MANUALE DI CONTABILITÁ Scritture e principi (2021) - 4

 

  Index      Manuals     MANUALE DI CONTABILITÁ Scritture e principi (2021)

 

Search            copyright infringement  

 

   

 

   

 

Content      ..     2      3      4      5     ..

 

 

 

MANUALE DI CONTABILITÁ Scritture e principi (2021) - 4

 

 

Conto economico esercizio 200n+1
Costo del personale
24.000,00
Incremento delle
24.000,00
immobilizzazioni per lavori
interni
Ammortamenti attrezzature
7.860,00
scientifiche
Stato patrimoniale al 31.12.200n+1
Impianti elettrici
78.600,00
(Fondo ammortamento
Impianti elettrici)
-
7.860,00
Determinazione delle quote di ammortamento di immobilizzazioni immateriali e materiali
Si determini l’ammortamento di un software prodotto internamente tutelato per cui si è definito un
costo di produzione interna di 60.000 euro e per cui si applica l’aliquota di ammortamento del 20
%.
La scrittura contabile sarà:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
31/12/200n
Ammortamenti prodotti software
D
12.000,00
31/12/200n
Fondo ammortamento prodotti software
A
12.000,00
Si determini l’ammortamento di una miglioria di un impianto di condizionamento attuata all’inizio
dell’anno 200n per un valore di euro 40.000 su un fabbricato di terzi per cui il contratto di locazione
scadrà, senza che si ipotizzi un rinnovo, alla fine dell’’esercizio
200n+4. Per gli impianti di
condizionamento il periodo di ammortamento è previsto in 10 annualità cui corrisponde un’aliquota
del 10%.
In questo caso si applica l’aliquota che risulta considerando il minore tra il periodo di
ammortamento e il periodo residuo di validità del contratto di locazione (per cui, compreso l’anno
200n, 5 anni cui corrisponde un’aliquota del 20%). La scrittura contabile sarà:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
31/12/200n
Ammortamenti migliorie sui beni di terzi
D
8.000,00
31/12/200n
Fondo ammortamento migliorie sui beni di terzi
A
8.000,00
151
Si consideri l’ammortamento di una attrezzatura scientifica a elevato contenuto tecnologico ed
elevato tasso di obsolescenza di valore di acquisto pari a 30.000 euro. L’aliquota prevista è del
33,3%. La scrittura sarà:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
31/12/200n
Ammortamenti attrezzature scientifiche
D
10.000,00
31/12/200n
Fondo ammortamento attrezzature scientifiche
A
10.000,00
Svalutazione immobilizzazioni ed eventuale successiva rivalutazione
Siamo nell’esercizio n e supponiamo che un impianto elettrico iscritto in bilancio al valore di 100.000
euro e ammortizzato per 50.000 euro, a seguito di una modifica normativa sarà reso “fuori norma”
a partire dall’inizio del mese di gennaio dell’esercizio n+2.
Alla fine esercizio dell’esercizio prima si calcola l’ammortamento applicando l’aliquota prevista per
tale categoria di cespiti del 10%. La scrittura contabile sarà:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
31/12/200n
Ammortamenti impianti elettrici
D
10.000,00
31/12/200n
Fondo ammortamento impianti elettrici
A
10.000,00
A seguito della modifica normativa l’impianto risulta utilizzabile solo per un ulteriore esercizio
nonostante la vita utile attesa sia di quattro esercizi. Il valore di realizzo al netto dei costi di
rimozione si suppone pari a zero.
Il confronto tra il valore netto contabile a fine esercizio (100.000 - 60.000 = 40.000 euro) e il valore
recuperabile tramite l’uso (10.000 euro) porta a determinare una svalutazione pari a 30.000 euro.
La scrittura contabile sarà:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
31/12/200n
Svalutazioni impianti elettrici
D
30.000,00
31/12/200n
Fondo svalutazione impianti elettrici
A
30.000,00
Con questa scrittura si iscrive un costo per la Svalutazione impianti all’interno della voce B) X. 3)
Svalutazioni immobilizzazioni e si alimenta un Fondo svalutazione impianti che concorre con il Fondo
ammortamento impianti a rettificare indirettamente il valore dell’immobilizzazione.
Si vedano gli effetti di tali operazioni nei prospetti di sintesi alla fine dell’esercizio n:
152
Conto economico esercizio 200n
Ammortamenti impianti
10.000,00
elettrici
Svalutazioni impianti
30.000,00
elettrici
Stato patrimoniale al 31.12.200n
Impianti elettrici
100.000,00
(Fondo ammortamento
impianti elettrici)
-
60.000,00
(Fondo svalutazione
impianti elettrici)
-
30.000,00
Nel corso dell’esercizio successivo viene definito un rinvio di due anni dell’entrata in funzione della
nuova norma per cui l’impianto risulta utilizzabile per altri due esercizi.
Al
31.12 dell’anno n+1 viene prima determinata la quota di ammortamento di competenza
dell’esercizio. La scrittura contabile sarà:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
31/12/200n+1
Ammortamenti impianti elettrici
D
10.000,00
31/12/200n+1
Fondo ammortamento impianti elettrici
A
10.000,00
Successivamente viene operata una rivalutazione degli impianti di 20.000
€ che corrisponde al valore
recuperabile tramite l’uso negli esercizi 200n+2 e 200n+3. La scrittura contabile sarà:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
31/12/200n+1
Fondo svalutazione impianti elettrici
D
20.000,00
31/12/200n+1
Rivalutazioni impianti elettrici
A
20.000,00
Con questa scrittura si storna il Fondo svalutazione impianti per la parte di rettifica di valore che non
ha più ragione d’essere e si iscrive un provento nella voce A) V. ATRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI del
Conto economico.
Si vedano gli effetti di tali operazioni nei prospetti di sintesi alla fine dell’esercizio n+1:
153
Conto economico esercizio 200n+1
Ammortamenti impianti
10.000,00
Rivalutazioni impianti
20.000,00
elettrici
elettrici
Stato patrimoniale al 31.12.200n
Impianti elettrici
100.000,00
(Fondo ammortamento
impianti elettrici)
-
70.000,00
(Fondo svalutazione
impianti elettrici)
-
10.000,00
15.13. Le informazioni da riportare in Nota Integrativa
Nell’art. 3, c. 4, del D.I. 19/2014 con riferimento a tutte le voci viene chiesto di indicare:
-
i principi di valutazione;
-
ogni dettaglio delle voci di bilancio.
Sempre con riferimento al D.I. 19/2014, all’art.4 comma1, lettere a) e b) rispettivamente per le
immobilizzazioni immateriali e materiali, è richiesto sia di esplicitare le % di ammortamento
adottate, sia di motivare eventuali svalutazioni volte ad adeguare il valore delle partecipazioni il cui
valore risulti durevolmente di valore inferiore al valore di iscrizione al netto degli ammortamenti
(valore netto contabile). Vanno evidenziate e motivate anche eventuali successive rivalutazioni che
intervengono se sono venute meno le ragioni delle rettifiche in precedenza effettuate.
In caso di capitalizzazione dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere di ingegno vanno date
adeguate indicazioni sulla valutazione dell’utilità futura di tali diritti, a questo proposito si veda il
D.I. 19/2014, all’art.4 comma1, lettera a).
Sempre con riferimento al D.I. 19/2014, all’art.4 comma1, lettera b), per il patrimonio librario deve
essere debitamente evidenziata e giustificata l'adozione di un metodo in luogo dell'altro; ed inoltre,
in caso di «patrimonializzazione» degli acquisti, deve essere data: “…Ogni informazione riguardante
l'ammortamento annuale dei volumi e la loro gestione come cespiti, la registrazione delle perdite di
valore subite dai volumi o il loro deterioramento, la valutazione del valore iniziale dei volumi
154
costituenti la dotazione della biblioteca, tenuto conto del passaggio dalla contabilità finanziaria a
quella economico-patrimoniale…”
Secondo il Manuale Tecnico Operativo, deve essere data adeguata giustificazione e rendicontazione
in caso di utilizzo di aliquote di ammortamento inferiori e/o superiori a quelle dallo stesso indicate
al fine di favorire l’omogeneità e la comparabilità dei bilanci degli atenei.
Oltre a quanto sopra evidenziato va inoltre data adeguata illustrazione dell’andamento delle singole
voci in relazione all’anno precedente.
155
Capitolo 16 - La valutazione delle immobilizzazioni finanziarie e delle attività
finanziarie (comprese nell’attivo circolante)
16.1. Definizione e classificazione delle attività finanziarie
Le attività finanziarie in senso lato comprendono sia le attività finanziarie comprese tra le
immobilizzazioni sia quelle comprese nell’attivo circolante.
Secondo l’art. 4. c.1 lettera c), primo capoverso, del DI 19/2014:
“Nello specifico degli atenei rientrano nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie le
partecipazioni destinate ad investimento durevole.”
Il Manuale Tecnico Operativo precisa comunque che: “Le partecipazioni in consorzi, fondazioni o
altri enti commerciali e non, quali comitati e/o associazioni, comunque all’interno di soggetti dotati,
o meno, di soggettività giuridico patrimoniale autonoma, laddove non abbiano alcun valore d’uso
futuro e/o possibilità di realizzo, non possono essere classificate tra le immobilizzazioni e/o altre
poste dell’attivo patrimoniale”82.
Sempre il Manuale Tecnico Operativo contempla la presenza di altre fattispecie di immobilizzazioni
finanziarie quali i crediti verso i soggetti partecipati, i crediti per cauzioni versate e anche la possibile
presenza, seppure non diffusa negli atenei, di altri titoli.
Il DI
19/2014 non dà invece alcuna definizione delle attività finanziarie comprese nell’attivo
circolante. Il Codice Civile all’art. 2424 comprende in questa voce titoli, partecipazioni e strumenti
finanziari derivati attivi non destinati ad essere utilizzati durevolmente.
Le attività finanziarie trovano quindi posto nell’attivo dello Stato patrimoniale a seconda dei casi tra
le immobilizzazioni e nell’attivo circolante come evidenziato nella tabella che segue.
ATTIVO
A)
IMMOBILIZZAZIONI
A) III
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
B)
ATTIVO CIRCOLANTE
B) III
ATTIVITÁ FINANZIARIE
TOTALE ATTIVITÁ FINANZIARIE
82 Sempre il Manuale Tecnico Operativo con riferimento a tali situazioni: “Tuttavia, data la rilevanza e la frequenza di
tali fattispecie nel mondo universitario, e alla luce delle norme sull’ambito del consolidamento previsto dall’art. 6
comma 2 del D. Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18 in nota integrativa dovrà essere fornita adeguata informativa in merito ai
costi sostenuti nei singoli esercizi, e una adeguata rappresentazione delle modalità di esercizio del controllo e del
coordinamento di ogni ente incluso nell’area di consolidamento. Eventuali impegni di copertura perdite o di
contribuzione di costi di esercizio dovranno essere commentati nella sezione relativa”.
156
Nel piano dei conti vanno dettagliate le immobilizzazioni finanziarie distinguendo tra: partecipazioni
in società ed enti controllati e collegati, titoli iscritti tra le immobilizzazioni e crediti iscritti tra le
immobilizzazioni.
Nello stesso tempo le voci di conto economico coinvolte nel processo di valutazione delle voci di cui
sopra sono evidenziate nella tabella che segue.
CONTO ECONOMICO
D)
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÁ FINANZIARIE
D) 1
Rivalutazioni
D) 2
Svalutazioni
Si esaminano separatamente i criteri di valutazione delle immobilizzazioni finanziarie e delle attività
finanziarie iscritte nell’attivo circolante.
16.2. I criteri di valutazione delle immobilizzazioni finanziarie
Secondo l’art. 4. c.1 lettera c), secondo capoverso, del DI 19/2014:
“Nella valutazione si considera il costo sostenuto per l’acquisizione della partecipazione
comprensivo degli oneri accessori, rettificato in diminuzione in presenza di perdite durevoli di
valore. Le partecipazioni in aziende, società o altri enti controllati e collegati, in presenza di perdite
durevoli di valore, sono valutate all’importo corrispondente alla frazione del Patrimonio netto
risultante dall’ultimo bilancio approvato dai medesimi”83.
Il DI
19/2014 non fornisce una propria definizione di aziende, società o altri enti controllati o
collegati.
La definizione di aziende, società o altri enti controllati può indirettamente essere tratta dalle
disposizioni sul bilancio consolidato presenti nel D. Lgs. 18/2012.
L’art.
1, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 18/2012 include nel quadro informativo economico-
patrimoniale delle università “il bilancio consolidato con le proprie aziende, società o gli altri enti
controllati, con o senza titoli partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica, composta da stato
patrimoniale, conto economico e nota integrativa.”
L’art. 6, comma 2, precisa che: “L’area di consolidamento è costituita dai seguenti enti e società,
anche se non definiti amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196:
a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni;
b) società di capitali controllate dalle università ai sensi del codice civile;
83 Il criterio di valutazione delle partecipazioni in aziende, società o altri enti controllati e collegati, ha subito una
modifica da parte del DI 394/2017 che ha comportato una revisione dei principi e schemi di bilancio di cui al DI
19/2014. In precedenza per le partecipazioni in aziende, società o altri enti controllati e collegati era prevista una
valutazione in base al metodo del “patrimonio netto” di cui all’art. 2426, comma 4 del Codice Civile.
157
c) altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti
nell’assemblea dei soci;
d) altri enti nei quali le università possono nominare la maggioranza dei componenti degli
