ISTRUZIONEPER IL SERVIZIO DEL PERSONALE DI CONDOTTA DELLE LOCOMOTIVE (2002) - 7

 

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ISTRUZIONEPER IL SERVIZIO DEL PERSONALE DI CONDOTTA DELLE LOCOMOTIVE (2002) - 7

 

 

dirigente di quest'ultima stazione deve confermare al capotre-
no con comunicazione registrata la validità della via libera del
segnale di protezione precisando il numero del treno. Lo stes-
so dirigente deve considerare non individuati tutti i treni che
provengono dalla precedente stazione dopo quello ricevuto
con la procedura sopradescritta. I successivi treni devono esse-
re fermati al segnale di protezione che potrà essere disposto a
via libera solo dopo il riconoscimento da effettuarsi mediante
scambio di comunicazioni registrate.

Art. 27

Incroci

1. — Sulle linee a semplice binario i treni circolanti in

senso opposto s’incrociano in stazioni prefissate. L’incrocio tra
due treni può essere 

«normale»

(indicato in orario o di fatto)

oppure

«anormale»

(in seguito a spostamento). La stazione in

cui l’incrocio viene fissato è denominata 

sede d’incrocio. 

Gli incroci vengono indicati nei fascicoli orario delle linee

a semplice binario dove il personale dei treni interviene nel
controllo degli incroci. 

2. — Indipendentemente dagli incroci indicati in orario,

una stazione deve ritenersi sede normale, di 

«incrocio di

fatto»

quando, per limitazioni di percorso, ritardi o anticipi

di corsa, venga a intercorrere nella stazione stessa, fra l’ora
reale di arrivo di un treno e quella di partenza di altro in
senso opposto, un intervallo di tempo uguale od inferiore a
15 minuti. 

3. — Nel caso di ritardo o di anticipo di uno dei due treni

incrocianti od anche di entrambi ma in diversa misura, il
dirigente della stazione sede di incrocio provvede a spostarlo
in altra dove risulti più conveniente. 

4. — Sulle linee a semplice binario stabilite dall’Unità

periferica interessata, attrezzate con il blocco elettrico e nelle
quali tutte le stazioni atte agli incroci sono munite di doppio
segnalamento di protezione e partenza, il personale dei treni
non interviene sul controllo degli incroci, anche se indicati in
orario. Nessun avviso viene dato ai treni interessati per gli
incroci o per i loro spostamenti e non trovano applicazione
le norme di cui ai comma successivi del presente articolo.

Incroci di

fatto

Spostamento

incroci

Art. 26-27

(Disp. 4/2002)))

(Disp. 24/2003)

– 68 –

5.—  Sulle linee a semplice binario, non comprese tra

quelle di cui al precedente comma 4 ed indicate nell'Orario
di Servizio, il personale di condotta ed il capotreno dei treni
interessati devono intervenire nel controllo degli incroci. Su
tali linee gli incroci con treni non ordinari, con treni periodi-
ci di cui all'art. 28/2, gli incroci anormali, nonché gli incroci
di fatto di cui al precedente comma 2, devono essere notifi-
cati ai treni stessi con prescrizione.

6. — Sulle linee in cui il personale dei treni interviene nel

controllo degli incroci, i treni devono fermare nelle stazioni
sede d'incrocio.

Si fa eccezione, per il treno che arriva per ultimo, nei casi

sottoindicati:

a

) in qualsiasi stazione, quando il dirigente, dopo aver

accertato che i treni incrocianti siano giunti completi e re-
golarmente ricoverati, che sia stato predisposto l'itinerario
per il transito del treno atteso e che esista la via libera della
stazione successiva, possa tempestivamente ordinare a pre-
cedente stazione di fermata di prescrivere libero transito al
treno incrociante (1).

