|
|
PREFAZIONE
Il presente manuale contiene linee guida sulla buona prassi per la
gestione dell’ambiente di lavoro all’interno delle aziende del settore
edile e per l’adempimento alla legge danese sull’ambiente di lavoro.
Il manuale è pubblicato da BAR Bygge & Anlæg, con l’assistenza tecnica
degli esperti nell’ambito dell’edilizia dell’Ispettorato sul Lavoro. Il ma-
nuale si rivolge al Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro nell’a-
zienda, tuttavia può essere utile anche progettisti, consulenti, coordi-
natori del committente, addetti alla sicurezza, istruttori, fornitori e altri
interessati all’ambiente di lavoro nel settore dell’edilizia.
La versione aggiornata del manuale è accessibile al sito internet www.
bar-ba.dk. La versione digitale contiene anche link ad altri siti internet
utili. Sul sito sono inoltre accessibili altre pubblicazioni elaborate dal
consiglio settoriale sull’ambiente di lavoro.
Il consiglio settoriale invia una newsletter quando vi sono aggiorna-
menti del contenuto sui loro siti internet. È possibile iscriversi alla
newsletter tramite il sito www.bar-ba.dk.
Per ulteriori informazioni o per contribuire al testo del Manuale con-
tattare Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg inviando un’e-
mail a: sekr@bar-ba.dk.
La presente edizione (2013) contiene contenuti aggiornati rispetto
all’ultima edizione del 2012.
L’Ispettorato sul Lavoro ha revisionato il Manuale e ha concluso
che il suo contenuto è conforme alla legge sull’ambiente di lavoro.
L’Ispettorato ha valutato il Manuale esclusivamente nella sua pre-
sente forma e non ha pertanto preso in considerazione se il ma-
nuale tratti in maniera esaustiva tutti gli argomenti di ogni singo-
lo campo di applicazione. L’Ispettorato non è in alcun modo
responsabile dello stato di aggiornamento del contenuto dovuto
allo sviluppo tecnologico.
LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO E
SICUREZZA SUL LAVORO
La legge sull’ambiente di lavoro
21
Decreti legge
21
Linee guida
22
Il sistema dell’ambiente di lavoro
23
L’ispettorato sul lavoro (at)
24
I provvedimenti dell’at
25
Screening e ispezioni supplementari
27
Richiamo formale all’uso di consulenza
28
Il sistema dello smiley
30
Obblighi e responsabilità per l’ambiente di lavoro
31
Il datore di lavoro
31
Il dirigente aziendale
32
Il preposto ai lavori
32
Il dipendente
33
Il fabbricante/fornitore
34
Il progettista e il consulente edile
35
Il committente
36
Delimitazione delle misure di sicurezza nelle aree comuni . . .
38
Denuncia del cantiere all‘at
39
Denuncia al comune
40
Coordinazione durante la progettazione
40
Documentazione operativa
42
Coordinazione nei cantieri indipendentemente
dalle dimensioni
42
Coordinazione nei cantieri grandi nella fase di
esecuzione (più di 10 persone occupate in contemporanea).. . 44
Piano per la sicurezza e la salute (pss)
46
Consulenza sull’ambiente di lavoro
50
Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (sgsl)
50
Composizione del sgsl
51
Gestione della sicurezza e della salute
nelle aziende con 1-9 dipendenti
52
Gestione della sicurezza e della salute
nelle aziende con 10-34 dipendenti
52
LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO E
SICUREZZA SUL LAVORO
Gestione della sicurezza e della salute
nelle aziende con più di 35 dipendenti
53
La commissione per la sicurezza aziendale
53
Mansioni del gruppo lavorativo per la sicurezza aziendale. . .
55
Riunioni del sgsl nell’azienda
56
Mansioni della commissione per la sicurezza aziendale
56
Riunioni di sicurezza nei cantieri
57
Il consiglio per la sicurezza
58
Gestione della sicurezza nei cantieri
58
La commissione per la sicurezza nei cantieri edili
59
Lavori all’interno di zone assegnate a un’altra impresa
59
Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (rls) . .60
Il preposto ai lavori
61
Corso di formazione sull’ambiente di lavoro
61
Documento di valutazione dei rischi (dvr)
63
Minorenni
65
Incidenti sul lavoro
68
Denuncia di infortuni
69
Denuncia di malattie professionali
70
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali
70
Analisi degli infortuni/imparare dagli infortuni
71
Primo soccorso
73
SOLLECITAZIONI SUL LAVORO
Ergonomia
77
Rischio di danni alla schiena e altri disturbi muscoloscheletrici. 77
Spinta e traino
79
Sollevamento e trasporto manuale
80
Valutazione del peso
81
Trasporto manuale
85
Prevenzione di danni causati dal sollevamento
e trasporto di pesi
86
Tecnica di sollevamento e di trasporto manuale
87
Posture di lavoro
88
Lavori in posizione orizzontale o in ginocchio
89
Sistemazione del luogo di lavoro
91
Distanza
92
Lavori in movimento
92
Lavori monotoni e ripetitivi
93
Lavori monotoni con sollecitazione unilaterale del corpo
94
Ausili tecnici
95
Attrezzature manuali
95
Sedile del conduttore
96
Rumori
97
Vibrazioni
100
Vibrazioni mano-braccio
100
Vibrazioni al corpo intero
103
Acquisto macchine
104
Come ridurre il rischio di danni
105
Freddo e calore
106
Laser
109
Sollecitazioni chimiche
110
Prevenzione
111
Valutazione degli agenti nocivi
112
Istruzioni per l’uso
112
Dvr chimico - una valutazione speciale
113
Valori limite e misurazioni
114
Uso di misurazioni
115
Classificazione ed etichettatura
116
6
SOLLECITAZIONI SUL LAVORO
Periodo di transizione
116
Frasi r e frasi s
118
Agenti e prodotti tossici
118
Numero di codice
118
Uso del numero di codice
120
Dubbi
121
Vernici
121
Diluzione di vernici
122
Divieto
122
Solventi organici
122
Rischi per la salute
122
Rischio d‘incendio ed esplosione
123
Misure preventive
123
Legno impregnato
124
Olio da sformare
125
Misure di sicurezza
126
Organizzazione del luogo di lavoro
127
Dispositivi di protezione e igiene
127
Epossidi e isocianati
127
Divieto di nebulizzazione
128
Formazione e addestramento
129
Misure di precauzione nell’uso di epossidi e isocianati
129
Asfalto (bitume)
131
Misure di sicurezza
131
Ventilazione naturale e meccanica
132
Dispositivi di protezione individuale (dpi)
132
Formazione
133
Misure igienico-assistenziali
133
Amianto
133
Misure di sicurezza
135
Segnaletica
136
Rifiuti
136
Pulitura
137
Spogliatoi e docce
137
Lana minerale e altri materiali isolanti
138
7
SOLLECITAZIONI SUL LAVORO
Misure di sicurezza per l‘isolamento
138
Lavori particolarmente polverosi
139
Pulitura
140
Polvere di quarzo
140
Misure di sicurezza
141
Polvere di legno
142
Misure di sicurezza
142
Fumo da saldatura e taglio
143
Cenere volante
143
Cromato nel cemento
144
Piombo
145
Misurazioni del piombo
145
Misure di sicurezza
146
Misure igienico-assistenziali
146
Igiene
147
Rifiuti
147
Terreni contaminati da petrolio e sostanze chimiche
147
Misure di sicurezza
148
Misure igienico-assistenziali, ecc
149
Pcb
149
Sostituzione di finestre e giunti
150
Progetti di risanamento
150
Sollecitazioni biologiche
151
Fognature e acque reflue
151
Escrementi di piccioni e topi
152
Muffe
152
Sollecitazioni psicosociali
153
Mancanza di tempo, carico di lavoro eccessivo
e possibilità di influenzare il proprio lavoro
154
Eventi traumatici
156
Mobbing e molestie sessuali
157
Benessere e collaborazione
158
8
EQUIPAGGIAMENTO
Lavori in quota
161
Ponteggi di facciata e da muratore
161
Transporto
163
Installazione
165
Rischi particolari
165
Segnaletica
165
Sollecitazione degli impalcati
166
Larghezza del piano di calpestio
166
Scale di servizio
167
Ponteggi di facciata e da muratore
168
Parapetti
168
Schermature
169
Impalcati
169
Lavori su ponteggi
169
Ponteggi per lavori su tetti
169
Rischi particolari
171
Ponteggi mobili su ruote
172
Montaggio, modifica e smontaggio
173
Lavori su ponteggi mobili su ruote
173
Ponteggi a cavalletto
174
Montaggio, modifica, smontaggio e uso
174
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (plac)
175
Registro
176
Registro
176
Verifiche
176
Montaggio
177
Spostamento della piattaforma
177
Segnaletica
178
Copertura
178
Accesso
178
Parapetti/protezione dei bordi
179
Piano di calpestio
179
Lavori su piattaforme
179
Rischi particolari
181
9
EQUIPAGGIAMENTO
Carrelli elevatori a trasporto persone/a braccio
telescopico con cestello
182
Registro
182
Verifiche
183
Configurazione
183
Uso del carrello elevatore a trasporto persone
184
Sollevamento persone con cestello su gru
185
Uso
186
Configurazione
186
Sollevamento persone con carrello elevatore a forche
187
Configurazione
187
Uso
188
Registro e denuncia
188
Piattaforme sospese
189
Registro
189
Verifiche
190
Configurazione
190
Lavori su piattaforme sospese
191
Scale portatili
192
Uso
192
Scale portatili come vie di accesso
