SENATO DELLA REPUBBLICA XVIII LEGISLATURA Doc. LXVII - 14

 

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b. protezioni corazzate per parti vitali (ad esempio, per serbatoi di carburante o per cabine di
guida);
c. speciali rinforzi o supporti o assemblaggi per armi;
d. dispositivi di schermatura dell’illuminazione.
Nota 3 La Categoria 6 non si applica ai veicoli civili progettati o modificati per il trasporto di valori.
Nota 4 La Categoria 6 non si applica ai veicoli aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. costruiti prima del 1946;
b. non posseggono i prodotti di cui alla Lista dei Materiali d’Armamento e costruiti dopo il
1945, ad eccezione delle riproduzioni di componenti o accessori originali per il veicolo in
questione; e
c. non incorporano le armi di cui alla Categoria 1, Categoria 2 o Categoria 4, a meno che le
stesse siano inutilizzabili e incapaci di sparare un proiettile.
Categoria 7
Agenti chimici,
“agenti biologici”
“agenti antisommossa”, materiali radioattivi, relative
apparecchiature, componenti e materiali, come segue:
a.
“Agenti biologici” o materiali radioattivi, “adattati per essere utilizzati in guerra” per causare vittime
tra la popolazione o agli animali, per degradare materiali o danneggiare le colture o l'ambiente;
b. Agenti per la guerra chimica (CW), comprendenti:
1.
agenti nervini per guerra chimica:
a. O-alchil
(uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) alchil
(metil, etil, n-propil o
isopropil) - fosfonofluorurati, quali:
Sarin (GB): O-isopropil metilfosfonofluorurato (CAS 107-44-8); e
Soman (GD): O-pinacolil metilfosfonofluorurato (CAS 96-64-0);
b. O-alchil (uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o
isopropil) fosforamidocianurati, quali:
Tabun (GA): O-etil N, N-dimetilfosforamidocianurati (CAS 77-81-6);
c. O-alchil (H o uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) S-2-dialchil (metil, etil, npropil
o isopropil)-aminoetil alchil
(metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonotiolati e loro
corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:
VX: O-etil S-2-diisopropilaminoetil metil fosfonotiolato (CAS 50782-69-9);
2.
agenti vescicanti per guerra chimica:
a. ipriti allo zolfo, quali:
1. solfuro di 2-cloroetile e di clorometile (CAS 2625-76-5);
2. solfuro di bis (2-cloroetile) (CAS 505-60-2);
3. bis (2-cloroetiltio) metano (CAS 63869-13-6);
4.
1,2-bis (2-cloroetiltio) etano (CAS 3563-36-8);
5.
1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano (CAS 63905-10-2);
6.
1,4-bis (2-cloroetiltio)-n-butano (CAS 142868-93-7);
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7.
1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano (CAS 142868-94-8);
8.
bis (2-cloroetiltiometile) etere (CAS 63918-90-1);
9.
bis (2-cloroetiltioetile) etere (CAS 63918-89-8);
b. lewisiti, quali:
1.
2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3);
2.
tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1);
3.
bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8);
c. ipriti all'azoto, quali:
1. HN1: bis (2-cloroetil) etilammina (CAS 538-07-8);
2. HN2: bis (2-cloroetil) metilammina (CAS 51-75-2);
3. HN3: tris (2-cloroetil) ammina (CAS 555-77-1);
3.
agenti inabilitanti per guerra chimica, quali:
a. benzilato di 3-quinuclidinile (BZ) (CAS 6581-06-2);
4.
agenti defolianti per guerra chimica, quali:
a. butil 2-cloro-4-fluorofenossiacetato (LNF);
b. acido
2,4,5-triclorofenossiacetico
(CAS
93-76-5) miscelato con acido
2,4
diclorofenossiacetico (CAS 94-75-7) (agente arancione (CAS 39277-47-9));
c.
Precursori binari e precursori chiave per la guerra chimica come segue:
1. alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforil difluoruri, quali:
DF: metilfosfonildifluoruro (CAS 676-99-3);
2. O-alchil (H o uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) O-2-dialchil (metil, etil, n-propil o
isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonati e loro corrispondenti sali
alchilati e protonati, quali:
QL: O-etil-O-2-di - isopropilamminoetil metilfosfonato (CAS 57856-11-8);
3. Clorosarin: O-isopropil metilfosfonoclorurato (CAS 1445-76-7);
4. Clorosoman: O-pinacolil metilfosfonoclorurato (CAS 7040-57-5);
d.
“Agenti antisommossa”, sostanze chimiche attive e relative combinazioni, comprendenti:
1. Į-Bromobenzeneacetonitrile, (cianuro di bromobenzile) (CA) (CAS 5798-79-8);
2.
[(2-Clorofenil) metilene] propanedinitrile, (o-clorobenzilidenemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-
1);
3.
2-Cloro-1-feniletanone, fenil-acil-cloruro (Ȧ-cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4);
4.
dibenz-(b,f)-1,4-ossazepina, (CR) (CAS 257-07-8);
5.
10-Cloro-5,10-diidrofenarsazina, (cloruro di fenarsazina), (adamsite), (DM) (CAS 578-94-9);
6.
N-Nonanoilmorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);
Nota 1 La Cat.7.d. non si applica agli “agenti antisommossa” singolarmente confezionati per difesa
personale.
Nota 2 La Cat.7.d. non si applica alle sostanze chimiche attive, e relative combinazioni, identificate e
confezionate per la produzione alimentare e per scopi sanitari.
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e.
Apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare, progettate o modificate per la
disseminazione di almeno uno dei seguenti materiali, e loro componenti appositamente progettati:
1. materiali o agenti di cui alla Cat.7.a., 7.b. o 7.d.; o
2. agenti per la guerra chimica costituiti dai precursori di cui alla Cat.7.c.;
f.
Equipaggiamenti di protezione e decontaminazione appositamente progettati o modificati per uso
militare, componenti e miscele chimiche, come segue:
1. equipaggiamenti progettati o modificati per la difesa contro i materiali di cui alla Cat.7.a., 7.b. o
7.d. e loro componenti appositamente progettati;
2. equipaggiamenti progettati o modificati per la decontaminazione di oggetti contaminati dai
materiali di cui alla Cat.7.a o 7.b. e loro componenti appositamente progettati;
3. miscele chimiche specificamente sviluppate o formulate per la decontaminazione di oggetti
contaminati dai materiali di cui alla Cat.7.a. o 7.b.;
Nota La Cat.7.f.1. comprende:
a. i condizionatori d’aria appositamente progettati o modificati per il filtraggio nucleare,
biologico o chimico;
b. gli indumenti protettivi.
N.B.
Per le maschere civili antigas e gli equipaggiamenti di decontaminazione, cfr. anche la voce
1A004 dell’elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
g.
Equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, progettati o modificati per
individuare o identificare i materiali di cui alla Cat.7.a., 7.b. o 7.d. e loro componenti appositamente
progettati;
Nota La Cat.7.g. non si applica ai dosimetri personali per il controllo delle radiazioni
N.B.
cfr. anche la voce 1A004 dell’elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
h.
“Biopolimeri” specificamente progettati o trattati per l’individuazione o l’identificazione degli agenti
di guerra chimica di cui alla Cat.7.b., e colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione;
i.
“Biocatalizzatori” per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la guerra chimica, e loro
sistemi biologici, come segue:
1.
“biocatalizzatori” appositamente progettati per la decontaminazione o la degradazione degli agenti
per la guerra chimica di cui alla Cat.7.b, e risultanti da una specifica selezione di laboratorio o da
una manipolazione genetica di sistemi biologici;
2. sistemi biologici contenenti l’informazione genetica specifica per la produzione dei
“biocatalizzatori” di cui alla Cat.7.i.1, come segue:
a.
“vettori di espressione”;
b.
virus;
c.
colture di cellule.
Nota 1 Le Cat.7.b. e Cat.7.d. non si applicano alle seguenti sostanze:
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a. cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4). Cfr. la voce 1C450.a.5 dell’elenco dell’UE dei
prodotti e delle tecnologie a duplice uso;
b. acido cianidrico (CAS 74-90-8);
c. cloro (CAS 7782-50-5);
d. cloruro di carbonile (fosgene) (CAS 75-44-5). Cfr. la voce 1C450.a.4 dell’elenco dell’UE
dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso;
e. difosgene (cloroformiato di tricloro-metile) (CAS 503-38-8);
f.
non utilizzato dal 2004;
g.
bromuro di xilile, orto: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: butacene (CAS 104-
81-4);
h. bromuro di benzile (CAS 100-39-0);
i.
ioduro di benzile (CAS 620-05-3);
j.
bromo acetone (CAS 598-31-2);
k.
bromuro di cianogeno (CAS 506-68-3);
l.
bromo-metiletilchetone (CAS 816-40-0);
m. cloro-acetone (CAS 78-95-5);
n. iodoacetato di etile (CAS 623-48-3);
o. iodoacetone (CAS 3019-04-3);
p. cloropicrina (CAS 76-06-2). Cfr. la voce 1C450.a.7 dell’elenco dell’UE dei prodotti e
delle tecnologie a duplice uso.
Nota 2 Le colture di cellule e i sistemi biologici di cui alle Cat.7.h. e Cat.7.i.2. sono esclusivi (per la
guerra chimica) e pertanto i medesimi non si applicano alle cellule o ai sistemi biologici
destinati ad usi civili (agricoli, farmaceutici, sanitari, veterinari, ambientali, trattamento dei
rifiuti o industria alimentare).
Categoria 8
"Materiali energetici" e relative sostanze, come segue:
N.B.1
Cfr. anche la voce 1C011 dell'elenco dell'UE dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso.
N.B.2
Per le cariche e i dispositivi, cfr. la Categoria 4 e la voce 1A008 dell'elenco dell’UE dei
prodotti e delle tecnologie a duplice uso.
Note tecniche
1. Ai fini della Categoria 8, eccetto la Cat.8.c.11. o la Cat.8.c.12. , il termine ‘miscela’ si riferisce
a una composizione di due o più sostanze di cui almeno una è elencata nelle sottovoci della
Categoria 8.
2. Ogni sostanza elencata nelle sottovoci della Categoria 8 è oggetto del presente elenco, anche
se utilizzata in un'applicazione diversa da quella indicata (ad esempio, il TAGN è utilizzato
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prevalentemente come esplosivo, ma può essere utilizzato anche come combustibile o
ossidante).
3. Ai fini della Categoria 8, per dimensione delle particelle si intende il diametro medio delle
particelle in base al peso o al volume. Per il campionamento e la determinazione delle
dimensioni delle particelle saranno utilizzate norme internazionali o nazionali equivalenti.
a.
