|
|
IS:
IT:
LV:
LT:
MK: ПОСТАПКА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА
КОНТИНУИТЕТ ВО РАБОТЕЊЕТО
ТРАНЗИТ НА УНИЈАТА/ЗАЕДНИЧКИ ТРАНЗИТ
НЕМА ДОСТАПНИ ПОДАТОЦИ ВО СИСТЕМОТ
ЗАПОЧНАТО НА___________________
(датум/час)
MT:
NL:
250
NO:
PL:
PT:
RO:
SI:
SK:
251
SV:
HR:
TR:
RS: ОСИГУРАЊЕ КОНТИНУИТЕТА ПОСТУПКА
ТРАНЗИТ УНИЈЕ/ЗАЈЕДНИЧКИ ТРАНЗИТ
У СИСТЕМУ НЕМА ДОСТУПНИХ ПОДАТАКА
ПОКРЕНУТО ДАНА_____________________
(датум/час)
252
CAPITOLO 2 — ISTRUZIONI GENERALI RELATIVE AL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO
UNICO E AL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO
Articolo 3 I,
La parte V riguarda la procedura di continuità operativa basata
lettere d) e v),
sull’uso del documento amministrativo unico
(DAU) o del
appendice,
documento di accompagnamento transito (DAT) quale dichiarazione
convenzione
di transito su supporto cartaceo. È suddivisa in sei capitoli.
Articolo 5,
paragrafo 12, e
Il capitolo 3 tratta del regime di dichiarazione di transito normale.
articolo 6,
paragrafo 3,
Il capitolo
4 tratta delle formalità da espletare presso l’ufficio
lettera b), CDU
doganale di partenza.
Il capitolo 5 tratta degli imprevisti che si possono verificare durante
il trasporto.
Il capitolo
6 tratta delle formalità da espletare presso l’ufficio
doganale di destinazione.
Nota:
si tenga presente che l’espressione «dichiarazione di transito» ha
due significati: in primo luogo, indica la dichiarazione mediante la
quale una persona manifesta, nella forma e secondo le modalità
stabilite, l’intenzione di vincolare una merce al regime di transito e,
in secondo luogo, indica il documento utilizzato come dichiarazione
di transito, vale a dire gli «esemplari del DAU o del DAT» richiesti.
Nei prossimi capitoli, l’espressione
«dichiarazione di transito» è
utilizzata nel suo primo significato, mentre per indicare il formulario
prestabilito è utilizzato il termine «DAU» o «DAT».
253
CAPITOLO 3 — DICHIARAZIONE DI TRANSITO NORMALE
V.3.1. Introduzione
Il presente capitolo descrive la procedura di continuità operativa basata
sull’uso del DAU o del DAT quale dichiarazione di transito su
supporto cartaceo.
Il paragrafo V.3.2 riporta gli elementi teorici generali e la normativa
relativi alle dichiarazioni di transito normale.
Il paragrafo V.3.3 descrive il regime di dichiarazione di transito
normale a partire dal carico delle merci fino alla compilazione e firma
della dichiarazione.
Il paragrafo V.3.4 tratta di situazioni specifiche relative alla procedura
di dichiarazione di transito.
Il paragrafo V.3.5 verte sulle eccezioni alle norme generali.
Il paragrafo V.3.6 è riservato alle indicazioni nazionali specifiche.
Il paragrafo V.3.7 è riservato alle amministrazioni doganali.
Il paragrafo V.3.8 contiene gli allegati del capitolo 3.
254
V.3.2. Elementi teorici generali e normativa
La dichiarazione di transito su supporto cartaceo è la dichiarazione
della dogana che vincola le merci al regime di transito. Può essere
presentata in una delle forme seguenti:
• un documento amministrativo unico (DAU); oppure
• un DAU stampato su carta normale dal sistema informatico
dell’operatore; oppure
• un documento di accompagnamento transito (DAT)
integrato, se necessario, dall’elenco degli articoli (EdA).
In tal caso il DAT non reca l’MRN.
Le fonti giuridiche per la dichiarazione di transito in forma di DAU
e DAT sono le seguenti:
• convenzione DAU;
• appendice I, convenzione:
articolo 3, lettera c), punto v), e articolo 26;
• appendice III, convenzione:
titolo II, articoli 5 e 6;
allegati A3, A4, A5 e A6;
allegati B1, B4, B5 e B6;
• articolo 5, paragrafo 12 e articolo 6, paragrafo 3, lettera b), CDU;
• appendici B1-B6, C1, D1, F1 e F2, allegato 9, ADT;
• allegato 72-04, capi III e IV, AE.
V.3.3. Procedura di dichiarazione
Il presente paragrafo fornisce informazioni su:
• dichiarazioni di transito su supporto cartaceo tramite i fogli
supplementari DAS e DAS-BIS (paragrafo V.3.3.1);
• il formulario e l’uso delle distinte di carico (paragrafo V.3.3.2);
• le dichiarazioni di transito su supporto cartaceo tramite DAT
(paragrafo V.3.3.3);
• le spedizioni miste (paragrafo V.3.3.4);
• la firma della dichiarazione di transito (paragrafo V.3.3.5).
255
V.3.3.1. Dichiarazioni di transito su supporto cartaceo
V.3.3.1.1.
Formulari e compilazione della dichiarazione di transito su supporto
cartaceo sul DAU
Il DAU si compone di esemplari numerati e si presenta come segue:
• sotto forma di pacchetti di esemplari composti da 8 pagine in cui
gli esemplari sono numerati progressivamente (da esemplare 1 a
esemplare 8); oppure
• sotto forma di pacchetti di esemplari composti da 4 pagine in cui
gli esemplari sono numerati progressivamente (esemplari 1/6,
2/7, 3/8 e 4/5).
Il DAU può essere integrato, se necessario, da formulari
complementari DAU BIS o da distinte di carico. I formulari DAU
BIS sono numerati allo stesso modo dei normali pacchetti di
esemplari:
• pacchetti di esemplari da 8 pagine contenenti gli esemplari da 1
BIS a 8 BIS;
• pacchetti di esemplari da 4 pagine contenenti gli esemplari 1/6
BIS, 2/7 BIS, 3/8 BIS e 4/5 BIS.
Per ulteriori informazioni sulle distinte di carico cfr. il paragrafo
V.3.3.1.2.
Per la dichiarazione di transito cartacea sono necessari tre esemplari
del DAU, cioè gli esemplari 1, 4 e 5:
• l’esemplare n. 1 è conservato dall’ufficio doganale di partenza
dopo la registrazione della dichiarazione;
• l’esemplare n. 4 accompagna le merci fino all’ufficio doganale
di destinazione, dove è poi conservato;
• l’esemplare n. 5 accompagna le merci fino all’ufficio doganale
di destinazione, che lo rinvia nel paese di partenza dopo la
conclusione del regime di transito.
Quando per la dichiarazione di transito cartacea si adoperano
pacchetti di esemplari da 4 pagine, occorre utilizzare due pacchetti:
gli esemplari n. 1 e 4 di un pacchetto e l’esemplare n. 5 dell’altro
pacchetto. In ciascun pacchetto occorre indicare gli esemplari non
utilizzati sbarrando sul margine i numeri corrispondenti; ad esempio,
se sull’esemplare 1/6 il numero 6 è sbarrato, significa che si sta
utilizzando l’esemplare n. 1.
256
Appendice III,
I formulari DAU utilizzati come dichiarazione di transito devono
titolo I, articoli 5
soddisfare le prescrizioni tecniche seguenti, salvo nel caso in cui la
e 6, convenzione
dichiarazione sia redatta tramite il sistema informatico dell’operatore
Allegato II,
economico.
convenzione DAU
Appendici B1-B6,
La regola generale è che le dichiarazioni di transito su supporto
C1 e D1,
cartaceo sono redatte sul DAU o in forma scritta manualmente
allegato 9, ADT
(assicurandosi che siano compilate in modo leggibile, con inchiostro
e in stampatello) o stampate da un sistema informatico dell’operatore
economico. Tuttavia può essere consentita la stampa del DAU
mediante sistemi informatici ufficiali o privati, se necessario su carta
comune, purché siano rispettate alcune condizioni
(per ulteriori
dettagli cfr. l’allegato 9, appendice C1, ADT/appendice III, allegato
B6, della convenzione).
Appendice 3,
La compilazione di una dichiarazione di transito su supporto cartaceo
allegato II,
comporta il completamento di tutte le caselle obbligatorie degli
convenzione DAU
esemplari del DAU; per altre caselle la compilazione è facoltativa.
Allegato B6,
È necessario compilare solo il primo esemplare (esemplare superiore)
appendice III,
convenzione
del DAU. Poiché il documento da utilizzare deve essere autocopiante,
i dati compariranno anche sugli altri esemplari.
Appendice C1,
allegato 9, ADT
Le dichiarazioni di transito devono essere redatte in una delle lingue
ufficiali delle Parti contraenti accettata dalle autorità doganali dello
Stato di partenza.
È importante che gli operatori compilino in modo corretto il DAU così
da evitare ritardi all’ufficio doganale di partenza/destinazione
(o
all’ufficio doganale di transito).
L’ufficio doganale di partenza è tenuto a verificare che il DAU sia
compilato in modo corretto e leggibile e che su di esso sia apposto con
chiarezza il timbro dell’ufficio doganale di partenza.
DOGANA
Le caselle del DAU contrassegnate dalle lettere maiuscole B, C, D(/J), E(/J), F, G e I
devono essere compilate dalle autorità doganali. Tuttavia la parte sinistra della casella I
può essere utilizzata per annotazioni del destinatario autorizzato.
257
Non è consentito cancellare né sovrascrivere. Qualunque correzione
deve essere effettuata depennando le indicazioni errate e
Appendice 3,
aggiungendo, ove occorra, le indicazioni volute e deve essere siglata
allegato II,
convenzione DAU
dall’autore. Le correzioni così effettuate devono essere convalidate
dalle autorità doganali. Le autorità doganali possono, in alcuni casi,
Appendice C1,
esigere la presentazione di una nuova dichiarazione.
allegato 9, ADT
Tuttavia non sono ammesse correzioni nel caso in cui le autorità
competenti, dopo aver ricevuto la dichiarazione di transito,
manifestino l’intenzione di esaminare le merci, abbiano constatato
Articolo 173
CDU
l’inesattezza delle indicazioni fornite o abbiano già svincolato le
merci per il transito.
Articolo 31,
appendice I,
Il DAU può essere completato, eventualmente, da uno o più formulari
convenzione
complementari denominati formulari DAU-BIS.
I formulari DAU-BIS posso essere utilizzati nei casi seguenti:
•
quando la dichiarazione di transito si riferisce a più di un
Appendice 3,
articolo; oppure
allegato I,
convenzione DAU
•
quando una spedizione comprende tanto merci T1 quanto
merci T2 e T2F.
Appendice B3,
allegato 9, ADT
In questo caso i formulari DAU-BIS sono usati (come distinte di
carico) per registrare i dettagli delle merci di ciascuna posizione
doganale (T1, T2 o T2F). Il DAU deve inoltre contenere una sintesi
dei formulari DAU-BIS utilizzati per le merci di ciascuna posizione
doganale.
I formulari DAU-BIS fanno parte della dichiarazione di transito e
devono soddisfare i medesimi requisiti tecnici.
Essi devono essere compilati seguendo le istruzioni relative alla
compilazione del formulario DAU.
Nota: non è consentito l’uso contemporaneo di formulari DAU-BIS
e di distinte di carico.