193
Lavori in sospensione a corde portanti
194
Rope access (lavori su fune)
195
Macchine di elevazione e sollevamento
196
Formazione e requisiti alla certificazione
196
Verifiche
198
Registro
199
Denuncia
199
Controllo delle sollecitazioni
200
Gru
200
Vento
200
Imbracatura di carichi
201
Attrezzature di imbracatura
203
Sollevamenti con due gru
205
Gru a torre
206
EQUIPAGGIAMENTO
Installazione
206
Vie di corsa
207
Collisione
209
Gru automotrici e altre gru mobili
210
Sollevamento con forche
211
Patentini
211
Macchine di elevazione e movimentazione
212
Montacarichi
213
Montacarichi da cantiere per sollevamento persone
213
Collaudo di primo impianto
213
Verifiche
214
Ispezioni visive e prove di funzionamento
214
Configurazione
214
Montacarichi da cantiere per sollevamento materiali
215
Verifiche
215
Configurazione
215
Montacarichi inclinati
216
Macchine e utensili in generale
217
Sicurezza delle macchine - in generale
217
Acquisto macchine
218
Obblighi del fabbricante
218
Istruzioni per l’uso
219
Obblighi dell’operatore
220
Norme speciali per macchine
221
Collaudo
221
Validità
222
Verifica delle macchine
222
Installazione delle macchine
222
Progettazione delle macchine
222
Dispositivi di protezione
223
Barriere protettive
224
Dispositivi di comando
224
Ubicazione dei dispositivi di comando
225
Dispositivi di arresto normale
225
Dispositivi di arresto di emergenza
225
EQUIPAGGIAMENTO
Comando a distanza
226
Dispositivi vigilanti (dispositivi „uomo-morto“)
227
Dispositivi di comando a due mani
228
Freni
228
Macchine per calcestruzzo e malta
229
Miscelatrici
229
Livellatrici per calcestruzzo
229
Vibratori
230
Macchine per lavorazione del legno
231
Macchine stazionarie
231
Seghe circolari (fisse)
232
Seghe circolari da banco
233
Troncatrici (seghe a doppio bisello)
234
Pialle a filo e spessore
235
Dispositivi di avanzamento automatico
235
Macchine per la lavorazione del metallo
236
Seghe circolari per metallo
236
Filettatrici
237
Utensili a mano elettrici
238
Motoseghe a catena
239
Utensili a mano elettrici
240
Verifiche
240
Uso
241
Trapanatrici
241
Fresatrici
242
Levigatrici
242
Smerigliatrici angolari
242
Seghe a baionetta
244
Seghe circolari a mano
245
Modanatrici
246
Pistole sparachiodi con carica esplosiva
247
Chiodatrici
250
Rimozione della carta da parati
251
Sistemi e utensili ad aria compressa
252
Serbatoi di aria compressa
252
EQUIPAGGIAMENTO
Utensili ad aria compressa
252
Utensili pneumatici a moto rotatorio
253
Martelli pneumatici
253
Martelli bulinatori
253
Sabbiatura
254
Pulitura ad alta pressione
256
Taglio a getto d‘acqua
257
Montaliquidi
258
Diffusori di aerosol
259
13
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Organizzazione del cantiere
261
Accesso al cantiere
261
Recinzione
262
Ordine e pulizia
263
Protezione contro la caduta di oggetti
265
Vie di accesso
266
Scale fisse
266
Scale portatili
266
Viabilità nel cantiere
267
Preparazione e superficie della viabilità
268
Percorsi pedonali
268
Vie di fuga
269
Zona baracche
270
Servizi igienico-assistenziali
272
Baracche mobili
273
Lavori stradali
273
Allacciamenti alla fognatura
273
Quantità e distanza
273
Lavori di breve durata
274
Norme speciali - lavori con fognature, amianto,
asfalto, piombo, epossidi e poliuretano
275
Organizzazione delle baracche
275
Locali per consumazione pasti
275
Spogliatoi
276
Docce
276
Gabinetti e lavabi
277
Pernottamento durante i grandi progetti
277
Luoghi di lavori fissi
279
Lavori su tetti
280
Tetti piani sotto 15 gradi
280
Tetti con un‘inclinazione superiore a 15°
281
Lavori su frontoni
283
Lavori su tetti esistenti
284
Passerelle
284
Misure anticaduta
285
14
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Reti di sicurezza
285
Montaggio di reti
285
Facciate con aperture verso il vuoto
286
Elementi prefabbricati
287
Sostituzione di finestre
287
Sostituzione di terrazze
288
Aperture per porte
288
Montanti di protezione
289
Rischio di caduta a livello inferiore
289
Requisiti per parapetti e pareti di ritenuta sui tetti
290
Requisiti per parapetti
291
Buche nei solai e dislivelli nelle vie di accesso, ecc
292
Buche grandi
292
Buche di media dimensione
293
Buche piccole
293
Aperture per lucernari
293
Superfici non resistenti
294
Illuminazione
294
In generale
294
Illuminazione antiabbagliante
295
Rischio d’incendio e rischio infortuni elettrici
295
Illuminazione d’orientamento
296
Illuminazione dei luoghi di lavoro
296
Misurazione e valutazione dell‘illuminazione
296
Elettricità
297
Impianti elettrici nei cantieri - in generale
297
Posa delle linee elettriche per il cantiere
297
Quadri di cantiere
300
Elettrodomestici e utensili
301
Condotte d‘acqua
304
Rifiuti
305
Misure per la stagione invernale
306
15
PROCESSI DI LAVORO
Scavi
313
Valutazione scritta - piano di lavoro
313
Gestione delle emergenze
314
Sicurezza negli scavi
314
Scavi per lavori stradali
314
Scavi senza armatura
315
Scavi con armatura
316
Scavi in prossimità di reti di distribuzione
318
Rottura di linee aeree o interrate
319
Vie di accesso e di fuga
320
Cavi armati
320
Gasdotti
322
Lavori in prossimità di acqua
323
Lavori in mare
325
Giubbotti di salvataggio e pronto soccorso
326
Lavori stradali
327
Piano di delimitazione
328
Segnaletica
329
Guardrail
330
Segnaletica luminosa
330
Lavori stradali fissi e mobili
332
Indumenti da lavoro rifrangenti
334
Pulitura
335
Calzature protettive
336
Demolizioni
336
Lista di controllo prima della demolizione
338
Polveri
339
Ristrutturazioni
340
Rimozione di calcestruzzo
341
Montaggio di elementi prefabbricati
342
Progettazione
342
Riunioni preliminari di coordinamento
342
Movimentazione e scarico di elementi prefabbricati
343
Scelta di gru
344
Chiodi di ancoraggio
345
16
PROCESSI DI LAVORO
Montaggio
346
Puntellamento
346
Smontaggio del puntellamento
348
Pannelli prefabbricati per facciate e pareti
348
Montaggio di solai/elementi di tetto
348
Vespai, soffitti e sottotetti
349
Edifici di nuova costruzione
349
Edifici esistenti
350
Polvere, amianto, ecc
352
Lavori all’interno di spazi chiusi e pozzi
352
Lavori all’interno di pozzi
353
Cinture di sicurezza
355
Lavori su fognature
356
Spazi chiusi, condotti, ecc
356
Impianti di teleriscaldamento
357
Lavori a caldo
357
Pericolo d’incendio
358
Mezzi estinguenti
360
Lavori con fiamme libere
361
Saldatura e taglio
362
Materiali con rivestimenti
362
Fumo da saldatura
362
Rumori
362
Formazione
363
Guanti
363
Dispositivi di protezione degli occhi
363
Luce da saldatura/occhi da saldatore
364
Pomata oftalmica
364
Pericolo d‘incendio
364
Saldatura elettrica
364
Saldatura a gas/autogena
365
Saldatura mig
366
Ossigeno
367
Acetilene
368
Brasatura e fondenti
368
17
DPI
Dpi in generale
373
I dpi sono l’ultima risorsa
373
Requisiti dei dpi
374
Distribuzione, pagamento, manutenzione e proprietà
374
Responsabilità dei dpi
375
Istruzioni per l’uso e marcatura
376
Caschi
377
Casco di sicurezza
377
Regolazione e manutenzione
378
Durata
379
Dispositivi di protezione dell‘udito
379
Requisiti per l’uso di dispositivi di protezione dell‘udito
379
Dispositivi di protezione dell’udito - in generale
380
Tappi auricolari
381
Cuffie auricolari
382
Dispositivi di protezione degli occhi
382
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
384
Restrizioni all‘uso
385
Respiratori a filtro
386
Respiratori a filtro antigas
387
Respiratori a presa d’aria esterna
389
Respiratori con unità turbo (turbomaschera)
390
Fattore di protezione
390
Sostituzione filtro antiparticolato (filtro antipolvere)
391
Sostituzione filtro antigas
391
Marcatura
392
Segnaletica
393
Protezione anticaduta
393
Controlli e verifiche
394
Imbracature
395
Cinture di posizionamento
396
Linee
396
Dispositivi anticaduta guidati su linea di ancoraggio
396
Blocchi di arresto
397
Dissipatori anticaduta
397
18
DPI
Connettori, p.Es. Moschettoni
397
Segnaletica
398
Indumenti protettivi
398
Guanti
400
Trattamento della pelle
400
Scelta di guanti
401
Protezione contro agenti chimici
401
Uso pericoloso di guanti
401
Calzature protettive
402
19
Appunti
20
1. LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO
La legge sull’ambiente di lavoro
E SICUREZZA SUL LAVORO
LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO
La legge sull’ambiente di lavoro contiene disposizioni che stabilisco-
no requisiti all’ambiente di lavoro i quali vanno adempiti all’interno
delle aziende e nei cantieri. Lo scopo è quello di garantire la tutela
della sicurezza e della salute in tutte le aziende e in tutti i cantieri.