“Esplosivi”, come segue, e relative ‘miscele’:
1. ADNBF (ammino dinitrobenzo-furoxano o 7-ammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS
97096-78-1);
2. BNCP [perclorato di cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra-ammina cobalto (III)] (CAS 117412-28-9);
3. CL-14
(diammino dinitrobenzofuroxano o
5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido)
(CAS 117907-74-1);
4. CL-20 (HNIW o esanitroesaaziosowurtzitano) (CAS 135285-90-4); clatrati di CL-20 (cfr. anche
Cat. 8.g.3. e Cat. 8.g.4. per i relativi precursori );
5. CP [perclorato di 2-(5-cianotetrazolato) penta-ammina cobalto (III)] (CAS 70247-32-4);
6. DADE (1,1-diammino-2,2-dinitroetilene, FOX7) (CAS 145250-81-3);
7. DATB (diamminotrinitrobenzene) (CAS 1630-08-6);
8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanpiperazina);
9. DDPO (2,6-diammino-3,5-dinitropirazina-1-ossido, PZO) (CAS 194486-77-6);
10. DIPAM (3,3ƍ-diammino-2,2ƍ,4,4ƍ,6,6ƍ-esanitrobifenolo o dipicrammide) (CAS 17215-44-0);
11. DNGU (DINGU o dinitroglicolurile) (CAS 55510-04-8);
12. Furazani, come segue:
a. DAAOF (DAAF, DAAFox o diamminoazossifurazano);
b. DAAzF (diamminoazofurazano) (CAS 78644-90-3);
13. HMX e derivati (cfr. anche la Cat. 8.g.5. per i relativi precursori
), come segue:
a. HMX (ciclotetrametilentetranitroammina, ottaidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazina, 1,3,5,7-
tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciclottano, octogen o octogene) (CAS 2691-41-0);
b. difluoroamminati analoghi di HMX;
c. K-55
(2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetrazabiciclo
[3,3,0]-ottanone-3, tetranitrosemiglicourile o
cheto-biciclico HMX) (CAS 130256-72-3);
14. HNAD (esanitroadamantano) (CAS 143850-71-9);
15. HNS (esanitrostilbene) (CAS 20062-22-0);
16. Imidazoli, come segue:
a. BNNII (ottaidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo[4,5-d]imidazolo);
b. DNI (2,4-dinitroimidazolo) (CAS 5213-49-0);
c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazolo);
d. NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazolo);
e. PTIA (1-picril-2,4,5-trinitroimidazolo);
17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilene di idrazina);
18. NTO (ONTA o 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one) (CAS 932-64-9);
19. Polinitrocubani con più di 4 gruppi nitro;
20. PYX (2,6-Bis(picrilammino)-3,5-dinitropiridina) (CAS 38082-89-2);
21. RDX e derivati, come segue:
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a. RDX (ciclotrimetilenetrinitrammina, ciclonite, T4, esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina, 1,3,5-
trinitro-1,3,5-triazo-cicloesano, hexogen o hexogene) (CAS 121-82-4);
b. Keto-RDX (K-6 o 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazo-ciclo-esanone) (CAS 115029-35-1);
22. TAGN (nitrato di triamminoguanidina) (CAS 4000-16-2);
23. TATB (triamminotrinitrobenzene)
(CAS 3058-38-6) (cfr. anche la Cat.
8.g.7. per i relativi
“precursori”);
24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroammina) ottaidro-1,5-dinitro-1,5-diazocina);
25. Tetrazoli, come segue:
a. NTAT (nitrotriazolo amminotetrazolo);
b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazolo);
26. Tetrile (trinitrofenilmetilnitrammina) (CAS 479-45-8);
27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetrazadecalina) (CAS 135877-16-6) (v. anche la Cat.8.g.6. per i
relativi “precursori”);
28. TNAZ
(1,3,3-trinitroazetidina)
(CAS
97645-24-4)
(v. anche la Cat.8.g.2. per i
relativi
“precursori”);
29. TNGU (SORGUYL o tetranitroglicolurile) (CAS 55510-03-7);
30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d] piridazina) (CAS 229176-04-9);
31. Triazine, come segue:
a. DNAM (2-ossi-4,6-dinitroammino-s-triazina) (CAS 19899-80-0);
b. NNHT (2-nitroimino-5-nitroesaidro-1,3,5-triazina) (CAS130400-13-4);
32. Triazoli, come segue:
a.
5-azido-2-nitrotriazolo;
b.
ADHTDN (4-ammino-3,5-diidrazino-1,2,4-triazolo dinitrammide) (CAS 1614-08-0);
c.
ADNT (1-ammino-3,5-dinitro-1,2,4-triazolo);
d.
BDNTA ([bis-dinitrotriazolo] ammina);
e.
DBT (3,3ƍ-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazolo) (CAS 30003-46-4);
f.
DNBT (dinitrobistriazolo) (CAS 70890-46-9);
g.
Non utilizzato dal 2010;
h.
NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)3,5-dinitrotriazolo);
i.
PDNT (1-picril-3,5-dinitrotriazolo);
j.
TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazolo) (CAS 25243-36-1);
33. Esplosivi non elencati altrove nella Cat.8.a. e aventi una delle caratteristiche seguenti:
a. una velocità di detonazione superiore a 8 700 m/s a densità massima; o
b. una pressione di detonazione superiore a 34 GPa (340 Kbar);
34. Non utilizzato dal 2013;
35. DNAN (2,4-dinitroanisolo) (CAS 119-27-7);
36. TEX (4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaisowurtzitano);
37. GUDN (guanilurea dinitrammide) FOX-12 (CAS 217464-38-5);
38. Tetrazine, come segue:
a. BTAT (Bis(2,2,2-trinitroetil)-3,6-diamminotetrazina);
b. LAX-112 (3,6-diammino-1,2,4,5-tetrazina-1,4-diossido);
39. Materiali energetici ionici con temperatura di fusione compresa tra 343 K (70 °C) e 373 K (100
°C) e velocità di detonazione superiore a 6 800 m/s o pressione di detonazione superiore a 18 GPa
(180 kbar);
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40. BTNEN [Bis(2,2,2-trinitroetil)-nitroammina] (CAS 19836-28-3);
41. FTDO (5,6(3’,4’-furazano)-1,2,3,4-tetrazina-1,3-diossido);
Nota La Cat.8.a. comprende i co-cristalli esplosivi .
Nota tecnica
Un co-cristallo esplosivo è un materiale solido costituito da una distribuzione ordinata
tridimensionale di due o più molecole esplosive, almeno una delle quali è specificata nella
Cat.8.a..
a.
“Propellenti”, come segue:
1.
qualsiasi propellente solido avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard)
maggiore di:
a.
240 secondi per i “propellenti” non metallizzati, non alogenizzati;
b.
250 secondi per i “propellenti” non metallizzati, alogenizzati; o
c.
260 secondi per i “propellenti” metallizzati;
2.
Non utilizzato dal 2013;
3.
“Propellenti” dotati di forza costante superiore a 1 200 Kjoule/kg;
4.
“Propellenti” che possono mantenere un tasso lineare di combustione costante superiore a 38
mm/s in condizioni standard di pressione (misurate sotto forma di filamento singolo inibito) di
6,89 Mpa (68,9 bar) e alla temperatura di 294 K (21 °C);
5.
“Propellenti” basati su elastomeri modificati su doppia fusione (EMCDB) con allungamento
al massimo sforzo superiore al 5 % a 233 K (- 40 °C);
6.
Qualsiasi “propellente” che contenga sostanze di cui alla Cat.8.a.;
7.
“Propellenti”, non contemplati altrove nel presente elenco, appositamente progettati per uso
militare;
b. Materiali “pirotecnici”, combustibili e relative sostanze, come segue, e loro miscele:
1. Combustibili per “aeromobili” appositamente concepiti per uso militare;
Nota I combustibili per aeromobilidi cui alla Cat.8.c.1. sono i prodotti finiti e non i loro
costituenti.
2. Alano (idruro di alluminio) (CAS 7784-21-6);
3. Borani, come segue e relativi derivati:
a. Carborani;
b. Omologhi del borano, come segue:
1.
Decaborano (14) (CAS 17702-41-9);
2.
Pentaborano (9) (CAS 19624-22-7);
3.
Pentaborano (11) (CAS 18433-84-6);
4. Idrazina e derivati, come segue (cfr. anche la Cat.8.d.8. e la Cat.8.d.9. per i derivati ossidanti
dell'idrazina):
a.
Idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 %;
b.
Monometilidrazina (CAS 60-34-4);
c.
dimetilidrazina simmetrica (CAS 540-73-8);
d.
dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);
Nota La Cat.8.c.4.a. non si applica alle miscele di idrazina formulate appositamente per il
controllo della corrosione.
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5.
Combustibili metallici,
‘miscele’ di combustibili o
‘miscele’
“pirotecniche”, sotto forma di
particelle sferiche, atomizzate, sferoidali, in fiocchi o polverizzate, fabbricati con materiali aventi
tenore uguale o superiore al 99% di uno qualsiasi degli elementi seguenti:
a.
“Metalli”, come segue, e relative ‘miscele’:
1. Berillio (CAS 7440-41-7) con dimensioni delle particelle inferiori a 60 ȝm;
2. Polvere di ferro (CAS 7439-89-6) con particelle di dimensioni uguali o inferiori a 3 ȝm
prodotte per riduzione dell'ossido di ferro con l'idrogeno;
b.
‘Miscele’ contenenti uno degli elementi seguenti:
1. Zirconio (CAS 7440-67-7), magnesio (CAS 7439-95-4) o leghe di questi con dimensioni
delle particelle inferiori a 60 ȝm; o
2. Combustibili al boro (CAS 7440-42-8) o al carburo di boro (CAS 12069-32-8) con
purezza uguale o superiore all'85 % e dimensioni delle particelle inferiori a 60 ȝm;
Nota 1 La Cat.8.c.5. si applica agli esplosivi e ai combustibili, indipendentemente dal fatto
che i metalli o le leghe siano incapsulati o meno in alluminio, magnesio, zirconio o
berillio.
Nota 2 La Cat.8.c.5.b. si applica esclusivamente ai combustibili metallici sotto forma di
particelle quando sono miscelati con altre sostanze per formare una miscela
formulata per uso militare, quali “propellenti” ad impasto liquido, “propellenti”
solidi o ‘miscele’ “pirotecniche”.
Nota 3 La Cat.8.c.5.b.2. non si applica al boro e al carburo di boro arricchito con boro-10
(contenuto di boro-10 uguale o superiore al 20 %).
6.
Materiali militari che contengono gelificanti per carburanti idrocarburici formulati appositamente
per l'impiego dei lanciafiamme o delle munizioni incendiarie, come gli stearati metallici (ad es.
