ISTRUZIONEPER IL SERVIZIO DEL PERSONALE DI CONDOTTA DELLE LOCOMOTIVE (2002) - 9

 

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ISTRUZIONEPER IL SERVIZIO DEL PERSONALE DI CONDOTTA DELLE LOCOMOTIVE (2002) - 9

 

 

Se l’anormalità è tale da essere di pericolo ai treni percor-

renti binari attigui di linee a più binari, il personale di con-
dotta deve regolarsi nella maniera seguente: 

a) l’anormalità non interessa il binario percorso dal treno:
— il personale di condotta dovrà esporre il segnale di arre-

sto dalla cabina di guida ai treni marcianti in senso opposto
come prescritto dal Regolamento sui Segnali, fermare il
treno alla distanza di circa 1.200 metri dall’ostacolo, esporre
un segnale di arresto sul binario ingombro (bandiera o fana-
le) e, per le linee attrezzate con il blocco automatico, appli-
care il dispositivo di shuntaggio sul binario suddetto; 

b) l’anormalità interessa entrambi i binari per cui l’arresto

del treno è determinato direttamente o indirettamente dall’a-
normalità stessa:

— un agente di condotta immediatamente dopo l’arresto

del treno dovrà portarsi il più rapidamente possibile a distan-
za non inferiore a 1.200 metri con la torcia a fiamma rossa
accesa e provvedere quindi alla protezione come sopra. Sulle
linee attrezzate con blocco automatico dovrà altresì provve-
dersi, subito dopo l’arresto del treno, all’applicazione del dis-
positivo di shuntaggio sul binario attiguo.

Nel caso di mezzo di trazione affidato ad un agente di

condotta, per la protezione di cui sopra, detto agente può
avvalersi dell'agente di accompagnamento dei treni (capotre-
no) o dell'agente di scorta, se presenti.

bis. — Il personale che presenzia il transito di un treno

rilevando segni di riscaldo di boccole, o anormalità in gene-
re ad un rotabile, dovrà provvedere per l’arresto immediato
del treno. Dopo l’arresto, l’agente interessato deve avvisare il
macchinista dell’anormalità, affinché questi proceda agli
accertamenti di sua spettanza ed indichi poi le cautele neces-
sarie per il proseguimento.

Sulle linee a doppio binario o comunque affiancate, la cir-

colazione sul binario attiguo a quello percorso dal treno inte-
ressato all’anormalità dovrà essere sospesa.

Spetterà poi al macchinista del treno interessato dall’a-

normalità di decidere, in relazione all’accertata entità dell’in-
conveniente, se la ripresa della circolazione sul binario atti-

Riscaldo
boccole

(Disp. 06/2003)

Art. 40

– 89 –

Norme_circ_rotab_1ºversione  7-11-2003  16:41  Pagina /89

guo sia compatibile col movimento di ricovero del proprio
treno in stazione.

Ove la situazione della circolazione lo consigli, il treno al

quale è stata riscontrata l’anormalità potrà essere tenuto
fermo per consentire - ovviamente se non vi sono ostacoli - la
circolazione sul binario attiguo di treni più importanti.

In presenza di dispositivi di rilevamento dello stato termi-

co delle boccole dovrà essere rispettato anche quanto previ-
sto dal comma 22 dell’Art. 20.

5  ter. — Il personale di macchina che riscontri in un

determinato tratto di linea anormalità nella marcia del
proprio treno (salti, sobbalzi, sbandamenti ecc.) di origine
imprecisata ma tali da far comunque ritenere possibile l’e-
sistenza di anormalità al binario, deve arrestare il treno
nella prima località di servizio per notificare con mod.
M.40a l’anormalità all’agente che presenzia l’impianto (o al
D.C.O.). Lo stesso personale, inoltre, dovrà concordare con
il dirigente movimento (o D.C.O.), al quale è stata comuni-
cata l’anormalità, con criteri prudenziali, l’entità della
riduzione di velocità da prescrivere ai treni interessati e
sempre che nella circostanza non siano giudicati necessari
provvedimenti più cautelativi; ciò in attesa dell’intervento
del personale della manutenzione, avvisato a cura dello
stesso dirigente.

Nel caso di invio dei treni con riduzione di velocità il trat-

to interessato dall’anormalità può essere delimitato da loca-
lità di servizio o cippi chilometrici; qualora la stessa sede fer-
roviaria sia comune a più linee con cippi chilometrici non
coincidenti, il tratto in soggezione dovrà essere delimitato
solo da località di servizio. 

