ISTRUZIONEPER IL SERVIZIO DEL PERSONALE DI CONDOTTA DELLE LOCOMOTIVE (2002) - 4

 

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ISTRUZIONEPER IL SERVIZIO DEL PERSONALE DI CONDOTTA DELLE LOCOMOTIVE (2002) - 4

 

 

L’agente che riceve la prescrizione a mezzo degli appo-

siti moduli conferma di averne presa visione con la sua
firma.

La firma sui moduli deve essere apposta in modo da ren-

dere sempre inequivocabile l’identificazione di chi ha firmato. 

3. — Quando il treno ha in testa più locomotive, le pre-

scrizioni devono essere date al macchinista della prima loco-
motiva di testa, il quale deve comunicarle ai macchinisti
delle altre locomotive. 

Quando il treno ha una locomotiva (attiva o trainante

se stessa) in coda o intercalata, le prescrizioni devono
essere date anche al macchinista di questa locomotiva. 

Se il treno ha in coda due locomotive, le prescrizioni

devono essere date al macchinista della locomotiva contigua
al treno, il quale deve comunicarle all’altro. 

Nel caso in cui un convoglio di mezzi leggeri elettrici sia

trainato da locomotiva (richiesta di soccorso od altro), le pre-
scrizioni devono essere consegnate sia al personale di con-
dotta della locomotiva che traina sia a quello che eventual-
mente resta in servizio sui mezzi leggeri per mantenere atti-
ve le motrici efficienti.

4. — Nelle stazioni intermedie in cui avvenga il 

cambio del

solo personale di condotta senza possibilità di consegne dirette con
il subentrante,

quello cessante provvederà a consegnare tutti i

moduli di prescrizione (sia di movimento che tecniche) al capo-
treno; quest’ultimo dopo aver controllato, con quelli in suo pos-
sesso, il numero d'ordine di ciascun modulo e le stazioni emit-
tenti, consegnerà i moduli stessi al personale di condotta sub-
entrante ritirandone firma sul Riepilogo dei moduli, se trattasi
di prescrizione di movimento oppure sull’apposito quadro del
BFC (o foglio di corsa), se trattasi di prescrizioni tecniche. 

Con i treni senza capotreno il personale di condotta cessan-

te, dopo aver annotato nell’apposito quadro del BFC (o foglio di
corsa) la stazione interessata e l’ora reale di arrivo del treno,
dovrà consegnare al DM (o al personale della formazione treni
se presente), che ha l’obbligo di verificarne la quantità, il BFC
(o foglio di corsa), il Riepilogo dei moduli e tutti i moduli di
prescrizione (sia di movimento che tecniche). Il personale di
condotta subentrante ritirerà dal DM (o dal personale della for-

(Disp. 24/2003)

(Disp. 4/2002)

Art. 16

– 39 –

mazione treni se presente) le prescrizioni ed i documenti e,
dopo averne verificato il quantitativo, rispetto a quanto indica-
to nel BFC (o foglio di corsa) e nel Riepilogo dei moduli, rila-
scerà firma di ricevuta nell’apposito quadro del BFC (o foglio di
corsa) e del Riepilogo dei moduli.

Qualora in una stazione intermedia avvenga il 

cambio del

solo capotreno senza possibilità di dirette consegne con il suben-
trante

, quello cessante provvederà a consegnare il BFC (o foglio

di corsa), il Riepilogo e tutti i moduli di prescrizione (sia di
movimento che tecniche), al personale di condotta; quest’ulti-
mo dopo aver controllato, con quelli indicati nel BFC (o foglio
di corsa) e nel Riepilogo, il numero d’ordine di ciascun modu-
lo e le stazioni emittenti, consegnerà, unitamente ai documen-
ti, i moduli stessi al capotreno subentrante, ritirandone firma
sul Riepilogo, se trattasi di prescrizioni di movimento oppure
sull'apposito quadro del BFC (o foglio di corsa), se trattasi di
prescrizioni tecniche.

Nel caso particolare in cui in una stazione intermedia

avvenga il 

cambio contemporaneo del personale di condotta e del

capotreno senza possibilità di dirette consegne con il personale
subentrante

, il capotreno cessante, dopo aver annotato nell’ap-

posito quadro del BFC (o foglio di corsa) la stazione interessa-
ta e l’ora reale di arrivo del treno, dovrà consegnare al DM (o al
personale della formazione treni se presente), che ha l’obbligo
di verificarne la quantità, il BFC (o foglio di corsa), il Riepilogo
e tutti i moduli di prescrizione, sia di movimento che tecniche
(comprese quelle del personale di condotta). Il capotreno sub-
entrante ritirerà dal DM (o dal personale della formazione dei
treni se presente), unitamente ai documenti, le prescrizioni (sia
di movimento che tecniche) e, dopo averne verificato il quanti-
tativo, rispetto a quanto indicato nel BFC (o foglio di corsa) e
nel Riepilogo, rilascerà firma di ricevuta nell’apposito quadro
del BFC (o foglio di corsa) e del Riepilogo.