V.3.3.1.2. Formulario e compilazione delle distinte di carico
Allegati B4 e B5,
Le distinte di carico possono essere utilizzate come parte descrittiva
appendice III,
del DAU con funzione di dichiarazione di transito.
convenzione
L’uso di distinte di carico non pregiudica gli obblighi riguardanti la
Allegato 11 ADT
procedura di spedizione/esportazione o qualsiasi altra procedura nel
Capi III e IV,
paese di destinazione né gli obblighi relativi ai formulari utilizzati per
allegato 72-04, AE tali formalità.
258
Soltanto il recto dei formulari può essere utilizzato come distinta di
carico.
La distinta di carico deve essere emessa nello stesso numero di
esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce.
OPERATORI COMMERCIALI
1. Ogni articolo inserito in una distinta di carico deve essere preceduto da un numero
d’ordine.
2. Ogni articolo deve essere seguito, ove opportuno, da tutti i riferimenti richiesti
dalla normativa, in particolare i riferimenti ai documenti, certificati e autorizzazioni
presentati.
3. Sotto l’ultima voce deve essere tracciata una linea orizzontale e i rimanenti spazi
inutilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibili aggiunte
successive.
4. Quando le distinte di carico sono utilizzate per spedizioni che comprendono due o
più tipi di merci, la casella 31 «Colli e designazione delle merci» del DAU non
deve essere usata per riportare marche, numeri, quantità e natura dei colli o la
designazione delle merci. Tale casella deve tuttavia riportare, come opportuno, un
riferimento al numero d’ordine e al codice (T1, T2, T2F) delle distinte di carico
allegate.
DOGANA
L’ufficio doganale di partenza deve apporre sulla distinta di carico il numero di
registrazione. Tale numero sarà identico al numero di registrazione del DAU cui la
distinta di carico si riferisce. Il numero è apposto a mezzo di un timbro recante il nome
dell’ufficio doganale di partenza oppure a mano. Se apposto a mano, il numero deve
essere accompagnato dal timbro dell’ufficio doganale di partenza. La firma del
funzionario doganale è comunque facoltativa.
Le autorità competenti possono autorizzare i titolari del regime a utilizzare
distinte di carico speciali che non rispettano i requisiti di cui sopra.
Tali distinte possono essere utilizzate unicamente:
• se sono stilate da imprese le cui scritture sono basate su un
sistema di trattamento elettronico dei dati;
• se sono concepite e compilate in modo da poter essere utilizzate
senza difficoltà dalle autorità competenti;
• se comprendono, per ogni articolo, le informazioni richieste nelle
distinte di carico normale.
259
Quando a un unico DAU sono allegate due o più distinte di carico, ciascuna
distinta di carico deve recare un numero d’ordine attribuito dal titolare del
regime. Il numero totale delle distinte di carico allegate è riportato nella
casella 4 «distinte di carico» del DAU.
V.3.3.1.3. Formulario e compilazione della dichiarazione di transito su supporto
cartaceo nel DAT
Allegati A3, A4, A5
Il formulario del documento di accompagnamento transito (DAT) può
e A6, appendice III,
essere utilizzato come dichiarazione di transito su supporto cartaceo,
convenzione
integrato, se necessario, dall’elenco degli articoli (EdA).
Appendice F1 e F2,
Il DAT deve essere compilato o in forma scritta a mano (assicurandosi
allegato 9, ADT
che sia compilato in modo leggibile, a penna e in stampatello), o stampato
da un sistema informatico dell’operatore economico. Tutte le caselle
obbligatorie della dichiarazione di transito devono essere compilate
conformemente all’appendice III, allegato B6, convenzione/ allegato 9,
appendice C1, ADT.
Quando il DAT è usato come dichiarazione di transito su supporto
cartaceo, all’operazione di transito non è assegnato l’MRN. Al suo posto
si utilizza il numero di riferimento nazionale per il regime di continuità
operativa, che è inserito nell’angolo in alto a destra del DAT.
Se un’operazione di transito copre più di un articolo, è necessario allegare
al DAT uno o più elenchi di articoli. L’EdA deve riportare lo stesso
numero di riferimento della dichiarazione di transito riportato sul DAT a
cui è allegato. L’EdA deve essere compilato conformemente
all’appendice III, allegato A5, convenzione/allegato 9, appendice F2,
ADT.
Un EdA può contenere diversi articoli
(le caselle possono essere
ingrandite in senso verticale). Il numero massimo di articoli per una
dichiarazione di transito è 99.
V.3.3.1.4. Spedizioni miste
Articolo 28,
Nel caso di spedizioni composte tanto da merci non unionali, che
appendice I,
circolano vincolate al regime di transito T1, quanto da merci unionali,
convenzione
che circolano vincolate al regime di transito T2/T2F, comprese in
Articolo 294 AE
un’unica dichiarazione di transito, al DAU sono allegati formulari DAU-
Appendice D1,
BIS separati (cfr. il paragrafo V.3.3.2.2) oppure distinte di carico (cfr. il
paragrafo V.3.3.2.3) separate. Il DAU riporta le informazioni comuni e
Allegato 9, ADT
una sintesi dei formulari DAU-BIS o delle distinte di carico utilizzati
per le merci di diverse posizioni. Ciascun formulario DAU-BIS o
Allegato B AE
260
ciascuna distinta di carico contiene merci appartenenti alla medesima
posizione doganale. Nella terza sottocasella della casella n. 1 del DAU
figura il codice «T-»; il codice «T1bis», «T2bis» o «T2Fbis», a seconda
dei casi, sarà apposto nella terza sottocasella della casella n. 1
«Dichiarazione» del modulo DAU-BIS.
Qualora sia utilizzato il DAT come dichiarazione di transito su supporto
cartaceo, nella sottocasella destra della casella 1 si indica la sigla «T-» e
per ciascun articolo dell’EdA si deve riportare il codice pertinente (T1,
T2 o T2F) nella casella 1/3.
Se la spedizione non è mista, le caselle 31 (per la designazione delle
merci) non utilizzate devono essere sbarrate per evitare che siano
utilizzate successivamente.
In alternativa, è possibile redigere DAU o TAD separati (ad esempio: un
DAU/TAD T1 per le merci non unionali e un DAU/TAD T2 o T2F per
le merci unionali).
Nota: può accadere che merci unionali non vincolate al regime di
transito (e che circolano all’interno del territorio doganale dell’Unione)
siano trasportate sullo stesso mezzo di trasporto di merci vincolate al
regime di transito. In tal caso la dichiarazione di transito copre
esclusivamente le merci vincolate al regime di transito.
V.3.3.1.5. Firma della dichiarazione di transito
Allegato II,
Con la firma della dichiarazione di transito, il titolare del regime si
appendice I,
assume la responsabilità dell’esattezza delle informazioni fornite
convenzione
nella dichiarazione, dell’autenticità dei documenti presentati e del
Allegato 72-04 AE
rispetto di tutti gli obblighi inerenti all’entrata delle merci vincolate
al regime di transito.
OPERATORI COMMERCIALI
Il titolare del regime o il suo rappresentante devono firmare la dichiarazione di transito
nella casella 50 del DAU o del DAT.
Allegato II,
Allo speditore autorizzato può essere consentito di non firmare le
appendice I,
dichiarazioni di transito recanti il timbro speciale. Questa dispensa
convenzione
può essere concessa a condizione che lo speditore autorizzato abbia
previamente presentato all’autorità doganale un impegno scritto con
Allegati B6 e B9,
appendice III,
il quale riconosce di essere il titolare del regime per tutte le operazioni
convenzione
di transito effettuate sotto la copertura di dichiarazioni di transito
Allegato 72-04 AE recanti il loro timbro speciale.
261
La dichiarazione di transito non firmata deve recare, nella casella
riservata alla firma del titolare del regime, la seguente dicitura:
«Dispensa dalla firma — 99207».
Ulteriori informazioni su questa procedura, considerata una
semplificazione del regime di transito normale, sono fornite nella
parte VI.
V.3.4. Situazioni specifiche (promemoria)
V.3.4.1. Norme applicabili alle merci provviste di imballaggi
Maggiori informazioni figurano nella parte IV.I.5.1.
V.3.4.2. Merci al seguito dei viaggiatori
Maggiori informazioni figurano nella parte IV.I.5.2.
IV.3.4.3. Trasporto di merci unionali verso, da o attraverso un paese di transito
comune
Maggiori informazioni figurano nella parte IV.I.5.3.
V.3.4.4. Duplicati
In caso di furto, perdita o distruzione di una dichiarazione di transito
o di un documento T2L/T2LF, l’ufficio doganale che ha rilasciato il
documento originale può rilasciare un duplicato.
La parte interessata che richiede il duplicato deve debitamente
giustificare la richiesta e dichiarare per iscritto che restituirà
l’originale se rinvenuto.
Anche gli speditori autorizzati e gli emittenti autorizzati a rilasciare
tali documenti possono rilasciare un duplicato di dichiarazione di
transito o di documenti T2L/T2LF, a condizione che:
• abbiano rilasciato il documento originale;
• abbiano presentato all’autorità competente una richiesta
debitamente giustificata di autorizzazione a rilasciare un
duplicato dell’originale; e
• l’autorità competente abbia accettato tale richiesta.
Le dogane dovrebbero valutare il rischio di abusi e indagare, in
particolare, le richieste ricorrenti.
262
Il duplicato deve riportare in grassetto: i) la dicitura «DUPLICATO»;
ii) il timbro dell’ufficio doganale, dello speditore autorizzato o
dell’emittente autorizzato che ha rilasciato il duplicato; e iii) la firma
della persona competente.
V.3.5. Eccezioni (promemoria)
V.3.6. Indicazioni nazionali specifiche (riservato)
V.3.7. Parte ad uso esclusivo delle dogane
IV.3.8. Allegati
263
CAPITOLO 4 — FORMALITÀ DA ESPLETARE PRESSO L’UFFICIO DOGANALE DI PARTENZA
V.4.1. Introduzione
Il paragrafo V.4.2 fornisce gli elementi teorici generali relativi alle
formalità da espletare presso l’ufficio doganale di partenza nonché
informazioni generali riguardo alle fonti giuridiche.
Il paragrafo V.4.3 descrive la procedura da applicare presso l’ufficio
doganale di partenza.
Il paragrafo V.4.4 tratta di situazioni specifiche.
Il paragrafo V.4.5 verte sulle eccezioni alle norme generali.
Il paragrafo V.4.6 è riservato alle norme nazionali specifiche.
Il paragrafo V.4.7 è riservato alle amministrazioni doganali.
Il paragrafo V.4.8 contiene gli allegati del capitolo 4.
V.4.2. Elementi teorici generali e normativa
Il regime di transito ha inizio presso l’ufficio doganale di partenza
con la presentazione della dichiarazione di transito su supporto
cartaceo (sotto forma di DAU o DAT) e delle merci.
Le fonti giuridiche sono le seguenti:
•
articolo 26, appendice I, convenzione;
•
articolo 6, paragrafo 3, lettera b), CDU;
•
articolo 291 AE;
•
allegato II, appendice I, convenzione;
•
allegato 72-04 AE.
V.4.3. Descrizione della procedura presso l’ufficio doganale di partenza
Il presente paragrafo fornisce informazioni su:
• la presentazione della dichiarazione di transito su supporto
cartaceo (paragrafo V.4.3.1);
• la presentazione di una garanzia (paragrafo V.4.3.2);
• l’accettazione, la registrazione e il visto della dichiarazione di
transito su supporto cartaceo (paragrafo V.4.3.3);
• la rettifica della dichiarazione di transito su supporto cartaceo
(paragrafo V.4.3.4);
264
• l’annullamento della dichiarazione di transito su supporto
cartaceo (paragrafo V.4.3.5);
• la verifica della dichiarazione di transito su supporto cartaceo
(paragrafo V.4.3.6);
• l’itinerario (paragrafo V.4.3.7);
• il termine (paragrafo V.4.3.8);
• le misure di identificazione (paragrafo V.4.3.9);
• lo svincolo delle merci per il transito (paragrafo V.4.3.10).
