MANUALE DEL TRANSITO (Bruxelles, 19 aprile 2021) - 9

 

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MANUALE DEL TRANSITO (Bruxelles, 19 aprile 2021) - 9

 

 

Per l’annullamento, la revoca o la modifica dell’autorizzazione cfr.
paragrafo VI.2.4. Ogniqualvolta intenda aggiungere o sopprimere uno o più
aeroporti nell’autorizzazione esistente, la compagnia aerea deve presentare
una richiesta di modifica dell’autorizzazione.
Per la sospensione dell’autorizzazione cfr. paragrafo VI.2.5.
In caso di annullamento, revoca, modifica, sospensione o fine della
sospensione dell’autorizzazione, le autorità competenti dei paesi indicati
nell’autorizzazione devono essere informate immediatamente utilizzando
l’elenco delle autorità di cui all’allegato VI.8.9.
Poiché l’autorizzazione per l’utilizzo dell’ETD come dichiarazione di transito
è valida in più di un paese, il controllo dell’autorizzazione o il suo riesame
possono richiedere una procedura di consultazione tra autorità doganali in altri
paesi. Tale consultazione fa parte del CDMS.
Quando il sistema CDMS non è disponibile o sono interessati paesi di transito
comune, le richieste di consultazione sotto forma di lettera il cui modello è
riportato nell’allegato VI.8.10 devono essere inviate per posta elettronica alle
autorità responsabili della procedura di consultazione di cui all’allegato
VI.8.9.
DOGANA
L’autorizzazione contiene, in particolare, le informazioni seguenti:
1. il numero e la data;
2. il nome del titolare dell’autorizzazione o il suo numero EORI;
3. l’ufficio o gli uffici doganali di partenza e di destinazione;
4. le modalità con cui i dati vengono messi a disposizione delle autorità
doganali presso il porto di partenza e presso quello di destinazione. Se tali
modalità cambiano in base all’ufficio doganale o al paese, ciascuna di esse
deve essere indicata nell’autorizzazione;
5. avviso relativo all’obbligo per la compagnia aerea di informare gli uffici
doganali di partenza e di destinazione in merito a qualsiasi divergenza
riscontrata, in particolare per quanto concerne: i) il tipo e la quantità delle
merci vincolate al regime di transito; e ii) qualsiasi modifica che possa avere
un impatto sull’autorizzazione;
6. le modalità di comunicazione tra l’ufficio o gli uffici doganali di partenza
e di destinazione, da un lato, e la compagnia aerea dall’altro.
Le informazioni di cui sopra sono obbligatorie nell’Unione (allegato A
dell’AD, colonna 9f), ma possono essere richieste anche dai paesi di transito
comune.
400
Sebbene il termine per mettere i dati dell’ETD a disposizione dell’ufficio
doganale di partenza prima che le merci possano essere svincolate per il
transito non sia obbligatorio, è utile aggiungere informazioni in merito
nell’autorizzazione.
Nell’Unione
Le compagnie aeree internazionali che sono stabilite o hanno una stabile
organizzazione nell’Unione possono essere autorizzate all’uso di questa
procedura purché soddisfino le condizioni necessarie (45).
VI.3.9.4. Norme procedurali per l’utilizzo dell’ETD
VI.3.9.4.1. Dati richiesti per l’ETD
Articolo 320 AE
L’ETD è un documento redatto dalla compagnia aerea al momento
Allegato B AE
della partenza dell’aeromobile. Si basa su documenti di trasporto come
la lettera di vettura aerea, i manifesti ecc. e conferma le merci effettive
Articolo 111,
lettera b),
che vengono caricate sull’aeromobile. Pertanto, ai fini del transito,
appendice I,
l’ETD funge da dichiarazione di transito, purché contenga i dati di cui
convenzione
all’appendice III bis, allegato B6 bis e A1 bis, della convenzione e di
Allegati A1 bis e
cui all’allegato B dell’AD e all’allegato B dell’AE.
B6 bis, appendice III,
convenzione
Per consentire alle autorità doganali di individuare la posizione delle
merci, occorre indicare nell’ETD uno dei codici riportati nel riquadro
sottostante a livello di articolo.
Codice
Transito comune
Transito unionale
T1
Merci vincolate al regime
Merci vincolate al regime di
di transito esterno T1
transito esterno T1
T2
Merci vincolate al regime
Merci vincolate al regime di
di transito interno T2
transito interno T2
T2F
Merci vincolate al regime
Merci vincolate al regime di
di transito interno T2
transito unionale interno che
viaggiano da territori fiscali
speciali verso un’altra parte
del
territorio
doganale
dell’Unione che non è un
(45) Articolo 5, punti 31) e 32), CDU.
401
territorio fiscale speciale di
cui
all’articolo
188,
paragrafo
1,
dell’AD.
Questo codice può essere
utilizzato per le merci
unionali che circolano tra un
territorio fiscale speciale e
un’altra parte del territorio
doganale dell’Unione di cui
all’articolo 188, paragrafo 2,
dell’AD.
C
Merci
unionali
non
Merci unionali non vincolate
vincolate ad un regime di
ad un regime di transito
transito
(equivalente a
(equivalente a T2L)
T2L)
TD
Merci già vincolate a un
Merci che circolano già in
regime di transito (46)
regime di transito unionale o
che sono trasportate nel
quadro del regime del
perfezionamento attivo, del
deposito
doganale
o
dell’ammissione
temporanea (47)
X
Merci
unionali
non
Merci unionali non vincolate
vincolate ad un regime di
ad un regime di transito per
transito per le quali il
le quali il regime di
regime di esportazione è
esportazione è concluso e
concluso e l’uscita è stata
l’uscita è stata confermata
confermata
L’ETD è trattato come una dichiarazione di transito solo se è indicato
almeno uno dei codici T1, T2 o T2F. Se nessuno di questi codici è
(46) In questi casi, la compagnia aerea deve inoltre inserire: i) il codice «TD» nella lettera di vettura aerea
corrispondente o in un altro documento commerciale appropriato. e ii) un numero di riferimento
della dichiarazione di transito.
(47) In questi casi, la compagnia aerea deve inoltre inserire: i) il codice «TD» nella lettera di vettura aerea
corrispondente o in un altro documento commerciale appropriato. ii) un numero di riferimento della
dichiarazione di transito o del documento di trasferimento; e iii) il nome dell’ufficio di emissione.
402
indicato
nell’ETD, indipendentemente dagli altri codici
summenzionati, l’ETD non può essere utilizzato come dichiarazione
di transito.
Esempi di utilizzo dei codici
Esempio 1
Merci unionali vengono trasportate per via aerea tra Francia e
Germania
Francia - Germania si deve indicare il codice «C» sull’ETD.
Esempio 2
Merci unionali vengono esportate dall’Irlanda verso un paese terzo (la
Cina). In Irlanda le merci sono vincolate al regime di esportazione, che
viene concluso e l’uscita è confermata. Le merci vengono trasportate
per via aerea verso i Paesi Bassi, dove escono dall’Unione.
Irlanda - Paesi Bassi - Cina si deve indicare il codice «X» sull’ETD
tra Irlanda e Paesi Bassi.
Esempio 3
Merci non unionali giungono da un paese terzo (il Canada) in Cechia
e vengono trasportate per via aerea in Grecia.
Canada - Cechia - Grecia si deve indicare il codice «T1» sull’ETD
come dichiarazione di transito tra Cechia e Grecia.
Esempio 4
Merci unionali sono spedite per via aerea dalla Spagna verso un
territorio fiscale speciale (Isole Canarie).
Opzioni
1 Spagna - Territorio fiscale speciale (Isole Canarie) si deve
indicare il codice «T2F» sull’ETD come dichiarazione di transito (48).
2 Spagna - Territorio fiscale speciale (Isole Canarie) si deve
indicare il codice «C» sull’ETD.
Esempio 5
Merci unionali vengono trasportate tra due territori fiscali speciali
dello stesso Stato membro (Francia: Guadalupa e Mayotte).
(48) A norma dell’articolo 188, paragrafo 2, dell’AD.
403
Opzioni
1. Guadalupa - Mayotte si deve indicare il codice «T2F» sull’ETD
come dichiarazione di transito (49).
2. Guadalupa
- Mayotte
si deve indicare il codice
«C»
sull’ETD (50).
Esempio 6
Merci unionali vengono trasportate per via aerea da un territorio fiscale
speciale (Isole Canarie) in Spagna e poi in Portogallo su strada.
Opzioni
1. Territorio fiscale speciale (Isole Canarie) - Spagna - Portogallo
si deve indicare il codice «C» o «T2F» sull’ETD tra il territorio fiscale
speciale delle Isole Canarie e Spagna; e il regime di transito normale
(T2F-NCTS, garanzia inclusa) deve essere indicato sull’ETD tra
Spagna e Portogallo (51).
2. Territorio fiscale speciale (Isole Canarie) - Spagna - Portogallo
si deve indicare il codice «T2F» sull’ETD come dichiarazione di
transito tra Isole Canarie e Spagna; e il regime di transito normale
(T2F-NCTS, garanzia inclusa) deve essere indicato sull’ETD tra
Spagna e Portogallo (52).
Esempio 7
Merci unionali vengono trasportate per via aerea da un territorio fiscale
speciale (Isole Canarie) in Spagna e poi per via aerea in Italia.
Opzioni
1. Territorio fiscale speciale (Isole Canarie) - Spagna - Italia si deve
indicare il codice «C» sull’ETD tra il territorio fiscale speciale delle
Isole Canarie e Spagna; e il codice
«T2F» deve essere indicato
sull’ETD come dichiarazione di transito tra Spagna e Italia (53).
2. Territorio fiscale speciale (Isole Canarie) - Spagna - Italia si deve
indicare il codice «T2F» sull’ETD come dichiarazione di transito tra
Isole Canarie e Spagna; e il codice
«T2F» deve essere indicato
sull’ETD come dichiarazione di transito tra Spagna e Italia (54).
(49) A norma dell’articolo 188, paragrafo 1, dell’AD.
(50) A norma dell’articolo 188, paragrafo 2, dell’AD.
(51) A norma dell’articolo 188, paragrafo 2, dell’AD.
(52) A norma dell’articolo 188, paragrafo 1, dell’AD.
(53) A norma dell’articolo 188, paragrafo 2, dell’AD.
(54) A norma dell’articolo 188, paragrafo 1, dell’AD.
404
Esempio 8
Merci unionali soggette ad accisa (55) sono esportate dall’Unione in un
paese di transito comune (Svizzera). In Portogallo le merci sono
vincolate al regime di esportazione, che viene concluso e l’uscita è
confermata. Le merci sono vincolate al regime di transito esterno e
trasportate per via aerea verso l’Austria, dove inizia la parte su strada
del viaggio verso un paese di transito comune.
Portogallo - Austria - Svizzera si deve indicare il codice «T1»
sull’ETD come dichiarazione di transito tra Portogallo e Austria.
Inoltre inizia il regime di transito normale
(T1-NCTS, garanzia
inclusa) con destinazione in Svizzera.
Esempio 9
Merci unionali soggette ad accisa (56) vengono esportate dall’Italia
verso un paese terzo (India). A Roma (Italia) le merci sono vincolate
al regime di esportazione, che viene concluso e l’uscita è confermata.