organi di amministrazione”.
Per focalizzare la distinzione tra partecipazioni in enti e società controllate e collegate ed altre
partecipazioni è fondamentale l’articolo 2359 del codice civile:
“Sono
considerate
società
controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea
ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli
contrattuali
con
essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a
società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per
conto
di
terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei
voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.”
Le partecipazioni tipicamente possedute dalle università sono, in prevalenza, relative a società ed
enti che svolgono attività strumentali a quelle dell’ateneo come le fondazioni universitarie, società
collegate al trasferimento tecnologico e delle conoscenze come case editrici, incubatori di start up
che possono comunque assumere forma giuridica diversa84.
Le partecipazioni devono essere valutate al costo di acquisto o di costituzione comprensivo di
eventuali oneri accessori direttamente correlabili (come ad esempio spese legali e notarili, imposte
e tasse, ecc.).
Tale valore non può essere variato in caso di aumento del valore della partecipazione in rispetto del
principio di prudenza; il valore della partecipazione va pure mantenuto al costo di acquisto in caso
di perdita di valore non durevole, mentre il valore non può essere mantenuto in caso di perdite
durevoli di valore.
Come sottolineato in precedenza, secondo l’art. 4. c.1 lettera c), secondo capoverso, del D.I.
19/2014: “Le partecipazioni in aziende, società o altri enti controllati e collegati, in presenza di
perdite durevoli di valore, sono valutate all’importo corrispondente alla frazione del Patrimonio
netto risultante dall’ultimo bilancio approvato dai medesimi”.
Nel caso in cui vengano meno le cause della perdita di valore il valore della partecipazione può
essere ripristinato nei limiti comunque del costo.
Le svalutazioni e le eventuali rivalutazioni delle Partecipazioni vanno rilevate in contropartita ad un
apposito fondo.
84 Si veda il Manuale Tecnico Operativo, versione integrale e coordinata, a pagina 35.
158
Secondo l’art. 2426, c. 1, n. del Codice Civile le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono
rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile. L’applicazione del
criterio del costo ammortizzato non è però contemplata dal D.I. 19/2014 recentemente emendato
dal D.I. 394/2017. Si fa allora riferimento al criterio di valutazione in vigore prima della recente
riforma del Codice civile che prevedeva, per i titoli iscritti tra le immobilizzazioni, la valutazione al
costo o al valore alla chiusura dell’esercizio se durevolmente inferiore.
La valutazione dei crediti compresi tra le immobilizzazioni finanziarie segue gli stessi criteri stabiliti
per i crediti (si veda a questo proposito il successivo capitolo 17).
16.3. Il criterio di valutazione delle attività finanziarie comprese nell’attivo circolante
Il DI
19/2014 non fornisce alcun criterio per la valutazione delle attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni per cui è necessario rifarsi alle disposizioni del Codice Civile.
L’art. 2426, c. 1, n. 9 del Codice Civile prevede che i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni, ossia quelle esposte in bilancio nell’attivo circolante, siano iscritte al costo di
acquisto (comprensivo di eventuali oneri accessori) ovvero al valore di realizzazione desumibile
dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi
bilanci se ne sono venuti meno i motivi.
Secondo la prassi contabile, per i titoli e le partecipazioni il valore di mercato è costituito dal loro
valore di quotazione o da quello di titoli similari se non quotati.
Per individuare
“l’andamento del mercato” alla data del bilancio si prendono in considerazione le
quotazioni di un certo periodo, ad esempio l’ultimo mese dell’esercizio o di un periodo inferiore se
il mercato mostra segni di flessione.
Per la valutazione di attività finanziarie costituite da quote di fondi comuni di investimento si prende
in considerazione il valore di fine periodo comunicato dal gestore del fondo.
In caso di ripristino del valore le rettifiche devono essere annullate fino al ripristino del costo.
Le svalutazioni e le eventuali rivalutazioni delle attività finanziarie vanno rilevate in contropartita ad
un apposito fondo.
16.4. Scritture contabili esemplificative
Caso valutazione Partecipazioni
Si consideri il caso di una Partecipazione al 90% in una società od ente controllato iscritta in bilancio
per un importo di 45.000 euro che a fronte di significative difficoltà di gestione presenta una perdita
durevole di valore. Il valore del Patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato della
società o ente controllato è pari a 20.000 euro. A fine esercizio si procede ad una svalutazione in
modo da portare il valore della partecipazione a euro 18.000 (90% del valore risultante dall’ultimo
bilancio approvato).
159
La scrittura sarà la seguente:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
31/12/200n
Svalutazioni partecipazioni in fondazioni, società ed
D
27.000,00
enti controllati e collegati
31/12/200n
Fondo svalutazione partecipazioni in fondazioni,
A
27.000,00
società ed enti controllati e collegati
Si vedano gli effetti di tali operazioni nei prospetti di sintesi alla fine dell’esercizio 200n:
Conto economico esercizio 200n
Svalutazioni partecipazioni
27.000,00
in fondazioni, società ed
enti controllati e collegati
Stato patrimoniale al 31.12.200n
Partecipazioni in
45.000,00
fondazioni, società ed enti
controllati e collegati
(Fondo svalutazione
-
27.000,00
partecipazioni in
fondazioni, società ed enti
controllati e collegati)
Si supponga che nell’esercizio successivo (esercizio n+1), contrariamente alle aspettative i risultati
della gestione siano particolarmente positivi e il patrimonio netto risultante dal bilancio approvato
risulti pari a euro 40.000. A fine esercizio si procede ad una rivalutazione della partecipazione. La
scrittura sarà la seguente:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
31/12/200n+1
Fondo svalutazione partecipazioni in fondazioni,
D
18.000,00
società ed enti controllati e collegati
31/12/200n+1
Rivalutazioni partecipazioni in fondazioni, società
A
18.000,00
ed enti controllati e collegati
Si vedano, alla pagina seguente, gli effetti di tali operazioni nei prospetti di sintesi alla fine
dell’esercizio 200n+1.
160
Conto economico esercizio 200n+1
Rivalutazioni partecipazioni
18.000,00
in fondazioni, società ed
enti controllati e collegati
Stato patrimoniale al 31.12.200n+1
Partecipazioni in
45.000,00
fondazioni, società ed enti
controllati e collegati
(Fondo svalutazione
-
9.000,00
partecipazioni in società ed
enti controllati e collegati)
Caso valutazione attività finanziarie comprese nell’attivo circolante
L’Ateneo ha investito le somme di un lascito di 1.200.000 euro per un terzo (400.000 euro) in un
titolo obbligazionario quotato per due terzi in un fondo comune di investimento di tipo
“monetario”. A fine esercizio il titolo obbligazionario presenta una quotazione di euro 405.000
leggermente superiore al costo di acquisto, mentre il fondo comune di investimento presenta una
flessione di valore, 750.000 euro secondo la comunicazione del gestore del fondo.
Le attività finanziarie iscritte nell’attivo circolante vanno valutate, come si è detto in precedenza, al
minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, per cui mentre
non si interviene per la valutazione del titolo obbligazionario si procede alla svalutazione
dell’investimento nel fondo comune di investimento. La scrittura contabile sarà la seguente:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
31/12/200n
Svalutazioni titoli e altre attività finanziarie iscritte
D
50.000,00
nell’attivo circolante
31/12/200n
Fondo svalutazione titoli e altre attività finanziarie
A
50.000,00
iscritte nell’attivo circolante
Si vedano, alla pagina seguente, gli effetti di tali operazioni nei prospetti di sintesi alla fine
dell’esercizio 200n.
161
Conto economico esercizio 200n
Svalutazioni titoli e altre
50.000,00
attività finanziarie iscritte
nell'attivo circolante
Stato patrimoniale al 31.12.200n
Titoli e altre attività
1.200.000,00
finanziarie iscritte
nell'attivo circolante
(Fondo svalutazione titoli e
-
50.000,00
altre attività finanziarie
iscritte nell'attivo
circolante)
16.5. Le informazioni da riportare in Nota Integrativa
Nell’art. 3, c. 4, del DI 19/2014 con riferimento a tutte le voci di bilancio (e quindi sia alle
immobilizzazioni finanziarie che alle attività finanziarie comprese nell’attivo circolante) viene
chiesto di indicare:
-
i principi di valutazione;
-
ogni dettaglio delle voci di bilancio.
Inoltre, sempre con riferimento allo stesso comma, viene espressamente richiesto l’elenco delle
società e degli enti partecipati a qualsiasi titolo.
Per ogni società o ente partecipato vanno indicate almeno le seguenti informazioni: la
denominazione, il capitale, il patrimonio netto, il costo di acquisto della partecipazione, la % del
capitale posseduta dall’Ateneo, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, il valore attribuito in
bilancio.
In caso di presenza di immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni va indicato il dettaglio
per tipologia di investimento.
Per le attività finanziarie iscritte nell’attivo circolante va pure indicato il dettaglio per tipologia di
investimento.
162
Capitolo 17 - La valutazione delle rimanenze
17.1. Definizione e classificazione
Tra le rimanenze in un Ateneo si considerano i beni acquistati per essere impiegati nell’attività tipica
dell’Ateneo e quelli destinati alla cessione o vendita che risultano disponibili alla data di chiusura
dell’esercizio.
Ad esempio85:
-
i beni destinati all’attività didattica, di ricerca o di supporto alle stesse
(materiali di
laboratorio, cancelleria e materiali di consumo, eccetera);
-
i beni destinati alla vendita all’interno dell’attività commerciale eventualmente svolta
dall’università;
-
i beni dell’attività di assistenza sanitaria.
Le rimanenze sono esposte nell’attivo dello Stato Patrimoniale, tra le voci dell’attivo circolante. Si
veda la tabella che segue.
ATTIVO
B)
ATTIVO CIRCOLANTE
B) I
RIMANENZE
TOTALE RIMANENZE
Le differenze tra i valori delle rimanenze iniziali e finali dei materiali di consumo e laboratori e degli
altri materiali vanno esposte in Conto Economico tra i Costi della gestione corrente. Si veda la
tabella che segue.
CONTO ECONOMICO
B)
COSTI OPERATIVI
B) IX
COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE
B) IX 6)
Variazione di rimanenze di materiali di consumo per laboratori
B) IX 10)
Variazione di rimanenze di materiali
85 Si veda il D.I. 19/2014, art. 4, comma 1, lettera d.
163
17.2. Criterio di valutazione
IL D.I. 19/2014 all’art. 4, comma 1, lettera d. stabilisce che: “La valutazione delle rimanenze, se
rilevante nel contesto specifico dell’ateneo, avviene al costo di acquisto o di produzione, ovvero al
valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore”.
E ancora: “Il costo dei beni fungibili va calcolato con il metodo della media ponderata”.
L’esposizione del valore delle rimanenze in bilancio presuppone una valutazione sulla rilevanza del
fenomeno per l’ateneo, ma anche la disponibilità di adeguati strumenti per la gestione contabile
delle movimentazioni dei beni e per la rilevazione e valorizzazione delle rimanenze a fine esercizio.
17.3. Le informazioni da riportare in Nota Integrativa
Oltre alle informazioni attinenti ai criteri di valutazione applicati, vanno indicati elementi di dettaglio
delle voci di bilancio ritenuti rilevanti, e l’illustrazione dell’andamento delle singole voci in relazione
all’anno precedente.
164
Capitolo 18 - La valutazione dei crediti
18.1. Definizione e classificazione dei crediti
I crediti sono i diritti ad esigere da un determinato soggetto, il pagamento di un dato ammontare.
In relazione alla loro origine i crediti dell’Ateneo possono distinguersi in:
-
crediti sorti in relazione ai ricavi propri della gestione caratteristica degli atenei: tasse e
contributi studenteschi, proventi per le ricerche commissionate e il trasferimento
tecnologico, proventi per le ricerche con finanziamenti competitivi per le ricerche finanziate,
contributi in conto esercizio e conto capitale, ricavi per prestazioni a pagamento effettuate,
eccetera;
-
crediti sorti per prestiti e finanziamenti concessi dall’Ateneo a società ed enti controllati e
collegati (crediti finanziari);
-
altri crediti, diversi dai precedenti, quali crediti verso dipendenti per anticipi, crediti verso
l’erario, crediti per depositi cauzionali versati, eccetera.
I crediti sono esposti nell’attivo dello Stato Patrimoniale per tipologia di debitore, con separata
indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo, così come
evidenziato nella tabella che segue:
ATTIVO
B)
ATTIVO CIRCOLANTE
B) II
CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro
l’esercizio successivo)
B) II 1)
Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
B) II 2)
Crediti verso Regioni e provincie Autonome
B) II 3)
Crediti verso altre Amministrazioni locali
B) II 4)
Crediti verso l’Unione Europea e il Resto del Mondo
B) II 5)
Crediti verso Università