La legislazione in materia di ambiente di lavoro è composta dalla leg-
ge sull’ambiente di lavoro e una serie di decreti legge che precisano
le disposizioni della legge.
Le norme contenute nella legge sull’ambiente di lavoro descrivono
l’obiettivo delle attività svolte per la tutela della sicurezza e della
salute tuttavia senza menzionare i metodi o i mezzi per raggiungere
tale obiettivo. Spetta dunque all’azienda implementare le soluzioni
adatte per adempire alle norme della legge sull’ambiente di lavoro.
Legge sull’Ambiente di Lavoro
Decreti legge
Linee guida
Decreti legge
I decreti legge contengono una descrizione più dettagliata dei requi-
siti all’ambiente di lavoro. Per esempio si possono nominare il decre-
to legge sull’amianto, il decreto legge sui cantieri, il decreto legge
sui rumori, il decreto legge sull’uso di ausili tecnici e il decreto legge
sull’uso di dispositivi di protezione individuale.
I datori di lavoro, i dirigenti e i dipendenti sono tenuti a rispettare la
legge sull’ambiente di lavoro e i relativi decreti legge, indipendente-
mente dal fatto che abbiano ricevuto un richiamo formale dall’Ispetto-
rato sul Lavoro Danese [Arbejdstilsynet (AT)] (di seguito denominato
“AT”) o meno.
21
Il sistema dell’ambiente di lavoro
1. LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO
E SICUREZZA SUL LAVORO
L‘inosservanza della legge sull’ambiente di lavoro e dei decreti legge
costituisce un reato e può comportare pene pecuniaria o la reclusione.
Linee guida
Linee guida AT
Le linee guida AT, le istruzioni AT e i comunicati AT sono emessi
dall’AT con lo scopo di fornire chiarimento su come interpretare e
comprendere le disposizioni contenute nella legge sull’ambiente di
lavoro e i relativi decreti legge, nonché evidenziare la prassi applica-
bile per l’adempimento alle disposizioni. Le linee guida non conten-
gono requisiti vincolanti, poiché il loro scopo è quello di fornire infor-
mazioni e raccomandazioni. Le aziende che seguono le
raccomandazioni e i metodi contenuti nelle linee guida AT adempi-
scono automaticamente la legislazione in materia di ambiente di la-
voro, tuttavia le aziende hanno la facoltà di scegliere metodi alter-
nativi, purché tali metodi siano altrettanto opportuni allo scopo.
La legge sull’ambiente di lavoro, i decreti legge, le linee guida AT e
altro materiale informativo elaborato dall’AT sono disponibili al sito
internet www.at.dk.
Linee guida settoriali
Le linee guida settoriali descrivono la buona prassi del settore e contengo-
no raccomandazioni concrete per le aziende. Sono elaborate dal Consiglio
Settoriale sull’Ambiente di Lavoro nell’Edilizia, Branchearbejdsmiljørådet
for Bygge & Anlæg, o da un altro consiglio settoriale sull’ambiente di lavoro
e controllate dall’AT. Le aziende che seguono le raccomandazioni adempi-
scono automaticamente la legislazione in materia di ambiente di lavoro per
quanto riguarda il singolo argomento trattato nelle linee guida.
È dunque opportuno utilizzare le linee guida come una norma di con-
dotta nella scelta di una buona prassi in materia di ambiente di lavo-
ro. Le linee guida settoriali dell’edilizia sono disponibili al sito inter-
net www.bar-ba.dk.
22
1. LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO Il sistema dell’ambiente di lavoro
E SICUREZZA SUL LAVORO
IL SISTEMA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
Esistono tre attori importanti che influenzano lo sviluppo di nuove nor-
me e l’interpretazione della legge sull’ambiente di lavoro e altre norme
vigenti. Nella legge sull’ambiente di lavoro tali attori sono i seguenti:
● Le autorità (il Ministero del Lavoro e l’AT), le quali amministrano la
legge e controllano che le aziende la rispettino.
● Il sistema delle parti (il Consiglio sull’Ambiente di Lavoro [Arbejd-
smiljørådet] e gli 11 consigli settoriali sull’ambiente di lavoro), il qua-
le è composto di rappresentanti dei sindacati e delle organizzazio-
ni dei dirigenti e dei datori di lavoro. Il sistema delle parti contribuisce
alle modifiche della legislazione sull’ambiente di lavoro e alla divulga-
zione della buona prassi ai dirigenti e i dipendenti dell’azienda.
● L‘Organo di Ricorso in Materia di Ambiente di Lavoro [Arbejd-
smiljøankenævnet], che si occupa delle cause di ricorso contro le
decisioni dell’AT. L’organo di ricorso è indipendente. Il presidente è
designato dal ministro del lavoro mentre i membri sono rappre-
sentanti delle organizzazioni.
La legge sull’ambiente di lavoro prevede inoltre che altre istituzioni
possano aiutare le aziende a prevenire i problemi relativi all’ambien-
te di lavoro.
Ministero del Lavoro
Consiglio sull’Ambiente
Organo di Ricorso
di Lavoro
Ispettorato sul Lavoro
Consiglio Settoriale
sull’Ambiente di Lavoro
Cliniche di medicina
Azienda
SGSL
del lavoro
Centro Nazionale di Ricer-
Consulenti
ca per l’Ambiente di Lavoro
23
L’Ispettorato sul Lavoro
1. LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO
E SICUREZZA SUL LAVORO
● Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro è un organo all’in-
terno dell’azienda che è coinvolto dalla direzione nelle attività di
prevenzione in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro.
● Le cliniche di medicina del lavoro e i reparti ospedalieri possono
verificare se determinati disturbi o malattie sono riconducibili al
lavoro svolto. Inoltre, le cliniche, in collaborazione con le aziende,
possono contribuire alla prevenzione di danni alla salute dei di-
pendenti.
● Il Centro Nazionale di Ricerca per l’Ambiente di Lavoro [det Natio-
nale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)] conduce progetti di
ricerca e sviluppo con lo scopo di aiutare autorità, parti e aziende
a investigare e mappare problemi relativi alla sicurezza e alla salu-
te sul lavoro nonché a sviluppare metodi migliori per prevenirli.
● I consulenti autorizzati in materia di ambiente di lavoro approvati
dall’AT possono aiutare le aziende a mappare e risolvere problemi
relativi alla sicurezza e alla salute sul lavoro.
L’ I S P E T T O R AT O S U L L AVO R O ( AT )
L’AT contribuisce alla promozione della sicurezza, la salute e l’inno-
vazione dei posti di lavoro. In concreto ciò consiste nel:
● sorvegliare le aziende;
● elaborare regole;
● fornire informazioni sull’ambiente di lavoro.
L’AT effettua ispezioni per verificare se le aziende rispettano la legge
sull’ambiente di lavoro. Nel caso in cui le norme non siano rispettate,
24
1. LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO
L’Ispettorato sul Lavoro
E SICUREZZA SUL LAVORO
l’AT emette un richiamo formale [påbud] e da linee guida alle aziende
su come adempiere le norme in maniera ottimale.
Un’azienda non può negare all’AT l’accesso a un posto di lavoro o a un
cantiere.
I dipendenti hanno la possibilità di rivolgersi all’AT per segnalare pro-
blemi nell’ambiente di lavoro senza che lo vengano a sapere il capo o
i colleghi. I dipendenti dell’AT non possono rivelare se un’eventuale
ispezione è effettuata a causa di una segnalazione da parte di un
dipendente.