Con tale prescrizione è implicita la soppressione di fer-

mata, anche d'orario o prescritta, nella stazione d'incrocio;

b

) nelle stazioni munite di doppio segnalamento di pro-

tezione e partenza quando il dirigente, dopo aver eseguito gli
accertamenti di cui al punto 

a)

disponga i segnali per il trans-

ito. La disposizione a via libera del segnale di protezione con
avviso accoppiato e del segnale di partenza indica al macchi-
nista, che non abbia fermata d'orario o prescritta, che l'in-
crocio avviene senza arresto. Se il treno ha fermata d'orario
o prescritta, volendosi evitare l'arresto del treno, il dirigente
ordinerà tempestivamente al macchinista, con la paletta di
comando, la ripresa della corsa.

In tali casi il macchinista ed il capotreno restano eso-

nerati dagli accertamenti relativi all'arrivo degli incrocianti.

7. — Non occorre sopprimere la fermata anormale che

derivi esclusivamente da un'indicazione d'incrocio quando
quest'ultimo venga a mancare, la soppressione di fermata è
implicita nell'ordine di spostamento o nell'avviso di an-
nullamento dell'incrocio per soppressione di treni.

Obbligo di 

controllo
degli incroci

Transito
nelle stazioni
d’incrocio

Soppressione
fermata
prevista
per incrocio

(Disp. 24/2003)

Art. 27

– 69 –

(1) «Libero transito a . . . . . . rispetto treno . . . . . . o treni . . . . . (ed occor-

rendo) percorrendo binario deviato a . . . . . km/h».

8. — Nelle stazioni d'incrocio, sulle linee in cui il per-

sonale dei treni interviene nel controllo degli incroci, il mac-
chinista del treno avente fermata deve considerare 

il binario

di ricevimento ingombro all'uscita

(Art. 21/15) salva la deroga

di cui al successivo comma 11. Inoltre prima della partenza
il macchinista è tenuto a controllare l'avvenuto arrivo dei
treni incrocianti, fatta eccezione per il caso di incrocio anor-
male che venga a cadere in stazioni di diramazione rispetto
ai treni provenienti da altra linea.

In mancanza di un sicuro accertamento diretto, il mac-

chinista deve farsi dare dal dirigente o dal capotreno co-
municazione verbale dell'avvenuto arrivo dei treni incro-
cianti.

In ogni caso, il capotreno deve farsi comunicare dal di-

rigente l'ora di arrivo dell'ultimo treno incrociante e tra-
scriverla sul foglio di corsa.

Quando uno o più treni incrocianti non siano ancora

giunti, il macchinista ed il capotreno possono proseguire in
quanto abbiano ricevuto dal dirigente, 

ordine scritto di spo-

stamento d'incrocio

con mod. M. 1 completo del numero del

dispaccio di accettazione o, in sua vece, dell'annotazione
«

blocco elettrico

» nel caso di efficienza di tale blocco e di gua-

sto alle telecomunicazioni.

9. — Quando l'incrocio di due treni venga spostato in una

stazione di passaggio dal semplice al doppio binario, il diri-
gente che fa avanzare il treno proveniente dal semplice, anzi-
ché prescrivergli l'incrocio nella stazione stessa, deve ordi-
nargli d'incrociare l'altro treno sul doppio binario (1). Tale
prescrizione esonera il personale del treno anche dall'obbli-
go di eseguire la fermata per fatto di incrocio nella stazione
di passaggio.

10. — Nelle stazioni limite fra un tratto di linea in cui

non è prescritto il controllo degli incroci da parte del per-

Uscita

ingombra

Spostamento

degli incroci

Stazioni

limite

Art. 27

– 70 –

(1) «Incrociate sul doppio binario treno . . . . .».

sonale dei treni ed altro tratto in cui sia prescritto, restano
fermi gli anzidetti obblighi del personale dei treni diretti
verso il secondo tratto. 

Degli incroci di fatto e di quelli derivanti da spostamenti,

i treni suddetti devono essere avvisati o fatti avvisare a cura
della stazione limite. 

11. — In deroga alle norme di cui al comma 8, nelle sta-

zioni limite i macchinisti di treni aventi fermata non sono
tenuti, salvo esplicita prescrizione, a considerare il binario di
ricevimento ingombro all’uscita. 

12. — Quando un incrocio debba essere spostato al di

là di una stazione limite, non si deve oltrepassare col
primo spostamento la stazione stessa, alla quale spetta di
provvedere per l’ulteriore spostamento d’incrocio. 

