,
unionali destinate all’esportazione da un paese di transito comune o
convenzione
dall’UE.
Presunzione di posizione unionale
Ammissione temporanea
Articolo 9,
La prova della posizione unionale non è tuttavia necessaria per le
paragrafo 2,
merci unionali in un paese di transito comune vincolate al regime di
convenzione
ammissione temporanea e che non hanno ricevuto alcun trattamento
diverso da quello necessario alla loro conservazione nel loro stato
originale o al frazionamento delle spedizioni.
Corridor-T2
Articolo 2 bis,
Le merci che hanno la posizione doganale di merci unionali
appendice II,
trasportate per ferrovia possono circolare, senza essere soggette a un
convenzione
regime doganale, da un punto all’altro del territorio doganale
dell’Unione ed essere trasportate attraverso il territorio di un paese di
transito comune senza che muti la loro posizione doganale. Per
maggiori dettagli sul
«Corridor-T2», cfr. la parte VI —
paragrafo 3.5.5.
II.4. Movimenti di merci unionali senza prova della posizione unionale
II.4.1. Trasportate per via aerea
Articolo 119,
Le merci unionali trasportate per via aerea da un aeroporto dell’UE
paragrafo 2,
a un altro senza scalo al di fuori dell’Unione beneficiano della
lettera a), AD
presunzione di posizione unionale a condizione che siano provviste
di un documento di trasporto unico, ossia l’AWB rilasciata in uno
104
Stato membro. In tali circostanze non è quindi necessaria alcuna
prova per le merci unionali.
II.4.2. Servizio regolare di trasporto marittimo
II.4.2.1. Definizione
Articolo 120 AD
Le compagnie di navigazione che operano solo servizi di trasporto
(marittimo a corto raggio) tra due o più porti dell’UE e che
trasportano merci unionali, possono richiedere l’autorizzazione
come servizio regolare di trasporto marittimo (RSS).
Le merci unionali trasportate a bordo di una nave autorizzata per il
servizio regolare di trasporto marittimo tra due o più porti dell’UE
mantengono la loro posizione unionale, senza l’obbligo di
dimostrare tale posizione alla dogana dei porti di arrivo dell’Unione.
La nave con autorizzazione per l’RSS non è autorizzata a fare scalo:
- in nessun porto al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
- in un porto che non fa parte delle rotte autorizzate per il
servizio regolare di trasporto marittimo;
- in un porto in una zona franca di un porto dell’UE;
- né è autorizzata a effettuare eventuali trasbordi di merci in
mare.
Articolo 119,
L’RSS può quindi essere paragonato a un ponte terrestre tra due o
paragrafo 2,
più porti dell’UE senza controlli doganali a entrambe le estremità del
lettera b), AD
ponte. Tuttavia le merci non unionali trasportate da una nave
autorizzata a svolgere il servizio regolare di trasporto marittimo
devono essere vincolate a un regime di transito T1.
Quando una nave non destinata al servizio regolare di trasporto
marittimo naviga tra porti dell’UE e lascia il territorio doganale
dell’Unione, le merci unionali a bordo perdono la loro posizione
unionale. Al nuovo arrivo nell’Unione, deve essere dimostrata la
posizione doganale delle merci unionali, altrimenti la dogana
considererà tutte le merci a bordo come merci non unionali.
Se i servizi di trasporto marittimo operano tra porti dell’UE e porti
al di fuori dell’UE, non otterranno l’autorizzazione a diventare un
RSS per tali rotte. Le merci unionali trasportate a bordo di una nave
non destinata al servizio regolare di trasporto marittimo dovranno
dimostrare la posizione doganale di tali merci quando sono scaricate
in un porto dell’UE.
La convenzione relativa ad un regime comune di transito non tratta
l’agevolazione dell’RSS né l’utilizzo di un documento di trasporto
105
elettronico (ETD) come dichiarazione di transito per il trasporto
marittimo.
Questo concetto di RSS non deve essere confuso con l’espressione
«servizio regolare» nel senso in cui è utilizzata dagli operatori dei
trasporti marittimi.
II.4.2.2. Procedura di autorizzazione dei servizi regolari di trasporto marittimo
Articoli 120 e 121
L’autorizzazione è concessa esclusivamente alle società di
AD
navigazione marittima che:
Articolo 39,
lettera a), CDU
-
sono stabilite nel territorio doganale dell’Unione;
-
non hanno precedenti di violazioni gravi o ripetute della
normativa doganale e fiscale, compresi reati penali gravi in
relazione alla loro attività economica (nota: questa condizione è
considerata soddisfatta per coloro che hanno lo status di
operatore economico autorizzato (AEO);
-
si impegnano a comunicare, una volta rilasciata l’autorizzazione,
all’autorità doganale che l’ha concessa:
o i nomi delle navi destinate al servizio regolare;
o il porto da cui la nave inizia a operare come servizio
regolare; e
o i porti di scalo;
-
s’impegnano a non effettuare scali in nessun porto situato in un
territorio al di fuori del territorio doganale dell’Unione o in
nessuna zona franca situata in un porto dell’UE, né a effettuare
alcun trasbordo di merci in mare.
Le norme generali che disciplinano le decisioni doganali su richiesta
si applicano pienamente all’autorizzazione per istituire servizi di
regolari di trasporto marittimo. Le linee guida descritte nella parte
VI, paragrafi da 2.2 a 2.5, si applicano quindi allo stesso modo in
aggiunta alle specifiche descritte di seguito.
OPERATORI COMMERCIALI
La domanda deve specificare gli Stati membri in cui l’RSS opera e può specificare gli Stati
membri dichiarati dal richiedente per quanto riguarda i progetti di servizi futuri.
Articolo 195 AE
Dopo aver esaminato la richiesta, l’autorità doganale competente
(autorità doganale di rilascio) dovrebbe notificare, attraverso il
sistema di decisioni doganali, le autorità doganali
(le autorità
doganali consultate) degli altri Stati membri in cui opera, o potrebbe
potenzialmente operare in futuro, il servizio di trasporto marittimo
che richiede il loro accordo. Le altre amministrazioni devono
106
esprimere il proprio accordo o il proprio rifiuto entro 15 giorni dalla
data della notifica da parte dell’autorità doganale di rilascio. Se lo
Stato membro consultato rifiuta la richiesta, deve comunicarne il
motivo o i motivi e le disposizioni giuridiche corrispondenti
all’infrazione commessa attraverso il sistema di decisioni doganali.
Le autorità dello Stato membro che ha ricevuto la domanda devono
rifiutare l’autorizzazione e notificare al richiedente i motivi del
rifiuto.
Articolo 195 AE
Se non giunge risposta o rifiuto entro 15 giorni dalla data di ricezione
della notifica,
le
autorità
doganali devono rilasciare
un’autorizzazione alla società di navigazione interessata.
L’autorizzazione deve essere accettata dagli altri Stati membri in cui
il servizio di navigazione opera o potrebbe potenzialmente operare
in futuro.
Articolo 121 AD
OPERATORI COMMERCIALI
La società di navigazione, dopo essere stata autorizzata ad istituire servizi regolari di
trasporto marittimo deve registrare presso l’autorità doganale di rilascio:
a) i nomi delle navi destinate al servizio regolare;
b) il primo porto da cui la nave inizia a operare come servizio regolare;
c) i porti di scalo;
e comunicare all’autorità doganale di rilascio:
d) le eventuali modifiche delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c);
e) la data e l’ora in cui le modifiche prendono effetto;
e se del caso:
f) i nomi dei noleggiatori parziali.
Articolo 121 AD e articolo 196 AE
DOGANA
Tutte le modifiche all’autorizzazione comunicate dalla società di navigazione devono
essere registrate nel sistema di decisioni doganali entro un giorno lavorativo dal giorno
della comunicazione e devono essere accessibili alle autorità doganali coinvolte
nell’RSS. La registrazione modificata è valida dal primo giorno lavorativo successivo
a quello in cui è stata registrata.
Ogni comunicazione con le altre amministrazioni doganali coinvolte nell’RSS deve
avvenire attraverso il sistema di decisioni doganali.
Nell’allegato II.8.4 figura l’elenco delle autorità responsabili in materia di procedura di
autorizzazione e notifica relative all’RSS.
DOGANA
107
Autorizzazione => registrazione nel sistema elettronico di informazione e comunicazione
dell’RSS.
Ove opportuno, nella casella «Altre informazioni» dell’autorizzazione a operare servizi
regolari di trasporto marittimo inserire il o i nomi del o dei noleggiatori parziali per
ciascuna nave.
Tali informazioni saranno completate dopo l’aggiornamento del sistema di gestione delle
decisioni doganali previsto per la fine del 2020.
II.4.2.3. Accordi di noleggio a carico parziale
In caso di noleggio parziale, la domanda di autorizzazione di RSS è
inoltrata dalla persona
(armatore o noleggiatore), o da un suo
rappresentante, che determina il servizio regolare, ossia che
determina la o le navi destinate al servizio regolare e i corrispondenti
scali. Le autorità doganali di rilascio possono chiedere qualunque
informazione supplementare necessaria al trattamento della
domanda.
Nell’allegato II.8.1 sono riportati esempi di contratti di «noleggio»
che contemplano accordi di subnoleggio e di noleggio a carico
parziale.
II.4.2.4. Verifica delle condizioni per l’RSS
Le autorità doganali possono esigere che la società di navigazione
fornisca la prova che osserva le disposizioni relative alla gestione
dell’RSS, vale a dire che l’RSS è gestito sulla base delle informazioni
registrate presso l’autorità doganale competente e fa scalo
esclusivamente nei porti di scalo registrati.
