ISTRUZIONEPER IL SERVIZIO DEL PERSONALE DI CONDOTTA DELLE LOCOMOTIVE (2002) - 1

 

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ISTRUZIONEPER IL SERVIZIO DEL PERSONALE DI CONDOTTA DELLE LOCOMOTIVE (2002) - 1

 

 

FERROVIE  DELLO  STATO 

I S T R U Z I O N E

PER  IL  SERVIZIO 

DEL  PERSONALE  DI  CONDOTTA  DELLE  LOCOMOTIVE 

_____________ 

EDIZIONE   1963 

RISTAMPA  2002 

METROTIPO S.p.A. 

Registrazioni  dei  Decreti  ANSF / Disposizioni  che  hanno modificato  
l’Istruzione per il Servizio del Personale di Condotta delle Locomotive. 

 

Decreto ANSF / Disposizione 

Data di entrata in vigore

 

Disposizione n° 06 del 13 marzo 2003 

Attenzione! Nell'elencazione delle pagine da sostituire, a 
causa di un refuso, risultano riportate sul frontespizio anche 
le pagine 51 e 52 che non sono state modificate dalla 
Disposizione 06/03 e che quindi non fanno parte 
dell'aggiornamento 

01/07/2003

 

Disposizione n° 13 del 27 giugno 2003  

01/07/2003 

Disposizioni n° 24, 31, 33 e 47  del 2003    

Attenzione!  Si segnala che nella distribuzione delle 
"Modifiche alle norme per la circolazione dei rotabili", a 
causa  di un refuso, non appaiono nella pagina 55 alcune 
righe. In ogni caso, le pagine 55 e 56 esposte 
nell'"aggiornamento"  sono corrette. 

08/02/2004 

Disposizione n° 38 del 30/07/04 ed Errata Corrige 

--- 

Disposizione n° 18/05 del 15/04/05 

26/06/2005  

Disposizione n° 56 del 28/08/2005 

19/12/2005 

Istruzioni per l'Esercizio in Telecomando ad uso del 
personale di treni 

 

(Disp. 38/05) (All.) 

19/12/2005 

Disposizioni n° 76-86/05 del 06/12/05 e del 

27/12/05 (IET)

 

19/12/2005 
18/01/2006 

Disposizioni n° 76-86/05 e 11-42/06 (IELB) 

19/12/2005 
18/01/2006 
18/01/2006 
14/01/2007 

10 

Disposizione n° 38 del 10/08/2006 (IET)  

14/01/2007 

11 

Disposizione n° 76-86/05   21-39/06  (IELB)  

19/12/2005 
18/01/2006 
16/06/2006 
14/01/2007 

12 

Disposizione n° 41 del 23/10/2007 (IPCL) 

01/08/2008 

13 

Disposizione n° 43 del 23/10/2007 (IET) 

01/08/2008 

14  Errata Corrige Disposizione n° 43 del 23/10/2007 (IET) 

14/12/2008 

15 

Errata Corrige Disposizione n° 43 del 23/10/2007 
(IELB) 

(Attenzione. per un refuso tipografico sul frontespizio del 
fascicolo IELB appare "Istr. per l'Es. in Telecomando" 
anzichè " Istr. per l'Es. sulle linee a doppio binario 
banalizzate ad uso del personale dei treni" 

14/12/2008

 

16 Disposizione 

n° 

15 

del 23/04/2007 (NPTMP)

 

01/08/2008

 

17 

Disposizione n° 32 del 30/10/2008 ed Err. Corrige 

Disp. 41/07 (IPCL)

 

14/12/2008

 

18 

Decreto ANSF  n° 06del 16/06/2009 (IPCL)

 

01/07/2009

 

19 

Decreto ANSF  n° 12 del 26/11/2009 (IPCL)

 

13/12/2009

 

20 

Decreto ANSF n° 13 del 27/11/2009 (IPCL)

 

02/12/2009

 

21 

Decreto ANSF n° 13 del 26/11/2009 (IET)

 

02/12/2009

 

22 

Decreto ANSF n° 13 del 27/11/2009 (IELB AC/AV) 

02/12/2009

 

23 

Errata Corrige ANSF (IPCL) 

01/06/2010

 

24 Decreto ANSF  n° 2 del 24/02/2010 (IPCL) 

01/06/2010

 

25

Decreto ANSF  n° 5 del 25/05/2010 (IPCL)

22/09/2010

 

 

 

 

 

 

26

Decreto ANSF  n° 10 del 27/07/2010 (IPCL)

01/01/2011

27

Decreto ANSF  n° 11 del 11/11/2010 (IPCL)

12/12/2010

Art. 42

Disabilitazione 

ed 

impresen-

ziamento delle

stazioni. 