B) II 6)
Crediti verso studenti per tasse e contributi
B) II 7)
Crediti verso società ed enti controllati
B) II 8)
Crediti verso altri (pubblici)
B) II 9)
Crediti verso altri (privati)
TOTALE CREDITI
Per la corretta collocazione dei crediti verso ciascun singolo soggetto pubblico nelle diverse voci dei
crediti esposte nell’attivo dello Stato Patrimoniale si deve fare riferimento alla definizione di
amministrazioni pubbliche e al correlato elenco delle amministrazioni pubbliche aggiornato
periodicamente dall’ISTAT86.
Ai fini della separata indicazione degli importi esigibili entro o oltre l’esercizio, la classificazione è
86 Si vedano le indicazioni contenute nel Manuale Tecnico Operativo redatto a cura della Commissione per la
contabilità economico-patrimoniale delle università.
165
effettuata con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche:
-
di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza
originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio;
-
della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini previsti nel
contratto;
-
dell’orizzonte temporale in cui il creditore ritiene ragionevole di poter esigere il credito
vantato.
18.2. La rilevazione dei crediti
I crediti per contributi ed i correlati ricavi sono rilevati al momento della comunicazione da parte
dell’ente finanziatore o a fronte di atto o provvedimento ufficiale.
Così si esprime il D.I. 19/2014 all’art. 4, comma3, lettera e.: “Nel caso dei contributi essi potranno
essere considerati crediti solo a fronte di una comunicazione ufficiale da parte dell’ente finanziatore
in merito all’assegnazione definitiva a favore dell’ateneo, o nel caso di amministrazione pubbliche,
atto o provvedimento ufficiale”.
Le stesse regole si applicano per i proventi per le ricerche con finanziamenti competitivi.
I crediti che originano a seguito dello svolgimento dell’attività commerciale si rilevano al momento
dell’emissione della fattura con eccezione del caso dei crediti per fatture da emettere (si veda il
successivo paragrafo 18.4.).
I crediti verso gli studenti per tasse e contributi sorgono al momento del perfezionamento
dell’iscrizione all’anno accademico corrente attraverso il pagamento della prima rata anche se la
loro rilevazione avviene secondo la procedura descritta nel capitolo 8 (paragrafo 8.1. per gli studenti
dei corsi di laurea triennali e magistrali e paragrafo 8.6. per quelli dei corsi post-laurea).
18.3. Il criterio di valutazione dei crediti
I crediti vanno esposti in bilancio al valore di presunto realizzo.
L’art. 4. comma 1, lettera e. del DI 19/201487 stabilisce infatti che: “… i crediti vanno esposti in
bilancio al valore di presumibile realizzazione. … Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere
rettificato, tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, per le perdite per inesigibilità
che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in
bilancio. Detto fondo deve, altresì, essere sufficiente per coprire, nel rispetto del principio di
competenza, sia le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatasi, sia quelle temute o
latenti.”
87 Il DI 394/2017 che ha apportato diverse revisioni ai criteri di valutazione indicati all’art. 4 del DI 19/2014 “Principi
contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università” non ha allineato il criterio di
valutazione dei crediti a quello del Codice civile modificato in seguito al D. Lgs. 139/2015. Il vigente art. 2426, al 1° c.,
n.8 stabilisce infatti che il criterio di valutazione è quello del costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale e
del valore di presumibile realizzo sia che i crediti costituiscano elementi dell’attivo circolante, sia che costituiscano
elementi delle immobilizzazioni.
166
Per determinare il valore di presunto realizzo dei crediti e quindi dell’entità dell’eventuale
svalutazione, vanno considerate:
-
le presunte perdite per inesigibilità del credito ossia le perdite derivanti dall’incapacità di
incassare, in tutto o in parte, la somma spettante per, ad esempio, difficoltà finanziarie del
debitore;
-
la presenza di altri fattori che potrebbero comportare un minor incasso dei crediti come
rettifiche di fatturazione, resi, sconti e abbuoni o altre rettifiche, per i crediti da contributi le
rettifiche per importi rendicontati ma non riconosciuti dal finanziatore, per i crediti verso
studenti per tasse e contributi rettifiche a fronte di esoneri e riduzioni non ancora definite
a fine esercizio o rinunce al proseguimento agli studi, ecc. che verranno rilevati
successivamente alla data di bilancio su ricavi contabilizzati nell’esercizio già concluso.
La previsione delle perdite per inesigibilità va compiuta:
-
analizzando i singoli crediti e determinando le perdite connesse a situazioni di inesigibilità
che si sono già manifestate;
-
stimando in base all’esperienza, anzianità (aging) dei crediti, alle condizioni economiche
generali, alle specifiche categorie di crediti e tipologie di debitori e ad altre eventuali
informazioni utili, le ulteriori perdite su crediti in essere alla data di bilancio ma che si
presume si manifesteranno successivamente alla stessa. Nel caso in cui i crediti, in generale
o per specifiche categorie risultino essere molto frazionati, la stima di ulteriori perdite potrà
essere condotta in modo sintetico applicando % di svalutazione che risultino coerenti o
motivatamente diverse con le perdite manifestatisi in passato per le medesime categorie di
crediti.
I crediti devono essere esposti in bilancio al netto della svalutazione per perdite presunte per cui i
fondi svalutazione crediti, che accolgono la contropartita contabile della svalutazione, devono
essere portati in deduzione ai rispettivi crediti.
Poiché nello schema di Stato patrimoniale previsto dal D.I. 19/2014 sono previste più voci relative
ai crediti si rende necessario creare fondi svalutazione distinti, idealmente uno per ogni voce
esposta in bilancio.
Di seguito alcuni esempi di scritture contabili attinenti la gestione del Fondo svalutazione crediti.
Si supponga sia determinato un accantonamento di competenza dell’esercizio per la svalutazione
dei crediti verso altri (privati) per euro 50.000. La scrittura sarà la seguente:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
31/12/200n
Svalutazione crediti verso altri soggetti privati
D
60.000,00
31/12/200n
Fondo svalutazione crediti verso altri soggetti
A
privati
60.000,00
Se si ipotizza che i crediti verso altri soggetti privati iscritti in bilancio siano pari a 12.000.000 di euro
e il Fondo svalutazione crediti correlato, prima dell’ultimo accantonamento, fosse pari a 240.000
euro, si potranno riscontrare nei documenti finali di sintesi i valori illustrati nelle figure che seguono.
167
Conto economico esercizio 200n
Svalutazione crediti verso
60.000,00
altri soggetti privati
Stato patrimoniale al 31.12.200n
Crediti verso altri soggetti
12.000.000,00
privati
(Fondo svalutazione crediti
verso altri soggetti privati)
-
300.000,00
Ovviamente il valore esposto nel bilancio unico d’ateneo di esercizio sarà il valore di presunto
realizzo ossia il valore lordo dei crediti al netto del correlato fondo e quindi in questo caso
11.700.000 euro.
Si supponga che nell’esercizio successivo si constati la irrecuperabilità di alcuni crediti per definitiva
insolvenza dei debitori per un ammontare di euro 30.000. La scrittura contabile sarà la seguente:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
31/12/200n
Fondo svalutazione crediti verso altri soggetti
D
30.000,00
privati
31/12/200n
Crediti verso altri soggetti privati
A
30.000,00
Qualora il fondo svalutazione crediti si rivelasse insufficiente a coprire una perdita su crediti la
differenza va rilevata in conto economico tra le sopravvenienze e insussistenze passive.
Si consideri il caso di un credito verso una amministrazione locale per euro 20.000, svalutato per la
metà, per cui alla fine si riesce a riscuotere 8.000 euro. Al momento della riscossione la registrazione
contabile è la seguente:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
../../200n
Depositi bancari
D
8.000,00
../../200n
Fondo svalutazione crediti verso altri soggetti
D
10.000,00
privati
../../200n
Sopravvenienze e insussistenze passive
D
2.000,00
../../200n
Crediti verso altri soggetti privati
A
20.000,00
Al contrario, se per un credito in sofferenza, si riesca ad incassare un importo superiore a quello di
presunto realizzo dato dalla differenza tra il valore lordo e il fondo svalutazione crediti accantonato,
si determina una sopravvenienza e insussistenza attiva.
168
Si consideri il caso del credito verso l’amministrazione locale appena analizzato e si ipotizzi alla fine
un incasso di 11.000 euro.
La scrittura contabile è la seguente:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
../../200n
Depositi bancari
D
11.000,00
../../200n
Fondo svalutazione crediti verso altri soggetti
D
10.000,00
privati
../../200n
Sopravvenienze e insussistenze attive
A
1.000,00
../../200n
Crediti verso altri soggetti privati
A
20.000,00
18.4. I crediti per fatture da emettere
Le operazioni in attività commerciale (ricerche e consulenze, prestazioni a pagamento, ecc.), se si
escludono le fattispecie i cui ricavi sono rilevati nel registro dei corrispettivi di cui si è parlato nel
capitolo 9, richiedono l’emissione della fattura e pertanto normalmente si attende l’emissione della
fattura prima di procedere alla rilevazione del credito e del relativo ricavo.
Qualora però, con l’approssimarsi della fine del periodo, l’esercizio in cui è avvenuto lo scambio
(cessione di beni e/o servizi) e quello in cui viene emessa la fattura non coincidono è necessario
rilevare a fine esercizio un credito per fatture da emettere.
Lo scopo è quello di attribuire i ricavi per la cessione di beni e per l’erogazione dei servizi
completati88 all’esercizio di competenza e di rilevare i correlati crediti.
Nei crediti per fatture da emettere non si tiene conto dell’IVA, perché il debito verso l’Erario per
IVA, e il corrispondente credito verso il cliente sorge solo al momento dell’emissione della fattura.
Si faccia il caso di una consulenza prestata da una struttura dipartimentale ad un soggetto privato
per un importo di 20.000 euro. La prestazione è stata completata entro la fine dell’esercizio ma non
è stata emessa la fattura. In sede di scritture di assestamento si rileva la fattura da emettere con la
seguente registrazione contabile:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
31/12/200n
Crediti verso altri soggetti privati per fatture da
D
20.000,00
emettere
31/12/200n
Ricavi per consulenze in conto terzi
A
20.000,00
All’inizio dell’esercizio successivo viene emessa la fattura e si rileva il credito vero e proprio per il
soggetto privato e il debito verso l’erario per l’IVA.
88 Per i servizi che si stanno cedendo ma non sono completati e che maturano nel corso del tempo, la rilevazione della
quota già maturata di ricavo dovrà essere rilevata in contropartita alla rilevazione di un rateo attivo (si veda il
successivo capitolo 20).
169
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
../../200n+1
Crediti verso altri soggetti privati
D
24.400,00
../../200n+1
Crediti verso altri soggetti privati per fatture da
A
20.000,00
emettere
../../200n+1
IVA a debito
A
4.400,00
Ovviamente il credito verrà estinto con il pagamento da parte del soggetto privato dell’importo
dovuto.
18.5. La valutazione dei crediti e dei debiti in valuta estera
Secondo l’art. 2425-bis del Codice civile89, i ricavi e proventi, i costi e gli oneri relativi alle operazioni
in valuta vanno rilevati al cambio corrente alla data nella quale è effettuata la relativa operazione.
Ciò implica che anche i correlati crediti e debiti in valuta vengono rilevati al cambio corrente in vigore
alla data in cui si effettua l’operazione.
Al momento della riscossione dei crediti in valuta estera o del pagamento dei debiti in valuta estera,
se il cambio in vigore è diverso da quello in cui i crediti e debiti sono stati rilevati, emergono delle
differenze cambio che vanno esposte in bilancio come utili o perdite su cambi e ricomprese in conto
economico alla lettera C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI e al numero 3) Utili e perdite su cambi.
I crediti ed i debiti in valuta estera ancora in essere alla data del bilancio devono essere esposti in
bilancio al cambio in vigore alla data del bilancio stesso, rilevando in conto economico le relative
differenze cambio.
Le differenze positive o negative, che derivano dalla conversione in euro alla data del bilancio dei
crediti e debiti in valuta, vanno iscritte in conto economico - come utili o perdite su cambi - anche
se la loro effettiva realizzazione avrà luogo successivamente, con la riscossione e il pagamento. In
accordo con il principio di prudenza la normativa civilistica prevede però l’obbligo, nel caso in cui la
loro somma determinasse un utile netto, di accantonarlo in apposita riserva, non distribuibile fino
al suo definitivo realizzo.
Si faccia il caso di un contributo, denominato in dollari USA, ricevuto da una fondazione USA per
finanziare la ricerca in campo biomedico. L’importo del contributo è pari a 60.000 dollari. Al
momento del ricevimento della comunicazione dell’assegnazione del contributo, che è pari a 60.000