Quando un’autorità doganale constata che le disposizioni dell’RSS
non sono state rispettate, informa immediatamente, attraverso il
sistema delle decisioni doganali, le autorità doganali degli altri Stati
membri in cui è gestito l’RSS, affinché possano prendere le misure
necessarie.
II.4.2.5. Servizio regolare o occasionale
Le merci non unionali, e in certi casi anche le merci unionali,
trasportate su una nave RSS devono essere trasportate vincolate a un
regime doganale («camion sul traghetto») o devono essere vincolate
a un regime di transito unionale (T1 o T2F) per il trasporto sull’RSS.
108
A tal fine, un RSS può scegliere se ottenere l’autorizzazione all’uso
di un ETD come dichiarazione di transito per il trasporto marittimo
o se usare il regime di transito normale (utilizzando la dichiarazione
NCTS basata sul DAU e una garanzia) per le merci T1 o T2F. Se
l’ETD è usato come dichiarazione di transito per il trasporto
marittimo, i manifesti dell’RSS possono essere impiegati a questo
scopo e non è richiesta alcuna garanzia.
Quando i servizi di trasporto marittimo a corto raggio operano tra due
o più porti dell’UE e trasportano principalmente merci non unionali,
tali operatori dovrebbero considerare lo sforzo amministrativo
necessario. Dovrebbero valutare se vale la pena soddisfare i requisiti
amministrativi necessari per ottenere l’autorizzazione
(o le
autorizzazioni) per utilizzare l’RSS e l’ETD come dichiarazione di
transito per il trasporto marittimo e soddisfare i requisiti operativi
richiesti per utilizzare tali autorizzazioni. In alternativa, gli operatori
potrebbero invece considerare l’uso di un servizio occasionale. In
questo modo non ci sarebbe bisogno di un’autorizzazione RSS e
l’operatore, se del caso, potrebbe invece fornire una semplice prova
della posizione doganale delle merci unionali.
Imprevisti durante il trasporto RSS
Quando una nave registrata per l’RSS è costretta da circostanze
impreviste a trasbordare merci in mare, a fare scalo o a caricare o
scaricare merci in un porto non UE, un porto non destinato all’RSS
o una zona franca in un porto dell’UE, la società di navigazione deve
informare immediatamente le autorità doganali di tutti i successivi
porti di scalo dell’UE lungo la rotta prevista della nave.
La posizione doganale delle merci a bordo di tale nave non deve
essere modificata, a meno che non ci siano nuove merci caricate o
scaricate e lasciate in quei luoghi.
Esempio 1
New York/Le Havre/Anversa con servizio occasionale
All’arrivo a Le Havre le merci sono tutte considerate non unionali.
-
Per le merci unionali (escluse le merci soggette ad accisa)
caricate a Le Havre: rilascio di un documento T2L oppure, su
richiesta della società di navigazione, di un manifesto recante il
codice «C».
-
Per le merci unionali soggette ad accisa caricate a Le Havre:
rilascio di una stampa del documento amministrativo elettronico
[di cui agli articoli 21 e 34 della direttiva 2008/118/CE del
109
Consiglio e al regolamento (CE) n. 684/2009 della
Commissione].
Esempio 2
Le Havre/Pointe à Pitre (Guadalupa) con servizio occasionale
All’arrivo a Pointe à Pitre le merci sono tutte considerate non
unionali.
-
Per merci unionali: rilascio di un documento T2LF oppure, su
richiesta della società di navigazione, di un manifesto recante il
codice «F».
Esempio 3
Genova/Marsiglia con servizio occasionale
All’arrivo a Marsiglia le merci sono tutte considerate non unionali.
-
Per le merci unionali (escluse le merci soggette ad accisa)
caricate a Genova: rilascio di un documento T2L oppure, su
richiesta della società di navigazione, di un manifesto recante il
codice «C».
-
Per le merci unionali soggette ad accisa caricate a Genova:
rilascio di una stampa del documento amministrativo elettronico
[di cui agli articoli 21 e 34 della direttiva 2008/118/CE del
Consiglio e al regolamento (CE) n. 684/2009 della
Commissione].
Esempio 4
New York/Le Havre/Anversa con servizio occasionale
All’arrivo della nave a Le Havre, le merci saranno tutte considerate
non unionali.
Parte delle merci è scaricata a Le Havre mentre il resto rimane a
bordo.
Si ravvisano due possibilità.
-
Le merci sono scaricate a Le Havre e trasportate su strada ad
Anversa: è richiesto un regime di transito T1 per il trasporto su
strada e deve essere fornita una garanzia.
-
Le merci non sono scaricate a Le Havre e sono trasportate via
mare ad Anversa: non è richiesto un regime di transito T1.
All’arrivo ad Anversa, le merci saranno tutte considerate non
unionali tranne nel caso in cui sia presentata una prova della
loro posizione doganale di merci unionali.
110
Esempio 5
Esportazione di merci con domanda di restituzione
Le Havre/Anversa/New York con servizio occasionale
Le formalità di esportazione sono espletate a Le Havre, dove le merci
sono caricate su una nave nel quadro di un unico contratto di
trasporto verso un paese non UE, e trasportate ad Anversa dove sono
caricate su un’altra nave a destinazione di un paese non UE.
Poiché tali merci sono trasportate con un servizio occasionale, esse
sono considerate merci non unionali.
Prova della posizione doganale di merci unionali in caso di
trasbordo
Le merci unionali sono trasportate con un RSS (cfr. paragrafo II.4.2.).
Se le merci sono successivamente trasbordate in un porto dell’UE su
una nave che non è un RSS, la posizione doganale si perderebbe e le
merci sarebbero poste in custodia temporanea. Ciò costituisce un
problema nel porto di destinazione finale dell’UE
(scarico). Il
problema è illustrato schematicamente in appresso:
DUBLINO
merci unionali caricate
→
Nave A (RSS)
→
MARSIGLIA
trasbordo
→
Nave B (non destinata all’RSS)
→
TARANTO
prova obbligatoria della posizione unionale
In casi del genere, la prova della posizione doganale delle merci
richiesta presso il porto dell’UE di destinazione (porto di scarico, in
questo caso Taranto) sarà fornita mediante un T2L rilasciato e
autenticato al più tardi dalle autorità competenti del porto di trasbordo
(in questo caso Marsiglia).
In questi casi, si raccomanda che la prova della posizione accompagni
le merci sin dall’inizio dell’operazione di trasporto (nave A).
111
In alternativa, la prova richiesta può essere fornita dal manifesto della
società di navigazione (cfr. paragrafo II.4.2).
II.4.3. Corridor-T2
Cfr. parte VI.3.5.5.
112
II.5. Disposizioni specifiche relative ai prodotti della pesca marittima e alle merci
ottenute da tali prodotti
Prova della posizione doganale per prodotti unionali della pesca
marittima e altri prodotti che le navi estraggono dal mare
Articolo 213 AE
Secondo il caso, il giornale di pesca, la dichiarazione di sbarco, la
dichiarazione di trasbordo e i dati del sistema di controllo dei
pescherecci devono essere presentati per dimostrare la posizione
unionale:
-
dei prodotti della pesca marittima catturati da una nave da pesca
dell’Unione al di fuori del territorio doganale dell’Unione, in
acque diverse dalle acque territoriali di un paese terzo; e
-
delle merci ottenute da detti prodotti a bordo di navi da pesca o di
navi officina unionali, la cui fabbricazione, eventualmente, può
aver comportato l’utilizzo di altri prodotti aventi posizione
doganale di merci unionali.
Articolo 129 AD
Secondo il caso, il giornale di pesca, la dichiarazione di sbarco, la
dichiarazione di trasbordo e i dati del sistema di controllo dei
pescherecci devono essere presentati:
1. dalla nave da pesca dell’Unione che ha effettuato la cattura e,
eventualmente, la trasformazione di detti prodotti; oppure
2. da un’altra nave da pesca unionale o dalla nave officina unionale
che ha effettuato il trattamento dei prodotti in questione
trasbordati dalla nave di cui al punto 1; oppure
3. da qualsiasi altra nave sulla quale i prodotti e le merci in questione
sono stati trasbordati dalle navi di cui ai punti
1 e 2 senza
procedere ad alcun cambiamento; oppure
4. da un mezzo di trasporto provvisto di un titolo di trasporto unico,
rilasciato nel paese o territorio che non fa parte del territorio
doganale dell’Unione in cui detti prodotti e merci sono stati
sbarcati dalle navi di cui ai punti 1, 2 o 3.
Articolo 214 AE
Quando i prodotti della pesca marittima o le merci ottenute da tali
prodotti sono trasbordati e trasportati attraverso un territorio al di
fuori dell’UE prima di essere trasportati nell’UE, la prova della
posizione doganale di merci unionali deve essere presentata per tali
prodotti e merci al loro ingresso nel territorio doganale dell’Unione.
A tal fine è possibile utilizzare una stampa del giornale di pesca con
una certificazione dell’autorità doganale di tale paese o territorio
attestante che i prodotti o le merci:
113
-
erano sotto vigilanza doganale mentre si trovavano in tale
paese o territorio; e
-
non erano state sottoposte ad alcuna manipolazione oltre a
quella necessaria per la loro conservazione.
La stampa del giornale di pesca, come stabilito dalla normativa
attuale, può significare:
-
la stampa delle parti pertinenti del giornale di pesca (ossia
un estratto), compresi i dati sui trasbordi, se del caso;
oppure
-
la stampa del giornale di pesca completo, a condizione che
consenta di identificare la rispettiva partita di prodotti o
merci della pesca marittima e includa un riferimento al
relativo giornale di pesca.