Sospensione del servizio sulle
linee - Fermate ............................... pag.   99

» 43

Marcia 

privilegiata ......................... »

106

» 44

Soppresso....................................... »

106 

 » 45 

Valvole di sicurezza delle caldaie
Avarie al fischio delle
locomotive - Avarie ai veicoli........ »

106 

» 46

Ingombro di

linea

per

inconvenienti di esercizio .............. »

107 

ALLEGATI

Alleg. I 

Modulo M. 1 .................................. »

110 

» II

Modulo 

M. 

3 .................................. »

111

»  III

Modulo M. 4 ................................. »

112 

»  IV

Moduli di prescrizione M. 40 DL... »

113 

» IV bis

Soppresso....................................... »

114 

» V

Soppresso....................................... »

115 

» VI

Modulo M. 40a .............................. »

116 

» VII

Soppresso....................................... »

117

» VII bis

Soppresso....................................... »

118 

» VIII

Modulo M. 40 M.L. .......................

119 

» IX

Tabella dell’orario normale per 
l’uso dell’illuminazione ................. »

120 

»  X

Documenti orario  e  di scorta a 

» XI

Obblighi specifici del personale
di condotta e scorta treni in caso 
di anormalità rilevanti o incidenti 
di esercizio ..................................... »

155 

» XII

Soppresso....................................... »

156

» XIII bis

Soppresso....................................... »

169 

» XIV quater

Norme particolari

per il

personale addetto alla condotta
dei mezzi di trazione provvisti di 
apparecchiatura per il controllo
della marcia del treno e
segnalamento in cabina di guida
(ERTMS/ETCS) ............................ »

186/37 

  — 6/1  —

— 6/1 —

»

a i treni .........................................

»

122 

6/1-6/2  16-12-2008  11:04  Pagina 1

Alleg.    XV bis 

Estratto

della  normativa  per 

l’esercizio degli impianto di
rilevamento temperatura boccole
(RTB) per linee ad

Alta

Capacitòà/Alta

Velocità

(AC/AV), attrezzate con 
ERTS/ETCS L2..............................

190/11

»

XVII

Tesserini identificativi.................... »

2

— 6/2 —

pag.

03

6/1-6/2  16-12-2008  11:04  Pagina 2

ISTRUZIONE 

per il servizio del personale di condotta 

delle locomotive (1) 

Art. 1 

Disposizioni generali 

1.– Ogni agente addetto alla condotta dei mezzi di trazione 

deve conoscere ed osservare scrupolosamente : 

– la presente Istruzione (I.P.C.L.);

– le Disposizioni per il Servizio con Dirigente Unico

(D.S.D.U); 

– le Istruzioni per l’Esercizio in Telecomando ad uso del

– le Istruzioni per l’Esercizio sulle Linee a doppio binario

Banalizzate ad uso del personale dei treni (I.E.L.B.); 

– le Istruzioni per l’Esercizio  sulle Linee a doppio binario

Banalizzate AC/AV  ERTMS/ETCS L2 ad uso del personale 
dei treni; 

– le norme riguardanti il servizio del personale di condotta

riportate nella Prefazione Generale all’Orario di Servizio 
(P.G.O.S.); 

– le eventuali Norme Particolari di Circolazione (N.P.C.)

del mezzo di trazione utilizzato; 

– le particolari istruzioni riguardanti il freno continuo ed il

suo corretto uso nonché la regolare condotta e manutenzione dei 
mezzi di trazione; 

– le norme di esercizio per la manipolazione della condotta

alta tensione dei rotabili e per l’erogazione di energia elettrica; 

– le Norme Particolari per il Trasporto delle Merci

Pericolose ad uso del personale di condotta (N.P.T.M.P.); 

– le norme antinfortunistiche riguardanti il personale di

condotta; 

– le norme tecniche e di esercizio riguardanti il servizio del

personale di condotta, emanate dalle Unità  centrali e/o 
periferiche interessate, nonché quelle riportate nell’Orario di 
Servizio. 

