ISTRUZIONEPER IL SERVIZIO DEL PERSONALE DI CONDOTTA DELLE LOCOMOTIVE (2002) - 8

 

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ISTRUZIONEPER IL SERVIZIO DEL PERSONALE DI CONDOTTA DELLE LOCOMOTIVE (2002) - 8

 

 

Il dimezzamento dei treni M.L. per facilitare il carico e lo

scarico sui tratti di lavoro è di regola vietato, a meno che esi-
sta esplicita autorizzazione nell’Orario di Servizio. 

5. — Di regola, le tradotte sono soggette alle medesime

norme di circolazione che regolano i treni. 

Se risulta più opportuno allo svolgimento del servizio, le

Unità periferiche interessate possono disporre che, in parti-
colari situazioni, le tradotte circolino in regime di interru-
zione di servizio per necessità di movimento. 

In ogni caso devono essere rispettate le specifiche norme

tecniche previste dalla Prefazione Generale all’Orario di
Servizio ed apposite istruzioni devono essere impartite dalle
Unità periferiche interessate.

6. — Quando la circolazione delle tradotte avviene in regi-

me di interruzione, il dirigente deve provvedere a tutte le
incombenze relative all’uscita, al rientro ed alla circolazione
in linea, impartendo le prescrizioni eventualmente occorren-
ti.

7. — La condotta e la scorta delle tradotte deve essere affi-

data ad agenti in possesso di specifica abilitazione, rispetti-
vamente alla condotta e alla scorta, rilasciata secondo le dis-
posizioni emanate dal gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria
Nazionale.

Per le tradotte trainate, nel caso in cui la condotta del

mezzo di trazione sia affidata a due agenti, non occorre la
presenza dell’agente di scorta. 

Sulle linee a semplice binario, in cui il personale dei treni

interviene nel controllo degli incroci, le tradotte circolanti
con le norme dei treni devono essere sempre scortate dal
capotreno.

Art. 35 

Interruzioni di circolazione e intervalli d’orario

1. — Su una linea a semplice binario, oppure su uno od

entrambi i binari di una linea a doppio, la circolazione dei
treni può essere interrotta: 

a)

per disposizione prevista dall’Orario di Servizio (inter-

ruzioni programmate in orario ed intervalli d’orario);

Circolazione

delle tradotte

Scorta e

condotta

delle tradotte

Art. 34-35

(Disp. 4/2002))

(Disp. 4/2002)

– 78 –

4. – Di regola nell’intervallo d’orario interessante un bi-

nario su linea a doppio non è prevista la circolazione nei due
sensi sul binario rimasto in esercizio, sul quale i treni cir-
colano nel solo senso legale e col normale regime.

5. – In particolari situazioni stabilite dalle Unità centrali

interessate o in altri casi stabiliti dalle Unità periferiche inte-
ressate, se risulta più opportuno ai fini dello svolgimento
del servizio, la circolazione dei treni può essere interrotta,
su una linea a semplice binario oppure su uno o entrambi i
binari di una linea a doppio, d’iniziativa del dirigente di una
stazione e fino alla stazione limitrofa abilitata, previ accordi
col dirigente di quest’ultima.

Su tutte le linee, a richiesta degli agenti autorizzati dei

Lavori e Impianti Elettrici, in intervalli che di fatto sono liberi
da treni, i dirigenti possono concedere interruzioni per cir-
colazione di carrelli o di treni materiali sul tratto di lavoro,
per lavori di manutenzione e riparazione degli impianti di
segnalamento e di sicurezza, secondo specifiche norme ema-
nate dalle Unità periferiche interessate, o per altre esigenze
tecniche stabilite dalle Unità centrali interessate; tali interru-
zioni vanno limitate fra stazioni attigue abilitate e possono
essere richieste, con congruo anticipo, all’una od all’altra di
tali stazioni.

Art. 36

Circolazione a binario unico

su linea a doppio binario

1. – La circolazione a binario unico su linea a doppio

(circolazione nei due sensi su un solo binario) viene dis-
posta con programma od attivata d’iniziativa dei dirigenti
per necessità di movimento o per fatto accidentale (Art. 35).

(O.S. 26/94)

– 79 –

Artt. 35-36

Interruzioni
di servizio
per necessità
di
movimento
o tecniche

2. – I bivi in linea eventualmente esistenti sul tratto eser-

citato a binario unico devono essere presenziati da un diri-
gente. Le Unità periferiche interessate devono preventiva-
mente stabilire, in relazione alle situazioni locali, le modali-
tà da osservare in attesa di tale presenziamento per l’eve-
nienza di circolazione a binario unico.

Le stazioni disabilitate nonché le fermate munite di

deviatoi, che si trovino sul tratto ridotto a binario unico, de-
vono essere possibilmente presenziate da dirigente.

3. – Soppresso.

4. – Disposizioni in deroga alle norme del presente arti-

colo possono essere impartite dall’Unità centrale competen-
te, per determinate linee che siano attrezzate con impianti di
segnalamento e di blocco elettrico oppure con il blocco ra-
dio e prive di segnali fissi luminosi (linee munite di attrez-
zature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2), per la
circolazione nei due sensi di marcia su uno stesso binario.

5. – I segnali fissi della linea e di protezione delle stazio-

ni che comandano ai treni percorrenti il binario legale, non
hanno significato per i treni che percorrono il binario illega-
le.

bis

. – Percorrendo il binario illegale, si devono rispet-

tare le indicazioni riportate nelle relative fiancate dell’Ora-
rio di Servizio.

La velocità massima ammessa per i treni che percorrono

il binario illegale è di 90 km/h.

Art. 36

– 80 –

(Disp. 56/2005)

Presen-

ziamento

Stazioni

disabilitate

Validità dei

segnali

Velocità

massima

ammessa

dalla linea

 

 

 

 

 

 

 

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