Le amministrazioni doganali dei paesi terzi non hanno l’obbligo
giuridico di certificare l’assenza di manipolazione dei prodotti della
pesca marittima e delle merci ottenute da tali prodotti trasbordati e
trasportati attraverso il loro territorio su una stampa del giornale di
pesca. Pertanto può essere accettata una certificazione diversa da
quella basata su una stampa del giornale di pesca.
La forma del documento di certificazione è libera; un esempio fornito
dal settore della pesca figura nell’allegato II.8.5. Un altro esempio,
nell’allegato II.8.6, è un certificato di non manipolazione rilasciato
da Singapore.
Articoli 130 e 133
L’articolo 130 AD stabilisce i requisiti in materia di dati per la prova
AD
della posizione doganale di merci unionali dei prodotti della pesca
marittima e delle merci ottenute da tali prodotti, consegnati
direttamente o mediante trasbordo nel territorio doganale
dell’Unione.
L’articolo
133 AD stabilisce i requisiti in materia di dati per
certificare l’assenza di manipolazione dei prodotti della pesca
marittima e delle merci ottenute da tali prodotti trasbordati e
trasportati attraverso un paese o territorio terzo, che è parte integrante
della prova della posizione doganale di merci unionali per tali
prodotti e merci.
Se, per certificare l’assenza di manipolazione, si utilizzano altri
documenti, oltre alla stampa del giornale di pesca, o alla stampa delle
parti pertinenti del giornale di pesca, tali altri mezzi di prova devono
contenere:
-
tutti i dati pertinenti di cui agli articoli 130 e 133 AD;
-
un riferimento al giornale di pesca.
114
Questi mezzi di prova devono essere accompagnati dalla stampa del
pertinente giornale di pesca, o dalla stampa delle parti pertinenti del
giornale di pesca, quando sono presentati alle autorità doganali degli
Stati membri all’entrata nel territorio doganale dell’Unione.
Per quanto riguarda le informazioni relative al luogo in cui i prodotti
della pesca marittima sono stati catturati, come stabilito
nell’articolo 130, paragrafo 1, lettera a), è inteso che le informazioni
in merito al luogo esatto di cattura saranno considerate sensibili e che
condividere tali informazioni con le autorità doganali di paesi terzi
ai fini della certificazione potrebbe porre problemi. Pertanto non
dovrebbe essere previsto l’obbligo di includere tali informazioni nei
documenti presentati alle autorità doganali di paesi terzi per la
certificazione, a condizione che le informazioni relative al luogo
esatto di cattura siano fornite alle autorità doganali degli Stati
membri al momento dell’ingresso nel territorio doganale
dell’Unione.
II.6. Istruzioni nazionali specifiche (riservato)
II.7. Sezione riservata alla dogana
II.7.1. Documento T2L(T2LF) autenticato per via elettronica
115
II.8. Allegati
II.8.1. Esempio di contratto di noleggio che contempla accordi di subnoleggio e di
noleggio a carico parziale
Noleggio a carico parziale
Il presente paragrafo chiarisce gli aspetti commerciali del noleggio a carico parziale,
sottolineando in particolare il trasporto di container e le conseguenze per il transito
unionale.
1. Introduzione
Nel trasporto mediante container il noleggio a carico parziale è comunemente noto come
«slot charter» (noleggio di spazio di carico). Con il termine «slot» si intende una parte
dello spazio di carico con dimensioni ben definite di una nave, corrispondente a un
container o a un’unità container. Esistono due tipi di container:
a)
TEU
=
unità equivalente di 20 piedi
e
b)
FEU
=
unità equivalente di 40 piedi (ossia 2 container TEU)
Nota: altri tipi di container sono i container 10 piedi, highcube, 45 piedi ecc.
2. Tipi di noleggio a carico parziale
I due tipi principali sono:
a)
noleggio a carico parziale ordinario (ordinary slot charter)
b)
contratto di ripartizione navi (vessel sharing agreement)
3. Noleggio a carico parziale ordinario
In questo tipo di noleggio, il noleggiatore (una società di navigazione) noleggia un
determinato numero di «slot» da un armatore (un’altra società di navigazione che disponga
di capacità eccedentaria su una nave). Il noleggiatore pagherà, generalmente, un importo
corrispondente al numero complessivo di slot noleggiati, indipendentemente dal fatto che
sia in grado o meno di usarli tutti. Il noleggio a carico parziale ordinario si concluderà, in
genere, «a viaggio».
4. Contratto di ripartizione navi
In questo tipo di contratto due (o più) società di navigazione concordano di mettersi
reciprocamente a disposizione un numero prestabilito di spazi di carico su determinate navi
o rotte. I contratti di questo tipo sono conclusi, di norma, su base di reciprocità e le società
in questione non pagano alcuna somma in corrispettivo per gli «slot» in questione.
116
5.
Conseguenze commerciali
a)
A parte il fatto che, a differenza del contratto di ripartizione navi, il noleggio a
carico parziale ordinario comporta un pagamento, i due tipi di noleggio sono
giuridicamente analoghi.
b)
Il sistema è quello di un normale noleggio, vale a dire che in regime di noleggio
a carico parziale o di contratto ripartizione navi le merci viaggiano a nome del
noleggiatore, con le sue polizze di carico e i suoi manifesti. L’armatore emetterà
una polizza di carico per trasporti oceanici relativa al numero complessivo di
«slot» utilizzati, e non una polizza di carico per ciascun container/ciascuna
spedizione. L’armatore non dispone di alcuna documentazione di base
(ad
esclusione delle dichiarazioni per merci pericolose ecc.) relativa alle singole
spedizioni: caricatore, destinatario, contenuto ecc.
c)
In regime di noleggio a carico parziale/contratto di ripartizione navi, le merci sono
trasportate, de facto, come se si trovassero a bordo di una delle navi del
noleggiatore.
d)
Il caricatore/destinatario può anche non sapere, o non venire informato, del fatto
che parte del trasporto è stata effettuata a bordo di una nave secondo un contratto
di noleggio a carico parziale o di ripartizione navi.
e)
Il caricatore/destinatario riceverà una polizza di carico emessa dalla società di
navigazione con la quale il medesimo ha stilato il contratto per realizzare il
trasporto.
6.
Conseguenze per il transito unionale
Nel caso di contratti commerciali di noleggio a carico parziale, ciascuna società di
navigazione può agire in qualità di titolare del regime purché tutti i manifesti siano
conformi a tutti i requisiti degli articoli 50 e 51 ADT.
Inoltre la voce «polizza di carico per trasporti oceanici» sul manifesto della nave che
trasporta le merci deve indicare alle competenti autorità del porto di destinazione che i
controlli di transito si baseranno sui manifesti e sulle polizze di carico del noleggiatore.
7. Conseguenze per l’autorizzazione di servizi regolari di trasporto marittimo (RSS)
a) In caso di noleggio a carico parziale, la domanda di autorizzazione di RSS deve essere
inoltrata dalla persona (armatore o noleggiatore) che definisce l’RSS.
Le autorità doganali possono chiedere che si forniscano tutti i documenti che ritengano
opportuni al fine di esaminare la qualifica del richiedente e segnatamente i termini del
contratto di noleggio.
117
b) Esempi:
Esempio 1:
La nave chiamata «Goodwill» appartiene all’armatore A che conclude un
contratto di noleggio a tempo con la società di navigazione marittima B. Ai
termini del contratto, A mette la propria nave a disposizione di B.
B è responsabile della gestione commerciale della nave che ha noleggiato e
determina i porti in cui fare scalo con la nave (RSS). Per poter essere certa di
riempire la nave, B conclude con C, un’altra società di navigazione, un accordo
di condivisione dello spazio della nave (noleggio parziale). Ci troviamo di
fronte, dunque, a un noleggio parziale: B affida a C la gestione commerciale
di parte della Goodwill e conserva l’uso operativo della parte restante della
nave. B chiederà l’autorizzazione di RSS per la Goodwill.
Esempio 2:
Servizi
Navi
Persone
Noleggiatori parziali
responsabili
(1)
(2)
(4)
della
definizione
del servizio
(3)
Rotterdam
- Dublino
-
Corvette
A
B: sulla Corvette: Rosslare - Anversa - Le Havre
Rosslare
- Anversa
- Le
- Lisbona; sulla Caravel: Rosslare - Anversa - Le
e
Havre - Lisbona - Leixoes -
Havre - Lisbona - Vigo
Caravel
Vigo
C: sulla Corvette: Rotterdam
- Rosslare
-
Anversa - Le Havre - Lisbona; sulla Caravel:
Rosslare - Anversa - Le Havre - Lisbona - Vigo
D: sulla Corvette: Rotterdam
- Rosslare
-
Anversa - Le Havre - Lisbona
Rotterdam
- Dublino
-
Douro
B
A: Rotterdam - Dublino - Rosslare - Anversa - Le
Rosslare
- Anversa
- Le
Havre - Bilbao
Havre - Bilbao - Lisbona -
C: Rosslare - Anversa - Le Havre - Bilbao -
Leixoes - Vigo
Lisbona - Leixoes
D: Anversa - Le Havre - Bilbao - Lisbona -
Leixoes - Vigo
118
Servizi
Navi
Persone
Noleggiatori parziali
responsabili
(1)
(2)
(4)
della
definizione
del servizio
(3)
Rotterdam
- Dublino
-
Angela J
C
A: Rotterdam - Dublino - Rosslare - Anversa - Le
Rosslare
- Anversa
- Le
Havre - Lisbona
Havre - Lisbona - Leixoes -
B: Rotterdam - Rosslare - Anversa - Le Havre -
Vigo
Lisbona
D: Anversa - Le Havre - Lisbona - Leixoes - Vigo
Rotterdam
- Dublino
-
Goodwill
D
A: Rotterdam - Dublino - Rosslare - Anversa - Le
Rosslare
- Anversa
- Le
Havre - Lisbona
Havre - Bilbao - Lisbona -
B: Rotterdam - Rosslare - Anversa - Le Havre -
Leixoes - Vigo
Lisbona
C: Anversa - Le Havre - Lisbona - Leixoes - Vigo
Nella colonna 1 figura la linea con i vari porti in cui fanno scalo la o le navi assegnate
al servizio. Per questo servizio è chiesta l’autorizzazione di servizio regolare.
