ISTRUZIONEPER IL SERVIZIO DEL PERSONALE DI CONDOTTA DELLE LOCOMOTIVE (2002) - 14

 

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ISTRUZIONEPER IL SERVIZIO DEL PERSONALE DI CONDOTTA DELLE LOCOMOTIVE (2002) - 14

 

 

2.1.1 Fac simile del Riepilogo delle prescrizioni di movimento: 

segue

 Alleg. X

      — 130/24 — 

  

(Disp. 41/2007)

 

2.1.2 Fac simile del Riepilogo delle prescrizioni di movimento da utilizzarsi sulle 

linee dove il personale dei treni inteviene nel controllo degli incroci: 

(Disp. 41/2007) 

                — 130/25 —                      

segue

  

Alleg. X

 

2.1.3 Retro dei Riepiloghi (2.1.1 e 2.1.2) delle 

prescrizioni di movimento: 

GUIDA PER LA COMPILAZIONE 

Il presente Riepilogo deve scortare ogni treno; è 

composto da tre copie: 

– una copia per la stazione (matrice);

– una copia per il capotreno;

– una copia per l’agente addetto alla formazione dei

treni preposto al ritiro dello stesso. 

La copia per la stazione deve essere firmata dal 

dirigente movimento (D.M.), dall’agente addetto alla 

formazione treni in possesso di specifica abilitazione o, in 

assenza di tale agente, dal capotreno. 

Nei casi in cui vengono utilizzati i moduli non 

compilati a decalco l’uniformità delle tre copie è garantita 

dalla firma autografa del dirigente movimento che questi 

deve apporre in calce a ciascuna copia. 

Nel caso di ritiro del documento da parte dell’agente 

addetto alla formazione dei treni questi dovrà ritirare firma 

dal capotreno sulla copia di sua spettanza. 

Il modulo comprende l’intestazione e tre riquadri. 
Nell’intestazione sono indicati dalla stazione che lo 

consegna: 

– la stazione iniziale e la stazione terminale della

linea o tratto di linea al quale si riferiscono i moduli di 

prescrizione; 

– il numero del treno;

– la data di partenza del treno.
Nel riquadro “Moduli consegnati” il D.M. della 

stazione che emette il Riepilogo e il capotreno, quando 

previsto,devono: 

– indicare il nominativo della località;

– indicare la quantità dei tipi di moduli consegnati o

ricevuti; 

– apporre la propria firma.
Nel caso in cui non ci siano prescrizioni da notificare il 

D.M. della stazione che emette il Riepilogo dovrà riportare, 

segue

 Alleg. X

      — 130/26 — 

  

(Disp. 41/2007)

 

155

130/27

(Disp. 18/2005)

segue

 Alleg. X

in luogo dell’indicazione della quantità dei moduli, l’annotazio-
ne “Nessuna prescrizione da consegnare”.

Nel riquadro “Moduli versati” il capotreno, nella stazione ter-

mine di corsa e in quella ove si effettua il cambio delle prescri-
zioni, deve indicare in ciascuna colonna del Riepilogo la quanti-
tà complessiva dei diversi tipi di moduli ricevuti e poi apporre la
propria firma nell’apposita finca.

Il riquadro “Consegna moduli tra personale del treno” deve

essere compilato nelle stazioni intermedie dove avviene il cam-
bio del personale dei treni senza possibilità di dirette consegne.

In tale evenienza l’agente compilatore deve:
— indicare il nominativo della località di servizio;
— indicare la quantità e il numero d’ordine dei vari tipi di

moduli consegnati;

— apporre la propria firma nella colonna riservata all’agente

consegnante. Nel caso contemporaneo di cambio del personale
di condotta e di bordo, spetta al capotreno smontante compilare
il Riepilogo mentre al capotreno montante spetta di firmare come
agente ricevente. Nel caso di cambio del solo personale di con-
dotta, spetta al capotreno compilare il Riepilogo mentre al mac-
chinista montante spetta di firmare come agente ricevente. Nel
caso di cambio del solo personale di bordo spetta al capotreno
smontante compilare il Riepilogo mentre al capotreno montante
spetta di firmare come agente ricevente.