dollari, si procede alla sua registrazione in contabilità tenendo conto che il cambio euro/dollaro del
giorno è pari a 1,18. L’importo in euro del contributo risulta pertanto pari a euro 50.847,46
(60.000/1,18).
La scrittura contabile è la seguente:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
../../200n
Crediti verso l’Unione Europea e il Resto del Mondo
D
50,847,46
../../200n
Contributi dall’Unione Europea e il Resto del Mondo
A
50,847,46
89 Il D.I. 19/2014 tratta il tema delle operazioni e delle partite in moneta estera all’art. 4, c.2, lettera c. proponendo
esemplificazioni relative a costi ed oneri e relativi debiti. Il legislatore ha probabilmente ritenuto meno frequente il
verificarsi di operazioni, pur in concreto riscontrabili, che danno origine a ricavi e proventi e relativi crediti in moneta
estera.
170
A fine esercizio, non avendo ancora incassato il credito, si procede alla conversione in euro dei
crediti in valuta al cambio di fine esercizio che risulta pari a 1,10 per cui il credito risulta pari a euro
54.545,45 (60.000/1,10).
La scrittura contabile è la seguente:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
31/12/200n
Crediti verso l’Unione Europea e il Resto del Mondo
D
3.698,00
31/12/200n
Utile su cambi
A
3.698,00
Dopo la chiusura dei conti, nei documenti finali di sintesi, si troveranno i i valori indicati nelle figure
che seguono.
Conto economico esercizio 200n
Contributi dall'Unione
50.847,46
Europea e dal Resto del
Mondo
Utile su cambi
3.698,00
Stato patrimoniale al 31.12.200n
Crediti verso l'Unione
54.545,46
Europea e il Resto del
Mondo
Tali utili su cambi non sono ancora stati realizzati. Al momento dell’incasso del credito, nell’esercizio
successivo, il cambio euro/dollaro risulta infatti pari a 1,15 per cui l’importo in euro dell’incasso
corrisponde a euro 52.731,91
(60.000/1,15). Essendo l’importo incassato di valore inferiore al
credito iscritto in bilancio si rileva una perdita su cambi di euro 2.371,54. La scrittura contabile è la
seguente:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
../../200n+1
Depositi bancari
D
52.173, 91
../../200n+1
Perdite su cambi
D
2.371,54
../../200n+1
Crediti verso l’Unione Europea e il Resto del Mondo
A
54.545,45
171
A questo punto le differenze cambio risultano definitivamente realizzate. La differenze cambio tra
il momento della registrazione del contributo e del suo pagamento sono complessivamente positive
e pari a euro 1.326,46. Tale importo corrisponde alla somma algebrica tra l’utile su cambi di euro
3.698,00 rilevato nell’esercizio 200n e la perdita su cambi di euro 2371,54 rilevata nell’esercizio
200n+1.
Si faccia ora il caso dell’acquisto di una partita di materiali di laboratorio dall’estero per un importo
di 5.000 dollari USA90. Al momento del ricevimento e della registrazione della fattura il cambio
euro/dollaro risulta di
1,15 per cui l’ammontare dei costi e del debito verso il fornitore estero in
euro è pari a 4.347,83 (5.000/1,15). La fattura scade all’inizio dell’esercizio successivo.
La registrazione contabile sarà la seguente:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
../../200n
Acquisto materiali di consumo per laboratori
D
4.347,83
../../200n
Debiti verso fornitori
A
4.347,83
Alla data di chiusura dell’esercizio il cambio euro/dollaro risulta sfavorevolmente modificato ed è
pari a 1,10. La conversione del debito in dollari USA al cambio di fine esercizio risulta pari a euro
4.545,45 (5.000/1,10), per cui è necessario rilevare una perdita su cambi di euro 197,62 data dalla differenza
del valore del debito in dollari convertito in euro al cambio di fine esercizio e il valore del debito in dollari
convertito in euro al cambio del giorno di registrazione della fattura (4.545,45 -4.347,83).
La scrittura contabile sarà la seguente:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
31/12/200n
Perdite su cambi
D
197,62
31/12/200n
Debiti verso fornitori
A
197,62
Dopo la chiusura dei conti, nei documenti finali di sintesi, si troveranno i valori indicati nelle figure che
seguono.
Conto economico esercizio 200n
Acquisto materiali di
4.347,83
consumo per laboratori
Perdite su cambi
197,62
90 Per semplicità si prescinde ora dalla problematica dell’IVA corrisposta sulle importazioni.
172
Stato patrimoniale al 31.12.200n
Debiti verso fornitori
4.545,45
Si supponga che al momento del pagamento del debito il cambio dollaro/euro sia pari a 1,12 con un
andamento leggermente favorevole rispetto al cambio di fine esercizio. La scrittura contabile sarà
la seguente:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
../../200n+1
Debiti verso fornitori
D
4.545,45
../../200n+1
Depositi bancari
A
4.464,29
../../200n+1
Utile su cambi
A
81,16
A quel punto le differenze cambio risultano definitivamente realizzate. La differenza cambio tra il
momento della registrazione della fattura e del suo pagamento risulta pari a euro 116, 46 che
corrisponde alla somma algebrica della perdita su cambi di euro 197,62 rilevata nell’esercizio 200n
e dell’utile su cambi di euro 81,16 rilevato nell’esercizio 200n+1.
Bisogna sottolineare che, al momento, il software di contabilità non consente di ottenere in
automatico la conversione dei saldi dei crediti e debiti in valuta al cambio di fine esercizio e al
momento dell’incasso o del pagamento rileva la perdita o l’utile su cambi rispetto al cambio del
giorno di registrazione del credito e del debito (anche per quei crediti e debiti presenti a fine
esercizio e che dovrebbero risultare valutati a cambio del giorno di chiusura).
Per questo motivo la procedura di registrazione contabile attualmente in uso prevede lo storno
della registrazione della conversione del valore dei crediti e debiti in valuta al cambio di fine esercizio
all’inizio dell’esercizio successivo, e al momento del movimento finanziario il calcolo in automatico
della differenza cambio tra il cambio del giorno dell’incasso o pagamento e il cambio giorno della
registrazione del credito e del debito.
Con riferimento al caso del credito per i contributi ricevuti, ferme restano le prime due registrazioni
e la rappresentazione che ne deriva in bilancio, si procede come illustrato nelle due scritture di
seguito riportate.
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
01/01/200n+1
Utile su cambi
D
3.698,00
01/01/200n+1
Crediti verso l’Unione Europea e il Resto del
A
3.698,00
Mondo
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
../../200n+1
Depositi bancari
D
52.173,91
../../200n+1
Utile su cambi
A
1.326,45
../../200n+1
Crediti verso l’Unione Europea e il Resto del
A
50.847,46
Mondo
173
18.6. Le informazioni da riportare in Nota Integrativa
Oltre alle informazioni attinenti ai criteri di valutazione applicati, a elementi di dettaglio delle voci
di bilancio ritenuti rilevanti, all’illustrazione dell’andamento delle singole voci in relazione all’anno
precedente, devono essere fornite informazioni su:
-
l’ammontare del valore lordo dei crediti e delle svalutazioni in essere per ciascuna voce di
credito esposta in bilancio;
-
l’evidenza, per ciascuna voce, dell’ammontare dei crediti di durata residua superiore ai 5
anni;
-
l’ammontare dei crediti in valuta, se rilevante e in questo caso eventuali effetti significativi
delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio;
-
ogni altra informazione ritenuta utile per i destinatari dell’informativa di bilancio.
174
Capitolo 19 - La valutazione delle disponibilità liquide
19.1. Definizione e classificazione
Le disponibilità liquide sono composte da:
-
depositi bancari e postali, cioè depositi in valuta nazionale o estera immediatamente
disponibili presso le banche o l’amministrazione postale; sono compresi i depositi bancari
nel sistema di Tesoreria Unica;
-
assegni, cioè titoli di credito bancari, come assegni di conto corrente, assegni circolari, ecc.;
-
denaro, costituito da moneta a corso legale nazionale o estera;
-
valori in cassa, cioè valori bollati come francobolli, marche da bollo, ecc.
Le disponibilità liquide sono esposte nell’attivo dello Stato Patrimoniale, tra le voci dell’attivo
circolante, distinte tra depositi bancari e postali e denaro e valori in cassa. Si veda la tabella che
segue.
ATTIVO
B)
ATTIVO CIRCOLANTE
B) IV
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
B) IV 1)
Depositi bancari e postali
B) IV 2)
Denaro e valori in cassa
TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE
19.2. Criterio di valutazione
Il D.I. 19/2014 all’art. 4, comma 1, lettera f. stabilisce che le disponibilità liquide sono valutate al
valore nominale91 ed inoltre che le poste in valuta sono valutate al cambio di fine esercizio.
Qualora comunque si manifestassero per le disponibilità liquide problemi di esigibilità, situazione
ipotizzabile, ad esempio, per gli assegni bancari, le stesse vanno valutate al valore di presunto
realizzo92.
Il valore da iscrivere in bilancio per la voce depositi bancari e postali deve essere supportato dalla
documentazione prodotta in occasione della verifica trimestrale di cassa in questo caso riferita alla
data di chiusura dell’esercizio.
Il valore da iscrivere in bilancio per la voce denaro e valori in cassa, visto che a fine esercizio le
disponibilità di cassa vanno versate presso l’istituto bancario incaricato del servizio di cassa93,
riguarda nella sostanza solo i valori in cassa ovvero i valori bollati. Questi ultimi richiedono una
91 Il Codice Civile non fornisce indicazioni in merito al criterio di valutazione delle disponibilità liquide ma dottrina e
prassi convergono nell’indicare il valore nominale come criterio per la valutazione di tale voce di bilancio.
92 Questa ipotesi valutativa trova conferma dalla presenza tra i costi operativi della voce X.4) Svalutazione dei crediti
compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide.
93 Si veda il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, art. 64, comma 8 per quanto
riguarda la gestione della chiusura del fondo economale. Fanno eccezione gli incassi avvenuti l’ultimo giorno
lavorativo per cui non è stato materialmente possibile il versamento presso gli sportelli dell’Istituto Cassiere.
175
ricognizione puntuale della loro consistenza da parte degli uffici dell’amministrazione centrale e
delle strutture con autonomia di gestione94.
19.3. Le informazioni da riportare in Nota Integrativa
Oltre alle informazioni attinenti ai criteri di valutazione applicati, vanno indicati elementi di dettaglio
delle voci di bilancio ritenuti rilevanti, ad esempio: la suddivisione tra le somme depositate presso
il conto di Tesoreria Unica e di quelle eventuali risultanti presso il conto dell’Istituto Cassiere
(qualora non ricomprese tra le prime per motivi di valuta), nonché le somme della gestione dei
lasciti depositate presso l’Istituto Cassiere.
Va inoltre illustrato l’andamento delle singole voci in relazione all’anno precedente.
94 A partire dall’esercizio 2018 la gestione contabile dei valori in cassa prevede la loro iscrizione al conto Valori in cassa
all’acquisto e la rilevazione almeno a fine trimestre, in occasione delle date previste per la verifica di cassa, dei
consumi dei valori bollati con l’addebito al conto Servizi postali e marche da bollo e la correlata riduzione della
consistenza nel conto Valori in cassa.
176
Capitolo 20 - La valutazione di ratei e risconti sui contratti di durata, contributi agli
investimenti ed altri
20.1. Definizione e classificazione dei ratei e risconti
I ratei e risconti sono valori patrimoniali attivi e passivi la cui rilevazione deriva dalla determinazione
della quota di competenza di ciascun esercizio di costi e ricavi relativi a operazioni che si svolgono a
cavallo di due o più esercizi.
L’art. 4, comma 1 e lettera g. del DI 19/2014 con riferimento ai Ratei e Risconti recita: “Nella voce
ratei e risconti attivi devono essere iscritti rispettivamente i proventi di competenza dell’esercizio
esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di
esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti rispettivamente i costi di
competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura
dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto
quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo”95.
Secondo quanto previsto dalla norma sopraindicata la rilevazione di un rateo o di un risconto
avviene quando sussistono le seguenti condizioni:
-
il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo;
-
il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata
rispetto alle prestazioni comuni a due o a più esercizi successivi;
-
l’entità dei ratei e dei risconti varia con il trascorrere del tempo.
Non possono essere inclusi tra i ratei e i risconti, in quanto non vengono rispettate le condizioni
suindicate, i proventi e gli oneri la cui competenza è maturata interamente all’interno dell’esercizio
cui si riferisce il bilancio o in quelli successivi. Ad esempio non possono essere classificati tra i ratei
e risconti: le fatture da emettere e da ricevere, gli interessi attivi maturati ma non ancora accreditati
sui conti correnti, gli anticipi ricevuti o pagati per contratti di durata che iniziano a decorrere
nell’esercizio successivo.
Il tema dei ratei e risconti assume un peculiare rilievo per le università per le quali accanto alle
fattispecie dei contratti di durata (premi assicurativi, locazioni, licenze, canoni di assistenza e