Nella colonna 2 figurano la o le navi assegnate al servizio. Per poter figurare in una
stessa domanda di autorizzazione di servizio regolare, occorre che le navi facciano
scalo in tutti i porti elencati nella domanda medesima.
Nella colonna 3 figura il nome della persona responsabile della definizione del
servizio (porti di scalo ecc.). Questa è la persona che presenta la domanda di
autorizzazione e che deve informare i noleggiatori parziali (colonna 4) che il servizio
è un servizio regolare. Essa può naturalmente trasportare anche merci su tale
servizio.
Nella colonna 4 figurano i vari noleggiatori parziali che hanno noleggiato parti della
nave dell’armatore. Essi non sono tenuti a chiedere l’autorizzazione ma devono
rispettare o fare sì che i loro clienti rispettino le procedure doganali che si applicano,
secondo la posizione doganale delle merci trasportate, ai servizi regolari.
c) Contenuto della domanda e dell’autorizzazione di servizio regolare.
L’autorizzazione di servizio regolare di trasporto marittimo è compilata conformemente
alle istruzioni indicate di seguito.
119
Istruzioni generali
La Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri devono
conservare e avere accesso all’autorizzazione, ivi comprese le eventuali modifiche,
per mezzo del sistema elettronico di informazione e comunicazione del servizio
regolare di trasporto marittimo.
Caselle
Casella 1: indicare il nome e l’indirizzo completo della società di navigazione o del
suo rappresentante.
Se la gestione commerciale di una nave è ripartita tra più società che
specificano insieme i porti da servire, indicare il nome e l’indirizzo
completo di ogni società di navigazione interessata o del suo
rappresentante.
In questo caso, l’insieme delle società di navigazione deve figurare quale
richiedente della domanda unica di servizio regolare.
Casella 2: indicare tutti i porti in ordine di scalo per un itinerario specifico. Al nome
di ciascun porto far seguire l’appropriato codice ISO del paese [ad
esempio: Rotterdam (NL), Dublino (IE), Le Havre (FR)].
Se l’autorizzazione è rilasciata per più itinerari, contraddistinguere
ciascun itinerario con un numero [ad esempio: 1. Rotterdam (NL) -
Dublino (IE) - Le Havre (FR), 2. Lisbona (PT) - Vigo (ES) - Bilbao (ES)
ecc.].
Casella 3: indicare il nome di ogni nave destinata all’itinerario specificato nella
casella 2. Se in tale casella figura più di un itinerario, le navi devono
essere contraddistinte dal numero dell’itinerario a cui sono destinate (ad
esempio: 1. Neptune, Goodwill, 2. Corvette, 3. Douro ecc.).
Casella 4: indicare il nome del o dei noleggiatori parziali (non il nome delle navi).
La persona che chiede l’autorizzazione deve indicare alle autorità
doganali il nome del o dei noleggiatori parziali. Si noti che il noleggiatore
parziale non è il detentore dell’autorizzazione e non figura nella casella
1.
Casella 5: apporre in questa casella la data e la firma della o delle società di
navigazione, oppure del o dei loro rappresentanti, figuranti nella
casella 1.
Casella A: dopo il nome dello Stato membro indicare tra parentesi il corrispondente
codice ISO del paese: (AT), (BE), (BG), (CY), (CZ), (DE), (DK), (EE),
(ES), (FI), (FR), (GR), (HR), (HU), (IE), (IT), (LT), (LU), (LV), (MT),
(NL), (PL), (PT), (RO), (SE), (SI), o (SK).
120
II.8.2. Manifesto di spedizione — autorizzazione TC 12
Autorizzazione a usufruire della semplificazione prevista all’articolo 128 quinquies,
dell’atto delegato (appendice II, articolo 18, della convenzione) Cfr. paragrafo II.3.3.4.
Modello di autorizzazione TC 12
1. Titolare dell’autorizzazione
(Numero di autorizzazione)
……………………………….
Autorizzazione a usufruire della
semplificazione prevista all’articolo 128
quinquies dell’atto delegato (appendice II,
articolo 18, della convenzione)
2. Paesi e porti di partenza ai quali quest’autorizzazione si riferisce e il/i nome/i del/dei
rappresentante/i della società di navigazione.
3. Paesi e porti di destinazione ai quali quest’autorizzazione si riferisce e il/i nome/i
del/dei rappresentante/i della società di navigazione.
4. Altre informazioni
121
5. Autorità che rilascia l’autorizzazione
Timbro
Nome:
Data:
Indirizzo:
Paese:
(Firma)
II.8.2.B. Allegato B — Elenco delle autorità competenti per la consultazione
Per l’ultima versione di questo elenco, fare clic su uno dei link seguenti:
EUROPA:
transit/common-union-transit_en
122
II.8.3. Prova della posizione doganale di merci unionali per i veicoli stradali a
motore
Per stabilire la posizione doganale dei veicoli stradali a motore che circolano nel territorio doganale
dell’Unione, devono essere osservate le norme seguenti:
1.
Le norme in materia di circolazione delle merci da un punto a un altro del territorio doganale
dell’Unione sono applicabili allo stesso modo alla circolazione dei veicoli stradali, delle barche
da diporto e degli aeromobili privati.
2.
Il termine «circolazione» si riferisce non solo all’utilizzazione del veicolo negli spostamenti
all’interno del territorio doganale dell’Unione, ma anche, come per tutte le altre merci unionali,
al trasferimento di proprietà (consegna/acquisto) e al cambiamento di residenza che comporti
lo spostamento del veicolo senza cambiamento di proprietà.
3.
L’articolo 153 CDU recita che «[t]utte le merci presenti nel territorio doganale dell’Unione sono
considerate avere la posizione doganale di merci unionali, tranne quando sia stabilito che non
sono merci unionali». Quanto sopra si applica anche alla circolazione degli autoveicoli.
4.
Pertanto i veicoli importati da un paese terzo e immessi in libera circolazione senza essere
immatricolati in uno Stato membro possono essere spediti in un altro Stato membro come merci
unionali in quanto soddisfano la presunzione di base dell’articolo 153 CDU. Per quanto riguarda
l’immatricolazione, tali veicoli devono essere trattati esattamente come i veicoli fabbricati
nell’Unione.
5.
In questi casi, l’immatricolazione dei veicoli nuovi non deve essere subordinata alla prova della
posizione doganale del veicolo.
6.
In caso di dubbio, le autorità competenti possono chiedere informazioni a titolo di reciproca
assistenza. Tali richieste, tuttavia, non dovrebbero avere carattere automatico.
7.
Di conseguenza i veicoli unionali devono poter circolare nel territorio doganale dell’Unione
alle stesse condizioni di qualsiasi altra merce unionale. Non è previsto l’intervento di un ufficio
doganale.
8.
Queste norme non incidono sulle disposizioni applicabili in materia fiscale, particolarmente in
relazione all’obbligo per il proprietario di essere immatricolato nel proprio paese di residenza.
9.
Fatte salve le disposizioni precedenti, si ritiene che qualsiasi veicolo stradale a motore
immatricolato in uno Stato membro abbia posizione unionale a condizione che:
a)
il suo documento d’immatricolazione sia presentato alle autorità competenti dello Stato
membro nel quale è introdotto il veicolo;
b)
l’immatricolazione del veicolo, quale risulta dal documento e anche dalla targa
d’immatricolazione, corrisponda esattamente alle disposizioni che seguono, a seconda
del paese d’immatricolazione.
In caso contrario, deve essere fornita la prova della posizione unionale in conformità
dell’articolo 199 AE.
123
10.
Prova della posizione doganale di merci unionali dei veicoli stradali a motore tramite le
indicazioni desunte dall’immatricolazione (articolo 208 AE).
Austria
In Austria, il sistema di numerazione consiste di un «segno distintivo» e un «segno riservato».
Il segno distintivo consiste di una o due lettere e identifica il distretto amministrativo (distretto
politico), la città statutaria, il governo statale o le autorità federali; il prefisso consiste di una
combinazione di numeri e lettere.
Le targhe mostrano una scritta nera su fondo bianco e ai bordi superiore e inferiore tre sottili linee di
colore rosso, bianco, rosso. Le targhe devono essere composte da lettere latine e numeri arabi. Dal
novembre 2002 sul lato sinistro delle targhe è presente un riquadro blu con una «A» bianca sotto la
corona di stelle dell’UE.
Le lettere e i simboli di identificazione sono separati da un emblema. Nel caso delle targhe normali, è
lo stemma del rispettivo Stato federale al di sotto del quale è indicato il nome dello Stato federale in
lettere maiuscole nere.