Nei treni senza capotreno in caso di cambio del personale di

condotta senza possibilità di dirette consegne, spetta al macchi-
nista smontante compilare il Riepilogo mentre spetta al macchi-
nista montante firmare come agente ricevente.

Il riquadro 

“Annotazioni”

 può essere utilizzato all’occorren-

za per la consegna al treno di documenti, oggetti ed
apparecchiature inerenti il movimento.

2.2 Riepilogo multiplo dei moduli di prescrizione di mo-

vimento

Per l’uso del Riepilogo multiplo dei moduli di prescrizione di

movimento valgono le stesse norme di cui al punto 2.1 con le

156

particolarità di seguito riportate.

Il Riepilogo multiplo delle prescrizioni può essere utilizzato

per relazioni di andata e ritorno, oppure per relazioni diverse da
quelle di andata e ritorno, effettuate o meno con lo stesso materia-
le, purché con orario prescritto di partenza dalle stazioni iniziali
dei vari percorsi, ricadenti nella stessa giornata solare.

Il Riepilogo multiplo delle prescrizioni può essere utilizzato

fino ad un numero di treni uguale a quello consentito dal docu-
mento stesso. Qualora venga utilizzato, nell’arco della giornata
solare, per un numero di treni superiore a quello consentito dal
Riepilogo multiplo, possono essere utilizzati anche più esemplari
di tale documento da consegnare al primo treno effettuato. In tal
caso i riepiloghi impiegati devono essere numerati progressiva-
mente e rimanere sempre uniti e riportati nella parte “

Annotazio-

ni

” del Riepilogo relativo al primo treno in circolazione.

La stazione che consegna il Riepilogo multiplo deve praticare

al treno la seguente prescrizione:

Consegnato al treno riepilogo multiplo dei moduli di prescri-

zione di movimento valido fino a .......... (1) con treno .........”

(1) Indicare la località di arrivo dell’ultimo treno riportato sul riepilogo.

(Disp. 18/2005)

segue

 Alleg. X

130/28

2.2.1 Fac simile del Riepilogo multiplo delle prescrizioni 

di movimento: 

(Disp. 41/2007) 

                — 130/29 — 

segue

  

Alleg. X

2.2.2  Fac simile del Riepilogo multiplo delle prescrizioni di movimento 

da utilizzarsi sulle linee dove il personale dei treni inteviene nel controllo 

degli incroci: 

segue

 Alleg. X

      — 130/30 — 

  

(Disp. 41/2007)

 

– 130/31 –

2.2.3 Retro dei Riepiloghi multipli (2.2.1 e 2.2.2) delle pre-

scrizioni di movimento:

GUIDA PER LA COMPILAZIONE
Il presente Riepilogo deve scortare ogni treno; è composto

da tre copie:

—  una copia per la stazione (matrice);
—  una copia per il capotreno;
— una copia per l’agente addetto alla formazione dei

treni preposto al ritiro dello stesso.

La copia per la stazione deve essere firmata dal dirigente

movimento (D.M.), dall’agente addetto alla formazione treni
in possesso di specifica abilitazione o, in assenza di tale
agente, dal capotreno.

Nei casi in cui vengono utilizzati i moduli non compilati

a decalco l’uniformità delle tre copie è garantita dalla firma
autografa del dirigente movimento che questi deve apporre
in calce a ciascuna copia.

Nel caso di ritiro del documento da parte dell’agente

addetto alla formazione dei treni questi dovrà ritirare firma
dal capotreno sulla copia di sua spettanza.

Il modulo comprende l’intestazione e tre riquadri.
Nell’intestazione  sono indicati dalla stazione che conse-

gna il Riepilogo:

—  la data di validità del Riepilogo;
—  il numero di ogni treno per il quale viene rilasciato il

Riepilogo;

—  la stazione di origine e di termine corsa di ogni treno.
I treni per i quali è rilasciato il Riepilogo sono suddivisi

per gruppo di treni pari e per gruppo di treni dispari.