Le merci vengono trasportate per via aerea verso Malpensa (Italia),
dove escono dall’Unione.
Roma - Malpensa - India si deve indicare il codice «X» sull’ETD
tra Roma e Malpensa.
Esempio 10
Merci unionali soggette ad accisa (57) vengono trasportate per via
aerea dalla Romania verso il Belgio. Le merci rimangono in regime di
sospensione dall’accisa nel sistema EMCS.
Romania - Belgio si deve indicare il codice «C» sull’ETD.
Esempio 11
Merci unionali vengono esportate verso un paese terzo (Bielorussia).
In Danimarca le merci sono vincolate al regime di esportazione, che
viene concluso e l’uscita è confermata. Ha inizio il regime TIR. Le
(55) Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre
2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva
92/12/CEE (GU L 9
del 14.1.2009, pag. 12).
(56) Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre
2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva
92/12/CEE (GU L 9
del 14.1.2009, pag. 12).
(57) Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre
2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva
92/12/CEE (GU L 9
del 14.1.2009, pag. 12).
405
merci vengono trasportate per via aerea in Polonia, dove continuano il
loro viaggio verso la Bielorussia su strada, in regime TIR.
Danimarca - Polonia - Bielorussia si deve indicare il codice «TD»
sull’ETD tra Danimarca e Polonia. Si prosegue in regime TIR con
destinazione in Bielorussia.
Esempio 12
Merci unionali vengono esportate verso un paese terzo (Russia). In
Spagna le merci sono vincolate al regime di esportazione e trasportate
per via aerea verso la Finlandia, dove vengono fatte uscire dall’Unione
su strada.
Spagna - Finlandia - Russia il codice «C» deve essere indicato
sull’ETD tra Spagna e Finlandia, e in seguito le merci sono trasportate
in regime di esportazione alla frontiera esterna dell’Unione.
Esempio 13
Merci unionali vengono esportate verso un paese di transito comune.
In Ungheria le merci sono vincolate al regime di esportazione, che
viene concluso e l’uscita è confermata. Le merci vengono trasportate
per via aerea in Serbia.
Opzioni
1) Ungheria - Serbia si deve indicare il codice «X» sull’ETD;
2) Ungheria - Serbia si deve indicare il codice «T2» sull’ETD come
dichiarazione di transito.
Esempio 14
Merci non unionali vengono trasportate tra la Svezia e un paese di
transito comune (Norvegia).
Svezia - Norvegia si deve indicare il codice «T1» sull’ETD come
dichiarazione di transito.
Esempio 15
Merci unionali vengono trasportate tra Italia e Francia e passano
attraverso un paese di transito comune (Svizzera) con lo stesso ETD,
senza ricarico.
406
Italia
- Svizzera - Francia si deve indicare il codice «C» (58)
sull’ETD.
Esempio 16
Merci unionali vengono trasportate tra Lituania e Italia e passano
attraverso un paese di transito comune (la Norvegia) con lo stesso
manifesto, con ricarico in Norvegia (59).
Lituania - Norvegia - Italia si deve indicare il codice «C» sull’ETD.
Esempio 17
Merci unionali vengono trasportate per via aerea tra Slovenia e Grecia
e passano attraverso un paese di transito comune (la Repubblica di
Macedonia del Nord), dove vengono trasbordate su un altro mezzo di
trasporto (da aeromobile ad autocarro) sotto la supervisione della
compagnia aerea.
Slovenia (per via aerea) - Repubblica di Macedonia del Nord (su
strada — da aeromobile ad autocarro) - Grecia:
Opzioni
1. Slovenia - Repubblica di Macedonia del Nord si deve indicare il
codice «C» (60) sull’ETD; e Repubblica di Macedonia del Nord -
Grecia regime di transito normale (T2-NCTS, garanzia inclusa);
2. Slovenia - Repubblica di Macedonia del Nord si deve indicare il
codice «T2» sull’ETD come dichiarazione di transito; e Repubblica di
Macedonia del Nord - Grecia regime di transito normale (T2-
NCTS, garanzia inclusa);
3. Slovenia - Repubblica di Macedonia del Nord regime di transito
normale iniziato in Slovenia (T2-NCTS, garanzia inclusa), deve essere
indicato il codice «TD» sull’ETD; e Repubblica di Macedonia del
Nord - Grecia continuazione del regime di transito normale.
Nota per l’Unione: al fine di agevolare al massimo la circolazione
libera e senza ostacoli di merci unionali, il codice «C» sull’ETD
autorizzerà la libera circolazione successiva delle merci verso la loro
destinazione nell’Unione, a condizione che: i) gli elementi di prova
(58) Articolo
119, paragrafo
3, lettera b), dell’AD e articolo
109, paragrafo
1, lettera b), della
convenzione.
(59) La stessa lettera di vettura aerea accompagna le merci dalla partenza alla destinazione finale.
Tuttavia sono emessi due manifesti: il primo all’aeroporto di partenza e il secondo all’aeroporto di
ricarico.
(60) Il codice «C» è equivalente al codice «T2L» a norma dell’articolo 111, lettera b), appendice I, della
convenzione.
407
della loro posizione siano conservati dagli operatori nelle loro scritture
commerciali presso l’aeroporto di partenza; e ii) non esistano sospetti
o dubbi ragionevoli circa la posizione delle merci al loro arrivo
nell’aeroporto di destinazione. Tuttavia le autorità doganali a
destinazione hanno l’opportunità di verificare la posizione doganale
dichiarata di merci unionali effettuando controlli a posteriori adeguati
sulla base della valutazione del rischio e interpellando, ove necessario,
le autorità doganali presso l’aeroporto di partenza.
A meno che le norme nazionali non prevedano un periodo più lungo,
la compagnia aerea deve conservare una registrazione della posizione
di tutte le merci nelle proprie scritture commerciali per un periodo di
tre anni, maggiorato del tempo trascorso a partire dall’inizio dell’anno
corrente. Tali registrazioni possono essere conservate in formato
elettronico.
VI.3.9.4.2. Procedura presso l’ufficio doganale di partenza
Articolo 6,
A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del CDU, tutti gli scambi di
paragrafo 1,
articolo 46,
informazioni, quali dichiarazioni, tra autorità doganali nonché tra
paragrafo 1, e
operatori economici ed autorità doganali devono essere effettuati
articoli 172-174
CDU
mediante procedimenti informatici. Questa regola vale anche quando
si utilizza l’ETD come dichiarazione di transito.
Articoli 302 e 320
AE
Le merci devono essere svincolate per il transito quando i dati
Articoli 301-32, 39 e
dell’ETD sono stati messi a disposizione dell’ufficio doganale di
articolo 111 ter,
partenza prima della partenza dell’aeromobile. I requisiti legali
appendice I,
convenzione
prevedono che i dati possano essere messi a disposizione
dell’autorità doganale solo in uno dei due modi seguenti.
1. I dati possono essere inviati a un sistema informatico
doganale. Questa è la modalità raccomandata. Non è
obbligatorio disporre di un sistema informatico doganale, ma
sarebbe utile che i paesi considerassero la possibilità di
istituirlo in futuro, qualora non esista già.
2. Le autorità doganali possono accedere al sistema della
compagnia aerea dalla sede doganale.
A titolo di soluzione provvisoria, i funzionari doganali possono
accedere ai dati tramite il computer dell’operatore nel suo ufficio.
Tuttavia questo metodo può essere utilizzato solo fino a quando una
delle due opzioni summenzionate non sia stata attuata. Durante il
408
ricorso alla soluzione provvisoria, le autorità doganali non possono
disporre di un accesso costante e ininterrotto ai dati senza oneri
aggiuntivi e un surplus di lavoro. Nondimeno compete alle autorità
doganali decidere per quanto tempo sia possibile attuare questa
soluzione provvisoria. Nel decidere, esse devono tenere conto in
particolare della modalità di cooperazione con la compagnia aerea,
della dimensione dell’aeroporto e del volume delle merci.
La messa a disposizione dei dati tramite posta elettronica con fogli
Excel o file PDF allegati non è conforme ai requisiti giuridici.
La semplificazione dell’ETD si basa interamente sul modo in cui si
fornisce la dichiarazione di transito sotto forma di ETD; per tutti gli
altri aspetti, l’ETD dovrebbe essere trattato come qualsiasi altra
dichiarazione in dogana. Si dovrebbe rispettare il quadro giuridico
dettagliato in materia di dichiarazioni doganali indicato nella
convenzione/nel CDU e nei relativi atti, in quanto la legislazione non
ha stabilito alcuna disposizione speciale per un regime di transito
semplificato con utilizzo dell’ETD.
L’ETD utilizzato come dichiarazione di transito deve essere messo
a disposizione dell’ufficio doganale di partenza per consentire alle
autorità doganali di effettuare la valutazione dei rischi o eseguire
verifiche sulle merci, se del caso, prima che le merci possano essere
svincolate per il transito.
Tutti i dati della dichiarazione di transito dovrebbero essere
sottoposti ad un’analisi dei rischi mediante procedimenti informatici
al fine di: i) individuare e valutare i rischi potenziali; e ii) adottare le
opportune contromisure. Pertanto sarebbe molto utile se il sistema
informatico doganale potesse: i) facilitare la trasmissione elettronica
dei dati dell’ETD dal sistema dell’operatore; e ii) condurre
successivamente un’analisi dei rischi automatizzata sui dati
dell’ETD.
Tuttavia, poiché l’impiego del sistema doganale non è obbligatorio,
non è detto che un’analisi dei rischi automatizzata sia eseguibile.
Pertanto può essere possibile compensare la mancanza di
automazione procedendo almeno con: i) un solido audit preliminare;
ii) un attento controllo dell’autorizzazione; e iii) la supervisione
regolare delle operazioni di transito. Tali misure non escludono la
verifica manuale delle merci eseguita a campione o in caso di
necessità prima del loro svincolo per il transito.
Tali modalità di controllo non possono essere sostituite da controlli
a posteriori (dopo la partenza delle merci), che possono essere svolti
solo in casi specifici o a campione.
409
Per quanto riguarda il luogo di carico (dato facoltativo), si può
utilizzare il codice del paese seguito dal codice aeroportuale IATA
di tre lettere.
Secondo la definizione, il destinatario è la persona cui le merci sono
effettivamente spedite. Ai fini dell’utilizzo dell’ETD, si tratta del
destinatario presso l’aeroporto di destinazione.
Una dichiarazione sarà accettata dalle autorità doganali a condizione
che le merci cui si riferisce siano state presentate. Ciò non significa
che le autorità doganali debbano verificare sempre se le merci si
trovino fisicamente presso l’aeroporto, ma tali autorità devono
almeno essere a conoscenza del fatto che le merci sono depositate in
un luogo concordato con l’operatore.
Un dichiarante deve poter essere autorizzato, su richiesta, a
modificare uno o più dati della dichiarazione.
Ciascuna dichiarazione deve recare un numero unico attribuito dalla
compagnia aerea (numero LRN) (61), che può essere costituito dal
numero del volo e dalla data, nonché da eventuali altre cifre in modo
da rendere unico il numero per l’operatore interessato.