Le targhe — per lo più in formato rettangolare orizzontale con gli angoli arrotondati — hanno le
dimensioni seguenti (larghezza × altezza):
• riga unica: 520 × 120 mm, altezza del carattere 67 mm
• due righe: 300 × 200 mm, altezza del carattere 67 mm
Illustrazioni esemplificative:
124
Belgio
I veicoli stradali a motore immatricolati in Belgio si considerano aventi posizione doganale
di merci unionali, tranne negli scenari presentati di seguito.
1.
Sul certificato di immatricolazione, come illustrato di seguito, è presente la sigla T1,
che:
a.
per i certificati rilasciati prima del
16 novembre 2010, era posta sul retro del
frontespizio, a sinistra nella sezione dedicata all’ammissione temporanea;
b.
per i certificati rilasciati a partire dal 16 novembre 2010, era posta sul recto della parte 1,
nella tabella sull’ammissione temporanea nell’angolo in basso a sinistra.
2.
Se il veicolo presenta una targa «mercantile», esso può non avere la posizione doganale
di merci unionali. In questo caso, l’autorizzazione di ammissione temporanea deve
trovarsi nel veicolo. Il certificato di immatricolazione reca, invece delle caratteristiche
del veicolo, il numero di targa, la data di validità, il tipo di «targa commerciale», il
numero del registro nazionale o il numero della società e la cilindrata massima o la
potenza massima richiesta dal titolare.
125
Queste targhe di immatricolazione riportano un numero indice, un gruppo di tre lettere
e un gruppo di tre cifre nelle combinazioni seguenti:
−
«targhe commerciali» per autoveicoli: 1 - Z + altre due lettere + tre cifre;
−
«targhe commerciali» per motocicli: 1 - ZM o 1 ─ ZW + un’altra lettera + tre
cifre
(le dimensioni differiscono dalle altre targhe; l’indice e le lettere
occupano lo spazio superiore, le cifre lo spazio inferiore);
−
«targhe commerciali» per ciclomotori: 1 - SZ + un’altra lettera + tre cifre (le
dimensioni differiscono dalle altre targhe; l’indice e le lettere occupano lo
spazio superiore, le cifre lo spazio inferiore);
−
«targhe commerciali» per rimorchi: 1 - ZQ o 1 - ZU + un’altra lettera + tre
cifre.
Le cifre e le lettere sono verdi su fondo bianco. In un posto previsto a tal fine, occorre
apporre inoltre un bollo autoadesivo con indicazione dell’anno.
3.
Se il veicolo presenta una targa «di prova», esso può non avere la posizione doganale
di merci unionali. In questo caso, l’autorizzazione di ammissione temporanea deve
trovarsi nel veicolo. Tuttavia tali veicoli non sono autorizzati a circolare al di fuori del
territorio belga. Il certificato di immatricolazione reca, invece delle caratteristiche del
veicolo, il numero di targa, la data di validità, il tipo di «targa commerciale», il numero
del registro nazionale o il numero della società.
Tali targhe di immatricolazione riportano un numero indice, un gruppo di tre lettere e
un gruppo di tre cifre (due cifre per i ciclomotori) nelle combinazioni seguenti:
− per autoveicoli: 1 - ZZ + un’altra lettera + tre cifre;
− per motocicli: 1 - ZZM o 1 - ZZW + tre cifre (le dimensioni differiscono dalle
altre targhe; le lettere occupano lo spazio superiore, le cifre lo spazio
inferiore);
− per ciclomotori: 1 - SZZ + due cifre (le dimensioni differiscono dalle altre
targhe; le lettere occupano lo spazio superiore, le cifre lo spazio inferiore);
− per rimorchi: 1 - ZZQ o 1 - ZZU + tre cifre.
Le cifre e le lettere sono verdi su fondo bianco. In un posto previsto a tal fine, occorre
apporre inoltre un bollo autoadesivo con indicazione dell’anno.
Bulgaria
I veicoli stradali a motore immatricolati in Bulgaria sono considerati aventi posizione doganale di
merci unionali se sono muniti di una targa di immatricolazione rettangolare recante una
combinazione di lettere e cifre, in nero su fondo bianco riflettente con una striscia blu sul lato
sinistro.
126
Sulla striscia blu della targa figura la bandiera della Bulgaria e la sigla BG in caratteri bianchi.
La combinazione consta di tre gruppi (ad esempio, C 5027 АB).
Il primo gruppo è costituito da lettere e corrisponde al dipartimento.
Il secondo gruppo è costituito da quattro numeri arabi.
Il terzo gruppo è una serie (di una o due lettere).
I veicoli stradali a motore immatricolati in Bulgaria si considerano aventi posizione doganale di
merci unionali se:
sono muniti di una targa di immatricolazione rettangolare recante una combinazione di sei
cifre separate al centro dalla lettera «B», in nero su fondo bianco, e l’anno di validità su
fondo rosso sul lato destro;
sono muniti di una targa di immatricolazione rettangolare recante una combinazione di sei
cifre separate al centro dalla lettera «T» o «H», in nero su fondo bianco;
sono muniti di una targa di immatricolazione rettangolare recante una combinazione delle
lettere «C», «CC» o «CT» e numeri, in bianco su fondo rosso; oppure
sono muniti di una targa di immatricolazione rettangolare recante una combinazione delle
lettere «XX» e numeri, in bianco su fondo blu.
I veicoli stradali a motore con questo tipo di targa possono avere la posizione doganale di merci
unionali o meno.
La loro posizione può essere verificata soltanto consultando la documentazione pertinente.
Croazia
1. I veicoli stradali a motore immatricolati in Croazia sono considerati aventi posizione
doganale di merci unionali se sono muniti delle relative targhe.
Le targhe d’immatricolazione dei veicoli sono metalliche, rivestite di materiale riflettente
e identificano il distretto amministrativo; il numero d’immatricolazione del veicolo
compare in caratteri neri su fondo bianco. Nello spazio tra l’indicazione del distretto
amministrativo e il numero d’immatricolazione vi è lo stemma croato.
In via eccezionale, le targhe d’immatricolazione dei veicoli non conformi alle condizioni
prescritte in materia di dimensioni (lunghezza, larghezza e altezza), ossia il cui peso
massimo supera il peso per asse autorizzato, recano lettere e numeri di colore rosso.
Le targhe d’immatricolazione dei veicoli di proprietà di cittadini stranieri a cui è stata
concessa una residenza temporanea o permanente
(veicoli immatricolati a titolo
temporaneo, veicoli di proprietà di uffici stranieri preposti ad attività commerciali, culturali
e relative al transito, di altri uffici di rappresentanza e di corrispondenti stranieri) recano
caratteri verdi.
2. Le targhe d’immatricolazione dei veicoli che appartengono agli uffici diplomatici e
consolari, alle missioni di paesi stranieri e alle agenzie delle organizzazioni internazionali e
al rispettivo personale in Croazia sono di colore blu con lettere e cifre gialli. Vi figura inoltre
il codice numerico del paese a cui appartiene l’agenzia e la lettera corrispondente all’attività
127
svolta dalla stessa, ossia la posizione ricoperta dalla persona all’interno dell’agenzia, e il
numero d’immatricolazione del veicolo.
Cipro
Il Dipartimento dei trasporti stradali di Cipro è informatizzato dal gennaio 1997. Tutti i certificati
di immatricolazione rilasciati da allora sono stampati al computer.
a.
Veicoli immatricolati stabilmente a Cipro
I numeri di immatricolazione dei veicoli immatricolati stabilmente a Cipro combinano uno, due
oppure tre caratteri latini e un numero compreso fra 1 e 999. Ogni veicolo ha due targhe, una
anteriore con fondo bianco riflettente e una posteriore con fondo giallo o bianco riflettente,
entrambe a caratteri e cifre neri.
Per determinare la posizione doganale di merci unionali della maggior parte dei veicoli che hanno
numeri di immatricolazione del tipo LLNNN (per es., YW764) o del tipo LLLNNN (per es.,
EAY857), è necessario controllare i dati corrispondenti che figurano sul certificato di
immatricolazione, come illustrato nella tabella A.
b.
Veicoli immatricolati per il corpo diplomatico (CD o AT)
I veicoli immatricolati per il corpo diplomatico hanno due numeri sul certificato di
immatricolazione. Il primo numero indica l’immatricolazione permanente. Il secondo indica
l’appartenenza del veicolo al corpo diplomatico.
Il numero di immatricolazione dei veicoli del corpo diplomatico è composto da due numeri che
indicano il codice dell’ambasciata o della commissione seguiti dalle lettere «CD» o «AT» e dal
numero attribuito all’interno di quella ambasciata o sede della commissione.
Tali veicoli circolano con il numero di immatricolazione diplomatica per il periodo in cui hanno
status diplomatico. Quando lo status diplomatico cessa, utilizzano il numero di immatricolazione
permanente. La posizione unionale di merci unionali di questi veicoli può essere verificata
consultando i relativi documenti.
Tabella A
Informazioni (dati fiscali)
Possibili informazioni figuranti con traduzione
(in inglese e in greco figuranti sul
in inglese stampata in caratteri più piccoli
certificato d’immatricolazione)
1
Customs duty
Duty free, Duty partly paid, Duty paid
Τελωνειακός Δασμός
ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ, ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ,
ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ
2
Custom R.C (Customs Relief Code)
01.01, 01.18, 01.19, 07.02, 07.03, 07.05, 07.06, 07.07,
Κ.Ε Δασμών
(Κωδικός Εξαίρεσης
11(4)α, 11(4)β, 11(4)γ
Δασμών)
128
Cechia
1.
I veicoli stradali a motore immatricolati in Cechia sono considerati aventi posizione
doganale di merci unionali se il tipo di targa corrisponde ad uno dei tipi speciali indicati di
seguito.