Nel riquadro 

“Moduli consegnati”

il D.M. della stazione che

emette il Riepilogo e il capotreno, quando previsto, devono:

—  indicare il nominativo della località;
— il numero del primo treno al quale vengono conse-

gnati i moduli di prescrizione; nel caso di moduli di pre-
scrizione suddivisi per treni pari e per treni dispari devono
essere indicati sia il primo treno pari e sia il primo treno
dispari;  

—  indicare la quantità dei tipi di moduli consegnati o

ricevuti;

(Disp. 24/2003)

segue

Alleg. X

—  apporre la propria firma.
Nel caso in cui non ci siano prescrizioni da notificare il

D.M. della stazione che emette il Riepilogo dovrà riportare,
in luogo dell’indicazione della quantità dei moduli, l’annota-
zione “Nessuna prescrizione da consegnare".

Nel riquadro “Moduli versati” il capotreno, nella stazione

termine di corsa dell’ultimo treno indicato nel Riepilogo,
deve indicare in ciascuna colonna la quantità complessiva
dei diversi tipi di moduli ricevuti e poi apporre la propria
firma nell’apposita finca.

Il riquadro “Consegna moduli tra personale del treno”

deve essere compilato  nelle stazioni intermedie dove avviene
il cambio del personale dei treni senza possibilità di dirette
consegne.

In tale evenienza l’agente compilatore deve:
—  indicare il nominativo della località di servizio;
—  indicare la quantità e il numero d’ordine dei vari tipi

di moduli consegnati;

—  apporre la propria firma nella colonna riservata all’a-

gente consegnante. Nel caso contemporaneo di cambio del
personale di condotta e di bordo, spetta al capotreno smon-
tante compilare il Riepilogo mentre al capotreno montante
spetta di firmare come agente ricevente. Nel caso di cambio
del solo personale di condotta, spetta al capotreno compilare
il Riepilogo mentre al macchinista montante spetta di firma-
re  come agente ricevente.   Nel caso di cambio del solo per-
sonale di bordo spetta al capotreno smontante compilare il
Riepilogo mentre al capotreno montante spetta di firmare
come agente ricevente.

Nei treni senza capotreno in caso di cambio del persona-

le di condotta senza possibilità di  dirette consegne, spetta al
macchinista smontante compilare il Riepilogo mentre spetta
al macchinista montante firmare come agente ricevente. 

Il riquadro “Annotazioni” può essere utilizzato all’occor-

renza per la consegna al treno di documenti, oggetti ed appa-
recchiature inerenti il movimento.

– 130/32 –

segue

Alleg. X

(Disp. 24/2003)

– 130/33 –

3.

NORME PARTICOLARI PER L’EMISSIONE E LA

CONSEGNA DEI MODULI DI PRESCRIZIONE DI MOVI-
MENTO RIGUARDANTI TRENI SCORTATI DA RIEPILOGO
MULTIPLO

3.1 Moduli riferiti distintamente ad ognuno dei treni

figuranti nel Riepilogo multiplo (prescrizioni singole)

I moduli di prescrizione di movimento devono essere

compilati in maniera distinta per ciascuno dei treni figuran-
ti nel Riepilogo multiplo e consegnati, tutti insieme, al primo
dei treni compresi nel Riepilogo da parte della stazione ini-
ziale.

3.2 Moduli riferiti distintamente ai gruppi di treni

pari e dispari figuranti nel Riepilogo multiplo (prescri-
zioni multiple)

Di norma i moduli di prescrizione di movimento devono

essere compilati in maniera distinta per gruppo di treni pari
e per gruppo di treni dispari, indicando nei moduli relativi a
ciascuno dei suddetti gruppi rispettivamente tutti i treni pari
e tutti i treni dispari compresi nel Riepilogo multiplo.

In tal caso i moduli possono essere consegnati:
a)

al personale del primo dei treni dispari e del primo

dei treni pari, compresi nei moduli stessi, rispettivamente
dalla stazione iniziale dei percorsi dei treni dispari e da quel-
la iniziale dei percorsi dei treni pari.

Le prescrizioni valide solo per alcuni treni devono essere

opportunamente evidenziate, praticando in calce ai moduli
stessi apposita annotazione;

b)

tutti insieme e per entrambi i gruppi, al primo dei

treni (pari o dispari) compresi nel Riepilogo multiplo, da
parte di una sola delle stazioni iniziali.