Le merci trasportate per via aerea sono esonerate dalla sigillatura se:
i) si appongono etichette su ogni spedizione recanti il numero della
relativa lettera di vettura aerea; o ii) la spedizione costituisce
un’unità di carico su cui è indicato il numero della relativa lettera di
vettura aerea.
Per quanto riguarda l’ETD, non vi è alcuna azione specifica che
confermi l’accettazione dell’ETD da parte delle autorità doganali o
lo svincolo delle merci per il transito. Pertanto l’orario di partenza
dell’aeromobile con le merci può essere considerato: i) l’orario
dell’accettazione dell’ETD come dichiarazione di transito; nonché
ii) l’orario dello svincolo delle merci per il transito. Se una
dichiarazione viene respinta, l’ufficio doganale di partenza deve
informare immediatamente la compagnia aerea specificando i motivi
del rifiuto (per esempio dati insufficienti, errori).
Se un trasporto di merci non unionali comincia senza che venga
presentata e accettata una dichiarazione di transito, sorge
un’obbligazione doganale in seguito a inosservanza a norma
dell’articolo 79, paragrafo 1, del CDU (62).
(61) Il numero LRN nell’ETD non è lo stesso numero LRN attribuito alla dichiarazione di transito
normale (NCTS).
(62) Unicamente nell’Unione.
410
È importante che l’ufficio doganale di partenza disponga dei dati
storici, ossia dei dati di precedenti dichiarazioni accettate o respinte,
al fine di effettuare controlli a posteriori o chiarire le questioni
sollevate dall’ufficio doganale di destinazione.
VI.3.9.4.3. Procedura presso l’ufficio doganale di destinazione
Articolo 6,
I dati dell’ETD come dichiarazione di transito devono essere gli
paragrafo 1, e
articolo 46,
stessi disponibili presso l’ufficio doganale di partenza e presso
paragrafo 1, CDU
l’ufficio doganale di destinazione. L’ufficio doganale di
destinazione non verifica ogni volta la compatibilità dei dati ma
Articolo 199,
lettera b), AD
presuppone che siano gli stessi a meno che detto ufficio non riceva
dalla compagnia aerea una notifica in merito ad eventuali
Articolo 320 AE
discrepanze o non riscontri irregolarità nel corso della verifica.
Articolo 111,
lettera b),
I dati dell’ETD devono essere messi a disposizione dell’ufficio
appendice I,
convenzione
doganale di destinazione. I requisiti legali prevedono che i dati
possano essere messi a disposizione dell’autorità doganale solo in
uno dei due modi seguenti.
1.
I dati possono essere inviati a un sistema informatico doganale.
Questa è la modalità raccomandata. Non è obbligatorio
disporre di un sistema informatico doganale, ma sarebbe utile
che i paesi considerassero la possibilità di istituirlo in futuro,
qualora non esista già.
2.
Le autorità doganali possono accedere al sistema della
compagnia aerea dalla sede doganale.
A titolo di soluzione provvisoria, i funzionari doganali possono
accedere ai dati tramite il computer dell’operatore nel suo ufficio.
Tuttavia questo metodo può essere utilizzato solo fino a quando una
delle due opzioni summenzionate non sia stata attuata. Durante il
ricorso alla soluzione provvisoria, le autorità doganali non possono
disporre di un accesso costante e ininterrotto ai dati senza oneri
aggiuntivi e un surplus di lavoro. Nondimeno compete alle autorità
doganali decidere per quanto tempo sia possibile attuare questa
soluzione provvisoria. Nel decidere, esse devono tenere conto in
particolare della modalità di cooperazione con la compagnia aerea,
della dimensione dell’aeroporto e del volume delle merci.
La messa a disposizione dei dati tramite posta elettronica con fogli
Excel o file PDF allegati non è conforme ai requisiti giuridici.
I dati della dichiarazione di transito devono essere forniti all’ufficio
doganale di destinazione al più tardi al momento dell’arrivo delle
411
merci presso l’aeroporto. Tuttavia sarebbe vantaggioso per l’ufficio
doganale di destinazione disporre di tali dati già nel momento in cui
le merci vengono svincolate per il transito presso l’aeroporto di
partenza. Ciò permetterebbe a tale ufficio doganale di eseguire in
anticipo l’eventuale valutazione dei rischi.
La dichiarazione di transito è identificata dal numero LRN.
La normativa non contempla alcun termine per la conclusione e
l’appuramento del regime di transito. La normativa inoltre non
specifica quali azioni siano necessarie per la conclusione e
l’appuramento del regime di transito.
Pertanto si può supporre che il regime di transito si concluda quando
la compagnia aerea notifica all’ufficio doganale di destinazione che
tutte le merci contemplate dall’ETD come dichiarazione di transito
sono: i) in custodia temporanea; o ii) in qualsiasi altro luogo in cui
le merci possano essere depositate sotto vigilanza doganale. L’LRN
dell’ETD utilizzato come dichiarazione di transito deve essere
indicato in una dichiarazione per la custodia temporanea o in
qualsiasi altra dichiarazione pertinente.
Il regime di transito si considera appurato immediatamente dopo la
sua conclusione, a meno che le autorità doganali a destinazione non
abbiano ricevuto informazioni o non abbiano stabilito che il regime
non si è concluso correttamente (per esempio mediante notifica da
parte della compagnia aerea, verifica delle merci o ricezione di
informazioni dall’ufficio doganale di partenza). In questi casi, verrà
avviata un’indagine per chiarire la questione.
La compagnia aerea è responsabile dell’individuazione e della
notifica alle autorità doganali di tutte le infrazioni, discrepanze o
irregolarità rilevate presso l’aeroporto di destinazione, in particolare:
i) a seguito di controlli effettuati dalla stessa compagnia; o ii) sulla
base della relazione sul movimento delle merci
(quantità
eccedentarie, ammanchi), facendo riferimento in particolare all’ETD
relativo alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.
Tutti i dati della dichiarazione di transito a destinazione dovrebbero
essere sottoposti ad un’analisi dei rischi mediante procedimenti
informatici al fine di: i) individuare e valutare i rischi potenziali; e
ii) adottare le opportune contromisure. Pertanto sarebbe molto utile
se il sistema informatico doganale potesse: i) facilitare la
trasmissione elettronica dei dati dell’ETD dal sistema dell’operatore;
412
e ii) condurre successivamente un’analisi dei rischi automatizzata sui
dati dell’ETD.
Tuttavia, poiché l’impiego del sistema doganale non è obbligatorio,
non sempre può risultare possibile eseguire un’analisi dei rischi
automatizzata. Pertanto può essere possibile compensare la
mancanza di automazione procedendo almeno con: i) un solido audit
preliminare; ii) un attento controllo dell’autorizzazione; e iii) la
supervisione regolare delle operazioni di transito. Ciò non esclude la
verifica manuale delle merci eseguita a campione o in caso di
necessità dopo il loro arrivo o nel momento in cui sono poste in
custodia temporanea.
Tali tipi di controllo non possono essere sostituiti da controlli a
posteriori (dopo lo svincolo delle merci dal transito), che possono
essere svolti solo in casi specifici o a campione.
È opportuno effettuare una consultazione con l’ufficio doganale di
partenza in caso di fondati sospetti in merito al tipo o alla quantità
delle merci. Per le verifiche dei dati dell’ETD deve essere usato il
documento TC21A (allegato VII.8.6) da inviare per posta elettronica
alle autorità specificate nell’allegato VI.8.9.
Nel compilare il documento TC21A, si raccomanda di utilizzare, se
possibile, una delle lingue generalmente comprensibili.
Le autorità doganali dell’aeroporto di destinazione devono
notificare, non appena possibile, ogni infrazione o irregolarità sia
alle autorità doganali dell’aeroporto di partenza che all’autorità che
ha rilasciato l’autorizzazione. Nel fare ciò, le autorità doganali
dell’aeroporto di destinazione devono fare riferimento in particolare
all’ETD relativo alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.
L’ufficio doganale di partenza e l’ufficio doganale di destinazione
devono cooperare tra loro e scambiano informazioni e documenti
pertinenti relativi alle operazioni di transito, ove opportuno.
È importante che l’ufficio doganale di destinazione disponga dei dati
storici, ossia dei dati di precedenti operazioni concluse e appurate, al
fine di effettuare controlli a posteriori o chiarire le questioni
sollevate dall’ufficio doganale di partenza.
413
VI.3.10. Merci trasportate per via marittima: utilizzo di un ETD come
dichiarazione di transito per vincolare le merci al regime di transito unionale
Il presente paragrafo è così suddiviso:
introduzione (paragrafo VI.3.10.1);
informazioni generali (paragrafo VI.3.10.2);
autorizzazione per l’utilizzo dell’ETD (paragrafo VI.3.10.3);
norme procedurali per l’utilizzo dell’ETD
(paragrafo VI.3.10.4).
VI.3.10.1. Introduzione
Articolo 233,
Questa semplificazione si applica unicamente al regime di transito
paragrafo 4,
lettera e), CDU
unionale.
Articoli 319 e 320 AE
Una società di navigazione può essere autorizzata a utilizzare un
ETD come dichiarazione di transito per merci vincolate al regime di
transito unionale.
L’autorizzazione per l’utilizzo dell’ETD è concessa alle società di
navigazione che soddisfano i criteri di tale semplificazione. Due
criteri importanti nella concessione di questa autorizzazione sono: i)
l’ETD deve contenere i dati richiesti in una dichiarazione di transito;
e ii) tali dati devono essere a disposizione delle autorità doganali alla
partenza e a destinazione per consentire la vigilanza doganale delle
merci e l’appuramento del regime. Questi dati sono indicati
nell’allegato B dell’AD e nell’allegato B dell’AE.
VI.3.10.2. Informazioni generali
Articolo 89,
Non è necessaria una garanzia, in quanto si considera che il trasporto
paragrafo 7,
lettera d), CDU
marittimo sia un mezzo sicuro e che, salvo incidenti, le condizioni
relative al trasporto saranno rispettate dal porto di partenza a quello
di destinazione.
Il titolare del regime è la società di navigazione.
L’autorizzazione specifica gli uffici doganali situati presso i porti di
carico e di scarico in cui si applica l’autorizzazione.
414
Il porto di carico è il porto di partenza, il porto di scarico è il porto
di destinazione.
L’utilizzo del regime di transito unionale è obbligatorio per il
trasporto di merci non unionali su navi del servizio regolare di
trasporto marittimo (RSS) (cfr. parte II).
Nota: il transito per via marittima può essere effettuato anche con
una dichiarazione di transito normale utilizzando l’NCTS (parte IV).
Tuttavia, ove applicabile, è possibile utilizzare altre modalità di
circolazione delle merci, definite agli articoli 226 e 227 del CDU.
VI.3.10.3. Autorizzazione per l’utilizzo dell’ETD
Articolo 22 CDU
La procedura di autorizzazione è descritta ai paragrafi VI.2.2-VI.2.5.
Articolo 319 AE
La domanda deve essere presentata alle autorità doganali competenti
Allegato A, AD
per il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del
richiedente ai fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno
una parte delle attività oggetto dell’autorizzazione.