Il personale di condotta in servizio ai treni deve essere in 

possesso : 

– del Fascicolo Linea (FL) sulle linee dove esso è in uso;
– del Fascicolo Orario (FO) sulle linee dove esso è in uso;

(1) Le presenti istruzioni valgono per il personale di macchina qualunque sia il 
mezzo di trazione quando non sia fatta espressa eccezione 

(Disp. 42/2006)

       

   — 7 —     

Art. 1

Conoscenza dei 
regolamenti 
e norme di 
esercizio 

personale dei treni (I.E.T.) 

– il Regolamento sui Segnali (R.S.);

 

;

.

– della P.G.O.S.;
– delle eventuali Norme Particolari di Circolazione (NPC)

del mezzo di trazione utilizzato; 

– delle circolari concernenti i documenti orario della linea

che percorre; 

– di un fascicolo di moduli M 40a;
Il personale di condotta prima della partenza deve ricevere 

la specifica prescrizione relativa alla consegna al treno del 
riepilogo delle prescrizioni di movimento e, sulle linee dove è 
in uso la scheda treno, deve ricevere anche quest’ultimo 
documento. 

1bis. – Al fine della sperimentazione, ritenuta imprescindi-

bilmente necessaria, di nuove norme regolamentari, derivanti 
anche dall'introduzione di nuove tecnologie, e limitatamente al 
tempo indispensabile per il suo completamento, le Unità 
Centrali competenti possono, informandone il Ministro 
interessato e sotto la sua vigilanza, adottare norme di esercizio 
provvisorie, anche in deroga alla Regolamentazione vigente. 

2. – Il personale di condotta, oltre a soddisfare gli obblighi 

di competenza attribuitigli dalle norme di cui al comma 1, è 
tenuto ad intervenire con tempestività e diligenza ogni qualvolta 
rilevi, nell'espletamento delle sue mansioni, un fatto od evento 
che possa arrecare pregiudizio alla sicurezza od alla regolarità 
della circolazione. 

3. – Nei casi imprevisti ogni agente, nei limiti delle proprie 

attribuzioni, deve provvedere con senno e ponderatezza in 
analogia per quanto possibile alle norme che regolano i casi 
previsti. 

4. – Gli aiuto macchinisti debbono pure conoscere le 

disposizioni indicate nei precedenti comma in quanto li 
riguarda, e sono tenuti corresponsabili coi macchinisti degli 
inconvenienti cagionati da inosservanza delle prescrizioni 
stesse, come pure di tutti i danni prodotti ai mezzi di trazione ed 
al materiale d'esercizio in seguito a loro negligenza. 

5. – È obbligo del macchinista di avvisare l'aiuto 

macchinista delle prescrizioni e disposizioni ricevute, è obbligo 
dell'aiuto macchinista di prenderne conoscenza. 

Nei treni senza capotreno al macchinista compete analogo 

obbligo per quanto possa interessare il personale di scorta 
eventualmente presente.

 

Art. 1   

   — 8 —     

    

(Disp. 42/2006)

 

Casi 

imprevisti

Obblighi e 

responsabilità 

del personale 

di condotta

Art. 3 

Presenza del personale sui mezzi di trazione e sui treni 

1.– I mezzi di trazione (1) in servizio ai treni 

circolanti sui binari dell’Infrastruttura Ferroviaria 
Nazionale devono essere affidati al personale (2), in 
possesso di specifica abilitazione alla condotta rilasciata 
secondo le disposizioni emanante dal gestore 
dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale stessa, secondo i 
seguenti criteri: 

– Due agenti addetti alla condotta, di cui uno con

funzioni di primo agente (3) e l’altro di secondo agente 
(4). La funzione di secondo agente può essere svolta da un 
agente in possesso di specifica abilitazione 
all’accompagnamento dei treni (capotreno) o da un agente 
di condotta in fase di professionalizzazione. 

– Un agente addetto alla condotta (5) nei seguenti

casi: 

a

mezzi di trazione, dotati di apparecchiatura

radiotelefonica per il collegamento terra-treno/bordo-
bordo ed attrezzati con apparecchiatura (sottosistema di 
bordo) che attua il controllo della marcia del treno 
(SCMT, ETCS) in servizio ai treni con freno continuo 
automatico agente su tutto il convoglio e circolanti sulle 
linee attrezzate con le corrispondenti o compatibili 

(1) Per mezzo di trazione deve intendersi qualsiasi rotabile munito di 

trazione propria anche quando è telecomandato da altro rotabile (carrozza 
pilota, rimorchio, ecc.) 