V.4.3.1. Presentazione della dichiarazione di transito su supporto cartaceo
La dichiarazione di transito su supporto cartaceo e tutti i documenti
di accompagnamento dovrebbero essere presentati insieme alle merci
all’ufficio doganale di partenza nei giorni e negli orari di apertura.
Tuttavia, su richiesta del titolare del regime, i documenti e le merci
possono essere presentati in altri orari o in altri luoghi autorizzati
dall’ufficio doganale di partenza.
OPERATORI COMMERCIALI
I documenti seguenti devono essere presentati all’ufficio doganale di partenza:
• gli esemplari n. 1, 4 e 5 del DAU debitamente compilati. Eventuali formulari
DAU-BIS o distinte di carico devono essere allegati al DAU;
•
due esemplari del DAU, corredati, se necessario, dall’EdA;
• una garanzia (ove richiesto: cfr. parte III);
• altri documenti necessari, ove richiesto.
DOGANA
L’ufficio doganale di partenza:
• controllerà che gli esemplari n. 1, 4 e 5 del DAU siano debitamente compilati e
che i formulari DAU-BIS o le distinte di carico eventualmente utilizzati siano
allegati al DAU;
• controllerà che due esemplari del DAT siano debitamente compilati e che gli
elenchi degli articoli eventualmente utilizzati siano allegati al DAT;
• verificherà la validità e l’importo della garanzia;
• verificherà gli altri documenti necessari.
265
V.4.3.2. Presentazione di una garanzia
Articolo 9,
Per avviare una procedura di transito è necessaria una garanzia
appendice I,
(tranne nei casi esenti per legge o per autorizzazione).
convenzione
Ulteriori informazioni riguardo alle garanzie sono fornite nella
Articolo 89,
paragrafo 2, CDU parte III.
DOGANA
L’ufficio doganale di partenza è tenuto a verificare che:
•
i dettagli relativi alla garanzia riportati nella casella 52 del DAU o del DAT
coincidano con i documenti di garanzia presentati;
•
l’importo della garanzia sia sufficiente;
•
la garanzia sia valida in tutte le Parti contraenti interessate dall’operazione di
transito;
•
la garanzia sia a nome del titolare del regime indicato nella casella 50 del DAU
o del DAT;
•
la garanzia non sia scaduta (certificati TC31 e TC33 ancora validi);
•
il periodo di validità di un anno dalla data di emissione non sia scaduto (validità
del certificato TC32);
•
la firma apposta sulla dichiarazione nella casella 50 del DAU o del DAT
corrisponda alla firma apposta sul verso del certificato di garanzia globale TC31
o del certificato di esonero dalla garanzia TC33.
Si noti che i documenti di garanzia devono essere presentati in originale.
Per garanzie isolate sotto forma di certificati, il certificato di garanzia TC32 è trattenuto
e allegato all’esemplare n. 1 del DAU o al primo esemplare del DAT.
Per una garanzia isolata a mezzo di fideiussione, la fideiussione è trattenuta e allegata
all’esemplare n. 1 del DAU o al primo esemplare del DAT.
Per una garanzia globale o per l’esonero dalla garanzia, il certificato di garanzia
originale (TC31 o TC33) è rinviato al dichiarante.
V.4.3.3. Accettazione e registrazione della dichiarazione di transito
Articoli 30 e 35,
L’ufficio doganale di partenza accetta la dichiarazione di transito a
appendice I,
condizione che:
convenzione
• contenga tutte le informazioni necessarie per il regime di transito
Articoli 171-172
comune/unionale;
CDU
• sia corredata di tutti i documenti richiesti;
266
Articolo 143 AD
• le merci di cui si tratta nella dichiarazione cui fa riferimento sono
state presentate all’ufficio doganale negli orari di apertura
ufficiali.
Non saranno accettati DAU o DAT apparentemente inesatti (o
incompleti).
Il funzionario dell’ufficio doganale di partenza registrerà la
dichiarazione di transito apponendo un numero di registrazione nella
casella C «Ufficio di partenza» del DAU o del DAT e inserendo nella
casella D(/J) «Controllo dell’ufficio di partenza» del DAU o del DAT
i dettagli relativi alle ispezioni effettuate, ai sigilli apposti e al termine
concesso per la presentazione a destinazione; a ciò aggiungerà la
propria firma e il timbro.
Il sistema di registrazione utilizzato nei casi in cui si ricorre alla
procedura di continuità operativa deve essere diverso dal sistema
NCTS.
L’ufficio doganale di partenza deve essere competente per le
operazioni di transito e il tipo di traffico in questione. Per un elenco
degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comune
si rimanda a:
V.4.3.4. Rettifica della dichiarazione di transito
Articolo 31,
Il titolare del regime può chiedere il permesso di rettificare la
appendice I,
dichiarazione di transito dopo l’accettazione di quest’ultima da parte
convenzione
delle autorità doganali. La rettifica non può avere l’effetto di
Articolo 173 CDU
includere nella dichiarazione di transito merci diverse da quelle già
dichiarate.
Le rettifiche devono essere effettuate depennando le indicazioni
erronee e aggiungendo, ove occorra, le indicazioni volute e devono
essere siglate dal dichiarante. Le rettifiche devono essere vistate dalle
autorità doganali. Le autorità doganali possono, all’occorrenza,
esigere la presentazione di una nuova dichiarazione. Non è consentito
cancellare né sovrascrivere.
Non sono ammesse rettifiche nel caso in cui le autorità competenti,
dopo aver ricevuto la dichiarazione di transito, abbiano comunicato
di volere procedere all’esame delle merci, abbiano constatato
l’inesattezza delle indicazioni fornite o abbiano già svincolato le
merci per il transito, eccetto nei casi contemplati dall’articolo 173,
paragrafo 3, CDU.
267
Se la dichiarazione di transito è stata pre-presentata e non è ancora
accettata, non può essere modificata.
V.4.3.5. Annullamento della dichiarazione di transito
Articolo 32,
Una dichiarazione di transito può essere annullata dall’ufficio
appendice I,
doganale di partenza sulla base della richiesta effettuata dal
convenzione
dichiarante solo prima che le merci siano svincolate per il transito. Il
dichiarante sarà successivamente informato dall’ufficio doganale di
Articolo 174
partenza circa il risultato della sua richiesta.
CDU
Tuttavia se l’ufficio doganale di partenza ha informato il dichiarante
Articolo 148 AD
che intende procedere all’esame delle merci, la richiesta di
annullamento non è accettata prima dello svolgimento di tale esame.
La dichiarazione di transito non può essere annullata dopo che le
merci sono state svincolate per il transito, ad eccezione dei casi
seguenti:
•
se merci unionali sono state erroneamente dichiarate per un
regime doganale applicabile a merci non unionali e la loro
posizione doganale di merci unionali è stata successivamente
dimostrata mediante un documento T2L, T2LF o un manifesto
doganale delle merci in dogana;
•
se le merci sono state erroneamente dichiarate in più
dichiarazioni doganali.
In caso di procedura di continuità operativa per il transito, è
importante accertarsi che le dichiarazioni inserite nell’NCTS, ma
non ulteriormente elaborate a causa di un guasto del sistema, siano
annullate.
L’operatore economico ha l’obbligo di informare le autorità
competenti ogniqualvolta ricorre alla procedura di continuità
operativa per una dichiarazione già registrata nel sistema.
Le autorità doganali possono, all’occorrenza, esigere la
presentazione di una nuova dichiarazione. In tal caso, la
dichiarazione precedente è annullata e quella nuova è presentata.
V.4.3.6. Verifica della dichiarazione di transito e controllo delle merci
Articolo 35,
Dopo aver accettato la dichiarazione, l’ufficio doganale di partenza,
appendice I,
allo scopo di appurare l’esattezza delle indicazioni figuranti in una
convenzione
268
Articolo 188 CDU
dichiarazione di transito, può effettuare i controlli seguenti sulla base
di un’analisi del rischio o a campione:
Articoli 238 e 239
AE
• esame della dichiarazione e dei documenti di
accompagnamento;
• richiesta al dichiarante di fornire altri documenti;
• esame delle merci e prelievo di campioni per l’analisi o per un
controllo approfondito delle merci.
Le merci sono esaminate nei luoghi designati dall’ufficio doganale di
partenza e negli orari previsti a tal fine. Il titolare del regime sarà
informato circa il luogo e l’orario. Tuttavia le autorità doganali
possono, su richiesta del titolare del regime, chiedere di esaminare le
merci in luoghi diversi al di fuori degli orari di apertura ufficiali.
Se dal controllo emergono discrepanze minori, l’ufficio doganale di
partenza lo comunica al titolare del regime. Al fine di sanare tali
discrepanze, l’ufficio doganale di partenza apporterà modifiche
minori (d’accordo con il titolare del regime) alla dichiarazione, in
modo che le merci possano essere svincolate per il transito.
Se dal controllo emergono discrepanze minori, l’ufficio doganale di
partenza comunica al titolare del regime che non si sta procedendo
allo svincolo delle merci.
Il codice seguente sui risultati del controllo deve essere registrato
dall’ufficio doganale di partenza o da uno speditore autorizzato sul
DAU o sul DAT:
•
«A1» (conforme): se le merci sono svincolate per il transito
dopo il controllo fisico (totale o parziale) e non sono state
riscontrate irregolarità;
•
«A2» (ritenuto conforme): se le merci sono svincolate per il
transito dopo un controllo documentale (senza un controllo
fisico) e non sono state riscontrate discrepanze, o senza
alcun controllo;
•
«A3» (procedura semplificata): se le merci sono svincolate
per il transito da uno speditore autorizzato.
V.4.3.7. Itinerario per la circolazione delle merci
Articolo 33,
Di norma, le merci vincolate al regime del transito devono essere
appendice I,
inoltrate all’ufficio di destinazione secondo un itinerario
convenzione
economicamente giustificato.
Articolo 298 AE
Tuttavia qualora l’ufficio doganale di partenza o il titolare del regime
lo ritengano necessario, l’ufficio doganale prescriverà un itinerario
269
per la circolazione delle merci in regime di transito tenendo conto di
tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime.
In caso di itinerario vincolante, l’ufficio doganale di partenza deve
inserire nella casella 44 del DAU o del DAT almeno l’indicazione
degli Stati membri o delle altre Parti contraenti (dei paesi di transito
comune) i cui territori sono attraversati dal regime di transito.
DOGANA
L’ufficio doganale di partenza, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti
comunicate dal titolare del regime, fisserà un itinerario vincolante:
• inserendo nella casella 44 del DAU o del DAT la dicitura «itinerario vincolante»
seguita da dettagli relativi ai paesi da attraversare (l’indicazione dei codici dei paesi
è sufficiente).
Nota 1: per l’Unione devono essere indicati i codici relativi agli Stati membri interessati.
Nota 2: devono essere indicati i codici di tutti i paesi terzi inclusi nell’itinerario
vincolante.