Le prescrizioni valide solo per alcuni treni devono essere

opportunamente evidenziate, praticando in calce ai moduli
stessi apposita annotazione.

3.3 Unico modulo riferito a tutti i treni pari e dispari

figuranti nel Riepilogo multiplo (prescrizioni multiple)

In casi particolari stabiliti dalle Unità periferiche interes-

(Disp. 24/2003)

segue

Alleg. X

sate, può essere compilato un unico modulo di prescrizione
di movimento riferito a tutti i treni pari e dispari compresi
nel Riepilogo multiplo.

Tali prescrizioni devono essere riunite nel modulo in due

gruppi relativi rispettivamente ai treni pari ed ai treni dispa-
ri.

Il modulo suddetto deve essere consegnato al primo dei

treni (pari o dispari) compresi nel Riepilogo multiplo.

Le prescrizioni valide solo per alcuni treni devono essere

opportunamente evidenziate, praticando in calce ai moduli
stessi apposita annotazione.

3.4 Prescrizioni accidentali

Verificandosi la necessità di notificare prescrizioni di

carattere accidentale devono essere osservate le procedure di
seguito specificate.

Caso punto 3.2 e 3.3

La notifica delle prescrizioni accidentali dovrà essere

effettuata secondo le norme comuni, oppure, quando la sta-
zione interessata o che riceve l’incarico è quella che normal-
mente compila le prescrizioni, si potrà ricorrere alle prescri-
zioni multiple.

Resta inteso che nel caso b) del punto 3.2 e nel caso del

punto 3.3 la prescrizione in senso inverso potrà essere prati-
cata solo previo specifico incarico.

La procedura delle prescrizioni multiple non è consentita

per le prescrizioni di marcia a vista e d’avviso d’incrocio e
precedenza, che dovranno, pertanto, essere notificate sempre
treno per treno.

Caso punto 3.1 

La notifica delle prescrizioni accidentali dovrà essere

effettuata secondo le norme comuni, tenendo però presente
che la stazione che compila il Riepilogo multiplo dovrà, se ne
riceve specifico incarico, provvedere alle prescrizioni per i
treni in entrambi i sensi.

segue

Alleg. X

(Disp. 24/2003)

– 130/34 –

4. BOLLETTINO DI FRENATURA E COMPOSIZIONE

(BFC)

4.1 Generalità

Il Bollettino di Frenatura e Composizione (BFC) contiene

i dati relativi alle caratteristiche dei rotabili in composizione
ad un treno (dati treno). 

Il BFC è previsto in due versioni: 
—  BFC/1, per treni composti di materiale ordinario (sia

merci che viaggiatori) che circolano con la lista veicoli/foglio
veicoli separata, per le locomotive isolate e gli ETR (vedi fac-
simile BFC/1);

—  BFC/2, per i treni viaggiatori composti di materiale

ordinario con la lista veicoli integrata nel documento, per i
mezzi leggeri, ETR e locomotive isolate (vedi facsimile
BFC/2).

Sulle linee dove è ammesso l’impiego della Scheda Treno

(art. 2 PGOS), i treni devono essere scortati dal BFC; i treni
circolanti sulle rimanenti linee devono essere scortati dal
Foglio di Corsa.

I treni che circolano, anche per una sola parte del percor-

so, sulle linee dove deve essere utilizzato il foglio di corsa
devono essere scortati unicamente da tale documento per
l’intero percorso.

4.2 Compilazione del BFC

Il BFC deve essere compilato per tutti i treni e li accom-

pagna per l’intero percorso dalla stazione di origine a quella
di destinazione.

Il BFC deve essere compilato e consegnato ai treni in

unica copia. 

Un unico BFC può essere utilizzato per più numeri di

treno effettuati con lo stesso materiale, purché con orari pre-
scritti di partenza dalle stazioni di origine dei vari percorsi,
ricadenti nella stessa giornata solare.

Il BFC dei treni composti di materiale ordinario può esse-

re compilato:

—  dall’addetto alla formazione treni in possesso di speci-

fica abilitazione;

(Disp. 24/2003)

segue

Alleg. X

– 130/35 –

—  dal capotreno;
—  dal personale di condotta in possesso di specifica abi-

litazione. Nei treni senza capotreno tali incombenze possono
essere devolute al personale di condotta, anche se non in pos-
sesso della predetta specifica abilitazione, solo per interventi
su rotabili in avaria (art. 81 bis PGOS).