(2) Detto personale è richiamato nei regolamenti con la dizione 

“personale di condotta” o “personale di macchina”. 

(3) Per primo agente deve intendersi anche l’agente richiamato nei 

regolamenti con la dizione “macchinista” o “guidatore”. 

(4) Per secondo agente deve intendersi anche l’agente richiamato nei 

regolamenti con la dizione “aiuto macchinista”. 

(5) Per un agente addetto alla condotta deve intendersi anche l’agente 

richiamato nei regolamenti con la dizione “solo guidatore”. 

(Disp. 41/2007) 

     — 11 —   

Art. 3

Affidamento 
dei mezzi di 
trazione 

apparecchiature per il controllo della marcia del treno 
(sottosistema di terra); 

b

mezzi di trazione, dotati di apparecchiatura

radiotelefonica per il collegamento terra-treno/bordo-
bordo ed attrezzati con apparecchiatura (sottosistema di 
bordo) che attua il supporto alla condotta del treno (SSC), 
in servizio ai treni con freno continuo automatico agente 
su tutto il convoglio e circolanti sulle linee attrezzate con 
le corrispondenti o compatibili apparecchiature di 
supporto alla condotta del treno (sottosistema di terra); 

c

) Particolari  servizi,  individuati dal gestore

dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, quali: 

-  locomotive (1) effettuanti treni materiali; 

   -  locomotive, automotori e locomotive da manovra 

effettuanti tradotte fra impianti della stessa località; 

-  automotori  e  locomotive da manovra circolanti 

isolati fra una stazione e quella limitrofa; 

-  locomotive, automotori ed automotrici (2), isolati 

o meno, effettuanti manovre o circolanti come tradotte fra
stazione e deposito attiguo; 

 

 - locomotive attive o trainanti se stesse: in 

multiplo attacco seguenti quelle di guida, intercalate o 
agganciate in coda ai treni; 

   -  locomotive di spinta ai treni durante la loro corsa 

di ritorno. 

Per i casi di cui alle lettere 

a

) e 

b

), salvo quanto 

previsto dal successivo articolo 3 bis comma 1, deve 
essere presente sul treno almeno un agente in possesso 
dell’abilitazione all’accompagnamento dei treni 
(capotreno). 

(1) I richiami alle locomotive senza alcuna specificazione sono riferiti 

alle locomotive di tutti i generi di trazione. 

(2) I richiami alle automotrici senza alcuna specificazione sono riferiti a 

tutte le automotrici sia termiche che elettriche. 

Art. 3   

 — 12 —     

    

(Disp. 41/2007)

 

Presenza del 

personale sui 

treni

Per i casi di cui ai primi due alinea della lettera 

c

deve essere presente sul treno un agente di scorta che, se il 
mezzo di trazione è sprovvisto di apparecchiatura che 
attua almeno la funzione di controllo della presenza e 
vigilanza dell’agente di condotta, deve prendere 
permanentemente posto in cabina di guida con il solo 
obbligo di arrestare e garantire l’immobilità del convoglio, 
in caso di malore dell’agente di condotta. Nel caso di 
tradotte spinte tale agente di scorta, appositamente istruito 
e certificato sulla conoscenza dei segnali incontrati, deve 
comunque prendere posto in testa al convoglio con 
l’obbligo di rispettare i segnali eventualmente incontrati e 
di provvedere all’arresto del convoglio mediante valvola 
portatile di frenatura. 

2.–  Per situazioni particolari, con specifiche norme, 

possono essere autorizzati modelli diversi da quelli del 
precedente comma 1. 

3.–  Qualora un agente di accompagnamento dei treni 

(capotreno) od altro agente abilitato ai segnali, nei casi 
previsti, sia presente in cabina di guida al posto del 
secondo agente di condotta, ha l’obbligo del rispetto dei 
segnali e di provocare, in caso di emergenza, l’arresto del 
convoglio; in assenza di protezione dei sistemi 
ETCS/SCMT/SSC tale agente è tenuto a dichiarare, a voce 
alta, l’aspetto dei segnali da rispettare che gli dovrà essere 
ripetuto dall’agente alla guida. Nel caso che il predetto 
agente non fosse già a conoscenza delle operazioni 
necessarie per arrestare e garantire l’immobilità del 
convoglio, deve essere istruito dall’agente di condotta 
prima della partenza. Con i mezzi di trazione termici tale 
agente deve essere istruito anche per l’arresto dei motori. 