Targa bianca rettangolare recante da cinque a sette caratteri (almeno una lettera ed un
numero) in nero: 1K3 2246. La prima lettera corrisponde al dipartimento territoriale.
Targa «a richiesta» composta da cinque, sette o otto cifre (almeno una lettera e un
numero) in nero su fondo bianco. I veicoli dell’esercito hanno targhe composte da
sette numeri arabi (senza lettere) su fondo bianco. I veicoli a motore speciali e i
trattori agricoli e forestali hanno targhe rettangolari a fondo giallo.
Alcuni veicoli stradali a motore circolano con targhe bianche di vecchio tipo che
combinavano due o tre lettere e due coppie di numeri separati da un trattino (ad esempio,
CHA 63-46). Gli autocarri, gli autobus e i rimorchi hanno in questo caso una targa
rettangolare a fondo giallo.
Targa bianca rettangolare con caratteri neri per i veicoli destinati all’esportazione e
recante un riquadro rosso con il termine di validità.
Targa bianca rettangolare speciale con caratteri neri composti dalle lettere «EL»
seguite da tre, quattro o cinque cifre (veicoli elettrici).
Targa bianca rettangolare speciale con caratteri verdi composti da due numeri
arabi, seguiti dalla lettera «V» e due, tre o quattro numeri arabi (veicoli storici).
Targa bianca rettangolare speciale con caratteri verdi composti da due numeri
arabi, seguiti dalla lettera «R» e tre o quattro numeri arabi (auto e moto da corsa).
Targa bianca rettangolare speciale con caratteri verdi utilizzata per l’immatricolazione
permanente, recante da cinque a sette caratteri di cui il primo è la lettera corrispondente
al dipartimento territoriale seguita da numeri arabi.
Targa bianca rettangolare speciale con caratteri verdi utilizzata per i veicoli destinati al
collaudo, recante cinque caratteri di cui il primo è la lettera «F» seguita da numeri arabi.
2.
I veicoli stradali a motore immatricolati in Cechia sono considerati non aventi posizione
doganale di merci unionali se hanno targa bianca rettangolare recante tre numeri arabi
seguiti dalle lettere «CD» o «XX» o «XS» o «HC» e due numeri arabi in blu (corpo
diplomatico o missioni straniere), a meno che non se ne accerti la posizione unionale
consultando la relativa documentazione.
129
Danimarca
I veicoli stradali a motore immatricolati in Danimarca sono considerati aventi posizione doganale di
merci unionali se recano nella casella inferiore del certificato d’immatricolazione la dicitura seguente:
«IKKE TOLDDOKUMENT VED OMREGISTRERING» (traduzione: nessun documento doganale
richiesto in caso di cambiamento di proprietà).
Estonia
In Estonia i veicoli stradali a motore sono immatricolati in base alla relativa normativa. Sulla targa
figura una combinazione di tre lettere e tre numeri. Dal maggio 2004 la parte sinistra della targa è
contrassegnata dalla sigla «EST».
Finlandia
I veicoli stradali a motore immatricolati in Finlandia sono considerati aventi posizione
doganale di merci unionali tranne se sono immatricolati temporaneamente per essere esportati
(immatricolazione per l’esportazione), nel qual caso essi sono corredati di una targa sulla
quale figurano una lettera e, al massimo, quattro cifre di colore nero su fondo bianco
riflettente. Inoltre il mese e l’anno in cui scade la registrazione sono indicati sul bordo destro
di queste targhe (l’anno è indicato in bianco su fondo rosso riflettente).
I veicoli a motore non hanno posizione doganale di merci unionali se invece presentano:
1.
una targa di trasporto sulla quale figurano una lettera e, al massimo, quattro cifre di
colore rosso su fondo bianco riflettente;
2.
una targa di prova sulla quale figurano in nero la dicitura «KOE» (ossia «prova»)
allineata in senso verticale, con una lettera e, al massimo, tre cifre su fondo giallo
riflettente.
Francia
I veicoli stradali a motore immatricolati in Francia si considerano aventi posizione doganale di merci
unionali, a meno che non siano immatricolati in una delle serie speciali seguenti:
-
CMD, CD, C, K (corpo diplomatico o status analogo)
-
TT (soggiorno temporaneo)
-
IT (soggiorno temporaneo)
-
WW (garagista).
130
Germania
La prova delle specifiche unionali per l’immatricolazione dei veicoli a motore in Germania (veicoli
stradali a motore e loro rimorchi) è considerata valida se è stato rilasciato un certificato
d’immatricolazione tedesco e se il veicolo reca una targa d’immatricolazione rettangolare su cui
figura una combinazione distintiva di lettere per il distretto amministrativo (fino a tre lettere) e
un numero identificativo (costituito da un gruppo di lettere e numeri). (Cfr. esempio 1).
Il numero identificativo del veicolo può essere seguito anche dalla lettera identificativa «H»
(«targa d’immatricolazione per veicoli storici» — cfr. esempio 2) oppure dal periodo specifico in
cui il veicolo è autorizzato a circolare («targa d’immatricolazione stagionale» — cfr. esempio 3).
La prova delle specifiche unionali non è considerata valida per i veicoli la cui targa
d’immatricolazione:
contiene solo il numero «0» come combinazione distintiva di lettere per il distretto
amministrativo (targa d’immatricolazione speciale per il corpo diplomatico e organizzazioni
internazionali che beneficiano di privilegi);
ha un numero identificativo composto da soli numeri e seguito da una lettera identificativa,
ad esempio «A» e dalla data in cui termina la validità, indicata su fondo rosso;
è per l’esportazione (cfr. esempio 4);
è valida solo per un breve periodo di tempo (targa d’immatricolazione temporanea): il suo
numero identificativo è composto di soli numeri e contiene la data in cui termina la validità,
indicata su fondo giallo;
è utilizzata specificamente per condurre un’auto al collaudo, per una prova di guida o per un
trasferimento (cfr. esempio 5);
ha caratteri rossi invece che neri;
può presentare numeri scritti su una o due righe.
131
Esempio 1
Combinazione distintiva di lettere per il riconoscimento del distretto amministrativo
Esempio 2 (Targa d’immatricolazione per veicoli storici)
Esempio 3 (Targa d’immatricolazione stagionale)
132
Esempio 4 (Targa d’immatricolazione per l’esportazione)
Esempio 5 (Targa d’immatricolazione utilizzata quando il veicolo è condotto al collaudo, per una
prova di guida o per un trasferimento)
Grecia
I veicoli stradali a motore immatricolati in Grecia sono considerati conformi alle condizioni di cui agli
articoli 9 e 10 del trattato CEE in Grecia se sono muniti di una targa di immatricolazione rettangolare,
di colore bianco, recante una combinazione di tre lettere e quattro cifre (es.: BAK 7876) oppure
semplicemente sei cifre
(es.:
237.568 — vecchia targa ancora valida) e il loro documento
d’immatricolazione è il formulario T-01-19.
Non si considerano aventi posizione doganale di merci unionali quando sono muniti di una targa
rettangolare nella quale sono iscritte:
a)
le lettere CD o ∆Σ (corpo diplomatico) prima del numero (su fondo verde);
b)
le lettere Ξ A (missione straniera) prima del numero (su fondo giallo);
c)
le lettere EX (ammissione temporanea) prima del numero (su fondo bianco).
133
Ungheria
I veicoli stradali a motore immatricolati in Ungheria si considerano aventi posizione doganale di
merci unionali, purché non siano immatricolati in una delle serie speciali seguenti:
V (soggiorno temporaneo);
E (provvisorio).
Irlanda
I veicoli stradali a motore immatricolati in Irlanda si considerano aventi posizione doganale di merci
unionali soltanto se immatricolati in una serie diversa dalla serie ZZ (un sistema di immatricolazione
temporanea, composto dalle lettere ZZ seguite da un numero unico di cinque cifre) e se il documento
di circolazione non reca menzioni speciali di carattere doganale (ad esempio, menzioni che si
riferiscono ai Revenue Commissioners). Tali menzioni sono sempre accompagnate dal timbro della
dogana.
Italia
I veicoli stradali a motore immatricolati in Italia si considerano aventi posizione doganale di merci
unionali, tranne se:
1.
sono muniti di una delle targhe speciali qui di seguito riportate:
- E (Escursionisti Esteri)
- CD (Corpo diplomatico)
2.
la targa d’immatricolazione reca la parola «PROVA»;
3.
la targa reca la sigla «SO» e anche se il libretto di circolazione reca la dicitura seguente:
«veicolo soggetto a formalità doganali nel caso di trasferimento di proprietà o di trasferimento
di residenza del proprietario dal territorio di Livigno ad altro comune. Produrre documento
doganale al p.r.a. di Sondrio».
Lettonia
I veicoli stradali a motore immatricolati in Lettonia sono considerati aventi posizione doganale di
merci unionali se sono muniti di una targa rettangolare bianca recante (di solito) una combinazione
costituita da due lettere e da una a quattro cifre di colore nero (ad esempio, EP-6037) ma che può
anche consistere di sole lettere o cifre, e se le autorità lettoni hanno rilasciato un documento di
immatricolazione per il veicolo. Sul lato destro delle targhe figurano anche la bandiera nazionale
lettone o la bandiera blu della CE con le 12 stelle (a partire dal 1º maggio 2004) e due lettere nere
(LV).