I provvedimenti dell’AT
Se l’AT rileva inosservanze della legislazione sull’ambiente di lavoro
durante un’ispezione nell’azienda, può emettere un richiamo forma-
le con termine di adempimento [påbud med frist], un richiamo for-
male ad adempimento immediato [strakspåbud] o un divieto [for-
bud]. Nel caso in cui si tratti di un’inosservanza minore, l’AT fornisce
all’azienda linee guida verbalmente o per iscritto.
I richiami formali con termine di adempimento, i richiami formali ad
adempimento immediato e i divieti sono emessi per iscritto, mentre
le linee guida possono essere sia verbali, sia scritte. L’AT può impar-
tire i summenzionati provvedimenti nei seguenti casi:
● Il richiamo formale con termine di adempimento è emesso per
inosservanze che non richiedono un adempimento immediato du-
rante l’ispezione. Il richiamo formale è inviato all’azienda entro 14
giorni dall’ispezione. L’inosservanza rilevata deve essere eliminata
entro il termine stabilito.
● Il richiamo formale ad adempimento immediato è emesso per inos-
servanze quando:
1. la natura del pericolo richiede un adempimento immediato,
25
L’Ispettorato sul Lavoro
1. LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO
E SICUREZZA SUL LAVORO
tuttavia senza che sia necessaria l’emissione di un divieto;
2. lo scopo della decisione sarebbe compromesso senza un prov-
vedimento immediato;
3. il pericolo richiede l’adozione immediata di misure provvisorie
fino a quando è adottata la misura finale;
4. il richiamo formale è immediatamente adempibile o comunque
entro un breve periodo.
Il richiamo formale ad adempimento immediato è emesso tramite
una decisione in loco da parte dell’AT.
In tal caso, si deve provvedere a un’eliminazione immediata dell‘inos-
servanza.
● Il divieto è imposto nel caso in cui l‘inosservanza comporta un pe-
ricolo imminente e considerevole, e dove, di conseguenza, non è
consentito riprendere il lavoro finché è stato risolto il problema. Il
divieto è imposto tramite la decisione in loco da parte dell’AT.
● L’AT fornisce linee guida nei casi in cui è opportuno informare l’a-
zienda delle norme vigenti, in particolare in caso di inosservanze
minori della legislazione sull’ambiente di lavoro. Non si tratta di
veri e propri obblighi imposti all’azienda, bensí di un orientamento
sulle norme applicabili.
Un’azienda alla quale viene emesso un richiamo formale con termine
di adempimento, un richiamo formale ad adempimento immediato o
un divieto ha l’obbligo di comunicare all’AT come ha provveduto all‘a-
dempimento, e tale comunicazione deve essere sottoscritta dal Si-
stema per la Gestione della Sicurezza sul Lavoro (di seguito denomi-
nato “SGSL”).
L’AT ha inoltre la facoltà di emettere un cosiddetto richiamo formale
all’uso di consulenza. Ciò significa che l’azienda è tenuta a chiedere
l’assistenza di un consulente autorizzato in materia di ambiente di
26
1. LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO
L’Ispettorato sul Lavoro
E SICUREZZA SUL LAVORO
lavoro per risolvere i problemi e migliorare le attività di prevenzione
della sicurezza e della salute.
I richiami formali e i divieti imposti dall’AT devono sempre essere mo-
tivati con riferimento alla legge sull’ambiente di lavoro o ai relativi
decreti legge.
Le aziende hanno la possibilità di contestare un richiamo formale emes-
so dall’AT inviando un ricorso all’Organo di Ricorso in Materia di Ambien-
te di Lavoro entro 4 settimane dalla ricezione della decisione dell’AT.
Screening e ispezioni supplementari
Tutte le aziende devono essere sottoposte a uno screening da parte
dell’AT, salvo il caso in cui abbiano già ottenuto una certificazione in
materia di ambiente di lavoro o non abbiano dipendenti.
Lo screening consiste di un‘ispezione non preannunciata da parte di
un ispettore dell’AT, il quale valuta se è necessario effettuare ulte-
riori ispezioni.
L’AT controlla, tra le altre cose, il Documento di Valutazione dei Rischi
[arbejdspladsvurdering (APV)] (di seguito denominato „DVR“) dell’a-
zienda e il SGSL, e ispeziona officine, uffici, magazzini, mezzi di tra-
sporto e 1-2 cantieri, presso i quali lavorano i dipendenti dell’azienda.
Se l’ambiente di lavoro dell’azienda è a norma, l’AT non prenderà ulte-
riori provvedimenti fino alla seguente ispezione di screening.
Qualora l’azienda non adempisca ai requisiti formali sull’ambiente di
lavoro, l’AT è autorizzato a emettere un richiamo formale senza ef-
fettuare di seguito un‘ispezione.
Un esempio potrebbe essere qualora il DVR dell’azienda non sia a
norma o qualora il SGSL dell‘azienda non ottemperi ai requisiti stabi-
27
L’Ispettorato sul Lavoro
1. LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO
E SICUREZZA SUL LAVORO
liti. L’azienda ha l’obbligo di comunicare all’AT quando le inosservanze
sono state rettificate. L’AT non effettua ispezioni supplementari se
le altre condizioni relative alla sicurezza e alla salute sono a norma.
Se lo screening rileva una violazione delle disposizioni sulle condizio-
ni materiali di sicurezza e salute, l’azienda sarà sottoposta a un’ispe-
zione supplementare. L’azienda può inoltre essere sottoposta a un’i-
spezione supplementare nel caso in cui vi sia un sospetto motivato
di una tale violazione delle condizioni materiali di sicurezza e salute.
Ad esempio, una violazione delle condizioni materiali di sicurezza e
salute può consistere nell’inosservanza dei limiti stabiliti per la ru-
morosità, o nell’impiego di ponteggi o ausili tecnici difettati.
Durante un’ispezione supplementare l’AT effettua un controllo ap-
profondito dell’azienda.
Richiamo formale all’uso di consulenza
L’AT può imporre al datore di lavoro o al committente di consultare a
un consulente autorizzato in materia di ambiente di lavoro che li pos-
sa assistere nella risoluzione dei problemi rilevati in azienda o in can-
tiere. L’accordo tra il committente o l’azienda e il consulente deve
essere stipulato per iscritto e deve contenere una descrizione delle
modalità di adempimento al richiamo formale.
L’AT deve essere notificato dell’accordo entro sei settimane dall‘e-
missione del richiamo formale all’uso di consulenza.
Le notifiche dell’azienda riguardanti la stipulazione di un accordo
con un consulente autorizzato e le misure per la regolarizzazione
delle inosservanze devono essere firmate sia dal SGSL, sia dal con-
sulente autorizzato.
Nel caso in cui l’azienda non abbia un SGSL, le notifiche vanno sotto-
scritte da un rappresentante dei dipendenti. Se il richiamo formale
28
1. LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO
L’Ispettorato sul Lavoro
E SICUREZZA SUL LAVORO
all’uso di consulenza è stato emesso nei confronti del committente,
non è richiesta la firma del SGSL. Sia l’AT sia i dirigenti dell’azienda
hanno il diritto di visionare l’accordo.
I cinque tipi di richiami formali all’uso di consulenza
Al datore di lavoro possono essere emessi quattro tipi di richiami
formali all’uso di consulenza:
● in caso di violazioni gravi che presentano difficoltà nel trovare una
soluzione permanente al problema;
● nel caso in cui si è rilevata nell’azienda una violazione di cinque o
più punti della legislazione sull’ambiente di lavoro;
● in caso di ripetute violazioni, ove si rilevano 15 o più violazioni del-
le norme concernenti un singolo argomento all’interno di più unità
di produzione dell’azienda (tipico per le aziende di grandi dimensio-
ni);
● quando l’AT ritiene necessario esaminare l’ambiente psicosociale
dell’azienda.
Al committente può essere emesso un tipo di richiamo formale all’u-
so di consulenza:
● quando l’AT ritiene che il committente non abbia adempiuto all’ob-
bligo di elaborare un ”Piano per la Sicurezza e la Salute” o qualora
il piano presenti considerevoli carenze.
Le aziende hanno la possibilità di contestare un richiamo formale
all’uso di consulenza emesso dall’AT inviando un ricorso all’Organo di
Ricorso in Materia di Ambiente di Lavoro entro 4 settimane dalla ri-
cezione della decisione dell’AT.
29
Ispettorato sul Lavoro
1. LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO
E SICUREZZA SUL LAVORO
Il sistema dello smiley
In seguito allo screening o all’ispezione l‘AT attribuisce alle aziende
uno smiley verde, giallo o rosso. Lo smiley viene poi pubblicato sul
sito internet dell’AT insieme a una descrizione degli eventuali richia-
mi formali emessi all’azienda.
● Lo smiley d‘eccellenza è attribuito ad aziende che hanno
ottenuto una certificazione riconosciuta in materia di am-
biente di lavoro. Spetta all’azienda chiedere che lo smiley
d’eccellenza sia esposto sul sito dell’AT.
● Lo smiley verde è attribuito ad aziende che non presenta-
no irregolarità.