Octal (CAS 637-12-7)) o i palmitati;
7.
Perclorati, clorati e cromati mescolati a polvere di metallo o ad altri componenti di combustibile
ad alto contenuto energetico;
8.
Polvere di alluminio (CAS 7429-90-5) di forma sferica o sferoidale con dimensioni delle particelle
uguali o inferiori a 60 ȝm, fabbricate con materiali aventi tenore in alluminio uguale o superiore al
99 %;
9.
Sub-idruri di titanio (TiHn) con stechiometria equivalente a n = 0,65-1,68;
10. Combustibili liquidi ad alta densità di energia non contemplati alla Cat.8.c.1., come segue:
a. combustibili misti che incorporano combustibili sia solidi che liquidi (ad es. l'impasto di
boro), aventi densità di energia in base alla massa uguale o superiore a 40 MJ/kg;
b. altri combustibili e additivi di combustibili ad alta densità di energia (ad es. cubano, soluzioni
ioniche, JP-7, JP-10) aventi densità di energia in base al volume uguale o superiore a 37,5 GJ
per metro cubo, misurata a 293 K (20 °C) e pressione di un'atmosfera (101,325 kPa);
Nota
La Cat.8.c.10.b. non si applica ai JP-4, ai JP-8, ai combustibili fossili raffinati, ai
biocombustibili o ai combustibili per motori omologati per l'uso nell'aviazione
civile.
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11. Materiali “pirotecnici” e piroforici, come segue:
a. materiali “pirotecnici” o piroforici appositamente formulati per migliorare o controllare la
produzione di energia irradiata in una qualsiasi parte dello spettro infrarosso (IR);
b. miscele di magnesio, politetrafluoroetilene
(PTFE) e copolimero di difluoruro-
esafluoropropilene di vinilidene (ad es. MTV);
12. Miscele di combustibili, miscele “pirotecniche” o materiali energetici, non contemplati altrove
nella Categoria 8, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. contenenti più dello 0,5 % di particelle di uno qualunque dei seguenti:
1. alluminio;
2. berillio;
3. boro;
4. zirconio;
5. magnesio; o
6. titanio;
b. particelle di cui alla Cat.8.c.12.a. con dimensione inferiore a 200 nm in qualunque direzione; e
c. particelle di cui alla Cat.8.c.12.a. con tenore in metallo pari o superiore al 60 %;
c.
Ossidanti, come segue, e relative miscele :
1. ADN (dinitrammide di ammonio o SR 12) (CAS 140456-78-6);
2. AP (perclorato di ammonio) (CAS 7790-98-9);
3. composti costituiti da fluoro e da almeno uno degli elementi seguenti:
a. altri alogeni;
b. ossigeno; o
c. azoto;
Nota 1 La Cat.8.d.3. non si applica al trifluoruro di cloro (CAS 7790-91-2).
Nota 2 La Cat.8.d.3. non si applica al trifluoruro di azoto (CAS 7783-54-2) allo stato gassoso.
4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidina) (CAS 78246-06-7);
5. HAN (nitrato di idrossiammonio) (CAS 13465-08-2);
6. HAP (perclorato di idrossiammonio) (CAS 15588-62-2);
7. HNF (nitroformiato di idrazinio) (CAS 20773-28-8);
8. Nitrato di idrazina (CAS 37836-27-4);
9. Perclorato di idrazina (CAS 27978-54-7);
10. Ossidanti liquidi costituiti da o contenenti acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA) (CAS
8007- 58-7);
Nota La Cat.8.d.10. non si applica all'acido nitrico fumante non inibito.
d.
Leganti, plastificanti, monomeri e polimeri, come segue:
1. AMMO (azidometilmetilossetano e suoi polimeri) (CAS 90683-29-7) (cfr. anche la Cat.8.g.1. per
i relativi “precursori”);
2. BAMO (3,3-bis(azidometil)ossetano e suoi polimeri) (CAS 17607-20-4) (cfr. anche la Cat.8.g.1.
per i relativi “precursori”);
3. BDNPA [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide acetica] (CAS 5108-69-0);
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4. BDNPF [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide formica] (CAS 5917-61-3);
5. BTTN
(trinitrato di butantriolo)
(CAS 6659-60-5)
(cfr. anche la Cat.8.g.8. per i relativi
“precursori”);
6. Monomeri energetici, plastificanti o polimeri, appositamente progettati per uso militare e
contenenti uno degli elementi seguenti:
a. gruppi nitrici;
b. nitruri;
c. nitrati;
d. nitrazo; o
e. difluoroammino;
7. FAMAO (3-difluoroamminometil-3-azidometilossetano) e suoi polimeri;
8. FEFO [bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil)formal] (CAS 17003-79-1);
9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-esafluoropentano-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);
10. FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-eptafluoro-2-tri-fluorometil-3-ossaeptano-1,7-diol formal);
11. GAP (polimero di azoturo di glicidile) (CAS 143178-24-9) e suoi derivati;
12. HTPB (polibutadiene con radicali ossidrilici terminali), avente funzionalità ossidrilica maggiore o
uguale a 2,2 e uguale o inferiore a 2,4, valore ossidrilico inferiore a 0,77 meq/g e viscosità a 30 °C
inferiore a 47 poise (CAS 69102-90-5);
13. Alcool funzionalizzati, poli(epicloroidrina) con peso molecolare inferiore a 10 000, come segue:
a. poli(epicloroidrindiolo);
b. poli(epicloroidrintriolo);
14. NENA (composti di nitratoetilnitrammina) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-
82-6 e 85954-06-9);
15. PGN (poli-GLYN, poliglicidilnitrato o poli(nitratometil ossirano)) (CAS 27814-48-8);
16. Poli-NIMMO (polinitratometilmetilossetano), poli-NMMO o poli(3-nitratometil-3-metilossetano)
(CAS 84051-81-0);
17. Polinitroortocarbonati;
18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroammino)etossi] propano o tris vinossi propano addotto) (CAS
53159-39-0);
19. 4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazolo (iso- DAMTR);
20. PNO (Poli(3-nitrato ossetano)).
e.
“Additivi”, come segue:
1. Salicilato di rame basico (CAS 62320-94-9);
2. BHEGA (bis-2-idrossietilglicolammide) (CAS 17409-41-5);
3. BNO (nitrileossido di butadiene);
4. Derivati del ferrocene, come segue:
a. butacene (CAS 125856-62-4);
b. catocene (propano 2,2-bis-etilferrocenile) (CAS 37206-42-l);
c. acidi carbossilici del ferrocene e esteri degli acidi carbossilici del ferrocene;
d. n-butil-ferrocene (CAS 31904-29-7);
e. altri polimeri addotti derivati dal ferrocene non contemplati altrove alla Cat.8.f.4.;
f.
etil-ferrocene, (CAS 1273-89-8);
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g. propil-ferrocene;
h. pentil-ferrocene (CAS 1274-00-6);
i.
diciclopentil-ferrocene;
j.
dicicloesil-ferrocene;
k.
dietil-ferrocene (CAS 1273-97-8);
l.
dipropil-ferrocene;
m. dibutil-ferrocene (CAS 1274-08-4);
n. diesil-ferrocene (CAS 93894-59-8);
o. acetil-ferrocene (CAS 1271-55-2)/1,1ƍ-diacetil-ferrocene (CAS 1273-94-5);
5. Betaresorcilato di piombo (CAS 20936-32-7);
6. Citrato di piombo (CAS 14450-60-3);
7. Chelati di piombo e di rame betaresorcilati o salicilati (CAS 68411-07-4);
8. Maleato di piombo (CAS 19136-34-6);
9. Salicilato di piombo (CAS 15748-73-9);
10. Stannato di piombo (CAS 12036-31-6);
11. MAPO [tris-1-(2-metil) aziridinil fosfin ossido] (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (ossido di fosfina
bis(2-metil aziridinil) 2-(2-idrossipropanossi) propilammino) e altri derivati del MAPO;
12. Metil BAPO (ossido di fosfina bis(2-metilaziridinil) metilammino) (CAS 85068-72-0);
13. N-metil-p-nitroanilina (CAS 100-15-2);
14. 3-nitrazo-1,5 pentano diisocianato (CAS 7406-61-9);
15. Agenti di accoppiamento organometallici, come segue:
a. neopentil [diallile] ossi, tris [diottile] fosfato titanato (CAS 103850-22-2); chiamato anche
titanio IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (diottile) fosfato] (CAS 110438-25-0);
o LICA 12 (CAS 103850-22-2);
b. titanio IV,
[(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris
(diottile)
pirofosfato o KR3538;
c. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) fosfato;
16. Policianodifluoramminoetilenossido;
17. Agenti leganti come segue:
a.
1,1R,1S-trimesoil-tris(2-etilaziridina) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8);
b.
ammidi di aziridina polifunzionali con strutture di rinforzo isoftaliche, trimesiche,
isocianuriche o trimetiladipiche aventi anche un gruppo di 2-metil o 2-etil aziridina;
Nota La Cat.8.f.17.b. comprende:
a. 1,1H-Isoftaloile-bis (2-metilaziridina)(HX-752) (CAS 7652-64-4);
b. 2,4,6-tris(2-etil-1-aziridinil)-1,3,5-triazina (HX-874) (CAS 18924-91-9);
c.
1,1ƍ-trimetiladipoil-bis(2-etilaziridina) (HX-877) (CAS 71463-62-2).
18. Propilenimmina (2-metilaziridina) (CAS 75-55-8);
19. Ossido ferrico sopraffino (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) avente una superficie specifica superiore a
250 m2/g e una dimensione media di particelle uguale o inferiore a 3,0 nm;
20. TEPAN (tetraetilenepentamminaacrilonitrile) (CAS 68412-45-3); poliammine cianoetilate e loro
sali;
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21. TEPANOL
(tetraetilenepentaminaacrilonitrileglicidile)
(CAS
68412-46-4); poliammine
cianoetilate addotte con glicidolo e loro sali;
22. TPB (trifenilbismuto) (CAS 603-33-8);
23. TEPB (Tris (etossifenil) bismuto) (CAS 90591-48-3);
f.
“Precursori”, come segue:
N.B. Alla Cat.8.g. i riferimenti sono fatti ai “materiali energetici“ ivi indicati, fabbricati dalle
sostanze seguenti.
1. BCMO (3,3-bis(clorometil)ossetano) (CAS 78-71-7) (cfr. anche la Cat.8.e.1. e la Cat.8.e.2.);
2. Sali di tert-butil-dinitroazotidina (CAS 125735-38-8) (cfr..anche la Cat.8.a.28.);
3. Derivati dell'esaazaisowurtzitano tra cui HBIW (esabenzilesaazaisowurtzitano) (CAS 124782-15-
6) (cfr. anche la Cat.8.a.4.) e TAIW (tetraacetildibenzilesaazaisowurtzitano) (CAS 182763-60-6)
(cfr. anche la Cat.8.a.4.);
4. Non utilizzato dal 2013;
5. TAT
(1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciclo-ottano)
(CAS
41378-98-7)
(cfr. anche la
Cat.8.a.13.);
6.