134
Lituania
I veicoli stradali a motore immatricolati in Lituania si considerano aventi posizione doganale di
merci unionali se è stato rilasciato un certificato di immatricolazione e se il veicolo ha una targa
rettangolare di immatricolazione
(dimensioni:
520 × 110 mm o
300 × 150 mm), bianca,
leggermente riflettente e con un marchio di sicurezza ripetitivo. Sul lato sinistro è presente una
striscia blu, mentre i bordi, le lettere e i numeri sono neri. Sulla striscia blu nella parte sinistra della
targa figurano il simbolo dell’UE e un segno distintivo bianco con la sigla «LT» (per Lituania). Le
iscrizioni delle targhe lituane e le loro composizioni sono descritte di seguito.
• Tre lettere e tre numeri per le automobili, due lettere e tre numeri per rimorchi e
semirimorchi, tre numeri e due lettere per i motocicli
(dimensioni:
250 × 150 mm,
185 × 210 mm o 520 × 110 mm), due numeri e tre lettere per i ciclomotori (motocicli)
(dimensioni: 145 × 120 mm o 520 × 110 mm) e due numeri e due lettere per quadricicli
potenti (dimensioni: 250 × 150 mm) cfr. esempio 1);. La lettera «H» e cinque numeri che
indicano un numero di serie per la designazione delle auto storiche. Questi tipi di targhe
sono disponibili dal 3 aprile 2018 (cfr. esempio 2).
• Da uno a sei caratteri, uno dei quali deve essere un numero, per una targa personale
(recante un’iscrizione realizzata su richiesta del richiedente) (cfr. esempio 3).
• Due lettere (la lettera «E» e qualsiasi altra lettera dell’alfabeto in ordine crescente) e
quattro numeri che indicano un numero di serie per un veicolo elettrico. Questi tipi di
targhe sono disponibili dal 1º luglio 2016 (cfr. esempio 4).
• La lettera
«T» e cinque numeri per i taxi. Questi tipi di targhe sono disponibili
dal 3 aprile 2018 (cfr. esempio 5).
Esempio 1
Per automobili
135
Per rimorchi o semirimorchi
Per motocicli
Esempio 2
Esempio 3
136
Esempio 4
Esempio 5
I veicoli stradali a motore immatricolati in Lituania non si considerano aventi posizione doganale
di merci unionali se il veicolo reca i tipi di targa di immatricolazione descritti di seguito.
• La targa di immatricolazione rettangolare diplomatica per le missioni straniere e le
organizzazioni internazionali.
La superficie di questa targa è verde, leggermente riflettente e ha un marchio di sicurezza
ripetitivo. I bordi, le lettere e i numeri sono bianchi. Le iscrizioni di questi tipi di targhe
sono composte da sei numeri. I primi due numeri indicano un codice della missione
straniera conferito dal Dipartimento del protocollo del ministero degli Affari esteri secondo
l’ordine di accreditamento della missione straniera in Lituania. Il terzo numero indica la
categoria del veicolo (lo stato della persona che esercita la proprietà del veicolo). Gli ultimi
tre numeri indicano un numero di serie rilasciato per le targhe. Questi tipi di targhe sono
disponibili dall’11 ottobre 2004 (cfr. esempio 6).
• La targa temporanea commerciale rettangolare.
La superficie di questa targa è bianca, leggermente riflettente e ha un marchio di sicurezza
ripetitivo. Sul lato sinistro è presente una striscia blu, mentre i bordi, le lettere e i numeri
sono rossi. Sulla striscia blu nella parte sinistra della targa figurano il simbolo dell’UE e
un segno distintivo bianco con la sigla «LT» (per Lituania). Le targhe di immatricolazione
temporanee possono essere rilasciate per automobili, rimorchi e motocicli. Le automobili
e i rimorchi sono designati con la lettera «P» e cinque numeri che indicano un numero di
serie, mentre i motocicli sono designati con la lettera «P» e quattro numeri che indicano
137
un numero di serie. Le targhe di immatricolazione temporanee dei veicoli sono disponibili
dal 30 settembre 2004. Dal 3 aprile 2018 questi tipi di targhe sono rilasciati per un periodo
illimitato. Queste targhe temporanee possono essere usate solo per designare i veicoli cui
sono assegnate, e possono essere usate in pubblico solo sul territorio della Lituania (cfr.
esempio 7).
• La targa temporanea (transito) rettangolare.
La superficie di questa targa è bianca, leggermente riflettente e ha un marchio di sicurezza
ripetitivo. Sul lato sinistro è presente una striscia blu, mentre i bordi, le lettere e i numeri
sono rossi. Sulla striscia blu nella parte sinistra della targa figurano il simbolo dell’UE e
un segno distintivo bianco con la sigla «LT» (per Lituania). Questi tipi di targhe possono
essere rilasciati per le automobili, i rimorchi e i motocicli che sono esportati dalla Lituania
(cfr. esempio 8).
I veicoli stradali a motore con i tipi di targa menzionati sopra possono avere la posizione doganale
di merci unionali o meno. La loro posizione può essere verificata soltanto consultando la
documentazione pertinente.
Esempio 6
Per auto e rimorchi:
Formato 1 520 × 110 mm
Formato 2 300 × 150 mm
Per motocicli
Formato 3 250 × 150 mm
Formato 5 182 × 210 mm
138
Per ciclomotori
Formato 4 145 × 120 mm
Esempio 7
Per auto e rimorchi:
520 × 110 mm
300 × 150 mm
Per motocicli:
250 × 110 mm
Esempio 8
Per auto e rimorchi:
520 × 110 mm
300 × 150 mm
Per motocicli
250 × 110 mm
139
Lussemburgo
I veicoli stradali a motore immatricolati in Lussemburgo si considerano aventi posizione doganale di
merci unionali, tranne se:
1.
la carta d’immatricolazione (carte grise) reca la dicitura seguente:
«DOUANE — ADMISSION TEMPORAIRE
Duties when sold».
Malta
I veicoli stradali a motore immatricolati a Malta sono considerati aventi posizione doganale di
merci unionali se sono muniti di due targhe rettangolari.
Una deve essere fissata sulla parte anteriore e l’altra sulla parte posteriore del veicolo, in modo che
ciascuna lettera e cifra risulti in posizione verticale.
Sulle targhe di immatricolazione maltesi figurano tre combinazioni: numerica, alfabetica o
alfanumerica.
Le targhe recano anche la lettera «M» sormontata dall’emblema dell’UE con le 12 stelle. Hanno
anche un ologramma al di sotto del quale figura il numero di serie della targa.
I veicoli stradali a motore immatricolati a Malta sono considerati non aventi posizione doganale di
merci unionali se la targa presenta una delle combinazioni seguenti:
CD* ***
Corpo diplomatico
TRIAL RN ***
Importatori di autoveicoli a motore
DDV ***
Ospiti di riguardo del corpo diplomatico
PRO ***
Protocollo
DMS ***
Missioni diplomatiche
*** **X
Esportazione da parte di rivenditori
TF* ***
Esente da imposta
GV* ***
Veicoli governativi
GM **
Veicoli ministeriali
Paesi Bassi
I veicoli stradali a motore immatricolati nei Paesi Bassi sono considerati aventi posizione doganale
di merci unionali eccetto nei casi in cui il libretto d’immatricolazione (kentekenbewijs) rechi le
lettere e le cifre seguenti:
CD- xx-xx
xx-CD-xx
140
CDJ-xxx
BN - xx-xx
GN - xx-xx
Polonia
I veicoli stradali a motore immatricolati in Polonia si considerano aventi posizione
doganale di merci unionali se:
1. dispongono di targa rettangolare recante una combinazione di lettere e cifre (fino a
sette cifre, con almeno una lettera) in nero su fondo bianco riflettente o su fondo giallo
riflettente (per veicoli storici), in rosso su fondo bianco riflettente (per veicoli in
prova), in bianco su fondo blu riflettente (per status diplomatico o status analogo), in
bianco su fondo nero (targa di tipo vecchio ancora valida); e
2. le autorità polacche hanno rilasciato un documento di immatricolazione per il veicolo
in questione.
Portogallo
1.
I veicoli stradali a motore immatricolati in Portogallo sono considerati aventi posizione
doganale di merci unionali se muniti di targa d’immatricolazione rettangolare di colore
bianco, recante, in nero, una combinazione di due lettere e quattro cifre, separate a
coppie da trattini (es.: AB-32-46). Il documento di immatricolazione è il formulario
«LIVRETE 1227».
2.
Tuttavia i veicoli stradali a motore muniti di targa di immatricolazione rettangolare di
colore bianco e recante le lettere CD, CC o FM appartengono a vari corpi diplomatici e
possono avere posizione doganale di merci unionali o meno. La loro posizione può
essere accertata solo consultando la relativa documentazione.
Romania
In Romania vigono tre tipi di immatricolazione per i veicoli stradali: permanente, temporanea
e per il corpo diplomatico.
I veicoli stradali a motore immatricolati a titolo permanente in Romania si considerano
aventi posizione doganale di merci unionali.
Le targhe d’immatricolazione permanenti hanno la struttura seguente: LL NN XXX, dove LL
è una combinazione di una o due lettere indicante il distretto, NN è la prima parte del numero
141
d’ordine, composta da due numeri da 01 a 99, e XXX è la seconda parte del numero d’ordine,
composta da tre lettere da AAA a ZZZ.
La targa è munita di un morsetto di alluminio e un fondo bianco riflettente su cui figura a
caratteri neri la combinazione di lettere e cifre, la stessa contenuta nel certificato
d’immatricolazione del veicolo.
I veicoli stradali a motore immatricolati a titolo temporaneo oppure appartenenti al corpo
diplomatico sono considerati non aventi posizione doganale di merci unionali a meno che i
documenti di accompagnamento attestino il contrario.