manutenzione software, ecc.) presenti in tutte le aziende, si aggiungono la presenza significativa
di contributi agli investimenti, le presenze peculiari delle tasse e contributi studenteschi
(i cui
proventi maturano nel corso del tempo) e della gestione dei proventi per il finanziamento di borse
e contratti pluriennali quali borse di dottorato, assegni di ricerca, ecc.
Ratei e risconti sono previsti dal legislatore anche nell’ambito della valutazione dei progetti,
commesse e ricerche in corso, ma questo tema è trattato nel successivo capitolo 2096.
95 Il testo citato corrisponde quasi alla lettera al contenuto dell’articolo 2426-bis, comma 6 del codice civile.
96 Il tema ratei e risconti è richiamato oltre che al comma1 lettera g. dell’art. 4, anche al successivo comma 2, lettere a.
e b. con riferimento ai temi dei proventi per la didattica e dei contributi in conto capitale. In particolare il comma 2,
lettera a, recita: “I proventi per la didattica si iscrivono a Conto Economico in base al principio di competenza
economica, riscontando la quota non di competenza.”
Il comma 2, lettera b, con riferimento ai contributi in conto capitale. “Per contributi in conto capitale si intendono le
somme erogate a fondo perduto dallo Stato o da altri enti, pubblici o privati, per la realizzazione di opere e per
l’acquisizione di beni durevoli; per cui l’ateneo non ha facoltà di distogliere tali contributi dall’uso previsto dalle leggi o
177
20.2. La rilevazione dei risconti
La rilevazione dei risconti rappresenta una tipica operazione di storno, cioè una delle operazioni
compiute in fase di assestamento e volta a rettificare in diminuzione costi e ricavi già rilevati
nell’esercizio rinviandone una quota all’esercizio successivo (o agli esercizi successivi).
Durante l’esercizio la registrazione di costi e ricavi
attinenti i servizi avviene quando la
documentazione è disponibile e gli stessi si manifestano sotto il profilo finanziario, senza distinzione
con riguardo all’esercizio in cui tali servizi vengono utilizzati o erogati.
A fine esercizio occorre però verificare se quei costi e ricavi hanno esaurito la loro capacità di
contribuire alla formazione del reddito in quanto i correlati servizi sono stati completamente
utilizzati o erogati o se possono influire sulla formazione del reddito del successivo (o dei successivi
esercizi) in quanto si continuerà a ricevere o erogare il servizio senza che vi siano ulteriori
manifestazioni finanziarie.
In quest’ultimo caso le quote di costo e ricavo relative a servizi futuri non competono all’esercizio
ma a quelli successivi e vengono sospese e rinviate ai futuri esercizi tramite l’iscrizione di risconti
che possono essere attivi o passivi a seconda che si tratti di sospendere rispettivamente delle quote
di costo o di ricavo.
I risconti rappresentano valori economici che hanno già avuto la loro manifestazione finanziaria.
La contropartita in conto economico dell’iscrizione di un risconto trova collocazione a rettifica dei
relativi proventi e costi già contabilizzati. La rettifica così attuata (rettifica diretta in conto) produce
la diretta riduzione dei relativi proventi e costi originariamente rilevati in modo che, nel conto
economico, emerga la sola quota di competenza dell’esercizio.
20.3. La rilevazione dei ratei
I ratei presuppongono, come i risconti, la presenza di costi o ricavi comuni a due o più esercizi.
Diversamente dai risconti, che servono a stornare quote di costi e ricavi già rilevati ma non di
competenza dell’esercizio, i ratei rappresentano un’operazione di integrazione dei valori già rilevati
durante l’esercizio e in particolare servono ad anticipare l’effetto finanziario (e di conseguenza
economico) di operazioni che pur essendo iniziate nell’esercizio avranno una compiuta
manifestazione finanziaria (sorgere del credito o del debito e poi incassi e pagamenti) in un esercizio
successivo97.
I ratei sono valori finanziari presunti e sono attivi o passivi a seconda che si tratti di anticipare,
rispetto all’effettiva manifestazione finanziaria, rispettivamente crediti e ricavi o debiti e costi.
dalle disposizioni in base alle quali sono stati erogati. Per la contabilizzazione dei contributi in conto capitale gli atenei,
iscrivono i contributi in conto capitale nel Conto Economico, in base alla vita utile del cespite, imputando fra i ricavi il
contributo e riscontandone quota ogni anno fino alla conclusione del periodo di ammortamento e
contemporaneamente ammortizzano il cespite capitalizzato per il suo intero valore”.
97 La differenza tra la rilevazione dei ratei e quella delle fatture da emettere o fatture da ricevere (si vedano
rispettivamente i capitoli 18 relativo alla valutazione dei crediti e il capitolo 25 relativo alla valutazione dei debiti) che
sono pure scritture di integrazione volte a rilevare costi e ricavi di competenza dell’esercizio e debiti e crediti alla data
di chiusura dello stesso, è la comunanza nel tempo del costo o ricavo.
178
La contropartita nel conto economico dell’iscrizione di un rateo trova collocazione tra i proventi e i
costi secondo la natura del rapporto economico.
20.4. La determinazione dei ratei e risconti e criteri di valutazione
L’art. 4, comma 1, lettera g. del D.I. 19/2014, al terzo capoverso, recita: ”I ratei e risconti devono
essere valutati secondo il principio della competenza economica”.
I ratei e i risconti, si riferiscono a ricavi e costi la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto
alla manifestazione finanziaria. L’importo dei ratei e dei risconti è determinato mediante la
ripartizione del ricavo o del costo al fine di attribuire all’esercizio solo la quota parte di competenza.
La determinazione delle quote di costo e ricavo di competenza di ciascun esercizio, qualora le
prestazioni contrattuali ricevute o rese abbiano un contenuto economico costante nel tempo è
effettuato in proporzione al tempo (criterio del tempo fisico).
Il periodo di competenza viene quindi di norma individuato in proporzione ai giorni decorrenti
dall’inizio degli effetti economici fino alla data di chiusura dell’esercizio, rispetto al periodo
complessivo cui si riferisce il costo o il provento. Per determinare il periodo di competenza è
possibile utilizzare come unità di misura del tempo i mesi al posto dei giorni.
L’applicazione di tale criterio ricorre tipicamente nei contratti di durata nei quali l’addebito dei
relativi corrispettivi avviene per periodi costanti e ricorrenti (rate mensili, trimestrali, semestrali o
annuali, ecc.) uno dei quali è a cavallo di due o più esercizi successivi98.
I ratei attivi e passivi in quanto rappresentano crediti e debiti in moneta sono sottoposti ai criteri di
valutazione previsti per i crediti e debiti99.
Nel caso di ratei attivi, la parte maturata, è esposta in bilancio al valore nominale, salvo eventuali
rettifiche per tenere conto del valore di presumibile realizzo. Se il valore di presumibile realizzazione
è inferiore al valore nominale deve essere rilevata una svalutazione in conto economico.
Se i ratei attivi fanno riferimento ad operazioni non finanziarie (esempio un contratto di locazione)
la svalutazione va compresa nella voce B) X. 4) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo
circolante e nelle disponibilità liquide. Se i ratei fanno riferimento a operazioni finanziarie allora le
svalutazioni vanno ricondotte alle classi C) Proventi e oneri finanziari o D) Rettifiche di valore di
attività finanziarie.
Nel caso di ratei passivi, la parte maturata è esposta in bilancio al valore nominale.
Anche i risconti sono sottoposti a processo di valutazione.
La valutazione dei risconti attivi richiede una valutazione del futuro beneficio economico correlato
a tali costi differiti. Se tale beneficio è reputato inferiore (in tutto o in parte) alla quota riscontata è
necessario procedere a opportune rettifiche da registrare nella voce B) X. 4) Svalutazione dei crediti
98 Qualora le prestazioni contrattuali rese o ricevute non abbiano un contenuto economico costante nel tempo, la
ripartizione del provento o del costo è effettuata in rapporto alle condizioni di volgimento della gestione (criterio del
tempo economico). Si veda il principio contabile OIC n. 18.
99 Si veda anche per questi aspetti quanto indicato dal principio contabile OIC n. 18.
179
compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide in contropartita alla riduzione del valore
dei risconti.
I risconti passivi, che rappresentano proventi che hanno già avuto manifestazione finanziaria ma la
cui competenza economica è differita, ad uno o più esercizi successivi, non presentano di norma
problemi di valutazione.
20.5. Scritture contabili esemplificative
20.5.1. I risconti attivi e passivi
Si inizia con esaminare scritture relative ai risconti che sono operazioni di storno di costi e ricavi che
hanno già avuto manifestazione finanziaria ma sono di competenza di esercizi futuri.
Si prendono in considerazione prima dei casi di Risconti attivi che rappresentano quote di costi che
hanno già avuto manifestazione finanziaria ma sono di competenza dei futuri esercizi.
Caso assistenza e manutenzione software
Si prenda in considerazione un contratto annuale di assistenza e manutenzione software, in attività
istituzionale, che decorre dal 1° ottobre dell’esercizio n al 30 settembre dell’esercizio n+1 con un
costo pari a 3.600 euro. Il pagamento è previsto anticipato.
Il costo della manutenzione software, registrato al ricevimento della fattura, si riferisce però ad un
periodo di 12 mesi, di cui 3 nell’esercizio n e 9 nell’esercizion+1. Nel momento delle operazioni di
chiusura è necessario sospendere i 9/12 del costo registrato (che risultano pari a 2.700 euro) e di
rinviarli ai futuri esercizi attraverso l’utilizzo del conto risconti attivi che verrà riepilogato nell’attivo
dello Stato Patrimoniale. Si rileva pertanto un’attività che rappresenta il diritto dell’ateneo a fruire
dei servizi di assistenza e manutenzione software per nove mesi nell’esercizio 200n+1.
Alla fine dell’esercizio100 quindi, operando attraverso una rettifica diretta del saldo in conto, la
rilevazione contabile sarà:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
31/12/200n
Risconti attivi per costi su servizi di durata
D
2.700,00
31/12/200n
Assistenza informatica e manutenzione software
A
2.700,00
Dopo la chiusura dei conti, nei documenti finali di sintesi, si troveranno i seguenti valori:
Conto economico esercizio 200n
Assistenza informatica e
900,00
manutenzione software
(3.600
- 2.700)
100 Il software contabile permette di creare automaticamente la scrittura di risconto, calcolato in base ai giorni,
utilizzando le informazioni delle date di inizio e fine competenza.
180
Stato patrimoniale al 31.12.200n
Risconti attivi per costi su
2.700,00
servizi di durata
All’inizio dell’esercizio successivo con le operazioni di riapertura il conto Risconti attivi per costi su
servizi di durata viene riaperto. La scrittura contabile sarà:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
01/01/200n +1
Risconti attivi per costi su servizi di durata
D
2.700,00
01/01/200n +1
Bilancio di apertura
A
2.700,00
Contestualmente i risconti attivi vengono chiusi e riportati al conto Assistenza e manutenzione
software per la quota di competenza dell’esercizio 200n+1. La scrittura contabile sarà:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
01/01/200n +1
Assistenza informatica e manutenzione software
D
2.700,00
01/01/200n +1
Risconti attivi per costi su servizi di durata
A
2.700,00
Caso servizi assicurativi
Si consideri il caso di un servizio assicurativo che decorre dal 1° dicembre dell’anno n al 30 novembre
dell’anno n+1 per cui viene pagato un premio di 240.000 euro. Il premio viene pagato in prossimità
della scadenza e la compagnia assicuratrice rilascia quietanza. In fase di rilevazione delle scritture di
assestamento è necessario rilevare il risconto attivo per la quota di premio di competenza
dell’esercizio successivo (da gennaio a novembre dell’anno 200n+1) che corrisponde a 11/12 di
quanto pagato. La scrittura contabile sarà la seguente:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
31/12/200n
Risconti attivi per costi su servizi di durata
D
220.000,00
31/12/200n
Servizi assicurativi
A
220.000,00
La rappresentazione nei conti di sintesi dell’anno n, la riapertura e la immediata chiusura del conto
nell’esercizio 200n+1 sono analoghe a quelle del caso dell’assistenza e manutenzione software
esaminato in precedenza.
Caso maxicanone leasing
Si riprende l’esempio del contratto di leasing esaminato nel capitolo 13. Il contratto, stipulato in
data 1 settembre dell’anno n, ha per oggetto un’attrezzatura scientifica di valore pari a 60.000 euro
più IVA del 22% da utilizzare in ambito istituzionale. Il contratto ha durata di 60 mesi e prevede il
181
pagamento alla stipula di un maxicanone pari al 10% del valore del bene (+IVA del 22%) e pertanto
pari a euro 7.320 e poi rate mensili comprensive di IVA dell’ammontare di euro 1.172,44.
Alla data del 31.12. dell’anno n il mastro del conto canoni leasing si presenta come segue:
Canoni leasing - Anno 200n
Maxi canone - 1 settembre
7.320,00
Rata - 1 ottobre
1.172,44
Rata - 1 novembre
1.172,44
Rata - 1 dicembre
1.172,44
Totale dare
10.837,32
Totale avere
0
L’importo del maxicanone non può essere considerato per intero di competenza dell’esercizio in cui