OPERATORI COMMERCIALI
Nella domanda la società di navigazione deve fornire in
particolare le informazioni seguenti:
1. nome o numero EORI del richiedente;
2. nome e dati di contatto: i) della persona responsabile delle
questioni doganali e della domanda; e ii) della persona
responsabile della società richiedente o che ne esercita il
controllo della gestione;
3. il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità
principale ai fini doganali;
4. il tipo di contabilità principale ai fini doganali;
5. il luogo in cui sono tenute le scritture;
6. il tipo di scritture;
7. l’ufficio o gli uffici doganali di partenza e di destinazione;
8. il numero di viaggi tra i porti dell’UE;
9. le informazioni circa le modalità con cui i dati saranno
messi a disposizione delle autorità doganali presso ciascun
porto di partenza e presso ciascun porto di destinazione (se
tali modalità cambiano in base all’ufficio doganale o al paese,
ciascuna di esse deve essere indicata nella domanda).
415
Le informazioni di cui sopra sono obbligatorie nell’Unione
(allegato A dell’AD, colonna 9f).
I criteri devono essere verificati dalle autorità doganali competenti
(paragrafo VI.2.2). Nel frattempo, la procedura di consultazione
viene svolta presso gli uffici doganali indicati nella domanda come
uffici doganali di partenza e di destinazione. La procedura di
consultazione è avviata immediatamente dopo l’accettazione della
domanda e può richiedere un massimo di 45 giorni.
La procedura di consultazione costituisce parte integrante del sistema
di gestione delle decisioni doganali (CDMS) applicabile nell’Unione.
Se il CDMS non è disponibile, è necessario inviare una lettera di
consultazione in forma cartacea per posta elettronica, insieme a una
copia della domanda. L’elenco degli indirizzi di posta elettronica di
ciascun paese e il modello di lettera di consultazione sono contenuti
negli allegati VI.8.11 e VI.8.10 rispettivamente.
Durante la procedura di consultazione l’autorità interpellata dovrebbe
verificare:
i)
se il richiedente soddisfa le condizioni per la concessione
dell’autorizzazione; e, soprattutto,
ii)
se e in che modo i dati richiesti per l’ETD come dichiarazione
di transito possano essere messi a disposizione degli uffici
doganali interpellati.
Al ricevimento della richiesta di consultazione, l’autorità interpellata
deve verificare in particolare:
i)
le informazioni sul richiedente nelle scritture di quest’ultimo o
in cooperazione con altre agenzie;
ii)
il sistema di scambio di dati;
ii)
il luogo per il controllo delle merci;
v)
il livello dei controlli delle sue operazioni da parte della società
di navigazione; e
v)
chi sia il rappresentante della società di navigazione, se del caso.
416
In caso di obiezioni, le autorità richiedenti devono essere informate
tramite il CDMS entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Se il
CDMS non è disponibile, le autorità richiedenti devono essere
informate tramite posta elettronica con la stessa lettera
(allegato VI.8.10). Se l’autorità interpellata ritiene che il richiedente
non operi regolarmente viaggi verso porti di tale paese,
l’autorizzazione non può includere porti di tale paese. Tuttavia, se la
domanda riguarda più porti, l’autorizzazione può essere concessa
sopprimendo il porto per cui, a detta dell’autorità interpellata, le
condizioni non sono soddisfatte.
Se l’autorità interpellata indica il proprio rifiuto nei confronti di una
richiesta di autorizzazione a causa del mancato rispetto di una
condizione, in particolare per quanto riguarda un’infrazione grave o
ripetuta della normativa doganale e fiscale, essa deve illustrare i
motivi del rifiuto e le disposizioni giuridiche sottostanti.
Successivamente, le autorità del paese in cui la domanda è stata
presentata non devono concedere l’autorizzazione e devono
comunicare alla società di navigazione i motivi del rifiuto.
Se non pervengono obiezioni entro il termine concesso, l’autorità
richiedente può presupporre che siano soddisfatti i criteri per cui la
consultazione è stata richiesta.
Se la procedura di consultazione si conclude senza obiezioni, le
autorità doganali competenti devono approvare e concedere
l’autorizzazione, che si applica tanto ai viaggi in partenza quanto a
quelli in arrivo.
L’autorizzazione si deve applicare unicamente alle operazioni di
transito tra gli uffici doganali di partenza e di destinazione indicati
nell’autorizzazione. L’autorizzazione sarà valida solo nei paesi in cui
sono situati tali uffici.
Il riferimento all’autorizzazione deve essere inserito nell’ETD ogni
volta che viene avviata un’operazione di transito. Questa
informazione deve essere fornita, a meno che non sia possibile
ricavarla da altri dati, quali ad esempio il numero EORI del titolare
dell’autorizzazione o il CDMS.
Per il controllo dell’autorizzazione cfr. paragrafo VI.2.3.
Per l’annullamento, la revoca o la modifica dell’autorizzazione cfr.
paragrafo VI.2.4. Ogniqualvolta intenda aggiungere o sopprimere
uno o più porti nell’autorizzazione esistente, la società di navigazione
deve presentare una richiesta di modifica dell’autorizzazione.
417
Per la sospensione dell’autorizzazione cfr. paragrafo VI.2.5.
In caso di annullamento, revoca, modifica, sospensione o fine della
sospensione dell’autorizzazione, le autorità competenti dei paesi
indicati
nell’autorizzazione
devono
essere
informate
immediatamente.
Poiché l’autorizzazione per l’utilizzo dell’ETD come dichiarazione
di transito è valida in più di un paese, il controllo dell’autorizzazione
o il suo riesame possono richiedere una procedura di consultazione
tra autorità doganali in altri paesi. Tale consultazione fa parte del
CDMS.
Quando il sistema CDMS non è disponibile, le richieste di
consultazione sotto forma di lettera il cui modello è riportato
nell’allegato VI.8.10 devono essere trasmesse per posta elettronica
alle autorità responsabili della procedura di consultazione di cui
all’allegato VI.8.11.
DOGANA
L’autorizzazione contiene, in particolare, le seguenti
informazioni:
1.
il numero e la data;
2.
il nome del titolare dell’autorizzazione o il suo numero
EORI;
3.
l’ufficio o gli uffici doganali di partenza e di
destinazione;
4.
le modalità con cui i dati vengono messi a disposizione
delle autorità doganali presso ciascun porto di partenza
e presso ciascun porto di destinazione. Se tali modalità
cambiano in base all’ufficio doganale o al paese,
ciascuna
di
esse
deve
essere
indicata
nell’autorizzazione;
5.
avviso relativo all’obbligo per la società di navigazione
di informare gli uffici doganali di partenza e di
destinazione in merito a qualsiasi divergenza
riscontrata, in particolare per quanto concerne: i) il tipo
e la quantità delle merci vincolate al regime di transito;
e ii) qualsiasi modifica che possa avere un impatto
sull’autorizzazione;
6.
le modalità di comunicazione tra l’ufficio o gli uffici
doganali di partenza e di destinazione, da un lato, e la
società di navigazione dall’altro.
418
Le informazioni di cui sopra sono obbligatorie nell’Unione
(allegato A dell’AD, colonna 9f).
Sebbene il termine per mettere i dati dell’ETD a disposizione
dell’ufficio doganale di partenza prima che le merci possano
essere svincolate per il transito non sia obbligatorio, è utile
aggiungere informazioni in merito nell’autorizzazione.
Le società di navigazione internazionali che sono stabilite o hanno
una stabile organizzazione nell’Unione possono essere autorizzate ad
avvalersi di tale procedura purché soddisfino le condizioni
necessarie (63).
VI.3.10.4. Norme procedurali per l’utilizzo dell’ETD
VI.3.10.4.1. Dati richiesti per l’ETD
Articolo 320 AE
L’ETD (per esempio un manifesto elettronico delle merci o altro
documento) è un documento, redatto dalla società di navigazione al
Allegato B AE
momento della partenza della nave, che certifica le merci
effettivamente caricate a bordo. Pertanto, ai fini del transito, l’ETD
funge da dichiarazione di transito, purché contenga i dati di cui
all’allegato B dell’AD e all’allegato B dell’AE.
Per consentire alle autorità doganali di individuare la posizione delle
merci, occorre indicare nell’ETD uno dei codici riportati nel riquadro
sottostante a livello di articolo.
Codice
Transito unionale
T1
Merci vincolate al regime di transito esterno T1
T2F
Merci vincolate al regime di transito unionale
interno che viaggiano da territori fiscali speciali
verso un’altra parte del territorio doganale
dell’Unione che non è un territorio fiscale
speciale di cui all’articolo
188, paragrafo
1,
dell’AD. Questo codice può essere utilizzato per
le merci unionali che circolano tra un territorio
fiscale speciale e un’altra parte del territorio
(63) Articolo 5, punti 31) e 32), CDU.
419
doganale dell’Unione di cui all’articolo
188,
paragrafo 2, dell’AD.
C
Merci unionali non vincolate ad un regime di
transito
TD
Merci che circolano già in regime di transito
unionale o che sono trasportate nel quadro del
regime del perfezionamento attivo, del deposito
doganale o dell’ammissione temporanea (64)
X
Merci unionali non vincolate ad un regime di
transito per le quali il regime di esportazione è
concluso e l’uscita è stata confermata
L’ETD è trattato come una dichiarazione di transito solo se è indicato
almeno uno dei codici T1 o T2F. Se nessuno di questi codici è
indicato nell’ETD, indipendentemente dagli altri codici
summenzionati, l’ETD non può essere utilizzato come dichiarazione
di transito.
Esempi di utilizzo dei codici
Esempio 1
Merci unionali sono trasportate con servizio regolare tra Francia e
Germania.
Francia - Germania si deve indicare il codice «C» sull’ETD.
Esempio 2
Merci unionali vengono esportate dall’Irlanda verso un paese terzo
(la Cina). In Irlanda le merci sono vincolate al regime di
esportazione, che viene concluso e l’uscita è confermata. Le merci
sono trasportate con servizio regolare verso i Paesi Bassi, dove
escono dall’Unione.
Irlanda
- Paesi Bassi - Cina si deve indicare il codice «X»
sull’ETD tra Irlanda e Paesi Bassi.
Esempio 3
(64) In questi casi, la società di navigazione deve inoltre inserire: i) il codice «TD» nella polizza di carico
corrispondente o in altro documento commerciale appropriato. ii) un numero di riferimento della
dichiarazione di transito o del documento di trasferimento; e iii) il nome dell’ufficio di emissione.
420
Merci non unionali arrivano da un paese terzo
(il Canada) in
Portogallo e vengono trasportate con servizio regolare in Spagna.
Canada - Portogallo - Spagna si deve indicare il codice «T1»
sull’ETD tra Portogallo e Spagna.
Esempio 4
Merci unionali sono spedite con servizio regolare dalla Spagna verso
un territorio fiscale speciale (Isole Canarie).
Opzioni
1. Spagna - Isole Canarie si deve indicare il codice «T2F»
sull’ETD come dichiarazione di transito (65).
2. Spagna - Isole Canarie si deve indicare il codice «C» sull’ETD.
Esempio 5
Merci unionali vengono trasportate con servizio regolare tra due
territori fiscali speciali dello stesso Stato membro
(Francia:
Guadalupa e Mayotte).