1,4,5,8 tretraazadecalina (CAS 5409-42-7) (cfr. anche la Cat.8.a.27.);
7.
1,3,5-triclorobenzene (CAS 108-70-3) (cfr. anche la Cat.8.a.23.);
8.
1,2,4 triidrossibutano (1,2,4-butantriolo) (CAS 3068-00-6) (cfr. anche la Cat.8.e.5.);
9.
DADN (1,5-diacetil-3,7-dinitro-1, 3, 5, 7-tetraaza-cicloottano) (cfr. anche la Cat.8.a.13.).
g. Polveri e forme di ‘materiale reattivo’ come segue:
1. polveri di uno qualsiasi dei materiali seguenti, con dimensioni delle particelle inferiori a 250 ȝm in
qualsiasi direzione e non altrove specificate dal punto ML8:
a. alluminio;
b. niobio;
c. boro;
d. zirconio;
e. magnesio;
f. titanio;
g. tantalio;
h. tungsteno;
i. molibdeno; o
j. afnio;
2.
Forme, non specificate dalle categorie 3, 4, 12 o 16, fabbricate da polveri specificate dalla
Cat.8.h.1..
Note tecniche
1. I ‘materiali reattivi’ sono progettati per produrre una reazione esotermica solo con gradienti di
scambio elevati e da usare per rivestimento o involucro di testate belliche.
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2. Le polveri di ‘materiali reattivi’ sono ottenute, ad esempio, mediante un processo di macinatura
con mulino a sfere ad alta energia.
3. Le forme di ‘materiale reattivo’ sono prodotte, ad esempio, mediante sinterizzazione laser
selettiva.
Nota 1
La Categoria 8 non si applica alle sostanze seguenti, a meno che siano composte o miscelate con
i “materiali energetici” di cui alla Cat.8.a. o con le polveri di metallo di cui alla Cat.8.c.:
a.
picrato di ammonio (CAS 131-74-8);
b.
polvere nera;
c.
esanitrodifenilammina (CAS 131-73-7);
d.
difluoroammina (CAS 10405-27-3);
e.
nitroamido (CAS 9056-38-6);
f.
nitrato di potassio (CAS 7757-79-1);
g.
tetranitronaftalina;
h.
trinitroanisolo;
i.
trinitronaftalina;
j.
trinitrossilene;
k.
N-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone (CAS 872-50-4);
l.
diottimaleato (CAS 142-16-5);
m.
etilesilacrilato (CAS 103-11-7);
n.
trietilalluminio
(TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalluminio (TMA) (CAS 75-24-1), ed altri
alchili pirofolici metallici ed arili di litio, sodio, magnesio, zinco e o boro;
o.
nitrocellulosa (CAS 9004-70-0);
p.
nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG) (CAS 55-63-0);
q.
2,4,6-trinitrotoluene (TNT) (CAS 118-96-7);
r.
etilendiamminodinitrato (EDDN) (CAS 20829-66-7);
s.
pentaeritritetetranitrato (PETN) (CAS 78-11-5);
t.
azoturo di piombo (CAS 13424-46-9), stifnato normale di piombo (CAS 15245-44-0) e
stifnato basico di piombo (CAS 12403-82-6) ed esplosivi primari o composizioni di innesco
contenenti azoturi o complessi di azoturi;
u.
trietileneglicoldinitrato (TEGDN) (CAS 111-22-8);
v.
2,4,6-trinitroresorcina (acido stifnico) (CAS 82-71-3);
w.
dietildifenilurea
(CAS 85-98-3); dimetildifenilurea
(CAS 611-92-7); metiletildifenilurea
[centraliti];
x.
N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica) (CAS 603-54-3);
y.
metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile) (CAS 13114-72-2);
z.
etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile) (CAS 64544-71-4);
aa.
2-nitrodifenilammina (2-NDPA) (CAS 119-75-5);
bb.
4-nitrodifenilammina (4-NDPA) (CAS 836-30-6);
cc.
2,2-dinitropropanolo (CAS 918-52-5);
dd. nitroguanidina
(CAS 556-88-7) (cfr. voce
1C011.d. dell'elenco dell'UE dei prodotti e
tecnologie a duplice uso).
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Nota 2 La Categoria 8 non si applica a perclorato di ammonio (Cat.8.d.2.), NTO (Cat.8.a.18.) o
catocene (Cat.8.f.4.b.), aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. appositamente formulati per dispositivi per la generazione di gas per uso civile;
b. composti o miscelati con leganti o plastificanti termoindurenti non attivi e aventi massa
inferiore a 250 g;
c. aventi un massimo dell'80 % di perclorato di ammonio (Cat.8.d.2.) in termini di massa di
materiale attivo;
d. aventi un contenuto di NTO (Cat.8.a.18.) inferiore o uguale a 4 g; e
e. aventi un contenuto di catocene (Cat.8.f.4.b.) inferiore o uguale a 1 g.
Categoria 9
Navi da guerra (di superficie o subacquee), attrezzature navali speciali, accessori, componenti e altre
navi di superficie, come segue:
N.B. Per le apparecchiature di guida e navigazione cfr. la Categoria 11.
.a. Navi e componenti, come segue:
1. navi (di superficie o subacquee) appositamente progettate o modificate per uso militare, qualunque
stato di riparazione o condizione operativa, e dotate o meno di sistemi d’arma o di corazzature, e
loro scafi o parti di scafi, e loro componenti appositamente progettati per uso militare;
2. navi di superficie, diverse da quelle di cui alla Cat.9.a.1, aventi almeno uno dei seguenti elementi,
fissi o integrati nella nave:
a. armi automatiche di cui alla Categoria 1, o armi di cui alle Categorie 2, 4, 12 o 19, o
‘supporti’ o rinforzi per armi di calibro uguale o superiore a 12,7 mm;
Nota Tecnica
Il termine ‘supporti’ si riferisce ai supporti per armi o ai rinforzi strutturali al fine di
installare armi.
b. sistemi per la direzione del tiro di cui alla Categoria 5;
c. aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1.
‘protezione contro gli agenti Chimici, Biologici, Radiologici e Nucleari (CBRN)’; e
2.
‘sistema di prelavaggio o di lavaggio a fondo’ progettato ai fini di decontaminazione; o
Note Tecniche
1. La
‘protezione CBRN’ è uno spazio interno autonomo con caratteristiche quali
sovrapressurizzazione, isolamento dei sistemi di ventilazione, aperture limitate per
l’aerazione con filtri CBRN e punti di accesso del personale limitati dotati di serrande
per l'aria.
2. Il
‘sistema di prelavaggio o di lavaggio a fondo’ è un sistema di nebulizzazione di
acqua di mare in grado di bagnare simultaneamente la sovrastruttura esterna e i ponti
esterni di una nave.
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d. sistemi attivi di contromisura per armi di cui alle Cat.4.b, 5.c o 11.a e aventi almeno una delle
seguenti caratteristiche:
1.
‘protezione CBRN’;
2.
scafo e sovrastruttura appositamente progettati per ridurre la superficie radar equivalente;
3.
dispositivi di riduzione della segnatura termica,
(ad esempio un sistema di
raffreddamento dei gas di scarico), esclusi quelli appositamente progettati per aumentare
l’efficienza complessiva dell’impianto di energia/propulsione o per ridurre l’impatto
ambientale; o
4.
un sistema di compensazione magnetica progettato per ridurre la segnatura magnetica
dell’intera nave;
.b.
Motori e sistemi di propulsione, come segue, appositamente progettati per uso militare e loro
componenti appositamente progettati per uso militare:
1. motori diesel appositamente progettati per sottomarini e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. potenza all’asse superiore o uguale a 1,12 MW (1.500 hp.); e
b. velocità di rotazione uguale o superiore a 700 giri/min.;
2. motori elettrici appositamente progettati per sottomarini, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. potenza all’asse superiore a 0,75 MW (1.000 hp);
b. inversione rapida;
c. raffreddati a liquido; e
d. totalmente ermetici;
3. motori diesel amagnetici aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. potenza all’asse pari o superiore a 37,3 KW (50hp); e
b. contenuto di materiale amagnetico superiore al 75% della massa totale;
4. sistemi di ‘propulsione indipendenti dall’aria’ (AIP) appositamente progettati per sottomarini;
Nota tecnica:
La ‘propulsione indipendente dall’aria’ (AIP) consente al sottomarino in immersione di far
funzionare il proprio sistema di propulsione, senza accesso all’ossigeno atmosferico, per una
durata superiore a quella altrimenti consentita dalla batteria. Ai fini della Cat.9.b.4, la AIP non
include energia nucleare.
.c.
Apparecchiature di scoperta subacquea, appositamente progettate per uso militare, loro sistemi di
controllo e loro componenti appositamente progettati per uso militare;
.d. Reti antisommergibile e reti antisiluro, appositamente progettate per uso militare;
.e. Non utilizzato dal 2003;
.f. Passaggi a scafo e connettori appositamente progettati per uso militare che permettono l'interazione con
apparecchiature esterne alla nave e loro componenti appositamente progettati per uso militare;
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Nota
La Cat.9.f. include i connettori per uso navale a conduttore singolo, multiplo, coassiale o a
guida d'onda, ed i passaggi a scafo, in grado di rimanere stagni e di mantenere le
caratteristiche richieste a profondità superiori a 100 m; ed i connettori a fibre ottiche e i
passaggi a scafo di tipo ottico appositamente progettati per la trasmissione di fasci “laser”
a qualsiasi profondità. La Cat.9.f. non si applica ai normali passaggi a scafo per gli assi di
propulsione né agli assi di controllo delle superfici idrodinamiche.
.g. Cuscinetti silenziosi aventi almeno una delle caratteristiche seguenti, loro componenti e apparecchiature
che contengono tali cuscinetti, appositamente progettati per uso militare:
1.
sospensioni a gas o magnetiche;
2.
controlli attivi per la soppressione della segnatura; o
3.
controlli per la soppressione delle vibrazioni.
Categoria 10
“Aeromobili”, “veicoli più leggeri dell’aria”, “velivoli senza pilota” (“UAV”), motori aeronautici e
apparecchiature per “aeromobili”, relative apparecchiature e componenti, appositamente progettati
o modificati per uso militare, come segue:
N.B.: Per le apparecchiature di guida e navigazione cfr. la Categoria 11.
a.