● Lo smiley giallo è attribuito ad aziende alle quali è stato
emesso un richiamo formale con termine di adempimento
o un richiamo formale ad adempimento immediato. L’AT ri-
muove lo smiley giallo dal sito appena l’azienda ha elimina-
to la violazione e notificato l’AT dell’avvenuta regolarizza-
zione; tuttavia non prima di un periodo di sei mesi. La
notifica all’AT deve essere sottoscritta dal SGSL o da un
rappresentante dei dipendenti per le aziende senza obbli-
go di SGSL.
● Lo smiley rosso è attribuito ad aziende alle quali è stato
imposto un divieto o emesso un richiamo formale all’uso di
consulenza - salvo il caso in cui tale richiamo riguardi una
consulenza per l‘analisi dell’ambiente psicosociale.
L’AT rimuove lo smiley rosso appena l’azienda ha eliminato la violazio-
ne e notificato l’AT dell’avvenuta regolarizzazione; tuttavia non pri-
ma di un periodo di sei mesi.
La notifica all’AT deve essere sottoscritta dal SGSL o da un rappre-
sentante dei dipendenti per le aziende senza obbligo di SGSL.
30
1. LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO
Obblighi e responsabilità per
E SICUREZZA SUL LAVORO
l’ambiente di lavoro
Qualora si tratti di un richiamo formale all’uso di consulenza, la noti-
fica deve inoltre essere sottoscritta dal consulente autorizzato.
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ PER L’AMBIENTE
DI LAVORO
Il datore di lavoro
Il datore di lavoro ha la responsabilità di far sì che l’azienda adempi-
sca ai requisiti della legge sull’ambiente di lavoro. In linea di massi-
ma, la legge sull’ambiente di lavoro prevede che il datore di lavoro
pianifichi, organizzi ed esegua i lavori tutelando la sicurezza la salu-
te nei luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro ha, tra le altre cose, l’obbligo di:
● organizzare il luogo di lavoro in modo che sia sicuro, ad esempio
prevenire infortuni da cadute e il pericolo di collasso;
● assicurare che l’azienda provveda a un addestramento e un‘istru-
zione dei dipendenti, in modo da permettergli di svolgere il proprio
lavoro senza incorrere in alcun rischio;
● controllare in maniera efficace che le attività lavorative siano
svolte in modo sicuro e che i dipendenti seguano le istruzioni;
● assicurare che le attrezzature di sicurezza necessarie siano a di-
sposizione dei dipendenti e che siano idonee alle attività lavorati-
ve svolte;
● assicurare che le attività lavorative siano svolte secondo le norme
di legge con l’uso di dispositivi di protezione individuale;
31
Obblighi e responsabilità per
1. LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO
l’ambiente di lavoro
E SICUREZZA SUL LAVORO
● provvedere all’elaborazione di DVR;
● provvedere alla costituzione di un SGSL, se l’azienda occupa 10 o
più dipendenti;
● provvedere alla costituzione di un SGSL (composto da un rappre-
sentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito denominato
“RLS“), un dirigente e il datore di lavoro) nei cantieri e altri luoghi di
lavoro temporanei o mobili al di fuori della sede di lavoro fissa dell’a-
zienda, quando vi sono impiegati 5 dipendenti per più di 14 giorni.
Il datore di lavoro può incorrere in sanzioni penali, qualora l’azienda non
adempisca a un richiamo formale con termine di adempimento, un ri-
chiamo formale ad adempimento immediato o un divieto, o qualora l’a-
zienda violi la legge sull’ambiente di lavoro in maniera grave. Ad esem-
pio, si parla di reato grave quando il lavoro è eseguito all’interno di
scavi pericolosi, su ponteggi inadeguati, in presenza di pericolo di ca-
duta durante i lavori in quota o la mancata protezione per macchinari.
Il dirigente aziendale
Per il direttore o chiunque partecipi alla gestione generale dell’azien-
da sono previsti gli stessi obblighi del datore di lavoro.
Il preposto ai lavori
Il preposto ai lavori è colui che dirige o controlla lo svolgimento delle
attività lavorative, anche partecipandovi.
Il preposto ai lavori ha l’obbligo di contribuire a far sì che le condizioni
di lavoro tutelino in maniera ottimale la sicurezza e la salute. Spetta
inoltre al preposto prevenire pericoli causati da potenziali difetti o
deficienze.
Il preposto ha il dovere di notificare il datore di lavoro dei problemi di
sicurezza, qualora non sia possibile risolverli immediatamente.
32
1. LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO
Obblighi e responsabilità per
E SICUREZZA SUL LAVORO
l’ambiente di lavoro
Il dipendente
Il dipendente ha la corresponsabilità di provvedere a un ambiente di
lavoro sicuro, nonché l’obbligo di:
● contribuire a mantenere condizioni di lavoro sicure all’interno della
sua attività lavorativa;
● contribuire al corretto funzionamento delle misure di sicurezza,
per esempio utilizzando sempre i dispositivi di protezione indivi-
duale a sua disposizione;
● risistemare misure di sicurezza nel caso in cui siano state tempora-
neamente spostate, ad esempio in connessione allo scarico di ma-
teriali su un ponteggio dove è necessario rimuovere un parapetto;
● comunicare al SGSL, al preposto o al datore di lavoro se si verifica-
no errori o deficienze non rimediabili dal dipendente stesso o dai
suoi colleghi;
● collaborare con altre aziende e dipendenti sui luoghi di lavoro (per
esempio nei cantieri), ove più aziende in contemporanea svolgono
attività lavorative;
● seguire le regole vigenti sulla sicurezza e la salute in caso di lavori
svolti all’interno di una zona assegnata ad un’altra azienda.
Il dipendente può essere soggetto a sanzioni penali nel caso in cui
violi gravemente o intenzionalmente la legge in merito ai seguenti
punti:
● uso di dispositivi di protezione individuale
● uso di sistemi di aspirazione
● uso di dispositivi di protezione o misure di sicurezza
33
Obblighi e responsabilità per
1. LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO
l’ambiente di lavoro
E SICUREZZA SUL LAVORO
● impiego di metodi di lavoro sicuri
● mancato possesso di certificati per operatori di gru e carrelli ele-
vatori
Nei casi sopra indicati il datore di lavoro può evitare di incorrere a
sanzioni penali, fintantoché abbia adempiuto ai suoi obblighi ai sensi
della legge sull’ambiente di lavoro.
Il fabbricante/fornitore
Chiunque vende o da a noleggio macchinari o altri ausili tecnici o
vende agenti chimici e altre sostanze e materiali ha la responsabilità
di garantire che i prodotti forniti possano essere trasportati, con-
servati e utilizzati senza comportare rischi per la sicurezza e la salu-
te.
Il fabbricante ha, tra le altre cose, l’obbligo di assicurare che:
● i macchinari siano muniti delle attrezzature di sicurezza necessa-
rie nonché della marcatura CE;
● i macchinari siano accompagnati da istruzioni per l’uso in lingua
danese che descrivano come installare, utilizzare e svolgere manu-
tenzione del ausilio in questione;
● gli ausili tecnici forniti, per esempio impalcature, siano a norma e
idonee all’uso previsto;
● gli agenti chimici e altre sostanze e materiali siano utilizzabili per
lo scopo previsto senza comportare rischi per la sicurezza e la sa-
lute, e che siano accompagnati da istruzioni per l’uso in lingua da-
nese.
34
1. LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO
Obblighi e responsabilità per
E SICUREZZA SUL LAVORO
l’ambiente di lavoro
Il progettista e il consulente edile
Il progettista per i lavori di edilizia deve, tramite le sue indicazioni nel
progetto, garantire l’adempimento alle norme previste dalla legge
sull’ambiente di lavoro durante la realizzazione del progetto nonché
durante l’uso e la manutenzione dell’opera conclusa.
Il progettista e il consulente edile hanno, tra le altre cose, l’obbligo di:
● garantire l‘adempimento alle norme sull’ambiente di lavoro duran-
te la revisione e la manutenzione dell’opera edilizia o l’impianto fi-
nito nonché elaborare l’apposita documentazione;
● fornire descrizioni che permettano all’impresario di eseguire i sin-
goli lavori o le singole fasi lavorative in un ordine cronologico atto a
garantire un’esecuzione senza rischi per la sicurezza o la salute, e
che prendano in considerazione il tempo necessario per eseguire
ogni singolo lavoro o fase lavorativa;
● fornire indicazioni nel progetto che prevedano l’utilizzo di ausili
tecnici idonei al trasporto di carichi pesanti nella fase di realizza-
zione e di successiva manutenzione del opera completa;
● descrivere i rischi particolari e altri fattori speciali del progetto
che possano influire sulla sicurezza a la salute degli artigiani e de-
gli operai;
● garantire che il progetto non preveda l’uso di sostanze o materiali
sostituibili con altri meno pericolosi;
● informare il committente dei suoi obblighi nel progetto in questio-
ne ai sensi della legge sull’ambiente, per esempio:
• se è previsto che operino più aziende contemporaneamente in
cantiere;
• se è previsto che lavorino più di 10 persone contemporanea-
mente in cantiere;
35
Obblighi e responsabilità per
1. LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO
l’ambiente di lavoro
E SICUREZZA SUL LAVORO
• quali analisi preliminari debbano essere condotte, per esempio
analisi della contaminazione del suolo e della presenza di
amianto.