Opzioni
1. Guadalupa - Mayotte si deve indicare il codice «T2F» sull’ETD
come dichiarazione di transito (66).
2. Guadalupa
- Mayotte
si deve indicare il codice
«C»
sull’ETD (67).
Esempio 6
Merci unionali soggette ad accisa (68) vengono esportate dalla
Croazia verso un paese terzo (Giappone). In Croazia le merci sono
vincolate al regime di esportazione, che viene concluso e l’uscita è
confermata. Le merci sono trasportate con servizio regolare in
Grecia, dove escono dall’Unione.
Croazia - Grecia - Giappone si deve indicare il codice «X»
sull’ETD tra Croazia e Grecia.
(65) A norma dell’articolo 188, paragrafo 2, dell’AD.
(66) A norma dell’articolo 188, paragrafo 1, dell’AD.
(67) A norma dell’articolo 188, paragrafo 2, dell’AD.
(68) Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre
2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva
92/12/CEE (GU L 9
del 14.1.2009, pag. 12).
421
Esempio 7
Merci unionali soggette ad accisa (69) vengono esportate dall’Italia
verso un paese terzo (India). A Trieste (Italia) le merci sono vincolate
al regime di esportazione, che viene concluso e l’uscita è confermata.
Le merci vengono trasportate con servizio regolare a Genova (Italia),
dove escono dall’Unione.
Trieste - Genova - India si deve indicare il codice «X» sull’ETD
tra Trieste e Genova.
Esempio 8
Merci unionali soggette ad accisa (70) vengono trasportate con
servizio regolare dalla Romania verso la Bulgaria. Le merci
rimangono in regime di sospensione dall’accisa nel sistema EMCS.
Romania - Bulgaria si deve indicare il codice «C» sull’ETD.
Esempio 9
Merci unionali vengono esportate verso un paese terzo (Bielorussia).
In Danimarca le merci sono vincolate al regime di esportazione, che
viene concluso e l’uscita è confermata. Ha inizio il regime TIR. Le
merci sono trasportate con servizio regolare in Polonia, dove
continuano su strada il loro viaggio verso un paese terzo in regime
TIR.
Danimarca - Polonia - Bielorussia si deve indicare il codice «TD»
sull’ETD tra Danimarca e Polonia. Si prosegue in regime TIR con
destinazione in Bielorussia.
Esempio 10
Merci unionali vengono esportate verso un paese terzo (Russia). Nei
Paesi Bassi le merci sono vincolate al regime di esportazione e
trasportate con servizio regolare verso la Finlandia, dove vengono
fatte uscire dall’Unione su strada.
(69) Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre
2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva
92/12/CEE (GU L 9
del 14.1.2009, pag. 12).
(70) Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre
2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva
92/12/CEE (GU L 9
del 14.1.2009, pag. 12).
422
Paesi Bassi - Finlandia - Russia il codice «C» deve essere indicato
sull’ETD tra Paesi Bassi e Finlandia, e le merci sono trasportate in
regime di esportazione alla frontiera esterna dell’Unione.
Esempio 11
Merci unionali vengono trasportate con servizio regolare da un
territorio fiscale speciale (Isole Canarie) in Spagna e poi in Portogallo
su strada.
Opzioni
1. Territorio fiscale speciale (Isole Canarie) - Spagna - Portogallo
si deve indicare il codice «C» o «T2F» sull’ETD tra Isole
Canarie e Spagna e il regime di transito normale (T2F-NCTS,
garanzia inclusa) tra Spagna e Portogallo (71).
2. Territorio fiscale speciale (Isole Canarie) - Spagna - Portogallo
: si deve indicare il codice
«T2F» sull’ETD come
dichiarazione di transito tra Isole Canarie e Spagna e il regime di
transito normale (T2F-NCTS, garanzia inclusa) tra Spagna e
Portogallo (72).
Esempio 12
Merci unionali vengono trasportate con servizio regolare da un
territorio fiscale speciale (Isole Canarie) in Spagna e poi in Italia con
servizio regolare.
Opzioni
1. Territorio fiscale speciale (Isole Canarie) - Spagna - Italia si
deve indicare il codice «C» sull’ETD tra Isole Canarie e Spagna
e si deve indicare il codice «T2F» sull’ETD come dichiarazione
di transito tra la Spagna e l’Italia (73).
2. Territorio fiscale speciale (Isole Canarie) - Spagna - Italia si
deve indicare il codice «T2F» sull’ETD come dichiarazione di
transito tra Isole Canarie e Spagna e si deve indicare il codice
«T2F» sull’ETD come dichiarazione di transito tra la Spagna e
l’Italia (74).
Esempio 13
(71) A norma dell’articolo 188, paragrafo 2, dell’AD.
(72) A norma dell’articolo 188, paragrafo 1, dell’AD.
(73) A norma dell’articolo 188, paragrafo 2, dell’AD.
(74) A norma dell’articolo 188, paragrafo 1, dell’AD.
423
Merci unionali vengono trasportate con servizio regolare da un
territorio fiscale speciale (Isole Canarie) in Spagna.
Opzioni
1) Territorio fiscale speciale (Isole Canarie) - Spagna si deve
indicare il codice «C» sull’ETD.
2) Territorio fiscale speciale (Isole Canarie) - Spagna si deve
indicare il codice
«T2F» sull’ETD come dichiarazione di
transito (75).
Al fine di agevolare al massimo la circolazione libera e senza ostacoli
di merci unionali, il codice
«C» sull’ETD autorizzerà la libera
circolazione successiva delle merci verso la loro destinazione
nell’Unione, a condizione che: i) gli elementi di prova della loro
posizione siano conservati dagli operatori nelle loro scritture
commerciali presso il porto di partenza; e ii) non esistano sospetti o
dubbi ragionevoli circa la posizione delle merci al loro arrivo nel
porto di destinazione. Tuttavia le autorità doganali a destinazione
hanno la possibilità di verificare la posizione doganale dichiarata di
merci unionali effettuando controlli a posteriori adeguati sulla base
della valutazione del rischio e interpellando, ove necessario, le
autorità doganali presso il porto di partenza.
A meno che le norme nazionali non prevedano un periodo più lungo,
la società di navigazione deve conservare una registrazione della
posizione di tutte le merci nelle proprie scritture commerciali per un
periodo di tre anni, maggiorato del tempo trascorso a partire
dall’inizio dell’anno corrente. Tali registrazioni possono essere
conservate in formato elettronico.
VI.3.10.4.2. Procedura presso l’ufficio doganale di partenza
Articolo 6,
A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del CDU, tutti gli scambi di
paragrafo 1,
articolo 46,
informazioni, quali dichiarazioni, tra autorità doganali nonché tra
paragrafo 1, e
operatori economici ed autorità doganali sono effettuati mediante
articoli 172-174
CDU
procedimenti informatici. Questa regola vale anche quando si
utilizza l’ETD come dichiarazione di transito.
Articolo 320 AE
Le merci devono essere svincolate per il transito quando i dati
dell’ETD sono stati messi a disposizione dell’ufficio doganale di
partenza prima della partenza della nave. I requisiti legali prevedono
(75) A norma dell’articolo 188, paragrafo 2, dell’AD.
424
che i dati possano essere messi a disposizione dell’autorità doganale
solo in uno dei due modi seguenti.
1. I dati possono essere inviati a un sistema informatico doganale.
Questa è la modalità raccomandata. Non è obbligatorio disporre
di un sistema informatico doganale, ma sarebbe utile che i paesi
considerassero la possibilità di istituirlo in futuro, qualora non
esista già.
2. Le autorità doganali possono accedere al sistema della società
di navigazione o al sistema del gestore del porto dalla sede
doganale.
A titolo di soluzione provvisoria, i funzionari doganali possono
accedere ai dati tramite il computer dell’operatore nel suo ufficio.
Tuttavia questo metodo può essere utilizzato solo fino a quando una
delle due opzioni summenzionate non sia stata attuata. Durante il
ricorso alla soluzione provvisoria, le autorità doganali non possono
disporre di un accesso costante e ininterrotto ai dati senza oneri
aggiuntivi e un surplus di lavoro. Nondimeno compete alle autorità
doganali decidere per quanto tempo sia possibile attuare questa
soluzione provvisoria. Nel decidere, esse devono tenere conto in
particolare della modalità di cooperazione con la compagnia aerea,
della dimensione dell’aeroporto e del volume delle merci.
La messa a disposizione dei dati tramite posta elettronica con fogli
Excel o file PDF allegati non è conforme ai requisiti giuridici.
La semplificazione dell’ETD si basa interamente sul modo in cui si
fornisce la dichiarazione di transito sotto forma di ETD; per tutti gli
altri aspetti, l’ETD deve essere trattato come qualsiasi altra
dichiarazione in dogana. È opportuno rispettare il quadro giuridico
dettagliato in materia di dichiarazioni doganali indicato nel CDU e
nei relativi atti, in quanto la legislazione non ha stabilito alcuna
disposizione speciale per un regime di transito semplificato con
utilizzo dell’ETD.
L’ETD utilizzato come dichiarazione di transito deve essere messo
a disposizione dell’ufficio doganale di partenza per consentire alle
autorità doganali di effettuare la valutazione dei rischi o eseguire
verifiche sulle merci, se del caso, prima che le merci possano essere
svincolate per il transito.
425
Tutti i dati della dichiarazione di transito dovrebbero essere
sottoposti ad un’analisi dei rischi mediante procedimenti informatici
al fine di:
i)
individuare e valutare i rischi potenziali; e
ii)
adottare le opportune contromisure.
Pertanto sarebbe molto utile se il sistema informatico doganale
potesse:
i)
facilitare la trasmissione elettronica dei dati dell’ETD dal
sistema dell’operatore; e
ii)
condurre successivamente un’analisi dei rischi automatizzata
sui dati dell’ETD.
Tuttavia, poiché l’impiego del sistema doganale non è obbligatorio,
non è detto che un’analisi dei rischi automatizzata sia eseguibile.
Pertanto può essere possibile compensare la mancanza di
automazione procedendo almeno con:
i)
un solido audit preliminare;
ii) un attento controllo dell’autorizzazione; e
iii) la supervisione regolare delle operazioni di transito. Tali misure
non escludono la verifica manuale delle merci eseguita a
campione o in caso di necessità prima del loro svincolo per il
transito.
Tali modalità di controllo non possono essere sostituite da controlli
a posteriori (dopo la partenza delle merci), che possono essere svolti
solo in casi specifici o a campione.
Secondo la definizione, il destinatario è la persona cui le merci sono
effettivamente spedite. Ai fini dell’utilizzo dell’ETD, si tratta del
destinatario presso il porto di destinazione.
Una dichiarazione sarà accettata dalle autorità doganali a condizione
che le merci cui si riferisce siano state presentate. Ciò non significa
che le autorità doganali debbano verificare sempre se le merci si
trovino fisicamente nel porto, ma tali autorità devono almeno essere
a conoscenza del fatto che le merci sono depositate in un luogo
concordato con l’operatore.
426
Un dichiarante deve poter essere autorizzato, su richiesta, a
modificare uno o più dati della dichiarazione.