Quando un incrocio, fissato in una stazione limite sia

già avvenuto, per spostamento, sul tratto in cui non è pre-
visto il controllo degli incroci, il dirigente della stazione
limite deve avvisarne il treno interessato proveniente da
tale tratto (1). 

13. — Soppresso.

Art. 28

Treni ordinari periodici

1.—  Sulle linee dove il personale dei treni non interviene

nel controllo degli incroci, la periodicità dei treni periodici
(Art. 14 comma 15) può essere modificata, durante il perio-
do di validità dell’orario, secondo modalità stabilite
dall'Unità centrale competente.

2. — Sulle linee a semplice binario in cui il personale

dei treni interviene nel controllo degli incroci, l’avviso ai
treni che hanno incrocio con i treni ordinari periodici,
deve essere dato tutti i giorni in cui circolano i treni
periodici stessi.

(Disp. 24/2003)

(Disp. 4/2002)

Art. 27-28

– 71 –

(1) «Incrocio col tr. ........ già avvenuto in precedente stazione».

sonale dei treni ed altro tratto in cui sia prescritto, restano
fermi gli anzidetti obblighi del personale dei treni diretti
verso il secondo tratto. 

Degli incroci di fatto e di quelli derivanti da spostamenti,

i treni suddetti devono essere avvisati o fatti avvisare a cura
della stazione limite. 

11. — In deroga alle norme di cui al comma 8, nelle sta-

zioni limite i macchinisti di treni aventi fermata non sono
tenuti, salvo esplicita prescrizione, a considerare il binario di
ricevimento ingombro all’uscita. 

12. — Quando un incrocio debba essere spostato al di

là di una stazione limite, non si deve oltrepassare col
primo spostamento la stazione stessa, alla quale spetta di
provvedere per l’ulteriore spostamento d’incrocio. 

Quando un incrocio, fissato in una stazione limite sia

già avvenuto, per spostamento, sul tratto in cui non è pre-
visto il controllo degli incroci, il dirigente della stazione
limite deve avvisarne il treno interessato proveniente da
tale tratto (1). 

13. — Soppresso.

Art. 28

Treni ordinari periodici

1.—  Sulle linee dove il personale dei treni non interviene

nel controllo degli incroci, la periodicità dei treni periodici
(Art. 14 comma 15) può essere modificata, durante il perio-
do di validità dell’orario, secondo modalità stabilite
dall'Unità centrale competente.

2. — Sulle linee a semplice binario in cui il personale

dei treni interviene nel controllo degli incroci, l’avviso ai
treni che hanno incrocio con i treni ordinari periodici,
deve essere dato tutti i giorni in cui circolano i treni
periodici stessi.

(Disp. 24/2003)

(Disp. 4/2002)

Art. 27-28

– 71 –

(1) «Incrocio col tr. ........ già avvenuto in precedente stazione».

3. — I treni periodici che vengono effettuati in giorni

diversi da quelli stabiliti dall’Orario di Servizio devono
essere considerati a tutti gli effetti come treni straordina-
ri.

Art. 29

Treni straordinari ad orario prestabilito

1. — I treni straordinari possono essere messi in circola-

zione dalle stazioni per ordine superiore, oppure di iniziati-
va per sopraggiunte necessità. 

2.—  La richiesta della locomotiva, completata da tutti i

dati necessari, deve essere fatta tempestivamente al deposito
locomotive. Disposizioni locali possono determinare l'antici-
po con cui la richiesta deve essere fatta. 

3. — L’orario dei treni straordinari non previsti in orario è

diramato a parte secondo modalità stabilite dall’Unità cen-
trale competente. 

4. — Sulle linee a semplice binario in cui il personale dei

treni interviene nel controllo degli incroci, devono essere
avvisati dell’effettuazione dello straordinario con mod. M. 4 i
treni che hanno incroci con esso. 

5. — Sulle linee a semplice binario dove il personale dei

treni non interviene nel controllo degli incroci, i treni straor-
dinari possono essere resi ordinari periodici secondo moda-
lità stabilite dall'Unità centrale competente.