Articolo 44,
appendice I,
L’itinerario vincolante può essere modificato nel corso
convenzione
dell’operazione di transito. In tal caso, il vettore è tenuto a inserire le
dovute annotazioni nella casella 56 degli esemplari n. 4 e 5 del DAU
Articolo 305 AE
o in un secondo esemplare del DAT e, senza indebito ritardo dopo la
Allegato 72-04 AE modifica dell’itinerario, è tenuto a presentare tali esemplari insieme
alle merci alle autorità doganali più vicine del paese sul cui territorio
si trova il mezzo di trasporto. Le autorità competenti valuteranno
allora se l’operazione di transito possa continuare, adotteranno tutte
le misure eventualmente necessarie e visteranno gli esemplari n. 4 e
5 del DAU o il secondo esemplare del DAT nella casella G.
Ulteriori dettagli sulle procedure da seguire in caso di imprevisti che
si verifichino durante il trasporto sono riportati nel paragrafo V.5.3.1.
V.4.3.8. Termine per la presentazione delle merci
Articolo 34 e
L’ufficio doganale di partenza fisserà il termine entro il quale le merci
articolo 45,
devono essere presentate all’ufficio doganale di destinazione.
paragrafo 2,
appendice I,
convenzione
Articolo 297 e
Il termine fissato dall’ufficio doganale per la presentazione a
articolo 306,
destinazione è vincolante per le autorità competenti dei paesi
paragrafo 3, AE
270
attraversati dalle merci durante l’operazione di transito e non può
essere da queste modificato.
Se le merci sono presentate presso l’ufficio doganale di destinazione
dopo la scadenza del termine fissato dall’ufficio doganale di partenza,
si considera che il titolare del regime abbia rispettato il termine se
egli stesso o il trasportatore è in grado di dimostrare, con
soddisfazione dell’ufficio doganale di destinazione, che il ritardo non
gli è imputabile.
DOGANA
Nel fissare il termine per la presentazione a destinazione, l’ufficio doganale di partenza
tiene conto:
•
del mezzo di trasporto da utilizzare;
•
dell’itinerario;
•
della normativa in materia di trasporti o delle altre normative che potrebbero
avere un impatto sulla fissazione di un termine (ad esempio: normativa sociale o
ambientale che incide sulle modalità di trasporto, le norme sui trasporti che
riguardano gli orari di lavoro e i periodi di riposo obbligatorio per gli autisti);
•
di tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime.
Nella casella D(/J) del DAU o del DAT, l’ufficio doganale di partenza indicherà il
termine stabilito
(secondo il formato GG-MM-AA) e/o convaliderà, se lo ritiene
accettabile, il termine indicato dal titolare del regime. Entro tale data le merci, la
dichiarazione di transito e gli eventuali documenti di accompagnamento devono essere
presentati all’ufficio doganale di destinazione.
V.4.3.9. Mezzi di identificazione
Il presente paragrafo è suddiviso come segue:
•
introduzione (paragrafo V.4.3.9.1.);
•
metodi di sigillatura (paragrafo V.4.3.9.2);
•
caratteristiche dei sigilli (paragrafo V.4.3.9.3);
•
utilizzo di sigilli di modello speciale (paragrafo V.4.3.9.4).
271
V.4.3.9.1. Introduzione
Articolo 11,
È molto importante che sia garantita la possibilità di identificare le
paragrafo 2,
merci che circolano vincolate al regime del transito. Di norma,
convenzione
l’identificazione di tali merci è garantita mediante la sigillatura.
Articoli 36-39,
Tutti i documenti utilizzati per l’identificazione delle merci devono
appendice I,
convenzione
essere allegati al DAU o al DAT e devono recare timbri che ne
rendano impossibile la sostituzione.
Articolo 192 CDU
Articolo 299 AE
Articolo 39,
Tuttavia l’ufficio doganale di partenza può dispensare dalla
appendice I,
sigillatura quando la descrizione delle merci nella dichiarazione o nei
convenzione
documenti integrativi è sufficientemente precisa da permetterne una
Articolo 302 AE
facile identificazione e ne descrive la qualità, la natura e le
caratteristiche speciali (laddove sono indicati, ad esempio, numeri di
motore e di telaio nel caso di trasporto di autoveicoli vincolati al
regime del transito o i numeri d’ordine delle merci). Tale descrizione
deve essere riportata nella casella 31 del DAU o del DAT.
In deroga, non sono necessari i sigilli (a meno che l’ufficio doganale
di partenza non decida altrimenti) se:
•
le merci sono trasportate per via aerea e a ciascuna spedizione è
apposta un’etichetta recante il numero della relativa lettera di
vettura aerea, o la spedizione costituisce un’unità di carico su cui
è indicato il numero della relativa lettera di vettura aerea;
•
le merci sono trasportate per ferrovia e sono applicate misure di
identificazione a cura delle aziende ferroviarie.
DOGANA
L’ufficio doganale di partenza, apposti i sigilli, indicherà nella casella D(/J) del DAU
o del DAT, sotto la voce
«sigilli apposti», il numero in cifre e le marche di
identificazione dei sigilli apposti.
Quando per l’identificazione non sono necessari sigilli, l’ufficio doganale di partenza
apporrà nella casella D (/J) del DAU o del DAT, sotto la voce «sigilli apposti», la
menzione «DISPENSA - 99201».
Nell’allegato V.4.8.1 sono riportate tutte le versioni linguistiche della menzione
«dispensa».
Se su uno stesso mezzo di trasporto sono trasportate merci non
vincolate al regime di transito insieme a merci vincolate al regime dl
transito, di norma al veicolo non saranno apposti sigilli se
272
l’identificazione delle merci è garantita dalla sigillatura dei singoli
colli o da una descrizione esatta delle merci.
Nota: le merci devono essere chiaramente separate ed etichettate
affinché sia agevole identificare quelle che sono vincolate al regime
di transito e quelle che non lo sono.
Articolo 38,
Qualora non sia possibile garantire l’identificazione della spedizione
paragrafo 5,
mediante sigillatura o descrizione precisa delle merci, l’ufficio
appendice I,
doganale di partenza non consentirà che le merci siano vincolate al
convenzione
regime del transito.
Articolo 301,
paragrafo 5, AE
I sigilli non possono essere rotti senza l’approvazione delle autorità
doganali competenti.
Quando un veicolo o un container è stato sigillato nell’ufficio
doganale di partenza e trasporta merci destinate a diversi uffici di
destinazione che sono oggetto di dichiarazioni di transito in cui lo
scarico ha luogo in fasi successive in più uffici di destinazione situati
in diversi paesi, le autorità doganali degli uffici di destinazione
intermedi, che hanno rotto i sigilli per permettere lo scarico parziale
delle merci, devono apporre nuovi sigilli facendone menzione nella
casella F degli esemplari n. 4 e 5 del DAU o su due esemplari del
DAT.
In tal caso, le autorità doganali provvederanno opportunamente a
riapporre un sigillo doganale con caratteristiche di sicurezza almeno
equivalenti.
V.4.3.9.2. Metodi di sigillatura
Articolo 11,
La sigillatura per volume può essere effettuata solo su mezzi di
paragrafo 2,
trasporto idonei alla sigillatura.
convenzione
La sigillatura può essere effettuata in due modi:
• sigillando il vano contenente le merci, quando il mezzo di
Articolo 299 AE
trasporto o il container sono stati riconosciuti idonei alla
sigillatura da parte dell’ufficio doganale di partenza;
• sigillando ciascun singolo collo, negli altri casi.
La sigillatura per volume può essere effettuata solo su mezzi di
trasporto idonei alla sigillatura.
273
DOGANA
L’ufficio doganale di partenza ritiene idonei alla sigillatura i mezzi di trasporto se:
•
il mezzo di trasporto o il container consente un’apposizione semplice ed
efficace dei sigilli;
•
il mezzo di trasporto o il container non presenta vani idonei all’occultamento di
merci;
•
gli spazi riservati al carico sono facilmente accessibili per l’ispezione delle
autorità competenti. (Articolo 11 della convenzione/articolo 300 AE)
Nota: i mezzi di trasporto o i container sono ritenuti idonei alla sigillatura se sono
approvati per il trasporto di merci sotto sigillo doganale, conformemente a un accordo
internazionale cui hanno acceduto le Parti contraenti (per esempio la convenzione
doganale del
14 dicembre 1975 relativa al trasporto internazionale di merci
accompagnate da carnet TIR).
V.4.3.9.3. Caratteristiche dei sigilli
Tutti i sigilli utilizzati quali mezzi di identificazione devono
presentare determinate caratteristiche e specifiche tecniche.
Articolo 38,
I sigilli devono presentare le caratteristiche essenziali seguenti:
appendice I,
convenzione
• rimanere intatti e solidamente fissati nelle normali condizioni
d’uso;
Articolo 301 AE
• essere facilmente verificabili e riconoscibili;
• essere fabbricati in modo che qualsiasi violazione, tentativo di
violazione o rimozione lasci tracce visibili a occhio nudo;
• non essere riutilizzabili o, per i sigilli ad uso multiplo, permettere
ad ogni loro riapposizione di essere chiaramente identificati con
una marca d’identificazione unica;
• essere muniti di singoli identificatori permanenti, facilmente
leggibili e numerati in maniera unica.
I sigilli devono inoltre essere conformi alle specifiche tecniche
seguenti:
• la forma e le dimensioni dei sigilli possono variare in funzione
del metodo di sigillatura utilizzato, ma le dimensioni devono
essere tali da garantire che le marche di identificazione siano
facilmente leggibili;
• le marche di identificazione dei sigilli devono essere non
falsificabili e difficilmente riproducibili;
274
• il materiale utilizzato deve essere tale da evitare rotture
accidentali e impedire la falsificazione o la riutilizzazione senza
tracce.
Sono considerati conformi alle prescrizioni di cui sopra i sigilli
certificati da un organismo competente in conformità della norma
internazionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di merci
— Sigilli meccanici».
Per i trasporti effettuati in container devono essere utilizzati, nella
misura del possibile, sigilli con caratteristiche di alta sicurezza.
Il sigillo doganale deve recare le indicazioni seguenti:
•
il termine «Dogana» in una delle lingue ufficiali dell’Unione o
del paese di transito comune o un’abbreviazione corrispondente;
•
un codice di paese, sotto forma di codice ISO-alfa-2 del paese,
che identifichi il paese in cui il sigillo è stato apposto.
Inoltre le Parti contraenti possono di comune accordo decidere di
utilizzare caratteristiche di sicurezza e tecnologie comuni.
Ciascun paese deve informare la Commissione circa i tipi di sigillo
doganale di cui fa uso. La Commissione deve trasmettere tali
informazioni a tutti i paesi.
V.4.3.9.4. Utilizzo di sigilli di modello speciale
Articoli 81-83,
Per poter utilizzare sigilli di modello speciale, il titolare del regime
appendice I,
deve essere autorizzato dalle autorità competenti.
convenzione
L’uso di sigilli di modello speciale costituisce una semplificazione
Articoli 317-318
soggetta a determinate condizioni
(per ulteriori dettagli cfr. il
AE
paragrafo VI.3.3.).
In caso di utilizzo di sigilli di modello speciale, il titolare del regime
deve indicare nella casella D(/J) del DAU o del DAT, sotto la voce
«sigilli apposti», la marca, il tipo e il numero dei sigilli apposti. I
sigilli devono essere apposti prima dello svincolo delle merci.