è stato pagato ma è piuttosto di competenza di tutto il periodo di durata del contratto per cui,
attraverso la rilevazione di un risconto attivo, va rinviata la quota di costo di competenza dei futuri
esercizi.
Si procede di seguito al calcolo del risconto attivo.
Calcolo risconto maxicanone
Importo in Euro
Importo maxicanone
7.320,00
Importo rate successive (euro 1.172,44 x 59)
69.173,96
Totale costi per canoni leasing (IVA inclusa)
76.493,96
Numero rate
60
Quota di costo di competenza per rata
1.274,90
Quota di maxicanone che si aggiunge al costo
della
rata
(1.274,90-1.172,44)
per
determinare la quota di competenza per rata
102,46
Costo per canoni leasing da contabilità
10.837,32
Quota di costo di competenza dell’anno n (4
5.099,60
rate da settembre a dicembre)
Quota di costo da rinviare ai futuri esercizi
5.737,72
(10.837,32 - 5.099,60)
La scrittura contabile che ne consegue è la seguente:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
31/12/200n
Risconti attivi per costi su servizi di durata
D
5.737,37
31/12/200n
Canoni leasing
A
5.737,37
Dopo tale scrittura il mastro del conto canoni leasing si presenta come evidenziato alla pagina
seguente.
182
Canoni leasing - Anno 200n
Maxi canone - 1 settembre
7.320,00
Storno per rilevazione
5.737,72
risconto attivo
Rata - 1 ottobre
1.172,44
Rata - 1 novembre
1.172,44
Rata - 1 dicembre
1.172,44
Totale dare
10.837,32
Totale avere
5.737,72
Il saldo del conto è pari a euro 5.099,60 pari alla quota di canoni leasing di competenza dell’esercizio
200n.
All’inizio dell’esercizio successivo con le operazioni di riapertura il conto Risconti attivi per contratti
di durata viene riaperto. La scrittura contabile sarà:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
01/01/200n +1
Risconti attivi per costi su servizi di durata
D
5.737,72
01/01/200n +1
Bilancio di apertura
A
5.737,72
Contestualmente i risconti attivi vengono chiusi e riportati al conto Canoni leasing per la quota di
competenza dell’esercizio 200n+1 e successivi. La scrittura contabile sarà:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
01/01/200n +1
Canoni leasing
D
5.737,72
01/01/200n +1
Risconti attivi per costi su servizi di durata
A
5.737,72
Il risconto attivo per il maxicanone leasing è un tipico caso di risconto pluriennale per cui alla fine
dell’esercizio 200n+1 sarà necessario di nuovo rinviare la quota di costo competenza degli anni
successivi e ciò fino alla conclusione del contratto. La tabella che segue mostra le quote di
maxicanone di competenza degli esercizi successivi al 200n e fino all’anno 200n+5 che è l’anno di
chiusura del contratto.
Quota dei costi del maxicanone riscontati di
Importo in Euro
competenza degli esercizi successivi al 200n
Esercizio 200n+1 (12 x 102,46)
1.229,51
Esercizio 200n+2 (12 x 102,46)
1.229,51
Esercizio 200n+3 (12 x 102,46)
1.229,51
Esercizio 200n+4 (12 x 102,46)
1.229,51
Esercizio 200n+5 (8 x 102,46)
819,68
Totale
5.737,72
Si prendono ora in considerazione dei casi di Risconti passivi che rappresentano quote di ricavi che
hanno già avuto manifestazione finanziaria ma sono di competenza dell’esercizio o degli esercizi
successivi.
183
La rilevazione dei risconti passivi è già stata esaminata, anticipatamente, con riguardo ai temi: delle
tasse e contributi studenteschi (capitolo 8), dei contributi in conto esercizio pluriennali (capitolo 10),
dei contributi in conto capitale o contributi agli investimenti (capitolo 11), dei proventi rilevati in
contropartita delle liberalità aventi per oggetto beni sottoposti ad ammortamento (capitolo 12).
A integrazioni dei casi già esaminati si consideri il caso di contributo da parte di un soggetto privato
di euro 64.800 volto a garantire l’erogazione di una borsa di studio di 1.800 euro mensili per tre anni
per un dottorato di ricerca in ambito medico. La comunicazione dell’assegnazione del contributo da
parte del soggetto privato è giunta il 1° giugno dell’anno n.
In quel momento si è registrato il credito e il relativo provento con la seguente scrittura contabile:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
01/06/200n
Crediti verso altri soggetti privati
D
64.800,00
01/06/200n
Contributi da altri soggetti privati
A
64.800,00
La borsa di dottorato sarà erogata a partire dal mese di settembre dell’anno 200n fino al mese di
agosto dell’anno 200n+3.
A fine esercizio si deve rilevare un risconto passivo per rinviare ai futuri esercizi la quota dei
contributi volta a coprire le erogazioni delle borse dall’esercizio 200n+1 a all’esercizio 200n+3. La
quota di competenza dell’esercizio è pari a euro 7.200 (1.800 x 4 mesi), per cui la quota da riscontare
è pari a euro 57.600. La scrittura contabile sarà la seguente:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
31/12/200n
Contributi da altri soggetti privati
D
57.600,00
31/12/200n
Altri risconti passivi
A
57.600,00
Dopo la chiusura dei conti, nei documenti finali di sintesi, si troveranno i seguenti valori:
Conto economico esercizio 200n
Contributi da altri soggetti
7.200,00
privati (64.800 - 57.600)
Stato patrimoniale al 31.12.200n
Crediti verso altri soggetti
72.000,00
Altri risconti passivi
57.600,00
privati
184
Con la riapertura dei conti:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
01/01/200n +1
Bilancio di apertura
D
57.600,00
01/01/200n +1
Altri risconti passivi
A
57.600,00
Contestualmente i risconti passivi vengono chiusi e la quota di competenza dell’esercizio 200n+1 e successivi
viene riportata al conto Contributi da altri (privati). La scrittura contabile sarà:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
01/01/200n +1
Altri risconti passivi
D
57.600,00
01/01/200n +1
Contributi da altri soggetti privati
A
57.600,00
20.5.2. I ratei attivi e passivi
Si passa ad esaminare le scritture relative ai ratei che sono operazioni di integrazione di costi e ricavi
di competenza dell’esercizio ma che avranno manifestazione finanziaria nell’esercizio o negli esercizi
successivi.
Si pendono in considerazione prima dei casi di Ratei attivi che rappresentano quote di proventi o
ricavi di competenza dell’esercizio ma che avranno manifestazione finanziaria futura. Si riprende il
caso degli interessi attivi su titoli obbligazionari, già esaminato nel capitolo
13 nell’ambito
dell’analisi delle operazioni di investimento in attività finanziare comprese nell’attivo circolante.
Si consideri che l’Ateneo il 1° ottobre dell’anno 200n, attingendo dal patrimonio dei lasciti, ha
acquistato per importo di 380.000 euro obbligazioni dal valore nominale di euro 400.000 con tasso
del 3%, cedole semestrali posticipate pagabili il 1° aprile e il 1° ottobre.
La prossima cedola, per un importo di euro 6.000 sarà pagabile il 1° aprile dell’anno 200n+1 per il
periodo che va dal 1° ottobre 200n al 31 marzo 200n+1. Alla fine dell’anno 200n si deve rilevare la
quota di interessi di competenza dell’esercizio 200n che riguarda il periodo dal 1° ottobre al 31
dicembre dell’anno 200n (tre mesi su sei). La scrittura contabile101 sarà:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
31/12/200n
Ratei attivi
D
3.000,00
31/12/200n
Interessi attivi su titoli
A
3.000,00
Dopo la chiusura dei conti, nei documenti finali di sintesi, si troveranno i seguenti valori:
Conto economico esercizio 200n
Interessi attivi sui titoli
3.000,00
101 Si prescinde, per semplicità, dalla considerazione dalle ritenute fiscali sugli interessi attivi.
185
Stato patrimoniale al 31.12.200n
Ratei attivi
3.000,00
Il giorno 1° aprile dell’anno n+1 si incassa la cedola semestrale degli interessi sui titoli obbligazionari.
La rilevazione contabile sarà:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
01/04/200n+1
Depositi bancari
D
6.000,00
01/04/200n+1
Ratei attivi
A
3.000,00
01/04/200n+1
Interessi attivi su titoli
A
3.000,00
I ratei passivi rappresentano invece quote di costi di competenza dell’esercizio con manifestazione
finanziaria nell’esercizio o negli esercizi successivi.
Si prenda in considerazione il caso di un contratto locazione di uno stabile destinato ad ospitare un
dipartimento universitario e attivato dal 1° novembre dell’anno n che prevede il pagamento di un
fitto semestrale posticipato di 60.000 euro.
L’ateneo per i mesi di novembre e dicembre dell’anno n fruisce della disponibilità dello stabile senza
che sia pervenuto alcun documento sulla cui base registrare il costo.
Al 31 dicembre dell’anno n al fine di rilevare i costi per canoni di locazione di competenza
dell’esercizio in chiusura si rileva un rateo passivo che rappresenta un debito presunto per la quota
di servizio già goduta. L’importo del rateo, riguardando due mesi su sei del periodo di riferimento
del canone, corrisponderà ad 1/3 della rata semestrale e sarà pertanto pari a 20.000 euro. La
rilevazione contabile sarà:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
31/12/200n
Locazioni passive
D
20.000,00
31/12/200n
Ratei passivi
A
20.000,00
Dopo la chiusura dei conti, nei documenti finali di sintesi, si troveranno i seguenti valori:
Conto economico esercizio 200n
Locazioni passive
20.000,00
186
Stato patrimoniale al 31.12.200n
Ratei passivi
20.000,00
Il giorno 30 aprile dell’anno n+1 si effettua il pagamento al locatore, per ipotesi un soggetto privato
senza partita IVA, per la rata semestrale del canone di locazione scaduta. Le rilevazioni contabili
saranno:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
30/04/200n+1
Locazioni passive
D
40.000,00
30/04/200n+1
Ratei passivi
D
20.000,00
30/04/200n+1
Debiti verso altri soggetti privati
A
60.000,00
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
30/04/200n+1
Debiti verso altri soggetti privati
D
60.000,00
30/04/200n+1
Depositi bancari
A
60.000,00
Quindi al momento della liquidazione e del successivo pagamento del canone di locazione sono
stornati i ratei passivi stanziati alla fine dell’esercizio precedente, in modo che incida in conto
economico solo la quota di competenza dell’esercizio corrente ossia la differenza tra l’importo
complessivo pagato (60.000 euro) e l’importo del rateo passivo iniziale (20.000 euro).
20.6. Le informazioni da riportare in Nota Integrativa
Si devono fornire informazioni attinenti ai criteri di valutazione applicati, a elementi di dettaglio
delle voci di bilancio ritenuti rilevanti, all’illustrazione dell’andamento delle singole voci in relazione
all’anno precedente.
Nell’illustrazione dei criteri applicati in nota integrativa, va data evidenza dell’eventuale utilizzo del
metodo del tempo economico in alternativa al metodo del tempo fisico nel calcolo dei ratei e
risconti e la motivazione della scelta effettuata.
La nota integrativa indica, ove rilevante, la ripartizione dei ratei e risconti con durata entro e oltre
l’esercizio successivo nonché dei ratei e risconti con durata oltre cinque anni.
187
Capitolo 21 - La valutazione di ratei e risconti su progetti e ricerche in corso
21.1. Definizione e classificazione dei ratei e risconti sui progetti e ricerche in corso
L’applicazione dei ratei e risconti ai progetti e ricerche in corso è finalizzata a determinare i proventi
o ricavi di competenza dell’esercizio per attività di ricerca, didattica o consulenza effettuate su
incarico o interesse di un committente. Tali attività possono rientrare sia nella sfera dell’attività
istituzionale che in quella commerciale.
Non rientrano in questa fattispecie i contributi erogati dallo Stato o da altri enti pubblici volti alla
copertura dei costi di gestione e di funzionamento senza alcun vincolo di risultato (tra essi, a titolo
di esempio, il fondo di finanziamento ordinario del MIUR)102. Non rientrano neppure i prodotti o
servizi offerti a catalogo (ad esempio i corsi di formazione a catalogo) o in base a tariffari o listini (le
prestazioni a pagamento).
Tali progetti, commesse o ricerche possono essere pluriennali o annuali a seconda degli accordi
assunti con l’ente finanziatore e al tipo di attività che si sta realizzando.
Per progetti, commesse o ricerche di durata pluriennale si intendono attività o prestazioni che si
realizzano in un periodo superiore ai dodici mesi.
Per durata si intende il periodo di tempo che intercorre tra la data di inizio delle attività e la data di
conclusione delle stesse, entrambe determinate sulla base di contratto o di altro documento
formale. Non rileva invece la data di perfezionamento il contratto, l’incarico o la richiesta di
prestazione.
21.2. I criteri di valutazione
Il Decreto n. 19/2014 emendato (art. 4, comma 1, lettera g), disciplina i progetti, le commesse e
le ricerche finanziate/cofinanziate annuali e pluriennali, specificando che:
-
per i progetti, le commesse o le ricerche finanziate/cofinanziate annuali la valutazione
avviene in base al criterio della commessa completata (al costo);
-
per i progetti, le commesse o le ricerche finanziate/cofinanziate pluriennali la valutazione
avviene in base al criterio della commessa completata (al costo), ovvero, in relazione a
condizioni contrattuali e/o di finanziamento riconducibili allo stato avanzamento lavori, in
base al criterio della percentuale di completamento.
Con l’applicazione del criterio della commessa completata i ricavi di competenza dell’esercizio sono
pari ai costi sostenuti nello stesso con eccezione dell’ultimo esercizio in cui risultano di competenza
tutti i ricavi residui e si determina così il risultato dei progetti, commesse e ricerche in corso.