Richiesta

locomotiva

Prescrizioni

Art. 28-29

(Disp. 4/2002))

(Disp. 24/2003)

– 72 –

3. — I treni periodici che vengono effettuati in giorni

diversi da quelli stabiliti dall’Orario di Servizio devono
essere considerati a tutti gli effetti come treni straordina-
ri.

Art. 29

Treni straordinari ad orario prestabilito

1. — I treni straordinari possono essere messi in circola-

zione dalle stazioni per ordine superiore, oppure di iniziati-
va per sopraggiunte necessità. 

2.—  La richiesta della locomotiva, completata da tutti i

dati necessari, deve essere fatta tempestivamente al deposito
locomotive. Disposizioni locali possono determinare l'antici-
po con cui la richiesta deve essere fatta. 

3. — L’orario dei treni straordinari non previsti in orario è

diramato a parte secondo modalità stabilite dall’Unità cen-
trale competente. 

4. — Sulle linee a semplice binario in cui il personale dei

treni interviene nel controllo degli incroci, devono essere
avvisati dell’effettuazione dello straordinario con mod. M. 4 i
treni che hanno incroci con esso. 

5. — Sulle linee a semplice binario dove il personale dei

treni non interviene nel controllo degli incroci, i treni straor-
dinari possono essere resi ordinari periodici secondo moda-
lità stabilite dall'Unità centrale competente.

Richiesta

locomotiva

Prescrizioni

Art. 28-29

(Disp. 4/2002))

(Disp. 24/2003)

– 72 –

Art. 30

Treni straordinari ad orario libero

1. — Quando occorra effettuare d’urgenza un treno e non

sia possibile, né torni conveniente provvedervi con uno
straordinario ad orario prestabilito, o con un supplementare,
le stazioni possono, previ accordi telefonici, mettere in circo-
lazione uno straordinario ad orario libero (O.L.). 

2. — In relazione a particolari condizioni locali di eserci-

zio le Unità periferiche interessate possono stabilire che su
alcuni tratti di linea, i treni O.L. vengano numerati giornal-
mente da determinate stazioni capotronco in ordine progres-
sivo, con numero pari o dispari a seconda del loro senso di
marcia (es.: O.L. 1, O.L. 2, ecc.). 

3. — Per la circolazione dei treni O.L. tutte le stazioni

intermedie del percorso sono da considerarsi di origine e di
termine ove tali treni devono sempre arrestarsi salvo esplici-
to ordine contrario. 

4. — Sulle linee a semplice binario, la stazione che

riceve l’annuncio dell’effettuazione del treno O.L., deve,
occorrendo, fissare gli incroci con le norme stabilite per
gli incroci di fatto ma nell’intervallo di 5 minuti. Sulle
linee in cui il personale dei treni interviene nel controllo
degli incroci, i treni O.L. e quelli interessati devono
esserne avvisati. 

Art. 31

Treni supplementari

1. — Le stazioni possono effettuare treni supplementari in

relazione alle occorrenze, senza preventiva autorizzazione
superiore.

2. — I treni supplementari prendono il numero del

treno di cui sono la ripetizione, con l’aggiunta della parola
«ante» se trattasi di supplementare in precedenza e della
parola «bis», «ter», ecc. se trattasi di supplementare a
seguito.

Incroci

(Disp. 4/2002)

(Disp. 4/2002)

Art. 30-31

– 73 –

Art. 30

Treni straordinari ad orario libero

1. — Quando occorra effettuare d’urgenza un treno e non

sia possibile, né torni conveniente provvedervi con uno
straordinario ad orario prestabilito, o con un supplementare,
le stazioni possono, previ accordi telefonici, mettere in circo-
lazione uno straordinario ad orario libero (O.L.). 

2. — In relazione a particolari condizioni locali di eserci-

zio le Unità periferiche interessate possono stabilire che su
alcuni tratti di linea, i treni O.L. vengano numerati giornal-
mente da determinate stazioni capotronco in ordine progres-
sivo, con numero pari o dispari a seconda del loro senso di
marcia (es.: O.L. 1, O.L. 2, ecc.). 