V.4.3.10. Svincolo delle merci
Articolo 40,
Le merci saranno svincolate e la data dello svincolo sarà indicata
appendice I,
nella casella D(/J) degli esemplari del DAU e del DAT dopo
convenzione
l’espletamento di tutte le formalità presso l’ufficio doganale di
partenza. «Espletamento di tutte le formalità» significa:
Articolo 303 AE
275
• la corretta compilazione degli opportuni esemplari del DAU o
del DAT;
• il completamento di eventuali controlli;
• la presentazione della garanzia, ove richiesto (cfr. parte III);
• la fissazione del termine;
• la definizione di un itinerario vincolante, ove richiesto;
• l’accettazione e la registrazione della dichiarazione;
• il controllo della dichiarazione; e
• l’apposizione di sigilli, ove necessario.
DOGANA
Se tutte le formalità sono state espletate:
•
l’ufficio doganale di partenza indicherà il codice del risultato del controllo nella casella
D(/J) dell’esemplare 1 del DAU o del DAT;
•
«A1» (conforme): se le merci sono svincolate per il transito dopo il controllo fisico
(totale o parziale) e non sono state riscontrate discrepanze;
•
«A2» (ritenuto conforme): se le merci sono svincolate per il transito dopo un controllo
documentale (senza un controllo fisico) e non sono state riscontrate discrepanze, o
senza aver eseguito alcun controllo;
•
lo speditore autorizzato inserirà il codice «A3» (procedura semplificata) nei casi in cui
le merci siano svincolate per il transito;
•
sia l’ufficio doganale di partenza sia lo speditore autorizzato si devono accertare che le
menzioni inserite nella casella D(/J) siano autenticate dalla firma del funzionario
doganale/dello speditore autorizzato e rechino una chiara impronta del timbro e la data;
•
sia l’ufficio doganale di partenza sia lo speditore autorizzato apporranno il timbro di
continuità operativa (dimensioni: 26 × 59 mm) sugli esemplari della dichiarazione di
transito nella casella A del DAU o del DAT.
Nell’allegato V.1.8.1 è riportato il «timbro della procedura di continuità operativa» in tutte le
versioni linguistiche.
OPERATORI COMMERCIALI — Nota Bene
L’operatore commerciale deve informare le autorità doganali che la dichiarazione è stata
inserita nell’NCTS, ma che, prima dello svincolo delle merci, è stata avviata la procedura
di continuità operativa.
DOGANA — Nota Bene
L’ufficio doganale di partenza deve annullare le dichiarazioni che sono state inserite
nell’NCTS ma che non sono state ulteriormente elaborate a causa di un guasto del sistema.
276
Articolo 40,
L’esemplare 1 del DAU e il primo esemplare del DAT rimangono
appendice I,
presso l’ufficio doganale di partenza. Le merci vincolate al regime di
convenzione
transito sono inoltrate all’ufficio doganale di destinazione
Articolo 303 AE
accompagnate dagli esemplari n. 4 e 5 del DAU o da un secondo
esemplare del DAT.
V.4.4. Situazioni specifiche (promemoria)
Nei casi particolari in cui un gran numero di articoli diversi in
piccole quantità (ad esempio l’approvvigionamento di navi o gli
oggetti domestici nei traslochi internazionali), spediti allo stesso
destinatario finale, devono essere vincolati al regime di transito
unionale/comune, una descrizione generica delle merci dovrebbe
essere sufficiente per evitare i costi aggiuntivi da sostenere per
inserire le specifiche nella dichiarazione di transito. Un accordo di
questo tipo sarà soggetto a un’ulteriore condizione; la spedizione
deve infatti essere accompagnata da una descrizione completa e
dettagliata delle merci messa a disposizione ai fini doganali.
In ogni caso, è necessario verificare previamente che tutte le merci
necessitino effettivamente di essere vincolate a un regime di transito
unionale/comune.
V.4.5. Eccezioni (promemoria)
V.4.6. Indicazioni nazionali specifiche (riservato)
V.4.7. Parte ad uso esclusivo delle dogane
V.4.8. Allegati
277
V.4.8.1. Menzione «dispensa»
BG
Освободено
CS
Osvobození
DA
Fritaget
DE
Befreiung
EE
Loobumine
EL
Απαλλαγή
ES
Dispensa
FR
Dispense
HR
Oslobodeno
IT
Dispensa
LV
Atbrīvojums
LT
Leista neplombuoti
HU
Mentesség
MK Изземање
MT
Tneħħija
NL
Vrijstelling
PL
Zwolnienie
PT
Dispensa
RO
Dispensă
RS
Ослобођено
SI
Opustitev
SK
Oslobodenie
FI
Vapautettu
SV
Befrielse
EN
Waiver
IS
Undanþegið
NO
Fritak
TR
Vazgeçme
V.4.8.2. Menzione «conforme»
Allegato eliminato in quanto non più pertinente.
278
CAPITOLO 5 ─ FORMALITÀ E IMPREVISTI DURANTE LA CIRCOLAZIONE
DI MERCI NELL’AMBITO DI UN’OPERAZIONE DI TRANSITO
COMUNE/UNIONALE
V.5.1. Introduzione
Il presente capitolo tratta delle formalità da espletare e degli
imprevisti che si possono verificare durante il trasporto di merci in
transito nell’ambito della procedura di continuità operativa.
Il paragrafo V.5.2 riporta gli elementi teorici generali e la normativa.
Il paragrafo V.5.3 descrive le formalità da espletare in caso di
imprevisti che si verificano durante il trasporto di merci e le formalità
da espletare presso l’ufficio doganale di transito.
Il paragrafo V.5.4 tratta di situazioni specifiche.
Il paragrafo V.5.5 verte sulle eccezioni alle norme generali.
Il paragrafo V.5.6 è riservato alle norme nazionali specifiche.
Il paragrafo V.5.7 è riservato alle amministrazioni doganali.
Il paragrafo V.5.8 contiene gli allegati del capitolo 5.
V.5.2. Elementi teorici generali e normativa
Le fonti giuridiche sono le seguenti:
- articoli 43 e 44, appendice I, convenzione;
- allegato B6, titolo II, punto II, appendice III, convenzione;
- articoli 304 e 305 AE;
- appendice C1 ed F1, allegato 9, ADT.
V.5.3. Formalità da espletare in caso di imprevisti e formalità da espletare presso
l’ufficio di transito
Il presente paragrafo fornisce informazioni su:
• le formalità da espletare nel caso in cui si verifichino imprevisti
durante il trasporto di merci nell’ambito di un’operazione di
transito comune/unionale (paragrafo V.5.3.1);
• le formalità da espletare presso l’ufficio doganale di transito
(paragrafo V.5.3.2).
279
V.5.3.1. Formalità da espletare nel caso di imprevisti che si verificano durante il
trasporto
Gli esempi più frequenti di imprevisti che possono verificarsi durante
il trasporto di merci nell’ambito di un’operazione di transito
comune/unionale sono:
•
impossibilità di seguire l’itinerario a causa di circostanze che
sfuggono al controllo del vettore;
•
rottura o manomissione accidentali dei sigilli per cause
indipendenti dalla volontà del vettore;
•
trasferimento delle merci da un mezzo di trasporto a un altro;
•
situazione di pericolo imminente che renda necessario
l’immediato scarico, parziale o totale, del mezzo di trasporto;
•
incidente che può condizionare la capacità del titolare del regime
o del trasportatore di adempiere ai propri obblighi;
•
modifica di uno degli elementi che costituiscono un mezzo di
trasporto unico (ad esempio ritiro di un vagone).
Articolo 44,
In tutti questi casi, il vettore deve informare immediatamente l’ufficio
appendice I,
doganale competente più vicino del paese nel cui territorio si trova il
convenzione
mezzo di trasporto. È inoltre tenuto a compilare opportunamente,
Articolo 305 AE
senza indebito ritardo dopo l’imprevisto, la casella 56 del DAU o del
DAT e a presentare le merci e il DAU o il DAT a detto ufficio
doganale. Le autorità competenti dell’ufficio doganale di cui sopra
decideranno se l’operazione di transito in questione possa proseguire
o meno. Se l’operazione può proseguire, l’ufficio competente vista il
DAU o il DAT nella casella G, specificando i provvedimenti adottati.
In caso di rottura dei sigilli per una causa indipendente dalla volontà
del vettore, l’autorità competente esaminerà le merci e il veicolo. Se il
proseguimento dell’operazione di transito è autorizzato, devono essere
apposti nuovi sigilli e il DAU o il DAT devono essere opportunamente
vistati.
280
Il trasbordo delle merci da un mezzo di trasporto a un altro può essere
effettuato solo con il permesso e sotto la supervisione delle autorità
competenti del luogo in cui si intende effettuarlo. In questo caso il
vettore deve compilare la casella 55 «Trasbordi» del DAU o del DAT.
Ciò può essere fatto a mano, a penna e in stampatello, ma deve essere
fatto in modo leggibile. Se del caso, le autorità doganali vistano la
casella F del DAU o del DAT. Se sono già stati effettuati due trasbordi
e la casella F è pertanto già completa, il vettore deve inserire le
informazioni necessarie nella casella 56 del DAU o del DAT.
Tuttavia, qualora le merci siano trasferite da un mezzo di trasporto
sprovvisto di sigilli, nonostante i dati inseriti dal vettore, non è
necessario che le merci e il DAU o il DAT siano presentati all’ufficio
doganale più vicino, né è apposto alcun visto doganale.
Qualora uno o più elementi che costituiscono un mezzo di trasporto
unico siano modificati, le merci e il mezzo di trasporto possono non
essere presentati all’ufficio doganale più vicino, né è necessario il visto
di tale ufficio nei casi seguenti:
•
se una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo
di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici. In
tal caso, il vettore può, dopo aver inserito le opportune
annotazioni sul DAU o sul DAT, proseguire l’operazione di
transito;
•
se durante il trasporto è cambiata solo la motrice di un veicolo
stradale e non i suoi rimorchi o semirimorchi (senza che vi siano
manipolazioni o trasbordi di merci), il vettore inserisce il numero
di immatricolazione e la nazionalità della nuova unità motrice
nella casella 56 del DAU o del DAT e l’operazione di transito può
proseguire.
In tutti i casi sopra descritti le informazioni relative all’evento,
comprese quelle relative ai nuovi sigilli, sono indicate con il visto
dell’autorità competente nella casella della sezione F del DAU o del
DAT.
Qualunque frazionamento di una spedizione deve essere effettuato
sotto il controllo dell’autorità doganale e rende obbligatoria la
conclusione del regime di transito. Per ciascuna frazione del carico
deve essere predisposta una nuova dichiarazione di transito.
281
V.5.3.2. Formalità presso l’ufficio doganale di transito
Il presente paragrafo fornisce informazioni su:
• l’ufficio doganale di transito (paragrafo IV.5.3.2.1);
• le formalità da espletare presso l’ufficio doganale di transito
(paragrafo V.5.3.2.2);
• il cambio di ufficio doganale di transito (paragrafo V.5.3.2.3);
• i provvedimenti in caso di irregolarità (paragrafo V.5.3.2.4).
V.5.3.2.1. Ufficio doganale di transito
Articolo 3,
L’ufficio doganale di transito è un ufficio doganale situato in un punto
paragrafo 4,
di entrata o di uscita. Nella tabella seguente sono presentate le diverse
appendice I,
possibilità per il transito comune e unionale.
convenzione
Articolo 1,
paragrafo 13, AE
Transito comune
Transito unionale
Punto di entrata
- nel territorio di una Parte
- nel
territorio
doganale
contraente.
dell’Unione quando le merci
hanno attraversato il territorio di
un paese
terzo
durante
un’operazione di transito.
Punto di uscita
- dal territorio di una Parte
- dal
territorio
doganale
contraente quando una
dell’Unione
quando
una
spedizione
lascia
il
spedizione lascia detto territorio
territorio doganale di tale
nel corso di un’operazione di
Parte contraente nel corso
transito attraverso una frontiera
di un’operazione di transito
posta tra uno Stato membro e un
attraverso una frontiera
paese terzo diverso da un paese di
posta tra la Parte contraente
transito comune.
in questione e un paese
terzo.