“Aeromobili” e “veicoli più leggeri dell'aria” con equipaggio e loro componenti appositamente
progettati;
b. Non utilizzato dal 2011;
#c. Aeromobili e veicoli più leggeri dell'aria senza equipaggio e relative apparecchiature, come segue, e
loro componenti appositamente progettati:
1.
“UAV”, veicoli con guida a distanza (RPV), veicoli autonomi programmabili e “veicoli più
leggeri dell'aria” senza equipaggio;
2.
lanciatori, apparecchiature di recupero e apparecchiature e assiemi di supporto a terra;
3.
attrezzature progettate per il comando o il controllo;
d. Motori aeronautici a propulsione e loro componenti appositamente progettati;
e.
Attrezzature per il rifornimento in volo, appositamente progettate o modificate per quanto segue, e loro
componenti appositamente progettati:
1.
“aeromobili” di cui alla Cat.10.a.; o
2.
aeromobili senza pilota di cui alla Cat.10.c.;
f.
“Apparecchiature a terra” specificamente progettate per gli aeromobili di cui alla Cat.10.a. o i motori
aeronautici di cui alla Cat.10.d.;
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Nota tecnica
Le “apparecchiature a terra” comprendono le apparecchiature per il rifornimento sotto pressione e le
apparecchiature progettate per facilitare il funzionamento in aree circoscritte.
g.
Apparecchiature per la sopravvivenza dell’equipaggio, apparecchiature per la sicurezza
dell’equipaggio e altri dispositivi di eiezione di emergenza, non contemplate alla Cat.10.a., progettate
per gli “aeromobili” di cui alla Cat.10.a.;
Nota La Cat.10.g. non sottopone ad autorizzazione gli elmetti per l’equipaggio che non
incorporano le apparecchiature di cui al presente elenco, né hanno supporti o accessori ad
esse destinati.
NB:
Per gli elmetti cfr. anche la Categoria 13.c..
h.
Paracadute, paracadute frenanti e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti
appositamente progettati:
1.
paracadute non contemplati altrove nel presente elenco;
2.
paracadute frenanti;
3.
apparecchiature appositamente progettate per paracadutisti di alta quota (per esempio tute, caschi
speciali, sistemi di respirazione, apparecchi di navigazione);
i.
Apparecchiature per apertura controllata o sistemi automatici di guida, progettati per carichi
paracadutati.
Nota 1 La Cat.10.a non si applica agli “aeromobili” e “veicoli più leggeri dell'aria” o varianti
di tali
“aeromobili”, appositamente progettati per uso militare e aventi tutte le
caratteristiche seguenti:
a. non sono aeromobili da combattimento;
b. non configurati per uso militare e non siano equipaggiati con apparecchiature o
attacchi appositamente progettati o modificati per uso militare; e
c. certificati per uso civile dalle Autorità per l’Aviazione Civile nazionale1 di uno o più
Stati membri dell'UE o degli Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar.
Nota 2 La Cat.10.d non si applica a:
a. motori aeronautici progettati o modificati per uso militare certificati dalle Autorità per
l'Aviazione Civile nazionale, di uno o più Stati membri dell'UE o di uno Stato
partecipante all'intesa di Wassenaar per l’impiego su “aeromobili civili”, o loro
componenti appositamente progettati;
b. motori a pistoni o loro componenti appositamente progettati, eccetto quelli
appositamente progettati per “UAV”.
Nota 3 La Cat.10.a e la Cat.10.d, per quanto attiene ai componenti appositamente progettati e
alle relative apparecchiature per
“aeromobili” o motori aeronautici non militari
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modificati per uso militare, si applicano solo ai componenti militari e alle relative
apparecchiature militari necessari alla modifica per uso militare.
Nota 4 Ai fini della Cat.10.a., l'uso militare comprende: combattimento, ricognizione militare,
attacco, addestramento militare, supporto logistico, trasporto e lancio di truppe o di
equipaggiamenti militari
Nota 5 La Cat.10.a. non si applica agli “aeromobili” aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. sono stati costruiti per la prima volta prima del 1946;
b. non incorporano prodotti specificati nel presente elenco, a meno che i prodotti siano
necessari per soddisfare norme di sicurezza o di aeronavigabilità fissate dalle autorità
per l’Aviazione Civile, di uno o più Stati membri dell'UE o Stati partecipanti all'intesa
di Wassenaar; e
c. non incorporano le armi specificate nel presente elenco, a meno che le stesse siano
inutilizzabili e che non possano essere rimesse in funzione.
Categoria 11
Apparecchiature elettroniche, “veicoli spaziali” e loro componenti, non indicati in altre voci del
presente elenco, come segue:
a. Apparecchiature elettroniche appositamente progettate per uso militare, e loro componenti
appositamente progettati;
Nota La Cat.11.a. comprende:
a. apparati di contromisura elettronica (ECM) e di contro-contromisura elettronica (ECCM)
(cioè apparati progettati per introdurre segnali estranei o erronei nei radar o nei ricevitori
di radiocomunicazioni, o per ostacolare in qualsiasi altra maniera la ricezione, il
funzionamento o l'efficacia dei ricevitori elettronici avversari, compresi i loro apparati di
contromisura), incluse le apparecchiature di disturbo e di controdisturbo;
b. tubi ad agilità di frequenza;
c. sistemi elettronici o apparecchiature elettroniche progettati per la sorveglianza e il
monitoraggio dello spettro elettromagnetico a fini di intelligence o di sicurezza militare, o
per contrastare tale sorveglianza e monitoraggio;
d. apparecchiature di contromisura subacquee, compresi ingannatori e disturbatori acustici e
magnetici, progettate per introdurre segnali estranei o erronei nei ricevitori sonar;
e. apparecchiature di sicurezza per il trattamento dei dati, apparecchiature per la sicurezza
dei dati e apparecchiature di sicurezza per linee di trasmissione e di segnalazione,
utilizzanti procedimenti di cifratura;
f.
apparecchiature per l'identificazione, l'autenticazione e il caricamento di chiavi
crittografiche e apparecchiature per la gestione, produzione e distribuzione di chiavi
crittografiche;
g. apparecchiature di guida e navigazione;
h. apparecchiature per la trasmissione di comunicazioni radio digitali a diffusione
troposferica;
i.
demodulatori digitali appositamente progettati per messaggi di intelligence;
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j.
“sistemi automatizzati di comando e controllo”.
N.B. Per il “software” associato al sistema radio definito dal software ai sistemi radio militari a
definizione software (Software Defined Radio, SDR) cfr. la Categoria 21.
b. Apparecchiature di disturbo dei sistemi globali di navigazione satellitare (Global Navigation Satellite
System, GNSS) e loro componenti appositamente progettati;
c.
“Veicoli spaziali” appositamente progettati o modificati per uso militare, e componenti di “veicoli
spaziali” appositamente progettati per uso militare.
Categoria 12
Sistemi d'arma a energia cinetica ad alta velocità e relative apparecchiature, come segue, e loro
componenti appositamente progettati:
a.
Sistemi d'arma a energia cinetica appositamente progettati per distruggere un bersaglio o per far fallire
la missione del medesimo;
b.
Impianti di collaudo e valutazione appositamente progettati e modelli di collaudo, inclusi la
strumentazione diagnostica e i bersagli, per il collaudo dinamico di proiettili e sistemi a energia
cinetica.
N.B. Per i sistemi d'arma che impiegano munizioni costituite da sottocalibri o che utilizzano solo
propulsione chimica, e relativo munizionamento, cfr. le Categorie 1, 2, 3, 4 del presente elenco.
Nota 1 La presente Categoria comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi
d'arma a energia cinetica:
a. sistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare masse superiori a 0,1 g a velocità
maggiori di 1,6 km/s, a fuoco singolo o rapido;
b. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di schermatura
elettrica, di immagazzinamento di energia (ad es. condensatori con elevata capacità di
immagazzinare energia), di gestione del calore, di condizionamento, di commutazione o
di manipolazione del combustibile; e interfacce elettriche tra l'alimentazione di energia,
il cannone e le altre funzioni di comando elettrico della torretta;
N.B.: cfr. anche voce 3A001.e.2. dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso per
i condensatori con elevata capacità di immagazzinare energia.
c. sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio, di controllo del tiro o di valutazione del
danno;
d. sistemi autoguidati di ricerca, di guida o di propulsione deviata (accelerazione laterale) per
proiettili.
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Nota 2 La presente Categoria si applica ai sistemi d'arma che utilizzano uno dei seguenti metodi
di propulsione:
a.
elettromagnetico;
b.
elettrotermico;
c.
a plasma;
d.
a gas leggero; o
e.
chimico (se usato in combinazione con uno dei suddetti metodi).
Categoria 13
Corazzature o equipaggiamenti di protezione costruzioni e componenti, come segue:
a.
Piastre corazzate metalliche o non metalliche, aventi almeno una delle caratteristiche seguenti:
1.
costruite per ottemperare a uno standard o una specifica militare; o
2.
impiegabili per uso militare;
N.B. Per le piastre antibalistiche, cfr. anche la Cat.13.d.2.
b.
Costruzioni di materiali metallici o non metallici, o relative combinazioni, appositamente progettate
per fornire protezione balistica per sistemi militari, e loro componenti appositamente progettati;
c.
Elmetti fabbricati in accordo a standard o a specifiche militari, o a standard nazionali equiparabili, e
loro gusci, cuffie o imbottiture di conforto appositamente progettati;
N.B.: per altri componenti o accessori di elmetti militari vedere la relativa categoria.
d.
Giubbetti antibalistici o indumenti protettivi, e loro componenti, come segue:
1.
giubbetti antibalistici o indumenti protettivi leggeri, fabbricati in accordo con standard o
specifiche militari, o loro equivalenti, e loro componenti appositamente progettati;
Nota Ai fini della Cat.13.d.1. , gli standard o le specifiche militari includono almeno le specifiche
per la protezione dalla frammentazione.
2.
piastre per giubbetti antibalistici pesanti che offrono protezione balistica uguale o superiore al
livello III (NIJ 0101.06, luglio 2008) o equivalenti nazionali.
Nota 1 La Cat.13.b. include materiali appositamente progettati per realizzare blindature reattive
all'esplosione o per costruire shelter militari.
Nota 2 La Cat.13.c. non si applica agli elmetti di acciaio di tipo convenzionale che non siano
equipaggiati, modificati o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio.
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Nota 3 Le Cat.13.c e 13.d non si applicano agli elmetti, né ai giubbetti antibalistici né agli
indumenti protettivi, se sono al seguito dell'utente a scopo di protezione personale.
Nota 4 Gli unici elmetti appositamente progettati per il personale addetto alla bonifica di ordigni
esplosivi ad essere sottoposti ad autorizzazione dalla Categoria
13 sono quelli
appositamente progettati per uso militare.