● coinvolgere i coordinatori del committente per la sicurezza a la
salute nella fase di progettazione e dargli accesso alle parti ne-
cessarie dei documenti progettuali.
Il committente
Il committente è colui che finanzia la realizzazione di un opera edili-
zia.
Nella legislazione sull’ambiente di lavoro le opere edilizie sono defi-
nite come:
● lavori eseguiti con lo scopo di realizzare e modificare edifici e
strutture, ivi compresi i lavori di montaggio;
● realizzazione e modifiche di strade, tunnel, ponti, porti e strutture
simili;
● lavori di escavazione e sterramento per la realizzazione di opere
edilizie;
● posa di tubazioni e cavi;
● lavori di riparazione e manutenzione di opere edilizie;
● demolizione e smontaggio totale o parziale di opere edilizie.
Prima di avviare la progettazione dell’opera edilizia, il committente
deve accertare se saranno presenti più aziende contemporanea-
mente in cantiere durante la fase di costruzione. In tal caso il com-
mittente ha inoltre l’obbligo di provvedere a:
36
1. LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO
Obblighi e responsabilità per
E SICUREZZA SUL LAVORO
l’ambiente di lavoro
● la delimitazione di misure di sicurezza situate nelle aree comuni
del cantiere dove lavorano e transitano dipendenti di più aziende;
● la coordinazione delle attività per la tutela della sicurezza e della
salute, sia nella fase di progettazione, sia nella fase di esecuzione.
Nel caso in cui siano presenti più di un datore di lavoro e più di 10 di-
pendenti contemporaneamente nel cantiere, il committente ha inol-
tre l’obbligo di provvedere a:
● la redazione di un piano per la sicurezza e la salute (di seguito de-
nominato PSS);
● l’elaborazione della documentazione sulle condizioni speciali in
merito alla sicurezza e la salute nei futuri lavori sull’opera o sulla
struttura completa.
● tenere riunioni preliminari di coordinamento con i datori di lavoro
che eseguiranno lavori nel cantiere e i membri del SGSL;
● tenere riunioni di sicurezza con i datori di lavoro e il SGSL in cantie-
re.
● eseguire sopralluoghi di sicurezza almeno una volta ogni 14 ogni.
Inoltre, in caso di lavori di una certa dimensione e/o durata, il cantie-
re deve essere denunciato all’AT.
Il committente ha inoltre la corresponsabilità di assicurare che le im-
prese e i loro dipendenti possano eseguire i lavori nel cantiere senza
essere esposti a rischi per la sicurezza e la salute.
Se è prevista la presenza di più aziende contemporaneamente in
cantiere il committente deve designare un coordinatore in fase di
progettazione, ovvero il coordinatore per la sicurezza (P), e un coor-
37
Obblighi e responsabilità per
1. LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO
l’ambiente di lavoro
E SICUREZZA SUL LAVORO
dinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il coordinatore per la
sicurezza (E); tale cariche possono essere coperte dalla stessa per-
sona.
Il/i coordinatore/i del committente deve/devono adempiere ai requi-
siti applicabili a tale incarico per quanto riguarda le competenze e
l’istruzione in base alle dimensione del cantiere.
Nel caso in cui il committente o i dipendenti dell’azienda del commit-
tente non adempiessero ai requisiti per assumersi l’incarico di coor-
dinatore o non desiderassero assumersi tale incarico, il committen-
te può delegare le relative mansioni ad altre persone o aziende; il
committente non può tuttavia cessare i suoi obblighi.
Delimitazione delle misure di sicurezza nelle aree comuni
Per aree comuni s’intendono tutte le zone nel cantiere dove operano
più aziende contemporaneamente.
Se più imprese svolgeranno lavori in cantiere contemporaneamente,
il committente deve accordare insieme ai datori di lavoro chi ha la
responsabilità del montaggio, la manutenzione e lo smontaggio di
ponteggi e pedane di lavoro, percorsi pedonali e veicolari, vie di ac-
cesso, parapetti e coperture su tetti e di impianti d‘illuminazione
nelle aree comuni; oltre ciò si aggiunge, per esempio, la responsabi-
lità del disinnevamento, la nettezza e diverse verifiche.
Nel caso in cui siano presenti più di 10 dipendenti contemporanea-
mente nel cantiere, tali accordi devono essere inclusi nel PSS.
Nel caso in cui durante la fase dei lavori le aree comuni siano in nu-
mero maggiore o diverse da quelle previste, o nel caso in cui vi sia un
cambio delle imprese con responsabilità nelle aree comuni, è neces-
sario provvedere a una nuova delimitazione delle aree e stabilire
nuovi accordi con i singoli datori di lavoro.
38
1. LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO
Obblighi e responsabilità per
E SICUREZZA SUL LAVORO
l’ambiente di lavoro
Esempi di aree comuni:
● aree di lavoro nelle quali più aziende svolgono attività lavorative
contemporaneamente
● passaggi pedonali e vie di accesso
● zona baracche
● depositi materiali
● depositi rifiuti
● ponti di servizio
● ponteggi
● recinzione e segnaletica
● illuminazione
● linee elettriche per il cantiere con quadri elettrici principali e ag-
giuntivi, nonché l’allacciamento all’acqua per il cantiere e la zona
baracche
Denuncia del cantiere all‘AT
Prima di iniziare i lavori il committente deve denunciare il cantiere al
centro AT più vicino. Ciò vale soltanto se è previsto che il cantiere sia
in funzione per più di 30 giorni, e se occupa più di 20 dipendenti con-
temporaneamente. Inoltre, il cantiere va denunciato se la quantità
di lavoro previsto è superiore a 500 giorni/uomo.
Il committente deve denunciare il cantiere tramite un apposito mo-
dulo elettronico o cartaceo. Il modulo di denuncia è reperibile ai siti
39
Obblighi e responsabilità per
1. LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO
l’ambiente di lavoro
E SICUREZZA SUL LAVORO
essere esposta in un luogo visibile nel cantiere in modo che tutti
possano vedere che il cantiere sia stato legalmente denunciato.
Denuncia al comune
Il committente ha inoltre l’obbligo di denunciare le diverse attività
lavorative e costruzioni al comune prima di iniziare i lavori.
Esempi di attività da denunciare:
● ristrutturazione facciate, per esempio con sabbiatura
● trattamento superfici di costruzioni indipendenti
● demolizione edifici e altre attività rumorose e polverose
● posa di asfalto
● impianto per il trattamento del suolo inquinato
● impianto di frantumazione di materiali di costruzione
Coordinazione durante la progettazione
Se è prevista la presenza in contemporanea di più datori di lavoro in
cantiere, il committente deve designare un coordinatore per la sicu-
rezza (CSP). Il coordinatore per la sicurezza (CSP) deve elaborare un
Piano per la Sicurezza e la Salute (PSS) per conto del committente,
nel caso in cui sia previsto che in qualsiasi momento della fase di
costruzione siano presenti in contemporanea due o più aziende con
un insieme di oltre 10 dipendenti.
Il committente ha la responsabilità della collaborazione tra il prepo-
sto ai lavori e il coordinatore per la sicurezza (CSP) nella coordinazio-
40
1. LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO
Obblighi e responsabilità per
E SICUREZZA SUL LAVORO
l’ambiente di lavoro
ne della sicurezza e della salute durante la fase di progettazione. Lo
scopo della coordinazione è di garantire che la documentazione pro-
gettuale prenda in considerazione gli aspetti di sicurezza e salute
nella fase di costruzione e in un‘eventuale futura riparazione, modi-
fica o manutenzione dell’opera completa. Tuttavia, è responsabilità
del preposto ai lavori garantire che la documentazione progettuale
sia elaborata in un modo tale da permettere l’adempimento alla leg-
ge sull’ambiente di lavoro.
Il coordinatore elabora insieme al committente un PSS nonché la do-
cumentazione sulle condizioni speciali in materia di sicurezza e salu-
te legate a eventuali futuri lavori sull’opera completa. La coordina-
zione ha lo scopo di assicurare:
● che sia stato allocato il tempo necessario per svolgere i diversi
lavori o fasi di lavoro;
● che la pianificazione sia opportuna e che preveda un ordine crono-
logico dei singoli lavori con considerazione delle scelte architetto-
niche, tecniche e organizzative;
● che i diversi processi di lavoro prevedano l’utilizzo di ausili tecnici
idonei e con posture di lavoro opportune;
● che siano state elaborate le necessarie descrizioni dei percorsi
veicolari e pedonali sul terreno indipendentemente da eventi me-
teorologici, ivi compresa la loro manutenzione tramite ad esempio
il drenaggio o il disinnevamento.