Il BFC dei treni composti di mezzi leggeri, ETR e loco-

motive isolate deve essere  compilato dal personale di con-
dotta di testa.

L’agente a cui compete la compilazione del BFC deve

esporre i dati caratteristici del treno, richiesti dalla normati-
va vigente, negli appositi quadri e firmare in calce il docu-
mento.

Le annotazioni relative alle constatazioni e verifiche al

materiale, previste nel quadro II del Foglio di Corsa, devono
essere riportare nell’apposito quadro “Constatazioni e verifi-
che al materiale —  Annotazioni” del BFC, mentre le segna-
lazioni da apportare nel quadro V del Foglio di Corsa devono
essere riportate su apposito M40a da allegare al Riepilogo
delle prescrizioni di movimento.

4.3 Dati inseriti nel BFC/1

Il BFC/1 è costituito da una serie di campi, di cui quelli a

fondo grigio non devono essere compilati per i treni in servi-
zio interno. 

Il personale incaricato procederà alla compilazione

secondo le istruzioni riportate sul retro del BFC/1 (vedi fac-
simile); queste ultime possono essere consegnate a parte nel
caso di produzione informatizzata del BFC/1.

Sul BFC/1 devono essere riportati i dati treno relativi a

tutti i rotabili in composizione. 

In particolare:
—  nel quadro [15] deve essere riportata la sigla di com-

posizione corrispondente ai dati reali di composizione del
treno;

—  nel quadro [17] deve essere barrata la casella corri-

spondente alla particolare composizione del treno, quando
tale composizione è diversa da quella programmata e/o
comunicata dalle Imprese Ferroviarie al personale interessa-

segue

Alleg. X

(Disp. 24/2003)

– 130/36 –

– 130/37 –

to. In tal caso devono essere praticate al personale dei treni
le opportune prescrizioni previste dagli artt. 91 bis e 91 ter
della PGOS (presenza non programmata di veicoli con tele-
chiusura e/o controllo centralizzato delle porte e/o delle
sospensioni pneumatiche, ecc.);

— nel quadro [18] sarà registrata la località di emissione,

nonché la quantità delle prescrizioni tecniche emesse/versate
e dei TV 40.

Nel caso di variazione dei dati di composizione e/o frena-

tura durante il percorso, devono essere aggiornati i rispettivi
campi; in particolare, in caso di variazione di uno dei dati
componenti la sigla di composizione, deve essere  compilato
un altro quadro [15].

L’agente cui spetta effettuare le variazioni di cui sopra

deve emettere anche le necessarie prescrizioni tecniche.

4.4 Dati inseriti nel BFC/2

Il BFC/2 comprende al suo interno una sezione nella quale

devono essere riportati i dati richiesti per la lista veicoli.

Il personale incaricato procederà alla compilazione

secondo le istruzioni riportate sul retro del BFC/2 (vedi fac-
simile); queste ultime possono essere consegnate a parte nel
caso di produzione informatizzata del BFC/2.

Sul BFC/2 devono essere riportati i dati treno relativi a

tutti i rotabili in composizione. 

In particolare:
— nel quadro [5] devono essere riportati i dati relativi alla

frenatura, lunghezza del treno e velocità dei veicoli; i restan-
ti dati del quadro [5]  devono essere riportati secondo le indi-
cazioni fornite dall’Impresa Ferroviaria interessata;

— nel quadro [10] deve essere riportata la sigla di compo-

sizione corrispondente ai dati reali di composizione del
treno;

— nel quadro [12] deve essere barrata la casella corri-

spondente alla particolare composizione del treno, quando
tale composizione è diversa da quella programmata e/o
comunicata dalle Imprese Ferroviarie al personale interessa-
to. In tal caso devono essere praticate al personale dei treni
le opportune prescrizioni previste dagli artt. 91 bis e 91 ter

(Disp. 24/2003)

segue

Alleg. X

della PGOS (presenza non programmata di veicoli con tele-
chiusura e/o controllo centralizzato delle porte e/o delle
sospensioni pneumatiche, ecc.);

—  nel quadro [13] sarà registrata la località di emissio-

ne, nonché la quantità delle prescrizioni tecniche emesse/ver-
sate e dei TV 40.