N.B. 1 Cfr. anche la Categoria 1A005 dell’elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
N.B. 2 Per i
“materiali fibrosi o filamentosi” utilizzati per la fabbricazione di indumenti
antibalistici ed elmetti cfr. la Categoria 1C010 dell’elenco UE dei prodotti e tecnologie a
duplice uso.
Categoria 14
‘Apparecchiature specializzate per l'addestramento militare’ o per la simulazione di scenari militari,
simulatori appositamente progettati per l’addestramento all’uso delle armi o delle armi da fuoco di
cui alla Categoria 1 o 2, e loro componenti e accessori appositamente progettati.
Nota tecnica
Il termine ‘apparecchiature specializzate per l'addestramento militare’ comprende modelli militari di
addestratori d'attacco, di simulatori di volo operativo, di addestratori al bersaglio radar, di
generatori di bersagli radar, di apparecchiature di addestramento al tiro, di addestratori per la
guerra antisommergibile, di simulatori di volo
(comprese le centrifughe previste per l'uomo,
destinate alla formazione di piloti e astronauti), di addestratori radar, di simulatori di volo IFR, di
simulatori di navigazione, di simulatori di lancio di missili, di materiali per bersagli, di
“aeromobili” teleguidati, di addestratori di armamento, di addestratori per la guida di “aeromobili”
teleguidati, di unità mobili di addestramento e di apparecchiature di addestramento per operazioni
militari terrestri.
Nota 1 La presente Categoria comprende i sistemi di generazione di immagine e i sistemi interattivi
di scenari per simulatori appositamente progettati o modificati per uso militare.
Nota 2 La presente Categoria non si applica alle apparecchiature appositamente progettate per
l’addestramento all’uso di armi da caccia o armi sportive.
Categoria 15
Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, come segue, appositamente progettate
per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati:
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a.
Registratori e apparecchiature per il trattamento delle immagini;
b.
Apparecchi da ripresa, apparecchiature fotografiche e apparecchiature per lo sviluppo di pellicole
fotografiche;
c.
Apparecchiature per l'intensificazione delle immagini;
d.
Apparecchiature per la visione all'infrarosso o termica;
e.
Apparecchiature per l'elaborazione di immagini radar;
f.
Apparecchiature di contromisura o di contro-contromisura per le apparecchiature di cui alla Cat.15.a.,
15.b., 15.c., 15.d., 15.e..
Nota
La Cat.15.f. comprende apparecchiature progettate per degradare il funzionamento o
l'efficacia dei sistemi militari di visualizzazione o per ridurre gli effetti di tale degradazione.
Nota 1 Nella presente Categoria, il termine componenti appositamente progettati comprende i
materiali seguenti quando appositamente progettati per uso militare:
a. tubi convertitori di immagine all’infrarosso;
b. tubi intensificatori di immagine (esclusi quelli di prima generazione);
c. placche a microcanali;
d. tubi di telecamere a bassa luminosità;
e. assiemi di rilevazione (compresi i sistemi elettronici di interconnessione elettronica o di
lettura);
f.
tubi piroelettrici per telecamere;
g.
sistemi di raffreddamento per sistemi di visualizzazione;
h.
otturatori a scatto elettrico, del tipo a funzione fotocromatica o elettroottica, aventi
tempi di chiusura inferiori a
100 μs, ad esclusione di otturatori che sono parti
essenziali di cineprese ad alta velocità;
i.
invertitori di immagine a fibra ottica;
j.
fotocatodi a semiconduttori composti.
Nota 2 La presente Categoria non si applica ai
“tubi intensificatori di immagine di prima
generazione” o alle apparecchiature appositamente progettate per incorporarli.
N.B. Per la classificazione di congegni di mira incorporanti “tubi intensificatori di immagine di
prima generazione”, Cfr. le Categorie 1, 2, e la Cat.5.a..
N.B. Cfr. anche i punti 6A002.a.2 e 6A002.b. dell’elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
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Categoria 16
Forgiati, fusioni e altri prodotti semilavorati, appositamente progettati per quanto specificato nelle
Categorie 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12 o 19.
Nota La presente Categoria si applica ai prodotti semilavorati quando questi sono identificabili
dalla composizione del materiale, dalla forma o dalla funzione.
Categoria 17
Apparecchiature varie, materiali e
‘librerie’ come segue, e loro componenti appositamente
progettati:
a.
Apparecchiature per il nuoto subacqueo, appositamente progettate o modificate per uso militare, come
segue:
1. autorespiratori subacquei a rigenerazione d'aria (rebreather), a circuito chiuso e semichiuso;
2. apparecchiature per il nuoto subacqueo appositamente progettate per l'uso con le apparecchiature
subacquee di cui alla Categoria 17.a.1.
N.B. Cfr. anche voce 8A002.q. dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
b.
Apparecchiature da costruzione appositamente progettate per uso militare;
c.
Accessori, rivestimenti e trattamenti, per la soppressione delle segnature, appositamente progettati per
uso militare;
d.
Apparecchiature per l’assistenza tecnica sul campo appositamente progettate per impiego in zona di
combattimento;
e.
“Robot”, unità di comando di “robot” e “dispositivi di estremità” di “robot”, aventi almeno una delle
caratteristiche seguenti:
1. appositamente progettati per uso militare;
2. dotati di mezzi di protezione dei collegamenti idraulici contro perforazioni prodotte dall'esterno
causate da frammenti balistici (ad esempio sistemi di autosigillatura dei collegamenti idraulici) e
progettati per l'uso di fluidi idraulici con punto di infiammabilità superiore a 839 K (566°C); o
3. appositamente progettati o predisposti per funzionare in ambiente sottoposto a impulsi
elettromagnetici (EMP);
Nota tecnica
L’espressione impulsi elettromagnetici non si riferisce all’interferenza non intenzionale causata
dalle radiazioni elettromagnetiche provenienti da materiale situato nelle vicinanze (ad esempio
macchine, apparecchiature o materiali elettronici) o da un fulmine.
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f.
‘Librerie’ appositamente progettate o modificate per uso militare con sistemi, apparecchiature o
componenti di cui al presente elenco;
g.
Apparecchiature nucleari per la generazione di energia o apparecchiature per la propulsione, compresi
i
“reattori nucleari”, appositamente progettate per uso militare e loro componenti appositamente
progettati o ‘modificati’ per uso militare;
h.
Apparecchiature e materiali, rivestiti o trattati per la soppressione della segnatura, appositamente
progettati per uso militare, diversi da quelli altrove specificati nel presente elenco;
i.
Simulatori appositamente progettati per i “reattori nucleari” militari;
j.
Officine mobili appositamente progettate o
‘modificate’ per la manutenzione di apparecchiature
militari;
k.
Generatori da campo appositamente progettati o ‘modificati’ per uso militare;
l.
Container appositamente progettati o ‘modificati’ per uso militare;
N.B. Con la voce container si comprendono anche gli shelters.
m.
Traghetti non contemplati altrove nel presente elenco, ponti e pontoni, appositamente progettati per
uso militare;
n.
Modelli di collaudo appositamente progettati per lo “sviluppo” di prodotti e materiali specificati nelle
Categorie 4, 6, 9 o 10;
o.
Apparecchiature di protezione da
“laser”
(ad esempio, protezione degli occhi e dei sensori)
appositamente progettate per uso militare;
p.
“Celle a combustibile” diverse da quelle di cui ad altre voci del presente elenco, appositamente
progettate o ‘modificate’ per uso militare.
Note tecniche
1. Non utilizzato dal 2014.
2. Ai fini della presente Categoria per ‘modificato’ si intende qualsiasi cambiamento strutturale,
elettrico, meccanico, o di altro genere che conferisce a un prodotto non militare capacità
equivalenti a quelle di un prodotto appositamente progettato per uso militare.
Categoria 18
Apparecchiature di “produzione” e relativi componenti, come segue:
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#a.
Apparecchiature di ‘produzione’ appositamente progettate o modificate per la ‘produzione’ di prodotti
di cui al presente elenco, e loro componenti appositamente progettati;
#b.
Impianti appositamente progettati per prove ambientali e loro apparecchiature appositamente
progettate, per la certificazione, la qualificazione o il collaudo di prodotti di cui al presente elenco.
Nota tecnica
Ai fini della presente Categoria il termine ‘produzione’ comprende sviluppo, valutazione, lavorazione,
controllo e collaudo.
Nota La Cat.18.a e la Cat.18.b comprendono le seguenti apparecchiature:
a. nitratori di tipo continuo;
b. apparati o apparecchiature di collaudo utilizzanti la forza centrifuga, aventi una delle
caratteristiche seguenti:
1. azionati da uno o più motori di potenza nominale totale superiore a 298 kW (400 hp);
2. in grado di sopportare un carico utile uguale o superiore a 113 kg; o
3. in grado di esercitare un’accelerazione centrifuga uguale o superiore a 8 g su un carico
utile uguale o superiore a 91 kg;
c. presse per disidratazione;
d. estrusori a vite appositamente progettati o modificati per l’estrusione di esplosivi militari;
#e. macchine per il taglio a misura di propellenti estrusi;
f.
barilatrici di diametro uguale o superiore a 1,85 m e aventi una capacità di prodotto
superiore a 227 kg;
#g. miscelatori ad azione continua per propellenti solidi;
#h. mole idrauliche per frantumare o macinare gli ingredienti degli esplosivi militari;
#i. apparecchiature per ottenere sia la sfericità che l'uniformità delle dimensioni delle particelle
della polvere metallica di cui alla Cat.8.c.8;
j. convertitori di corrente di convezione per la conversione delle sostanze di cui alla Cat.8.c.3.
Categoria 19
Sistemi d'arma a energia diretta, apparecchiature associate o di contromisura e modelli di collaudo,
come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a. Sistemi a “laser” appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del
medesimo;
b. Sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del
medesimo;
c. Sistemi a radio frequenza a elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la
missione del medesimo;
d. Apparecchiature appositamente progettate per l'individuazione o l'identificazione dei sistemi di cui alle
Cat.19.a., 19.b., 19.c., o per la difesa contro tali sistemi;
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e.
Modelli di collaudo fisico per i sistemi, le apparecchiature e i componenti di cui alla presente
Categoria;
f.
sistemi “laser” appositamente progettati per causare cecità permanente a una visione non, cioè alla
visione a occhio o alla visione con dispositivi di correzione visiva.
Nota 1
I sistemi d’arma a energia diretta di cui alla presente Categoria includono i sistemi le cui
capacità derivano dall’applicazione controllata di:
a.