Ciascuna dichiarazione deve recare un numero unico attribuito dalla
società di navigazione (numero LRN) (76), che può essere costituito
dal numero del viaggio e dalla data, nonché da eventuali altre cifre
in modo da rendere unico il numero per l’operatore interessato.
A norma dell’articolo 299 dell’atto di esecuzione, i sigilli devono
essere apposti alla partenza sul vano contenente le merci, quando il
mezzo di trasporto o il container sono stati riconosciuti idonei alla
sigillatura da parte dell’ufficio doganale di partenza, o su ciascun
singolo collo. Tuttavia, l’ufficio doganale di partenza può decidere
di non sigillare le merci se la loro descrizione è sufficientemente
precisa da consentirne la facile identificazione.
Per quanto riguarda l’ETD, non vi è alcuna azione specifica che
confermi l’accettazione dell’ETD da parte delle autorità doganali o
lo svincolo delle merci per il transito. Pertanto l’orario di partenza
della nave con le merci può essere considerato:
i)
l’orario dell’accettazione dell’ETD come dichiarazione di
transito; e
ii) l’orario dello svincolo delle merci per il transito. Se una
dichiarazione viene respinta, l’ufficio doganale di partenza deve
informare immediatamente la società di navigazione
specificando i motivi del rifiuto (per esempio dati insufficienti,
errori).
Se un trasporto di merci non unionali comincia senza che venga
presentata e accettata una dichiarazione di transito, sorge
un’obbligazione doganale in seguito a inosservanza a norma
dell’articolo 79, paragrafo 1, del CDU.
È importante che l’ufficio doganale di partenza disponga dei dati
storici, ossia dei dati di precedenti dichiarazioni accettate o respinte,
al fine di effettuare controlli a posteriori o chiarire le questioni
sollevate dall’ufficio doganale di destinazione.
(76) Il numero LRN nell’ETD non è lo stesso numero LRN attribuito alla dichiarazione di transito
normale (NCTS).
427
VI.3.10.4.3. Procedura presso l’ufficio doganale di destinazione
Articolo 6,
I dati dell’ETD come dichiarazione di transito devono essere gli
paragrafo 1, e
articolo 46,
stessi disponibili presso l’ufficio doganale di partenza e presso
paragrafo 1, CDU
l’ufficio doganale di destinazione. L’ufficio doganale di destinazione
non verifica ogni volta la compatibilità dei dati ma presuppone che
Articolo 199,
lettera b), AD
siano gli stessi a meno che detto ufficio non riceva dalla società di
navigazione una notifica in merito ad eventuali discrepanze o non
Articolo 320 AE
riscontri irregolarità nel corso della verifica.
I dati dell’ETD devono essere messi a disposizione dell’ufficio
doganale di destinazione. I requisiti legali prevedono che i dati
possano essere messi a disposizione dell’autorità doganale solo in
uno dei due modi seguenti.
1.
I dati possono essere inviati a un sistema informatico doganale.
Questa è la modalità raccomandata. Non è obbligatorio
disporre di un sistema informatico doganale, ma sarebbe utile
che i paesi considerassero la possibilità di istituirlo in futuro,
qualora non esista già.
2. Le autorità doganali possono accedere al sistema della
compagnia aerea dalla sede doganale.
A titolo di soluzione provvisoria, i funzionari doganali possono
accedere ai dati tramite il computer dell’operatore nel suo ufficio.
Tuttavia questo metodo può essere utilizzato solo fino a quando una
delle due opzioni summenzionate non sia stata attuata. Durante il
ricorso alla soluzione provvisoria, le autorità doganali non possono
disporre di un accesso costante e ininterrotto ai dati senza oneri
aggiuntivi e un surplus di lavoro. Nondimeno compete alle autorità
doganali decidere per quanto tempo sia possibile attuare questa
soluzione provvisoria. Nel decidere, esse devono tenere conto in
particolare della modalità di cooperazione con la compagnia aerea,
della dimensione dell’aeroporto e del volume delle merci.
La messa a disposizione dei dati tramite posta elettronica con fogli
Excel o file PDF allegati non è conforme ai requisiti giuridici.
I dati della dichiarazione di transito devono essere forniti all’ufficio
doganale di destinazione al più tardi al momento dell’arrivo delle
merci nel porto. Tuttavia, sarebbe vantaggioso per l’ufficio doganale
di destinazione disporre di tali dati già nel momento in cui le merci
vengono svincolate per il transito presso il porto di partenza. Ciò
428
permetterebbe a tale ufficio doganale di eseguire in anticipo
l’eventuale valutazione dei rischi.
La dichiarazione di transito è identificata dal numero LRN.
La normativa non contempla alcun termine per la conclusione e
l’appuramento del regime di transito. La normativa inoltre non
specifica quali azioni siano necessarie per la conclusione e
l’appuramento del regime di transito.
Pertanto si può supporre che il regime di transito si concluda quando
la società di navigazione notifica all’ufficio doganale di destinazione
che tutte le merci contemplate dall’ETD come dichiarazione di
transito sono:
i)
in custodia temporanea; o
ii) in qualsiasi altro luogo in cui le merci possano essere depositate
sotto vigilanza doganale.
L’LRN dell’ETD utilizzato come dichiarazione di transito deve
essere indicato in una dichiarazione per la custodia temporanea o in
qualsiasi altra dichiarazione pertinente.
Il regime di transito si considera appurato immediatamente dopo la
sua conclusione, a meno che le autorità doganali a destinazione non
abbiano ricevuto informazioni o non abbiano stabilito che il regime
non si è concluso correttamente (per esempio mediante notifica da
parte della società di navigazione, verifica delle merci o ricezione di
informazioni dall’ufficio doganale di partenza). In questi casi, verrà
avviata un’indagine per chiarire la questione.
La società di navigazione è responsabile dell’individuazione e della
notifica alle autorità doganali di tutte le infrazioni, discrepanze o
irregolarità rilevate presso il porto di destinazione, in particolare:
i)
a seguito di controlli effettuati dalla stessa società di
navigazione; o
ii) sulla base della relazione sul movimento delle merci (quantità
eccedentarie, ammanchi), facendo riferimento in particolare
all’ETD relativo alle merci che hanno dato luogo alle
constatazioni.
Tutti i dati della dichiarazione di transito a destinazione dovrebbero
essere sottoposti ad un’analisi dei rischi mediante procedimenti
informatici al fine di:
429
i)
individuare e valutare i rischi potenziali; e
ii) adottare le opportune contromisure.
Pertanto sarebbe molto utile se il sistema informatico doganale
potesse:
i)
facilitare la trasmissione elettronica dei dati dell’ETD dal
sistema dell’operatore; e
ii) condurre successivamente un’analisi dei rischi automatizzata
sui dati dell’ETD.
Tuttavia, poiché l’impiego del sistema doganale non è obbligatorio,
non sempre può risultare possibile eseguire un’analisi dei rischi
automatizzata. Pertanto può essere possibile compensare la
mancanza di automazione procedendo almeno con:
i)
un solido audit preliminare;
ii) un attento controllo dell’autorizzazione; e
iii) la supervisione regolare delle operazioni di transito.
Ciò non esclude la verifica manuale delle merci eseguita a campione
o in caso di necessità dopo il loro arrivo o nel momento in cui sono
poste in custodia temporanea.
Tali modalità di controllo non possono essere sostituite da controlli
a posteriori (dopo lo svincolo delle merci dal transito), che possono
essere svolti solo in casi specifici o a campione.
È opportuno effettuare una consultazione con l’ufficio doganale di
partenza in caso di fondati sospetti in merito al tipo o alla quantità
delle merci. Per le verifiche dei dati dell’ETD deve essere usato il
documento TC21A (allegato VII.8.6) da inviare per posta elettronica
alle autorità specificate nell’allegato VI.8.9.
Nel compilare il documento TC21A, si raccomanda di utilizzare, se
possibile, una delle lingue generalmente comprensibili.
Le autorità doganali del porto di destinazione devono notificare, non
appena possibile, ogni infrazione o irregolarità sia alle autorità
doganali del porto di partenza che all’autorità che ha rilasciato
l’autorizzazione. Nel fare ciò, le autorità doganali dell’aeroporto di
430
destinazione devono fare riferimento in particolare all’ETD relativo
alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.
L’ufficio doganale di partenza e l’ufficio doganale di destinazione
devono cooperare tra loro e scambiano informazioni e documenti
pertinenti relativi alle operazioni di transito, ove opportuno.
È importante che l’ufficio doganale di destinazione disponga dei dati
storici, ossia dei dati di precedenti operazioni concluse e appurate, al
fine di effettuare controlli a posteriori o chiarire le questioni sollevate
dall’ufficio doganale di partenza.
VI.4. Situazioni specifiche (promemoria)
VI.5. Eccezioni (promemoria)
VI.6. Istruzioni nazionali specifiche (riservato)
VI.7. Sezione riservata alla dogana
VI.8. Allegati
431
VI.8.1. Modello di timbro speciale utilizzato da uno speditore autorizzato
55 mm
1
2
25 mm
3
4
5
6
1. Coat of arms or any other signs or letters characterising the country
2. OReference number of the customs office of departure
3. Declaration number
4. Date
5. Authorised consignor
6 Authorisation number
VI.8.2. Deroghe — timbro speciale (IT)
Gli speditori autorizzati sono tenuti a utilizzare il timbro speciale approvato dalle autorità
doganali in conformità del: i) punto 22.1, appendice I, allegato II, convenzione; e ii) punto
22.1, allegato 72-04, AE. Il modello di tale timbro è riportato nell’appendice III, allegato
B9, della convenzione e al capo II, allegato 72-04, AE).
Gli speditori autorizzati italiani possono utilizzare i timbri speciali i cui modelli sono
riprodotti in appresso:
[Esempio]
VI.8.3. Elenco degli aeroporti e degli uffici doganali competenti
Allegato eliminato in quanto non più pertinente.
432
VI.8.4. Modello di autorizzazione per l’utilizzo del regime di transito
comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per
via aerea
Allegato eliminato in quanto non più pertinente.
VI.8.5. Schema di funzionamento del groupage aereo
Allegato eliminato in quanto non più pertinente.
433
VI.8.6. Modello di autorizzazione per l’utilizzo dei regimi di transito unionale
basati su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima
Le disposizioni seguenti riguardano l’ammissione di società di navigazione ad utilizzare il
regime di transito unionale semplificato per il trasporto marittimo.
Utilizzo dei regimi di transito unionale basati su supporto cartaceo per le merci
trasportate per via marittima
Modello di autorizzazione ai sensi dell’articolo 26 dell’ADT
Oggetto dell’autorizzazione
1.
La società di navigazione …
……..
è autorizzata con la presente, fatta salva una revoca in qualsiasi momento, ad applicare il
regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via
marittima in conformità dell’articolo 26 dell’ADT, in appresso denominato «regime di
transito marittimo (cartaceo) semplificato».
Ambito di applicazione
2.
Il regime di transito marittimo (cartaceo) semplificato concerne la movimentazione di tutte
le merci trasportate via mare dalla società in oggetto tra i porti degli Stati membri
dell’Unione elencati nell’accluso allegato.
Documenti richiesti per le spedizioni:
3.