3. — Per la circolazione dei treni O.L. tutte le stazioni

intermedie del percorso sono da considerarsi di origine e di
termine ove tali treni devono sempre arrestarsi salvo esplici-
to ordine contrario. 

4. — Sulle linee a semplice binario, la stazione che

riceve l’annuncio dell’effettuazione del treno O.L., deve,
occorrendo, fissare gli incroci con le norme stabilite per
gli incroci di fatto ma nell’intervallo di 5 minuti. Sulle
linee in cui il personale dei treni interviene nel controllo
degli incroci, i treni O.L. e quelli interessati devono
esserne avvisati. 

Art. 31

Treni supplementari

1. — Le stazioni possono effettuare treni supplementari in

relazione alle occorrenze, senza preventiva autorizzazione
superiore.

2. — I treni supplementari prendono il numero del

treno di cui sono la ripetizione, con l’aggiunta della parola
«ante» se trattasi di supplementare in precedenza e della
parola «bis», «ter», ecc. se trattasi di supplementare a
seguito.

Incroci

(Disp. 4/2002)

(Disp. 4/2002)

Art. 30-31

– 73 –

3. — I treni supplementari in precedenza (treni ante)

possono effettuarsi soltanto su linee a doppio binario, con
un anticipo quanto più possibile limitato rispetto al treno
preceduto.

È ammesso un solo treno supplementare in precedenza

ad un determinato treno ordinario o straordinario. 

4. — L’anticipo massimo consentito lungo il percorso

dei treni supplementari in precedenza, o, sulle linee di cui
all’art. 33 comma 5, l’anticipo massimo consentito in par-
tenza dalle stazioni ove il treno effettua servizio viaggiato-
ri, deve essere comunicato al macchinista e al capotreno
(1).

5. — È consentito lo scambio dei materiali fra il treno

normale e il suo supplementare, sia a seguito che in pre-
cedenza, in relazione alle esigenze del servizio dei treni. 

Dello scambio dei materiali debbono essere avvisati i treni

(2) a cura della stazione che ne prende l’iniziativa. 

Art. 32

Soppressione, rieffettuazione,

fusione e sostituzione treni

1. — In caso di mancanza di materiale, di cessata occor-

renza, di forte ritardo o di altra anormalità, le stazioni pos-
sono sopprimere i treni senza servizio viaggiatori.

Treni ante

Anticipo

corsa

Scambio dei

materiali

Art. 31-32

(Disp. 4/2002))

(Disp. 4/2002)

– 74 –

(1) «Viaggiate con anticipo massimo di minuti .......... su tutto il percor-

so» oppure per le linee di cui all’art. 33 comma 5: 

«Partite con anticipo massimo di minuti ...... dalle stazioni dove si effet-

tua servizio viaggiatori». 

(2) — PER I TRENI SUPPLEMENTARI A SEGUITO: 
Al treno inviato per primo: «Da ..... viaggiate come treno ..... normale». 
Al treno inviato per secondo: «Da ...... a ...... viaggiate come vostro sup-

plementare a seguito». 

— PER I TRENI SUPPLEMENTARI IN PRECEDENZA: 

Al treno inviato per primo: «Da ..... a ..... viaggiate come treno ...... ante»,

aggiungendo la prescrizione di cui alla nota (1), (oppure: non ammesso
alcun anticipo). 

Al treno inviato per secondo: «Da ......... viaggiate come treno ....... nor-

male».

3. — I treni supplementari in precedenza (treni ante)

possono effettuarsi soltanto su linee a doppio binario, con
un anticipo quanto più possibile limitato rispetto al treno
preceduto.

È ammesso un solo treno supplementare in precedenza

ad un determinato treno ordinario o straordinario. 

4. — L’anticipo massimo consentito lungo il percorso

dei treni supplementari in precedenza, o, sulle linee di cui
all’art. 33 comma 5, l’anticipo massimo consentito in par-
tenza dalle stazioni ove il treno effettua servizio viaggiato-
ri, deve essere comunicato al macchinista e al capotreno
(1).

5. — È consentito lo scambio dei materiali fra il treno

normale e il suo supplementare, sia a seguito che in pre-
cedenza, in relazione alle esigenze del servizio dei treni. 