“laser” di potenza sufficiente per effettuare una distruzione simile a quella ottenuta con
munizioni convenzionali;
b. acceleratori di particelle che proiettano un fascio di particelle cariche o neutre con
potenza distruttiva;
c. trasmettitori a fascio d’onde a radiofrequenza di elevata potenza impulsiva o di elevata
potenza media, in grado di produrre campi sufficientemente intensi tali da rendere
inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersaglio distante.
Nota 2
La presente Categoria include quanto segue se appositamente progettato per sistemi d’arma
a energia diretta:
a. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di
immagazzinamento o di commutazione di energia, di condizionamento di potenza o di
gestione di combustibile;
b. sistemi di acquisizione o di inseguimento del bersaglio;
c. sistemi in grado di valutare i danni causati al bersaglio, la distruzione o il fallimento
della missione del medesimo;
d. apparecchiature di gestione, di propagazione o di puntamento del fascio;
e. apparecchiature con capacità di scansione rapida del fascio per le operazioni rapide
contro bersagli multipli;
f.
apparecchiature ottico-adattive e dispositivi di coniugazione di fase;
g.
iniettori di corrente per fasci di ioni negativi di idrogeno;
h.
componenti di acceleratore “qualificati per impiego spaziale”;
i.
apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi;
j.
apparecchiature per il controllo e la scansione di un fascio di ioni ad alta energia;
k.
lamine “qualificate per impiego spaziale” per la neutralizzazione di fasci di isotopi di
idrogeno negativi
Categoria 20
Apparecchiature criogeniche e a “superconduttori”, come segue, e loro componenti e accessori
appositamente progettati:
a. Apparecchiature appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per
applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, in grado di funzionare durante il moto e di
produrre o mantenere temperature inferiori a 103 K (- 170° C);
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Nota
La Cat.20.a include i sistemi mobili contenenti o utilizzanti accessori o componenti fabbricati con
materiali non metallici o non conduttori di elettricità, come le materie plastiche o i materiali
impregnati di resine epossidiche.
b. Apparecchiature elettriche a “superconduttori” (macchine rotanti e trasformatori), appositamente progettate
o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche
o spaziali, e in grado di funzionare durante il moto.
Nota
La Cat.20.b non si applica ai generatori omopolari ibridi di corrente continua con armature
metalliche normali a un solo polo ruotante in un campo magnetico prodotto dalle bobine
superconduttrici, a condizione che queste bobine rappresentino il solo elemento superconduttore
del generatore.
Categoria 21
# “Software”, come segue:
a.
“Software” appositamente progettato o modificato per uno dei seguenti fini:
1. "sviluppo", "produzione", funzionamento o manutenzione di apparecchiature contemplate nel
presente elenco;
2. "sviluppo" o "produzione" di materiali contemplati nel presente elenco; o
3. "sviluppo", "produzione", funzionamento o manutenzione di "software" contemplato nel presente
elenco;
b.
“Software” specifico, diverso da quello di cui alla Cat.21.a, come segue:
1.
“software” appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare,
simulare o valutare sistemi d’arma militari;
2.
“software” appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare o
simulare scenari operativi militari;
3.
“software” per determinare gli effetti di armi convenzionali, nucleari, chimiche o biologiche;
4.
“software” appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per applicazioni
di Comando, Controllo, Comunicazioni e Informazioni
(C3I) o applicazioni di Comando,
Controllo, Comunicazioni, Computer e Informazioni (C4I);
c.
“Software”, non indicato nella Cat.21.a o 21.b, appositamente progettato o modificato per consentire
alle apparecchiature non contemplate nel presente elenco di espletare le funzioni militari delle
apparecchiature di cui al presente elenco.
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Categoria 22
"Tecnologia", come segue:
a.
"Tecnologia", diversa dalla tecnologia specificata alla Cat.22.b, "necessaria" allo "sviluppo", alla
"produzione", al funzionamento, all'installazione, alla manutenzione (verifica), alla riparazione, alla
revisione o alla rimessa a nuovo dei prodotti di cui al presente elenco;
b.
“Tecnologia", come segue:
1. "tecnologia" "necessaria" per la progettazione di impianti completi di produzione, per
l'assemblaggio di componenti in tali impianti e per il funzionamento, la manutenzione e la
riparazione di detti impianti per i prodotti contemplati dal presente elenco, anche se i componenti
medesimi non sono contemplati;
2. "tecnologia" "necessaria" allo "sviluppo" e alla "produzione" di armi portatili, anche se utilizzata
per la riproduzione di armi portatili antiche;
3. non utilizzato dal 2013.
N.B. Cfr. la Cat.22.a. per la "tecnologia" in precedenza contemplata alla Cat.22.b.3.
4. non utilizzato dal 2013.
N.B. Cfr. la Cat.22.a. per la "tecnologia" in precedenza contemplata alla Cat.22.b.4.
5. "tecnologia" "necessaria" esclusivamente per l'incorporazione di "biocatalizzatori", di cui alla
Cat.7.i.1., in sostanze vettori militari o materiali militari.
Nota 1 La "tecnologia" "necessaria" allo "sviluppo", alla "produzione", al funzionamento,
all'installazione, alla manutenzione (verifica), alla riparazione, alla revisione o alla rimessa
a nuovo dei prodotti di cui al presente elenco, rimane sottoposta ad autorizzazione anche
quando utilizzabile per prodotti non contemplati dal presente elenco.
Nota 2 La presente Categoria non si applica a:
a. alla
“tecnologia” minima necessaria per l'installazione, il funzionamento, la
manutenzione (verifica) e la riparazione, di quei prodotti che non sono sottoposti ad
autorizzazione o la cui esportazione sia stata autorizzata;
b. alla
“tecnologia” di "pubblico dominio", alla “ricerca scientifica di base" e alle
informazioni minime necessarie per la richiesta di brevetti;
c. alla “tecnologia” per l'induzione magnetica per la propulsione continua di dispositivi
di trasporto civile.
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Definizioni dei termini usati
nell’Elenco dei Materiali d’Armamento
Le definizioni dei termini usati nel presente elenco, in ordine alfabetico, sono le seguenti:
Nota 1 Le definizioni si applicano a tutto l’elenco. I riferimenti sono puramente indicativi e non
hanno effetto sull’applicazione universale dei termini definiti nell’elenco.
Nota 2 Le espressioni e i termini contenuti nel presente elenco di definizioni assumono il
significato definito solo quando sono riportati “tra virgolette doppie”. Le definizioni di
termini tra
‘virgolette singole’ saranno riportate in una Nota tecnica che segue la
pertinente voce. Negli altri casi assumono il significato comunemente accettato
(dizionario).
Adattato per essere utilizzato in guerra” (Cat. 7)
Qualsiasi modifica o selezione
(tale da alterare la purezza, la durata di inutilizzo, la virulenza, le
caratteristiche di disseminazione o la resistenza all’irradiazione UV) volta ad accrescere l’efficacia nel
causare vittime tra la popolazione o gli animali, degradare le attrezzature, o danneggiare i raccolti o
l'ambiente.
Additivo” (Cat. 8)
Sostanza impiegata nella formulazione di un esplosivo per migliorarne la qualità.
Aeromobile” (Cat. 8), (Cat. 10), (Cat. 14)
Veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala
basculante.
Dirigibile” (Cat. 10)
Veicolo aereo a motore mantenuto in aria da gas più leggeri dell'aria, in genere l'elio ma in precedenza
anche l'idrogeno.
Sistemi automatizzati di Comando e Controllo” (Cat. 11)
Sistemi elettronici mediante i quali sono introdotte, elaborate e trasmesse informazioni essenziali per
l’efficienza operativa del gruppo, della formazione principale, della formazione tattica, dell’unità, della
nave, della sottounità o delle armi soggette al comando.
Ciò si realizza tramite l’uso di calcolatori o altro hardware specializzato progettato per sostenere
un’organizzazione militare di Comando e Controllo nelle sue funzioni. Le principali funzioni di un sistema
automatizzato di comando e controllo sono le seguenti: raccolta, accumulazione, memorizzazione ed
elaborazione automatizzate efficaci delle informazioni; visualizzazione della situazione e delle circostanze
che influiscono sulla preparazione e sulla condotta di operazioni di combattimento; calcoli operativi e
tattici per l’assegnazione di risorse tra i gruppi della forza o gli elementi dell’ordine operativo di battaglia o
dello spiegamento di battaglia in funzione della missione o della fase dell’operazione; preparazione di dati
per la valutazione della situazione e la presa di decisioni in qualsiasi momento dell’operazione o della
battaglia; simulazione delle operazioni tramite calcolatore.
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Ricerca scientifica di base” (Cat. 22)
Lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi
fondamentali di fenomeni o di fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi
specifici pratici.
Biocatalizzatori” (Cat. 7), (Cat. 22)
‘Enzimi’ per specifiche reazioni chimiche o biochimiche o altri composti biologici che si legano agli agenti
per la guerra chimica e ne accelerano la degradazione.
Nota tecnica
Per ‘enzimi’ si intendono i “biocatalizzatori” per specifiche reazioni chimiche o biochimiche.
Biopolimeri” (Cat. 7), (Cat. 22)
Macromolecole biologiche come segue:
a. Enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche;
b.
‘Anticorpi’, ‘monoclonali’, ‘policlonali’ o ‘anti-idiotipici’;
c.
‘Recettori’ appositamente progettati o trattati;
Note tecniche
1. per ‘anticorpi anti-idiotipici’ si intendono gli anticorpi che si fissano agli specifici siti del legame
antigene di altri anticorpi.
2. per ‘anticorpi monoclonali’ si intendono le proteine che si fissano al sito antigenico e sono
prodotte da un singolo clone di cellule.
3. per ‘anticorpi policlonali’ si intende un insieme di proteine che si fissa ad un antigene specifico ed
è prodotto da più di un clone di cellule.
4. per ‘recettori’ si intendono le strutture macromolecolari biologiche in grado di unire legamenti il
cui collegamento ha effetto sulle funzioni fisiologiche.
Aeromobile civile” (Cat. 4), (Cat. 10)
Gli “aeromobili” elencati per designazione nelle liste pubbliche di certificazione di aeronavigabilità emesse
dall’Autorità per l’Aviazione Civile, di uno o più Stati membri dell'UE o di uno Stato partecipante all'intesa
di Wassenaar, per rotte commerciali civili nazionali ed internazionali o per uso civile, privato o di affari.
"Arma da fuoco disattivata" (Cat. 1)
Arma da fuoco resa inerte non in grado di sparare proiettili mediante processi definiti dalle autorità
nazionali degli Stati membri dell'UE o degli Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar. Tali processi
modificano in modo permanente le parti essenziali dell'arma da fuoco. Ai sensi delle legislazioni e delle
regolamentazioni nazionali la disattivazione dell'arma da fuoco può essere attestata da un certificato
rilasciato da un'autorità competente e può essere indicata mediante marcatura su una parte essenziale
dell'arma.