Per facilitare la circolazione delle merci unionali fra le diverse parti
del territorio doganale dell’Unione quando devono attraversare il
territorio di un paese terzo diverso da un paese di transito comune, gli
Stati membri devono impegnarsi a realizzare, ove le circostanze locali
lo consentano, corsie speciali a fianco degli uffici doganali situati alla
282
frontiera esterna dell’Unione riservate al controllo delle merci
unionali che circolano accompagnate da una dichiarazione doganale
rilasciata in un altro Stato membro.
Il controllo di tali merci sarà limitato all’esame della prova della
posizione doganale di merci unionali e, se necessario, della
conclusione dell’operazione di trasporto, purché le circostanze di tale
operazione non richiedano un esame più approfondito.
Qualora dall’esame di cui sopra non emergano irregolarità, le merci
saranno autorizzate a proseguire verso la loro destinazione.
V.5.3.2.2. Formalità presso l’ufficio doganale di transito
Articolo 43,
Il DAU o il DAT è presentato, insieme alle merci, ad ogni ufficio
appendice I,
doganale di transito. L’ufficio o gli uffici doganali di transito possono
convenzione
ispezionare le merci se lo reputano necessario.
Articolo 304 AE
Il vettore deve presentare ad ogni ufficio doganale di transito, che lo
conserva, un avviso di passaggio. In luogo dell’avviso di passaggio,
l’ufficio doganale di transito può accettare e conservare una fotocopia
dell’esemplare 4 del DAU o una fotocopia del secondo esemplare del
DAT.
Allegato B8,
Quando il trasporto delle merci è effettuato attraverso un ufficio
appendice III,
doganale diverso da quello dichiarato, l’ufficio doganale di transito
convenzione
effettivo deve informarne l’ufficio doganale di partenza.
Capo V, allegato
72-04, AE
L’ufficio o gli uffici doganali di transito possono ispezionare le merci
se lo reputano necessario.
Per il modello dell’avviso di passaggio (TC10) cfr. l’allegato B8,
appendice III, convenzione/il capo V, allegato 72-04, AE.
DOGANA
L’ufficio doganale di transito:
− verifica il timbro della procedura di continuità operativa sul DAU o sul DAT;
− verifica il timbro dell’ufficio doganale di partenza o, in caso di procedura
semplificata, il timbro dello speditore autorizzato sul DAU o sul DAT;
− conserva un avviso di passaggio o un documento di valore equivalente;
283
− esegue le operazioni necessarie; e
− appone il timbro dell’ufficio doganale sul DAU o sul DAT.
V.5.3.2.3. Provvedimenti in caso di irregolarità gravi
Se presso un ufficio doganale di transito sono riscontrate irregolarità
gravi in un’operazione di transito, le autorità competenti dell’ufficio
in questione devono concludere il regime di transito e avviare le
opportune indagini.
V.5.4. Situazioni specifiche (promemoria)
V.5.5. Eccezioni (promemoria)
V.5.6. Indicazioni nazionali specifiche (riservato)
V.5.7. Parte ad uso esclusivo delle dogane
V.5.8. Allegati
284
CAPITOLO
6 — FORMALITÀ DA ESPLETARE PRESSO L’UFFICIO
DOGANALE DI DESTINAZIONE
V.6.1. Introduzione
Il capitolo
6 descrive le formalità da espletare presso l’ufficio
doganale di destinazione.
Il paragrafo V.6.2 riporta gli elementi teorici generali e la normativa.
Il paragrafo V.6.3 descrive le formalità da espletare presso l’ufficio
doganale di destinazione, comprese la conclusione e il controllo del
regime.
Il paragrafo V.6.4 tratta di situazioni specifiche.
Il paragrafo V.6.5 verte sulle eccezioni alle norme generali.
Il paragrafo V.6.6 è riservato alle norme nazionali specifiche.
Il paragrafo V.6.7 è riservato alle amministrazioni doganali.
Il paragrafo V.6.8 contiene gli allegati del capitolo 6.
V.6.2. Elementi teorici generali e normativa
Al termine dell’operazione di transito, le merci, insieme al DAU o al
DAT e alle informazioni richieste dall’ufficio doganale di
destinazione, devono essere presentate alle autorità doganali di detto
ufficio. Ciò rappresenta la conclusione del movimento di transito.
L’ufficio doganale di destinazione controlla le merci sulla base delle
informazioni contenute nel DAU o nel DAT, registra i risultati
dell’ispezione sul DAU o sul DAT e rinvia il documento all’ufficio
doganale di partenza.
In assenza di irregolarità, l’ufficio doganale di partenza appura il
regime di transito dopo aver ricevuto il risultato del controllo in
versione cartacea.
In caso di irregolarità, si rendono necessarie ulteriori misure.
Le fonti giuridiche sono le seguenti:
• articoli 8, 45, 46, 48 e 51, appendice I, convenzione;
• allegato II, appendice I, convenzione;
• allegato B10, appendice III, convenzione;
285
• articolo 215 e articolo 233, paragrafi 1, 2 e 3, CDU;
• articoli 306, 308, 310 e 312 AE;
• allegati 72-03 e 72-04 AE.
V.6.3. Formalità da espletare presso l’ufficio doganale di destinazione
Il presente paragrafo fornisce informazioni su:
• la presentazione delle merci e dei documenti all’ufficio
doganale di destinazione (paragrafo V.6.3.1);
• il controllo della conclusione del regime (paragrafo V.6.3.2).
Il presente paragrafo descrive una situazione priva di irregolarità. Le
operazioni da effettuare in caso di irregolarità sono descritte al
paragrafo V.6.4.4.
Nota: la conclusione del regime di transito che ha luogo presso
l’ufficio doganale di destinazione non equivale all’appuramento del
regime di transito. Spetta all’ufficio doganale di partenza, sulla base
delle informazioni fornite dall’ufficio doganale di destinazione,
decidere se il regime di transito può essere appurato o meno.
V.6.3.1. Presentazione delle merci e dei documenti
Il regime di transito si conclude e gli obblighi del titolare del regime
si considerano soddisfatti quando le merci vincolate al regime di
transito, il DAU o il DAT e gli altri documenti necessari sono
presentati all’ufficio doganale di destinazione, conformemente alle
disposizioni che disciplinano il regime.
La conclusione del regime corrisponde sul piano pratico alla
presentazione delle merci, del DAU o del DAT e degli altri documenti
richiesti all’ufficio doganale di destinazione, mentre sul piano
giuridico essa implica che tale presentazione sia effettuata
conformemente alle disposizioni di legge relative al tipo di procedura
utilizzata, ossia normale o semplificata (30). Entrambi gli aspetti sono
di competenza del titolare del regime, del quale costituiscono
l’obbligo più importante.
(30) Accanto alla definizione generale della conclusione del regime, esiste una serie di disposizioni specifiche
che fissano le condizioni speciali alle quali il regime si conclude o si considera concluso nel quadro di
procedure quali quelle che riguardano il destinatario autorizzato, il trasporto per via aerea, via mare o
mediante un’infrastruttura di trasporto fissa (cfr. parte VI).
286
Quando il regime si conclude, giungono a conclusione anche gli
obblighi del titolare del regime. Eventi o inadempimenti successivi a
tale data riguardano altre destinazioni e norme doganali diverse da
quelle relative al transito. Ciò, tuttavia, non significa che la
responsabilità (finanziaria o di altro genere) del titolare del regime
non possa essere chiamata in causa dopo la conclusione del regime;
essa però può essere chiamata in causa soltanto in relazione alla
precedente operazione di transito.
Oltre al titolare del regime, vi sono altre persone che devono
rispettare determinati obblighi nel quadro del regime di transito.
Anche il vettore e chiunque riceva le merci sapendo che queste sono
state vincolate al regime di transito sono responsabili della
presentazione delle merci stesse tal quali presso l’ufficio doganale di
destinazione, entro il termine stabilito e rispettando le misure adottate
dalle autorità doganali per garantirne l’identificazione.
Le merci, il DAU o il DAT e i documenti necessari devono essere
presentati all’ufficio doganale di destinazione nei giorni e negli orari
di apertura dell’ufficio di destinazione. Per le semplificazioni cfr. la
parte VI.
La presentazione deve essere effettuata entro il termine fissato
dall’ufficio doganale di partenza. Il termine è indicato nella casella D
del DAU o del DAT.
Il termine fissato dall’ufficio doganale di partenza per la
presentazione a destinazione è vincolante per le autorità competenti
dei paesi attraversati durante il regime di transito. Le autorità
competenti, comprese le autorità doganali dell’ufficio doganale di
destinazione, non possono modificare tale termine. Maggiori
informazioni figurano nella parte IV.2.3.7.
V.6.3.2. Controllo della conclusione del regime di transito
Allegato II,
Dopo la presentazione delle merci, del DAU o del DAT e dei documenti
punti 13 e 15,
necessari, l’ufficio doganale di destinazione svolge le azioni seguenti:
appendice I,
convenzione
•
registrare gli esemplari della dichiarazione di transito e
annotarvi la data di arrivo;
Articolo 188 CDU
•
verificare il timbro della procedura di continuità operativa sul
Allegato 72-04,
DAU o sul DAT;
punti 13 e 15, AE
•
verificare il timbro dell’ufficio doganale di partenza o, in caso
di procedura semplificata, il timbro dello speditore autorizzato
sul DAU o sul DAT;
•
effettuare un controllo, se necessario;
287
•
apporre sul DAU o sul DAT il timbro dell’ufficio doganale.
L’ufficio doganale di destinazione decide se le merci saranno esaminate.
Le merci sono esaminate sulla base delle informazioni contenute nel
DAU o nel DAT presentato all’ufficio doganale di destinazione.
L’ufficio doganale di destinazione conserva l’esemplare n. 4 del DAU
o la prima copia del DAT.
L’ufficio doganale di destinazione inserisce il codice del risultato del
controllo appropriato nella casella I del DAU o del DAT prima di inviare
l’esemplare n. 5 del DAU o una seconda copia del DAT all’ufficio
doganale di partenza.
1.
Il codice «A1» (conforme) deve essere inserito se l’ufficio doganale
di destinazione ha effettuato un controllo fisico delle merci (totale
o parziale) e non sono state riscontrate discrepanze. Oltre a un
controllo fisico delle merci devono essere controllati almeno:
•
il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto alla
partenza e a destinazione mediante confronto tra i dati della
dichiarazione e quelli disponibili a destinazione;
•
le condizioni degli eventuali sigilli apposti.
2.
Il codice «A2» (ritenuto conforme) deve essere inserito nei casi
seguenti:
•
se l’ufficio doganale di destinazione ha effettuato solo un
controllo documentale, senza alcun controllo fisico delle
merci, e non sono state riscontrate discrepanze o se non ha
svolto alcun controllo;
•
se le merci sono state consegnate a un destinatario
autorizzato e l’ufficio doganale di destinazione decide di
non effettuare alcun controllo delle merci e/o dei documenti
e le informazioni ricevute dal destinatario autorizzato non
evidenziano alcuna discrepanza.
Anche la verifica delle condizioni dei sigilli apposti, senza il
controllo fisico delle merci, è registrata con il codice «A2» a patto
che i sigilli siano intatti.
3.