Dello scambio dei materiali debbono essere avvisati i treni

(2) a cura della stazione che ne prende l’iniziativa. 

Art. 32

Soppressione, rieffettuazione,

fusione e sostituzione treni

1. — In caso di mancanza di materiale, di cessata occor-

renza, di forte ritardo o di altra anormalità, le stazioni pos-
sono sopprimere i treni senza servizio viaggiatori.

Treni ante

Anticipo

corsa

Scambio dei

materiali

Art. 31-32

(Disp. 4/2002))

(Disp. 4/2002)

– 74 –

(1) «Viaggiate con anticipo massimo di minuti .......... su tutto il percor-

so» oppure per le linee di cui all’art. 33 comma 5: 

«Partite con anticipo massimo di minuti ...... dalle stazioni dove si effet-

tua servizio viaggiatori». 

(2) — PER I TRENI SUPPLEMENTARI A SEGUITO: 
Al treno inviato per primo: «Da ..... viaggiate come treno ..... normale». 
Al treno inviato per secondo: «Da ...... a ...... viaggiate come vostro sup-

plementare a seguito». 

— PER I TRENI SUPPLEMENTARI IN PRECEDENZA: 

Al treno inviato per primo: «Da ..... a ..... viaggiate come treno ...... ante»,

aggiungendo la prescrizione di cui alla nota (1), (oppure: non ammesso
alcun anticipo). 

Al treno inviato per secondo: «Da ......... viaggiate come treno ....... nor-

male».

I treni con servizio viaggiatori possono essere soppressi 

soltanto per cause di forza maggiore od in seguito a fusione 
o sostituzione con altri treni, oppure per disposizione del-
l’Unità centrale competente. 

Della soppressione, anche se prevista in orario, devono 

essere avvisati i treni che con essi hanno incroci, circolanti 
sulle linee ove il personale dei treni è tenuto al controllo 
degli incroci stessi (1) 

viene nel controllo degli incroci, le stazioni possono prov-
vedere alla rieffettuazione di treni precedentemente soppressi. 

2.

 Su determinati tratti fra due stazioni, serviti da più 

linee affiancate a doppio binario, esercitate col blocco elettrico, 
può essere ammesso, in deroga alle norme comuni, in base a 
disposizioni particolari stabilite dalle Unità periferiche 
interessate, che i treni impostati su una linea vengano 
all'occorrenza istradati sul corrispondente binario di altra linea, 
conservando il proprio numero, senza che si faccia luogo ad 
operazioni di soppressione ed effettuazione. 

Qualora l’affiancamento si verifichi fra una linea esercitata 

col blocco radio e altre linee col blocco elettrico è ammesso, 
alle condizioni e con le modalità di cui al precedente capoverso, 
che i treni impostati sulla linea esercitata col blocco radio 
vengano all’occorrenza istradati su altra linea esercitata col 
blocco elettrico. 

Alle condizioni stabilite di volta in volta dall'Unità centrale 

competente, nel caso in cui due stazioni siano collegate da 
diverse linee, possono essere considerati affiancati tratti di linea 
a doppio binario a tratti di linea a semplice binario, nonché due 
o più linee a semplice binario.

Art. 33 

Anticipo nella corsa dei treni 

1.

 In relazione alle esigenze di servizio, è ammesso che i

treni viaggino in anticipo sul proprio orario. 

(1) “

Treno ......... soppresso da .......... a .........

” 

(Disp. 76/2005) 

  — 75 —    

Art. 32-33

Circolazione  
su linee 
affiancate 

 – Sulle linee ove il personale dei treni non inter- 

bis. 

I treni con servizio viaggiatori possono essere soppressi 

soltanto per cause di forza maggiore od in seguito a fusione 
o sostituzione con altri treni, oppure per disposizione del-
l’Unità centrale competente. 

Della soppressione, anche se prevista in orario, devono 

essere avvisati i treni che con essi hanno incroci, circolanti 
sulle linee ove il personale dei treni è tenuto al controllo 
degli incroci stessi (1) 

viene nel controllo degli incroci, le stazioni possono prov-
vedere alla rieffettuazione di treni precedentemente soppressi. 