Quando un regime di transito unionale è obbligatorio, il manifesto (modello allegato) è
considerato equivalente ad una dichiarazione di transito per il regime di transito unionale,
sempreché contenga i dati elencati all’articolo 50 dell’ADT.
Procedura da applicare al porto di carico (ufficio doganale di partenza)
4.
I manifesti devono essere presentati in duplice copia e recare sulla prima pagina l’opportuno
codice (T1, T2F) in grassetto. Devono essere quindi datati e firmati dalla società di
navigazione che conferisce loro la funzione di dichiarazione di transito per il regime di
transito unionale. Tali manifesti saranno quindi considerati equivalenti ad una dichiarazione
di transito per il regime di transito unionale.
Quando il trasporto concerne al tempo stesso merci che devono circolare vincolate al regime
di transito unionale esterno (T1) e merci che devono circolare vincolate al regime di transito
unionale interno (T2F), le merci devono essere elencate su manifesti distinti.
In caso di trasporto di carichi consolidati, tali carichi devono essere designati con la
menzione «groupage» ed essere inclusi nel manifesto di transito unionale adatto alla
434
posizione più elevata figurante sul manifesto di groupage, es.: se il carico consolidato
comprende sia merci unionali sia merci con posizione T1, T2F, TD, esso deve essere
dichiarato sul manifesto T1.
Tranne nei casi in cui la società di navigazione è uno speditore autorizzato ai sensi
dell’articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del CDU, prima della partenza della nave il
manifesto deve essere presentato alle autorità competenti per autenticazione.
Conformemente all’articolo 297 dell’AE, le merci devono essere presentate all’ufficio
doganale di destinazione entro […].
La società di navigazione che trasporta le spedizioni indicate sul manifesto deve essere il
titolare del regime ai fini di tali operazioni di trasporto.
Procedura da applicare presso il porto di scarico (ufficio doganale di destinazione)
5.
I manifesti e le relative merci devono essere presentati alle autorità competenti del porto di
destinazione per i controlli doganali. Inoltre le autorità competenti possono chiedere di
ispezionare tutte le polizze di carico relative alle merci scaricate al loro porto di competenza
dalla nave in questione.
Le autorità doganali di ciascun porto di destinazione devono trasmettere mensilmente alle
autorità doganali di ciascun porto di partenza, dopo averlo autenticato, un elenco redatto
dalle società di navigazione o da loro rappresentanti. L’elenco deve contenere i manifesti
che sono stati presentati loro nel corso del mese precedente.
L’elenco deve inoltre includere: i) il numero di riferimento del manifesto; ii) la sigla di
identificazione del manifesto quale dichiarazione di transito; iii) il nome della società di
navigazione che ha trasportato le merci; iv) il nome della nave; e v) la data del trasporto
marittimo.
L’elenco deve essere redatto in due esemplari e rispettare il modello seguente:
ELENCO DEI REGIMI DI TRANSITO DEL MESE DI
Porto di partenza:
Porto di destinazione:
Numero di
Data del manifesto
Nome della nave
A fini
riferimento del
utilizzato come
manifesto utilizzato
doganali
documento di transito
come dichiarazione
di transito
435
Nell’ultima pagina dell’elenco deve comparire la menzione:
«La (società di navigazione) certifica che nel presente elenco figurano tutti i manifesti
relativi alle merci trasportate via mare da (porto di partenza) a (porto di destinazione)».
Entrambi gli esemplari di ciascun elenco devono essere firmati dal rappresentante della
società di navigazione e inviati all’ufficio doganale di destinazione non oltre il
quindicesimo giorno del mese successivo a quello delle procedure di transito.
Irregolarità/discrepanze
6.
Le autorità doganali del porto di destinazione devono informare le autorità competenti
del porto di partenza, come pure l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, di
qualunque irregolarità o discrepanza, facendo riferimento in particolare alle polizze di
carico relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.
Responsabilità della società di navigazione
7.
La società di navigazione deve:
-
tenere opportune registrazioni che permettano alle autorità doganali di verificare
le operazioni
alla partenza e a destinazione;
-
mettere a disposizione delle autorità doganali tutti i documenti pertinenti; e
-
impegnarsi a fornire assistenza per la soluzione di qualsiasi discrepanza o
irregolarità.
Disposizioni finali
8.
La presente autorizzazione non pregiudica le formalità, alla partenza e all’arrivo, che la
società di navigazione è tenuta ad espletare nei paesi di partenza e di destinazione.
La presente autorizzazione entra in vigore il
Per l’autorità competente
Data
Firma
436
ALLEGATO
PORTI DI PARTENZA
INDIRIZZO DELL’UFFICIO
DOGANALE COMPETENTE
PORTI DI DESTINAZIONE
INDIRIZZO DELL’UFFICIO
DOGANALE COMPETENTE
437
VI.8.7. Schema di funzionamento del groupage marittimo
Groupage - Flow chart
CN (A)
CN (B)
CN’s, FBL, ETC under separate
CN (C)
cover
Not seen by shipping operator
Consignment (A)
CUSTOMS CONTROL
20 Packages (T1)
MAIN
Consignee (A)
Consignment (B)
Agent
CBL,
Shipping
Port
groupage
Deconsolidation
SWB
MANIFEST
Consignee (B)
30 Packages (T2)
consolidator
operator
agent
of destination
manifest
Consignee (C)
Groupage manifest
listing consignments
Shows: CBL & SWB (groupage)
Consignment (C)
coded T1, T2, etc.
e.g. ‘100 packages groupage’
50 Packages (T2)
GROUPAGE MANIFEST
Deconsolidation against CBL’s,
SWB’s and Gropuage manifest
Other consigments coded T1, T2,
etc.
CBL = carrier’s bill of lading
A
SWB = sea way bill
n
n
e
List of manifests (or EDI)
x
CN = consignment note
8
9
FBL = forwarder’s bill of lading
438
VI.8.8. Comunicazione di procedure semplificate
TRANSITO COMUNE — TRANSITO UNIONALE TAXUD/0925/2000 - EN
- FORMULARIO DI
PROCEDURE SEMPLIFICATE
COMUNICAZIONE -
Articolo 6 della convenzione relativa ad un regime
comune di transito
ALLA
Base giuridica:
COMMISSIONE EUROPEA
Convenzione relativa ad un regime comune di
transito, articolo 6 (bi/multilaterale)
Direzione generale
della Fiscalità e dell’unione doganale
Unità «Legislazione doganale»
B-1049 BRUXELLES - BELGIO
DA
Portata della procedura:
Paese che autorizza la procedura semplificata:
Semplificazione individuale
Nome del titolare/Riferimento dell’autorizzazione:
Acclusa: copia dell’autorizzazione
Semplificazione generale
Nome della procedura/Riferimento del testo
Altri paesi interessati:
giuridico:
(in caso di accordo bi/multilaterale)
Acclusa: copia del testo (*)
Breve descrizione delle semplificazioni:
439
Persona di contatto:
Data e firma:
Timbro:
Riferimento della trasmissione della
comunicazione (PP/AAAA/NNN)
N.°.../.../…
(*) Nel caso in cui la trasmissione delle singole autorizzazioni non sia necessaria
VI.8.9 Elenco delle autorità responsabili della procedura di consultazione nel caso
in cui l’ETD sia utilizzato come dichiarazione di transito per merci trasportate per
via aerea
Per l’ultima versione di questo elenco, cliccare sul link seguente:
EUROPA:
customs-transit/common-union-transit_en
440
VI.8.10. Modello di lettera di consultazione per l’ETD
TC26
TRANSITO UNIONALE/COMUNE
MODULO DI CONSULTAZIONE
1. Autorità richiedente
2. Autorità interpellata
Nome:
Nome:
Indirizzo:
Indirizzo:
Telefono:
Telefono:
indirizzo di posta elettronica:
indirizzo di posta elettronica:
o
o
Codice dell’ufficio doganale (EUD) □ □ □ □ □ □
Codice dell’ufficio doganale (EUD) □ □ □ □ □ □
3. Richiedente/Titolare dell’autorizzazione (*)
Nome:
Indirizzo:
Telefono:
indirizzo di posta elettronica:
N. AEO (ove esistente)
4. Numero di domanda/autorizzazione (*)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Per l’autorità richiedente
6. Per l’autorità interpellata
Luogo:
Luogo:
Data:
Data:
Firma:
Firma:
Timbro:
Timbro:
I. CONSULTAZIONE DURANTE LA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE (**)
Elenco dei porti e dei codici degli uffici doganali (EUD)
(Da compilare a cura dell’autorità richiedente)
1. Come porto di partenza
2. Come porto di destinazione
(a)………………………………………………………………
(a)…………………………………………………………..
EUD □□□□□□
EUD □□□□□□
(b)……………………………………………………………...
(b)……………………………………………………………
EUD □□□□□□
EUD □□□□□□
(c) ……………………………………………………………...
(c)……………………………………………………………
EUD □□□□□□
EUD □□□□□□
(d)……………………………………………………………….
(d)…………………………………………………………….
EUD □□□□□□
EUD □□□□□□
3. In caso di mancato rispetto di una o più condizioni, si prega di indicare i motivi e il porto/i porti in questione (da compilare a
cura dell’autorità interpellata)
Il titolare dell’autorizzazione non può garantire che i dati dell’ETD siano a disposizione delle autorità doganali
Porto/i:
441
Il titolare dell’autorizzazione non opera un numero significativo di voli/viaggi tra porti dell’Unione/di paesi di transito
comune
Porto/i:
Il titolare dell’autorizzazione ha commesso violazioni gravi o ripetute della legislazione doganale e fiscale e ha trascorsi
di reati gravi in relazione all’attività economica svolta
Porto/i:
Il titolare dell’autorizzazione non dimostra un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci,
mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta
adeguati controlli doganali
Porto/i:
Il titolare dell’autorizzazione non dimostra il possesso di standard pratici di competenza né di qualifiche professionali
direttamente connesse all’attività svolta
Porto/i:
Osservazioni……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
II. CONSULTAZIONE DURANTE IL CONTROLLO E IL RIESAME DELL’AUTORIZZAZIONE***
1. Si prega di verificare quanto segue (da compilare a cura dell’autorità interpellata)
a) L’operatore garantisce che i dati dell’ETD siano ancora a disposizione delle autorità doganali?
NO
Commenti…………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..,.
b) L’operatore opera un numero significativo di voli/viaggi tra porti dell’Unione/di paesi di transito comune?
NO
Commenti…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) L’operatore ha commesso violazioni gravi o ripetute della legislazione doganale e fiscale e ha trascorsi di reati gravi in relazione
all’attività economica svolta?
NO
Commenti…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
d) L’operatore dimostra un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle
scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali?
NO
Commenti:………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
e) L’operatore dimostra di disporre di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta?
