dirigente di quest'ultima stazione deve confermare al capotre-
no con comunicazione registrata la validità della via libera del
segnale di protezione precisando il numero del treno. Lo stes-
so dirigente deve considerare non individuati tutti i treni che
provengono dalla precedente stazione dopo quello ricevuto
con la procedura sopradescritta. I successivi treni devono esse-
re fermati al segnale di protezione che potrà essere disposto a
via libera solo dopo il riconoscimento da effettuarsi mediante
scambio di comunicazioni registrate.
Art. 27
Incroci
1. — Sulle linee a semplice binario i treni circolanti in
senso opposto s’incrociano in stazioni prefissate. L’incrocio tra
due treni può essere
«normale»
(indicato in orario o di fatto)
oppure
«anormale»
(in seguito a spostamento). La stazione in
cui l’incrocio viene fissato è denominata
sede d’incrocio.
Gli incroci vengono indicati nei fascicoli orario delle linee
a semplice binario dove il personale dei treni interviene nel
controllo degli incroci.
2. — Indipendentemente dagli incroci indicati in orario,
una stazione deve ritenersi sede normale, di
«incrocio di
fatto»
quando, per limitazioni di percorso, ritardi o anticipi
di corsa, venga a intercorrere nella stazione stessa, fra l’ora
reale di arrivo di un treno e quella di partenza di altro in
senso opposto, un intervallo di tempo uguale od inferiore a
15 minuti.
3. — Nel caso di ritardo o di anticipo di uno dei due treni
incrocianti od anche di entrambi ma in diversa misura, il
dirigente della stazione sede di incrocio provvede a spostarlo
in altra dove risulti più conveniente.
4. — Sulle linee a semplice binario stabilite dall’Unità
periferica interessata, attrezzate con il blocco elettrico e nelle
quali tutte le stazioni atte agli incroci sono munite di doppio
segnalamento di protezione e partenza, il personale dei treni
non interviene sul controllo degli incroci, anche se indicati in
orario. Nessun avviso viene dato ai treni interessati per gli
incroci o per i loro spostamenti e non trovano applicazione
le norme di cui ai comma successivi del presente articolo.
Incroci di
fatto
Spostamento
incroci
Art. 26-27
(Disp. 4/2002)))
(Disp. 24/2003)
– 68 –