Della eventuale mancata istruzione sono responsabili 

entrambi. 

(Disp. 41/2007) 

  — 13 —    

Art. 3

Situazioni 
particolari 

Obblighi 
dell’agente 
presente in 
cabina di 
guida al posto 
del 2° agente 

Nei casi di cui sopra, qualora, a treno fermo, l’agente 

di condotta dovesse temporaneamente allontanarsi dal 
rotabile per assolvere obblighi di servizio, deve, prima di 
allontanarsi, istruire l’agente presente in cabina di guida, 
affinché questi sia posto in grado di rilevare, attraverso 
l’osservazione degli strumenti di bordo, l’esistenza della 
tensione di alimentazione in linea ed il regolare 
funzionamento dei meccanismi di produzione dell’aria 
compressa. Qualora detti strumenti indicassero valori 
inferiori a quelli precisategli dall’agente di condotta, detto 
agente dovrà subito emettere fischi lunghi e ripetuti al fine 
di sollecitare il ritorno a bordo dell’agente di condotta, per 
attuare i provvedimenti atti a garantire l’immobilità del 
convoglio. 

4.– Il personale di condotta, salvo le eccezioni 

previste dalle norme della presente Istruzione, non deve in 
alcuna circostanza abbandonare il proprio posto sul mezzo 
di trazione in attività di servizio. 

Art. 3   

  — 14 —    

     

(Disp. 41/2007)

 

Divieto di 
abbandono del 
mezzo di 
trazione 

Art. 3 bis 

Treni senza agente di accompagnamento dei treni (capotreno) 

1. – Ogni treno è scortato da un agente in possesso di 

specifica abilitazione all'accompagnamento dei treni 
(capotreno) rilasciata secondo disposizioni emanate dal gestore 
dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale. 

Oltre alle locomotive isolate o da considerarsi tali (Art. 

38/1) possono viaggiare senza agente di accompagnamento dei 
treni (capotreno), i treni merci ed i treni di materiale viaggiatori 
vuoto. 

accompagnamento dei treni (capotreno), salvo diverse 
specifiche disposizioni, sono devolute al primo agente di 
condotta che potrà avvalersi della collaborazione del secondo 
agente di condotta. In tali casi, quando sono presenti agenti di 
scorta diversi dall'agente di accompagnamento dei treni 
(capotreno), deve essere dato avviso al personale di condotta 
(1). 

Nel caso particolare in cui nei treni di cui sopra sia 

presente l'agente di accompagnamento dei treni (capotreno), si 
dovrà darne avviso (2) al personale di condotta ed ai dirigenti 
movimento delle stazioni del percorso. 

Le specifiche norme previste per i treni senza agente di 

accompagnamento dei treni (capotreno), circolanti alle 
condizioni di cui al precedente art. 3, comma 1 secondo alinea, 
lettera a), saranno emanate unitamente alle norme particolari 
per il personale addetto alla condotta dei mezzi di trazione 
attrezzati con apparecchiature di controllo della marcia del treno 
(ETCS, SCMT, ecc.). 

L'agente di accompagnamento dei treni (capotreno) deve 

essere comunque previsto per la scorta dei treni: 

– con servizio viaggiatori;
– non serviti da freno continuo automatico;
– circolanti su linee a semplice binario in cui il 

 

a dirigenza unica (3). 

(1) N. 1 (o più, se ricorrono esigenze particolari) agente di scorta.

 

(2) Treno ............ scortato da capotreno. 
(3) Su tali linee  i treni merci possono circolare senza capotreno a condizione 
che l’agente di condotta, al quale sono devolute le attribuzioni del capotreno, 
sia in possesso anche dell’abilitazione “accompagnamento treni”. 

(Disp. 42/2006)

       

  — 15 —    

Art. 3 bis

Treni ammessi 
a viaggiare
senza 
capotreno 

Mansioni del 
capotreno 
affidate al 
personale di 
condotta 

Avvisi ai treni 

personale 

dei

le linee 

mpre

se

ivi  co

-

treni interviene nel controllo degli  incroci,  

In detti treni le attribuzion  dell'agente di 

i

 

 

 

 

 

 

 

 

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