La prescrizione della riduzione di velocità deve essere

partecipata solo ai treni interessati, formula: “Non supera-
te velocità di …….km/h da …….
(località di servizio o cippo
chilometrico) a ………(località di servizio o cippo chilo-
metrico)”.

Salti, sobbalzi,

sbandamenti,

ecc.

Art. 40

(Disp. 43/2002)

– 90 –

Norme_circ_rotab_1ºversione  7-11-2003  16:41  Pagina /90

avvicini alla prestazione massima della locomotiva oppure 
ridurre opportunamente la massa stessa. 

22.

 –  

Il personale dei treni, di stazione e di linea, che 

abbia fondati motivi per considerare pericolose le 
condizioni di respirabilità all’interno di una galleria, deve 
subito provvedere per l’arresto dei treni che si dirigono 
verso di essa. 

La circolabilità dei treni nella galleria potrà essere 

ripristinata solo dopo benestare degli agenti dei Lavori. 

23.

 –  

L’improvvisa mancanza o il malore del 

macchinista che non possa essere sostituito deve 
considerarsi come caso di guasto di locomotiva per cui 
occorre soccorso. 

Se il fatto avviene in linea, il treno può essere 

condotto fino alla prossima stazione dall’aiuto macchinista 
di qualifica, purché questi si dichiari capace di farlo, 
coadiuvato da un agente del treno in eventuali mansioni di 
fatica. 

24.

 –  

Nel caso di improvvisa mancanza o di malore 

dell’aiuto macchinista e quando non sia possibile 
sostituirlo con altro agente di pari qualifica, si può 
provvedere, sino alla stazione in cui sia disponibile altro 
aiuto macchinista, con un agente del treno o di stazione 
purché quest’ultimo: 

sia in possesso di abilitazione che comporti la

conoscenza del Regolamento sui Segnali; 

dimostri in base alle istruzioni dategli dal

macchinista, di saper provvedere all’azionamento del 
fischio ed all’arresto del treno; 

possa coadiuvare il macchinista nelle occorrenti

operazioni di fatica. 

(Disp. 4/2002) 

   — 95 —   

Art. 40

Malore del 
macchinista 

Malore 
dell’A.M. 

All’agente di cui sopra spetta l’obbligo 

dell’osservanza dei segnali e di provocare, in caso di 
emergenza l’arresto del convoglio. 

Nell’eventualità prevista nell’ultimo capoverso del 

comma 3 dell’art. 3 devono essere osservate le medesime 
cautele ivi stabilite. 

25.

 –  

In linea, se per disgrazia od impedimento 

sopravvenutogli il capotreno non potesse conservare la 
dirigenza del treno, questa fino alla prossima stazione 
dovrà essere assunta dall’agente della squadra di grado più 
elevato o, a parità di grado, da quello di maggiore 
anzianità od, in mancanza di altri agenti di scorta, dal 
macchinista. 

Art. 41 

Locomotiva di riserva – Soccorso ai treni 

1.

 – 

In determinati impianti sono tenute a 

disposizione una o più locomotive di riserva nonché altri 
mezzi (carro gru, carro soccorso, ecc.) da utilizzare per il 
soccorso ai treni, secondo quanto stabilito dalle condizioni 
che regolano l’accesso all’Infrastruttura Ferroviaria 
Nazionale. Le sedi di tali locomotive e dei mezzi di 
soccorso e le norme particolari per il loro impiego sono 
riportate nell’Orario di Servizio. 

Il personale di condotta (PdC) a cui è affidata la 

locomotiva di riserva non può assentarsi dall’impianto 
senza il permesso dell’agente addetto dell’Impresa 
Ferroviaria (capodeposito o chi per esso); qualora 
l’assenza si verifichi in stazione dovrà esserne informato il 
Dirigente Movimento (DM). 

Per il soccorso ai treni possono essere utilizzati, oltre 

alle locomotive di riserva, anche altri mezzi di trazione 
eventualmente disponibili, secondo quanto stabilito dalle 
predette condizioni che regolano l’accesso 

Art. 40-41   

 — 96 —     

     

(Disp. 41/2007)

 

Mancanza del 

capotreno

Utilizzazione 

locomotive di 

riserva

 

 

 

 

 

 

 

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