In tutti i casi in cui sia possibile la 

consegna diretta dei

moduli di prescrizione (sia di movimento che tecniche) tra il per-
sonale di condotta

, quello cessante indicherà nel bollettino di

trazione la quantità ed il numero d’ordine dei moduli conse-
gnati a quello subentrante. Qualora non sia possibile utilizzare
il bollettino di trazione, il personale di condotta cessante indi-
cherà sul modulo M40a la quantità ed il numero d'ordine dei

Art. 16

(Disp. 4/2002)

(Disp. 24/2003)

– 40 –

(Disp. 24/2003)

– 41 –

Artt. 16-17

moduli consegnati a quello subentrante, ritirandone firma e
rilasciando copia del M40a; il subentrante resta incaricato
di allegarla al bollettino di trazione. Il personale di condotta
cessante all’atto del ritiro praticherà sul bollettino di trazio-
ne la seguente annotazione “COPIA M40a SCAMBIO MO-
DULI IN MIO POSSESSO”. Tale procedura dovrà essere
adottata in tutti i casi di consegne dirette anche quando non
vi sono moduli da consegnare; in tal caso, sul modolo M40a
dovrà essere riportata la seguente annotazione: “NESSUNA
PRESCRIZIONE DA CONSEGNARE”.

Art. 17

Rallentamenti

1. – I1 dirigente che riceve dal personale di linea notizia

di un fatto per il quale sia necessario di prescrivere il rallen-
tamento ai treni, o che riceva la richiesta del rallentamento
stesso, disporrà per avvisare o per far avvisare i treni col
prescritto Mod. M. 3.

2. – Non occorrono comunicazioni ai treni per i rallenta-

menti di carattere permanente, che siano indicati nell’Ora-
rio di Servizio.

bis

. – La notifica del rallentamento deve essere parteci-

pata, con il modulo M.3, a tutti i treni il cui orario di parten-
za o di transito dalla stazione attigua al tratto soggetto al
rallentamento ricada dopo le ore zero del giorno di attiva-
zione del rallentamento medesimo, indipendentemente dal-
l’ora prevista di passaggio nella stazione stessa.

Eventuali treni in ritardo che per orario avrebbero dovu-

to impegnare il tratto soggetto a rallentamento entro le ore

24 del giorno precedente all’attivazione, od in anticipo che
per orario avrebbero dovuto impegnare lo stesso tratto dopo
le ore zero del giorno successivo alla cessazione e quindi
non in possesso di prescrizione, dovranno essere fermati dalle
stazioni attigue al tratto per la consegna dell’ordine di ral-
lentamento solamente nel caso in cui gli stessi treni ne fos-
sero effettivamente interessati.

Sull’apposito modulo di prescrizione ai treni, e per il solo

giorno di attivazione oppure di cessazione del rallentamen-
to, dovranno essere specificati rispettivamente, l’ora ed il
giorno di inizio del rallentamento (1) oppure l’ora ed il gior-
no di cessazione (2).

ter

. – Sui tratti di linee affiancate, dove è ammesso che

i treni impostati su una linea vengano all’occorrenza istradati
sull’altra con le modalità di cui all’art. 32 comma 2, i rallen-
tamenti devono essere notificati su due distinti moduli M.3,
uno che si riferisce alla linea di impostazione e l’altro ad
una o più linee affiancate.

Su detti tratti, per la notifica di un rallentamento su una

linea, ad un treno con impostazione d’orario sull’altra, l’ora-
rio a cui deve farsi riferimento è quello di passaggio nella
località di servizio da cui il treno possa essere istradato sulla
linea interessata, immediatamente a monte del tratto sogget-
to a rallentamento.

3. – Nel caso di rallentamenti con pilotaggio, il macchi-

nista dovrà curare il ritiro del modulo prescritto a conferma

(1) Da rispettare dalle ore……… del………
(2) Da rispettare fino alle ore……… del………

Art. 17

– 41/1 –

(Disp. 4/2002)

Rallentamenti

con

Pilotaggio

della regolare effettuazione del rallentamento, che gli con-
segnerà l’agente incaricato del pilotaggio e che dovrà essere
allegato al bollettino di trazione.