Sviluppo” (Cat. 21), (Cat. 22)
E’ relativo a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie, quali: la progettazione, ricerca di progetto,
analisi di progetto, metodologia di progetto, assemblaggio e collaudo di prototipi, piani di produzione
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pilota, dati di progettazione, processo di trasformazione dei dati di progetto in un prodotto, progettazione di
configurazione, progettazione di integrazione, rappresentazioni grafiche.
Dispositivi di estremità” (Cat. 17)
Pinze, ‘unità attive di lavorazione’ ed ogni altro attrezzo collegato alla piastra terminale del braccio di
manipolazione del “robot”.
Nota tecnica
‘Unità attiva di lavorazione’ si intende un dispositivo per l’applicazione di potenza motrice, di energia
di lavorazione o di sensibilità al pezzo da lavorare.
Materiali energetici” (Cat. 8)
Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente producendo l’energia necessaria per l’applicazione
prevista. “Esplosivi”, materiali “pirotecnici” e “propellenti” sono sottoclassi dei materiali energetici.
Esplosivi ” (Cat. 8), (Cat. 18)
Sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose che, utilizzate come cariche di innesco, di booster
o cariche principali in teste esplosive, dispositivi di demolizione ed altre applicazioni, servono per la
detonazione.
Vettori di espressione” (Cat. 7)
Portatori (ad esempio plasmidi o virus) utilizzati per introdurre materiale genetico in cellule ospiti.
Materiali fibrosi o filamentosi” (Cat. 13)
Comprendono:
a. monofilamenti continui;
b. filati e fasci di fibre continui;
c. nastri, tessuti mat tappeti e passamaneria;
d. coperture in fibre tagliate, filati e fibre agglomerate;
e. materiali filiformi monocristallini o policristallini di qualsiasi lunghezza;
f.
pasta di poliammide aromatica.
Tubi ad intensificazione d’immagine di prima generazione” (Cat. 15)
Tubi focalizzati elettrostaticamente, che utilizzano fibre ottiche o piastre vetrificate in ingresso ed uscita,
fotocatodi multi-alcalini (S-20 o S-25), ma non con amplificatori di piastra a microcanali.
Cella a combustibile” (Cat. 17)
Un dispositivo elettrochimico che converte l’energia chimica direttamente in elettricità a corrente continua
consumando combustibile da una fonte esterna.
Di pubblico dominio” (Cat. 22)
Si applica al presente Elenco e qualifica la “tecnologia” o il “software” disponibile senza restrizioni per una
ulteriore diffusione.
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Nota Le restrizioni conseguenti ad un copyright non impediscono ad una
“tecnologia” o
“software” di essere considerati come “di pubblico dominio”.
Laser” (Cat. 9), (Cat. 17), (Cat. 19)
Elemento in grado di produrre luce coerente nel tempo e nello spazio mediante amplificazione per
emissione stimolata di radiazione nel tempo e nello spazio.
"Libreria" (banca dati tecnica parametrica) (Cat. 17)
Una raccolta di informazioni tecniche, la cui consultazione potrebbe incrementare le prestazioni di sistemi,
apparecchiature o componenti pertinenti.
Veicoli più leggeri dell’aria (Cat. 10)
Palloni e dirigibili che, per innalzarsi, utilizzano aria calda o altri gas più leggeri dell’aria quali l’elio o
l’idrogeno.
Microprogramma” (Cat. 21)
Sequenza di istruzioni elementari, contenuta in una memoria speciale, la cui esecuzione è comandata
dall'introduzione della sua istruzione di riferimento in un registro di istruzioni.
Reattore nucleare” (Cat. 17)
Comprende i materiali che si trovano nel contenitore del reattore o a questo direttamente fissati, le
apparecchiature che controllano il livello di potenza del nocciolo, ed i componenti che normalmente
contengono il fluido refrigerante primario del nocciolo del reattore, che entrano in contatto diretto con
questo fluido o ne permettono la regolazione.
Precursori” (Cat. 8)
Specialità chimiche impiegate nella fabbricazione di esplosivi.
Produzione” (Cat. 18) (Cat. 21), (Cat. 22)
Comprende tutti gli stadi di produzione quali: ingegneria della produzione, fabbricazione, integrazione,
assemblaggio (montaggio), ispezione, collaudo, assicurazione di qualità.
Programma” (Cat. 21)
Sequenza di istruzioni per la messa in atto di un procedimento in forma eseguibile da un calcolatore
elettronico o convertibile in tale forma.
Propellenti” (Cat. 8)
Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente per produrre ingenti quantità di gas caldi a velocità
controllate per effettuare un lavoro meccanico.
Pirotecnici(Cat. 2), (Cat. 4), (Cat. 8),
Miscele di combustibili e di ossidanti solidi o liquidi che, quando innescati, subiscono una reazione
chimica a velocità controllata generatrice di energia con l’intento di produrre determinati ritardi pirici o
quantità di calore, di rumore, di fumo, di luce visibile o di radiazioni infrarosse.
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I prodotti piroforici sono un sottogruppo di prodotti pirotecnici che non contengono ossidanti ma che si
infiammano spontaneamente al contatto dell’aria.
Necessaria” (Cat. 22)
Nel modo in cui è applicato alla “tecnologia”, si riferisce soltanto a quella porzione di “tecnologia”
particolarmente responsabile del raggiungimento o del superamento di livelli di prestazione, caratteristica o
funzione sottoposti ad autorizzazione. Tale “tecnologia” “necessaria” può essere condivisa da prodotti
differenti.
Agenti antisommossa” (Cat. 7)
Sostanze che nelle condizioni d’uso previste per fini antisommossa, provocano rapidamente temporanea
irritazione o incapacità fisica che scompare in alcuni minuti dal termine dell'esposizione alle medesime (i
gas lacrimogeni sono un sottogruppo degli agenti antisommossa).
Robot” (Cat. 17)
Meccanismo di manipolazione del tipo a traiettoria continua o punto a punto che può utilizzare sensori ed
avente tutte le caratteristiche seguenti:
a.
in grado di eseguire più funzioni;
b.
in grado di posizionare od orientare materiali, pezzi, utensili o dispositivi speciali tramite movimenti
variabili nello spazio tridimensionale;
c.
avente tre o più dispositivi di asservimento ad anello chiuso o aperto (compresi i motori passo-passo);
e
d.
dotato di “programmabilità accessibile all’utente” usando il metodo di apprendimento impara e ripeti o
mediante calcolatore elettronico che può essere un controllore logico programmabile, ossia senza
intervento meccanico.
Nota La definizione sopra riportata non comprende i dispositivi seguenti:
1. meccanismi di manipolazione a comando esclusivamente manuale o controllabili tramite
telecomando;
2. meccanismi di manipolazione a sequenza fissa, cioè dispositivi che si muovono in modo
automatizzato funzionanti secondo movimenti programmati con limitazione meccanica. I
movimenti programmati sono limitati meccanicamente da fermi fissi quali spine o camme.
La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli non sono variabili o
modificabili con mezzi meccanici, elettronici o elettrici;
3. meccanismi di manipolazione a sequenza variabile e a regolazione meccanica, cioè
dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite
mezzi meccanici. I movimenti programmati sono delimitati meccanicamente da fermi fissi
ma regolabili quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie
o degli angoli sono variabili nel quadro della configurazione programmata. Le variazioni
o le modifiche della configurazione programmata (ad esempio cambi di spine o scambi di
camme) su uno o più assi di movimento sono realizzate esclusivamente con operazioni
meccaniche;
4. meccanismi di manipolazione a sequenza variabile non servocontrollati, cioè dispositivi
mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi
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meccanici. Il programma è variabile, ma la sequenza è attivata solo dal segnale binario
proveniente dai dispositivi elettrici binari o dai fermi regolabili fissati meccanicamente;
5. carrelli gru a piattaforma, definiti come sistemi di manipolazione funzionanti a coordinate
cartesiane, costruiti come parte integrale di una cortina verticale di scompartimenti di
immagazzinamento e progettati per accedere al contenuto degli scompartimenti per
immagazzinare o prelevare.
Software” (Cat. 21)
Raccolta di uno o più
“programmi” o “microprogrammi” fissati su qualsiasi supporto tangibile di
espressione.
Veicoli spaziali” (Cat. 11)
Satelliti attivi e passivi e sonde spaziali.
Qualificato per impiego spaziale” (Cat. 19)
Progettato, fabbricato o qualificato attraverso prove con esito positivo, per funzionare ad altitudini
superiori a 100 km dalla superficie terrestre.
Nota
La determinazione di “qualificato per impiego spaziale” di uno specifico prodotto mediante
prove non implica che altri prodotti della stessa serie o dello stesso modello di fabbricazione
siano “qualificati per impiego spaziale” se non sono stati sottoposti a prove individuali.
Superconduttori” (Cat. 20)
Materiali cioè metalli, leghe o composti che possono perdere tutta la resistenza elettrica (cioè che possono
raggiungere una conduttività elettrica infinita e trasportare grandissime correnti elettriche senza produrre
calore per effetto Joule).
La "temperatura critica" (a volte denominata temperatura di transizione) di un uno specifico materiale
"superconduttore" è la temperatura alla quale il materiale perde ogni resistenza al flusso di una corrente
elettrica continua.
Nota Tecnica
Lo stato “superconduttore” di un materiale è individualmente caratterizzato per ogni materiale da
una “temperatura critica”, un campo magnetico critico, che è funzione della temperatura, e una
intensità di corrente critica che è funzione sia del campo magnetico che della temperatura.
Tecnologia” (Cat. 22)
Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, ’produzione’, o al funzionamento, all'installazione, alla
manutenzione (verifiche), alla riparazione, alla revisione o rimessa a nuovo di un prodotto. L’informazione
può rivestire la forma sia di ‘dati tecnici’ che di ‘assistenza tecnica’. La "tecnologia" specificata per
l'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE è definita nella Categoria 22.
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Note Tecniche
1.
I
‘dati tecnici’ possono presentarsi sotto forma di copie cianografiche, piani, diagrammi,
modelli, formule, schemi e specifiche di ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o registrate su
supporti o dispositivi quali dischi, nastri e memorie di sola lettura;
2.
L’
‘assistenza tecnica’ può rivestire varie forme quali: istruzione, trasferimento di
specializzazioni, addestramento, organizzazione del lavoro e servizi di consulenza. L’assistenza
tecnica’ può comportare il trasferimento di ‘dati tecnici’.
Velivoli senza pilota” (“UAV”) (Cat. 10)
Qualsiasi “aeromobile” capace di alzarsi in volo e di eseguire il volo controllato e la navigazione senza
presenza umana a bordo.
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