Un esempio di una scelta tecnica può essere la decisione di finire la
struttura del tetto prima di iniziare il rivestimento murale. Ciò richie-
de una pianificazione speciale nonché accordi su quali ausili tecnici e
quali vie di accesso debbano essere presenti nel cantiere in ogni sin-
gola fase del progetto.
41
Obblighi e responsabilità per
1. LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO
l’ambiente di lavoro
E SICUREZZA SUL LAVORO
Un esempio di una scelta organizzativa può consistere nella scelta
del committente del tipo di appalto (appalto totale (“chiavi in mano“),
appalto generale o appalto di lavori coordinati dal committente
stesso) o nella scelta del SGSL del progetto di costruzione.
Documentazione operativa
Il committente deve assicurarsi che il coordinatore per la sicurezza
(CSP) rediga una documentazione che prenda in considerazione le
caratteristiche della costruzione o dell’impianto, e che contenga
una lista delle condizioni particolari in merito alla sicurezza e alla
salute da considerare in caso di eventuali futuri lavori, ad esempio
lavori di riparazione o manutenzione.
Il progettista deve fornire una descrizione delle caratteristiche della
costruzione o dell’impianto (struttura, esecuzione, materiali pre-
scritti, etc.) qualora possano influire sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori durante la manutenzione o la riparazione della costruzio-
ne o dell’impianto.
Il coordinatore e il progettista possono redigere una lista/documen-
tazione unica.
Coordinazione nei cantieri indipendentemente dalle dimensioni
Il committente ha l’obbligo di designare un coordinatore per la sicu-
rezza (E), qualora siano presenti in cantiere più datori di lavoro in
contemporanea in un momento qualsiasi della fase di costruzione.
Il coordinatore per la sicurezza deve provvedere a una coordinazione
e una pianificazione integrata della sicurezza e la salute per tutte le
imprese presenti nel cantiere, in particolare per quanto riguarda il
lavoro e la circolazione nelle aree comuni. Inoltre, il coordinatore
deve coordinare:
42
1. LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO
Obblighi e responsabilità per
E SICUREZZA SUL LAVORO
l’ambiente di lavoro
● la cooperazione delle diverse imprese sull’ambiente di lavoro nel
cantiere, anche nel caso in cui alcune imprese si succedano nel
cantiere;
● l’utilizzo delle imprese del PSS, qualora sia un requisito;
● il controllo da parte delle imprese dell’osservanza delle istruzioni
accordate con il committente nell’esecuzione dei processi di lavo-
ro.
Il coordinatore per la sicurezza (E) deve dunque coordinare i control-
li delle imprese sull’adempimento dei processi di lavoro alle linee gui-
da stabilite in merito a:
1. l‘ordine e igiene nel cantiere;
2. l‘accesso facile ai luoghi di lavoro;
3. il maneggio di materiali di costruzione, per esempio evitare di uti-
lizzare gru sopra aree di lavoro ove circolano persone;
4. la manutenzione da parte delle imprese di cavi elettrici e altre
istallazioni nel cantiere nonché l’ispezione di tali istallazioni; le
ispezioni vanno eseguite sia prima sia dopo la messa in servizio
con periodicità.
5. la delimitazione e la sistemazione da parte delle imprese di depo-
siti e luoghi di stoccaggio per materiali, specialmente se si tratta
di sostanze o prodotti pericolosi;
6. il maneggio di rifiuti pericolosi;
7. il deposito e la rimozione di rifiuti e mattoni;
8. all’adattamento realistico del tempo concesso alle imprese per
effettuare i diversi tipi di lavoro o fasi lavorative man mano che
procedono i lavori nel cantiere;
9. la collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori indipendenti;
10. l’interazione del cantiere con sito e contesto ambientale, per
esempio condomini o uffici potenzialmente esposti a rumori, pol-
veri, etc.
43
Obblighi e responsabilità per
1. LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO
l’ambiente di lavoro
E SICUREZZA SUL LAVORO
Coordinazione nei cantieri grandi nella fase di esecuzione (più di
10 persone occupate in contemporanea)
Nel caso il cantiere occupi più imprese e più di 10 dipendenti allo stesso
tempo, il committente deve assicurarsi che il coordinatore per la si-
curezza (E):
● coordini le misure dei datori di lavoro per la tutela della sicurezza
e la salute dei lavoratori nelle aree comuni;
● tenga una o più riunioni preliminari di coordinamento con i datori di
lavoro e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione nel can-
tiere. I datori di lavoro che stipuleranno successivamente accordi
sull’esecuzione di lavori in cantiere dovranno altresì ricevere infor-
mazioni sulla sicurezza tramite una riunione con il coordinatore
per la sicurezza (E). Il committente deve assicurare che il coordi-
natore riceva i dati identificativi necessari del subappaltatore,
compresi la ragione sociale, l’indirizzo, il numero di telefono, un
referente nonché i lavori che svolgerà e il numero di dipendenti
che saranno presenti in cantiere;
● tenga riunioni di coordinamento della sicurezza almeno ogni 15
44
1. LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO
Obblighi e responsabilità per
E SICUREZZA SUL LAVORO
l’ambiente di lavoro
giorni e preferibilmente in connessione alle riunioni di cantiere. Il
coordinatore convoca i datori di lavoro e gli addetti al servizio di
prevenzione e protezione nel cantiere alla riunione di sicurezza.
Vanno inoltre convocati i subappaltatori che dovranno altresì par-
tecipare alla riunione. Il coordinatore per la sicurezza può convo-
care riunioni straordinarie in seguito a incidenti gravi, casi d’intos-
sicazione o in caso si verifichino situazioni che avrebbero potuto
comportare incidenti o intossicazioni;
● conduca le riunioni di sicurezza e sia responsabile di inoltrare il
verbale di riunione ai partecipanti, al committente, a tutti i prepo-
sti ai lavori, alle imprese operanti in cantiere, ai membri del SGSL e
a eventuali rappresentanti di fiducia;
● effettui un sopralluogo di sicurezza in cantiere almeno ogni 14
giorni. Alle riunioni di sicurezza del committente vanno stabiliti i
principi per l’esecuzione dei sopralluoghi di sicurezza e chi vi dovrà
partecipare.
Il coordinatore per la sicurezza (E) deve, di persona e con la sua pre-
senza nel cantiere, verificare che gli accordi sulla tutela della sicu-
rezza e la salute stipulati tra il committente e i datori di lavoro siano
rispettati, e che la collaborazione sulla sicurezza nelle aree comuni
funzioni in maniera ottimale.
Il coordinatore deve inoltre verificare se i datori di lavoro e altre par-
ti adempiano alle decisioni prese durante le riunioni di sicurezza.
I datori di lavoro presenti in cantiere devono osservare le indicazioni
fornite dal coordinatore sulla sicurezza. Per esempio, nel caso in cui
il datore di lavoro utilizzi macchinari rumorosi all’interno di un area
comune, il coordinatore potrà chiedere che siano utilizzati macchi-
nari meno rumorosi per ridurre l’inquinamento acustico. Il datore di
lavoro ha tuttavia la facoltà di scegliere un metodo alternativo per
ridurre il livello di rumore; non è quindi tenuto a utilizzare la soluzione
45
Obblighi e responsabilità per
1. LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO
l’ambiente di lavoro
E SICUREZZA SUL LAVORO
indicata dal coordinatore. Tali rischi particolari vanno trattati rego-
larmente durante le riunioni di sicurezza, in modo che eventuali lavo-
ri rumorosi o polverosi possano essere pianificati e organizzati in
maniera tale da evitare che le altre persone presenti nel cantiere
siano inutilmente esposte a sollecitazioni nocive.
Il coordinatore per la sicurezza (E) è responsabile di garantire e con-
trollare che l’accesso al cantiere sia esclusivamente riservato alle
imprese e alle persone addette ai lavori.
Piano per la Sicurezza e la Salute (PSS)
Il Piano per la Sicurezza e la Salute (PSS) ha lo scopo di garantire un
ambiente di lavoro idoneo per tutte le persone presenti nel cantiere.
Il piano può inoltre essere un ottimo strumento di controllo per la
direzione dei lavori.
Il committente deve sempre elaborare un PSS nel caso in cui il can-
tiere occupi più di 10 persone in contemporanea provenienti da im-
46
1. LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO
Obblighi e responsabilità per
E SICUREZZA SUL LAVORO
l’ambiente di lavoro
prese diverse. Nei cantieri di piccole dimensioni il PSS va solamente
redatto se si eseguono lavori particolarmente pericolosi.
Il PSS deve essere completato prima che abbiano inizio i lavori in can-
tiere. Il committente è responsabile dell’aggiornamento del PSS man
mano che i lavori nel cantiere procedono prestando particolare at-
tenzione all’organigramma, alle planimetrie di cantiere e al crono-
programma. Il PSS deve essere accessibile a tutti e deve pertanto
sempre essere disponibile in cantiere.