4. – Sulle linee a doppio binario tutti i treni devono esse-

re in possesso delle prescrizioni di rallentamento interes-
santi sia il binario di sinistra o legale che il binario di destra
o illegale.

Possono essere limitate ai soli treni effettivamente inte-

ressati (perché circolanti sul binario legale o perché circo-
lanti su binario illegale), le prescrizioni di rallentamento pra-
ticate direttamente dalla stazione attigua al tratto soggetto a
rallentamento.

bis

. – Sulle linee munite di attrezzature atte a realizza-

re il sistema ERTMS/ETCS L2, i rallentamenti completa-
mente gestiti dal predetto sistema non vengono notificati ai
treni con prescrizioni di movimento.

Per la gestione dei rallentamenti (programmati ed im-

provvisi) sulle linee attrezzate con il sistema ERTMS/ETCS
L2, nonché per quelli in ingresso e uscita da tali linee devo-
no essere osservate le specifiche norme previste nelle Istru-
zioni per l’esercizio sulle linee a doppio binario banalizzate
AC/AV

 

ERTMS/ETCS L2 ad uso del personale dei treni.

5. – Soppresso

Art. 17

– 41/2 –

(Disp. 56/2005)

Art. 18

– 42 –

Art. 18

Itinerari e dispositivi di sicurezza

1.– Per 

«binario di ricevimento o di stazionanento»

 si

intende il binario, delimitato generalmente da due scambi
estremi o da uno scambio ed un paraurti, sul quale il treno
espleta il servizio di stazione.

2. – L’

«itinerario di arrivo»

, di un treno si intende delimi-

tato come segue:

a)

arrivo su binario di ricevimento provvisto di distinto

segnale di partenza; l’itinerario si estende dal segnale di 1

a

cat. di protezione fino al segnale di partenza (1);

b)

arrivo su binario di ricevimento privo di segnale di

partenza o con segnale di partenza comune ad altri binari;
l’itinerario si estende dal segnale di 1

a

 cat. di protezione fino

al primo ente (traversa limite, punta di deviatoio, paraurti di
binario tronco, segnale di partenza) situato oltre il punto di
normale fermata del treno di massima composizione ammes-
so a circolare sulla linea o, in mancanza di tale ente, fino
all’anzidetto punto di normale fermata.

Quando il segnale di protezione è di 2

a

 cat. l’itinerario di

arrivo ha inizio dal punto protetto dal segnale stesso.

bis

. – Nelle stazioni munite di segnalamento plurimo

di protezione, gli 

«itinerari di arrivo»

, sono denominati e

s’intendono delimitati come segue:

a) Itinerario di arrivo esterno

Si estende dal segnale di protezione esterno fino al suc-

cessivo segnale di protezione interno.

(1) Nel caso che al segnale di partenza sia applicato il segnale di prosecuzione

di itinerario e questo risulti acceso, I’itinerario termina, in deroga a quanto previsto
sopra, al successivo segnale di partenza comune ad altro binario o fascio di binari.

b) Itinerario di arrivo intermedio

Si estende tra due segnali di protezione interni consecu-

tivi.

c) Itinerario di arrivo interno

Si intende delimitato come segue:
– arrivo su binario di ricevimento provvisto di distinto

segnale di partenza: l’itinerario si estende dal segnale di pro-
tezione posto subito prima del binario di ricevimento (o di
stazionamento) fino al primo (o unico) segnale di partenza
successivo (1);

– arrivo su binario di ricevimento privo di segnale di

partenza o con segnale di partenza comune ad altri binari:
l’itinerario si estende dal segnale di protezione posto subito
prima del binario di ricevimento (o di stazionamento), fino
al primo ente (traversa limite, punta di deviatoio, paraurti di
binario tronco, segnale di partenza) situato oltre il punto di
normale fermata del treno di massima composizione ammes-
so a circolare sulla linea o, in mancanza di tale ente, fino
all’anzidetto punto di normale fermata.

ter

. – Nelle stazioni poste su linee munite di attrezzatu-

re atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2, gli itinerari
di arrivo si estendono come nei precedenti commi 2 e 2 bis,
ma sono delimitati dai segnali fissi imperativi previsti su
tali linee e definiti nel Regolamento sui Segnali.

3. – I deviatoi dell’itinerario di arrivo devono essere tem-

pestivamente disposti in modo da assicurare l’inoltro del tre-

(1) Nel caso che al segnale di partenza sia applicato il segnale di prosecuzione

di itinerario e questo risulti acceso, l’itinerario termina, in deroga a quanto previsto
sopra, al successivo segnale di partenza comune ad altro binario o fascio di binari.

(Disp. 56/2005)

– 43 –

Art. 18

 

 

 

 

 

 

 

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