2.

 Su determinati tratti fra due stazioni, serviti da più 

linee affiancate a doppio binario, esercitate col blocco elettrico, 
può essere ammesso, in deroga alle norme comuni, in base a 
disposizioni particolari stabilite dalle Unità periferiche 
interessate, che i treni impostati su una linea vengano 
all'occorrenza istradati sul corrispondente binario di altra linea, 
conservando il proprio numero, senza che si faccia luogo ad 
operazioni di soppressione ed effettuazione. 

Qualora l’affiancamento si verifichi fra una linea esercitata 

col blocco radio e altre linee col blocco elettrico è ammesso, 
alle condizioni e con le modalità di cui al precedente capoverso, 
che i treni impostati sulla linea esercitata col blocco radio 
vengano all’occorrenza istradati su altra linea esercitata col 
blocco elettrico. 

Alle condizioni stabilite di volta in volta dall'Unità centrale 

competente, nel caso in cui due stazioni siano collegate da 
diverse linee, possono essere considerati affiancati tratti di linea 
a doppio binario a tratti di linea a semplice binario, nonché due 
o più linee a semplice binario.

Art. 33 

Anticipo nella corsa dei treni 

1.

 In relazione alle esigenze di servizio, è ammesso che i

treni viaggino in anticipo sul proprio orario. 

(1) “

Treno ......... soppresso da .......... a .........

” 

(Disp. 76/2005) 

  — 75 —    

Art. 32-33

Circolazione  
su linee 
affiancate 

 – Sulle linee ove il personale dei treni non inter- 

bis. 

2.

 L’anticipo di corsa è sempre vietato in partenza dal- 

le stazioni in cui il treno interessato debba svolgere servizio 
viaggiatori salvo il caso di treno viaggiatori supplementare 
in precedenza nei limiti dell’anticipo notificato a norma 
dell’art. 31 comma 4 e di quanto stabilito dal successivo 
comma 2 bis.

 

tà periferiche interessate possono disporre che in alcune sta-
zioni determinati treni viaggiatori possono partire in antici- 
po rispetto al proprio orario. 

I treni interessati al provvedimento devono essere 

contraddistinti nell’Orario di Servizio con l’apposito sim- 
bolo (Art. 3 PGOS) riportato a fianco dell’ora di partenza 
dalla stazione stabilita. 

3.

 Quando siano stati presi preventivi accordi con tutte

le stazioni interessate, anche per la soppressione di fermata 
nelle stazioni intermedie, il dirigente può disporre per l’an- 
ticipo di corsa del treno su un tratto comprendente più sta- 
zioni non oltrepassando mai la prima di incrocio. 

4.

 Il dirigente della stazione che dispone per l’anticipo

di corsa di un treno deve provvedere per l’opportuna pre-
scrizione (1), fissando il limite massimo dell’anticipo stesso. 

5.

 Su tutte le linee, escluse quelle a semplice binario

indicate nell’Orario di Servizio dove il personale dei treni 
interviene nel controllo degli incroci, il personale di condotta è 
tenuto ad attuare d’iniziativa, durante la marcia, ogni possibile 
anticipo di corsa, viaggiando alla massima velocità consentita. 

Nel licenziamento di un treno, o nell’adozione della 

procedura di cui art. 21 comma 12 è implicito l’ordine al 
macchinista dell’eventuale anticipo di corsa in partenza, che va 
attuato tutte le volte che risulti possibile. 

Se il treno non è licenziato dal dirigente, il personale del 

treno deve attuare il massimo possibile anticipo di corsa con- 

(1) «

Viaggiate con anticipo massimo  di minuti ... da ... a ... ecc.

» 

ed eventualmente «

Soppressa fermata a ... . Fermate a ...

» 

Art. 33    

  — 76 —    

     

(Disp. 24/2003)

 

Divieto 

 

 Sulle linee di cui al successivo comma 5, le Uni- 

bis. 

sentito dalla disposizione a via libera dei segnali, salvo l'os-
servanza delle norme di cui al comma 2.