Con l’applicazione, per i casi di commesse pluriennali riconducibili allo stato avanzamento lavori, del
criterio della percentuale di completamento, i ricavi di competenza dell’esercizio sono determinati
102 Non rientrano in questa fattispecie i contributi a enti pubblici e privati volti a coprire determinati costi od oneri per
i quali viene utilizzato lo strumento tecnico del “progetto” solo per gestire la correlazione temporale tra costi e ricavi.
188
in funzione del rapporto tra i costi sostenuti nel medesimo esercizio e i costi complessivi attesi per
il progetto, commessa o ricerca in corso103.
A prescindere dal criterio da applicare, per poter identificare i costi riconducibili ai singoli progetti,
commesse o ricerche in corso è necessario disporre di un adeguato sistema di contabilità analitica.
I costi da considerare o che possono essere considerati per ogni singolo, progetto, commessa e
ricerca in corso sono:
-
costo dei beni e servizi acquistati e costo del personale “esterno”;
-
costo del personale interno;
-
ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali acquistate ed utilizzate;
-
costi indiretti.
Sempre l’art. 4, comma 1, lettera g. del DI 19/2014 emendato prescrive che i proventi relativi ai
progetti, alle commesse e alle ricerche finanziate/cofinanziate siano registrati come ricavi e non
come anticipi104.
Fatte queste premesse, in fase di valutazione dei progetti, commesse e ricerche in corso a fine
esercizio si possono verificare due situazioni:
-
nel caso in cui, con riferimento al singolo progetto, commessa e ricerca in corso nell’anno i
costi registrati siano maggiori dei proventi, è necessario valorizzare i proventi di competenza
e iscrivere il rateo attivo a Stato Patrimoniale nell’apposita sezione dell’attivo, (lettera D) si
veda la tabella alla pagina seguente;
-
nel caso opposto in cui i proventi registrati siano maggiori dei costi, è necessario rinviare
parte dei proventi agli esercizi successivi rilevando un risconto passivo da iscrivere a Stato
Patrimoniale nella apposita sezione del passivo (lettera F) del passivo, si veda sempre la
tabella alla pagina seguente.
103 Secondo la prassi contabile il criterio della percentuale di completamento può essere adottato quando: 1) vi è un
contratto che definisce chiaramente le obbligazioni delle parti e il corrispettivo della prestazione; 2) si possono fare
stime ragionevoli e attendibili dello stato avanzamento lavori, dei ricavi e dei costi della commessa ancora da
sostenere; 3) è possibile misurare in modo attendibile ricavi e costi delle commesse in modo da confrontarli con quelli
in precedenza stimati; 4) si prevede che i ricavi siano superiori ai costi complessivi, perché il principio di prudenza
richiede che eventuali risultati negativi siano rilevati nell’esercizio in cui ha luogo al previsione senza considerare lo
stato di avanzamento della commessa.
104 Le disposizioni del Decreto n. 19/2014 differiscono rispetto alla prassi contabile relativa alla valutazione dei lavori
in corso su ordinazione disciplinati dal principio contabile OIC n. 23 per: la previsione della lettera g) dell’art. 4,
comma 1 del decreto, ove si specifica di rilevare a ricavo i proventi (quindi anche per gli anticipi ricevuti), rispetto alla
disposizione OIC che prevede di rilevare gli anticipi come debiti per acconti ricevuti e per la previsione di
classificazione in Stato Patrimoniale, nell’apposita area specifica dell’attivo - D) Ratei attivi per progetti e ricerche in
corso - e del passivo - F) Risconti passivi per progetti e ricerche in corso -, invece che fra le rimanenze di lavori in corso
per i costi sostenuti e registrati che non corrispondono a ricavi maturati. La Commissione per la contabilità
economico-patrimoniale ritiene che tale prescrizione sia stata voluta dal legislatore quale semplificazione
dell’esposizione in bilancio, in un momento di transizione dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico
patrimoniale, di particolare complessità per il sistema universitario.
189
Nei caso dei ratei attivi (mancanza di ricavi o eccedenza dei costi sui ricavi per progetto, commessa
o ricerca in corso) è necessario valutare caso per caso la presenza delle condizioni per il futuro
recupero dei costi che di fatto vengono “sospesi” tramite la determinazione dei ratei attivi.
Più in generale si rinvia alle considerazioni svolte nel paragrafo 20.4.
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
PASSIVO
A)
IMMOBILIZZAZIONI
A)
PATRIMONIO NETTO
A) I
IMMATERIALI
A) I
FONDO DI DOTAZIONE DELL’ATENEO
A) II
MATERIALI
A) II
PATRIMONIO VINCOLATO
A) III
FINANZIARIE
A) III
PATRIMONIO NON VINCOLATO
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
B)
ATTIVO CIRCOLANTE
B)
FONDI PER RISCHI E ONERI
B) I
RIMANENZE
B) II
CREDITI
C)
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO
B) III
ATTIVITA’ FINANZIARIE
B) IV
DISPONIBILITÁ LIQUIDE
D)
DEBITI
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)
E)
RATEI E RISCONTI PASSIVI E
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
C)
RATEI E RISCONTI ATTIVI
F)
RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E
RICERCHE IN CORSO
D)
RATEI ATTIVI PER PROGETTI
E
RICERCHE IN CORSO
TOTALE ATTIVO
TOTALE PASSIVO
21.3. Scritture contabili esemplificative
Caso ratei attivi con applicazione del criterio della commessa completata
Si prenda in considerazione il caso di una commessa per un progetto di ricerca commissionato da
terzi per un importo di 45.000 euro più IVA del 22%.
Nel corso dell’esercizio si sono sostenuti costi specifici di tale commessa per collaborazioni
coordinate e continuative per euro 18.000, costi per l’acquisto di materiali di consumo per 3.000 e
costi per il noleggio di attrezzature per 1.000 (tutti contabilizzati nei rispettivi conti).
Alla fine dell’esercizio la commessa non è ancora completata per cui vengono rilevati ratei attivi per
un ammontare pari alla somma dei vari costi specifici già sostenuti (22.000 euro).
190
La scrittura contabile sarà:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
31/12/200n
Ratei attivi per progetti e ricerche finanziate e co-
D
22.000,00
finanziate in corso
31/12/200n
Ricerche e progetti commissionati in conto terzi
A
22.000,00
Dopo la chiusura dei conti, nei documenti finali di sintesi, si troveranno i seguenti valori:
Conto economico esercizio 200n
Collaborazioni coordinate e
18.000,00
Ricerche e progetti
22.000,00
continuative
commissionati in conto terzi
Acquisto altri materiali
3.000,00
Noleggio attrezzature
1.000,00
Stato patrimoniale al 31.12.200n
Ratei attivi per progetti e
22.000,00
ricerche finanziuate e co-
finanziate in corso in corso
All’inizio dell’esercizio successivo con le operazioni di riapertura viene riaperto il conto Ratei attivi
per progetti e ricerche finanziate e cofinanziate in corso.
La scrittura contabile sarà:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
01/01/200n +1
Ratei attivi per progetti e ricerche finanziate e
D
22.000,00
co-finanziate in corso
01/01/200n +1
Bilancio di apertura
A
22.000,00
Nel corso dell’esercizio (n+1) si completa la commessa sostenendo ulteriori costi per collaborazioni
coordinate e continuative (9.000 euro), materiali di consumo (1.000 euro) e fitto aule (1.000 euro)
ciascuno dei quali viene contabilizzato nei rispettivi conti.
Al 30 giugno, al completamento della commessa, viene emessa una fattura per 45.000 euro più IVA
del 22%.
191
La scrittura contabile sarà:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
30/06/200n +1
Crediti verso altri soggetti privati
D
54.900,00
30/06/200n +1
Ricerche e progetti commissionati in conto terzi
A
23.000,00
30/06/200n +1
Ratei attivi per progetti e ricerche finanziate e
A
22.000,00
co-finanziate in corso
30/06/200n +1
IVA a debito
A
9.900,00
L’impatto in conto economico del progetto è così rappresentabile:
Conto economico esercizio 200n+1
Collaborazioni coordinate e
9.000,00
Ricerche e progetti
23.000,00
continuative
commissionati in conto terzi
Acquisto altri materiali
1.000,00
Noleggio attrezzature
1.000,00
Il risultato della commessa (45.000 - 33.000 = 12.000 euro) viene attribuito per intero all’esercizio
n+1.
Caso risconti passivi con applicazione del criterio della commessa completata
In data 1° marzo 200n la Regione delibera l’erogazione di un contributo di 180.000 euro per un
progetto di ricerca.
Sulla base dei documenti trasmessi l’Ateneo rileva i relativi proventi:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
01/03/200n
Crediti verso Regioni e Provincie Autonome
D
180.000,00
01/03/200n
Contributi da Regioni e Provincie Autonome
A
180.000,00
Nei mesi successivi l’attività di ricerca viene attivata e si sostengono costi per assegni di ricerca
(50.000 euro) e per servizi (40.000 euro) che vengono contabilizzati nei rispettivi conti.
Alla fine dell’esercizio l’attività prevista per il progetto di ricerca non è ancora completata. I ricavi
per i contributi regionali vengono riscontati per l’importo non giustificato dai costi già sostenuti
(euro 180.000 - 90.000 = 90.000). La scrittura contabile sarà:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
31/12/200n
Contributi da Regioni e Provincie Autonome
D
90.000,00
31/12/200n
Risconti passivi per progetti e ricerche finanziate e
A
90.000,00
co-finanziate in corso
192
Dopo la chiusura dei conti, nei documenti finali di sintesi, ipotizzando che i crediti non siano stati ancora
riscossi, si troveranno i seguenti valori:
Conto economico esercizio 200n
Assegni di ricerca
50.000,00
Contributi da Regioni e
90.000,00
Provincie Autonome
(180.000
- 90.000)
Servizi
40.000,00
Stato patrimoniale al 31.12.200n
Crediti verso Regioni e
180.000,00
Risconti passivi per progetti
90.000,00
Provincie Autonome
e ricerche finanziate e co-
finanziate in corso
L’impatto del progetto in Conto Economico è nullo in quanto l ’importo dei costi sostenuti è compensato
dall’importo dei proventi rilevati. In Stato Patrimoniale si evidenziano Crediti verso Regioni e Provincie
Autonome ancora da riscuotere per 180.000 euro e Risconti passivi per progetti e ricerche finanziate e co-
finanziate in corso per 90.000 euro.
All’inizio dell’esercizio successivo con le operazioni di riapertura il conto Risconti passivi per progetti
e ricerche in corso viene riaperto:
La scrittura contabile sarà:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
01/01/200n
Bilancio di apertura
D
90.000,00
+1
01/01/200n
Risconti passivi per progetti e ricerche finanziate e
A
90.000,00
+1
co-finanziate in corso
Contestualmente i risconti passivi vengono chiusi e riportati al conto Contributi Regioni e Provincie
Autonome. La scrittura contabile sarà:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
01/01/200n +1
Risconti passivi per progetti e ricerche finanziate
D
90.000,00
e co-finanziate in corso
01/01/200n +1
Contributi da Regioni e Provincie Autonome
A
90.000,00
193
Negli ultimi mesi la ricerca viene completata dopo aver sostenuto ulteriori costi per assegni di ricerca
(40.000 euro) e per l’acquisto di servizi (20.000) che vengono contabilizzati nei rispettivi conti.
L’impatto in conto economico è così rappresentabile:
Conto economico esercizio 200n+1
Assegni di ricerca
40.000,00
Contributi da Regioni e
90.000,00
Provincie Autonome
Servizi
20.000,00
Il risultato della commessa (180.000 - 150.000 = 30.000 euro) viene attribuito per intero all’esercizio
n+1.
Caso risconti passivi con applicazione del criterio della percentuale di completamento
Consideriamo lo stesso caso appena esaminato nella prospettiva di applicare il criterio della
percentuale di completamento. In data 1° marzo 200n la Regione delibera l’erogazione di un
contributo di 180.000 euro per un progetto di ricerca.
Sulla base dei documenti trasmessi l’Ateneo rileva i relativi proventi:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
01/03/200n
Crediti verso Regioni e Provincie Autonome
D
180.000,00
01/03/200n
Contributi da Regioni e Provincie Autonome
A
180.000,00
Nei mesi successivi l’attività di ricerca viene attivata e si sostengono costi per assegni di ricerca
(50.000 euro) e per servizi (40.000 euro) che vengono contabilizzati nei rispettivi conti.
Alla fine dell’esercizio l’attività di ricerca non è ancora completata. La durata attesa del progetto di
ricerca è superiore a 12 mesi per cui siamo in presenza di una commessa pluriennale per cui si può
optare, date certe condizioni, per l’applicazione del criterio della percentuale di completamento.
La % di completamento si calcola come rapporto tra i costi sostenuti e i costi complessivi attesi. In
questo caso i costi sostenuti nel primo esercizio sono pari a 90.000 euro e i costi attesi per l’esercizio
successivo sono pari a 60.000 euro per un totale di 150.000 euro.
La % di completamento è pari al 60% (90.000/150.000 euro) per cui il 60% dei ricavi va attribuito
all’esercizio in chiusura (60% x 180.000 = 108.000 euro) e il 40% rinviato ai futuri esercizi tramite la
rilevazione di un risconto passivo (40% x 180.000 = 72.000 euro).
La scrittura contabile sarà:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
31/12/200n
Contributi da Regioni e Provincie Autonome
D
72.000,00
31/12/200n
Risconti passivi per progetti e ricerche finanziate e
A
72.000,00
co-finanziate in corso
194
Dopo la chiusura dei conti, nei documenti finali di sintesi, ipotizzando che i crediti non siano stati
ancora riscossi, si troveranno i seguenti valori:
Conto economico esercizio 200n
Assegni di ricerca
50.000,00
Contributi da Regioni e
108.000,00
Provincie Autonome
(180.000 X 60%)
Servizi
40.000,00
Stato patrimoniale al 31.12.200n
Crediti verso Regioni e
180.000,00
Risconti passivi per progetti
72.000,00
Provincie Autonome
e ricerche finanziate e co-
finanziate in corso
Con l’applicazione del criterio della % di completamento il risultato del progetto nel primo esercizio
è pari a 18.000 euro ossia il 60% dell’utile atteso (180.000 - 150.000 = 30.000 euro). In Stato
Patrimoniale si evidenziano Crediti verso Regioni e Provincie Autonome ancora da riscuotere per
180.000 euro e Risconti passivi per progetti e ricerche finanziate e co-finanziate in corso per 72.000
euro.
All’inizio dell’esercizio successivo con le operazioni di riapertura il conto Risconti passivi per progetti
e ricerche in corso viene riaperto. La scrittura contabile sarà:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
01/01/200n +1
Bilancio di apertura
D
72.000,00
01/01/200n +1
Risconti passivi per progetti e ricerche finanziate
A
72.000,00
e co-finanziate in corso
Contestualmente i risconti passivi vengono chiusi e riportati al conto Contributi Regioni e Provincie
Autonome. La scrittura contabile sarà:
Data
Conto
D/A
Dare
Avere
01/01/200n +1
Risconti passivi per progetti e ricerche finanziate
D
72.000,00
e co-finanziate in corso
01/01/200n +1
Contributi da Regioni e Provincie Autonome
A
72.000,00
195
Negli ultimi mesi la ricerca viene completata dopo aver sostenuto gli ulteriori costi per assegni di
ricerca (40.000 euro) e per l’acquisto di servizi (20.000 euro) che vengono contabilizzati nei rispettivi
conti. L’impatto in conto economico è così rappresentabile:
Conto economico esercizio 200n+1
Assegni di ricerca
40.000,00
Contributi da Regioni e
72.000,00
Provincie Autonome
(180.000 x 40%)
Servizi
20.000,00
Il risultato della commessa nel secondo esercizio è pari a 12.000 euro (72.000 - 60.000) e
corrisponde al 40% dell’utile atteso della commessa.
Eventuali differenze tra i costi attesi e i costi effettivamente sostenuti alla fine del progetto,
commessa o ricerca in corso influiscono sul risultato economico del progetto nell’ultimo esercizio.
Supponiamo che i costi dei servizi consuntivati nel secondo esercizio siano pari a 45.000 euro per gli
assegni di ricerca e 30.000 euro per i servizi. L’impatto in conto economico cambia come segue:
Conto economico esercizio 200n+1
Assegni di ricerca
45.000,00
Contributi da Regioni e
72.000,00
Provincie Autonome
(180.000 x 40%)
Servizi
30.000,00
Il risultato della commessa nel secondo esercizio è addirittura negativo per euro 3.000, anche se la
commessa nel suo complesso presenta un utile di 15.000 euro (+ 18.000 euro nell’esercizio n e
-
3.000 euro nell’esercizio n+1).
Nelle tabelle alla pagina seguente sono evidenziati i diversi effetti prodotti sui risultati nei due
esercizi dall’applicazione alternativa dei due criteri di valutazione dei progetti di ricerca nell’ipotesi
prima che i costi effettivi confermino l’ammontare dei costi attesi e poi nell’ipotesi che i costi
effettivi superino l’ammontare dei costi attesi.
196
Ipotesi di costi effettivi
Valutazione al criterio della
Valutazione in base allo stato
corrispondenti ai costi
commessa completata
avanzamento lavori (criterio
attesi
% di completamento)
Ricavi esercizio (n)
90.000
108.000
Costi esercizio (n)
90.000
90.000
Margine esercizio (n)
-
18.000
Ricavi esercizio (n+1)
90.000
72.000
Costi esercizio (n+1)
60.000
60.000
Margine esercizio (n+1)
30.000
12.000
Ipotesi di costi effettivi
Valutazione al criterio della
Valutazione in base allo stato
superiori ai costi attesi
commessa completata
avanzamento lavori (criterio
% di completamento)
Ricavi esercizio (n)
90.000
108.000
Costi esercizio (n)
90.000
90.000
Margine esercizio (n)
-
18.000
Ricavi esercizio (n+1)
90.000
72.000
Costi esercizio (n+1)
75.000
75.000
Margine esercizio (n+1)
15.000
(3.000)
L’esempio appena visto mostra che in assenza di previsioni attendibili sui costi complessivi e sui costi
futuri attesi al momento della valutazione, l’applicazione per le commesse pluriennali del criterio
della percentuale di completamento può presentare degli inconvenienti e comportare una non
corretta distribuzione del risultato della commessa tra gli esercizi in cui essa viene realizzata.
21.4. Le informazioni da riportare in Nota Integrativa
Si devono fornire informazioni attinenti ai criteri di valutazione applicati, a elementi di dettaglio
delle voci di bilancio ritenuti rilevanti, all’illustrazione dell’andamento delle singole voci in relazione
all’anno precedente.
Devono essere fornite informazioni sul metodo o sui metodi di valutazione utilizzati per i progetti,
commesse o ricerche di durata pluriennale.
197
Capitolo 22 - La composizione e le variazioni del Patrimonio Netto
Il Patrimonio Netto è una posta di bilancio non suscettibile di autonoma valutazione, per il fatto che
la sua entità è data dalla differenza tra il valore delle attività e il valore delle passività. In quanto
differenza il patrimonio netto è un valore di natura astratta unico e inscindibile. Non è possibile
associarlo, né associare una qualsiasi sua parte, a specifici elementi delle attività e delle passività
anche se per finalità pratiche o giuridiche può essere suddiviso in parti o quote “ideali”. Queste parti
possono esprimere le modalità attraverso cui il patrimonio netto si è formato (fondo di dotazione,
riserva per donazioni, risultato di esercizio, ecc.) oppure la funzione assegnata a date porzioni di
patrimonio (Riserva per nuovi investimenti, Fondi per la copertura di perdite future o altro).
22.1. Le voci che compongono il Patrimonio Netto
La tabella che segue mostra l’articolazione del Patrimonio Netto prevista dalla voce A) del passivo
nello schema di stato patrimoniale allegato al D.I. 19/2014105.
PASSIVO
A)
PATRIMONIO NETTO
A) I
FONDO DI DOTAZIONE DELL’ATENEO
A) II
PATRIMONIO VINCOLATO
1) Fondi vincolati destinati da terzi
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
3) Risorse vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro)
TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO
A) III
PATRIMONIO NON VINCOLATO
1) Risultato esercizio
2) Risultati relativi a esercizi precedenti
3) Riserve statutarie
TOTALE PATRIMONIO NON VINCOLATO
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
Di seguito la descrizione delle singole voci.
Il Fondo di dotazione
Per un’università di nuova costituzione in vigenza della contabilità economico-patrimoniale, il Fondo
di dotazione, voce A)-I dello schema di stato patrimoniale, rappresenta l’apporto iniziale di ricchezza
trasferito dal soggetto portatore di interessi istituzionali (lo Stato per le università pubbliche) per
dotarla delle risorse necessarie ad avviare la sua attività.
105 Il D.I. 19/2014 all’art. 4 comma 1, lettera h. e successive modificazioni stabilisce che il Patrimonio Netto degli
atenei si articola in: fondo di dotazione (vincolato o non vincolato in funzione delle indicazioni statutarie); patrimonio
vincolato (composto da fondi, riserve e contributi vincolati per scelte operate da terzi donatori); patrimonio non
vincolato (riserve derivanti da risultati realizzati e pertanto si compone dei risultati relativi all’esercizio e degli esercizi
precedenti, nonché delle riserve statutarie).
198
Per le università che in precedenza utilizzavano la contabilità a base finanziaria e che hanno
successivamente adottato la contabilità economico-patrimoniale, non è possibile ricostruire a
posteriori tale importo, per cui il fondo di dotazione non poteva e non può che essere determinato
come saldo delle altre poste dello stato patrimoniale.
In particolare l’art. 5 comma1, lettera l) del D.I. 19/2014 stabilisce come deve essere calcolato il
fondo di dotazione: il “Fondo di dotazione dell’ateneo” è dato dall’eventuale differenza che dovesse
emergere tra attivo e passivo e le poste di patrimonio vincolato e di patrimonio non vincolato.
Per quanto riguarda la sua destinazione l’art. 4, comma 1, lettera h. del D.I. 19/2014 prevede che il
fondo di dotazione possa essere vincolato o non vincolato in funzione delle indicazioni statutarie.
Il patrimonio vincolato
Il Patrimonio vincolato, voce A)-II dello schema di stato patrimoniale, come risulta dallo schema di
stato patrimoniale allegato al D.I. n. 19/2014, è composto da tre macro voci:
1)
Fondi vincolati destinati da terzi, voce A)-II-1) dello schema di stato patrimoniale;
2)
Fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali (voce A)-II-2) dello schema di stato
patrimoniale);
3)
Riserve vincolate per progetti specifici, obblighi di legge o altro, (voce A)-II-3) dello schema
di stato patrimoniale).
Ciascuna delle tre voci può essere ulteriormente scomposta attraverso la rappresentazione in conti
specifici rappresentativi dei diversi vincoli e delle diverse destinazioni.
I
Fondi vincolati destinati da terzi” rappresentano l’ammontare delle somme derivanti da
erogazioni, donazioni, lasciti testamentari o altre liberalità che abbiano per oggetto
immobilizzazioni materiali non soggette ad ammortamento (terreni, opere d’arte, ecc.), vincolate
nella finalità e/o nell’utilizzo per scelta del terzo donatore. Tali fondi trovano collocazione fra le
riserve di patrimonio netto solo quando sono stati ottenuti e contabilizzati in vigenza della
contabilità finanziaria o derivano da liberalità permanentemente vincolate e il valore del contributo
non è destinato alla copertura di costi d’esercizio o all’acquisto di beni strumentali durevoli soggetti
ad ammortamento (infatti in quest’ultimo caso dovranno essere utilizzati i risconti passivi).
I
Fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali trovano la loro origine in sede di
destinazione del risultato dell’esercizio o di altre risorse libere di patrimonio (voci A) III), da parte
degli organi d’Ateneo competenti in materia, nonché per la rappresentazione, in sede di formazione
dello Stato Patrimoniale Iniziale, di poste derivanti dalla Contabilità Finanziaria sulle quali esiste un
vincolo di destinazione stabilito dagli organi istituzionali.
Gli organi istituzionali possono, ad esempio, decidere di assegnare il risultato di esercizio
all’autofinanziamento di piani di investimento nell’edilizia o di progetti di ricerca di particolare
rilevanza, eccetera.
199
Qualora il vincolo per il quale il fondo è stato costituito dovesse venire meno, la riserva potrà essere
liberata e riclassificata, con apposita rilevazione contabile di permutazione economica, fra le voci di
patrimonio netto non vincolato106.
Le Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge o altro) rappresentano tutte le
fattispecie che non possono trovare rappresentazione nelle precedenti voci del patrimonio
vincolato.
Il riferimento ad obblighi di legge trova riscontro, ad esempio, nell’art. 4, comma 2, lettera c) del
D.I. 19/2014 che prevede che “al termine di ogni esercizio, nel rispetto del principio di competenza
economica, è necessario valutare e iscrivere a Conto Economico eventuali perdite/utili su cambi di
tutte le operazioni in valuta estera aperte; l’eventuale utile netto deve essere accantonato in
apposita riserva non utilizzabile fino all’effettivo realizzo”.
In sede di ricognizione dello Stato Patrimoniale iniziale è stata inoltre individuata una riserva relativa
a compensi per incarichi retribuiti e non preventivamente autorizzati di docenti universitari
destinati per legge al fondo produttività o fondo equivalente (D. Lgs.165/2001, art. 53, comma 7).
Il patrimonio non vincolato
Il Patrimonio non vincolato, voce A)-III dello schema di stato patrimoniale, come risulta dallo schema
di stato patrimoniale allegato al D.I. n. 19/2014, è composto da tre macro voci:
1)
Risultato esercizio107 (voce A) III 1) dello schema di stato patrimoniale);
2)
Risultati relativi ad esercizi precedenti
(voce A) III
2) dello schema di stato
patrimoniale);
3)
Riserve statutarie (voce A) III 3) dello schema di stato patrimoniale).
La voce “Risultato esercizio” accoglie il risultato economico di periodo che è pure evidenziato in
Conto Economico.
Il Risultato dell’esercizio, se positivo, corrisponde ad un utile di esercizio che al momento
dell’approvazione del bilancio, può essere:
-
rinviato ai futuri esercizi, confluendo così nella voce A)-II-2) Risultati esercizi precedenti;
-
accantonato alla voce A)-II-3) “Fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali” per una
o più finalità rappresentabili in conti diversi;
-
accantonato alla voce A)-III-3) “Riserve statutarie”;
106 Per le riserve vincolate provenienti dalla Contabilità Finanziaria il mancato impiego e la riclassificazione, per
decisione degli organi, in altre poste non vincolate, non comporterà il venire meno dell’impiego quali ricavi della
Contabilità Economico-Patrimoniale. In ogni caso, sia nel caso di utilizzo delle riserve sia nel caso di riclassificazione, è
necessaria un’adeguata spiegazione in nota integrativa. A questo proposito si veda il Manuale Tecnico Operativo.
107 Il D. I. 394/2017 ha modificato al denominazione delle voci Risultato gestionale esercizio e Risultati gestionali
relativi ad esercizi precedenti rispettivamente in Risultato esercizio e Risultati relativi ad esercizi precedenti.
200

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     2      3      4      5     ..