Nel caso di variazione dei dati di composizione e/o frena-

tura durante il percorso, devono essere aggiornati i rispettivi
campi; in particolare:

—  in caso di variazione di uno dei dati componenti la

sigla di composizione, deve essere  compilato un altro qua-
dro [10];

—  la colonna “Annotazioni” del quadro [5] deve essere

utilizzata per eventuale annotazioni, anche in corso di viag-
gio, relative al materiale rimorchiato.

L’agente cui spetta effettuare le variazioni di cui sopra

deve emettere anche le necessarie prescrizioni tecniche.

4.5 Consegna e custodia del BFC

Il BFC deve essere consegnato, unitamente agli altri docu-

menti di scorta ed alle eventuali prescrizioni di movimento e
tecniche, al capotreno che lo custodirà durante tutto il per-
corso.

Nei treni senza capotreno e nei treni di mezzi leggeri, ETR

e di locomotive isolate il BFC deve essere custodito dal per-
sonale di condotta per tutto il percorso.

Ad ogni variazione dei dati treno conseguente a manovre

o guasti al materiale, il formatore treni o il capotreno, o il
personale di condotta nei treni senza capotreno, mezzi leg-
geri, ETR e locomotive isolate, provvederà all’aggiornamento
dei dati treno contenuti nel BFC ed al confronto con quelli
riportati sulla Scheda Treno. In caso di incongruenza dei dati
dovrà essere ristampata la Scheda Treno con i dati con-
gruenti a quelli reali riportati sul BFC; se ciò non risulta pos-
sibile, il personale di condotta regolerà la marcia secondo le
procedure previste in caso di incongruenza dei dati, come
indicato dalla normativa sull’impiego della Scheda Treno. 

(Disp. 24/2003)

segue

Alleg. X

– 131 –

5. DOCUMENTO TRENO UNIFICATO (Foglio di

corsa/Bollettino di trazione)

5.1 Generalità

Sulle linee dove il personale dei treni interviene nel con-

trollo degli incroci, il documento treno unificato (foglio di
corsa M.16/E - M 16/Em e bollettino di trazione TV 306/E -
unif/sper) deve scortare ciascun treno e viene emesso e conse-
gnato nella stazione di origine. Di regola il documento inte-
ressa l’intero percorso del treno; tuttavia può essere program-
mato il cambio dello stesso nelle stazioni intermedie del per-
corso. Il documento treno deve essere compilato dall’agente
addetto alla formazione del treno o dal capotreno; le colonne
relative al controllo degli incroci (quadro VII) possono essere
compilate dal dirigente come di seguito specificato.

Ogni scritturazione deve essere intelligibile. E’ vietata

ogni alterazione, le correzioni che eventualmente si rendes-
sero necessarie, dovranno essere fatte in modo da lasciar leg-
gere ciò che era stato scritto prima.

Il documento treno deve essere firmato dall’agente addet-

to alla formazione dei treni o dal capotreno e dal dirigente
movimento.

Il documento deve essere riconsegnato nella stazione ter-

mine di corsa nell’ufficio designato dall’Impresa Ferroviaria.

Nella stazione di origine del treno  il capotreno non deve

partire se non è in possesso del documento treno.

In tale evenienza il capotreno deve tempestivamente

informare il dirigente o l’agente addetto alla formazione dei
treni.

Nei treni senza capotreno la compilazione del documento

treno, per quanto di sua competenza, viene eseguita dal mac-
chinista secondo le norme specifiche stabilite nel presente
Allegato.

Il documento treno è composto da:
—  foglio di corsa (M. 16/E —  M. 16/Em);
—  bollettino di trazione (TV 306/E -  Unif./Sper.).

5.2 Foglio di corsa (M. 16/E)

Il foglio di corsa (M. 16/E) comprende l’intestazione e, di

segue

Alleg. X

(Disp. 24/2003)

– 132 –

 

 

 

 

 

 

 

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