Art. 34 

Treni materiali e tradotte 

1. — I treni M.L. circolano sul tratto dove debbono essere

eseguiti i lavori, denominato tratto di lavoro, in regime di
interruzione; sugli altri tratti, denominati tratti d’invio, i
treni M.L. sono soggetti alle medesime norme che regolano i
treni straordinari.

2. — Sui binari interrotti alla normale circolazione i treni

materiali circolano senza intervento dei dirigenti delle stazioni.
Questi devono soltanto provvedere ad assicurare l’itinerario per
la partenza ed il ricevimento dei treni M.L., nonché ad impar-
tire per iscritto all’agente di scorta le norme per il rientro in sta-
zione. Spettano unicamente all’agente di scorta tutte le incom-
benze relative al licenziamento dei treni M.L., previo benestare
del dirigente, e alla circolazione in linea. 

Spetta inoltre all’agente di scorta accertare che il treno

M.L. si trovi nelle condizioni di sicurezza richieste dalle
norme comuni dei treni, per quanto riguarda il computo
della frenatura nonché le caratteristiche dei veicoli e del loro
carico.

3. — La condotta e la scorta dei treni M.L. deve essere affi-

data ad agenti in possesso di specifica abilitazione, rispetti-
vamente alla condotta e alla scorta, rilasciata secondo le dis-
posizioni emanate dal gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria
Nazionale.

4. — L’addetto alla condotta del treno M.L. dovrà comun-

que osservare la marcia a vista in corrispondenza di tutti i
passaggi a livello incontrati. 

Sui tratti di lavoro con pendenze superiori al 15‰, l’ubi-

cazione della locomotiva del treno M.L. deve essere stabilita
dalle Unità periferiche interessate anche in relazione alle
contropendenze del tratto stesso, ed indicata nell’Orario di
Servizio.

Circolazione
dei treni
materiali

Norme di 
circolazione
di treni M.L.
sul tratto
interrotto

(Disp. 24/2003)

(Disp. 4/2002)

Art. 33-34

– 77 –

sentito dalla disposizione a via libera dei segnali, salvo l'os-
servanza delle norme di cui al comma 2.

Art. 34 

Treni materiali e tradotte 

1. — I treni M.L. circolano sul tratto dove debbono essere

eseguiti i lavori, denominato tratto di lavoro, in regime di
interruzione; sugli altri tratti, denominati tratti d’invio, i
treni M.L. sono soggetti alle medesime norme che regolano i
treni straordinari.

2. — Sui binari interrotti alla normale circolazione i treni

materiali circolano senza intervento dei dirigenti delle stazioni.
Questi devono soltanto provvedere ad assicurare l’itinerario per
la partenza ed il ricevimento dei treni M.L., nonché ad impar-
tire per iscritto all’agente di scorta le norme per il rientro in sta-
zione. Spettano unicamente all’agente di scorta tutte le incom-
benze relative al licenziamento dei treni M.L., previo benestare
del dirigente, e alla circolazione in linea. 

Spetta inoltre all’agente di scorta accertare che il treno

M.L. si trovi nelle condizioni di sicurezza richieste dalle
norme comuni dei treni, per quanto riguarda il computo
della frenatura nonché le caratteristiche dei veicoli e del loro
carico.

3. — La condotta e la scorta dei treni M.L. deve essere affi-

data ad agenti in possesso di specifica abilitazione, rispetti-
vamente alla condotta e alla scorta, rilasciata secondo le dis-
posizioni emanate dal gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria
Nazionale.

4. — L’addetto alla condotta del treno M.L. dovrà comun-

que osservare la marcia a vista in corrispondenza di tutti i
passaggi a livello incontrati. 

Sui tratti di lavoro con pendenze superiori al 15‰, l’ubi-

cazione della locomotiva del treno M.L. deve essere stabilita
dalle Unità periferiche interessate anche in relazione alle
contropendenze del tratto stesso, ed indicata nell’Orario di
Servizio.

Circolazione
dei treni
materiali

Norme di 
circolazione
di treni M.L.
sul tratto
interrotto

(Disp. 24/2003)

(Disp. 4/2002)

Art. 33-34

– 77 –

 

 

 

 

 

 

 

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