Il codice «A5» (discrepanze) deve essere inserito nei casi seguenti:
a)
se sono state riscontrate discrepanze minori che non hanno dato
luogo a un’obbligazione;
ad esempio:
•
sigilli mancanti, rotti o danneggiati;
•
merci consegnate dopo lo scadenza del termine;
•
identità/nazionalità del mezzo di trasporto non corretta;
288
•
mancanza delle necessarie annotazioni in caso di
imprevisti durante la circolazione delle merci;
•
irregolarità nel peso senza visibile manomissione delle
merci
(peso modesto o piccole differenze dovute
all’arrotondamento del peso);
b)
se, in caso di discrepanze minori, una sanzione amministrativa
era necessaria in base alla normativa nazionale;
se sono state rilevate merci in eccesso (dello stesso tipo o di
altro tipo) non dichiarate e se la posizione unionale di tali
merci/lo status di tali merci come merci della Parte contraente
non possono essere determinati.
Poiché le merci dichiarate in una dichiarazione di transito sono state
consegnate all’ufficio doganale di destinazione, il fatto che siano
state rilevate merci in eccesso non impedisce all’ufficio doganale di
partenza di appurare il regime. Le merci originariamente dichiarate
per il transito possono allora essere svincolate. Per le merci in
eccesso l’ufficio doganale di destinazione deve chiarire la situazione.
4.
Il codice «B1» (non conforme) indica gravi discrepanze che non
consentono l’appuramento del regime di transito. Il titolare del
regime e il fideiussore restano responsabili fino a quando il caso è
risolto. Pertanto il codice B1 deve essere utilizzato solo in casi
debitamente giustificati, quando vi sono merci mancanti (in tutto o
in parte) o quando, ad esempio, le merci presentate a destinazione
differiscono in modo significativo dalla descrizione nella
dichiarazione (per quanto riguarda il tipo e la quantità).
Se l’ufficio doganale di destinazione sospetta che un discrepanza
nel quantitativo di merci o la presentazione di merci diverse da
quelle dichiarate potrebbero essere state causate da errore o
negligenza nel luogo di partenza, dovrebbe contattare
immediatamente, e prima di inviare l’esemplare n. 5 del DAU o una
seconda copia del DAT, l’ufficio doganale di partenza (tramite e-
mail o telefono o tramite il coordinatore nazionale per il transito o
l’help desk nazionale) al fine di risolvere il caso. Una volta che il
Articoli 112 e 114,
caso è risolto, l’ufficio doganale di destinazione inserisce il codice
paragrafo 1,
«A1», anziché il codice «B1», sull’esemplare n. 5 del DAU o su
appendice I,
una seconda copia del DAT e lo invia all’ufficio doganale di
convenzione
partenza.
Articolo 79,
Tuttavia se il caso non è risolto oppure se l’ufficio doganale di
articolo 87,
destinazione non ritiene che la discrepanza nel quantitativo delle
paragrafi 1 e 4, e
articolo 124,
merci o la presentazione di merci diverse potrebbero essere state
paragrafo 1,
causate da errore o negligenza nel luogo di partenza, inserisce il
lettere g) e h),
CDU
289
codice «B1» sull’esemplare n. 5 del DAU o su una seconda copia
Articolo 103I AD
del DAT e lo invia all’ufficio doganale di partenza.
L’ufficio doganale di destinazione deve avviare un’indagine di
propria iniziativa al fine di risolvere il caso.
Per quanto riguarda l’obbligazione di cui ai punti 3 (merci eccedentarie)
e 4 esistono due opzioni:
•
è sorta un’obbligazione in conformità dell’articolo
79 del
codice/articolo 112, paragrafo 1, lettera b), appendice I, della
convenzione (ad esempio, inosservanza di una delle condizioni
stabilite per il vincolo delle merci al regime di transito unionale
o comune; sottrazione delle merci ai controlli doganali) e deve
essere pagata;
•
era sorta un’obbligazione doganale, ma è stata estinta a norma
dell’articolo
124, paragrafo 1, lettere g) e h), del codice e
dell’articolo 103I AD/articolo 112, paragrafo 2, appendice I,
della convenzione.
L’estinzione di un’obbligazione ha luogo quando:
la sottrazione delle merci al regime di transito o
l’inosservanza delle condizioni stabilite per il vincolo delle
merci al regime di transito o per l’utilizzo del regime di
transito è dovuta alla distruzione totale o alla perdita
irrimediabile delle merci per una causa inerente alla loro
stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza
maggiore, o per ordine delle autorità doganali;
l’inosservanza che ha portato al sorgere di tale
obbligazione non ha avuto conseguenze significative sul
corretto funzionamento del regime di transito e non
costituiva un tentativo di frode, e tutte le formalità
necessarie per regolarizzare la situazione delle merci sono
state espletate a posteriori.
L’articolo 103I AD precisa che uno dei casi di inosservanza si
verifica quando la vigilanza doganale è stata successivamente
ripristinata per merci che non sono coperte da una dichiarazione
di transito, ma che in precedenza erano in custodia temporanea
o erano vincolate a un regime speciale insieme a merci
formalmente vincolate a tale regime di transito (31).
Per ulteriori dettagli cfr. il paragrafo VIII.2.3.2.
In
entrambi i casi (obbligazione estinta o no) l’ufficio doganale di
destinazione continua le sue indagini e applica le disposizioni
dell’articolo 87, paragrafo 1, del codice/articolo 114, paragrafo 1,
appendice I, della convenzione, al fine di determinare l’autorità
(31) Unicamente regime di transito unionale.
290
doganale competente per il recupero dell’obbligazione o, se del caso,
per prendere una decisione in merito all’estinzione dell’obbligazione.
Per ulteriori dettagli cfr. VIII.2.1, VIII.2.2, VIII.2.3 e VIII.3.2.
Se l’ufficio doganale di destinazione ritiene di essere competente per il
recupero, chiede all’ufficio doganale di partenza di trasferire la
competenza inviando il documento
«TC24 — Determinazione
dell’autorità competente per il recupero». Per ulteriori dettagli
cfr. VIII.3.3.4.
Se l’obbligazione doganale è inferiore a 10 000 EUR, si considera sorta
nello Stato membro in cui è avvenuta la constatazione e quindi l’ufficio
doganale di destinazione è competente per il recupero (articolo 87,
paragrafo 4, del codice) (32). Tuttavia tale ufficio doganale, prima di
avviare la procedura di recupero, deve trasmettere il documento «TC24»
anche all’ufficio doganale di partenza, anche se solo per informazione.
Nei casi di cui ai precedenti punti 1-4, l’esemplare n. 5 del DAU o una
seconda copia del DAT devono essere restituiti all’autorità doganale
dello Stato membro o della Parte contraente di partenza senza indugio,
e comunque al più tardi entro otto giorni dal giorno in cui l’operazione
di transito è stata conclusa.
V.6.4. Situazioni specifiche
Il presente paragrafo fornisce informazioni circa situazioni specifiche
del regime di transito presso l’ufficio doganale di destinazione. Le
situazioni specifiche in questione riguardano:
• il rilascio di una ricevuta (paragrafo V.6.4.1);
• il rilascio di una prova alternativa (paragrafo V.6.4.2);
• la presentazione delle merci e dei documenti al di fuori dei giorni
e delle ore stabiliti e in un luogo diverso dall’ufficio di
destinazione (paragrafo V.6.4.3);
• irregolarità (punto V.6.4.4);
• il cambio di ufficio doganale di transito (paragrafo V.6.4.5).
(32) Unicamente regime di transito unionale.
291
V.6.4.1. Rilascio di una ricevuta
Su richiesta della persona che presenta il DAU o il DAT e le merci
all’ufficio doganale di destinazione, le autorità doganali rilasceranno
una ricevuta. La ricevuta non può tuttavia essere utilizzata come
prova alternativa della conclusione del regime.
Articolo 46,
La ricevuta ha due importanti funzioni. In primo luogo, essa informa
appendice I,
il titolare del regime dell’avvenuta consegna dei documenti di
convenzione
transito da parte del vettore all’ufficio doganale di destinazione. In
Articolo 306,
secondo luogo, la ricevuta riveste una particolare importanza per le
paragrafo 5, AE
eventuali ricerche che sarebbero avviate qualora all’ufficio doganale
di partenza non giungesse l’informazione di arrivo della spedizione.
In casi simili il titolare del regime sarà in grado di esibire all’ufficio
doganale di partenza la ricevuta indicante presso quale ufficio
doganale sono stati presentati le merci e i documenti di transito. Ciò
facilita notevolmente la procedura di ricerca.
Allegato B10,
La ricevuta può essere compilata utilizzando:
appendice III,
convenzione
i) il modello TC11 riportato nell’appendice III, allegato B10,
Allegato 72-03
della convenzione/allegato 72-03 AE; oppure
ii) l’apposito spazio provvisto sul verso dell’esemplare n. 5 del
Allegato I,
convenzione DAU
DAU.
Qualora il verso dell’esemplare n. 5 sia utilizzato come ricevuta,
Appendice B1,
l’ufficio doganale di destinazione deve inserire i dati seguenti:
allegato 9, ADT
• numero di riferimento dell’operazione di transito;
• nome, indirizzo e numero di riferimento dell’ufficio doganale
di partenza;
• data e firma.
La ricevuta è compilata dalla persona che ne chiede il rilascio nel
formulario TC11 ed è presentata ad un funzionario doganale
dell’ufficio doganale di destinazione per il visto.
OPERATORI COMMERCIALI
La persona che chiede una ricevuta all’ufficio doganale di destinazione deve compilare
il formulario TC11, a mano e in modo leggibile inserendo:
• nome, indirizzo e numero di riferimento dell’ufficio doganale di destinazione;
• la posizione delle merci secondo quanto specificato nel relativo DAU o DAT;
• numero di riferimento dell’operazione di transito;
• nome, indirizzo e numero di riferimento dell’ufficio doganale di partenza.
292
La ricevuta può inoltre contenere altre informazioni relative alle
merci. Ad esempio, il titolare del regime può indicare l’indirizzo cui
il vettore delle merci rinvierà la ricevuta vistata dalla dogana.
L’ufficio doganale di destinazione non è tenuto a rinviare la ricevuta
per posta, ma può farlo se necessario. Di norma il titolare del regime
chiede al vettore di fargli pervenire la ricevuta.
L’indirizzo per il rinvio può essere indicato sul verso della ricevuta.
DOGANA
In caso di richiesta di una ricevuta, l’ufficio doganale di destinazione è tenuto a:
• verificare se sia stato utilizzato il formulario appropriato, cioè il TC11;
• verificare la leggibilità della ricevuta;
• verificare che la ricevuta sia stata compilata correttamente;
• verificare che non vi siano circostanze che impediscano il rilascio della ricevuta;
• se tutto è in ordine, rilasciare la ricevuta alla persona che ne ha fatto richiesta.
V.6.4.2. Rilascio di una prova alternativa
Articolo 51,
Il titolare del regime può chiedere alle autorità doganali il rilascio di
appendice I,
una prova alternativa della corretta conclusione del regime di transito
convenzione
e dell’assenza di irregolarità. Ciò può essere effettuato al momento
della presentazione della dichiarazione di transito e delle merci
Articolo 312 AE
all’ufficio di destinazione.
Il titolare del regime può chiedere alle autorità doganali il rilascio di
una prova alternativa su una fotocopia del secondo esemplare del
TAD della corretta conclusione del regime di transito e dell’assenza
di irregolarità. Ciò può essere effettuato al momento della
presentazione delle merci e del DAT all’ufficio doganale di
destinazione.
Nota: per informazioni dettagliate sull’accettazione di prove
alternative da parte dell’ufficio doganale di partenza cfr. VII.3.3.1.