Il PSS deve contenere:
1. un organigramma;
2. planimetrie di cantiere;
3. un cronoprogramma;
4. un‘indicazione delle aree di circolazione;
5. un‘indicazione delle zone entro le quali i lavori saranno eseguiti
da più datori di lavoro e i loro dipendenti;
6. un’indicazione delle misure preventive e protettive comuni stabi-
lite nelle aree comuni;
7. una delimitazione delle zone con lavori comportanti rischi parti-
colari
8. una procedura per l’ispezione periodica di impianti, misure pre-
ventive e protettive ed eventuali rischi particolari, etc.;
9. un’indicazione dei soggetti responsabili di effettuare eventuali
ispezioni periodiche pianificate e di integrare i piani di emergen-
za, di evacuazione e di esercitazione;
10. misure di sicurezza specifiche in caso di lavori particolarmente
pericolosi.
L’organigramma è composto da una lista delle parti coinvolte con
un’indicazione dei dati identificativi di ogni singolo appaltatore, ivi
compresi il numero CVR, indirizzo, recapiti telefonici importanti, un
elenco con i nominativi dei referenti, un elenco con altri recapiti te-
lefonici, un diagramma sul SGSL nel cantiere e una descrizione delle
mansioni delle singole persone.
47
Obblighi e responsabilità per
1. LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO
l’ambiente di lavoro
E SICUREZZA SUL LAVORO
La planimetria del cantiere deve riportare un’indicazione dell‘ubica-
zione e della tipologia di rischi presenti nella zona cantiere, e in par-
ticolare l‘ubicazione di:
1. vie di accesso, di trasporto e di emergenza;
2. gru, apparecchi di sollevamento e impalcature;
3. zone di stoccaggio materiali, luoghi di lavoro temporanei e con-
tenitori per rifiuti;
4. spazi dedicati a servizi igienico-assistenziali;
5. allacciamenti elettricità, acqua e scarichi;
6. dispositivi di allarme, antincendio, salvataggio e primo soccorso.
Il cronoprogramma deve indicare:
1. il periodo durante il quale il singolo datore di lavoro dovrà svolge-
re attività lavorative nel cantiere nonché la durata prevista per
ogni singolo lavoro o fase lavorativa;
2. i periodi durante i quali si svolgeranno attività lavorative partico-
larmente pericolose (vedere la lista di lavori particolarmente pe-
ricolosi sulla pagina seguente).
Aree comuni e delimitazione
Va redatta una descrizione dell’ubicazione delle aree comuni insie-
me a una descrizione dei soggetti responsabili delle misure di pre-
venzione e protezione nelle aree comuni.
Devono inoltre essere indicate le misure comuni di prevenzione e
protezione. Ad esempio può essere elaborata una lista delle singole
misure preventive applicabili in un determinato periodo, la zone del-
la loro applicazione e l’impresa responsabile.
Per tutti i cantieri che occupano più imprese in contemporanea - an-
che per i cantieri con meno di 10 dipendenti impiegati in contempo-
ranea - va elaborato un PSS per le attività lavorative comprese
nell‘elenco dei lavori particolarmente pericolosi.
Elenco dei lavori particolarmente pericolosi:
48
1. LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO
Obblighi e responsabilità per
E SICUREZZA SUL LAVORO
l’ambiente di lavoro
Rischio incidenti
Lavori che comportano un rischio particolarmente aggravato di sep-
pellimento, sprofondamento o caduta.
Agenti chimici e biologici
Lavori che espongono i dipendenti ad agenti chimici e biologici che
comportano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei dipen-
denti, o per i quali la legge prevede una sorveglianza sanitaria.
Radiazioni
Lavori che espongono i dipendenti a radiazioni ionizzanti e che richie-
dono pertanto la designazione di zone controllate e sorvegliate di
cui all’articolo 20 della direttiva 80/836/Euratom.
Altro
● lavori in prossimità di linee elettriche ad alta tensione
● lavori con rischio di annegamento
● lavori all’interno di pozzi, gallerie e sterri sotterranei
● lavori subacquei con respiratori
● lavori in cassoni ad aria compressa
● lavori comportanti l’impiego di esplosivi
● lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati pesanti
È inoltre opportuno elaborare un PSS in caso di lavori in prossimità di
zone con traffico pesante (strade e ferrovie).
Le linee guida sul PSS sono disponibili al sito internet:
49
Consulenza sull’ambiente di
1. LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO
lavoro e Sistema di gestione
E SICUREZZA SUL LAVORO
della sicurezza sul lavoro
CONSULENZA SULL’AMBIENTE DI LAVORO
In casi particolari, l’AT può imporre a un’impresa di utilizzare un un
consulente autorizzato in materia di ambiente di lavoro.
● È opportuno includere il SGSL nella scelta del consulente autoriz-
zato e durante il processo di consulenza.
● È importante scegliere il consulente adatto; alcuni consulenti
sono autorizzati solo in determinate aree di specializzazione,
mentre altri sono autorizzati a fornire consulenza in tutte le aree
di specializzazione.
Per di più è possibile cercare assistenza per altri processi, ad esem-
pio:
● consulenza sull’acquisto di macchinari e attrezzi
● consulenza sulla sostituzione di sostanze pericolose con altre
meno pericolose
● consulenza dai fornitori di ausili tecnici
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL
LAVORO (SGSL)
Tutte le aziende devono avere una sistema interno per la gestione
della sicurezza e la salute dei suoi dipendenti.
Tutte le aziende con un numero di dipendenti superiore a 10 deve
avere un SGSL.
Il SGSL è composto da rappresentanti sia dei lavoratori, sia della di-
rezione.
50
1. LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO
Sistema di gestione della
E SICUREZZA SUL LAVORO
sicurezza sul lavoro
Le aziende con un SGSL devono condurre una discussione annuale
per valutare la collaborazione sulla tutela dell’ambiente di lavoro e
pianificare le misure da adottare nell’anno successivo.
Composizione del SGSL
Il numero di membri e di gruppi di lavoro del SGSL è stabilito in colla-
borazione con i dipendenti e i preposti secondo il principio di prossi-
mità. Il numero di RLS nel SGSL deve essere almeno uguale al nume-
ro di preposti.
I preposti membri del SGSL devono avere la conoscenza necessaria
della produzione e delle aree di specializzazione dell’azienda.
È necessario accertarsi che tutti i dipendenti possano mettersi in
contatto con i loro RLS durante i loro orari di lavoro, e devono aver la
possibilità di discutere questioni relative all’ambiente di lavoro con il
SGSL durante gli orari di lavoro.
Tutti i dipendenti, inclusi i dipendenti part-time ed esclusi i dirigenti
e i preposti ai lavori, fanno parte del conteggio dei dipendenti.
Ciò vale anche per tutti coloro che lavorano a tempo pieno o ridotto
in cantieri o altri luoghi di lavoro mobili/temporanei al di fuori della
sede di lavoro normale dell’azienda.
Le persone assunte esclusivamente per svolgere attività lavorative
in un cantiere specifico, e che hanno esclusivamente il compito di
svolgere lavori lì, non contano normalmente come dipendenti dell’a-
zienda. Dal momento in cui tali persone proseguiranno le attività la-
vorative in un nuovo cantiere, entreranno a far parte del conteggio.
51
Sistema di gestione della
1. LA LEGGE SULL’AMBIENTE DI LAVORO
sicurezza sul lavoro
E SICUREZZA SUL LAVORO
Gestione della sicurezza e della salute nelle aziende con 1-9 dipendenti
Le aziende con 1-9 dipendenti non sono obbligate a stabilire un
SGSL. Tuttavia, il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare che la
collaborazione in materia di sicurezza e salute avvenga mediante un
contatto diretto e un dialogo tra il datore di lavoro stesso, i preposti
ai lavori e i dipendenti.
Le aziende senza un SGSL devono condurre una discussione annuale
per valutare la collaborazione sulla tutela dell’ambiente di lavoro e
pianificare le misure da adottare nell’anno successivo. Va inoltre ve-
rificato se l’azienda dispone delle competenze necessarie in materia
di ambiente di lavoro.
Nelle aziende senza SGSL il datore di lavoro deve fornire ai propri di-
pendenti le informazioni necessarie sulla sicurezza e la salute. I di-
pendenti vanno inoltre inclusi nella pianificazione nell‘introduzione
di nuove tecnologie e informati sulle conseguenze per la sicurezza e
la salute nella scelta di attrezzature, DPI, ausili tecnici, etc.
Nei cantiere vi è tuttavia l’obbligo di stabilire un SGSL, qualora siano
occupate 5 o più persone sotto lo stesso datore di lavoro per un
periodo superiore a 14 giorni.
Gestione della sicurezza e della salute nelle aziende con 10-34 dipendenti
Le aziende con 10-34 dipendenti sono obbligate a stabilire un SGSL
composto da preposti e RLS nominati, e deve essere presieduto dal
datore di lavoro o dal dirigente aziendale.
Il SGSL ha la responsabilità di svolgere attività generali di strategia
e attività operative quotidiane.
52
////////////////////////////////////////// |
||
|
|
|