NO
Commenti…………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Altre
osservazioni……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(*) cancellare l’opzione non corretta
(**) allegare al presente formulario una copia della domanda presentata dall’operatore per l’utilizzo
dell’ETD come dichiarazione di transito
442
***allegare al presente formulario una copia dell’autorizzazione concessa all’utilizzo dell’ETD come
dichiarazione di transito
VI.8.11. Elenco delle autorità responsabili della procedura di consultazione nel caso
in cui l’ETD sia utilizzato come dichiarazione di transito per merci trasportate per
via marittima
Per l’ultima versione di questo elenco, cliccare sul link seguente:
EUROPA:
customs-transit/common-union-transit_en
443
VI.8.12. Tabella di concordanza CIM - CIM/SMGS
I formulari sono disponibili all’indirizzo: https://cit-rail.org/en/freight-traffic/forms/
Casella
CIM
CIM/SMGS
Documenti allegati — Allegati
9
9
Descrizione delle merci
21
20
Codice NHM
24
23
Lettera di vettura CIM
30
37
Altri vettori
57
65
Vettore contrattuale
58a
66a
Regime di transito semplificato per ferrovia e codice
58b
66b
dell’obbligato principale (*)
Numero della spedizione
62
69
Visti della dogana
99
26
(*) titolare del regime
444
VI.8.13. Dichiarazione delle imprese ferroviarie
Estratto del documento di lavoro TAXUD/A2/TRA/02/2019
Dichiarazione
delle imprese ferroviarie per il trasporto di merci nell’ambito del regime di transito su supporto
cartaceo per ferrovia effettuato con la lettera di vettura CIM, la lettera di vettura CIM per il
trasporto combinato e la lettera di vettura CIM/SMGS
La sottoscritta impresa ferroviaria:
-
dichiara che, quando agisce in qualità di
«titolare del regime» ai sensi dell’articolo
31 del
regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (regolamento delegato contenente norme
transitorie relative ad alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione) e dell’articolo 93
dell’appendice 1 della convenzione relativa ad un regime comune di transito, fornirà una garanzia a
copertura dell’intero itinerario sul territorio doganale dell’Unione e dei paesi di transito comune; in
quanto «titolare del regime», essa deve utilizzare una lettera di vettura CIM, una lettera di vettura
CIM per il trasporto combinato o una lettera di vettura CIM/SMGS quando partecipa come vettore
contrattuale o accetta di diventare il titolare del regime;
-
conviene che della correzione delle irregolarità riscontrate durante l’applicazione del regime
semplificato per ferrovia dovranno farsi carico l’autorità doganale competente e l’impresa
ferroviaria responsabile, ossia l’autorità doganale e l’impresa ferroviaria dello Stato in cui si ritiene
sia stata commessa l’irregolarità. L’impresa ferroviaria responsabile accetta di essere tenuta al
pagamento dell’eventuale obbligazione doganale e di essere la prima a cui tale pagamento viene
chiesto. La presente dichiarazione non incide sulla responsabilità solidale delle imprese ferroviarie
che partecipano al trasporto né sulla responsabilità del titolare del regime per l’eventuale
obbligazione doganale;
-
si impegna a informare l’amministrazione doganale del proprio paese del trasporto ferroviario di
merci, che intende effettuare, singolarmente o nel quadro di un’associazione internazionale,
attraverso una frontiera esterna del territorio in cui si applica la convenzione del 20 maggio 1987
relativa ad un regime comune di transito o attraverso una frontiera tra le sue Parti contraenti.
Tali informazioni saranno fornite nella misura del possibile con un mese di anticipo rispetto
all’avvio di un nuovo itinerario di trasporto. Esse indicheranno: i) la data in cui il nuovo trasporto
avrà inizio; ii) i paesi interessati da tale servizio; iii) i dati sulle stazioni di partenza, di frontiera e
di destinazione; e, se possibile, iv) l’orario. Le informazioni non sono necessarie per i trasporti che
sono oggetto di un regime normale di transito interno o esterno a norma dell’articolo 226,
paragrafo 3, lettera a), o dell’articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013
(codice doganale dell’Unione) e dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3, della convenzione relativa ad un
regime comune di transito quando si utilizza il sistema elettronico istituito a norma dell’articolo 16,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 e dell’articolo 4 dell’appendice 1 alla convenzione
relativa ad un regime comune di transito, ossia l’NCTS.
Società:
Luogo e data:
Indirizzo:
Firma
Stato:
445
PARTE VII — APPURAMENTO DEL REGIME DI TRANSITO E PROCEDURA DI RICERCA
La parte VII descrive l’appuramento del regime di transito e la
procedura di ricerca.
Il paragrafo VII.1 delinea gli elementi teorici generali e la normativa
relativi all’appuramento del regime di transito e alla procedura di
ricerca.
Il paragrafo VII.2 verte sull’appuramento del regime di transito e sulla
richiesta di posizione.
Il paragrafo VII.3 tratta della procedura di ricerca.
Il paragrafo VII.4 tratta della procedura di continuità operativa.
Il paragrafo VII.5 tratta le procedure di controllo a posteriori.
Il paragrafo VII.6 è riservato alle indicazioni nazionali specifiche.
Il paragrafo VII.7 è riservato alle amministrazioni doganali.
Il paragrafo VII.8 contiene gli allegati.
446
S’intende per:
«regime di transito»: un regime doganale a cui sono vincolate le
merci trasportate sotto vigilanza doganale da un punto all’altro in
linea con legislazione dell’UE e la convenzione relativa ad un
regime comune di transito;
«operazione di transito»: la circolazione di merci trasportate in
regime di transito dall’ufficio doganale di partenza all’ufficio
doganale di destinazione;
«procedura di continuità operativa»: situazioni in cui il nuovo
sistema di transito informatizzato (NCTS), il sistema informatico
utilizzato dai titolari del regime o la connessione elettronica tra il
sistema informatico utilizzato dai titolari del regime e l’NCTS
sono temporaneamente indisponibili al momento di avviare
l’operazione di transito;
«procedure semplificate»: procedure di transito semplificate
specifiche per taluni modi di trasporto.
VII.1. Introduzione, legislazione e teoria generale
VII.1.1. Introduzione
Questo paragrafo descrive il contesto giuridico e traccia un quadro
generale della legislazione.
VII.1.2. Legislazione e teoria generale
VII.1.2.1. Fonti giuridiche
Le fonti giuridiche su cui si fondano la conclusione del regime e la
procedura di ricerca sono le seguenti:
articoli 48 e 49, appendice I, convenzione;
articolo 215, paragrafo 2, CDU;
articolo 310 AE.
VII.1.2.2. Teoria generale
La base giuridica che determina la competenza in materia di
procedura di ricerca si fonda sul principio secondo cui essa
spetta all’autorità competente del paese di partenza, la quale
svolge il ruolo fondamentale di avviarla e seguirne lo
svolgimento.
447
VII.1.2.2.1. Conclusione e appuramento dell’operazione di transito
Articolo 48,
Le basi giuridiche distinguono tra conclusione e appuramento
appendice I,
del regime di transito unionale e comune.
convenzione
Il regime di transito è concluso quando le merci accompagnate dai
documenti sono state presentate all’ufficio doganale di destinazione o
ad un destinatario autorizzato.
Articolo 215,
paragrafo 2, CDU
Il regime di transito è appurato quando se ne è constatata la corretta
conclusione confrontando i dati disponibili presso l’ufficio doganale
di destinazione e quelli in possesso dell’ufficio doganale di partenza.
Questa distinzione e le definizioni giuridiche sono valide
indipendentemente dal tipo di operazione di transito
(normale o
semplificata) e dal regime applicato (regime di transito normale o
procedura di continuità operativa).
L’appuramento del regime è subordinato alla prova della sua corretta
conclusione.
In assenza di tale prova (la cui forma, natura e modalità di controllo
possono variare secondo il regime), le autorità competenti sono tenute
ad adottare le misure necessarie per confermare, se possibile con mezzi
alternativi, la corretta conclusione del regime oppure, qualora non
risulti possibile, per determinare gli elementi seguenti in conformità
delle disposizioni in materia di obbligazione e recupero:
l’insorgenza o meno di un’obbligazione (doganale);
la persona o le persone responsabili dell’obbligazione (doganale),
se del caso;
il luogo effettivo o presunto d’insorgenza dell’obbligazione
(doganale) e, di conseguenza,
l’autorità competente per il recupero dell’obbligazione
(doganale), se del caso.
Spetta ad esse, inoltre, imporre le eventuali sanzioni.
VII.1.2.2.2. Procedura di ricerca per controllare la conclusione del regime
Articolo 49,
Nel caso del regime di transito normale, prima di avviare una
paragrafo 2,
procedura di ricerca si dovrebbe inviare una richiesta di
appendice I,
posizione (cfr. paragrafo VII.2.5).
convenzione
Se l’autorità competente del paese di partenza reputa
necessario ricorrere ad una procedura di ricerca, essa potrà
Articolo 310,
avviarla inviando:
paragrafo 2, AE
il messaggio «Richiesta di informazioni su un movimento non
giunto a destinazione» (IE140) al titolare della procedura; o
il messaggio «Richiesta di ricerca» (IE142) all’ufficio doganale
dichiarato di destinazione.
448
L’autorità competente del paese di partenza può avviare la
procedura di ricerca direttamente presso l’ufficio doganale
dichiarato di destinazione se nella casella 8 della dichiarazione
di transito figurano informazioni sufficienti per individuare
con precisione il destinatario.
I dati contenuti nella dichiarazione dovrebbero fornire
all’autorità competente dell’ufficio doganale dichiarato di
destinazione gli elementi necessari per contattare la persona
responsabile a destinazione (destinatario).
Gli Stati membri e le altre Parti contraenti devono informare i
titolari del regime dei vantaggi di compilare correttamente la
casella 8 della dichiarazione di transito, riportandovi
informazioni valide e complete sul destinatario e i relativi
recapiti. In tal modo il titolare del regime può evitare di
ricevere un messaggio (IE140) superfluo.
Il titolare del regime sarà contattato solo se non sono state
presentate prove della conclusione del regime all’ufficio
doganale di partenza dopo l’invio dei messaggi «Richiesta di
posizione» (IE904), «Risposta sulla posizione» (IE905) (per
ulteriori dettagli cfr. paragrafo VII.2.5) e
«Richiesta di
ricerca»
(IE142) all’ufficio doganale dichiarato di
destinazione (per ulteriori dettagli cfr. paragrafo VII.3.4.4.).
Nota: in base all’interpretazione data alla nozione di «informazioni
sufficienti», l’autorità competente del paese di partenza stabilisce, a
sua discrezione, le modalità e il luogo in cui avviare la procedura di
ricerca.
OPERATORI COMMERCIALI
Per evitare inutili richieste di informazioni da parte delle autorità doganali competenti,
la casella 8 della dichiarazione di transito deve essere compilata correttamente con
informazioni valide e complete sul destinatario accompagnate dai relativi recapiti.
VII.1.2.2.3. Scambio di informazioni
Durante la procedura di ricerca e di recupero è possibile
inviare i messaggi «Informazioni sulla ricerca e il recupero»
(IE144) e
«Richiesta di informazioni sulla ricerca e il
recupero» (IE145) per scambiare informazioni supplementari
o per chiedere ragguagli su una determinata operazione.
Questo scambio di informazioni può essere avviato sia
dall’ufficio doganale di partenza che da quello di destinazione;
non occorre ottenere risposta (messaggi complementari) per
continuare la procedura.
L’ufficio doganale di partenza usa il messaggio IE144, mentre
l’ufficio doganale di destinazione usa il messaggio IE145.
449

 

 

 

 

 

 

 

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