293
OPERATORI COMMERCIALI
Per ottenere una prova alternativa di cui all’appendice I, articolo 45, paragrafo 4, della
convenzione/articolo 308 AE, all’ufficio doganale di destinazione può essere presentata
una fotocopia di un secondo esemplare del DAT e, ove opportuno, dell’EdA, per
l’apposizione del visto.
La fotocopia deve:
•
recare la dicitura «copia»;
•
recare il timbro dell’ufficio doganale di destinazione, la firma del funzionario, la
data e la dicitura seguente: «Prova alternativa — 99202»;
•
contenere un numero di riferimento e i dati della dichiarazione di transito.
Nell’allegato IV.8.3 sono riportate tutte le versioni linguistiche della menzione «prova
alternativa».
DOGANA
Il DAT e l’EdA (ove opportuno) col numero di riferimento devono essere vistati
dall’ufficio doganale di destinazione. La convalida può comportare una certificazione
effettuata mediante sistemi informatici, ma all’ufficio doganale di partenza deve sempre
risultare chiaramente che si tratta di una certificazione originale.
Se non rileva irregolarità, l’ufficio doganale di destinazione visterà la prova alternativa. Il
timbro, la firma del funzionario e la data sono apposti sul documento.
La persona che presenta la prova alternativa insieme alle merci e al DAT è considerato il
rappresentante del titolare del regime ed è a tale persona che l’ufficio doganale di
destinazione consegna la copia vistata del DAT.
V.6.4.3. Presentazione delle merci e dei documenti al di fuori dei giorni e degli orari
prestabiliti e in un luogo diverso dall’ufficio doganale di destinazione
Articolo 45,
Di norma le merci, la dichiarazione di transito e i documenti richiesti
paragrafo 1,
devono essere presentati:
appendice I,
convenzione
• all’ufficio doganale di destinazione; e
Articolo 306,
• nei giorni e negli orari di apertura previsti.
paragrafo 1, AE
Tuttavia l’ufficio doganale di destinazione può, su richiesta del
titolare del regime o della persona che presenta le merci, permettere
che la presentazione delle merci e dei documenti di transito avvenga
al di fuori dell’orario ufficiale di apertura o in qualsiasi altro luogo.
294
V.6.4.4. Irregolarità
V.6.4.4.1. Irregolarità riguardanti i sigilli
Solo le merci che sono state sigillate possono essere svincolate per il
regime di transito comune/unionale. L’ufficio doganale di
destinazione deve verificare l’integrità dei sigilli. Se i sigilli sono stati
manomessi, l’ufficio doganale di destinazione deve indicare tale
informazione nel DAU o nel DAT che invia all’ufficio doganale di
partenza.
DOGANA
L’ufficio doganale di destinazione verifica le condizioni dei sigilli e riporta il risultato
di tale verifica nel DAU o nel DAT. Se i sigilli sono in cattive condizioni o se risulta
che siano stati manomessi, è fortemente raccomandato che le autorità doganali
esaminino le merci e riportino il risultato di tale esame sul DAU o sul DAT.
V.6.4.4.2. Altre irregolarità
L’ufficio doganale di destinazione indica nel DAU o nel DAT le
irregolarità riscontrate per informarne l’ufficio doganale di partenza
e adotta i dovuti provvedimenti.
È possibile che presso l’ufficio doganale di destinazione sia
riscontrata una differenza tra le merci dichiarate sulla carta e le merci
effettivamente presentate all’ufficio doganale di destinazione. Ogni
caso deve essere preso in considerazione singolarmente, in quanto
potrebbe essersi verificato un errore alla partenza.
Le eccedenze e le deficienze possono riguardare il numero dei colli,
la massa lorda o entrambi.
Le differenze di classificazione tariffaria devono essere indicate solo
se richieste dalla legislazione comune/unionale sul transito.
Se necessario, tali differenze dovrebbero essere segnalate a mezzo
lettera o su una fotocopia del documento pertinente (T1, T2, T2F,
T2L, T2LF, CIM).
Le eccedenze e le deficienze devono indicare anche la massa netta,
lorda o un’altra unità quantitativa appropriata.
Nell’allegato V.6.8.4 sono riportate tutte le versioni linguistiche della
menzione «differenze».
295
DOGANA
L’ufficio doganale di destinazione:
• indica sul DAU o sul DAT le eventuali irregolarità.
V.6.4.5. Cambio di ufficio doganale di destinazione
Articolo 47,
L’operazione di transito può concludersi in un ufficio diverso da
paragrafo 2,
quello indicato nella dichiarazione di transito. Tale ufficio diventa, in
appendice I,
tal caso, l’ufficio doganale di destinazione.
convenzione
In caso di cambiamento di ufficio doganale di destinazione, il titolare
Articolo 306,
del regime non ha ottemperato a tutti i propri obblighi nel momento
paragrafo 4, AE
in cui presenta le merci all’ultimo ufficio doganale di transito che era
l’ufficio doganale di destinazione inizialmente previsto. Pertanto egli
risponde del regolare svolgimento dell’operazione fino al nuovo
ufficio doganale di destinazione.
Possono presentarsi tre casi:
1. il nuovo ufficio doganale di destinazione è situato nella stessa Parte
contraente/nello stesso Stato membro dell’ufficio doganale di
destinazione indicato nella dichiarazione di transito:
DOGANA
L’ufficio doganale di destinazione:
•
registra la dichiarazione di transito;
•
verifica che le informazioni sull’esemplare 4 del DAU o su un primo esemplare
del DAT corrispondano alle informazioni sull’esemplare 5 del DAU o su un
secondo esemplare del DAT;
•
verifica il rispetto del termine, lo stato di tutti i sigilli (se apposti) e l’itinerario
(se vincolante);
•
stabilisce il livello di controllo necessario;
•
se il risultato del controllo è soddisfacente, inserisce nella casella I
dell’esemplare n. 5 del DAU o su un secondo esemplare del DAT, alla voce
«osservazioni», il codice «A1, «A2» o «A5»;
•
se il risultato del controllo non è soddisfacente, inserisce nella casella I
dell’esemplare n. 5 del DAU o su un secondo esemplare del DAT, alla voce
«osservazioni», il codice «B1»;
•
rinvia l’esemplare n. 5 del DAU o un secondo esemplare del DAT al paese di
partenza attraverso i canali normali.
296
2. il nuovo ufficio doganale di destinazione è situato in una Parte
contraente/uno Stato membro diversa/o da quella/o indicata/o nella
dichiarazione di transito:
DOGANA
L’ufficio doganale di destinazione:
•
registra la dichiarazione di transito;
•
controlla la casella 52 del DAU o del DAT per accertarsi che la garanzia sia
valida nel paese interessato;
•
verifica che le informazioni sull’esemplare 4 del DAU o su un primo esemplare
del DAT corrispondano alle informazioni sull’esemplare 5 del DAU o su un
secondo esemplare del DAT;
•
verifica il rispetto del termine, lo stato di tutti i sigilli (se apposti) e l’itinerario
(se vincolante);
•
stabilisce il livello di controllo necessario;
•
dopo aver inserito il codice del risultato del controllo («A1», «A2», «A5» o
«B1»), inserisce nella casella I dell’esemplare n. 5 del DAU o su un secondo
esemplare del DAT, alla voce
«osservazioni», la dicitura seguente:
«DIFFERENZE: UFFICIO DOGANALE AL QUALE SONO STATE
PRESENTATE LE MERCI ... (NOME E PAESE)»;
•
rinvia l’esemplare n. 5 del DAU o un secondo esemplare del DAT al paese di
partenza attraverso i canali normali.
Nell’allegato V.6.8.9 sono riportate tutte le versioni linguistiche della menzione
«differenze: ...».
3. il nuovo ufficio doganale di destinazione è situato in una Parte
contraente/uno Stato membro diversa/o da quella/o indicata/o nel
DAU o nel DAT che riporta la dicitura:
«USCITA DA …. SOGGETTA A RESTRIZIONI O IMPOSIZIONI
A
NORMA
DEL(LA)
REGOLAMENTO/DIRETTIVA/DECISIONE n
»
Nell’allegato 8.10 sono riportate tutte le versioni linguistiche della
dicitura.
DOGANA
L’ufficio doganale di destinazione:
•
registra la dichiarazione di transito;
•
controlla la casella 52 del DAU o del DAT per accertarsi che la garanzia sia
valida per il paese interessato;
•
verifica che le informazioni sull’esemplare 4 del DAU o su un primo
esemplare del DAT corrispondano alle informazioni sull’esemplare 5 del
DAU o su un secondo esemplare del DAT;
297
•
verifica il rispetto del termine, lo stato di tutti i sigilli (se apposti) e l’itinerario
(se vincolante);
•
stabilisce il livello di controllo necessario;
•
se il risultato del controllo è soddisfacente, inserisce nella casella I
dell’esemplare 5 del DAU o su un secondo esemplare del DAT, alla voce
«osservazioni», la dicitura: «DIFFERENZE: UFFICIO AL QUALE SONO
STATE PRESENTATE LE MERCI
(NOME E PAESE)»;
•
rinvia al paese di partenza attraverso i canali normali:
-
la notifica della consegna all’ufficio doganale interessato delle merci
soggette a restrizioni di esportazione o a dazi all’esportazione;
-
esemplare 5 del DAU o secondo esemplare del DAT;
•
tiene le merci sotto controllo doganale e decide se:
-
consentirne il trasferimento nella Parte contraente da cui dipende
l’ufficio doganale di partenza; oppure
-
non consentirne il trasferimento fino al ricevimento di una specifica
autorizzazione scritta da parte dell’ufficio doganale di partenza che ne
autorizzi lo svincolo.
IV.6.5. Presentazione delle merci e della dichiarazione di transito dopo lo scadere
del termine
Di seguito si forniscono alcuni esempi di prove dell’intervento di
circostanze impreviste e non imputabili al vettore o al titolare del
regime nel mancato rispetto del termine prestabilito:
• ricevuta rilasciata dalla polizia (ad esempio in caso di incidente o
furto);
• ricevuta rilasciata dai servizi sanitari (ad esempio, per assistenza
medica);
• ricevuta di un’officina
(ad esempio per la riparazione di un
veicolo);
• qualunque tipo di prova del fatto che un ritardo sia dovuto a
scioperi o ad altre circostanze impreviste.
Tuttavia spetta alle autorità doganali dell’ufficio doganale di
destinazione decidere della validità della prova.
V.6.6. Indicazioni nazionali specifiche (riservato)
V.6.7. Parte ad uso esclusivo delle dogane
V.6.8. Allegati
298
V.6.8.1. Visto standard «conforme»
Allegato eliminato in quanto non più pertinente.
V.6.8.2. Menzione «prova alternativa»
BG Алтернативно доказателство
CS Alternativní důkaz
DE Alternativnachweis
EE Alternatiivsed tõendid
EL Εναλλακτική απόδειξη
ES Prueba alternativa
FR Preuve alternative
IT
Prova alternativa
LV Alternatīvs pierādījums
LT Alternatyvusis įrodymas
HU Alternatív igazolás
MK Алтернативен доказ
MT Prova alternattiva
NL
Alternatief bewijs,
PL Alternatywny dowód
PT Prova alternativa
RO RO Probă alternativă
SI
Alternativno dokazilo
SK Alternatívny dôkaz
RS Алтернативни доказ
FI
Vaihtoehtoinen todiste
SV Alternativt bevis
EN Alternative proof
IS
Önnur sönnun
NO Alternativt bevis
HR Alternativni dokaz
TR Alternatif Kanıt
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