Le targhe d’immatricolazione temporanea sono attribuite ai veicoli e ai rimorchi stranieri che
beneficiano di un regime doganale di ammissione temporanea oppure ai veicoli destinati
all’esportazione.
Le targhe d’immatricolazione temporanee hanno la struttura seguente: LL NNNNNN F, dove
LL è una combinazione di una o due lettere indicante il distretto, NNNNNN è il numero
d’ordine da 101 a 999999, e F è una frazione su fondo rosso indicante il mese e l’anno di
scadenza dell’immatricolazione, ciascuno espresso da due numeri.
La targa è munita di un morsetto di alluminio e un fondo bianco riflettente su cui figura a
caratteri neri la combinazione di lettere e cifre, la stessa contenuta nel certificato
d’immatricolazione del veicolo. Il certificato non indica se il veicolo proviene dall’UE o da
un paese terzo.
Le targhe d’immatricolazione per i veicoli appartenenti alle missioni diplomatiche, agli uffici
consolari e al rispettivo personale, nonché ad altre organizzazioni e cittadini stranieri con
status diplomatico che operano in Romania, hanno la struttura seguente: una delle sigle CD,
CO o TC, seguita dal numero d’ordine composto di due serie di tre cifre.
I caratteri sono blu su fondo bianco riflettente e la combinazione di lettere e cifre è la stessa
che figura nel certificato d’immatricolazione del veicolo.
Repubblica slovacca
1.
I veicoli stradali a motore immatricolati nella Repubblica slovacca sono considerati
aventi posizione doganale di merci unionali se il tipo di targa corrisponde ad uno dei
tipi speciali descritti di seguito.
Una targa bianca rettangolare recante due lettere e cinque caratteri neri (tre cifre
e due lettere), separati da un trattino (ad esempio, BA-858BL). Le prime due
lettere indicano il dipartimento territoriale. Il secondo gruppo di caratteri dopo
il trattino può essere costituito da cinque lettere, o da lettere nelle prime quattro
142
posizioni e da una cifra in quinta posizione, o da lettere nelle prime tre posizioni
e da cifre nelle ultime due.
Veicoli stradali a motore che circolano anche con targhe bianche del tipo
precedente recanti una combinazione di due o tre lettere e di due coppie di
numeri di colore nero separate da un trattino (ad esempio BA 12-23).
Targhe bianche rettangolari speciali con caratteri di colore rosso disposti due
righe. La prima riga è composta da due lettere che indicano il dipartimento
territoriale e la seconda riga è composta dalla lettera «M» seguita da tre cifre.
La lettera
«M» può essere seguita da un’altra lettera. Queste targhe sono
rilasciate per i veicoli nuovi, per quelli appena acquistati o per quelli di prova.
Targhe gialle rettangolari speciali con caratteri di colore nero disposti su due
righe. La prima riga è composta da due lettere che indicano il dipartimento
territoriale e la seconda riga è composta dalla lettera «V» seguita da tre cifre. La
lettera «V» può essere seguita da un’altra lettera. Queste targhe possono essere
rilasciate per i veicoli destinati all’esportazione. In alto a destra è indicato il
termine di validità.
Targhe gialle rettangolari speciali con caratteri di colore rosso disposti su due
righe. La prima riga è composta da due lettere che indicano il dipartimento
territoriale e la seconda riga è composta dalla lettera «H» seguita da tre cifre. La
lettera «H» può essere seguita da un’altra lettera. Queste targhe possono essere
rilasciate per i veicoli storici.
Targhe bianche rettangolari speciali con caratteri di colore blu disposti su due
righe. La prima riga è composta da due lettere che indicano il dipartimento
territoriale e la seconda riga è composta dalla lettera «S» seguita da tre cifre. La
lettera «S» può essere seguita da un’altra lettera. Queste targhe possono essere
rilasciate per i veicoli sportivi.
Targhe bianche rettangolari speciali con caratteri di colore verde disposti su due
righe. La prima linea consiste della lettera «C» eventualmente seguita da un’altra
lettera e la seconda riga consiste di cinque cifre. Queste targhe possono essere
rilasciate per i veicoli importati singolarmente nella Repubblica slovacca che
non rispondono ai requisiti tecnici previsti, o per altri veicoli.
2.
I veicoli stradali a motore muniti di targa blu rettangolare recante le lettere «EE» o «ZZ»
seguite da cinque cifre di colore giallo appartengono ai vari corpi diplomatici o alle
missioni straniere e possono avere posizione doganale di merci unionali o meno. La loro
posizione può essere accertata solo consultando la relativa documentazione.
143
Slovenia
I veicoli stradali a motore immatricolati in Slovenia si considerano aventi posizione doganale
di merci unionali se muniti di targa rettangolare recante un codice alfanumerico composto da
tre a sei lettere o combinazione di lettere e cifre, corrispondente alla regione, e di un
documento di immatricolazione rilasciato dalle autorità slovene per il veicolo in questione.
Spagna
1.
La targa dei veicoli stradali a motore è composta da una combinazione di due gruppi di lettere.
Il primo indica il dipartimento territoriale, ad esempio, MA - Malaga, M - Madrid; il secondo è
costituito da una o due lettere e un gruppo di numeri (da 0000 a 9999) racchiuso tra i due gruppi
di lettere (ad es.: MA-6555-AT).
Alcuni veicoli stradali a motore circolano con targhe di vecchio tipo recanti una combinazione
di una o due lettere e fino a sei numeri, ad esempio M-636.454.
Dall’ottobre 2002 i veicoli stradali a motore sono dotati di una targa composta da quattro numeri
seguiti da tre lettere, senza l’indicazione del dipartimento territoriale (ad esempio, 4382 BRT).
I veicoli immatricolati in Spagna secondo le serie di cui sopra sono considerati aventi posizione
doganale di merci unionali.
2.
Non sono considerati aventi posizione doganale di merci unionali i veicoli immatricolati in
Spagna in una delle serie speciali seguenti.
-
«CD«, «CC».
-
Una targa turistica recante una combinazione di due gruppi di numeri (il primo compreso tra 00
e 99; il secondo tra 0000 e 9999) e un gruppo di lettere (una o due secondo il caso); tutti i gruppi
sono separati da un trattino, ad esempio 00- M-0000.
-
Una targa turistica recante una striscia verticale di colore rosso, della lunghezza di 3 cm, su cui
figurano in bianco le ultime due cifre dell’anno in causa (la prima sovrapposta alla seconda) e
il mese in numeri romani (al di sotto dei numeri arabi). Ad esempio: 00-M-0000 - 86VI. Lo
scopo di tale targa è quello di stabilire il termine di validità del permesso di circolazione
temporaneo.
Svezia
I veicoli stradali a motore immatricolati in Svezia si considerano aventi posizione doganale
di merci unionali, tranne se sono immatricolati temporaneamente per essere esportati
(immatricolazione per l’esportazione). In questo caso le targhe d’immatricolazione sono di
colore rosso con caratteri bianchi. Le targhe d’immatricolazione riportano sul lato destro o
sul lato sinistro il termine di validità (anno, mese e giorno) dell’immatricolazione temporanea.
144
Oltre a questa targa d’immatricolazione, il proprietario è in possesso di una decisione speciale
in cui è descritto l’effettivo tipo di immatricolazione temporanea.
Altri veicoli stradali a motore immatricolati temporaneamente si considerano aventi
posizione doganale di merci unionali.
Regno Unito (solo Irlanda del Nord)
In linea con l’articolo 13 NIP (protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord), i veicoli stradali a
motore immatricolati nell’Irlanda del Nord sono considerati aventi posizione doganale di
merci unionali quando la targa d’immatricolazione reca le informazioni indicate in
appresso e i documenti o i certificati d’immatricolazione non recano la dicitura «Customs
restriction» o «Customs concession» o «Warning: Customs duty and tax have not been
paid on this vehicle». La targa d’immatricolazione posta nella parte anteriore del veicolo
presenta caratteri di colore nero su fondo bianco, mentre quella sul retro del veicolo
presenta caratteri neri su fondo giallo.
-
Irlanda del Nord
Tre lettere seguite da massimo quattro cifre (ad esempio: CDZ 1277).
145
II.8.4. Elenco delle autorità competenti per il servizio regolare di trasporto
marittimo
Per l’ultima versione di questo elenco, fare clic su uno dei link seguenti:
EUROPA:
transit/common-union-transit_en
146
II.8.5. Certificato di assenza di manipolazione dei prodotti della pesca marittima e
delle merci ottenute da tali prodotti
Il formulario è un documento esterno e non riflette necessariamente la posizione o
l’opinione della Commissione europea. La Commissione non è responsabile della sua
esattezza e del suo aggiornamento.
147
II.8.6 Certificato di assenza di manipolazione rilasciato da Singapore
Clausola di esclusione della responsabilità: il presente formulario è un documento esterno
e non riflette necessariamente la posizione o l’opinione della Commissione europea. La
Commissione non è responsabile della sua esattezza e del suo aggiornamento.
148
PARTE III — GARANZIE
II.1. Introduzione
La parte III riguarda le garanzie di transito.
Il paragrafo III.1.1 contiene l’introduzione e i riferimenti giuridici relativi alle
garanzie di transito.
Il paragrafo III.1.2 contiene le disposizioni generali relative alle garanzie di
transito.
Il paragrafo III.1.3 descrive la garanzia isolata.
Il paragrafo III.1.4 descrive la garanzia globale e l’esonero dalla garanzia.
Il paragrafo III.1.5 è riservato alle indicazioni nazionali specifiche.
Il paragrafo III.1.6 è riservato alle amministrazioni doganali.
Il paragrafo III.1.7 contiene gli allegati.
149
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